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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/11/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 397/2024 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 397/2024 del Ruolo Generale promossa
DA
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente al Corso Roma n. 14, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Vincenzo FARINA (c.f.
; pec: e dall'Avv. Catia Filomena APRUZZI (c.f. C.F._2 Email_1
; pec: ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3 Email_2 dei prefati suoi difensori sito in Brindisi alla Via Palmiro Togliatti n. 20;
-OPPONENTE-
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Legale Rappresentante p.t., con sede in Brindisi alla Via S. Lucia n. 10 (pec:
t) Email_3
-OPPOSTA CONTUMACE-
NONCHÉ CONTRO
(c.f. ; P. Controparte_2 P.IVA_2
IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma alla P.IVA_3
Viale America n. 351, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Gallo (c.f.: ; C.F._4 pec: ed elettivamente domiciliata presso lo studio del prefato suo Email_4 difensore sito in Martano (LE) al Viale Savoia n. 20;
-OPPOSTA-
NONCHÉ CONTRO
(c.f. P.IVA Gruppo ), in persona del Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_5 suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Fernando Greco (c.f. ; pec: C.F._5
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del prefato suo Email_5 difensore sito in Lecce alla Piazza Mazzini n. 64;
➢ ER IA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 06.02.2024, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e in opposizione Controparte_1 Controparte_2
1
ex art. 615 comma 1 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 02420230010856152002 notificata il 13.12.2023 con cui, nella sua qualità di fideiussore, gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 145.198,50 a titolo di recupero di quanto pagato dalla
[...] nella sua qualità di gestore del fondo pubblico di Controparte_2 garanzia ex art. 2 L. n. 662/96, in favore della (già Controparte_4 CP_5
.p.a.). Tanto a seguito di escussione della garanzia del predetto fondo pubblico ex art. 2
[...]
L. n. 662/96, con riguardo al finanziamento Banco di Napoli s.p.a. del 02.03.2016 n.
0I37075375525 (a medio termine per "liquidità-pagamento a fornitori") dell'importo di €
500.000,00, intercorso tra detta banca e la società garantito dalle Controparte_6 fideiussioni solidali prestate da e , nella loro qualità di soci, ed Parte_2 Parte_1 assistito dalla garanzia del fondo pubblico ex art. 2 L. n. 662/96, con posizione MCC n. 565875, fino alla concorrenza dell'80% del capitale finanziato.
Con il suo libello introduttivo, l'opponente deduceva la presunta inesistenza del titolo per il quale era stato emesso il ruolo n. 2023/000789 e la conseguente nullità ed inefficacia CP_7 dell'opposta cartella di pagamento n. 024 2023 0010856152 002 notificata il 13.12.2023,
l'illegittimità dell'opposta cartella esattoriale anche per carenza di potere in capo ad e per CP_7 avvenuta ammissione della debitrice principale alla procedura di Controparte_6 concordato preventivo ed, infine, la nullità della fideiussione dal medesimo prestata in garanzia dei suindicati rapporti bancari per difetto di forma scritta, per difetto dei requisiti essenziali del contratto di cui all'art. 1325 c.c. e per mancata consegna di copia al cliente, nonché per violazione degli artt. artt. 33 commi 1 e 2 lett. b, 34 commi 1 e 5 e 36 commi 1 e 2 Cod. Cons. ed infine la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust di cui alla L. n. 287/1990 come novellata dalla L. n. 262 del 2005 e per contrasto con il provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia. Pertanto, l'opponente chiedeva, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa di e la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva Controparte_3 dell'opposta cartella esattoriale e, nel merito, la declaratoria di inesistenza del titolo esecutivo e, comunque, di nullità ed inefficacia dell'intimazione di pagamento formulata da e la CP_7 declaratoria di nullità della fideiussione dalla medesima rilasciata in garanza del suindicato rapporto bancario per violazione delle suindicate norme del Cod. Cons. e per violazione della normativa antitrust , con condanna delle opposte convenute al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
A seguito di istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. formulata dall'opponente in data
16.02.2024 veniva aperto il sub procedimento e, con decreto del 16.02.2024, la causa veniva assegnata a questo Giudice che, con provvedimento del 05.03.2024, concedeva inaudita altera parte la sospensione medio tempore dell'efficacia esecutiva dell'opposta cartella esattoriale.
Con comparsa ritualmente depositata il 10.04.2024, si costituiva in giudizio la
[...] per ivi richiedere, in via preliminare, la revoca del Controparte_8 provvedimento inaudita altera parte di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposta cartella di pagamento ed il differimento della prima udienza onde consentire la chiamata in giudizio della banca (già Banco di Napoli s.p.a.) in ragione della domanda Controparte_3 riconvenzionale trasversale di garanzia dalla medesima formulata in via subordinata e, nel merito, la declaratoria del difetto di legittimazione passiva in capo alla medesima e, comunque, 2
il rigetto di tutte le domande formulate dall'opponente ed, in subordine, per la sola denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte attrice, in via riconvenzionale trasversale, la condanna del terzo chiamato in causa a manlevarla e Controparte_3 tenerla indenne per quanto fosse tenuta a pagare all'opponente, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con provvedimento del 12.09.2024, questo Giudice disponeva il differimento dell'udienza di prima comparizione e trattazione al 10.04.2025 onde consentire la chiamata in causa del terzo nei termini di rito. Controparte_3
Con comparsa ritualmente depositata in data 30.01.2025 si costituiva in giudizio la terza chiamata in causa per ivi richiedere, in via pregiudiziale di rito, la Controparte_3 declaratoria di incompetenza funzionale del Tribunale di Brindisi in favore del Tribunale di Napoli
- Sezione Specializzata per le Imprese, quale unico Tribunale funzionalmente competente a valutare la nullità dei contratti di garanzia per le violazioni della normativa antitrust di cui alla
L. n. 287/90 richiesta dall'opponente in via principale e, nel merito, la declaratoria di inammissibilità e comunque l'integrale rigetto di tutte le doglianze e le domande dell'opponente, nonché, in via subordinata, il rigetto della domanda riconvenzionale trasversale di manleva formulata dalla convenuta , in ogni caso, Controparte_8 con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite.
Depositate le rispettive memorie 171 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 10.04.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del 12.06.2025 per la precisazione delle conclusioni sulla questione della competenza funzionale di questo Giudice.
Con ordinanza all'esito dell'udienza del 12.06.2025, la causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 09.10.2025 con termine alle parti per note conclusive sino a cinque giorni prima di detta udienza.
Istruita la causa in via documentale e depositate dalle parti le rispettive note difensive conclusive e le memorie di replica, all'udienza del 09.10.2025, la causa veniva incamerata per la decisione senza concessione di ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dall'attrice avverso la cartella esattoriale n.
02420230010856152002 notificata il 13.12.2023, in parte, esula dalla competenza funzionale di questo Tribunale. Ciò con precipuo riguardo alla domanda principale di declaratoria di nullità delle fideiussioni prestate dall'opponente per violazione della normativa antitrust di cui alla L. n.
287/90.
Le residue ragioni di opposizione sono inammissibili o infondate e vanno, pertanto, rigettate per i motivi che quivi di seguito si espongono.
In via pregiudiziale di rito e preliminare di merito:
1. Sul mancato esperimento della mediazione obbligatoria dedotto dall'opponente.
La doglianza dell'opponente con riguardo al mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte degli opposti è destituita di fondamento.
Infatti, nell'ipotesi in cui detta eccezione di parte attrice debba intendersi come riferita alla procedibilità dell'esecuzione esattoriale di cui all'opposta cartella di pagamento, deve osservarsi che il vigente quadro normativo regolatorio della materia degli interventi di sostegno, erogati in 3
forma di concessione di garanzia pubblica (qual è quella ex L. n. 662/96) e delle correlate attività di recupero, non contempla alcun obbligo di mediazione.
Parimenti, nell'ipotesi in cui l'eccezione attorea debba intendersi riferita, invece, alla procedibilità del presente giudizio, deve osservarsi che la cartella esattoriale opposta attiene a crediti di natura non tributaria, sicché, nel caso di specie, non opera la disciplina della
“mediazione tributaria obbligatoria” di cui al D.Lgs. n. 218/1997 (come modificato dal D.L. n.
98/2011).
Infine, anche nell'ipotesi in cui l'eccezione de qua debba intendersi riferita al sottostante rapporto fideiussorio, deve osservarsi che il tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. lgs.
n. 28/2010 e successive modifiche è escluso nelle controversie che hanno ad oggetto i contratti di fideiussione, trattandosi di rapporti contrattuali non aventi natura bancaria né finanziaria e, dunque, non rientranti negli schemi tipici del Testo Unico Bancario, in conformità al dictum sul tema della Suprema Corte (cfr. Cass n. 30520/2019; Cass. n. 12883/2021).
A quanto esposto, deve aggiungersi che oggetto del presente giudizio non è il rapporto bancario intercorso tra la banca mutuante e la società mutuataria, bensì la pretesa esattoriale scaturente dall'avvenuta escussione del fondo pubblico di garanzia ex art. 2 L. n. 662/96; ragion per cui l'eccezione attorea, anche ove riferita al predetto rapporto bancario sottostante, deve ritenersi infondata.
2. Sulla competenza funzionale del Foro del consumatore ex art. 66 bis del Cod. Cons.
(D. Lgs. n. 206/2005) dedotta dall'opponente.
Per contro, non è meritevole di accoglimento l'assunto di parte opponente secondo cui la competenza di questo Tribunale sussisterebbe in applicazione del Foro del consumatore ex art. 66 bis Cod. Cons.. Ciò, in quanto l'attrice, in capo alla quale grava l'onere di provare la dedotta propria qualità di “consumatrice”, non ha assolto a detto onere, non essendo a tal fine sufficiente aver dedotto la “misura minimale” della sua quota societaria ed “il mancato esercizio di attività di gestione” in seno alla società Controparte_6
Sull'argomento, infatti, giova rammentare il consolidato orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte secondo cui: <nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , Per_1 Per_2 dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento. Di talché è possibile qui ribadire, alla luce della giurisprudenza unionale e nazionale, il principio per cui la qualifica di “consumatore” va invece esclusa in capo al fideiussore ogniqualvolta la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante ovvero vi siano collegamenti funzionali che lo leghino all'attività svolta dalla società garantita>>. (cfr. Cass., Sez. Un., 27/02/2023, n.
5868; Cass. n. 742/2020).
Orbene, nel caso di specie, mentre sono documentalmente provate sia la qualità di socia della
4
sia la qualità di lavoratrice dipendente di detta società rivestite Controparte_6 dall'opponente alla data di sottoscrizione della garanzia fideiussoria, l'attrice non ha provato di aver prestato la fideiussione in favore della per finalità estranee alla Controparte_6 predetta sua qualità di socia.
Sicché, in assenza di detta prova, la prestazione della fideiussione deve ritenersi fatta nella qualità di “socia” e deve ritenersi riconducibile a tale qualità così come strettamente funzionale al ruolo dalla medesima rivestito in seno alla società (a prescindere dal compimento o meno di attività gestoria).
In tal senso, del resto, depongono sia il comprovato dato di fatto che l'attrice, alla data di prestazione della garanzia, oltre che socia della era cointestataria del CP_6 CP_6 conto corrente bancario ove confluivano le somme derivanti dagli utili della società (cfr. all.ti 1 fascicolo della terza chiamata), sia il comprovato dato di fatto delle ulteriori fideiussioni dalla medesima prestate per altre linee di credito, sempre assistite dal fondo pubblico di garanzia ex art. 2 L. n. 662/96, di cui la società ha beneficiato nel tempo. CP_6 CP_6
Dati che concorrono univocamente a comprovare la coincidenza tra gli interessi economici dell'opponente e quelli imprenditoriali della così come la disponibilità degli Controparte_6 utili di questa seconda da parte dei suoi soci.
Sicché deve escludersi che abbia prestato la garanzia per finalità estranee Parte_1 all'obbiettivo imprenditoriale di procacciamento di liquidità, strumentali all'attività di quest'ultima.
Per le suesposte ragioni, alla luce della suindicata prova documentale, questo Giudice ha ritenuto di non ammettere la prova testimoniale come richiesta ed articolata dall'opponente nella sua memoria 171 ter c.p.c. del 18.03.2025.
Infatti, la circostanza oggetto del capitolo di prova per testi articolato dall'opponente, quanto alla qualità di socia ed alla misura della partecipazione societaria dell'attrice, deve ritenersi coperta e superata dalla visura camerale della società agli atti.
Per quanto concerne, invece, il compimento o meno di attività gestoria in seno alla società, la stessa deve ritenersi irrilevante ai fini della valutazione della finalità della prestazione della garanzia fideiussoria in esame.
3. Sulla domanda attorea di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust di cui alla L. n. 287/90 e sulla dedotta competenza funzionale del Tribunale –
Sezione Specializzata in materia di imprese.
Esclusa la qualità di “consumatrice” in capo all'opponente per le anzidette ragioni, deve, invece, ritenersi fondata l'eccezione, tempestivamente sollevata dalla terza chiamata in causa nella sua comparsa di costituzione del 30.01.2025, di incompetenza Controparte_3 funzionale di questo Tribunale in favore del Tribunale - Sezione Specializzata per le Imprese di
Napoli, quale unico Ufficio Giudiziario competente a valutare la domanda nullità delle fideiussioni bancarie per violazione della normativa antitrust di cui alla L. n. 287/90.
Infatti, al punto n. 5) delle conclusioni del suo libello introduttivo, l'opponente ha espressamente richiesto la declaratoria di nullità, per violazione della normativa antitrust (art. 2 secondo comma lett. a della legge 287/1990 e provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia),
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della fideiussione bancaria dalla medesima prestata a (già Banco di Napoli Controparte_3
s.p.a.) a garanzia del finanziamento del 02.03.2016 n. 0I37075375525 concesso alla
[...] ed assistito dalla garanzia del fondo pubblico ex art. 2 L. n. 662/96, la cui CP_6 escussione ha dato origine alla cartella esattoriale oggetto di causa.
La suindicata doglianza dell'opponente specificatamente formulata come motivo di opposizione integra, non già una mera eccezione di nullità, ma una vera e propria domanda giudiziale volta a delineare in via principale, sia sotto il profilo del petitum che sotto quello della causa petendi, il thema decidendum del presente giudizio.
Trattasi, inoltre, di domanda giudiziale volta ad accertare che lo schema negoziale della fideiussione in esame (contratto a valle) riproduca esattamente le clausole del modello negoziale generale a monte frutto di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito, ossia quell'intesa censurata per anti concorrenzialità dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005.
Sull'argomento, giova rammentare il dictum della Suprema Corte secondo cui, con riguardo all'accertamento della nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale per violazione della normativa antitrust ex art. 2 secondo comma lett. a) della legge 287/1990, allorché tale accertamento sia fatto valere in via d'azione principale deve ritenersi funzionalmente competente la Sezione Specializzata per le Imprese, mentre, diversamente, allorché sia proposto in via di mera eccezione finalizzata a paralizzare la pretesa avversaria, l'accertamento in questione può essere espletato, in via meramente incidentale, dal Giudice adìto in opposizione al provvedimento monitorio (cfr. Cass. n. 3248/2023).
Sempre a tal riguardo, la Suprema Corte, con la recente pronuncia n. 22305 del 07.08.2024 ha altresì statuito: < norma della L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, nel testo modificato dal
D.L. n. 1 del 2012, art. 2, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2012, le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge sono promossi davanti al Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la Sezione Specializzata di cui al D.lgs. n. 168 del 2003, art. 1 e successive modificazioni. Tale competenza della Sezione
Specializzata per le Imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, lett. a), in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa a monte vietata >>(cfr. Cass. n.
22305/2024 conf. Cass. n. 6523/2021; Cass. n. 21429/2022).
Con la suindicata pronuncia, la Suprema Corte ha inoltre statuito che: << in particolare, con riguardo ai procedimenti di opposizione a D.I., trova sempre e comunque applicazione il principio secondo cui la competenza attribuita dall' art. 645 c.p.c. all'Ufficio Giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il D.I. opposto ha carattere funzionale ed inderogabile. Ragion per cui, qualora, nel giudizio di opposizione a D.I., venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza funzionale della
Sezione Specializzata per le Imprese del Tribunale del capoluogo di Regione, il giudice del procedimento di opposizione a D.I. è tenuto a separare le domande proposte dall'opponente cause, rimettendo solo quest'ultima al diverso Tribunale Specializzato e trattenendo innanzi a sé tutte le 6
ulteriori domande aventi ad oggetto il rapporto sottante al provvedimento monitorio opposto, coordinando ove necessario i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni» (cfr. Cass. n. 35661/2022; Cass. n. 22305/2024).
Principio quello enunciato dalla Suprema Corte con la suindicata pronuncia n. 22305/2024, che sebbene statuito con riguardo ad un giudizio di opposizione a D.I., deve ritenersi applicabile anche al presente giudizio di opposizione a cartella esattoriale (quest'ultima costituente in sé precetto e titolo esecutivo), stante l'evidente sovrapponibilità delle due fattispecie astratte, anche in ragione della competenza funzionale contemplata dal combinato disposto di cui agli artt. 27 e
615 c.p.c., da coordinarsi con la peculiare competenza funzionale della Sezione Specializzata contemplata dal citato art. 33 comma 2 della L. n. 287/90.
Tanto chiarito, questo Giudice aderisce al dictum della Suprema Corte, in quanto rispondente al dato normativo della norma processuale speciale (art. 33 comma 2 della L. n. 287/90), oltre che ad una razionale distribuzione della competenza funzionale tra le diverse Sezioni del
Tribunale, che deve essere delineato secondo criteri di rigore scaturenti dalla tipicità e tassatività delle fattispecie.
Ne consegue che, con riguardo alla domanda attorea in esame, la competenza funzionale ex art. 33 della L. n. 287/1990, è determinata dagli artt. 3, comma 1 e 4 e comma 1-ter, del D.lgs.
n. 168/2003, che devono essere letti in combinato disposto ed alla luce delle modifiche introdotte con il D.lgs. n. 3/2017.
In particolare, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 168/2003, le Sezioni Specializzate sono (per quanto qui rileva) competenti in materia di: <c) controversie di cui alla L. 10 ottobre 1990, n.
287, art. 33, comma 2” e “d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea>>.
Il successivo art. 4 comma 1-ter del D. Lgs. n. 168 del 2003, disciplina il regime specifico e inderogabile di detta competenza funzionale, disponendo: <per le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..) a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste,
Venezia, TO e BO (sezione distaccata); b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma,
CA e SA (sezione distaccata); c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli,
Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro,
Messina, Palermo, Reggio Calabria.>>.
Per le suesposte ragioni, con riguardo alla domanda di declaratoria di nullità, per violazione della normativa antitrust ex art. 2 secondo comma lett. a) della legge 287/1990, deve dichiararsi l'incompetenza funzionale di questo Tribunale in favore della competente Sezione Specializzata per le Imprese del Tribunale di Napoli, in forza dei sopra indicati disposti normativi in materia.
4. Sulla dedotta illegittimità della cartella esattoriale opposta per avvenuta ammissione della alla procedura di concordato preventivo. Controparte_6 7
La doglianza dell'opponente è destituita di fondamento, posto che l' ammissione al concordato preventivo della debitrice principale anche con riguardo al Controparte_6 credito scaturente dai rapporti bancari da cui hanno avuto origine l'escussione del fondo pubblico di garanzia ex art. 2 L. n. 662/96 e la conseguente emissione della cartella esattoriale oggetto di causa, non costituisce causa ostativa della possibilità del creditore di agire, in via ordinaria o in via esecutiva individuale, nei confronti dei terzi garanti quali fideiussori e/o datori di ipoteca, essendo questi ultimi soggetti autonomi e distinti rispetto alla predetta società di capitali ammessa alla procedura concorsuale.
Ragion per cui, detta circostanza dedotta dall'opponente non inficia affatto né la legittimità, validità ed efficacia dell'intimazione di pagamento rivolta ai terzi garanti in forza della cartella esattoriale opposta, né la legittimità e procedibilità della successiva esecuzione esattoriale nei confronti dei medesimi garanti.
Sempre sul punto, inoltre, deve ritenersi infondato l'assunto dell'opponente secondo cui - richiedendo la fideiussione bancaria la forma scritta ad substantiam e non essendo stato prodotto agli atti il contratto fideiussorio riportante le sottoscrizioni di entrambe le parti - la fideiussione in questione “risulterà conclusa se e quando interverrà la produzione in giudizio ad opera di parte opposta” con la conseguenza che, “la conclusione del contratto di fideiussione interverrà successivamente all' omologa del concordato del 09.04.2021”. Controparte_6
Assunto che, a dire di parte opponente, determinerebbe come ulteriore conseguenza quella della “non esigibilità” nei confronti dei garanti del credito rientrante nel concordato cui veniva ammessa la società trattandosi, sempre a dire della stessa, di “fideiussioni Controparte_6 postume” al concordato.
Ad evidenziare l'infondatezza dell'assunto in esame, è il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui < la fideiussione è un contratto a forma libera, anche se stipulata con un istituto di credito e la volontà del garante può essere validamente provata per presunzioni, oltre che con documenti scritti. Ne deriva che la sola sottoscrizione del modulo contrattuale da parte del fideiussore, se non revocata in dubbio da elementi seri e concludenti, è sufficiente a dimostrare l'esistenza, la validità e l'efficacia del vincolo negoziale>>
(cfr. Cass. 25.02.2016, n. 3628; Cass. 12.06. 2014, n. 13539).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla terza chiamata in causa
[...]
(all.ti nn. 2 della comparsa di costituzione di quest'ultima) - in ordine alla quale Controparte_4
l'opponente non ha formulato disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce né altro disconoscimento - si evince l'esistenza, la validità ed efficacia della fideiussione prestata dall'attrice in favore della società debitrice principale in data anteriore all'omologa del suindicato concordato preventivo. Sicché non può che confermarsi la legittima facoltà del creditore di agire anche in via esecutiva individuale, nei confronti dei terzi garanti, essendo questi ultimi soggetti autonomi e distinti rispetto alla società debitrice ammessa alla procedura concorsuale.
Nel merito
5. Sulle doglianze attoree di presunta inesistenza del titolo esecutivo, di deroga all'ordinario sistema di riscossione esattoriale e di carenza di potere in capo all'agente della riscossione nonché sulla dedotta illegittimità e nullità della cartella esattoriale opposta. 8
Va disattesa la doglianza dell'opponente di presunta inesistenza del titolo esecutivo e di presunta insussistenza del diritto delle opposte e CP_7 Controparte_8
, quest'ultima quale gestore del fondo pubblico ex L. n. 662/96, di procedere in
[...] executivis a mezzo di ruolo esattoriale.
Nel caso di specie, infatti, è documentalmente provato che:
➢ stante il persistente inadempimento della debitrice principale della Controparte_6 nel rapporto di finanziamento Banco di Napoli s.p.a. del 02.03.2016 n. 0I37075375525 assistito dal fondo pubblico di garanzia ex art. 2 L. n. 662/96, con missive Controparte_3 rispettivamente del 12.09.2019, del 23.11.2020 e del 08.01.2021, comunicava alla Controparte_6 ed ai fideiussori la revoca, inter alios, del finanziamento in questione intimandone il pagamento(cfr. all. 11 ed all.ti n. 12 della comparsa dell'opposta). In tali comunicazioni, peraltro, si dava espressamente atto che l'operazione era assistita dalla garanzia del fondo pubblico ex L.
662/96 e che, a seguito della sua escussione, il Fondo avrebbe acquisito il diritto di rivalersi sugli inadempienti ex art. 1203 c.c;
➢ stante il mancato riscontro da parte della società debitrice e dei suoi garanti, in data
27.04.2021, Intesa San Paolo s.p.a. provvedeva a inviare a la formale "prima richiesta" Pt_3 di attivazione della garanzia prestata del Fondo per il finanziamento in questione corrispondente alla posizione n .565875 (cfr. all. n. 13 della comparsa dell'opposta); Pt_3
➢ il Consiglio di Gestione del Fondo, dopo aver avviato l'istruttoria per la verifica della conformità ai parametri previsti dalle vigenti Disposizioni Operative, in data 12.11.2021, deliberava il provvedimento di liquidazione della perdita per la pos. pari a € CP_9
143.867,00 (cfr. all. n. 14 della comparsa dell'opposta) dandone comunicazione in data
17.11.2021 a Intesa San Paolo s.p.a. (cfr. all. n. 15 della comparsa dell'opposta);
➢ con nota prot. n. 6728/22, inviava la comunicazione di avvenuta surroga nei Pt_3 diritti di Intesa San Paolo sia alla debitrice principale che ai suoi fideiussori e Parte_2
. Comunicazione in cui affermava il proprio credito per i suindicati importi Parte_1 escussi in garanzia ex L. 662/96 dall'originaria creditrice ed invitava formalmente al pagamento del dovuto la società debitrice i prefati garanti, in solido e nei limiti della garanzia prestata (cfr. all.ti n. 16 della comparsa dell'opposta);
➢ non avendo le predette comunicazioni sortito effetto alcuno, su istanza del CP_8
, la concessionaria provvedeva all'iscrizione a ruolo del suindicato importo e
[...] CP_7 notificava all'odierna attrice, nella sua qualità di fideiussore, l'opposta cartella esattoriale n.
02420230010856152002.
Tanto chiarito in fatto, passando al quadro normativo regolatorio della materia degli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, giova rammentare che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, l'avvenuta escussione del fondo pubblico di garanzia nei confronti del gestore determina la Controparte_2 surrogazione del predetto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto privato comune originato dal primigenio finanziamento, bensì preordinato a riacquisire le risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 1005/2023; Corte di Appello 9
di Napoli, sez. V, n. 4588/2022).
Riscossione esattoriale che è espressamente prevista dall'art. 9, comma 5, D.lgs. n. 123/98, norma anche richiamata dall'art. 2, comma 4 del D.M. Ministero delle Attività Produttive 20 giugno 2005, a sua volta richiamato dal D.M. Ministero dello Sviluppo Economico 23 novembre
2012.
Ragion per cui gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia alle attività imprenditoriali - i quali godono anch'essi del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lg.
n. 123/1998 – vanno inquadrati nell'ambito delle “diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive”, espressione di un disegno unitario, nel cui ambito occorre comunque recuperare, mediante la surrogazione, la provvista per ulteriori e futuri similari interventi di sostegno della produzione (v. Cass. Sez. III, n. 1005/2023; Cass. Sez. VI, n. 27159/2020; Cass.
Sez. VI, n. 30621/2019; Cass. Sez. I, n. 2664/2019).
Per tali ragioni, come affermato dalla Suprema Corte, deve dunque ritenersi che, nell'ipotesi di escussione del fondo pubblico di garanzia, il gestore di detto vanta un credito non già di natura privatistica, bensì di natura pubblicistica, connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive (v. Cass. Civ., sez. I, n. 6508/2020). Ne consegue che, nel caso di specie, non opera l'invocato disposto dell'art. 21 D.lgs. n. 46/99, secondo il quale, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, le entrate previste dall'art. 17 del medesimo D.lgs. n. 46/99 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo solo quando risultino da titolo esecutivo.
Infatti, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 9, comma 5, D.lgs. n. 123/98 nel rinviare, ai fini dell'applicazione del privilegio generale e della procedura di riscossione esattoriale
- con una locuzione volutamente generica ed onnicomprensiva - alle restituzioni di cui al comma
4 del medesimo D. lgs n. 123/98, compie, inevitabilmente, riferimento a tutti i crediti relativi ai finanziamenti bancari di qualsiasi natura e tipologia negoziale erogati e, dunque, non solo ai mutui ma qualsiasi forma di finanziamento bancario tra cui le aperture di credito in conto corrente bancario poi revocati all'impresa. Tanto non soltanto per crediti da escussione del Fondo aventi la loro fonte nell'irregolare concessione dell'intervento o nell'indebito conseguimento del beneficio, ma anche per quelli derivanti, come nella specie, da ragioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria o da qualsiasi altra ragione, anche se attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione del contributo (cfr. Cass. n. 27303/2022; Cass. n. 2663/2019).
Di conseguenza, rientra tra tali crediti anche quello del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente, secondo il dictum delle Sezioni Unite n. 11930/2010, la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa (cfr. Cass. n.
6508/2020).
Del resto, tale opzione interpretativa risulta perfettamente in linea con le finalità proprie dei finanziamenti pubblici e con le necessarie garanzie introdotte onde consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione e di realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi frustrati dall'inadempienza delle medesime agli obblighi assunti (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 9926/2018). Peraltro, proprio alla 10
fattispecie dell'”inadempimento delle piccole e medie imprese” fa espresso riferimento l'art. 2 del
D.M. Ministero delle Attività Produttive del 20 giugno 2005 nel prevedere la rivalsa nei confronti del Fondo ed il recupero del credito, per conto di questo, mediante la procedura esattoriale (cf.
Cass. Civ., sez. I, n. 27303/2022; Cass. Sez. I, n. 2663/2019; Corte d'Appello di Palermo
30.03.2023 n. 650).
Per le suesposte ragioni, chiarita la natura pubblicistica del credito vantato da
[...] quale gestore del fondo di garanzia ex L. n. 662/96 legittimamente escusso Controparte_8 dall'istituto bancario creditore - natura pubblicistica confermata dalla Suprema Corte nella recentissima pronuncia n. 7099 del 13.2.2025, questo Giudice ritiene che la procedura esattoriale avviata nei confronti dell'attrice da Controparte_10
, quale gestore del fondo pubblico di garanzia mediante la notifica della cartella di
[...] pagamento oggetto di causa debba ritenersi legittima e valida in forza del suindicato art. 9, comma 5, D.lgs. n. 123/98, a prescindere dall'esistenza di un titolo esecutivo giudiziale.
Ciò in quanto, segnatamente, il ruolo esattoriale - emesso a seguito dell'escussione del fondo ex L. n. 662/96 da parte dell'originaria creditrice della conseguente surroga nel credito (entro i limiti della garanzia) di e del successivo persistente inadempimento Controparte_8 dei debitori (obbligato principale e garanti) - assume in via generale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 D.p.r. 602/1973 natura esecutiva, senza che sia necessaria la formazione di un titolo esecutivo giudiziale qualunque fosse la natura e la forma del sottostante rapporto bancario, sicché è la successiva cartella esattoriale in sé ad integrare, ad ogni effetto di legge, in uno, sia il titolo esecutivo che il precetto.
6. Sulla natura della garanzia del fondo pubblico ex L. n. 662/96 e sull'inopponibilità al gestore dei vizi di legittimità del rapporto bancario sottostante e delle Parte_4 relative fideiussioni.
Quanto sopra argomentato è in linea con la natura della garanzia del fondo pubblico ex L. n.
662/96 quale garanzia rivolta all'assicurazione di un indennizzo in favore del creditore insoddisfatto e non all'adempimento del debito principale ed, in quanto tale, costituente una garanzia autonoma priva del carattere di accessorietà al rapporto di credito sottostante.
Infatti, la stessa legge istitutiva del Fondo definisce la funzione della garanzia quale
“assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese” così escludendo qualunque rapporto di accessorietà della stessa con il contratto di finanziamento sottostante.
A tanto deve aggiungersi che, sotto il profilo ermeneutico, in tal senso depongono ulteriori dati di fatto: a) la funzione indennitaria della stessa;
b) la predeterminazione dell'importo da garantire;
c) la facoltà di escutere la garanzia a prima e semplice richiesta, senza preventiva escussione del debitore.
Del resto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che << l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sè a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale>> (cfr. Cass. Sez. Un. 18.02.2010 n. 3947 principio riaffermata da Cass. n. 19736/ 11
2011; Cass. n. 22233/2014; Cass. n. 18572/2018). Nella stessa pronuncia, le Sezioni Unite statuiscono altresì che <a differenza della fideiussione, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita e non necessariamente sovrapponibile ad essa, in quanto non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata /inesatta prestazione del debitore>> (cfr. Cass. Sez. Un. 18.02.2010 n.
3947).
Ne consegue che, in ragione della funzione indennitaria e dell'autonomia negoziale della garanzia del fondo pubblico ex L. n. 662/96, i presunti vizi di illegittimità e nullità del rapporto bancario sottostante non possano essere opposti né dalla debitrice principale né dai suoi garanti avverso il credito vantato dall'opposta Controparte_11
a titolo di rimborso dell'indennizzo da quest'ultima versato alla banca mutuante a seguito
[...] dell' escussione del Fondo ( cfr. Tribunale di Bari, n. 2802/2023 del 10-07-2023).
Ovviamente deve essere fatta salva l'unica residuale ipotesi dell'exceptio doli generalis, ossia di quei vizi inficianti la legittimità e regolarità del procedimento di escussione del Fondo pubblico, escussione di per sé stessa costituente presupposto ai fini di una legittima e valida emissione della cartella esattoriale, quest'ultima integrante essa stessa titolo esecutivo.
Da quanto sopra argomentato, discende l'inammissibilità in questa sede delle doglianze attoree aventi ad oggetto eventuali illegittimità ed invalidità formali e/o sostanziali del rapporto bancario sottostante e delle relative fideiussioni, trattandosi di aspetti non inficianti la legittimità della riscossione esattoriale.
A tanto, nel caso di specie, deve aggiungersi l'infondatezza di tutte le doglianze mosse dall'opponente avverso le clausole del contratto di fideiussione per presunta violazione degli artt. artt. 33 commi 1 e 2 lett. b, 34 commi 1 e 5 e 36 commi 1 e 2 del Cod. Cons., stante la non configurabilità della qualità di “consumatore” in capo alla medesima, per tutte le ragioni già ampiamente esposte con riguardo alla questione pregiudiziale di rito della competenza funzionale.
Per tutte le su esposte ragioni, aventi natura dirimente ed assorbente con riguardo a tutti i motivi di opposizione prospettati da parte attrice, fatta eccezione per la questione della nullità delle fideiussioni bancarie per violazione della normativa antitrust che come già esposto esula dalla competenza funzionale di questo Giudice, tutte le ulteriori domande dell'opponente vanno dichiarate inammissibili e vanno rigettate.
7. Sulle spese e competenze di lite
Stante la peculiarità della fattispecie anche alla luce del vivace dibattito giurisprudenziale avente ad oggetto la natura del credito dell'ente gestore del fondo pubblico di garanzia ex L. n.
662/96 e stante la definizione solo in rito della questione relativa alla violazione della normativa antistrust di cui alla L. n. 287/1990, nel caso di specie, questo Giudice, in deroga al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., ritiene congruo e di giustizia disporre l'integrale compensazione delle spese e competenze del presente giudizio.
Tanto anche tenuto conto della ratio logico giuridica della pronuncia della Corte Costituzione
n. 77/2018, che ha dichiarato <l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 92 12
del c.p.c. nel testo modificato dall'articolo 13, comma 1, Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni>> ( v. Corte Cost. 19.04.2018 n. 77)
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la propria incompetenza funzionale con precipuo riguardo alla domanda attorea di declaratoria di nullità della fideiussione bancaria agli atti per violazione della normativa antistrust di cui alla L. n. 287/1990 e nei limiti di cui alla parte motiva, in favore del Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata per le Imprese, funzionalmente competente ex art. 33 comma 2 L. n. 287/90;
2) dichiara inammissibili e, comunque, rigetta gli altri motivi di opposizione e le altre domande formulate dall'attrice e, per l'effetto, dichiara la validità ed efficacia dell'opposta cartella di pagamento n. 02420230010856152002 notificata il 13.12.2023;
3) compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Brindisi, in data 06.11.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Ivan NATALI
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE SENTENZA È STATA REDATTA CON LA COLLABORAZIONE DEL DOTT.
[...]
. Controparte_12
13
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 397/2024 del Ruolo Generale promossa
DA
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente al Corso Roma n. 14, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Vincenzo FARINA (c.f.
; pec: e dall'Avv. Catia Filomena APRUZZI (c.f. C.F._2 Email_1
; pec: ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3 Email_2 dei prefati suoi difensori sito in Brindisi alla Via Palmiro Togliatti n. 20;
-OPPONENTE-
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Legale Rappresentante p.t., con sede in Brindisi alla Via S. Lucia n. 10 (pec:
t) Email_3
-OPPOSTA CONTUMACE-
NONCHÉ CONTRO
(c.f. ; P. Controparte_2 P.IVA_2
IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma alla P.IVA_3
Viale America n. 351, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Gallo (c.f.: ; C.F._4 pec: ed elettivamente domiciliata presso lo studio del prefato suo Email_4 difensore sito in Martano (LE) al Viale Savoia n. 20;
-OPPOSTA-
NONCHÉ CONTRO
(c.f. P.IVA Gruppo ), in persona del Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_5 suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Fernando Greco (c.f. ; pec: C.F._5
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del prefato suo Email_5 difensore sito in Lecce alla Piazza Mazzini n. 64;
➢ ER IA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 06.02.2024, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e in opposizione Controparte_1 Controparte_2
1
ex art. 615 comma 1 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 02420230010856152002 notificata il 13.12.2023 con cui, nella sua qualità di fideiussore, gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 145.198,50 a titolo di recupero di quanto pagato dalla
[...] nella sua qualità di gestore del fondo pubblico di Controparte_2 garanzia ex art. 2 L. n. 662/96, in favore della (già Controparte_4 CP_5
.p.a.). Tanto a seguito di escussione della garanzia del predetto fondo pubblico ex art. 2
[...]
L. n. 662/96, con riguardo al finanziamento Banco di Napoli s.p.a. del 02.03.2016 n.
0I37075375525 (a medio termine per "liquidità-pagamento a fornitori") dell'importo di €
500.000,00, intercorso tra detta banca e la società garantito dalle Controparte_6 fideiussioni solidali prestate da e , nella loro qualità di soci, ed Parte_2 Parte_1 assistito dalla garanzia del fondo pubblico ex art. 2 L. n. 662/96, con posizione MCC n. 565875, fino alla concorrenza dell'80% del capitale finanziato.
Con il suo libello introduttivo, l'opponente deduceva la presunta inesistenza del titolo per il quale era stato emesso il ruolo n. 2023/000789 e la conseguente nullità ed inefficacia CP_7 dell'opposta cartella di pagamento n. 024 2023 0010856152 002 notificata il 13.12.2023,
l'illegittimità dell'opposta cartella esattoriale anche per carenza di potere in capo ad e per CP_7 avvenuta ammissione della debitrice principale alla procedura di Controparte_6 concordato preventivo ed, infine, la nullità della fideiussione dal medesimo prestata in garanzia dei suindicati rapporti bancari per difetto di forma scritta, per difetto dei requisiti essenziali del contratto di cui all'art. 1325 c.c. e per mancata consegna di copia al cliente, nonché per violazione degli artt. artt. 33 commi 1 e 2 lett. b, 34 commi 1 e 5 e 36 commi 1 e 2 Cod. Cons. ed infine la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust di cui alla L. n. 287/1990 come novellata dalla L. n. 262 del 2005 e per contrasto con il provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia. Pertanto, l'opponente chiedeva, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa di e la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva Controparte_3 dell'opposta cartella esattoriale e, nel merito, la declaratoria di inesistenza del titolo esecutivo e, comunque, di nullità ed inefficacia dell'intimazione di pagamento formulata da e la CP_7 declaratoria di nullità della fideiussione dalla medesima rilasciata in garanza del suindicato rapporto bancario per violazione delle suindicate norme del Cod. Cons. e per violazione della normativa antitrust , con condanna delle opposte convenute al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
A seguito di istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. formulata dall'opponente in data
16.02.2024 veniva aperto il sub procedimento e, con decreto del 16.02.2024, la causa veniva assegnata a questo Giudice che, con provvedimento del 05.03.2024, concedeva inaudita altera parte la sospensione medio tempore dell'efficacia esecutiva dell'opposta cartella esattoriale.
Con comparsa ritualmente depositata il 10.04.2024, si costituiva in giudizio la
[...] per ivi richiedere, in via preliminare, la revoca del Controparte_8 provvedimento inaudita altera parte di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposta cartella di pagamento ed il differimento della prima udienza onde consentire la chiamata in giudizio della banca (già Banco di Napoli s.p.a.) in ragione della domanda Controparte_3 riconvenzionale trasversale di garanzia dalla medesima formulata in via subordinata e, nel merito, la declaratoria del difetto di legittimazione passiva in capo alla medesima e, comunque, 2
il rigetto di tutte le domande formulate dall'opponente ed, in subordine, per la sola denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte attrice, in via riconvenzionale trasversale, la condanna del terzo chiamato in causa a manlevarla e Controparte_3 tenerla indenne per quanto fosse tenuta a pagare all'opponente, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con provvedimento del 12.09.2024, questo Giudice disponeva il differimento dell'udienza di prima comparizione e trattazione al 10.04.2025 onde consentire la chiamata in causa del terzo nei termini di rito. Controparte_3
Con comparsa ritualmente depositata in data 30.01.2025 si costituiva in giudizio la terza chiamata in causa per ivi richiedere, in via pregiudiziale di rito, la Controparte_3 declaratoria di incompetenza funzionale del Tribunale di Brindisi in favore del Tribunale di Napoli
- Sezione Specializzata per le Imprese, quale unico Tribunale funzionalmente competente a valutare la nullità dei contratti di garanzia per le violazioni della normativa antitrust di cui alla
L. n. 287/90 richiesta dall'opponente in via principale e, nel merito, la declaratoria di inammissibilità e comunque l'integrale rigetto di tutte le doglianze e le domande dell'opponente, nonché, in via subordinata, il rigetto della domanda riconvenzionale trasversale di manleva formulata dalla convenuta , in ogni caso, Controparte_8 con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite.
Depositate le rispettive memorie 171 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 10.04.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del 12.06.2025 per la precisazione delle conclusioni sulla questione della competenza funzionale di questo Giudice.
Con ordinanza all'esito dell'udienza del 12.06.2025, la causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 09.10.2025 con termine alle parti per note conclusive sino a cinque giorni prima di detta udienza.
Istruita la causa in via documentale e depositate dalle parti le rispettive note difensive conclusive e le memorie di replica, all'udienza del 09.10.2025, la causa veniva incamerata per la decisione senza concessione di ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dall'attrice avverso la cartella esattoriale n.
02420230010856152002 notificata il 13.12.2023, in parte, esula dalla competenza funzionale di questo Tribunale. Ciò con precipuo riguardo alla domanda principale di declaratoria di nullità delle fideiussioni prestate dall'opponente per violazione della normativa antitrust di cui alla L. n.
287/90.
Le residue ragioni di opposizione sono inammissibili o infondate e vanno, pertanto, rigettate per i motivi che quivi di seguito si espongono.
In via pregiudiziale di rito e preliminare di merito:
1. Sul mancato esperimento della mediazione obbligatoria dedotto dall'opponente.
La doglianza dell'opponente con riguardo al mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte degli opposti è destituita di fondamento.
Infatti, nell'ipotesi in cui detta eccezione di parte attrice debba intendersi come riferita alla procedibilità dell'esecuzione esattoriale di cui all'opposta cartella di pagamento, deve osservarsi che il vigente quadro normativo regolatorio della materia degli interventi di sostegno, erogati in 3
forma di concessione di garanzia pubblica (qual è quella ex L. n. 662/96) e delle correlate attività di recupero, non contempla alcun obbligo di mediazione.
Parimenti, nell'ipotesi in cui l'eccezione attorea debba intendersi riferita, invece, alla procedibilità del presente giudizio, deve osservarsi che la cartella esattoriale opposta attiene a crediti di natura non tributaria, sicché, nel caso di specie, non opera la disciplina della
“mediazione tributaria obbligatoria” di cui al D.Lgs. n. 218/1997 (come modificato dal D.L. n.
98/2011).
Infine, anche nell'ipotesi in cui l'eccezione de qua debba intendersi riferita al sottostante rapporto fideiussorio, deve osservarsi che il tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. lgs.
n. 28/2010 e successive modifiche è escluso nelle controversie che hanno ad oggetto i contratti di fideiussione, trattandosi di rapporti contrattuali non aventi natura bancaria né finanziaria e, dunque, non rientranti negli schemi tipici del Testo Unico Bancario, in conformità al dictum sul tema della Suprema Corte (cfr. Cass n. 30520/2019; Cass. n. 12883/2021).
A quanto esposto, deve aggiungersi che oggetto del presente giudizio non è il rapporto bancario intercorso tra la banca mutuante e la società mutuataria, bensì la pretesa esattoriale scaturente dall'avvenuta escussione del fondo pubblico di garanzia ex art. 2 L. n. 662/96; ragion per cui l'eccezione attorea, anche ove riferita al predetto rapporto bancario sottostante, deve ritenersi infondata.
2. Sulla competenza funzionale del Foro del consumatore ex art. 66 bis del Cod. Cons.
(D. Lgs. n. 206/2005) dedotta dall'opponente.
Per contro, non è meritevole di accoglimento l'assunto di parte opponente secondo cui la competenza di questo Tribunale sussisterebbe in applicazione del Foro del consumatore ex art. 66 bis Cod. Cons.. Ciò, in quanto l'attrice, in capo alla quale grava l'onere di provare la dedotta propria qualità di “consumatrice”, non ha assolto a detto onere, non essendo a tal fine sufficiente aver dedotto la “misura minimale” della sua quota societaria ed “il mancato esercizio di attività di gestione” in seno alla società Controparte_6
Sull'argomento, infatti, giova rammentare il consolidato orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte secondo cui: <nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , Per_1 Per_2 dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento. Di talché è possibile qui ribadire, alla luce della giurisprudenza unionale e nazionale, il principio per cui la qualifica di “consumatore” va invece esclusa in capo al fideiussore ogniqualvolta la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante ovvero vi siano collegamenti funzionali che lo leghino all'attività svolta dalla società garantita>>. (cfr. Cass., Sez. Un., 27/02/2023, n.
5868; Cass. n. 742/2020).
Orbene, nel caso di specie, mentre sono documentalmente provate sia la qualità di socia della
4
sia la qualità di lavoratrice dipendente di detta società rivestite Controparte_6 dall'opponente alla data di sottoscrizione della garanzia fideiussoria, l'attrice non ha provato di aver prestato la fideiussione in favore della per finalità estranee alla Controparte_6 predetta sua qualità di socia.
Sicché, in assenza di detta prova, la prestazione della fideiussione deve ritenersi fatta nella qualità di “socia” e deve ritenersi riconducibile a tale qualità così come strettamente funzionale al ruolo dalla medesima rivestito in seno alla società (a prescindere dal compimento o meno di attività gestoria).
In tal senso, del resto, depongono sia il comprovato dato di fatto che l'attrice, alla data di prestazione della garanzia, oltre che socia della era cointestataria del CP_6 CP_6 conto corrente bancario ove confluivano le somme derivanti dagli utili della società (cfr. all.ti 1 fascicolo della terza chiamata), sia il comprovato dato di fatto delle ulteriori fideiussioni dalla medesima prestate per altre linee di credito, sempre assistite dal fondo pubblico di garanzia ex art. 2 L. n. 662/96, di cui la società ha beneficiato nel tempo. CP_6 CP_6
Dati che concorrono univocamente a comprovare la coincidenza tra gli interessi economici dell'opponente e quelli imprenditoriali della così come la disponibilità degli Controparte_6 utili di questa seconda da parte dei suoi soci.
Sicché deve escludersi che abbia prestato la garanzia per finalità estranee Parte_1 all'obbiettivo imprenditoriale di procacciamento di liquidità, strumentali all'attività di quest'ultima.
Per le suesposte ragioni, alla luce della suindicata prova documentale, questo Giudice ha ritenuto di non ammettere la prova testimoniale come richiesta ed articolata dall'opponente nella sua memoria 171 ter c.p.c. del 18.03.2025.
Infatti, la circostanza oggetto del capitolo di prova per testi articolato dall'opponente, quanto alla qualità di socia ed alla misura della partecipazione societaria dell'attrice, deve ritenersi coperta e superata dalla visura camerale della società agli atti.
Per quanto concerne, invece, il compimento o meno di attività gestoria in seno alla società, la stessa deve ritenersi irrilevante ai fini della valutazione della finalità della prestazione della garanzia fideiussoria in esame.
3. Sulla domanda attorea di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust di cui alla L. n. 287/90 e sulla dedotta competenza funzionale del Tribunale –
Sezione Specializzata in materia di imprese.
Esclusa la qualità di “consumatrice” in capo all'opponente per le anzidette ragioni, deve, invece, ritenersi fondata l'eccezione, tempestivamente sollevata dalla terza chiamata in causa nella sua comparsa di costituzione del 30.01.2025, di incompetenza Controparte_3 funzionale di questo Tribunale in favore del Tribunale - Sezione Specializzata per le Imprese di
Napoli, quale unico Ufficio Giudiziario competente a valutare la domanda nullità delle fideiussioni bancarie per violazione della normativa antitrust di cui alla L. n. 287/90.
Infatti, al punto n. 5) delle conclusioni del suo libello introduttivo, l'opponente ha espressamente richiesto la declaratoria di nullità, per violazione della normativa antitrust (art. 2 secondo comma lett. a della legge 287/1990 e provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia),
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della fideiussione bancaria dalla medesima prestata a (già Banco di Napoli Controparte_3
s.p.a.) a garanzia del finanziamento del 02.03.2016 n. 0I37075375525 concesso alla
[...] ed assistito dalla garanzia del fondo pubblico ex art. 2 L. n. 662/96, la cui CP_6 escussione ha dato origine alla cartella esattoriale oggetto di causa.
La suindicata doglianza dell'opponente specificatamente formulata come motivo di opposizione integra, non già una mera eccezione di nullità, ma una vera e propria domanda giudiziale volta a delineare in via principale, sia sotto il profilo del petitum che sotto quello della causa petendi, il thema decidendum del presente giudizio.
Trattasi, inoltre, di domanda giudiziale volta ad accertare che lo schema negoziale della fideiussione in esame (contratto a valle) riproduca esattamente le clausole del modello negoziale generale a monte frutto di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito, ossia quell'intesa censurata per anti concorrenzialità dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005.
Sull'argomento, giova rammentare il dictum della Suprema Corte secondo cui, con riguardo all'accertamento della nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale per violazione della normativa antitrust ex art. 2 secondo comma lett. a) della legge 287/1990, allorché tale accertamento sia fatto valere in via d'azione principale deve ritenersi funzionalmente competente la Sezione Specializzata per le Imprese, mentre, diversamente, allorché sia proposto in via di mera eccezione finalizzata a paralizzare la pretesa avversaria, l'accertamento in questione può essere espletato, in via meramente incidentale, dal Giudice adìto in opposizione al provvedimento monitorio (cfr. Cass. n. 3248/2023).
Sempre a tal riguardo, la Suprema Corte, con la recente pronuncia n. 22305 del 07.08.2024 ha altresì statuito: < norma della L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, nel testo modificato dal
D.L. n. 1 del 2012, art. 2, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2012, le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge sono promossi davanti al Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la Sezione Specializzata di cui al D.lgs. n. 168 del 2003, art. 1 e successive modificazioni. Tale competenza della Sezione
Specializzata per le Imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, lett. a), in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa a monte vietata >>(cfr. Cass. n.
22305/2024 conf. Cass. n. 6523/2021; Cass. n. 21429/2022).
Con la suindicata pronuncia, la Suprema Corte ha inoltre statuito che: << in particolare, con riguardo ai procedimenti di opposizione a D.I., trova sempre e comunque applicazione il principio secondo cui la competenza attribuita dall' art. 645 c.p.c. all'Ufficio Giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il D.I. opposto ha carattere funzionale ed inderogabile. Ragion per cui, qualora, nel giudizio di opposizione a D.I., venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza funzionale della
Sezione Specializzata per le Imprese del Tribunale del capoluogo di Regione, il giudice del procedimento di opposizione a D.I. è tenuto a separare le domande proposte dall'opponente cause, rimettendo solo quest'ultima al diverso Tribunale Specializzato e trattenendo innanzi a sé tutte le 6
ulteriori domande aventi ad oggetto il rapporto sottante al provvedimento monitorio opposto, coordinando ove necessario i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni» (cfr. Cass. n. 35661/2022; Cass. n. 22305/2024).
Principio quello enunciato dalla Suprema Corte con la suindicata pronuncia n. 22305/2024, che sebbene statuito con riguardo ad un giudizio di opposizione a D.I., deve ritenersi applicabile anche al presente giudizio di opposizione a cartella esattoriale (quest'ultima costituente in sé precetto e titolo esecutivo), stante l'evidente sovrapponibilità delle due fattispecie astratte, anche in ragione della competenza funzionale contemplata dal combinato disposto di cui agli artt. 27 e
615 c.p.c., da coordinarsi con la peculiare competenza funzionale della Sezione Specializzata contemplata dal citato art. 33 comma 2 della L. n. 287/90.
Tanto chiarito, questo Giudice aderisce al dictum della Suprema Corte, in quanto rispondente al dato normativo della norma processuale speciale (art. 33 comma 2 della L. n. 287/90), oltre che ad una razionale distribuzione della competenza funzionale tra le diverse Sezioni del
Tribunale, che deve essere delineato secondo criteri di rigore scaturenti dalla tipicità e tassatività delle fattispecie.
Ne consegue che, con riguardo alla domanda attorea in esame, la competenza funzionale ex art. 33 della L. n. 287/1990, è determinata dagli artt. 3, comma 1 e 4 e comma 1-ter, del D.lgs.
n. 168/2003, che devono essere letti in combinato disposto ed alla luce delle modifiche introdotte con il D.lgs. n. 3/2017.
In particolare, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 168/2003, le Sezioni Specializzate sono (per quanto qui rileva) competenti in materia di: <c) controversie di cui alla L. 10 ottobre 1990, n.
287, art. 33, comma 2” e “d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea>>.
Il successivo art. 4 comma 1-ter del D. Lgs. n. 168 del 2003, disciplina il regime specifico e inderogabile di detta competenza funzionale, disponendo: <per le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..) a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste,
Venezia, TO e BO (sezione distaccata); b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma,
CA e SA (sezione distaccata); c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli,
Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro,
Messina, Palermo, Reggio Calabria.>>.
Per le suesposte ragioni, con riguardo alla domanda di declaratoria di nullità, per violazione della normativa antitrust ex art. 2 secondo comma lett. a) della legge 287/1990, deve dichiararsi l'incompetenza funzionale di questo Tribunale in favore della competente Sezione Specializzata per le Imprese del Tribunale di Napoli, in forza dei sopra indicati disposti normativi in materia.
4. Sulla dedotta illegittimità della cartella esattoriale opposta per avvenuta ammissione della alla procedura di concordato preventivo. Controparte_6 7
La doglianza dell'opponente è destituita di fondamento, posto che l' ammissione al concordato preventivo della debitrice principale anche con riguardo al Controparte_6 credito scaturente dai rapporti bancari da cui hanno avuto origine l'escussione del fondo pubblico di garanzia ex art. 2 L. n. 662/96 e la conseguente emissione della cartella esattoriale oggetto di causa, non costituisce causa ostativa della possibilità del creditore di agire, in via ordinaria o in via esecutiva individuale, nei confronti dei terzi garanti quali fideiussori e/o datori di ipoteca, essendo questi ultimi soggetti autonomi e distinti rispetto alla predetta società di capitali ammessa alla procedura concorsuale.
Ragion per cui, detta circostanza dedotta dall'opponente non inficia affatto né la legittimità, validità ed efficacia dell'intimazione di pagamento rivolta ai terzi garanti in forza della cartella esattoriale opposta, né la legittimità e procedibilità della successiva esecuzione esattoriale nei confronti dei medesimi garanti.
Sempre sul punto, inoltre, deve ritenersi infondato l'assunto dell'opponente secondo cui - richiedendo la fideiussione bancaria la forma scritta ad substantiam e non essendo stato prodotto agli atti il contratto fideiussorio riportante le sottoscrizioni di entrambe le parti - la fideiussione in questione “risulterà conclusa se e quando interverrà la produzione in giudizio ad opera di parte opposta” con la conseguenza che, “la conclusione del contratto di fideiussione interverrà successivamente all' omologa del concordato del 09.04.2021”. Controparte_6
Assunto che, a dire di parte opponente, determinerebbe come ulteriore conseguenza quella della “non esigibilità” nei confronti dei garanti del credito rientrante nel concordato cui veniva ammessa la società trattandosi, sempre a dire della stessa, di “fideiussioni Controparte_6 postume” al concordato.
Ad evidenziare l'infondatezza dell'assunto in esame, è il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui < la fideiussione è un contratto a forma libera, anche se stipulata con un istituto di credito e la volontà del garante può essere validamente provata per presunzioni, oltre che con documenti scritti. Ne deriva che la sola sottoscrizione del modulo contrattuale da parte del fideiussore, se non revocata in dubbio da elementi seri e concludenti, è sufficiente a dimostrare l'esistenza, la validità e l'efficacia del vincolo negoziale>>
(cfr. Cass. 25.02.2016, n. 3628; Cass. 12.06. 2014, n. 13539).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla terza chiamata in causa
[...]
(all.ti nn. 2 della comparsa di costituzione di quest'ultima) - in ordine alla quale Controparte_4
l'opponente non ha formulato disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce né altro disconoscimento - si evince l'esistenza, la validità ed efficacia della fideiussione prestata dall'attrice in favore della società debitrice principale in data anteriore all'omologa del suindicato concordato preventivo. Sicché non può che confermarsi la legittima facoltà del creditore di agire anche in via esecutiva individuale, nei confronti dei terzi garanti, essendo questi ultimi soggetti autonomi e distinti rispetto alla società debitrice ammessa alla procedura concorsuale.
Nel merito
5. Sulle doglianze attoree di presunta inesistenza del titolo esecutivo, di deroga all'ordinario sistema di riscossione esattoriale e di carenza di potere in capo all'agente della riscossione nonché sulla dedotta illegittimità e nullità della cartella esattoriale opposta. 8
Va disattesa la doglianza dell'opponente di presunta inesistenza del titolo esecutivo e di presunta insussistenza del diritto delle opposte e CP_7 Controparte_8
, quest'ultima quale gestore del fondo pubblico ex L. n. 662/96, di procedere in
[...] executivis a mezzo di ruolo esattoriale.
Nel caso di specie, infatti, è documentalmente provato che:
➢ stante il persistente inadempimento della debitrice principale della Controparte_6 nel rapporto di finanziamento Banco di Napoli s.p.a. del 02.03.2016 n. 0I37075375525 assistito dal fondo pubblico di garanzia ex art. 2 L. n. 662/96, con missive Controparte_3 rispettivamente del 12.09.2019, del 23.11.2020 e del 08.01.2021, comunicava alla Controparte_6 ed ai fideiussori la revoca, inter alios, del finanziamento in questione intimandone il pagamento(cfr. all. 11 ed all.ti n. 12 della comparsa dell'opposta). In tali comunicazioni, peraltro, si dava espressamente atto che l'operazione era assistita dalla garanzia del fondo pubblico ex L.
662/96 e che, a seguito della sua escussione, il Fondo avrebbe acquisito il diritto di rivalersi sugli inadempienti ex art. 1203 c.c;
➢ stante il mancato riscontro da parte della società debitrice e dei suoi garanti, in data
27.04.2021, Intesa San Paolo s.p.a. provvedeva a inviare a la formale "prima richiesta" Pt_3 di attivazione della garanzia prestata del Fondo per il finanziamento in questione corrispondente alla posizione n .565875 (cfr. all. n. 13 della comparsa dell'opposta); Pt_3
➢ il Consiglio di Gestione del Fondo, dopo aver avviato l'istruttoria per la verifica della conformità ai parametri previsti dalle vigenti Disposizioni Operative, in data 12.11.2021, deliberava il provvedimento di liquidazione della perdita per la pos. pari a € CP_9
143.867,00 (cfr. all. n. 14 della comparsa dell'opposta) dandone comunicazione in data
17.11.2021 a Intesa San Paolo s.p.a. (cfr. all. n. 15 della comparsa dell'opposta);
➢ con nota prot. n. 6728/22, inviava la comunicazione di avvenuta surroga nei Pt_3 diritti di Intesa San Paolo sia alla debitrice principale che ai suoi fideiussori e Parte_2
. Comunicazione in cui affermava il proprio credito per i suindicati importi Parte_1 escussi in garanzia ex L. 662/96 dall'originaria creditrice ed invitava formalmente al pagamento del dovuto la società debitrice i prefati garanti, in solido e nei limiti della garanzia prestata (cfr. all.ti n. 16 della comparsa dell'opposta);
➢ non avendo le predette comunicazioni sortito effetto alcuno, su istanza del CP_8
, la concessionaria provvedeva all'iscrizione a ruolo del suindicato importo e
[...] CP_7 notificava all'odierna attrice, nella sua qualità di fideiussore, l'opposta cartella esattoriale n.
02420230010856152002.
Tanto chiarito in fatto, passando al quadro normativo regolatorio della materia degli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, giova rammentare che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, l'avvenuta escussione del fondo pubblico di garanzia nei confronti del gestore determina la Controparte_2 surrogazione del predetto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto privato comune originato dal primigenio finanziamento, bensì preordinato a riacquisire le risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 1005/2023; Corte di Appello 9
di Napoli, sez. V, n. 4588/2022).
Riscossione esattoriale che è espressamente prevista dall'art. 9, comma 5, D.lgs. n. 123/98, norma anche richiamata dall'art. 2, comma 4 del D.M. Ministero delle Attività Produttive 20 giugno 2005, a sua volta richiamato dal D.M. Ministero dello Sviluppo Economico 23 novembre
2012.
Ragion per cui gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia alle attività imprenditoriali - i quali godono anch'essi del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lg.
n. 123/1998 – vanno inquadrati nell'ambito delle “diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive”, espressione di un disegno unitario, nel cui ambito occorre comunque recuperare, mediante la surrogazione, la provvista per ulteriori e futuri similari interventi di sostegno della produzione (v. Cass. Sez. III, n. 1005/2023; Cass. Sez. VI, n. 27159/2020; Cass.
Sez. VI, n. 30621/2019; Cass. Sez. I, n. 2664/2019).
Per tali ragioni, come affermato dalla Suprema Corte, deve dunque ritenersi che, nell'ipotesi di escussione del fondo pubblico di garanzia, il gestore di detto vanta un credito non già di natura privatistica, bensì di natura pubblicistica, connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive (v. Cass. Civ., sez. I, n. 6508/2020). Ne consegue che, nel caso di specie, non opera l'invocato disposto dell'art. 21 D.lgs. n. 46/99, secondo il quale, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, le entrate previste dall'art. 17 del medesimo D.lgs. n. 46/99 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo solo quando risultino da titolo esecutivo.
Infatti, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 9, comma 5, D.lgs. n. 123/98 nel rinviare, ai fini dell'applicazione del privilegio generale e della procedura di riscossione esattoriale
- con una locuzione volutamente generica ed onnicomprensiva - alle restituzioni di cui al comma
4 del medesimo D. lgs n. 123/98, compie, inevitabilmente, riferimento a tutti i crediti relativi ai finanziamenti bancari di qualsiasi natura e tipologia negoziale erogati e, dunque, non solo ai mutui ma qualsiasi forma di finanziamento bancario tra cui le aperture di credito in conto corrente bancario poi revocati all'impresa. Tanto non soltanto per crediti da escussione del Fondo aventi la loro fonte nell'irregolare concessione dell'intervento o nell'indebito conseguimento del beneficio, ma anche per quelli derivanti, come nella specie, da ragioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria o da qualsiasi altra ragione, anche se attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione del contributo (cfr. Cass. n. 27303/2022; Cass. n. 2663/2019).
Di conseguenza, rientra tra tali crediti anche quello del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente, secondo il dictum delle Sezioni Unite n. 11930/2010, la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa (cfr. Cass. n.
6508/2020).
Del resto, tale opzione interpretativa risulta perfettamente in linea con le finalità proprie dei finanziamenti pubblici e con le necessarie garanzie introdotte onde consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione e di realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi frustrati dall'inadempienza delle medesime agli obblighi assunti (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 9926/2018). Peraltro, proprio alla 10
fattispecie dell'”inadempimento delle piccole e medie imprese” fa espresso riferimento l'art. 2 del
D.M. Ministero delle Attività Produttive del 20 giugno 2005 nel prevedere la rivalsa nei confronti del Fondo ed il recupero del credito, per conto di questo, mediante la procedura esattoriale (cf.
Cass. Civ., sez. I, n. 27303/2022; Cass. Sez. I, n. 2663/2019; Corte d'Appello di Palermo
30.03.2023 n. 650).
Per le suesposte ragioni, chiarita la natura pubblicistica del credito vantato da
[...] quale gestore del fondo di garanzia ex L. n. 662/96 legittimamente escusso Controparte_8 dall'istituto bancario creditore - natura pubblicistica confermata dalla Suprema Corte nella recentissima pronuncia n. 7099 del 13.2.2025, questo Giudice ritiene che la procedura esattoriale avviata nei confronti dell'attrice da Controparte_10
, quale gestore del fondo pubblico di garanzia mediante la notifica della cartella di
[...] pagamento oggetto di causa debba ritenersi legittima e valida in forza del suindicato art. 9, comma 5, D.lgs. n. 123/98, a prescindere dall'esistenza di un titolo esecutivo giudiziale.
Ciò in quanto, segnatamente, il ruolo esattoriale - emesso a seguito dell'escussione del fondo ex L. n. 662/96 da parte dell'originaria creditrice della conseguente surroga nel credito (entro i limiti della garanzia) di e del successivo persistente inadempimento Controparte_8 dei debitori (obbligato principale e garanti) - assume in via generale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 D.p.r. 602/1973 natura esecutiva, senza che sia necessaria la formazione di un titolo esecutivo giudiziale qualunque fosse la natura e la forma del sottostante rapporto bancario, sicché è la successiva cartella esattoriale in sé ad integrare, ad ogni effetto di legge, in uno, sia il titolo esecutivo che il precetto.
6. Sulla natura della garanzia del fondo pubblico ex L. n. 662/96 e sull'inopponibilità al gestore dei vizi di legittimità del rapporto bancario sottostante e delle Parte_4 relative fideiussioni.
Quanto sopra argomentato è in linea con la natura della garanzia del fondo pubblico ex L. n.
662/96 quale garanzia rivolta all'assicurazione di un indennizzo in favore del creditore insoddisfatto e non all'adempimento del debito principale ed, in quanto tale, costituente una garanzia autonoma priva del carattere di accessorietà al rapporto di credito sottostante.
Infatti, la stessa legge istitutiva del Fondo definisce la funzione della garanzia quale
“assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese” così escludendo qualunque rapporto di accessorietà della stessa con il contratto di finanziamento sottostante.
A tanto deve aggiungersi che, sotto il profilo ermeneutico, in tal senso depongono ulteriori dati di fatto: a) la funzione indennitaria della stessa;
b) la predeterminazione dell'importo da garantire;
c) la facoltà di escutere la garanzia a prima e semplice richiesta, senza preventiva escussione del debitore.
Del resto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che << l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sè a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale>> (cfr. Cass. Sez. Un. 18.02.2010 n. 3947 principio riaffermata da Cass. n. 19736/ 11
2011; Cass. n. 22233/2014; Cass. n. 18572/2018). Nella stessa pronuncia, le Sezioni Unite statuiscono altresì che <a differenza della fideiussione, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita e non necessariamente sovrapponibile ad essa, in quanto non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata /inesatta prestazione del debitore>> (cfr. Cass. Sez. Un. 18.02.2010 n.
3947).
Ne consegue che, in ragione della funzione indennitaria e dell'autonomia negoziale della garanzia del fondo pubblico ex L. n. 662/96, i presunti vizi di illegittimità e nullità del rapporto bancario sottostante non possano essere opposti né dalla debitrice principale né dai suoi garanti avverso il credito vantato dall'opposta Controparte_11
a titolo di rimborso dell'indennizzo da quest'ultima versato alla banca mutuante a seguito
[...] dell' escussione del Fondo ( cfr. Tribunale di Bari, n. 2802/2023 del 10-07-2023).
Ovviamente deve essere fatta salva l'unica residuale ipotesi dell'exceptio doli generalis, ossia di quei vizi inficianti la legittimità e regolarità del procedimento di escussione del Fondo pubblico, escussione di per sé stessa costituente presupposto ai fini di una legittima e valida emissione della cartella esattoriale, quest'ultima integrante essa stessa titolo esecutivo.
Da quanto sopra argomentato, discende l'inammissibilità in questa sede delle doglianze attoree aventi ad oggetto eventuali illegittimità ed invalidità formali e/o sostanziali del rapporto bancario sottostante e delle relative fideiussioni, trattandosi di aspetti non inficianti la legittimità della riscossione esattoriale.
A tanto, nel caso di specie, deve aggiungersi l'infondatezza di tutte le doglianze mosse dall'opponente avverso le clausole del contratto di fideiussione per presunta violazione degli artt. artt. 33 commi 1 e 2 lett. b, 34 commi 1 e 5 e 36 commi 1 e 2 del Cod. Cons., stante la non configurabilità della qualità di “consumatore” in capo alla medesima, per tutte le ragioni già ampiamente esposte con riguardo alla questione pregiudiziale di rito della competenza funzionale.
Per tutte le su esposte ragioni, aventi natura dirimente ed assorbente con riguardo a tutti i motivi di opposizione prospettati da parte attrice, fatta eccezione per la questione della nullità delle fideiussioni bancarie per violazione della normativa antitrust che come già esposto esula dalla competenza funzionale di questo Giudice, tutte le ulteriori domande dell'opponente vanno dichiarate inammissibili e vanno rigettate.
7. Sulle spese e competenze di lite
Stante la peculiarità della fattispecie anche alla luce del vivace dibattito giurisprudenziale avente ad oggetto la natura del credito dell'ente gestore del fondo pubblico di garanzia ex L. n.
662/96 e stante la definizione solo in rito della questione relativa alla violazione della normativa antistrust di cui alla L. n. 287/1990, nel caso di specie, questo Giudice, in deroga al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., ritiene congruo e di giustizia disporre l'integrale compensazione delle spese e competenze del presente giudizio.
Tanto anche tenuto conto della ratio logico giuridica della pronuncia della Corte Costituzione
n. 77/2018, che ha dichiarato <l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 92 12
del c.p.c. nel testo modificato dall'articolo 13, comma 1, Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni>> ( v. Corte Cost. 19.04.2018 n. 77)
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la propria incompetenza funzionale con precipuo riguardo alla domanda attorea di declaratoria di nullità della fideiussione bancaria agli atti per violazione della normativa antistrust di cui alla L. n. 287/1990 e nei limiti di cui alla parte motiva, in favore del Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata per le Imprese, funzionalmente competente ex art. 33 comma 2 L. n. 287/90;
2) dichiara inammissibili e, comunque, rigetta gli altri motivi di opposizione e le altre domande formulate dall'attrice e, per l'effetto, dichiara la validità ed efficacia dell'opposta cartella di pagamento n. 02420230010856152002 notificata il 13.12.2023;
3) compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Brindisi, in data 06.11.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Ivan NATALI
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE SENTENZA È STATA REDATTA CON LA COLLABORAZIONE DEL DOTT.
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