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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/04/2024, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 18.03.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 1012/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a Manduria in [...] il [...] residente a [...]G. Parte_1
Matteotti n. 50 C.F. elettivamente domiciliato a Latiano, via Roma n.67, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Mariaconcetta Milone (C.F. – PEC CodiceFiscale_2
), che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in Email_1
atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
IN (C.F.: ), in persona del
[...] P.IVA_1
Dirigente p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa Alessandra Meliadò (C.F.
), funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale, legalmente C.F._3 domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 D.lgs. 165/2001, presso la sede del predetto , sita in IN, Via San Paolo. 361 ex IAI, pec: Controparte_2
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato il 30.03.2023, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, esponendo di avere presentato domanda di aggiornamento/inserimento nelle Controparte_1 Graduatorie Provinciali per Supplenze (GPS) disciplinate dall'OM del n. Controparte_1
112 del 06/5/2022.
Sosteneva, inoltre, di avere dichiarato nel modulo domanda telematico, di aver assolto agli obblighi di leva militare, e nella sezione ALTRE DICHIARAZIONI, di avere espressamente confermato la sua: “posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale l'aspirante sia stato eventualmente chiamato (articolo 2, comma 7 bis del decreto del Presidente della Repubblica n.
693/1996)”
Lamentava, che, il convenuto, non aveva riconosciuto tale periodo di servizio di leva ai CP_1 fini dell'inserimento in graduatoria, riconoscendogli 12 punti, posto che l'articolo 485 comma 7 del
D. Lgs. 297/1994, in materia di graduatorie scolastiche, prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Pertanto, chiedeva l'accertamento del predetto diritto e la condanna del convenuto a CP_1
riconoscere 12 punti per il servizio militare di leva prestato- ossia di un punteggio equivalente a quello previsto per il servizio di insegnamento nelle scuole statali o paritarie di ogni grado (“punti due per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti”)
Il si costituiva in giudizio con memoria del 24.11.2023, Controparte_1
sostenendo la correttezza del procedimento di attribuzione del punteggio eseguito dall'amministrazione, esponendo di non avere valutato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il servizio di leva, in quanto tale titolo non è stato indicato dal ricorrente nella domanda di inserimento nelle graduatorie.
Rilevava, inoltre, l'inconferenza della normativa e giurisprudenza richiamata dal ricorrente a sostegno della propria domanda, atteso che la mancata considerazione del servizio militare in sede di attribuzione del punteggio non è frutto della discriminazione tra servizio di leva prestato, o meno, in costanza di servizio. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito ricorso è infondato per i seguenti motivi.
Il ricorrente sostenendo di avere presentato domanda di aggiornamento inserimento nelle graduatorie GPS per il biennio 2022/2024, ha lamentato la mancata attribuzione del relativo punteggio pari a 12 punti per il servizio di leva prestato dal 07.12.1994 al 24.11.1995, avendo già conseguito il diploma il 18.10.1994. Di contro il convenuto, ha sostenuto di aver correttamente agito, nell'attribuzione del CP_1
punteggio al ricorrente secondo i titoli posseduti e dichiarati, rilevando che parte ricorrente nella predetta domanda di inserimento nelle graduatorie GPS per biennio 2022/2024, non ha indicato tra i titoli in suo possesso, lo svolgimento del servizio di leva, che gli avrebbe dato diritto all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo.
Tanto premesso, giova rammentare che, l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022, che disciplina le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, all'art. 7, comma 4, lett. f) prevede che: “Nell'istanza di partecipazione ogni istante dichiara: (…) f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza;
”
A fronte di ciò, va rilevato che parte ricorrente non ha prodotto, in atti, la domanda di inserimento nelle graduatorie GPS, che ha presentato per il biennio 2022/2024.
Di contro, il convenuto ha prodotto la domanda presentata da in Controparte_1 Parte_1
data 11.08.2022, e non specificamente contestata da quest'ultimo, dalla quale non risulta che abbia indicato il servizio di leva prestato dal 07.12.1994 al 24.11.1995 tra i titoli posseduti.
Difatti, la sezione dedicata all' eventuale inserimento del servizio di leva tra i titoli valutabili ai fini dell'attribuzione di un punteggio, risulta completamente mancante nella domanda.
E' vero che parte ricorrente ha dichiarato nella domanda, di trovarsi in posizione regolare nei confronti del servizio di leva, avendo espressamente indicato alla sezione ALTRE
DICHIARAZIONI: “ posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale l'aspirante sia stato eventualmente chiamato (articolo 2, comma 7 bis del decreto della Repubblica n.693/1996), sostenendo che tale dichiarazione sia sufficiente ai fini della valutazione del titolo per l'attribuzione del relativo punteggio.
Tuttavia, tale circostanza non ha alcuna rilevanza ai fini dell'odierna domanda, atteso che detta dichiarazione riguarda esclusivamente il possesso dei requisiti generali di accesso ai pubblici impieghi, come prescritto all'art. 2, c.
7-bis del d.P.R. n. 487/1994, ove si stabilisce che “I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo”.
E' evidente che si tratta di differente generica dichiarazione che nulla ha a che vedere con i titoli di servizio valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio.
I requisiti generali, infatti, comuni a tutte le selezioni pubbliche, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando per poter accedere agli impieghi civili nella pubblica amministrazione, ma non hanno alcun rilievo nella graduazione dei candidati in esito alla procedura selettiva. I titoli professionali, viceversa, non sono di norma richiesti ai fini dell'ammissione alla selezione, ma sono utili in vista dell'aumento del punteggio in graduatoria.
In considerazione della differente natura e funzione dei titoli di servizio, rispetto ai requisiti generali di accesso ai pubblici impieghi e del diverso regime giuridico che li assiste, i requisiti di accesso non sono suscettibili di traslazione tout court tra i titoli oggetto di valutazione ai fini del punteggio attribuibile ed è conseguentemente precluso all'amministrazione, in ragione della mancanza di equivalenza o di equiparabilità, tenerne conto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, pena la violazione del basilare principio di par condicio tra i candidati che impone di valutare i soli titoli allegati dagli aspiranti.
Né, in caso di omessa allegazione, l'amministrazione, può sostituirsi al candidato e procedere ad un'arbitraria integrazione delle dichiarazioni mancanti, operando un'estensione impropria della nozione di soccorso istruttorio.
È difatti, unanime la giurisprudenza nell'affermare che: “l'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest'ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati.
Pertanto anche laddove i titoli siano già in possesso dell'Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, e in difetto di una puntuale indicazione dell'interessata non può assolutamente scattare il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione”. (Consiglio di Stato, sez. II, sent. 5 agosto 2019, n. 5536).
Inoltre, in tema di procedure concorsuali, è principio generale, quello secondo cui l'inserimento dell'aspirante in graduatoria e l'aggiornamento della sua posizione avviene sulla base delle sue sole autodichiarazioni, non suscettibili di integrazione postuma, vieppiù ove tale integrazione sia richiesta per la prima volta in sede di giudizio;
in applicazione del principio di autoresponsabilità, ciascun candidato sopporta le conseguenze di eventuali errori e/o omissioni commessi nella presentazione della propria documentazione, specialmente ove le disposizioni del bando siano chiare e precise.
A fronte di ciò, è incontestato che l'amministrazione abbia predisposto tutti gli strumenti affinché i candidati avessero la possibilità di compilare la domanda, dichiarando in maniera specifica di avere prestato il servizio di leva con il relativo periodo di svolgimento. Tuttavia, dall'esame della domanda di emerge che egli non ha indicato il Parte_1
servizio militare di leva tra i titoli di servizio valutabili, essendosi limitato a dichiarare soltanto di avere assolto gli obblighi di leva tra le dichiarazioni generali, senza neanche indicare il periodo in cui è stato svolto il servizio militare, né ha dimostrato di avere allegato alla domanda documentazione da cui risulta che ha svolto il servizio militare e il periodo.
La mancata indicazione, nella domanda, del servizio militare svolto tra i titoli valutabili, ha precluso, dunque, all'amministrazione resistente la possibilità di assegnare un punteggio per il suindicato servizio.
Tanto premesso, ritenuto che l'Amministrazione resistente non avrebbe potuto attribuire alcun punteggio non essendo stato indicato alcun titolo che giustificava tale diritto, il ricorso va rigettato.
Tenuto conto della soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione resistente che si liquidano, ex DM n. 147/22, in considerazione del valore indeterminabile, della bassa complessità, dell'assenza di istruzione, e applicata la riduzione del 20%, ai sensi dell'art. 152 bis, disp. att. c.p.c., come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sul ricorso come sopra proposto da : Parte_1
- Rigetta il ricorso.
- Condanna a rifondere al resistente le spese di lite, liquidate, ai Parte_1 CP_1 sensi del DM n. 147/22, e ridotte del venti per cento ai sensi dell'art. 152 bis, disp. att.
c.p.c., in complessivi € 2.951,20, per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, iva, cpa come per legge.
Patti, 24.4.2024
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata