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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/07/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Augusta Massima Cucina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 592/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 24 giugno 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(già , c.f. , con sede in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Via Domenichino, 5 - 20149 Milano (MI), in persona del Procuratore dott.
[...]
; rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi Pt_3
appellante
contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall' Avv. Filippo D'Aloisio
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 501/2023 del Tribunale di Lanciano, pubblicata il 22 dicembre 2023.
Conclusioni dell'appellante, in atto di citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello de L'Aquila dichiarare nulla e/o riformare la
Sentenza del Tribunale di Lanciano n. 501/2023 (RG n. 683/2020), pubblicata in data
22/12/2023 e, conseguentemente, in accoglimento delle domande svolte in primo grado:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: -respingere le domande ed eccezioni tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto;
-per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di già Parte_1 [...] ad ottenere il pagamento da parte del dei Parte_2 Controparte_1 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il al relativo pagamento Controparte_1 in favore di già Parte_1 Parte_2
I. euro 8.691,13 per residua sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3, oltre ad interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo, oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, oltre infine alla somma pari ad euro 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento della n. 1 fattura costituente la predetta sorte capitale, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo;
pag. 2/19 II. euro 2.076,70 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale CP_1 insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I, oltre gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note debito, che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, oltre infine alla somma pari ad euro 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle
n. 1 fattura il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di CP_1 mora oggetto delle Note Debito, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di già ad Parte_1 Parte_2 ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il CP_1 CP_1 al pagamento in favore di già Controparte_1 Parte_1 Pt_2 Parte_2 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a già
[...] Parte_1 [...] per: Parte_2
- sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre per
pag. 3/19 ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
CP_1
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note debito nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO:
per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti CP_1 contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
già ad ottenere il pagamento da parte del
[...] Parte_2 CP_1
e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di
[...] Controparte_1 [...]
già degli importi di cui in narrativa o di ogni Pt_1 Parte_2 diversa maggiore o minore somma che fosse ritenuta dovuta a già Parte_1 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_2 dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Conclusioni dell'appellato, in comparsa di costituzione e risposta e non modificate:
“La Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Voglia accogliere le seguenti pag. 4/19 CONCLUSIONI
– rigettare l'appello e confermare la Sentenza n. 501/2023 (RG n. 683/2020) del
22.12.2023, emessa dal Tribunale di Lanciano;
– con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio con distrazione”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 501/2023 pubblicata in data 22.12.2023 il
Tribunale di Lanciano, decidendo in ordine alla domanda proposta da
[...]
volta alla condanna del al pagamento della Parte_2 Controparte_1 somma complessiva di € 20.025,47 per sorte capitale, di cui € 14.466,55, successivamente ridotti a € 8.691,13 per residua sorte capitale relativa ai consumi successivi al 27.06.2012, interessi moratori maturati sulla sorte capitale sino al
24.07.2020, note debito per ulteriori interessi di mora su crediti pecuniari tardivamente pagati, e importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002, oltre interessi anatocistici sugli interessi di mora a decorrere dalla domanda giudiziale, aventi titolo nei crediti da corrispettivo per prestazioni di somministrazione (erogazione di forniture di energia elettrica) eseguite da o, comunque, nel credito Parte_4 all'indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., in tal caso con rivalutazione monetaria, dei quali si era resa cessionaria con contratti del 2018 e del
2015, rigettava la domanda e condannava al rimborso, in Parte_2 favore di delle spese di lite liquidate in € 2.747,00 per compensi, Controparte_1 oltre rimborso forfettario spese generali al 15% e accessori di legge.
1.1 A fondamento della domanda, parte attrice aveva rappresentato di essere titolare, in virtù dei contratti di cessione del credito del 28.09.2015 e del 29.03.2018, dei crediti vantati da pari alla somma complessiva di € 20.025,47 per il Parte_4 mancato pagamento della fattura n. E176023267 relativa alla fornitura di energia elettrica. Precisava, nello specifico, che il credito originava: quanto a € 14.466,55 quale pag. 5/19 sorte capitale, portati dalla fattura emessa dalla società per € Parte_4
3.402,22 per interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; per € 2.076,70 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale di € 14.466,55, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti CP_1 la predetta sorte capitale;
per € 80,00 per il pagamento dell'importo di € 40,00 per ciascuna fattura il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora oggetto delle note di debito. Evidenziava, poi, il diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette note di debito.
1.2 Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e di risposta il convenuto contestando la fondatezza delle avverse deduzioni ed argomentazioni Controparte_1
e chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare, deduceva di aver saldato tutte le utenze attivate con la nel Parte_4 periodo dal 02.08.2011 al 30.11.2013 per la fornitura dell'energia elettrica relativa all'utenza di Via Aia sn, producendo inoltre note del 26.04.2013 e del 14.05.2013 con le quali aveva chiesto all' un riepilogo di tutte le posizioni aperte, evidenziando Parte_4 la presenza di duplicati di fatture già pagate, unitamente alle risposte pervenute dalla società contenenti l'elenco di tutte le utenze attive intestate al nonché le CP_1 relative fatture regolarmente saldate.
Da ultimo rilevava che la fattura in contestazione era stata emessa solo il 27.06.2017 e che eventuali crediti derivanti dai consumi anteriori al 27.06.2012 dovevano considerarsi comunque prescritti ex art. 2948 n. 4 c.p.c.
1.3 Acquisite le produzioni documentali, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il primo giudice rigettava la domanda.
pag. 6/19 2.1 Riteneva che parte attrice non avesse sufficientemente provato i fatti costitutivi dei crediti vantati e la loro persistenza.
In particolare, osservava che era privo di qualsiasi prova il secondo credito oggetto della Part domanda che quantificava in € 2.076,70 a titolo di interessi di mora su obbligazione di corrispettivo di prestazioni di somministrazione/fornitura di energia elettrica, tardivamente pagata, con i relativi accessori, rilevando che il contratto di cessione del credito del 28.09.2015 riportava un credito di € 14.466,55 su documento fattura 5265 del 23 giugno 2015, ma la relativa fattura non era in atti, per cui non essendo stata fornita alcuna prova nemmeno, appunto, sub specie di mera fattura del credito della cedente, asseritamente tardivamente pagato, non poteva ritenersi provato il titolo (tardivo pagamento) del credito per interessi di mora della cessionaria.
In ogni caso, ed anche in ordine al primo credito oggetto della domanda quantificato in
€ 8.691,13 a titolo di residuo di corrispettivo di prestazioni di somministrazione/fornitura di energia elettrica con gli accessori, riteneva che non fosse prova sufficiente dei fatti costitutivi del credito e, comunque, della sua mancata estinzione, una fattura per prestazioni di somministrazione/fornitura cessate nel 2013 emessa nel 2017 (con ampio periodo di riferimento in fattura dall'agosto 2011 al novembre 2013 e con in testa documento indicazione periodo, invece, 7 giugno 2017-27 giugno 2017) o nel 2015 (ma appena 3 mesi prima della cessione del relativo credito), quanto al secondo credito, anche in considerazione del fatto che in atti vi era una Part contestazione del 2013, rivolta alla originaria titolare, ossia alla cedente avente ad oggetto la duplicazione di fatture e il riscontro di molte fatture già pagate.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello Parte_1
(già per i motivi di seguito indicati: Parte_2
3.1 “Sull'erroneità della sentenza di primo grado in punto di errata statuizione in ordine alla prova del credito vantato da nei confronti del Parte_1 CP_1
Violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 2697 c.c. e
[...] travisamento dei fatti”.
pag. 7/19 Con il primo motivo di gravame, l'appellante, ribadendo la propria piena legittimazione ad agire, ha contestato la decisione deducendo di aver fornito prova dei crediti azionati in assoluta conformità a quanto sancito dall'art. 2697 c.c. e di aver ampiamente dimostrato le proprie pretese, producendo, oltre agli elenchi dettagliati, anche i contratti di cessione dei crediti, le schedine, la fattura ed il contratto.
Ha precisato che il contratto di cessione aveva avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura – sino al saldo.
Ha argomentato, richiamando la giurisprudenza in materia, che se il debitore, durante l'esecuzione del rapporto, ha accettato le fatture senza contestazioni, le stesse costituiscono un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, evidenziando che nella specie il non ha mai sollevato alcuna contestazione in merito alla CP_1 fattura per cui è causa, né nel corso dell'esecuzione del rapporto di somministrazione in essere con la società cedente, né dopo aver ricevuto la notifica degli atti di cessione, né dopo la ricezione della lettera di intimazione del 26.06.2020.
Ha evidenziato che, sulla base di quanto emerso in corso del giudizio di primo grado e dai controlli contabili ad opera della società cedente, i pagamenti intervenuti con i mandati allegati da controparte risultavano imputati a fatture diverse da quella azionata e che l'importo di € 14.466,55 era stato ricalcolato e ridotto ad € 8.691,13 tenuto conto di quanto si era effettivamente verificato nella realtà e adoperandosi anche con la cedente per verificare eventuali ulteriori pagamenti intervenuti.
Pertanto, ribadendo come il non avesse contestato ed avesse anzi ammesso il CP_1 rapporto di fornitura intercorso con la società cedente ha dedotto Parte_4 la piena debenza dei crediti portati dalla fattura azionata, oltre che degli importi richiesti a titolo di interessi (moratori e anatocistici) e ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n. 231/2002 maturati in relazione alla stessa.
pag. 8/19 Ha rappresentato, poi, che il Comune appellato aveva comunque beneficiato delle forniture oggetto di causa, per cui il mancato pagamento della fattura azionata costituiva altresì causa di arricchimento indebito a favore dell'Ente
3.2 “Sull'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la Part domanda di in relazione alle somme per interessi moratori, anatocistici e dell'importo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 231/02 come novellato dal d. lgs. n. 192/12”.
Con il secondo motivo di gravame ha censurato la decisione nella parte in cui, sulla base dell'errore relativo al mancato riconoscimento delle somme per sorte capitale residua derivante dalle fatture emesse da ha rigettato la domanda in Parte_4 relazione alle somme per interessi moratori, anatocistici e dell'importo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 231/02 come novellato dal d. lgs. n. 192/12.
Nello specifico, ha dedotto l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. n. 231/2002 anche nei confronti delle P.A. in quanto espressione dei principi fissati nella direttiva comunitaria 2000/35/CE, finalizzata a contenere entro limiti ragionevoli (in chiave di tutela del regolare svolgimento delle operazioni di mercato) il fenomeno dei ritardi nel pagamento delle obbligazioni, sì che le relative disposizioni nazionali trovano attuazione ad ogni pagamento previsto a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, senza alcuna particolare limitazione di carattere soggettivo e quindi anche per contratti di cui è parte una P.A.
Ancora, ha rimarcato la debenza, in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., del pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, risultassero scaduti da almeno sei mesi, indicandone la misura negli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Inoltre, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 D.lgs. n. 231/2002, come novellato dal
D.lgs. n. 192/12, ha dedotto, altresì, il diritto all'importo forfettario di € 40,00 per il pag. 9/19 mancato pagamento della fattura costituente la sorte capitale oggetto del giudizio, a titolo di risarcimento del danno.
3.3 “Sull'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la Part domanda di in relazione al mancato riconoscimento dell'importo di € 2.076,70 a titolo di interessi di mora ulteriori, portati dalla nota debito interessi, interessi anatocistici ed importo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 231/02 come novellato dal d. lgs. n. 192/12”.
Al riguardo, ha contestato la gravata decisione per non aver erroneamente riconosciuto il pagamento dell'importo di € 2.076,70 a titolo di interessi di mora ulteriori, portati dalla nota debito interessi, interessi anatocistici ed importo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 231/02, osservando che gli interessi di mora di cui alle note di debito azionate sono ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di una fattura CP_1 diversa da quella relativa alla sorte capitale.
Ha evidenziato come, anche in tal caso, essa appellante avesse pienamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente e come il appellato non avesse CP_1 mosso alcuna contestazione specifica al riguardo.
Ha quindi sostenuto la piena legittimità della richiesta formulata ai sensi dell'art. 6 del
D.lgs. 231/2002, deducendo che gli interessi (sia moratori che anatocistici) richiesti scaturiscono, dunque, direttamente dalla legge e, in particolare, dagli artt. 1283 e 1284
c.c. e dal D.lgs. n. 231/02.
Da ultimo, ha dedotto di essere creditrice – sempre in virtù di quanto previsto dall'art. 6,
D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12 – nei confronti del CP_1 appellato della somma di € 40,00, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle ulteriori fatture – ulteriori, appunto, rispetto a quelle costituenti la predetta sorte capitale – tardivamente pagate.
pag. 10/19 3.4 “Sull'erroneità della sentenza di primo grado in punto di richiesta di condanna a diverso titolo ex art. 2041 c.c., falsa e/o errata applicazione della legge”.
Con il quarto motivo di gravame, ha eccepito l'omessa pronuncia circa la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata, rappresentando la sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione e che il non CP_1 aveva mai sollevato alcuna specifica contestazione in merito all'atto di cessione e all'invio delle fatture, né aveva mai negato di aver usufruito delle prestazioni oggetto delle fatture azionate.
Pertanto, ha insistito nella richiesta di accoglimento della domanda formulata in via subordinata ex art. 2041 c.c.
4. Si è costituito in giudizio l'appellato contestando le avverse Controparte_1 pretese e deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza e con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio.
5. Motivi della decisione. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
5.1 Infondato appare essere il primo motivo di gravame con il quale l'appellante assume l'erroneità della decisione per aver il primo giudice ritenuto non provato il credito vantato dalla (ex nei confronti del Parte_1 Parte_2
In particolare censura l'errata valutazione dei fatti e delle risultanze Controparte_1 istruttorie tale da condurre a ritenere non assolto l'onere probatorio con violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 2697 c.c.
In punto di fatto, emerge dalla documentazione in atti e non è oggetto di contestazione tra le parti che il in data 11.05.2010, aveva stipulato con Controparte_1 [...] un contratto di somministrazione di energia elettrica per usi non domestici e Parte_4 che tale rapporto si era interrotto nel 2013; emerge, altresì, che (ex Parte_1
aveva acquistato crediti vantati da ed Parte_2 Parte_4 [...] nei confronti del in relazione alle forniture di energia Parte_4 Controparte_1
pag. 11/19 erogate in favore di quest'ultimo, sulla base dei contratti di cessione del credito del 28 settembre 2015 (relativo a nota di debito interessi) e del 29 marzo 2018 (relativo a sorte capitale).
Parte appellante lamenta il mancato pagamento delle fatture per cui è causa, chiedendone il saldo per un importo complessivo pari ad € 10.847,83, oltre agli interessi moratori, anatocistici e ulteriori interessi di mora
Il appellato, di contro, ha dedotto l'avvenuto integrale pagamento di tutti gli CP_1 importi dovuti per la fornitura e, comunque, la prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.p.c. degli eventuali crediti derivanti dai consumi anteriori alla data del 27.06.2012.
Tanto premesso in fatto, appare opportuno in via preliminare inquadrare la questione giuridica sottesa oggetto di contestazione e il conseguente riparto dell'onere probatorio.
Al riguardo, giova osservare che la fattispecie in esame, dedotta in giudizio, deve ritenersi riconducibile all'esercizio del credito vantato dalla (ex Parte_1 [...]
quale cessionaria di crediti per sorte capitale ed interessi di mora Parte_2 ceduti da Parte_4
Ciò premesso, si osserva che la gravata decisione appare essere immune da censure in relazione all'applicazione delle regole e dei principi che governano e disciplinano la ripartizione dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale, in quanto l'argomentazione e l'interpretazione addotte dal primo giudice sembrano allineate alla giurisprudenza espressa nella citata materia, che è da ritenere conforme, univoca e consolidata nel tempo, a partire dalla nota decisione resa dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite n. 13533 del 30.10.2001. Segnatamente, con la richiamata decisione, cui hanno fatto seguito ulteriori e numerose pronunce del medesimo tenore che recepiscono lo stesso principio di diritto (tra le molte, Cass. civ. n. 826/2015; n. 15659/2011; n.
3373/2010), cui questa corte ritiene di non doversi discostare, si è stabilito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
pag. 12/19 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
A fronte, dunque, della negazione del credito da parte del il quale ha Controparte_1 contestato la titolarità dei singoli crediti e l'esistenza di titolo negoziale che ne giustifichi l'insorgenza, parte creditrice/cessionaria del credito nulla ha provato in ordine alla fonte delle obbligazioni, ovvero ai titoli negoziali dai quali trarrebbero origine le obbligazioni di pagamento della sorte capitale, in ipotesi tardivamente soddisfatta, e conseguentemente degli interessi moratori maturati dalla data di costituzione in mora all'effettivo pagamento.
In presenza di tale specifica contestazione, non può infatti ritenersi idonea a tal fine la documentazione allegata dalla creditrice.
Ed invero, per quanto concerne il credito inerente alle note di debito e alle relative diffide emesse direttamente da per ritardati pagamenti del Parte_1 CP_1 in ordine a crediti precedentemente acquistati e per interessi, per un ammontare
[...] di € 16,943.25 e di € 2,076.70, in ossequio al richiamato principio espresso dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione circa l'onere del creditore di fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto di credito, deve ritenersi che una tale prova non sia integrata dalle singole note di debito emesse dalla stessa con il Pt_1 relativo dettaglio esplicativo, né dalle diffide di pagamento, in quanto documentazione proveniente dalla stessa parte creditrice, né tantomeno dalle sole fatture originariamente emesse dalla società cedente e contestate dal CP_1
Più in particolare, nelle note “Descrizione dei crediti ceduti”, “Debitore CP_1
, riportano entrambi i crediti di € 14.466,55, il primo su “Documento” fattura
[...]
E176023267 del 27.06.2017, il secondo su “Documento” fattura M156545265 del
23.06.2015, ma solo la fattura E176023267 è presente nel materiale probatorio in atti e reca: “Periodo di riferimento da 7 Giugno a 27 Giugno 2017”, su consumi tuttavia rilevati con lettura di cessazione del 30 novembre 2013 e “Periodo” 2 agosto 2011 – 30 novembre 2013, vieppiù che il Comune appellato ha prodotto in giudizio nove mandati di pagamento del 2012 e cinque mandati di pagamento del 2013, tutti con conseguente pag. 13/19 annotazione “pagato”, “incassato”, fatta eccezione per l'unico mandato n. 303 del
29.04.2015, “Creditore: [...] ”, “Causale: “Consumo Energia Elettrica P.I. Pt_4
Anno 2014” “Via Aia snc”
Ciò posto, si osserva che, come correttamente rilevato dal primo giudice nella gravata decisione, risulta sfornito di qualsiasi supporto probatorio il secondo credito oggetto della domanda, quantificato da in € 2.076,70 a titolo di interessi di mora su Pt_1 obbligazione di corrispettivo di prestazioni di somministrazione/fornitura di energia elettrica, tardivamente pagata, con i relativi accessori, atteso che la fattura richiamata non è presente nella documentazione in atti, con conseguente mancata dimostrazione da parte dell'odierna appellante del titolo, costituito dal tardivo pagamento, del credito per interessi di mora della cessionaria. D'altronde, proprio il Comune appellato, con e-mail del 29.03.2016, in risposta al sollecito di pagamento comunicava che “per poter verificare la debenza della somma da voi richiesta, ha necessità di acquisire la fattura di che trattasi emessa dall'Eni, in quanto la stessa non è stata rinvenuta tra i documenti contabili”.
Parimenti non può ritenersi sufficientemente provato il primo credito, quantificato da in riduzione in € 8.691,13 (rispetto agli originari € 14.666,55) a titolo di Pt_1 residuo di corrispettivo di prestazioni di somministrazione/fornitura di energia elettrica, non potendo chiaramente rivestire prova sufficiente del credito una fattura emessa nel
2017 ma relativa a prestazioni di somministrazione/fornitura del 2013, anche alla luce del fatto che la predetta fattura contiene al suo interno un periodo di riferimento temporale eccessivamente ampio (dall'agosto 2011 al novembre 2013) ed invece, nell'intestazione, l'indicazione di un diverso periodo (7 giugno 2017 – 27 giugno 2017)
In atti, inoltre, sono presenti contestazioni sollevate con note del 26.04.2013 e del Part 14.05.2013 alla originaria titolare dell'asserito credito (la cedente di duplicazione di fatture e di evidenza di fatture già pagate, con le quali il richiede Controparte_1
“il dettaglio delle fatture di cui al sollecito del 1 aprile 2013 per un importo totale di
5.251,82. Si comunica che da una nostra precedente richiesta di dettaglio fatture si è riscontrato che le fatture erano riportate duplicate ed è quindi stato difficoltoso
pag. 14/19 arrivare ad una verifica che tuttavia ha portato al riscontro di molte fatture già pagate” e, in risposta a detta richiesta, la provvedeva ad inviare l'elenco di Parte_4 tutte le utenze attive intestate al dalle quali si palesa chiaramente Controparte_1 che, per tutte le utenze ivi indicate ed, in particolare, per quella riferita a Via Aia sn oggetto di giudizio, il ha pagato l'intero importo dovuto. CP_1
Né assume alcuna rilevanza, ai fini dell'efficacia probatoria, l'eventuale annotazione nei registri contabili (annotazione di cui peraltro non vi è prova), posto che la fattura “si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, all più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto”
(Cass. Sez. III sent. n. 8549/2008; nello stesso senso: Cass. n. 3188/2003; Cass. n.
10830/2004).
In ogni caso, come di recente riaffermato dalla Suprema Corte Sez. I con le ordinanze n.
949 del 10.01.2024 e n. 14280 del 29.05.2025, intervenendo in tema di opposizione allo stato passivo, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass.
15383/2010).”
Né l'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto costituisce ricognizione tacita del debito, trattandosi di una dichiarazione di scienza priva di pag. 15/19 contenuto negoziale, sicché il debitore ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario, se non contesta il credito, pur se edotto della cessione, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché, per assumere tale significato, occorre un'intesa tra le parti negoziali cui il ceduto è estraneo (Cass. Sez. II ord. n.
12670 del 09.05.2024; negli stessi temini Cass. Sez. III n.3184 del 18.02.2016; Cass.
Sez. I n.26664 del 18.12.2007), non potendosi neanche ignorare che la fattura in oggetto
è stata emessa a distanza di quattro anni dopo la cessazione del rapporto tra le parti.
In virtù dei principi di diritto suesposti, pertanto, la appellante, stante l'eccepito Pt_2 esatto e integrale adempimento da parte del appellato, aveva il preciso onere di CP_1 dimostrare in giudizio l'inadempimento della obbligazione, consistente nel caso di specie nell'asserita imputazione del pagamento a diverso credito, con la relativa allegazione e prova dell'esistenza di quest'ultimo, unitamente alla sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, circostanze non rinvenibili nella fattispecie in esame atteso che l'appellante asserisce che i pagamenti eseguiti dal appellato siano da imputare a fatture diverse da quella azionata, senza tuttavia CP_1 darne idonea dimostrazione.
Ne deriva l'infondatezza della doglianza sollevata al riguardo.
5.2 Le considerazioni che precedono in ordine alla mancata dimostrazione della prova del credito, esimono la Corte dal vagliare gli ulteriori motivi di appello inerenti all'asserito mancato riconoscimento degli interessi moratori, anatocistici e degli ulteriori interessi di mora pari ad € 2.076,70, unitamente alla richiesta, formulata in via subordinata in primo grado e riproposta anche nella presente fase di giudizio, di pagamento a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. In ordine a tale ultimo aspetto, l'appellante deduce, inoltre, l'omessa pronuncia circa la domanda proposta in via subordinata di indebito arricchimento.
Al riguardo, giova rammentare che il vizio di omessa pronuncia si verifica nell'ipotesi in cui manchi completamente il provvedimento del giudice che risolva la questione portata alla sua attenzione;
quindi, tale vizio si configura in tutte quelle ipotesi in cui manchi pag. 16/19 una decisione in ordine alla domanda delle parti che rendeva necessaria l'emissione di una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Del resto, la Suprema Corte, in continuità con il proprio consolidato orientamento dal quale questo collegio non intende discostarsi, ha ancora di recente ribadito i confini del vizio di omessa pronuncia affermando che “per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione” (Cass. n.
11319/2022; Cass. n. 2151/2021; Cass. n. 15255/2019; Cass. n. 20718/2018). In senso conforme, “non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. Civ. Sez. V n. 2153/2020). Ed ancora, è pacifico che “il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni” ((in tal senso Cass. nn.
33764/2019, 28995/2018 e 28663/2013).
Nel caso di specie, deve escludersi la dedotta omessa pronuncia, atteso che il rigetto integrale della domanda attorea per mancanza di prova del credito ha evidentemente comportato l'assorbimento e/o il rigetto implicito della richiesta avanzata in via subordinata di condanna a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
pag. 17/19 Infatti, in tema di omessa pronuncia su una domanda e assorbimento, è pacifico che “il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. In particolare, la figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, cosicché l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa”(in tal senso Cass. nn. 33764/2019, 28995/2018 e 28663/2013, già citate).
6. Conclusivamente, per i motivi sopra illustrati, assorbita ogni altra questione, l'appello proposto deve essere rigettato.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione- istruttoria, non svoltasi, vanno poste a carico dell'appellante alla luce Parte_1 della sua soccombenza.
8. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
pag. 18/19 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Lanciano, pubblicata in data 22 dicembre 2023, nei confronti di ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Controparte_1
€ 3.397,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario;
3) dichiara l'appellante tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 luglio 2025
Consigliere est.
Francesca Coccoli
Presidente
Barbara Del Bono
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Augusta Massima Cucina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 592/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 24 giugno 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(già , c.f. , con sede in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Via Domenichino, 5 - 20149 Milano (MI), in persona del Procuratore dott.
[...]
; rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi Pt_3
appellante
contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall' Avv. Filippo D'Aloisio
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 501/2023 del Tribunale di Lanciano, pubblicata il 22 dicembre 2023.
Conclusioni dell'appellante, in atto di citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello de L'Aquila dichiarare nulla e/o riformare la
Sentenza del Tribunale di Lanciano n. 501/2023 (RG n. 683/2020), pubblicata in data
22/12/2023 e, conseguentemente, in accoglimento delle domande svolte in primo grado:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: -respingere le domande ed eccezioni tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto;
-per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di già Parte_1 [...] ad ottenere il pagamento da parte del dei Parte_2 Controparte_1 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il al relativo pagamento Controparte_1 in favore di già Parte_1 Parte_2
I. euro 8.691,13 per residua sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3, oltre ad interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo, oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, oltre infine alla somma pari ad euro 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento della n. 1 fattura costituente la predetta sorte capitale, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo;
pag. 2/19 II. euro 2.076,70 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale CP_1 insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I, oltre gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note debito, che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, oltre infine alla somma pari ad euro 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle
n. 1 fattura il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di CP_1 mora oggetto delle Note Debito, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di già ad Parte_1 Parte_2 ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il CP_1 CP_1 al pagamento in favore di già Controparte_1 Parte_1 Pt_2 Parte_2 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a già
[...] Parte_1 [...] per: Parte_2
- sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre per
pag. 3/19 ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
CP_1
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note debito nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO:
per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti CP_1 contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
già ad ottenere il pagamento da parte del
[...] Parte_2 CP_1
e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di
[...] Controparte_1 [...]
già degli importi di cui in narrativa o di ogni Pt_1 Parte_2 diversa maggiore o minore somma che fosse ritenuta dovuta a già Parte_1 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_2 dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Conclusioni dell'appellato, in comparsa di costituzione e risposta e non modificate:
“La Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Voglia accogliere le seguenti pag. 4/19 CONCLUSIONI
– rigettare l'appello e confermare la Sentenza n. 501/2023 (RG n. 683/2020) del
22.12.2023, emessa dal Tribunale di Lanciano;
– con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio con distrazione”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 501/2023 pubblicata in data 22.12.2023 il
Tribunale di Lanciano, decidendo in ordine alla domanda proposta da
[...]
volta alla condanna del al pagamento della Parte_2 Controparte_1 somma complessiva di € 20.025,47 per sorte capitale, di cui € 14.466,55, successivamente ridotti a € 8.691,13 per residua sorte capitale relativa ai consumi successivi al 27.06.2012, interessi moratori maturati sulla sorte capitale sino al
24.07.2020, note debito per ulteriori interessi di mora su crediti pecuniari tardivamente pagati, e importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002, oltre interessi anatocistici sugli interessi di mora a decorrere dalla domanda giudiziale, aventi titolo nei crediti da corrispettivo per prestazioni di somministrazione (erogazione di forniture di energia elettrica) eseguite da o, comunque, nel credito Parte_4 all'indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., in tal caso con rivalutazione monetaria, dei quali si era resa cessionaria con contratti del 2018 e del
2015, rigettava la domanda e condannava al rimborso, in Parte_2 favore di delle spese di lite liquidate in € 2.747,00 per compensi, Controparte_1 oltre rimborso forfettario spese generali al 15% e accessori di legge.
1.1 A fondamento della domanda, parte attrice aveva rappresentato di essere titolare, in virtù dei contratti di cessione del credito del 28.09.2015 e del 29.03.2018, dei crediti vantati da pari alla somma complessiva di € 20.025,47 per il Parte_4 mancato pagamento della fattura n. E176023267 relativa alla fornitura di energia elettrica. Precisava, nello specifico, che il credito originava: quanto a € 14.466,55 quale pag. 5/19 sorte capitale, portati dalla fattura emessa dalla società per € Parte_4
3.402,22 per interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; per € 2.076,70 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale di € 14.466,55, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti CP_1 la predetta sorte capitale;
per € 80,00 per il pagamento dell'importo di € 40,00 per ciascuna fattura il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora oggetto delle note di debito. Evidenziava, poi, il diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette note di debito.
1.2 Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e di risposta il convenuto contestando la fondatezza delle avverse deduzioni ed argomentazioni Controparte_1
e chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare, deduceva di aver saldato tutte le utenze attivate con la nel Parte_4 periodo dal 02.08.2011 al 30.11.2013 per la fornitura dell'energia elettrica relativa all'utenza di Via Aia sn, producendo inoltre note del 26.04.2013 e del 14.05.2013 con le quali aveva chiesto all' un riepilogo di tutte le posizioni aperte, evidenziando Parte_4 la presenza di duplicati di fatture già pagate, unitamente alle risposte pervenute dalla società contenenti l'elenco di tutte le utenze attive intestate al nonché le CP_1 relative fatture regolarmente saldate.
Da ultimo rilevava che la fattura in contestazione era stata emessa solo il 27.06.2017 e che eventuali crediti derivanti dai consumi anteriori al 27.06.2012 dovevano considerarsi comunque prescritti ex art. 2948 n. 4 c.p.c.
1.3 Acquisite le produzioni documentali, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il primo giudice rigettava la domanda.
pag. 6/19 2.1 Riteneva che parte attrice non avesse sufficientemente provato i fatti costitutivi dei crediti vantati e la loro persistenza.
In particolare, osservava che era privo di qualsiasi prova il secondo credito oggetto della Part domanda che quantificava in € 2.076,70 a titolo di interessi di mora su obbligazione di corrispettivo di prestazioni di somministrazione/fornitura di energia elettrica, tardivamente pagata, con i relativi accessori, rilevando che il contratto di cessione del credito del 28.09.2015 riportava un credito di € 14.466,55 su documento fattura 5265 del 23 giugno 2015, ma la relativa fattura non era in atti, per cui non essendo stata fornita alcuna prova nemmeno, appunto, sub specie di mera fattura del credito della cedente, asseritamente tardivamente pagato, non poteva ritenersi provato il titolo (tardivo pagamento) del credito per interessi di mora della cessionaria.
In ogni caso, ed anche in ordine al primo credito oggetto della domanda quantificato in
€ 8.691,13 a titolo di residuo di corrispettivo di prestazioni di somministrazione/fornitura di energia elettrica con gli accessori, riteneva che non fosse prova sufficiente dei fatti costitutivi del credito e, comunque, della sua mancata estinzione, una fattura per prestazioni di somministrazione/fornitura cessate nel 2013 emessa nel 2017 (con ampio periodo di riferimento in fattura dall'agosto 2011 al novembre 2013 e con in testa documento indicazione periodo, invece, 7 giugno 2017-27 giugno 2017) o nel 2015 (ma appena 3 mesi prima della cessione del relativo credito), quanto al secondo credito, anche in considerazione del fatto che in atti vi era una Part contestazione del 2013, rivolta alla originaria titolare, ossia alla cedente avente ad oggetto la duplicazione di fatture e il riscontro di molte fatture già pagate.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello Parte_1
(già per i motivi di seguito indicati: Parte_2
3.1 “Sull'erroneità della sentenza di primo grado in punto di errata statuizione in ordine alla prova del credito vantato da nei confronti del Parte_1 CP_1
Violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 2697 c.c. e
[...] travisamento dei fatti”.
pag. 7/19 Con il primo motivo di gravame, l'appellante, ribadendo la propria piena legittimazione ad agire, ha contestato la decisione deducendo di aver fornito prova dei crediti azionati in assoluta conformità a quanto sancito dall'art. 2697 c.c. e di aver ampiamente dimostrato le proprie pretese, producendo, oltre agli elenchi dettagliati, anche i contratti di cessione dei crediti, le schedine, la fattura ed il contratto.
Ha precisato che il contratto di cessione aveva avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura – sino al saldo.
Ha argomentato, richiamando la giurisprudenza in materia, che se il debitore, durante l'esecuzione del rapporto, ha accettato le fatture senza contestazioni, le stesse costituiscono un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, evidenziando che nella specie il non ha mai sollevato alcuna contestazione in merito alla CP_1 fattura per cui è causa, né nel corso dell'esecuzione del rapporto di somministrazione in essere con la società cedente, né dopo aver ricevuto la notifica degli atti di cessione, né dopo la ricezione della lettera di intimazione del 26.06.2020.
Ha evidenziato che, sulla base di quanto emerso in corso del giudizio di primo grado e dai controlli contabili ad opera della società cedente, i pagamenti intervenuti con i mandati allegati da controparte risultavano imputati a fatture diverse da quella azionata e che l'importo di € 14.466,55 era stato ricalcolato e ridotto ad € 8.691,13 tenuto conto di quanto si era effettivamente verificato nella realtà e adoperandosi anche con la cedente per verificare eventuali ulteriori pagamenti intervenuti.
Pertanto, ribadendo come il non avesse contestato ed avesse anzi ammesso il CP_1 rapporto di fornitura intercorso con la società cedente ha dedotto Parte_4 la piena debenza dei crediti portati dalla fattura azionata, oltre che degli importi richiesti a titolo di interessi (moratori e anatocistici) e ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n. 231/2002 maturati in relazione alla stessa.
pag. 8/19 Ha rappresentato, poi, che il Comune appellato aveva comunque beneficiato delle forniture oggetto di causa, per cui il mancato pagamento della fattura azionata costituiva altresì causa di arricchimento indebito a favore dell'Ente
3.2 “Sull'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la Part domanda di in relazione alle somme per interessi moratori, anatocistici e dell'importo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 231/02 come novellato dal d. lgs. n. 192/12”.
Con il secondo motivo di gravame ha censurato la decisione nella parte in cui, sulla base dell'errore relativo al mancato riconoscimento delle somme per sorte capitale residua derivante dalle fatture emesse da ha rigettato la domanda in Parte_4 relazione alle somme per interessi moratori, anatocistici e dell'importo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 231/02 come novellato dal d. lgs. n. 192/12.
Nello specifico, ha dedotto l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. n. 231/2002 anche nei confronti delle P.A. in quanto espressione dei principi fissati nella direttiva comunitaria 2000/35/CE, finalizzata a contenere entro limiti ragionevoli (in chiave di tutela del regolare svolgimento delle operazioni di mercato) il fenomeno dei ritardi nel pagamento delle obbligazioni, sì che le relative disposizioni nazionali trovano attuazione ad ogni pagamento previsto a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, senza alcuna particolare limitazione di carattere soggettivo e quindi anche per contratti di cui è parte una P.A.
Ancora, ha rimarcato la debenza, in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., del pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, risultassero scaduti da almeno sei mesi, indicandone la misura negli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Inoltre, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 D.lgs. n. 231/2002, come novellato dal
D.lgs. n. 192/12, ha dedotto, altresì, il diritto all'importo forfettario di € 40,00 per il pag. 9/19 mancato pagamento della fattura costituente la sorte capitale oggetto del giudizio, a titolo di risarcimento del danno.
3.3 “Sull'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la Part domanda di in relazione al mancato riconoscimento dell'importo di € 2.076,70 a titolo di interessi di mora ulteriori, portati dalla nota debito interessi, interessi anatocistici ed importo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 231/02 come novellato dal d. lgs. n. 192/12”.
Al riguardo, ha contestato la gravata decisione per non aver erroneamente riconosciuto il pagamento dell'importo di € 2.076,70 a titolo di interessi di mora ulteriori, portati dalla nota debito interessi, interessi anatocistici ed importo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 231/02, osservando che gli interessi di mora di cui alle note di debito azionate sono ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di una fattura CP_1 diversa da quella relativa alla sorte capitale.
Ha evidenziato come, anche in tal caso, essa appellante avesse pienamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente e come il appellato non avesse CP_1 mosso alcuna contestazione specifica al riguardo.
Ha quindi sostenuto la piena legittimità della richiesta formulata ai sensi dell'art. 6 del
D.lgs. 231/2002, deducendo che gli interessi (sia moratori che anatocistici) richiesti scaturiscono, dunque, direttamente dalla legge e, in particolare, dagli artt. 1283 e 1284
c.c. e dal D.lgs. n. 231/02.
Da ultimo, ha dedotto di essere creditrice – sempre in virtù di quanto previsto dall'art. 6,
D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12 – nei confronti del CP_1 appellato della somma di € 40,00, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle ulteriori fatture – ulteriori, appunto, rispetto a quelle costituenti la predetta sorte capitale – tardivamente pagate.
pag. 10/19 3.4 “Sull'erroneità della sentenza di primo grado in punto di richiesta di condanna a diverso titolo ex art. 2041 c.c., falsa e/o errata applicazione della legge”.
Con il quarto motivo di gravame, ha eccepito l'omessa pronuncia circa la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata, rappresentando la sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione e che il non CP_1 aveva mai sollevato alcuna specifica contestazione in merito all'atto di cessione e all'invio delle fatture, né aveva mai negato di aver usufruito delle prestazioni oggetto delle fatture azionate.
Pertanto, ha insistito nella richiesta di accoglimento della domanda formulata in via subordinata ex art. 2041 c.c.
4. Si è costituito in giudizio l'appellato contestando le avverse Controparte_1 pretese e deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza e con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio.
5. Motivi della decisione. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
5.1 Infondato appare essere il primo motivo di gravame con il quale l'appellante assume l'erroneità della decisione per aver il primo giudice ritenuto non provato il credito vantato dalla (ex nei confronti del Parte_1 Parte_2
In particolare censura l'errata valutazione dei fatti e delle risultanze Controparte_1 istruttorie tale da condurre a ritenere non assolto l'onere probatorio con violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 2697 c.c.
In punto di fatto, emerge dalla documentazione in atti e non è oggetto di contestazione tra le parti che il in data 11.05.2010, aveva stipulato con Controparte_1 [...] un contratto di somministrazione di energia elettrica per usi non domestici e Parte_4 che tale rapporto si era interrotto nel 2013; emerge, altresì, che (ex Parte_1
aveva acquistato crediti vantati da ed Parte_2 Parte_4 [...] nei confronti del in relazione alle forniture di energia Parte_4 Controparte_1
pag. 11/19 erogate in favore di quest'ultimo, sulla base dei contratti di cessione del credito del 28 settembre 2015 (relativo a nota di debito interessi) e del 29 marzo 2018 (relativo a sorte capitale).
Parte appellante lamenta il mancato pagamento delle fatture per cui è causa, chiedendone il saldo per un importo complessivo pari ad € 10.847,83, oltre agli interessi moratori, anatocistici e ulteriori interessi di mora
Il appellato, di contro, ha dedotto l'avvenuto integrale pagamento di tutti gli CP_1 importi dovuti per la fornitura e, comunque, la prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.p.c. degli eventuali crediti derivanti dai consumi anteriori alla data del 27.06.2012.
Tanto premesso in fatto, appare opportuno in via preliminare inquadrare la questione giuridica sottesa oggetto di contestazione e il conseguente riparto dell'onere probatorio.
Al riguardo, giova osservare che la fattispecie in esame, dedotta in giudizio, deve ritenersi riconducibile all'esercizio del credito vantato dalla (ex Parte_1 [...]
quale cessionaria di crediti per sorte capitale ed interessi di mora Parte_2 ceduti da Parte_4
Ciò premesso, si osserva che la gravata decisione appare essere immune da censure in relazione all'applicazione delle regole e dei principi che governano e disciplinano la ripartizione dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale, in quanto l'argomentazione e l'interpretazione addotte dal primo giudice sembrano allineate alla giurisprudenza espressa nella citata materia, che è da ritenere conforme, univoca e consolidata nel tempo, a partire dalla nota decisione resa dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite n. 13533 del 30.10.2001. Segnatamente, con la richiamata decisione, cui hanno fatto seguito ulteriori e numerose pronunce del medesimo tenore che recepiscono lo stesso principio di diritto (tra le molte, Cass. civ. n. 826/2015; n. 15659/2011; n.
3373/2010), cui questa corte ritiene di non doversi discostare, si è stabilito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
pag. 12/19 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
A fronte, dunque, della negazione del credito da parte del il quale ha Controparte_1 contestato la titolarità dei singoli crediti e l'esistenza di titolo negoziale che ne giustifichi l'insorgenza, parte creditrice/cessionaria del credito nulla ha provato in ordine alla fonte delle obbligazioni, ovvero ai titoli negoziali dai quali trarrebbero origine le obbligazioni di pagamento della sorte capitale, in ipotesi tardivamente soddisfatta, e conseguentemente degli interessi moratori maturati dalla data di costituzione in mora all'effettivo pagamento.
In presenza di tale specifica contestazione, non può infatti ritenersi idonea a tal fine la documentazione allegata dalla creditrice.
Ed invero, per quanto concerne il credito inerente alle note di debito e alle relative diffide emesse direttamente da per ritardati pagamenti del Parte_1 CP_1 in ordine a crediti precedentemente acquistati e per interessi, per un ammontare
[...] di € 16,943.25 e di € 2,076.70, in ossequio al richiamato principio espresso dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione circa l'onere del creditore di fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto di credito, deve ritenersi che una tale prova non sia integrata dalle singole note di debito emesse dalla stessa con il Pt_1 relativo dettaglio esplicativo, né dalle diffide di pagamento, in quanto documentazione proveniente dalla stessa parte creditrice, né tantomeno dalle sole fatture originariamente emesse dalla società cedente e contestate dal CP_1
Più in particolare, nelle note “Descrizione dei crediti ceduti”, “Debitore CP_1
, riportano entrambi i crediti di € 14.466,55, il primo su “Documento” fattura
[...]
E176023267 del 27.06.2017, il secondo su “Documento” fattura M156545265 del
23.06.2015, ma solo la fattura E176023267 è presente nel materiale probatorio in atti e reca: “Periodo di riferimento da 7 Giugno a 27 Giugno 2017”, su consumi tuttavia rilevati con lettura di cessazione del 30 novembre 2013 e “Periodo” 2 agosto 2011 – 30 novembre 2013, vieppiù che il Comune appellato ha prodotto in giudizio nove mandati di pagamento del 2012 e cinque mandati di pagamento del 2013, tutti con conseguente pag. 13/19 annotazione “pagato”, “incassato”, fatta eccezione per l'unico mandato n. 303 del
29.04.2015, “Creditore: [...] ”, “Causale: “Consumo Energia Elettrica P.I. Pt_4
Anno 2014” “Via Aia snc”
Ciò posto, si osserva che, come correttamente rilevato dal primo giudice nella gravata decisione, risulta sfornito di qualsiasi supporto probatorio il secondo credito oggetto della domanda, quantificato da in € 2.076,70 a titolo di interessi di mora su Pt_1 obbligazione di corrispettivo di prestazioni di somministrazione/fornitura di energia elettrica, tardivamente pagata, con i relativi accessori, atteso che la fattura richiamata non è presente nella documentazione in atti, con conseguente mancata dimostrazione da parte dell'odierna appellante del titolo, costituito dal tardivo pagamento, del credito per interessi di mora della cessionaria. D'altronde, proprio il Comune appellato, con e-mail del 29.03.2016, in risposta al sollecito di pagamento comunicava che “per poter verificare la debenza della somma da voi richiesta, ha necessità di acquisire la fattura di che trattasi emessa dall'Eni, in quanto la stessa non è stata rinvenuta tra i documenti contabili”.
Parimenti non può ritenersi sufficientemente provato il primo credito, quantificato da in riduzione in € 8.691,13 (rispetto agli originari € 14.666,55) a titolo di Pt_1 residuo di corrispettivo di prestazioni di somministrazione/fornitura di energia elettrica, non potendo chiaramente rivestire prova sufficiente del credito una fattura emessa nel
2017 ma relativa a prestazioni di somministrazione/fornitura del 2013, anche alla luce del fatto che la predetta fattura contiene al suo interno un periodo di riferimento temporale eccessivamente ampio (dall'agosto 2011 al novembre 2013) ed invece, nell'intestazione, l'indicazione di un diverso periodo (7 giugno 2017 – 27 giugno 2017)
In atti, inoltre, sono presenti contestazioni sollevate con note del 26.04.2013 e del Part 14.05.2013 alla originaria titolare dell'asserito credito (la cedente di duplicazione di fatture e di evidenza di fatture già pagate, con le quali il richiede Controparte_1
“il dettaglio delle fatture di cui al sollecito del 1 aprile 2013 per un importo totale di
5.251,82. Si comunica che da una nostra precedente richiesta di dettaglio fatture si è riscontrato che le fatture erano riportate duplicate ed è quindi stato difficoltoso
pag. 14/19 arrivare ad una verifica che tuttavia ha portato al riscontro di molte fatture già pagate” e, in risposta a detta richiesta, la provvedeva ad inviare l'elenco di Parte_4 tutte le utenze attive intestate al dalle quali si palesa chiaramente Controparte_1 che, per tutte le utenze ivi indicate ed, in particolare, per quella riferita a Via Aia sn oggetto di giudizio, il ha pagato l'intero importo dovuto. CP_1
Né assume alcuna rilevanza, ai fini dell'efficacia probatoria, l'eventuale annotazione nei registri contabili (annotazione di cui peraltro non vi è prova), posto che la fattura “si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, all più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto”
(Cass. Sez. III sent. n. 8549/2008; nello stesso senso: Cass. n. 3188/2003; Cass. n.
10830/2004).
In ogni caso, come di recente riaffermato dalla Suprema Corte Sez. I con le ordinanze n.
949 del 10.01.2024 e n. 14280 del 29.05.2025, intervenendo in tema di opposizione allo stato passivo, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass.
15383/2010).”
Né l'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto costituisce ricognizione tacita del debito, trattandosi di una dichiarazione di scienza priva di pag. 15/19 contenuto negoziale, sicché il debitore ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario, se non contesta il credito, pur se edotto della cessione, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché, per assumere tale significato, occorre un'intesa tra le parti negoziali cui il ceduto è estraneo (Cass. Sez. II ord. n.
12670 del 09.05.2024; negli stessi temini Cass. Sez. III n.3184 del 18.02.2016; Cass.
Sez. I n.26664 del 18.12.2007), non potendosi neanche ignorare che la fattura in oggetto
è stata emessa a distanza di quattro anni dopo la cessazione del rapporto tra le parti.
In virtù dei principi di diritto suesposti, pertanto, la appellante, stante l'eccepito Pt_2 esatto e integrale adempimento da parte del appellato, aveva il preciso onere di CP_1 dimostrare in giudizio l'inadempimento della obbligazione, consistente nel caso di specie nell'asserita imputazione del pagamento a diverso credito, con la relativa allegazione e prova dell'esistenza di quest'ultimo, unitamente alla sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, circostanze non rinvenibili nella fattispecie in esame atteso che l'appellante asserisce che i pagamenti eseguiti dal appellato siano da imputare a fatture diverse da quella azionata, senza tuttavia CP_1 darne idonea dimostrazione.
Ne deriva l'infondatezza della doglianza sollevata al riguardo.
5.2 Le considerazioni che precedono in ordine alla mancata dimostrazione della prova del credito, esimono la Corte dal vagliare gli ulteriori motivi di appello inerenti all'asserito mancato riconoscimento degli interessi moratori, anatocistici e degli ulteriori interessi di mora pari ad € 2.076,70, unitamente alla richiesta, formulata in via subordinata in primo grado e riproposta anche nella presente fase di giudizio, di pagamento a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. In ordine a tale ultimo aspetto, l'appellante deduce, inoltre, l'omessa pronuncia circa la domanda proposta in via subordinata di indebito arricchimento.
Al riguardo, giova rammentare che il vizio di omessa pronuncia si verifica nell'ipotesi in cui manchi completamente il provvedimento del giudice che risolva la questione portata alla sua attenzione;
quindi, tale vizio si configura in tutte quelle ipotesi in cui manchi pag. 16/19 una decisione in ordine alla domanda delle parti che rendeva necessaria l'emissione di una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Del resto, la Suprema Corte, in continuità con il proprio consolidato orientamento dal quale questo collegio non intende discostarsi, ha ancora di recente ribadito i confini del vizio di omessa pronuncia affermando che “per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione” (Cass. n.
11319/2022; Cass. n. 2151/2021; Cass. n. 15255/2019; Cass. n. 20718/2018). In senso conforme, “non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. Civ. Sez. V n. 2153/2020). Ed ancora, è pacifico che “il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni” ((in tal senso Cass. nn.
33764/2019, 28995/2018 e 28663/2013).
Nel caso di specie, deve escludersi la dedotta omessa pronuncia, atteso che il rigetto integrale della domanda attorea per mancanza di prova del credito ha evidentemente comportato l'assorbimento e/o il rigetto implicito della richiesta avanzata in via subordinata di condanna a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
pag. 17/19 Infatti, in tema di omessa pronuncia su una domanda e assorbimento, è pacifico che “il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. In particolare, la figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, cosicché l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa”(in tal senso Cass. nn. 33764/2019, 28995/2018 e 28663/2013, già citate).
6. Conclusivamente, per i motivi sopra illustrati, assorbita ogni altra questione, l'appello proposto deve essere rigettato.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione- istruttoria, non svoltasi, vanno poste a carico dell'appellante alla luce Parte_1 della sua soccombenza.
8. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
pag. 18/19 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Lanciano, pubblicata in data 22 dicembre 2023, nei confronti di ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Controparte_1
€ 3.397,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario;
3) dichiara l'appellante tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 luglio 2025
Consigliere est.
Francesca Coccoli
Presidente
Barbara Del Bono
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