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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/02/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5235/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SPIAZZI ELISA come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. GAGLIARDI CP_1 C.F._2
ALESSANDRO come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza del 29.01.2025 le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data 10.05.1980 nel Comune di Negrar (VR); Parte_1 CP_1
pagina 1 di 3 matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Atto N. 19 –
Parte II – Serie A – Anno 1980;
2. dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti, assegnando in capo al sig. Pt_1
l'obbligo di corrispondere entro il 30.01.2025 alla sig.ra la somma di € 25.000 CP_1
(venticinquemila) a titolo di “assegno una tantum divorzile”, giusta scrittura privata sottoscritta in data 23.12.2024;
3. ordinare alla cancelleria di trasmettere l'emananda sentenza al competente Ufficiale di
Stato Civile per il compimento di tutti gli incombenti e le annotazioni di legge;
4. dichiarare, anche ai fini delle agevolazioni fiscali sul trasferimento degli immobili di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987, che le parti regolano la risoluzione degli equilibri economico patrimoniali della famiglia conformemente alla scrittura privata sottoscritta il
23.12.2024 che si chiede venga trasposta nell'emananda sentenza;
5. spese compensate;
6. pronunciato il divorzio a tali condizioni conformi tra le parti, le stesse prestano reciproca acquiescenza alla sentenza di divorzio rinunciando al gravame.”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso ha chiesto la dichiarazione di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
Si è costituita in giudizio parte convenuta e non si è opposta alla domanda di divorzio, mentre ha contestato le avverse deduzioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
Con note scritte in sostituzione di udienza del 29.01.2025 i procuratori delle parti, dando atto che le parti nelle more avevano raggiunto un accordo, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
NEGRAR (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione (N. 2512/2023, pronunciata in data 19.12.2023, pubbl. il
22.12.2023) è passata in giudicato e dalla data di comparizione davanti al Presidente del pagina 2 di 3 Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di divorzio di cui al verbale sottoscritto dalle parti all'udienza del devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alla corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile che, alla luce delle risultanze processuali, appare equa.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in
NEGRAR il 10/05/1980 tra e Parte_1 CP_1
regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di NEGRAR - VR
(Atto N. 19 - Parte II - Serie A - Anno 1980), alle condizioni di cui all'accordo raggiunto integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite, prendendo atto degli ulteriori accordi delle parti;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di NEGRAR perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5235/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SPIAZZI ELISA come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. GAGLIARDI CP_1 C.F._2
ALESSANDRO come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza del 29.01.2025 le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data 10.05.1980 nel Comune di Negrar (VR); Parte_1 CP_1
pagina 1 di 3 matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Atto N. 19 –
Parte II – Serie A – Anno 1980;
2. dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti, assegnando in capo al sig. Pt_1
l'obbligo di corrispondere entro il 30.01.2025 alla sig.ra la somma di € 25.000 CP_1
(venticinquemila) a titolo di “assegno una tantum divorzile”, giusta scrittura privata sottoscritta in data 23.12.2024;
3. ordinare alla cancelleria di trasmettere l'emananda sentenza al competente Ufficiale di
Stato Civile per il compimento di tutti gli incombenti e le annotazioni di legge;
4. dichiarare, anche ai fini delle agevolazioni fiscali sul trasferimento degli immobili di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987, che le parti regolano la risoluzione degli equilibri economico patrimoniali della famiglia conformemente alla scrittura privata sottoscritta il
23.12.2024 che si chiede venga trasposta nell'emananda sentenza;
5. spese compensate;
6. pronunciato il divorzio a tali condizioni conformi tra le parti, le stesse prestano reciproca acquiescenza alla sentenza di divorzio rinunciando al gravame.”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso ha chiesto la dichiarazione di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
Si è costituita in giudizio parte convenuta e non si è opposta alla domanda di divorzio, mentre ha contestato le avverse deduzioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
Con note scritte in sostituzione di udienza del 29.01.2025 i procuratori delle parti, dando atto che le parti nelle more avevano raggiunto un accordo, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
NEGRAR (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione (N. 2512/2023, pronunciata in data 19.12.2023, pubbl. il
22.12.2023) è passata in giudicato e dalla data di comparizione davanti al Presidente del pagina 2 di 3 Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di divorzio di cui al verbale sottoscritto dalle parti all'udienza del devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alla corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile che, alla luce delle risultanze processuali, appare equa.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in
NEGRAR il 10/05/1980 tra e Parte_1 CP_1
regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di NEGRAR - VR
(Atto N. 19 - Parte II - Serie A - Anno 1980), alle condizioni di cui all'accordo raggiunto integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite, prendendo atto degli ulteriori accordi delle parti;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di NEGRAR perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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