TRIB
Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2024, n. 4102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4102 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 12798/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Cesaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12798/2023 promossa da: rappresentato e difeso dagli avv.ti MARCO RIZZO E Parte_1
FRANCESCA ANDREA CANTONE elettivamente domiciliata come in atti
ATTORE
E rappresentato e difeso dall'avv. RUOCCO ANDREA elettivamente domiciliato Controparte_1 come in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno inviato note di trattazione scritta in ossequio al decreto del 4/9/2024; la causa è decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico nel giorno dell'udienza.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale adito su ricorso di per la Controparte_1
consegna del contratto sottoscritto relativo alla carta revolving n. 374671234791008.
Il ricorso era emesso sul presupposto della mancata evasione da parte dell'odierna opponente della richiesta di trasmissione del contratto avanzata con pec del 4/4/2023 da . Controparte_1
L'opponente documentava, mediante deposito della pec in formato .eml, di aver evaso la richiesta in data
3/7/2024 trasmettendo il modulo sottoscritto di richiesta della Carta Blu American Express e gli estratti conto storici degli ultimi 10 anni, fino alla chiusura del rapporto.
Si costituiva in giudizio , chiedendo la conferma del provvedimento monitorio opposto, Controparte_1
con vittoria di spese.
pagina 1 di 3 All'udienza del 7/5/2024, all'esito del deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c., con termine per note sino a 10 giorni prima.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Deve premettersi che nel ricorso per decreto ingiuntivo il ricorrente ha omesso di riferire di aver ricevuto il il contratto (con la precisazione di “consultare sul sito www.americanexpress.it - nella sezione Termini e
Condizioni - il Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di Carta”) e gli estratti conto emessi negli ultimi 10 anni, dichiarando al contrario di aver ricevuto esclusivamente gli estratti conto, ed aggiungendo solo nel presente giudizio di contestare la mancata trasmissione delle condizioni generali del contratto.
L'opponente, al contrario, ha documentato di aver inserito nella pec di riscontro del 3/7/2024 sia il modulo sottoscritto di richiesta della carta che gli estratti conto, nonché le istruzioni per la consultazione dei
Termini e delle Condizioni del contratto sul proprio sito web.
Conclusivamente, la banca ha correttamente ed esaustivamente adempiuto agli obblighi previsti a suo carico
ex art. 119 co. 4 TUB e 1175 c.c.
Deve, sul punto, precisarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, t.u.b. che ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis, è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del nominato testo unico e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (Cass. 29 novembre 2022, n. 35039)” (Cassazione civile sez. I, 22/05/2024,
n.18227.
Applicando i suesposti principi al caso di specie, deriva la piena fondatezza dell'opposizione proposta,
avendo l'opponente ab origine consegnato l'intera documentazione contrattuale, pur non sussistendone i presupposti, risalendo il contratto al 2003.
Né parte opposta può dolersi dell'omesso invio delle condizioni generali, avendo l'opponente correttamente riportato il link di accesso alla documentazione, dovendo anche in tal caso farsi applicazione dei principi di correttezza vigenti nella fase esecutiva del rapporto contrattuale.
Pertanto, l'opposizione è integralmente accolta.
Le spese legali seguono la soccombenza, valore indeterminabile, parametri medi per le prime due fasi e tra minimi e medi per le ultime due fasi, alla luce dell'andamento del giudizio.
Insussistenti i presupposti dell'art. 96 c.p.c., alla luce del carattere generico dell'istanza proposta e della presenza di pronunce giurisprudenziali non sempre concordi in materia.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Paola
Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta con atto di citazione regolarmente notificato da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della opponente, liquidate in € 5500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge oltre al rimborso del c.u.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Bari, 8 ottobre 2024
Il Giudice
dott. Paola Cesaroni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Cesaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12798/2023 promossa da: rappresentato e difeso dagli avv.ti MARCO RIZZO E Parte_1
FRANCESCA ANDREA CANTONE elettivamente domiciliata come in atti
ATTORE
E rappresentato e difeso dall'avv. RUOCCO ANDREA elettivamente domiciliato Controparte_1 come in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno inviato note di trattazione scritta in ossequio al decreto del 4/9/2024; la causa è decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico nel giorno dell'udienza.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale adito su ricorso di per la Controparte_1
consegna del contratto sottoscritto relativo alla carta revolving n. 374671234791008.
Il ricorso era emesso sul presupposto della mancata evasione da parte dell'odierna opponente della richiesta di trasmissione del contratto avanzata con pec del 4/4/2023 da . Controparte_1
L'opponente documentava, mediante deposito della pec in formato .eml, di aver evaso la richiesta in data
3/7/2024 trasmettendo il modulo sottoscritto di richiesta della Carta Blu American Express e gli estratti conto storici degli ultimi 10 anni, fino alla chiusura del rapporto.
Si costituiva in giudizio , chiedendo la conferma del provvedimento monitorio opposto, Controparte_1
con vittoria di spese.
pagina 1 di 3 All'udienza del 7/5/2024, all'esito del deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c., con termine per note sino a 10 giorni prima.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Deve premettersi che nel ricorso per decreto ingiuntivo il ricorrente ha omesso di riferire di aver ricevuto il il contratto (con la precisazione di “consultare sul sito www.americanexpress.it - nella sezione Termini e
Condizioni - il Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di Carta”) e gli estratti conto emessi negli ultimi 10 anni, dichiarando al contrario di aver ricevuto esclusivamente gli estratti conto, ed aggiungendo solo nel presente giudizio di contestare la mancata trasmissione delle condizioni generali del contratto.
L'opponente, al contrario, ha documentato di aver inserito nella pec di riscontro del 3/7/2024 sia il modulo sottoscritto di richiesta della carta che gli estratti conto, nonché le istruzioni per la consultazione dei
Termini e delle Condizioni del contratto sul proprio sito web.
Conclusivamente, la banca ha correttamente ed esaustivamente adempiuto agli obblighi previsti a suo carico
ex art. 119 co. 4 TUB e 1175 c.c.
Deve, sul punto, precisarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, t.u.b. che ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis, è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del nominato testo unico e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (Cass. 29 novembre 2022, n. 35039)” (Cassazione civile sez. I, 22/05/2024,
n.18227.
Applicando i suesposti principi al caso di specie, deriva la piena fondatezza dell'opposizione proposta,
avendo l'opponente ab origine consegnato l'intera documentazione contrattuale, pur non sussistendone i presupposti, risalendo il contratto al 2003.
Né parte opposta può dolersi dell'omesso invio delle condizioni generali, avendo l'opponente correttamente riportato il link di accesso alla documentazione, dovendo anche in tal caso farsi applicazione dei principi di correttezza vigenti nella fase esecutiva del rapporto contrattuale.
Pertanto, l'opposizione è integralmente accolta.
Le spese legali seguono la soccombenza, valore indeterminabile, parametri medi per le prime due fasi e tra minimi e medi per le ultime due fasi, alla luce dell'andamento del giudizio.
Insussistenti i presupposti dell'art. 96 c.p.c., alla luce del carattere generico dell'istanza proposta e della presenza di pronunce giurisprudenziali non sempre concordi in materia.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Paola
Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta con atto di citazione regolarmente notificato da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della opponente, liquidate in € 5500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge oltre al rimborso del c.u.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Bari, 8 ottobre 2024
Il Giudice
dott. Paola Cesaroni
pagina 3 di 3