Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4032 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, in data 22.05.2025 scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23961/2023 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA nata in [...] il [...] Parte_1 rapp. ta e difesa dall'avv. Franco Oliviero. ricorrente e
CP_1 convenuta contumace
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato con conseguenziale condanna al pagamento delle differenze retributive e spettanze di fine rapporto
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 19.12.2023 l'epigrafata ricorrente he esposto di essere stata assunta in data 15.12.2021 dalla IG.ra per svolgere attività continuativa di CP_1 collaboratrice domestica e per essere adibita alle pulizie ed adempimenti casalinghi a favore della convenuta e dei suoi due figli di anni 18 e 26, nell'appartamento di proprietà di quest'ultima in Napoli alla via Petrarca n. 129, piano 2°, composto da n.3 stanze oltre salone, due bagni e cucina;
di avere svolto mansioni di collaboratrice domestica, su direttive giornaliere della convenuta;
di avere lavorato ininterrottamente dal 15.12.2021 al 04.10.2023 per cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì oltre il sabato per due volte a mese con orario compreso, per il primo con orario compreso, per il primo anno, dalle 8,30 alle 12,30 e, successivamente, sempre giornalmente, dalle 9,00 alle
14,00; di avere percepito, nel periodo di prestazione a n.4 ore giornaliere, una retribuzione mensile di euro 500,00 aumentata, poi, ad euro 600,00 mensili dal gennaio 2023 in coincidenza con la
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di avere percepito euro 500,00 a titolo di 13° nel solo anno 2022, di aver goduto di n.2 settimane di ferie all'anno ed alcunché a titolo di festività permessi, permessi e t.f.r.; di avere risolto il rapporto per dimissioni in data 04.10.2023 con rituale preavviso;
di avere richiesto inutilmente la liquidazione delle spettanze maturate. Ella, esposte le ragioni a sostegno dell'azione proposta, ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare l'intercorrenza inter-partes del rapporto di lavoro subordinato dal 15.12.2021 al 04.10.2023 con qualifica e mansioni di collaboratrice domestica, Liv. B;
accertare e dichiarare l'insufficienza delle retribuzioni corrispose e, per l'effetto, in virtù della qualifica spettante e della quantità e qualità della prestazione lavorativa resa così come indicato in domanda nonché per tutte le causali riportate nella presente narrativa: condannare la IG.r al pagamento CP_1 della complessiva somma di euro 4.4.295,12 così distinta: diff. Paga diff. paga € 2.272,18, permessi € 128,92, ferie 773,52, T.f.r. € 1.120,50 e in totale € 4.295,12 o di quella maggiore o minore che risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria; vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione”.
La convenuta, benché ritualmente citata (cfr. notifica a mezzo UNEP ricevuta a mani del portiere il 29.01.2024 con invio della CAN, rispetto all'udienza del 05.06.2024) è rimasta contumace.
Dopo l'espletamento della prova testimoniale e l'acquisizione di note difensive e di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante, in data odierna, scaduto il termine perentorio di cui alla predetta norma ha deciso la causa con separata sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Il tema d'indagine si incentra sull'accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 15.12.2021 al 04.10.2023, presso l'abitazione della convenuta, ove la ricorrente ha asserito di avere svolto mansioni di collaboratrice domestica con orario di lavoro per cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì oltre il sabato per due volte al mese con orario compreso, per il primo anno, dalle 8,30 alle 12,30 e, successivamente, sempre giornalmente, dalle
9,00 alle 14,00. Ella ha riferito di avere percepito, nel periodo di prestazione a n.4 ore giornaliere, una retribuzione mensile di euro 500,00 aumentata, poi, ad euro 600,00 mensili dal gennaio 2023 in coincidenza con la prestazione a 5 ore giornaliere;
di avere percepito euro 500,00 a titolo di 13° nel solo anno 2022, di aver goduto di n.2 settimane di ferie all'anno ed alcunché a titolo di festività permessi, permessi e t.f.r.; di avere risolto il rapporto per dimissioni in data 04.10.2023.
Del rapporto di lavoro non vi alcuna prova documentale per cui l'onere probatorio incombe interamente a carico di parte ricorrente dal momento che la contumacia della convenuta non equivale a non contestazione, assurgendo invece a condotta processuale valutabile unitamente agli altri elementi di prova, ex art. 116, 2° comma c.p.c.
Sul piano generale, in caso di rapporto di lavoro domestico, va tenuto conto della natura semplice dell'attività svolta che non richiede ordini dettagliati e precisi (ad es. Cass. 1188/2000), né la soggezione a rigidi orari di lavoro e ad un assiduo controllo sull'esecuzione delle prestazioni (Cass.
n. 8569 del 5/5/2004), coerentemente, del resto, all'insegnamento della giurisprudenza, secondo cui
2 l'esistenza di un potere disciplinare e gerarchico non è esclusa da eventuali margini, più o meno ampi di autonomia, di iniziativa e discrezionalità dei quali goda il dipendente, dovendo l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale essere inteso in funzione dei risultati che il datore di lavoro si propone di conseguire a proprio esclusivo rischio (Cass. n. 3497/94 e Cass. n. 27076/2020)
La Suprema Corte ha statuito che la scarsità e saltuarietà delle prestazioni non esclude la subordinazione e il conseguente obbligo di pagare i contributi (Cass. n. 7304 del 10/7/99). La stessa
Corte ha più volte ribadito che ai fini della subordinazione non è decisiva la continuità delle prestazioni, essendo possibile che esse vengano rese anche saltuariamente o discontinuamente da un lavoratore che assicuri al datore di lavoro la propria disponibilità in caso di chiamata (per tutte:
Cass. n. 12926 del 4/9/2003). In altre parole, il vincolo della subordinazione non ha tra i suoi tratti caratteristici ed indefettibili la permanenza dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro (cfr., Cass. n. 58/2009). Inoltre la presenza dei caratteri della subordinazione, quali la predeterminazione del contenuto della prestazione, l'organizzazione degli strumenti produttivi da parte del datore di lavoro, nonché la prestazione dell'attività lavorativa nei locali di quest'ultimo e l'assenza di rischio economico del lavoratore, non perde il suo carattere indicativo per il solo fatto che il lavoro venga reso per poche ore durante la giornata, dato che il rapporto di lavoro subordinato può ben coesistere con altre attività lavorative o di studio (così Cass. n. 9152 del 6/7/2001; Cass. n.
20659 del 25/10/2005, Cass n. 5495 del 14 marzo 2006). Infine, le prestazioni della collaboratrice domestica sono tendenzialmente caratterizzate dalla presunzione di subordinazione a prescindere dall'osservanza di un orario fisso (per tutte: Cass. 5216/96).
Anche l'eventuale discontinuità della prestazione, ovvero l'elasticità dei turni di lavoro, che non sia dovuta ad una libera scelta del lavoratore non esclude la subordinazione ove risponda a criteri di distribuzione del lavoro prefissati dal datore di lavoro e con modalità di erogazione prestabilite in considerazione delle esigenze aziendali (Cass. n. 2970 del 1/3/2001; Cass. n. 21031 del 1/8/2008; Cass. n. 58 del 7/1/2009; Cass. n. 9234 del 17 aprile 2009).
Ciò premesso, l'istruttoria testimoniale espletata ha raggiunto la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta.
Ed invero, particolarmente convincente è risultata la testimonianza del marito, sig.
, il quale, se pur legato dal rapporto di coniugio con la ricorrente, ha Persona_1 riferito fatti di sua diretta conoscenza, con una precisione del narrato che contraddistingue in modo efficace quanto da lui dichiarato. In particolare, il teste ha assistito al colloquio di lavoro tra la CP_ ricorrente e la :“Io sono andato con mia moglie al colloquio di lavoro presso l'abitazione dell nel CP_1 dicembre 2021, dove hanno concordato l'attività da svolgere, gli orari e la retribuzione mensile di euro 600. In detto colloquio la signora richiese alla ricorrente di lavorare dal lunedì al venerdì e 2 sabati al mese.”
Il predetto teste ha altresì riscontrato l'esecuzione stabile e continuativa della prestazione lavorativa della ricorrente nel corso del tempo, allorquando ha riferito “per il primo anno l'orario richiesto
3 era dalle 08.30 alle 12.30, in detto anno mi sono recato circa 2/3 volte al mese aiutando mia moglie nel disbrigo delle faccende domestiche più pesanti trattenendomi a volte per poco tempo ed altre per l'intero orario di lavoro di mia moglie;
per il secondo anno, invece, la ricorrente mi ha detto che la signor aveva CP_1 bisogno della preparazione dei pasti per i figli, per cui l'orario di lavoro variava dalle ore 09.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì, sempre con 2 sabati al mese, e lo stipendio da 600 euro è passato a 650 euro al mese, se ben ricordo. …E anche nel secondo anno di lavoro, ho aiutato mia moglie nei lavori pesanti circa 2/3 volte al mese”.
Quanto allo stipendio, il teste non ha mai assistito al pagamento della retribuzione ma ha preso parte all'accordo economico tra la ricorrente e la convenuta e alla pattuizione dell'importo mensile di € 600, aumentato ad € 650 in corso di rapporto. Tale riscontro comprova e rafforza l'attendibilità del teste dal momento che riferisce un compenso superiore a quello dichiarato dalla ricorrente.
Le circostanze riferite dal teste in ordine all'intercorrenza di un Persona_1 rapporto lavorativo stabile e duraturo tra la ricorrente e la e quanto all'orario di lavoro, risultano CP_1 sostanzialmente conformi a quelle del teste , la Testimone_1 quale è stata presente presso l'abitazione della presunta datrice di lavoro ad agosto 2023. A tale riguardo, ella ha dichiarato “Io in detta abitazione mi sono recata in un solo giorno ad agosto 2023 per lavorare insieme alla ricorrente, aiutandola in quanto ella aveva problemi di salute che la impedivano di alzare pesi. Aggiungo che tale giorno in cui ho aiutato la ricorrente è stato anche l'ultimo giorno di lavoro della ricorrente in tale abitazione, perché ella mi ha riferito di avere avuto bisogno di un periodo di riposo presso la CP_ sua abitazione. Nell'unico giorno anzidetto, ho lavorato nella abitazione della per 4 ore dalle ore 09.00 CP_ alle 14.00, ma non ricordo in quale giorno della settimana. La casa della signora era composta da 3 CP_ stanze, 2 bagni, 1 piccolo corridoio, 1 cucina e i balconi. La signor era presente in detto giorno durante la mattinata e diceva alla ricorrente di spiegarmi il lavoro che dovevo fare”. Tali affermazioni sono utili a comprovare l'intento della di far subentrare nel rapporto la teste in vista della cessazione del CP_1 rapporto di lavoro della ricorrente. Il teste ha Testimone_1 collocato tale evento alla fine del mese di agosto 2023 e tale data può essere considerata quale data di cessazione del rapporto, rispetto alla diversa data di ottobre 2023 riferita dalla ricorrente e confermata dal marito. Per completezza va rilevato che la deposizione del teste
[...] cugina della ricorrente, non è risultata di alcuna utilità avendo ella appreso le Testimone_2 circostanze direttamente dalla ricorrente.
In ordine al quantum, considerando la retribuzione mensile erogata di € 600,00, null'altro spetta alla ricorrente a titolo di differenze retributive e di 13° da lei percepita nella stessa misura.
Spetta invece alla predetta il TFR non corrisposto dalla convenuta che, con la sua contumacia non ha allegato e comprovato circostanze impeditive, modificative e/o estintive. Esso può essere determinato sulla base della retribuzione percepita e quindi ammonta ad € 933,33. A tale importo,
4 vanno aggiunti € 400,00 quali ratei della 13° mensilità maturata nell'anno 2023. Sulla sorta capitale sono dovuti gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo.
All''esito, la convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di
€ 1.333,33, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese si compensano per la metà e per la restante parte sono a carico della convenuta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 1.333,33, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
liquida le spese di lite in € 1.511,10 comprensivi di spese generali, di cui compensa la metà
e condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della restante metà, oltre IVA e
CPA con attribuzione.
Napoli, 22.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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