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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/07/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7240 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1
Ganguzza, come da mandato in atti
TT
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Elena Di Tomasso, come da mandato in atti
Convenuta
All'udienza dell'8 luglio 2025 le parti hanno congiuntamente precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
“I procuratori delle parti chiedono concordemente che venga dichiarata cessata la materia del contendere in ragione dell'accettazione della proposta conciliativa formulata dal G.I. ex art
185 bis cpc. con ordinanza in data 6 marzo 2025, con rinuncia di
al credito azionato in via monitoria Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace (decreto ingiuntivo Giudice di Pace di
Firenze n.4350-2021 del 19-9-2021) e corrispondente rinuncia di al giudizio di opposizione RG 7/2022 dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Firenze;
rinuncia di al credito Parte_1
risarcitorio di Euro 60.957,20 azionato nel giudizio RG 7240/2024 dinanzi al Tribunale di Firenze;
spese di lite integralmente compensate in relazione ad entrambi i giudizi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con comparsa in riassunzione, – dato atto che Parte_1
con provvedimento del 22/3/2024 il Giudice di Pace di Firenze, nella causa RG n.7/2022 di opposizione a Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Firenze n.4350/2021, promossa dalla ei Parte_1
confronti della , disponeva la Controparte_1
separazione delle domande proposte e statuiva che la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente (domanda Parte_1
di “risarcimento del danno a titolo di inadempimento contrattuale, conseguente allo smarrimento dei bassorilievi in bronzo, quantificabile in complessivi Euro 60.030,00, (…), nonché l'importo di Euro 927,20, a titolo di rimborso delle spese di riparazione dell'opera danneggiata sostenute dall'opponente, come da fattura emessa dalla Fonderia Ciglia e Carrai S.r.l..), eccedente la competenza per valore del giudice adito, poteva essere riproposta davanti al giudice competente, il Tribunale di Firenze, assegnando i termini di legge per la riassunzione - ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, la stessa Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia il Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
I. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla Parte_1
per le ragioni di credito indicate Controparte_1
nella fattura n. 1/67 del 31.5.2021, siccome infondate in fatto e in diritto;
II. in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della
[...]
in relazione allo smarrimento e ai danni Controparte_1
occorsi alle opere d'arte depositate dalla e, per Parte_1
l'effetto, condannare la al Controparte_1
risarcimento di essi danni, nella misura quantificata in complessivi
Euro 60.957,20, o comunque per il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, in uno agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al soddisfo.
III. Con vittoria delle spese di lite, oltre al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c..”.
Si è costituita la convenuta, la quale ha richiesto di “respingere tutte le domande proposte da poiché illegittime ed Parte_1
infondate per i motivi esposti in narrativa, con vittoria di compensi e spese di lite”.
Nel corso del giudizio, con ordinanza in data 6 marzo 2025 è stata formulata dal G.I. una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis cpc. (”Rinuncia di al credito Controparte_1
azionato in via monitoria dinanzi al Giudice di Pace;
rinuncia di al credito risarcitorio di Euro 60.957,20; spese di lite Parte_1
integralmente compensate”), alla quale hanno prestato adesione entrambe le parti all'udienza in data 8 luglio 2025.
2. Tanto premesso, ricorrono i presupposti affinché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema
Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004).
La Corte di Cassazione ha altresì chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Pertanto, la conciliazione intervenuta nel corso del giudizio costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite. Deve, quindi, essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
3.Nulla va disposto in merito alle spese di lite, già regolate con la proposta ex art. 185 bis c.p.c
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese di lite.
Firenze, 8 luglio 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7240 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1
Ganguzza, come da mandato in atti
TT
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Elena Di Tomasso, come da mandato in atti
Convenuta
All'udienza dell'8 luglio 2025 le parti hanno congiuntamente precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
“I procuratori delle parti chiedono concordemente che venga dichiarata cessata la materia del contendere in ragione dell'accettazione della proposta conciliativa formulata dal G.I. ex art
185 bis cpc. con ordinanza in data 6 marzo 2025, con rinuncia di
al credito azionato in via monitoria Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace (decreto ingiuntivo Giudice di Pace di
Firenze n.4350-2021 del 19-9-2021) e corrispondente rinuncia di al giudizio di opposizione RG 7/2022 dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Firenze;
rinuncia di al credito Parte_1
risarcitorio di Euro 60.957,20 azionato nel giudizio RG 7240/2024 dinanzi al Tribunale di Firenze;
spese di lite integralmente compensate in relazione ad entrambi i giudizi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con comparsa in riassunzione, – dato atto che Parte_1
con provvedimento del 22/3/2024 il Giudice di Pace di Firenze, nella causa RG n.7/2022 di opposizione a Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Firenze n.4350/2021, promossa dalla ei Parte_1
confronti della , disponeva la Controparte_1
separazione delle domande proposte e statuiva che la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente (domanda Parte_1
di “risarcimento del danno a titolo di inadempimento contrattuale, conseguente allo smarrimento dei bassorilievi in bronzo, quantificabile in complessivi Euro 60.030,00, (…), nonché l'importo di Euro 927,20, a titolo di rimborso delle spese di riparazione dell'opera danneggiata sostenute dall'opponente, come da fattura emessa dalla Fonderia Ciglia e Carrai S.r.l..), eccedente la competenza per valore del giudice adito, poteva essere riproposta davanti al giudice competente, il Tribunale di Firenze, assegnando i termini di legge per la riassunzione - ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, la stessa Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia il Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
I. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla Parte_1
per le ragioni di credito indicate Controparte_1
nella fattura n. 1/67 del 31.5.2021, siccome infondate in fatto e in diritto;
II. in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della
[...]
in relazione allo smarrimento e ai danni Controparte_1
occorsi alle opere d'arte depositate dalla e, per Parte_1
l'effetto, condannare la al Controparte_1
risarcimento di essi danni, nella misura quantificata in complessivi
Euro 60.957,20, o comunque per il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, in uno agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al soddisfo.
III. Con vittoria delle spese di lite, oltre al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c..”.
Si è costituita la convenuta, la quale ha richiesto di “respingere tutte le domande proposte da poiché illegittime ed Parte_1
infondate per i motivi esposti in narrativa, con vittoria di compensi e spese di lite”.
Nel corso del giudizio, con ordinanza in data 6 marzo 2025 è stata formulata dal G.I. una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis cpc. (”Rinuncia di al credito Controparte_1
azionato in via monitoria dinanzi al Giudice di Pace;
rinuncia di al credito risarcitorio di Euro 60.957,20; spese di lite Parte_1
integralmente compensate”), alla quale hanno prestato adesione entrambe le parti all'udienza in data 8 luglio 2025.
2. Tanto premesso, ricorrono i presupposti affinché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema
Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004).
La Corte di Cassazione ha altresì chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Pertanto, la conciliazione intervenuta nel corso del giudizio costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite. Deve, quindi, essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
3.Nulla va disposto in merito alle spese di lite, già regolate con la proposta ex art. 185 bis c.p.c
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese di lite.
Firenze, 8 luglio 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia