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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3768 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 con
OGGETTO: risarcimento danni da tardiva ricezione di direttive comunitarie,
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: ) ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. 13 presso l'avv. Roberto Migliaccio (c.f.: C.F._2
) da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla citazione di primo grado
[...]
APPELLANTE
E
in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici domicilia in Napoli alla Via
Diaz. n. 11.
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Nell'interesse dell'appellante dott. l'avv. Roberto Migliaccio si Parte_1
riporta integralmente ai propri atti e scritti difensivi ed a tutte le istanze, anche istruttorie, ivi indicate di cui
richiede l'accoglimento. Per mero scrupolo, vista la contumacia avversaria e considerata la citazione
ritualmente notificata in via telematica (allegata alla produzione di II grado ed al deposito accettato dalla
Cancelleria in data 10/8/2019) ed in via cartacea (cfr. deposito del 13/01/2020 e del 31/01/2023, in ossequio al
pagina 1 di 9 provvedimento datato 31 dicembre 2021) chiede - qualora per assurdo ritenuto necessario - disporsi termine per
la rinotifica. In via principale, si evidenzia che la prescrizione del diritto è, per pacifica giurisprudenza (tra le
tante cfr. Cass sent. 12725/2012 e C.A. Roma Sent. n 5899/2023 che si depositano) è decennale ed inizia a
decorrere dal 27.10.1999, ovvero dalla data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n.370/1999 con cui è
stata attuata la direttiva comunitaria in argomento. Posto quanto sopra, il diritto della parte esponente non si è
mai prescritto e ciò considerate le lettere di messa in mora del 3 luglio 2008 e del 09 gennaio 2009 (doc. 3 e 4
produzione attore I grado, già in atti e che qui si riallega per pronto riscontro) corredate delle relative ricevute
di ritorno (mai contestate da controparte ed anzi anche riscontrate dal Ministero) e che tali lettere sono
evidentemente successive all'entrata in vigore della legge 370/1999 (avvenuta in data 27.10.1999) e precedenti
rispetto al termine decennale di prescrizione. Chiede rimettersi la causa in decisione con la concessione dei
termini ex art. 190 c.p.c. A tal fine, richiede accogliere le seguenti conclusioni: voglia l'Ill.ma Corte di Appello
adita, previo accertamento che alcuna prescrizione è maturata e respinta ogni contraria istanza, in riforma
integrale dell'impugnata sentenza n. 3842/2019 emessa dal Tribunale di Napoli…in data 9 aprile 2019,
pubblicata in data 10 aprile 2019 e non notificata così provvedere: i) Accertare e dichiarare che la convenuta
ha provocato un danno all'appellante quantificato in € 26.855,76 (e/o la diversa somma che risulterà di
giustizia) e per l'effetto condannare la in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1
al relativo risarcimento e quindi al versamento, per i titoli e le ragioni indicate in atti, della somma di €
26.855,76 (e/o la diversa somma che risulterà di Giustizia), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del
dovuto al soddisfo, considerato (in riforma della sentenza appellata) che alcun diritto si è mai prescritto. ii) Con
vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e con attribuzione al sottoscritto difensore
per averne fatto anticipo. Si allega la giurisprudenza sopra citata, l'atto di citazione notificato in via cartacea e
la produzione di I grado”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 12.11.2015 il dr. ha riferito di aver frequentato la scuola Parte_1
di specializzazione in Pediatria presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II negli anni dal 1989 al 1993,
di aver conseguito il relativo titolo nel 1993 e di non aver ricevuto alcuna retribuzione o indennità per l'attività
svolta a tempo pieno durante tale arco temporale in violazione delle Direttive Comunitarie n. 82/76/CEE,
75/362/CEE e 75/363/CEE con cui veniva stabilito l'obbligo degli Stati membri di retribuire i medici pagina 2 di 9 specializzandi. Lo Stato italiano aveva infatti omesso di adottare entro il termine stabilito del 31.12.1982 le disposizioni normative interne di ricezione di tali direttive comunitarie, non aventi natura self-executing,
prevedendo solo con l'entrata in vigore della legge n. 370 del 19.10.1999 la corresponsione, alle sole categorie di medici indicate nell'art. 11, di una borsa di studio annua di £ 13.000.000, pari ad € 6.713,94, per tutta la durata del corso di specializzazione.
Tanto premesso, l'istante ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli la Controparte_1
chiedendo la sua condanna al risarcimento del danno subito, da parametrare alla borsa di studio che
[...]
avrebbe percepito se lo Stato italiano avesse tempestivamente recepito la Direttiva Comunitaria n. 82/76/CEE,
deducendo di avere interrotto il termine di prescrizione decennale con lettere raccomandate del 03.07.2008 e del
09.01.2009.
La costituitasi tempestivamente in giudizio, ha eccepito la Controparte_1
prescrizione del credito azionato dovendosi far decorrere il relativo termine dalla data conclusiva di ogni anno di frequenza al corso di specializzazione oppure dalla data di conseguimento del relativo titolo.
La causa è stata quindi decisa con sentenza n. 3842/2019, pubblicata il 09.04.19 e non notificata, la quale ha rigettato la domanda accogliendo l'eccezione il di prescrizione sollevata dalla Controparte_1
e condannando l'attore al rimborso delle spese di lite avversarie sulla scorta della seguente motivazione:
“Occorre premettere che, solo in seguito all'entrata in vigore del d. lgs. 257/1991, lo Stato Italiano,
adeguandosi alla normativa comunitaria, ha previsto la corresponsione di una borsa di studio per gli ammessi
alle scuole di specializzazione a partire dal 01.01.1992.
Il tardivo recepimento della norma comunitaria - disponendo la direttiva n. 82/76/CEE, la quale
modificò la Direttiva 75/362/CEE e la Direttiva n. 75/363/CEE che le disposizioni ivi previste avrebbero dovuto
essere recepite entro il 31.12.1982 - e la previsione normativa di riconoscimento di una remunerazione ai soli
medici specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione a partire dal 1992, hanno, quindi, escluso dal
novero degli aventi diritto alla remunerazione i medici specializzandi che avevano frequentato o comunque si
erano iscritti in precedenza, nell'arco temporale che va dal 1983 al 1991, alle scuole di specializzazione.
Costoro possono, però, come nel caso di specie si è avuto, agire in giudizio allegando una
responsabilità di carattere contrattuale dello Stato, per inadempimento della obbligazione, su di lui gravante
per legge, di adempimento alle direttive comunitarie. Trattasi, quindi, di diritto di credito, di natura
pagina 3 di 9 indennitaria, soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale.
“In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle
direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di
retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati
dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento del danno che va ricondotto - anche a
prescindere dall'esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria -
allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria
per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di
essere qualificata come antigiuridica nell'ordinamento comunitario ma non anche alla stregua
dell'ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è
subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti
dall'ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un'idonea compensazione della perdita subita
in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto
diretta all'adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all'area della responsabilità contrattuale,
all'ordinario termine decennale di prescrizione” (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 9147 del 17.04.2009; conformi
Cass. civ., sent. n. 5842 del 10.03.2010; Cass. civ., sent. n. 307 del 09.01.2014).
Va, quindi, osservato, quanto al dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, che non può
essere applicata la disposizione normativa di cui all'art. 4, comma 43, della legge n. 183/2011, secondo cui “la
prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello
Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui
all'art. 2947 cod. civ., e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva
fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato”.
Tale norma, infatti, in difetto di espressa previsione, non può avere effetti retroattivi in relazione a fatti
verificatisi prima della sua entrata in vigore (01.01.2012) (cfr. Cass. civ., sent. n. 1917 del 09.02.2012).
L'istituto della prescrizione ha, nel nostro ordinamento, natura di istituto a carattere sostanziale, con
conseguente applicazione dell'art. 11, I comma, preleggi.
Ciò precisato, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione decennale del
diritto al risarcimento del danno in favore degli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991
pagina 4 di 9 comincia a decorrere dal 27.10.1999, ovvero dalla data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370/1999
(cfr. Cass. civ., sent. n. 1917 del 09.02.2012; conforme Cass. civ., sent. n. 16104 del 26.06.2013; Cass. civ., sent.
n. 17066 del 10.07.2013; Cass. civ., ord. n. 6606 del 20.03.2014; Cass. civ., sent. n. 23199 del 15.11.2016;
Cass. civ., ord. n. 13758 del 31.05.2018).
Solo dopo l'entrata in vigore dell'art. 11 della legge 370/1999, infatti, gli iscritti aventi diritto alla
remunerazione della frequenza acquisirono consapevolezza del fatto che lo Stato non avrebbe emanato altri atti
di adeguamento alla normativa comunitaria, escludendoli, quindi, definitivamente dai soggetti aventi diritto ai
benefici economici stabiliti dalla normativa comunitaria, i quali avrebbero dovuto essere riconosciuti sin dal
1983.
Ciò posto, nel fascicolo di parte attrice sono state prodotte lettere raccomandate di messa in mora
ricevute prima dell'entrata in vigore della legge 370/1999. In mancanza di prova di validi atti interruttivi
successivi, quindi, l'eccezione di prescrizione è fondata e merita accoglimento”.
§§§§§§
Con atto ritualmente notificato a mezzo Ufficiali Giudiziari il 02.08.2019 e tramite PEC il successivo
09.08.2019, iscritto a ruolo nei termini di legge il 10.08.2019, il dr. ha tempestivamente appellato tale Pt_1
sentenza indicando quale data di prima udienza il 16.01.2020 e chiedendo a questa Corte di riformare integralmente la decisione impugnata accogliendo le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che il convenuto ha provocato un danno all'appellante, quantificato in €
26.855,76 (e/o la diversa somma che risulterà di giustizia), e per l'effetto condannare la
[...]
in persona del suo Presidente p.t., al versamento, per i titoli e le ragioni sopra indicate, Controparte_1
della somma di € 26.855,76 (e/o la diversa somma che risulterà di Giustizia), oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal dì del dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di
giudizio e con attribuzione al sottoscritto difensore per averne fatto anticipo”.
La , nonostante la rituale notifica dell'appello e l'osservanza dei termini a Controparte_1
comparire, è rimasta contumace.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
pagina 5 di 9 Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è
stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con il proposto appello il dr. lamenta l'erronea valutazione della documentazione prodotta in cui Pt_1
sarebbe incorso il giudice di primo grado affermando che le lettere raccomandate presenti nel fascicolo attoreo sono state ricevute prima dell'entrata in vigore della legge n. 370 del 1999 e che, difettando la prova di atti interruttivi successivi, l'eccezione di prescrizione deve essere accolta.
Tale affermazione, prosegue l'appellante, deve ritenersi frutto del mancato esame o dell'erronea datazione delle lettere raccomandate contenute nel proprio fascicolo di primo grado le quali sono entrambe successive all'entrata in vigore della legge n. 370/1999 - avvenuta in data 27.10.1999 - essendo state le stesse rispettivamente inviate il 3 luglio 2008 ed il 9 gennaio 2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che le riceveva il 7 luglio 2008 ed il 28 gennaio 2009 come comprovato dagli avvisi di ricevimento in atti.
L'autore della sentenza impugnata avrebbe pertanto dovuto ritenere provata la tempestiva interruzione del termine prescrizionale decennale dapprima nell'anno 2008 e poi nell'anno 2009 rigettando l'eccezione di prescrizione e riconoscendo all'istante il diritto al risarcimento del danno per la mancata o tardiva attuazione della normativa comunitaria in considerazione.
§§§§§§
L'appello deve essere accolto perché fondato. Sin dall'iscrizione a ruolo della causa in primo grado,
avvenuta il 19.11.2015, l'attuale appellante ha infatti inserito nella propria produzione di parte i documenti contraddistinti dai n. 3 e 4 ed indicati con le diciture “Raccomandata a/r del 03.07.2008 con ricevute di ritorno”
e “Raccomandata a/r del 09.01.2009 con ricevute di ritorno” come risulta dall'indice del fascicolo attoreo vistato e timbrato dal cancelliere, in ossequio a quanto previsto dall'art. 74 co. 4 disp. att. c.p.c., al fine di attestare la corrispondenza tra quanto riportato nel predetto indice e i documenti effettivamente prodotti.
Le anzidette raccomandate sono peraltro menzionate anche in calce alla citazione, quali documenti offerti in comunicazione alla controparte, così come prescritto dall'art. 163 co. 3 n. 5 c.p.c. A pagina quattro dell'atto introduttivo della lite si legge, infatti, quanto segue: “All'atto dell'iscrizione a ruolo si depositano in
cancelleria i seguenti atti e documenti:
1. Originale atto di citazione notificato;
2. Certificato rilasciato
dall'Università “Federico II” attestante lo svolgimento del corso di specializzazione in Pediatria;
3.
pagina 6 di 9 Raccomandata a/r del 03.07.2008 con ricevute di ritorno;
4. Raccomandata a/r del 09.01.2009 con ricevute di
ritorno;
5. Lettera del 13.08.2008; 6. Lettera del 23.03.2009”.
È dunque evidentemente per una svista che il tribunale ha ritenuto maturata la prescrizione affermando:
Ciò posto, nel fascicolo di parte attrice sono state prodotte lettere raccomandate di messa in mora ricevute
prima dell'entrata in vigore della legge 370/1999. In mancanza di prova di validi atti interruttivi successivi,
quindi, l'eccezione di prescrizione è fondata e merita accoglimento”.
Già la prima di tali raccomandate, datata 03.07.2008 e pervenuta alla del Consiglio il CP_1
07.07.08, è infatti valsa ad interrompere tempestivamente il corso della prescrizione avendo il seguente tenore:
“OGGETTO: Richiesta pagamento remunerazione frequenza scuola di specializzazione. Il sottoscritto
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], avendo frequentato la Parte_1
scuola di specializzazione in PEDIATRIA presso l'Università Federico II di Napoli ed essendosi specializzato
nell'anno accademico 1993 CHIEDE ai sensi della Direttiva CEE n. 75/363, come modificata dalla Direttiva
CEE n. 82/76, il pagamento della remunerazione da essa prevista, per la frequenza al relativo corso di
specializzazione, con durata legale pari ad anni 4 (quattro) ovvero il risarcimento per il mancato versamento
delle somme a me dovute. La presente vale, ad ogni effetto, anche ai fini dell'interruzione di ogni eventuale
prescrizione”.
Anche la giurisprudenza di legittimità successiva a quella menzionata nella sentenza impugnata ha infatti continuato costantemente ad affermare che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 26.01.1982 n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16.06.1975, n. 75/362/CEE e n. 76/362/CEE,
spettante ai soggetti che hanno seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1° gennaio 1983
all'anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge 19.10.1999 n. 370 che ha dato attuazione a tali direttive (cfr. così cass. n. 16104,
2013, cass. n. 1156/2013, cass. n. 16104/2013, cass. n. 17066/2013; cass. n. 6606/2024, cass. n. 23199/2016,
cass. n. 13758/2018, cass. n. 16452/2019, cass. n. 1589/2020, etc.).
Il termine decennale, decorrente dal 27.01.1999, non era dunque spirato allorché venne ricevuta detta raccomandata, in data 07.07.2008, ed allo stesso modo non era decorso il 12.11.2015 quando venne notificata la citazione di primo grado che ne ha determinato l'interruzione in via permanente.
pagina 7 di 9 Non resta, pertanto, che procedere alla determinazione del danno subito dall'appellante per effetto della ritardata ricezione della direttiva in questione avendo il documentalmente provato, tramite una Pt_1
certificazione universitaria, di essersi iscritto alla scuola di specializzazione in Pediatria dell'Università degli
Studi di Napoli “Federico Secondo”, di durata quadriennale, nell'anno accademico 1989/90 conseguendo il relativo titolo in data 27.05.93.
Detto danno, per costante giurisprudenza, va liquidato in favore dei medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991 in misura corrispondente a quanto previsto a favore di alcuni soltanto di tali soggetti dall'art. 11 della Legge 19.10.1999 n. 370 che recita: “Ai medici ammessi
presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno
accademico 1990-1991, destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale
del Lazio (sezione I-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del
1994, tenendo conto dell'impegno orario complessivo richiesto agli specializzandi dalla normativa vigente nel
periodo considerato, nonché del tempo trascorso, il Controparte_2
corrisponde per tutta la durata del corso una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire
[...]
13.000.000. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria”.
La Cassazione, interpretando tale disposizione normativa, ha infatti ritenuto che l'art. 11 della legge 19
ottobre 1999 n. 370 - con cui si è provveduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive - abbia proceduto ad una precisa quantificazione dell'obbligo risarcitorio da parte dello Stato,
valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11 e che, per effetto di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si sia sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 cod. civ. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale.
Tutto ciò con l'ulteriore conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali,
tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive e di quelle istruttorie (cfr. per tali principi cass. n. 1917/2012, cass. n. 1157/2013 e cass. n. 1641/2020).
Nel caso di specie i suddetti oneri di tempestiva allegazione e di rigorosa prova non sono stati assolti per pagina 8 di 9 cui l'importo da riconoscere al corrispondendo la somma di £. 13.000.000 a € 6.713,94, è di € 26.855,76 Pt_1
(€ 6.713,94 x 4 anni) oltre interessi legali dalla costituzione in mora del 07.07.2008 al saldo.
La riforma della sentenza impugnata impone di procedere ad una nuova e diversa regolamentazione delle spese che, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo riconoscendo i compensi medi previsti per le cause di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00 dal D.M. n. 147/2022
e distraendo la somma a favore dell'avv. Roberto Migliaccio dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3842/2019 pubblicata il 09.04.2019, così
provvede:
1) Condanna la in persona del Presidente in carica, al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di 26.855,76 con gli interessi legali maturati dal 07.07.2008 al saldo. Parte_1
2) Condanna la in persona del in carica, al rimborso delle spese Controparte_1 CP_3
avversarie del giudizio di primo grado che si liquidano in € 550,00 per esborsi vivi ed in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma liquidata in favore dell'avv. Roberto Migliaccio.
3) Condanna la in persona del in carica, al rimborso delle spese Controparte_1 CP_3
avversarie del giudizio di appello che si liquidano in € 804,00 per esborsi vivi ed in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge,
distraendo la somma liquidata in favore dell'avv. Roberto Migliaccio.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 06.03.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa NE Mauriello. CP_4
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