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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N.508/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 15 ottobre 2024 da
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara C.F._1
Pernechele, C.F. con domicilio digitale PEC C.F._2
Email_1
e dall'Avv. Francesca Venturin, C.F. , con C.F._3
domicilio digitale PEC
Email_2
- appellante - contro , P. IVA , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa, dall'avv. Maria Luisa Miazzi, C.F. , con C.F._4
domicilio digitale PEC
Email_3
dall'avv. Chiara Tomiola, C.F. , con domicilio C.F._5
digitale PEC
Email_4
dall'avv. Angela Rampazzo, C.F. , con domicilio C.F._6
digitale PEC
Email_5
dall'avv. Valentina Biscaro, C.F. , con domicilio C.F._7
digitale PEC
Email_6
e dall'avv. Irene Gianesini, C.F. , con domicilio C.F._8
digitale PEC
Email_7
- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza n.264/24 del Tribunale di Padova – sezione Lavoro
In punto: sospensione ID
Causa trattata all'udienza del 26 giugno 2025.
Conclusioni per parte appellante: “dichiarare, nullo, illegittimo e/o comunque di nessun effetto il provvedimento emesso e notificato in data 06 maggio 2022 e notificato a mani in data 16 maggio 2022 (con decorrenza dal 12 maggio) e per l'effetto condannare l' Controparte_2
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore al
[...]
pag. 2/25 pagamento, in favore dell'appellante, delle retribuzioni maturate dalla data di sospensione del 12 maggio 2022 alla data di effettiva riammissione in servizio, in data 3 novembre 2022, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, oltre agli ulteriori emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce e/o emolumento dovuto in forza di legge e del CCNL vigente;
In tutte le ipotesi, condannarsi controparte al pagamento delle spese di lite
e dei compensi professionali per il doppio grado di giudizio, con distrazione delle spese in favore degli avvocati che si dichiarano sin d'ora antistatari, ovvero, in subordine, disporre la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per parte appellata : Controparte_1
“Dichiarare il ricorso in appello inammissibile e comunque infondato per le ragioni indicate e confermare la sentenza di primo grado;
- Spese e competenze rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA...(vedasi pag.18 memoria)”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 15 ottobre 2024 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.264/24 del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova con la quale ha rigettato la domanda tesa alla declaratoria dell'illegittima sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposta nei suoi confronti per violazione dell' obbligo vaccinale “ID”.
Con memoria depositata il 16 giugno 2025 si è costituita la CP_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
[...]
La causa è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
pag. 3/25 Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice padovano ha premesso che la ricorrente, dipendente a tempo indeterminato con qualifica di infermiera professionale presso la convenuta, era stata sospesa dalla prestazione lavorativa con decorrenza 12/05/2022 e fino al completamento del ciclo vaccinale per il mancato assolvimento dell'obbligo di vaccinazione anti
SARS-CoV-2 dopo un periodo di esenzione per positivizzazione.
Ha richiamato la tesi della lavoratrice basata sull'assunto secondo il quale la stessa è esente dall'obbligo vaccinale per intervenuta guarigione dalla malattia, oltre a rilevare l'incompetenza del datore di lavoro ad adottare il provvedimento di sospensione.
Ha richiamato la previsione del d.l. 44/2021 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, in tema di obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio - assistenziali, pubbliche e private, il cui art. 4 bis ha disposto l'estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, prevedendo altresì l'esenzione dall'applicazione della norma in presenza di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Ha rammentato che la norma pone a carico del datore di lavoro l'onere di assicurare il rispetto dell'obbligo di sottoposizione al ciclo vaccinale ai sensi di quanto disposto dall'art 4-ter, commi 2, 3 e 6 e che in caso di mancata presentazione della documentazione comprovanti l'adempimento, una volta accertatane l'inosservanza, si determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa cui segue la mancata pag. 4/25 corresponsione della retribuzione senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Rammentata la finalità della normativa in esame, tutelare l'intera comunità sanitaria, in particolare le categorie dei pazienti più vulnerabili, e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, ha indicato il luogo di svolgimento dell'attività di “educatore professionale presta la propria attività presso la casa di riposo Santa Chiara di Padova gestita dalla ” (sic, CP_3
nonostante la superiore premessa) al fine di individuarla tra le categorie dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie.
Ha rilevato che la struttura sanitaria pubblica convenuta, 6, può CP_1
ritenersi pacificamente rientrante tra quelle indicate nell'art. 1 bis d.l.
44/2021, implicante per l'accesso a qualsiasi titolo il possesso di una certificazione verde COVID19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.
Atteso tale generalizzato obbligo ha ritenuto “inverosimile pensare che possa essere prevista un'esenzione per il personale lavorativo.”. Ha richiamato sul tema una pronuncia del giudice amministrativo (CS , sez.
III, 20 ottobre 2021, n. 7045).
Atteso che il bene sotteso alla vaccinazione è prevalente rispetto alle convinzioni personali del singolo lavoratore/visitatore, ha ritenuto che la
6, sospendendo la lavoratrice, avesse agito legalmente. CP_1
Dato atto che la ricorrente era rientrata in servizio con decorrenza dalla cessazione dell'obbligo vaccinale, ha ritenuto “le domande” di reintegrazione “improcedibili” per carenza di interesse.
pag. 5/25 Quanto all'asserita illegittimità della provenienza dell'atto di sospensione, in quanto imputabile al datore di lavoro privo di titolarità, si rileva che nella versione dell'art 4 bis d.l. 44/2021 vigente all'epoca dei fatti ed in particolare dal 27/11/2021 al 24/03/2022, risulta di tutta evidenza che il compito di verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale è posto dal legislatore in capo ai responsabili delle strutture che, nel rispetto di quanto disposto dall'art 4-ter, commi 2, 3 e 6, assicurano l'osservanza dell'obbligo di sottoposizione al ciclo vaccinale dei propri dipendenti e, svolti gli opportuni controlli, se del caso, dispongono le relative sanzioni.
Quanto alla considerazione per cui la ricorrente sarebbe esente dall'obbligo vaccinale per intervenuta guarigione la attuandosi alle disposizioni CP_1
desumibili dal quadro generale normativo e dalle indicazioni del Ministero della Salute con circolare del 03/03/2021 nr. 8284, ha applicato il divieto di accesso ai locali aziendali decorsi 3 mesi dall'accertata infezione, in assenza di successiva vaccinazione, per tutti i soggetti obbligati al vaccino privi di pregressa vaccinazione e guariti da infezione da covid-19, essendo per tali individui l'avvenuta vaccinazione requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Con riferimento poi alle circolari richiamate dalla ricorrente ha osservato che la lavoratrice è stata sospesa e al momento della sospensione, nello specifico, a far data dal 25.03.2022, l'art. 4, comma 5 (del d.l. n.44 del
2021), come modificato dal d.l. n. 24/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 52/2022, oltre a disporre come nuovo termine di vigenza dell'obbligo il 31 dicembre 2022, è stato integrato aggiungendo il seguente periodo: “In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la
pag. 6/25 cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”. Pertanto, nella chiarezza del richiamo normativo applicabile ratione temporis, al momento della sospensione non sussisteva alcun richiamo alle circolari del Ministero della salute e, in particolare, alla seconda circolare di cui la reclamante chiede l'applicazione.
Valorizzando il dato normativo di cui all'art. 4, comma 5, D.L. 44/2021 che prevede la guarigione dall'infezione quale causa di differimento dell'obbligo vaccinale, in vigore dal 25.03.2022 e quindi vigente al momento del provvedimento di sospensione di giugno 2022, ha rilevato che entrambe le circolari richiamate non si riferiscono espressamente alla vaccinazione del lavoratore che ha contratto una infezione da SARS-COV-
2, ma più in generale alla popolazione. Dal tenore letterale del testo - ed in particolare dall'espressione già precedentemente utilizzata:
“preferibilmente entro i 6 mesi”, utilizzato nella circolare del luglio 2021, ha ritenuto che la circolare non si ponesse come derogatoria rispetto alla prima, ma piuttosto come integrativa nel suo contenuto, non venendo previsto un termine tassativo diverso o più esteso da quello dei 3 mesi della prima circolare, ma chiarendo che la vaccinazione non può efficacemente essere eseguita oltre 12 mesi dalla guarigione (e preferibilmente entro 6 mesi), con ciò mostrando un intento meramente acceleratorio nella determinazione dei tempi relativi alla campagna vaccinale.
pag. 7/25 Circa le censure di legittimità di costituzionale ha operato rinvio alle pronunce del giudice costituzionale intervenute nelle more.
Infine, ha ritenuto infondata la richiesta di corresponsione dell'assegno alimentare ex art.82 del D.P.R. nr. 3/1957, norma da applicare dal punto di vista di vista soggettivo, al dipendente pubblico e, dal punto di vista oggettivo, nelle ipotesi di sospensione dalla qualifica in ipotesi tassativamente elencate, tra le quali non rientra quella dei dipendenti pubblici inottemperanti all'obbligo vaccinale.
3) Appella la decisione la signora esponendo in questi termini i Pt_1
motivi dell'invocata riforma.
Si censura col primo motivo la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice di prime cure dichiara come sia “inverosimile pensare che possa essere prevista un'esenzione per il personale lavorativo” tenuto conto che la ratio legis sottesa alla normativa impositiva dell'obbligo vaccinale (art. 4 bis del d.l. 44/2021 convertito con modificazioni dalla L.76/2021) è quella di garantire la maggior tutela ai soggetti fragili.
Reputa che il giudice non ha considerato come l'esenzione dalla somministrazione del c.d. vaccino ID 19, sia espressamente prevista dalla stessa normativa all'art. 4, comma 1 bis, del d.l. 44/2021, il quale dispone come vi siano dei casi in cui la vaccinazione può essere omessa o differita, tenuto conto delle circolari del Ministero della salute, tra cui possiamo sicuramente includere quelle riguardanti le vaccinazioni dei guariti. Nel caso di specie fa valere l'immunizzazione naturale, essendo guarita a seguito di contrazione della malattia a seguito del contagio, e quindi essendo priva di pericoli per la collettività, dato che sortirebbe pag. 8/25 effetti analoghi a quella derivante dalla somministrazione. Al riguardo offre ulteriore documentazione di carattere scientifico in questa sede.
Reputa inconferente il riferimento all'art. 4 bis del d.l. n.44/2021 invece che all'art.
4. Il giudice ha indicato erroneamente la data a partire della quale sarebbero decorsi i termini di sospensione, non il 12 maggio 2022, bensì il 17 maggio 2022, come risulta agli atti ed erra nuovamente quando fa decorrere la data di sospensione dalla data del 25/03/2022 invece che da quella risultante agli atti., ossia a partire dal 16 maggio 2022. Ulteriore data errata è quella dell'accertata infezione da ID -19 che scadrebbe, il
18/04/2021, quando invece la data corretta è 18 aprile 2022. Infine, un altro errore è individuato nella parte in cui la sentenza qualifica l'odierna appellante come “educatrice professionale” che presta la propria attività lavorativa “presso la casa di riposo Santa Chiara di Padova della
”, mentre è un'infermiera professionale assunta presso il CP_3
Poliambulatorio Ospedali Riuniti Padova Sud: da ciò l'errato riferimento normativo all'art. 4 bis invece che all'art. 4.
Col secondo motivo assume la violazione dell'art. 4, comma 5, del d.l.44/2021, convertito nella legge n. 77/2021, come modificato dal d.l. n.
172/2021, convertito in legge n.3/2022, e successivamente modificato dall'art.8 del d.l. n. 24/2022. e dell'art. 1, comma 2, della legge n.73/2017.
Sul punto ritiene opportuno richiamare il ragionamento illustrato nel ricorso introduttivo secondo cui il soggetto guarito da un'infezione (nel caso de quo, da un'infezione virale) acquisisce un'immunità naturale, tale che, a quel punto, la sottoposizione ad un vaccino contro quel virus non risulta più necessaria, né utile (se non addirittura, “controproducente”), in palese violazione dell'art. 1, comma 2, della legge n.73/2017 che dispone pag. 9/25 l'esonero dalla vaccinazione per “l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica del medico curante (…) ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica.”.
In tal senso, si esprime la migliore letteratura scientifica internazionale, già evidenziata in primo grado e totalmente disattesa dal Tribunale Patavino.
Col terzo motivo critica la sentenza con riguardo al termine legale di sospensione degli effetti dell'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale. Assume essere “destituito di ogni fondamento il ragionamento del Giudice di prime cure secondo il quale le circolari de quibus riguarderebbero l'intera popolazione, ma non il caso in esame;
”.
L'affermazione giudiziale pone una diversità ingiustificata di trattamento tra il “quivis de populo guarito”, cui vanno applicate le circolari, e l'operatore sanitario in palese violazione dell'art. 3 Cost, cui le circolari non andrebbero applicate per non si comprende quale ragione. Peraltro, opera un salto logico individuando tra le due quella da applicare, in quella più restrittiva del marzo 2021.
Diversamente ritiene che dovesse essere applicata la circolare del luglio
2021.
Col quarto motivo denuncia la violazione da parte della sentenza dell'art. 24 della Legge 87/1953, ossia del principio di non vincolatività delle sentenze della Corte Costituzionale. Il solo rigetto tutte le questioni sollevate dai vari Tribunali in palese contrasto con l'art. 24 della Legge
87/1953 in quanto il rigetto della questione per manifesta irrilevanza o infondatezza, non preclude che la stessa venga presentata “all'inizio di ogni grado ulteriore del processo”.
pag. 10/25 Col quinto motivo è dedotta la violazione dell'art.4, comma 5, del d.l.44/21 e successive modifiche. Si censura la sentenza del Giudice nella parte in cui si ritiene corretto che la sospensione sia stata disposta dai responsabili delle Strutture: “Appare evidente ictu oculi che il Giudice applica al presente caso norme che riguardano un'altra ipotesi, ossia quello di un'educatrice al servizio di una Casa di Riposo, quando, invece, avrebbe dovuto fare riferimento a quelle riguardanti gli operatori sanitari i quali, con la novella legislativa introdotta dagli artt. 1, comma 1, del
d.l.172/2021 e 8 del.d.l.24/2022 dovevano essere sospesi non più, come originariamente, dal datore di lavoro/Azienda , bensì” CP_2
dall'ordine professionale (“OPI”) il quale aveva il compito non solo di sospendere, ma anche di disporre, su istanza di parte, la cessazione temporanea della sospensione in caso di intervenuta guarigione facendo riferimento alle circolari applicabili. Rammenta che l'ordine professionale aveva disposto correttamente la cessazione della sospensione, applicando la circolare del luglio 2021, e l “non avrebbe dovuto intromettersi, CP_1
ma accettare quanto deciso dall'organo preposto al provvedimento in merito alla sospensione”.
Col sesto motivo di appello impugna la sentenza nella parte i cui ha condannato al pagamento delle spese prevedendo l'art.91 c.p.c.il caso di compensazione anche per l' assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
4) L'appello è infondato.
4.1) I primi due motivi, da trattare unitariamente, e a prescindere dall'evidente erroneità dei dati soggettivizzanti, peraltro irrilevanti ai fini del vaglio del percorso logico adottato dalla sentenza, non tengono conto pag. 11/25 della previsione normativa secondo la quale in base all'art. 4 comma 2 d.l.
44/2021 “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e
1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita.”. Sulla scorta di tale previsione la questione trova risposta nella disciplina dettata dalle circolari ministeriali sulle quali ci si sofferma nell'esaminare il quarto motivo di impugnazione.
Ai fini in parola basti richiamare la pronuncia n.171 del 2023 della Corte
Costituzionale nella parte in cui, proprio con riguardo ai dubbi di tenuta costituzionale della previsione in commento ha chiarito quanto segue: “La norma censurata, nell'ambito del contemperamento tra diritti costituzionali in conflitto, ha previsto che, nel caso in cui l'operatore sanitario non vaccinato contraesse il COVID-19, fosse disposta la
«cessazione temporanea della sospensione» in caso di intervenuta guarigione: e ciò sul presupposto che, in tali circostanze, i soggetti destinatari dell'obbligo vaccinale fossero in possesso di una carica anticorpale che non rendeva più necessaria, almeno temporaneamente, la somministrazione del vaccino al fine di ridurre la circolazione del virus. È nella sede legislativa, pertanto, che risiedeva interamente la disciplina concernente l'obbligo vaccinale, perché era la legge, e soltanto la legge, che aveva individuato: i soggetti tenuti a sottoporsi al trattamento sanitario;
per quanti tra questi, «in caso di accertato pericolo per la salute», la vaccinazione potesse essere omessa o differita;
la procedura da
pag. 12/25 seguire per l'accertamento dell'obbligo e i soggetti chiamati a porla in essere;
nonché, infine, le conseguenze derivanti dal provato inadempimento. Ancora, è nella legge, e precisamente nella norma censurata, che era previsto – ed è quanto qui più rileva – il differimento della vaccinazione per gli operatori sanitari che fossero stati contagiati dal virus, per i quali, tuttavia, restava l'obbligo, solo temporaneamente sospeso, di sottoporsi al trattamento sanitario imposto per legge.
6.3. In questo quadro normativo dettato interamente dalla fonte primaria, il legislatore si è limitato a demandare a «circolari del Ministero della salute» l'individuazione del termine di differimento della vaccinazione per gli operatori sanitari contagiati e guariti, ovverosia dell'arco di tempo nell'ambito del quale la carica anticorpale derivante dall'avvenuto contagio rendeva non necessaria la vaccinazione. Individuazione che, evidentemente, deve essere compiuta sulla base di dati tecnico-scientifici, che, già di per sé mutevoli nel tempo, lo sono stati tanto più durante
l'emergenza sanitaria da COVID-19, generata da un virus respiratorio, sino ad allora sconosciuto, «altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque» (sentenza n. 127 del
2022); circostanza che «ha imposto l'impiego di strumenti capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire»
(sentenza n. 37 del 2021). Ed è proprio in ragione della necessità di adeguare la disciplina «in base all'evoluzione della situazione sanitaria che si fronteggia e delle conoscenze scientifiche acquisite» (sentenza n. 14 del 2023) che la norma censurata, anzi che fissare legislativamente il termine in questione, ha ritenuto di demandarne l'individuazione a un atto amministrativo che doveva essere adottato, non a caso,
pag. 13/25 dall'amministrazione istituzionalmente in possesso delle competenze tecnico-scientifiche per farlo: il tutto per tenere in conto le particolari esigenze di flessibilità connesse allo specifico contesto nel quale l'obbligo vaccinale era stato introdotto (sentenza n. 25 del 2023).”.
4.2) Anche il terzo motivo è infondato.
L'art. 4, co. 1, d.l. n. 44/2021 prevedeva che “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano”.
Il successivo comma 2 prevedeva quanto già sopra ricordato.
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente non presentasse un quadro clinico ostativo alla vaccinazione nei termini richiesti dal legislatore
(neppure viene allegata tale condizione). Parte appellante si limita a pag. 14/25 valorizzare la pregressa infezione per sostenere che alla data di sospensione non avrebbe potuto essere considerata inadempiente all'obbligo vaccinale atteso che non erano ancora decorsi 6 mesi dalla data di guarigione dell'infezione da SarsCov2. E' noto che il Ministero abbia raccomandato, per i soggetti con pregressa infezione da Sars-Cov2, un'unica somministrazione di vaccino nel rispetto della seguente tempistica: a far data da 3 mesi, decorsi dalla data in cui hanno contratto la malattia, e preferibilmente entro i 6 mesi dalla documentata infezione (Circolare
Ministero della salute 3/3/2021); preferibilmente entro i 6 mesi dalla data in cui hanno contratto la malattia e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione (Circolare Ministero della salute 21/7/2021) Tale tempistica
(non oltre 12 mesi dalla guarigione), tuttavia, è funzionale ad individuale un arco di tempo in cui la somministrazione della dose vaccinale può avere un effetto utile, ma non indica affatto il termine oltre il quale può ritenersi sussistente l'inadempimento dell'obbligo vaccinale. Sul punto va, piuttosto, valorizzata la circolare 3 marzo 2021 laddove si è affermato che “è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-
SARSCoV2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-
2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”. La circolare, dunque, equipara l'infezione da ID-19 alla prima dose vaccinale, che deve essere seguita dalla somministrazione della seconda dose a partire dallo scadere dell'intervallo di tre mesi. Prima di tale lasso temporale il vaccino non può essere somministrato, visto che si afferma la necessità del decorso di ameno tre mesi.
pag. 15/25 Conseguentemente, considerando che la prima data utile per la vaccinazione dei soggetti guariti si pone a distanza di tre mesi dall'infezione, la ricorrente doveva considerarsi inadempiente a far data dal giorno successivo ai tre mesi calcolati dalla data della documentata infezione. Non giova, pertanto, a parte ricorrente quanto disposto dalla circolare del Ministero della Salute del 21.07.2021 che si limita ad estendere il periodo all'interno del quale può essere somministrata l'unica dose di vaccino ai soggetti con pregressa infezione da Sars-Cov2. La circolare stabilisce che la vaccinazione debba avvenire entro i sei mesi dalla pregressa infezione e comunque non oltre dodici mesi, ma di certo non preclude la possibilità di eseguirla decorsi tre mesi, come già disposto dalla precedente circolare del 3.03.2021. Di qui la necessaria conclusione che la condizione di inadempimento all'obbligo vaccinale si verifica con il decorso di tre mesi dall'infezione, cioè dal momento in cui l'adempimento dello stesso diviene esigibile senza che l'interessato vi provveda. Nello stesso senso si sono espresse anche Corte App. Milano, sez. lav.,
2666/2024; Corte App. Trieste, sez. lav., n. 33/2025 in cui, del tutto condivisibilmente, si rileva che “la circolare n.8284 del 3/3/2021 prevedeva che ai soggetti che avessero contratto l'infezione da ID il vaccino poteva essere somministrato non prima di tre mesi dall'infezione; e quindi, trascorso questo periodo di non esigibilità, anche per costoro tornava immediatamente operativo - secondo la regola tradizionale secondo cui "quod sine die debetur, statim debetur" - l'obbligo valido per tutti senza limiti temporali (mentre il termine di sei mesi non aveva funzione dilatoria dell'obbligo, ma individuava solo il periodo entro cui era possibile effettuare la vaccinazione in un'unica dose)”.
pag. 16/25 Ad ulteriore conforto di questa interpretazione appare opportuno richiamare anche l'art.
4-quater del d.l. n. 44/2021 che, per quanto sia norma entrata in vigore dopo l'adozione del provvedimento di sospensione che qui viene in rilievo, nel prevedere l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, indica quale ipotesi di differimento legittimo della vaccinazione l'infezione da Sars-Cov-2 chiarendo che: “L'infezione da
SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute”.
Nel caso di specie, alla data di adozione del provvedimento di sospensione erano ormai decorso un lasso di tempo dalla guarigione dalla pregressa infezione che imponeva l'osservanza dell'obbligo rimasto inadempiuto.
4.3) Il quarto motivo di appello si palesa inammissibile. Posto il principio di diritto, non ne consegue alcuna utile determinazione al fine di ritenere non pertinente il richiamo alle pronunce della Corte Costituzionale, alla luce interpretazione a cui il primo giudice ha mostrato di volere aderire, facendola propria.
4.4) Va accolta l'eccezione di inammissibilità per tardività della deduzione, formulata dalla difesa dell'appellata con riguardo al quinto motivo, essendo stata sollevata la questione per la prima volta in sede di appello lamentando la mancata riammissione in servizio da parte dell' CP_1
a seguito della cessazione temporanea degli effetti della
[...]
sospensione dall'Albo, adottata dall'Ordine professionale in data
05.08.2022.
4.4.a) Nel caso in esame viene in gioco non tanto la questione di
“competenza”, quanto gli effetti del provvedimento di sospensione che sarebbe stato indebitamente prolungato dall'intervento improprio pag. 17/25 dell A prescindere dall'individuazione in capo all'ordine CP_1
professionale di siffatta “competenza”, è certamente obbligo del datore di lavoro verificare le condizioni di idoneità al reingresso nell'ambito lavorativo del proprio dipendente in base alla disciplina dell'artt.18 e 41 del d.l.vo n.81 del 2008 alla ripresa lavorativa del lavoratore.
4.4.b) Ad ogni modo va rilevato che l'aspetto procedimentale non interferisce con il profilo in questione che riguarda l'esistenza o meno del diritto soggettivo del lavoratore allo svolgimento della prestazione. A riguardo va rammentato che il giudice di legittimità, nel risolvere un conflitto negativo di giurisdizione, anche se con riferimento alla formulazione previgente della disciplina che viene in esame, ha già chiarito che i profili c.d. procedimentali sono indifferenti rispetto al bene della vita, che viene in discussione: “L'art. 4, dal comma 3 al comma 7, ha, quindi, previsto una articolata scansione procedimentale volta a regolare le modalità operative dell'obbligo vaccinale e a verificarne l'adempimento.
In sintesi: … Il comma 9 dell'art. 4 ha, quindi, disposto che la
“sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021” (termine, anche questo, prorogato da ultimo sino al 31 dicembre 2022 dal d.l. n. 24 del 2022).
2.2. - Giova, peraltro, rammentare che la scansione di termini e modalità di accertamento dell'(in)adempimento dell'obbligo vaccinale delineata dalla formulazione originaria dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 è stata oggetto di modificazioni ad opera della normativa novellatrice, di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, del d.l. n. 172 del 2021, convertito, con
pag. 18/25 modificazioni, nella legge n. 3 del 2022. In particolare, sono stati rimessi all'Ordine professionale territorialmente competente – e, dunque, non più alle regioni e, poi, alle aziende sanitarie locali - i compiti: di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (tramite Piattaforma nazionale-DGC); di invito all'interessato a presentare la documentazione attestante l'effettuazione della vaccinazione (anche con riferimento alla dose di richiamo) o la richiesta di vaccinazione ovvero ancora la documentazione attestante le condizioni di esenzione o l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo vaccinale;
di accertamento del “mancato adempimento dell'obbligo vaccinale”. Inoltre, il novellato comma 4 dell'art. 4, proprio nel disporre che “(l)'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3”, ha precisato che tale atto “ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale”.
3. - La delibazione che queste Sezioni Unite sono tenute a compiere in punto di riparto di giurisdizione è orientata dal criterio del c.d. petitum sostanziale, ossia dall'esame della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (ossia la causa petendi) dall'Urbani con la causa promossa dinanzi al giudice civile e, poi, riassunta davanti al T.A.R. per le
Marche, da individuarsi in base ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (tra le tante, Cass., S.U.,
31 luglio 2018, n. 20350; Cass., S.U., 29 aprile 2022, n. 13702).
…
…
pag. 19/25 … Si tratta di una condizione imposta dalla legge a tutela della salute pubblica e della sicurezza delle cure (in attuazione del principio di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, con particolare attenzione alle “categorie più fragili” e ai “soggetti più vulnerabili”: cfr. Cons.
Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045), che, dunque, opera su un piano oggettivo, a prescindere da connotazioni di disvalore della eventuale condotta inadempiente. Inoltre, detto “requisito essenziale” attiene all'esercizio della professione e, dunque, al suo svolgimento già consentito dalla previa iscrizione all'albo professionale – svolgimento che, in caso di inadempimento all'obbligo di vaccinazione, rimane solo temporaneamente inibito -, ma non incide sullo status di professionista iscritto all'albo, che persiste come tale. Non trovano rilievo, pertanto, la materia dell'iscrizione all'albo professionale, né quella disciplinare, là dove, poi, per quest'ultima, la conferma della sua non pertinenza rispetto all'inadempimento dell'obbligo vaccinale si trae anche dallo stesso art. 4, comma 4, del d.l. n. 44 del 2021, come modificato dal d.l. n. 172 del 2021, che ha espressamente qualificato l'atto di accertamento di tale inadempimento come di natura “non disciplinare”. Qualificazione, questa, che, del resto, assume valenza solo ricognitiva del carattere, deontologicamente neutro, dell'atto di accertamento già previsto dal testo originario dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 44 del 2021, essendo rimasta immutata la natura dell'obbligo vaccinale quale “requisito essenziale per
l'esercizio della professione” e la ratio legis della relativa imposizione, rendendosi quella espressa qualificazione opportuna per aver la novella di cui al d.l. n. 172 del 2021 affidato all'Ordine professionale (e non più alla
) la competenza sull'adozione del medesimo. Parte
pag. 20/25 5. – La giurisdizione spetta, invece, al giudice ordinario, in quanto, alla luce del petitum sostanziale della promossa azione giudiziaria, la situazione di diritto soggettivo rivendicata dall'…. – ossia di continuare ad esercitare la professione sanitaria di fisioterapista, nonostante
l'inadempimento all'obbligo vaccinale – non è intermediata dal potere amministrativo, ma soffre di limiti e condizioni previste esaustivamente dalla legge; e, del resto, immediatamente e direttamente contro le stesse disposizioni della fonte di rango primario, impositiva di detto obbligo,
l'istante rivolge le proprie doglianze di “inefficacia” e di “illegittimità”.
5.1. – Trova, dunque, evidenza – come anche posto in risalto nelle conclusioni scritte del pubblico ministero - la consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo cui appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione eserciti un'attività vincolata, dovendo verificare soltanto se sussistano i presupposti predeterminati dalla legge per l'adozione di una determinata misura, e non esercitando, pertanto, alcun potere autoritativo correlato all'esercizio di poteri di natura discrezionale (tra le altre, Cass., S.U., 25 settembre 2017, n. 22254; Cass., S.U., 11 maggio 2018, n. 11576; Cass.,
S.U., 28 maggio 2020, n. 10089; Cass., S.U., 14 marzo 2022, n. 8188). In particolare, al fine di cogliere la differenza tra le situazioni, entrambe di carattere sostanziale, di diritto soggettivo ed interesse legittimo – che è pur sempre rilevante e necessaria ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in controversie (come quella in esame) in cui non si verte in ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. –, occorre far riferimento al “dato distintivo per il quale in presenza di un
pag. 21/25 potere discrezionale la situazione giuridica di cui è titolare il soggetto privato è di interesse legittimo” (così Cass., S.U., 27 luglio 2022, n.
23436).
L'interesse legittimo – come ancora precisato dalla citata Cass., S.U., n.
23436 del 2022 (cfr. il relativo § 10) - si differenzia dal diritto soggettivo
“per il fatto che l'acquisizione o la conservazione di un determinato bene della vita non è assicurata in modo immediato dalla norma, che tutela appunto in modo diretto l'interesse pubblico, bensì passa attraverso
l'esercizio del potere amministrativo. La norma è attributiva del potere quando conferisce all'autorità amministrativa la potestà di scelta discrezionale in ordine alla disposizione degli interessi e alla fissazione del precetto giuridico. Se invece il diritto sostanziale è stato fissato dalla legge con la preventiva definizione della gerarchia degli interessi, il rapporto giuridico che viene così instaurato attiene a diritti soggettivi e l'autorità amministrativa può all'occorrenza essere preposta alla vigilanza circa
l'osservanza del precetto giuridico o a darvi attuazione. La norma attributiva del potere offre, in definitiva, al titolare dell'interesse legittimo una tutela strumentale, mediata attraverso l'esercizio del potere, anziché finale, come accade per il diritto soggettivo.
Di fronte al potere discrezionale non vi è possibilità di ascrivere in modo immediato e diretto il vantaggio o bene della vita alla sfera giuridica del soggetto privato, ciò che caratterizza, al contrario, la struttura del diritto soggettivo. Diversa è la situazione, invece, nel caso in cui il potere sia vincolato in tutti i suoi elementi dalla norma giuridica.
5.2. – Nel caso di specie, nessun potere discrezionale è attribuito alla pubblica amministrazione nella conformazione del diritto all'esercizio
pag. 22/25 della professione sanitaria, il cui svolgimento – e, dunque, il suo pieno dispiegarsi come posizione soggettiva piena e immediatamente tutelabile - viene sospeso temporaneamente in ipotesi di inadempimento dell'obbligo vaccinale in forza delle previsioni dettagliatamente recate dalla fonte legislativa (art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 76 del 2021), le quali (come innanzi illustrato: cfr. § 2.1. che precede e al quale si rinvia integralmente) stabiliscono una scansione procedimentale alla quale la stessa pubblica amministrazione – anzitutto la Parte
e, quindi, residualmente (per la comunicazione all'interessato della misura sospensiva) l'Ordine professionale (quale ente pubblico non economico, che agisce come organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale: cfr.
Corte cost., sent. n. 259 del 2019) – deve soltanto dare mera attuazione.”.
Non costituisce, quindi, profilo che vulnera il diritto del lavoratore l'adozione di un provvedimento di sospensione (ovvero la mancata adozione di un provvedimento di cessazione dei suoi effetti) da parte del datore di lavoro, come originariamente era previsto, anziché del soggetto ritenuto “competente”.
Va altresì richiamata altra giurisprudenza di legittimità che proprio con riferimento al personale sanitario, seppure non iscritto ad ordine professionale, ha precisato, richiamando la pronuncia della Corte
Costituzionale n.15 del 2023: “La pronuncia appena citata ha pure evidenziato che, una volta elevata dalla legge la vaccinazione a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, il datore di lavoro, messo
a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte
pag. 23/25 del lavoratore, è tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
ciò in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. e dall'art. 18 D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro, in quanto la vaccinazione anti SARS-CoV-2 ha ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività. Posto che la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato – secondo la Corte costituzionale - il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro
e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto.” (in motivazione n.26896 del 2024).
5) Alla luce delle superiori considerazioni è irrilevante oltre che tardiva la produzione di cui l'appellante chiede l'acquisizione nel presente giudizio.
6) Anche il motivo sulle spese non merita accoglimento in ragione dei limitati profili evocati nel primo grado di giudizio. Solo col presente grado è stata sviluppata la questione di natura squisitamente interpretativa inerente al corretto periodo di sospensione dell'obbligo vaccinale, questione che giustifica solo in questo grado la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
pag. 24/25 - rigetta l'appello;
- compensa le spese del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26 giugno 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 25/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 15 ottobre 2024 da
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara C.F._1
Pernechele, C.F. con domicilio digitale PEC C.F._2
Email_1
e dall'Avv. Francesca Venturin, C.F. , con C.F._3
domicilio digitale PEC
Email_2
- appellante - contro , P. IVA , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa, dall'avv. Maria Luisa Miazzi, C.F. , con C.F._4
domicilio digitale PEC
Email_3
dall'avv. Chiara Tomiola, C.F. , con domicilio C.F._5
digitale PEC
Email_4
dall'avv. Angela Rampazzo, C.F. , con domicilio C.F._6
digitale PEC
Email_5
dall'avv. Valentina Biscaro, C.F. , con domicilio C.F._7
digitale PEC
Email_6
e dall'avv. Irene Gianesini, C.F. , con domicilio C.F._8
digitale PEC
Email_7
- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza n.264/24 del Tribunale di Padova – sezione Lavoro
In punto: sospensione ID
Causa trattata all'udienza del 26 giugno 2025.
Conclusioni per parte appellante: “dichiarare, nullo, illegittimo e/o comunque di nessun effetto il provvedimento emesso e notificato in data 06 maggio 2022 e notificato a mani in data 16 maggio 2022 (con decorrenza dal 12 maggio) e per l'effetto condannare l' Controparte_2
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore al
[...]
pag. 2/25 pagamento, in favore dell'appellante, delle retribuzioni maturate dalla data di sospensione del 12 maggio 2022 alla data di effettiva riammissione in servizio, in data 3 novembre 2022, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, oltre agli ulteriori emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce e/o emolumento dovuto in forza di legge e del CCNL vigente;
In tutte le ipotesi, condannarsi controparte al pagamento delle spese di lite
e dei compensi professionali per il doppio grado di giudizio, con distrazione delle spese in favore degli avvocati che si dichiarano sin d'ora antistatari, ovvero, in subordine, disporre la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per parte appellata : Controparte_1
“Dichiarare il ricorso in appello inammissibile e comunque infondato per le ragioni indicate e confermare la sentenza di primo grado;
- Spese e competenze rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA...(vedasi pag.18 memoria)”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 15 ottobre 2024 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.264/24 del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova con la quale ha rigettato la domanda tesa alla declaratoria dell'illegittima sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposta nei suoi confronti per violazione dell' obbligo vaccinale “ID”.
Con memoria depositata il 16 giugno 2025 si è costituita la CP_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
[...]
La causa è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
pag. 3/25 Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice padovano ha premesso che la ricorrente, dipendente a tempo indeterminato con qualifica di infermiera professionale presso la convenuta, era stata sospesa dalla prestazione lavorativa con decorrenza 12/05/2022 e fino al completamento del ciclo vaccinale per il mancato assolvimento dell'obbligo di vaccinazione anti
SARS-CoV-2 dopo un periodo di esenzione per positivizzazione.
Ha richiamato la tesi della lavoratrice basata sull'assunto secondo il quale la stessa è esente dall'obbligo vaccinale per intervenuta guarigione dalla malattia, oltre a rilevare l'incompetenza del datore di lavoro ad adottare il provvedimento di sospensione.
Ha richiamato la previsione del d.l. 44/2021 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, in tema di obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio - assistenziali, pubbliche e private, il cui art. 4 bis ha disposto l'estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, prevedendo altresì l'esenzione dall'applicazione della norma in presenza di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Ha rammentato che la norma pone a carico del datore di lavoro l'onere di assicurare il rispetto dell'obbligo di sottoposizione al ciclo vaccinale ai sensi di quanto disposto dall'art 4-ter, commi 2, 3 e 6 e che in caso di mancata presentazione della documentazione comprovanti l'adempimento, una volta accertatane l'inosservanza, si determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa cui segue la mancata pag. 4/25 corresponsione della retribuzione senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Rammentata la finalità della normativa in esame, tutelare l'intera comunità sanitaria, in particolare le categorie dei pazienti più vulnerabili, e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, ha indicato il luogo di svolgimento dell'attività di “educatore professionale presta la propria attività presso la casa di riposo Santa Chiara di Padova gestita dalla ” (sic, CP_3
nonostante la superiore premessa) al fine di individuarla tra le categorie dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie.
Ha rilevato che la struttura sanitaria pubblica convenuta, 6, può CP_1
ritenersi pacificamente rientrante tra quelle indicate nell'art. 1 bis d.l.
44/2021, implicante per l'accesso a qualsiasi titolo il possesso di una certificazione verde COVID19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.
Atteso tale generalizzato obbligo ha ritenuto “inverosimile pensare che possa essere prevista un'esenzione per il personale lavorativo.”. Ha richiamato sul tema una pronuncia del giudice amministrativo (CS , sez.
III, 20 ottobre 2021, n. 7045).
Atteso che il bene sotteso alla vaccinazione è prevalente rispetto alle convinzioni personali del singolo lavoratore/visitatore, ha ritenuto che la
6, sospendendo la lavoratrice, avesse agito legalmente. CP_1
Dato atto che la ricorrente era rientrata in servizio con decorrenza dalla cessazione dell'obbligo vaccinale, ha ritenuto “le domande” di reintegrazione “improcedibili” per carenza di interesse.
pag. 5/25 Quanto all'asserita illegittimità della provenienza dell'atto di sospensione, in quanto imputabile al datore di lavoro privo di titolarità, si rileva che nella versione dell'art 4 bis d.l. 44/2021 vigente all'epoca dei fatti ed in particolare dal 27/11/2021 al 24/03/2022, risulta di tutta evidenza che il compito di verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale è posto dal legislatore in capo ai responsabili delle strutture che, nel rispetto di quanto disposto dall'art 4-ter, commi 2, 3 e 6, assicurano l'osservanza dell'obbligo di sottoposizione al ciclo vaccinale dei propri dipendenti e, svolti gli opportuni controlli, se del caso, dispongono le relative sanzioni.
Quanto alla considerazione per cui la ricorrente sarebbe esente dall'obbligo vaccinale per intervenuta guarigione la attuandosi alle disposizioni CP_1
desumibili dal quadro generale normativo e dalle indicazioni del Ministero della Salute con circolare del 03/03/2021 nr. 8284, ha applicato il divieto di accesso ai locali aziendali decorsi 3 mesi dall'accertata infezione, in assenza di successiva vaccinazione, per tutti i soggetti obbligati al vaccino privi di pregressa vaccinazione e guariti da infezione da covid-19, essendo per tali individui l'avvenuta vaccinazione requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Con riferimento poi alle circolari richiamate dalla ricorrente ha osservato che la lavoratrice è stata sospesa e al momento della sospensione, nello specifico, a far data dal 25.03.2022, l'art. 4, comma 5 (del d.l. n.44 del
2021), come modificato dal d.l. n. 24/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 52/2022, oltre a disporre come nuovo termine di vigenza dell'obbligo il 31 dicembre 2022, è stato integrato aggiungendo il seguente periodo: “In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la
pag. 6/25 cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”. Pertanto, nella chiarezza del richiamo normativo applicabile ratione temporis, al momento della sospensione non sussisteva alcun richiamo alle circolari del Ministero della salute e, in particolare, alla seconda circolare di cui la reclamante chiede l'applicazione.
Valorizzando il dato normativo di cui all'art. 4, comma 5, D.L. 44/2021 che prevede la guarigione dall'infezione quale causa di differimento dell'obbligo vaccinale, in vigore dal 25.03.2022 e quindi vigente al momento del provvedimento di sospensione di giugno 2022, ha rilevato che entrambe le circolari richiamate non si riferiscono espressamente alla vaccinazione del lavoratore che ha contratto una infezione da SARS-COV-
2, ma più in generale alla popolazione. Dal tenore letterale del testo - ed in particolare dall'espressione già precedentemente utilizzata:
“preferibilmente entro i 6 mesi”, utilizzato nella circolare del luglio 2021, ha ritenuto che la circolare non si ponesse come derogatoria rispetto alla prima, ma piuttosto come integrativa nel suo contenuto, non venendo previsto un termine tassativo diverso o più esteso da quello dei 3 mesi della prima circolare, ma chiarendo che la vaccinazione non può efficacemente essere eseguita oltre 12 mesi dalla guarigione (e preferibilmente entro 6 mesi), con ciò mostrando un intento meramente acceleratorio nella determinazione dei tempi relativi alla campagna vaccinale.
pag. 7/25 Circa le censure di legittimità di costituzionale ha operato rinvio alle pronunce del giudice costituzionale intervenute nelle more.
Infine, ha ritenuto infondata la richiesta di corresponsione dell'assegno alimentare ex art.82 del D.P.R. nr. 3/1957, norma da applicare dal punto di vista di vista soggettivo, al dipendente pubblico e, dal punto di vista oggettivo, nelle ipotesi di sospensione dalla qualifica in ipotesi tassativamente elencate, tra le quali non rientra quella dei dipendenti pubblici inottemperanti all'obbligo vaccinale.
3) Appella la decisione la signora esponendo in questi termini i Pt_1
motivi dell'invocata riforma.
Si censura col primo motivo la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice di prime cure dichiara come sia “inverosimile pensare che possa essere prevista un'esenzione per il personale lavorativo” tenuto conto che la ratio legis sottesa alla normativa impositiva dell'obbligo vaccinale (art. 4 bis del d.l. 44/2021 convertito con modificazioni dalla L.76/2021) è quella di garantire la maggior tutela ai soggetti fragili.
Reputa che il giudice non ha considerato come l'esenzione dalla somministrazione del c.d. vaccino ID 19, sia espressamente prevista dalla stessa normativa all'art. 4, comma 1 bis, del d.l. 44/2021, il quale dispone come vi siano dei casi in cui la vaccinazione può essere omessa o differita, tenuto conto delle circolari del Ministero della salute, tra cui possiamo sicuramente includere quelle riguardanti le vaccinazioni dei guariti. Nel caso di specie fa valere l'immunizzazione naturale, essendo guarita a seguito di contrazione della malattia a seguito del contagio, e quindi essendo priva di pericoli per la collettività, dato che sortirebbe pag. 8/25 effetti analoghi a quella derivante dalla somministrazione. Al riguardo offre ulteriore documentazione di carattere scientifico in questa sede.
Reputa inconferente il riferimento all'art. 4 bis del d.l. n.44/2021 invece che all'art.
4. Il giudice ha indicato erroneamente la data a partire della quale sarebbero decorsi i termini di sospensione, non il 12 maggio 2022, bensì il 17 maggio 2022, come risulta agli atti ed erra nuovamente quando fa decorrere la data di sospensione dalla data del 25/03/2022 invece che da quella risultante agli atti., ossia a partire dal 16 maggio 2022. Ulteriore data errata è quella dell'accertata infezione da ID -19 che scadrebbe, il
18/04/2021, quando invece la data corretta è 18 aprile 2022. Infine, un altro errore è individuato nella parte in cui la sentenza qualifica l'odierna appellante come “educatrice professionale” che presta la propria attività lavorativa “presso la casa di riposo Santa Chiara di Padova della
”, mentre è un'infermiera professionale assunta presso il CP_3
Poliambulatorio Ospedali Riuniti Padova Sud: da ciò l'errato riferimento normativo all'art. 4 bis invece che all'art. 4.
Col secondo motivo assume la violazione dell'art. 4, comma 5, del d.l.44/2021, convertito nella legge n. 77/2021, come modificato dal d.l. n.
172/2021, convertito in legge n.3/2022, e successivamente modificato dall'art.8 del d.l. n. 24/2022. e dell'art. 1, comma 2, della legge n.73/2017.
Sul punto ritiene opportuno richiamare il ragionamento illustrato nel ricorso introduttivo secondo cui il soggetto guarito da un'infezione (nel caso de quo, da un'infezione virale) acquisisce un'immunità naturale, tale che, a quel punto, la sottoposizione ad un vaccino contro quel virus non risulta più necessaria, né utile (se non addirittura, “controproducente”), in palese violazione dell'art. 1, comma 2, della legge n.73/2017 che dispone pag. 9/25 l'esonero dalla vaccinazione per “l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica del medico curante (…) ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica.”.
In tal senso, si esprime la migliore letteratura scientifica internazionale, già evidenziata in primo grado e totalmente disattesa dal Tribunale Patavino.
Col terzo motivo critica la sentenza con riguardo al termine legale di sospensione degli effetti dell'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale. Assume essere “destituito di ogni fondamento il ragionamento del Giudice di prime cure secondo il quale le circolari de quibus riguarderebbero l'intera popolazione, ma non il caso in esame;
”.
L'affermazione giudiziale pone una diversità ingiustificata di trattamento tra il “quivis de populo guarito”, cui vanno applicate le circolari, e l'operatore sanitario in palese violazione dell'art. 3 Cost, cui le circolari non andrebbero applicate per non si comprende quale ragione. Peraltro, opera un salto logico individuando tra le due quella da applicare, in quella più restrittiva del marzo 2021.
Diversamente ritiene che dovesse essere applicata la circolare del luglio
2021.
Col quarto motivo denuncia la violazione da parte della sentenza dell'art. 24 della Legge 87/1953, ossia del principio di non vincolatività delle sentenze della Corte Costituzionale. Il solo rigetto tutte le questioni sollevate dai vari Tribunali in palese contrasto con l'art. 24 della Legge
87/1953 in quanto il rigetto della questione per manifesta irrilevanza o infondatezza, non preclude che la stessa venga presentata “all'inizio di ogni grado ulteriore del processo”.
pag. 10/25 Col quinto motivo è dedotta la violazione dell'art.4, comma 5, del d.l.44/21 e successive modifiche. Si censura la sentenza del Giudice nella parte in cui si ritiene corretto che la sospensione sia stata disposta dai responsabili delle Strutture: “Appare evidente ictu oculi che il Giudice applica al presente caso norme che riguardano un'altra ipotesi, ossia quello di un'educatrice al servizio di una Casa di Riposo, quando, invece, avrebbe dovuto fare riferimento a quelle riguardanti gli operatori sanitari i quali, con la novella legislativa introdotta dagli artt. 1, comma 1, del
d.l.172/2021 e 8 del.d.l.24/2022 dovevano essere sospesi non più, come originariamente, dal datore di lavoro/Azienda , bensì” CP_2
dall'ordine professionale (“OPI”) il quale aveva il compito non solo di sospendere, ma anche di disporre, su istanza di parte, la cessazione temporanea della sospensione in caso di intervenuta guarigione facendo riferimento alle circolari applicabili. Rammenta che l'ordine professionale aveva disposto correttamente la cessazione della sospensione, applicando la circolare del luglio 2021, e l “non avrebbe dovuto intromettersi, CP_1
ma accettare quanto deciso dall'organo preposto al provvedimento in merito alla sospensione”.
Col sesto motivo di appello impugna la sentenza nella parte i cui ha condannato al pagamento delle spese prevedendo l'art.91 c.p.c.il caso di compensazione anche per l' assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
4) L'appello è infondato.
4.1) I primi due motivi, da trattare unitariamente, e a prescindere dall'evidente erroneità dei dati soggettivizzanti, peraltro irrilevanti ai fini del vaglio del percorso logico adottato dalla sentenza, non tengono conto pag. 11/25 della previsione normativa secondo la quale in base all'art. 4 comma 2 d.l.
44/2021 “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e
1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita.”. Sulla scorta di tale previsione la questione trova risposta nella disciplina dettata dalle circolari ministeriali sulle quali ci si sofferma nell'esaminare il quarto motivo di impugnazione.
Ai fini in parola basti richiamare la pronuncia n.171 del 2023 della Corte
Costituzionale nella parte in cui, proprio con riguardo ai dubbi di tenuta costituzionale della previsione in commento ha chiarito quanto segue: “La norma censurata, nell'ambito del contemperamento tra diritti costituzionali in conflitto, ha previsto che, nel caso in cui l'operatore sanitario non vaccinato contraesse il COVID-19, fosse disposta la
«cessazione temporanea della sospensione» in caso di intervenuta guarigione: e ciò sul presupposto che, in tali circostanze, i soggetti destinatari dell'obbligo vaccinale fossero in possesso di una carica anticorpale che non rendeva più necessaria, almeno temporaneamente, la somministrazione del vaccino al fine di ridurre la circolazione del virus. È nella sede legislativa, pertanto, che risiedeva interamente la disciplina concernente l'obbligo vaccinale, perché era la legge, e soltanto la legge, che aveva individuato: i soggetti tenuti a sottoporsi al trattamento sanitario;
per quanti tra questi, «in caso di accertato pericolo per la salute», la vaccinazione potesse essere omessa o differita;
la procedura da
pag. 12/25 seguire per l'accertamento dell'obbligo e i soggetti chiamati a porla in essere;
nonché, infine, le conseguenze derivanti dal provato inadempimento. Ancora, è nella legge, e precisamente nella norma censurata, che era previsto – ed è quanto qui più rileva – il differimento della vaccinazione per gli operatori sanitari che fossero stati contagiati dal virus, per i quali, tuttavia, restava l'obbligo, solo temporaneamente sospeso, di sottoporsi al trattamento sanitario imposto per legge.
6.3. In questo quadro normativo dettato interamente dalla fonte primaria, il legislatore si è limitato a demandare a «circolari del Ministero della salute» l'individuazione del termine di differimento della vaccinazione per gli operatori sanitari contagiati e guariti, ovverosia dell'arco di tempo nell'ambito del quale la carica anticorpale derivante dall'avvenuto contagio rendeva non necessaria la vaccinazione. Individuazione che, evidentemente, deve essere compiuta sulla base di dati tecnico-scientifici, che, già di per sé mutevoli nel tempo, lo sono stati tanto più durante
l'emergenza sanitaria da COVID-19, generata da un virus respiratorio, sino ad allora sconosciuto, «altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque» (sentenza n. 127 del
2022); circostanza che «ha imposto l'impiego di strumenti capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire»
(sentenza n. 37 del 2021). Ed è proprio in ragione della necessità di adeguare la disciplina «in base all'evoluzione della situazione sanitaria che si fronteggia e delle conoscenze scientifiche acquisite» (sentenza n. 14 del 2023) che la norma censurata, anzi che fissare legislativamente il termine in questione, ha ritenuto di demandarne l'individuazione a un atto amministrativo che doveva essere adottato, non a caso,
pag. 13/25 dall'amministrazione istituzionalmente in possesso delle competenze tecnico-scientifiche per farlo: il tutto per tenere in conto le particolari esigenze di flessibilità connesse allo specifico contesto nel quale l'obbligo vaccinale era stato introdotto (sentenza n. 25 del 2023).”.
4.2) Anche il terzo motivo è infondato.
L'art. 4, co. 1, d.l. n. 44/2021 prevedeva che “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano”.
Il successivo comma 2 prevedeva quanto già sopra ricordato.
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente non presentasse un quadro clinico ostativo alla vaccinazione nei termini richiesti dal legislatore
(neppure viene allegata tale condizione). Parte appellante si limita a pag. 14/25 valorizzare la pregressa infezione per sostenere che alla data di sospensione non avrebbe potuto essere considerata inadempiente all'obbligo vaccinale atteso che non erano ancora decorsi 6 mesi dalla data di guarigione dell'infezione da SarsCov2. E' noto che il Ministero abbia raccomandato, per i soggetti con pregressa infezione da Sars-Cov2, un'unica somministrazione di vaccino nel rispetto della seguente tempistica: a far data da 3 mesi, decorsi dalla data in cui hanno contratto la malattia, e preferibilmente entro i 6 mesi dalla documentata infezione (Circolare
Ministero della salute 3/3/2021); preferibilmente entro i 6 mesi dalla data in cui hanno contratto la malattia e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione (Circolare Ministero della salute 21/7/2021) Tale tempistica
(non oltre 12 mesi dalla guarigione), tuttavia, è funzionale ad individuale un arco di tempo in cui la somministrazione della dose vaccinale può avere un effetto utile, ma non indica affatto il termine oltre il quale può ritenersi sussistente l'inadempimento dell'obbligo vaccinale. Sul punto va, piuttosto, valorizzata la circolare 3 marzo 2021 laddove si è affermato che “è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-
SARSCoV2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-
2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”. La circolare, dunque, equipara l'infezione da ID-19 alla prima dose vaccinale, che deve essere seguita dalla somministrazione della seconda dose a partire dallo scadere dell'intervallo di tre mesi. Prima di tale lasso temporale il vaccino non può essere somministrato, visto che si afferma la necessità del decorso di ameno tre mesi.
pag. 15/25 Conseguentemente, considerando che la prima data utile per la vaccinazione dei soggetti guariti si pone a distanza di tre mesi dall'infezione, la ricorrente doveva considerarsi inadempiente a far data dal giorno successivo ai tre mesi calcolati dalla data della documentata infezione. Non giova, pertanto, a parte ricorrente quanto disposto dalla circolare del Ministero della Salute del 21.07.2021 che si limita ad estendere il periodo all'interno del quale può essere somministrata l'unica dose di vaccino ai soggetti con pregressa infezione da Sars-Cov2. La circolare stabilisce che la vaccinazione debba avvenire entro i sei mesi dalla pregressa infezione e comunque non oltre dodici mesi, ma di certo non preclude la possibilità di eseguirla decorsi tre mesi, come già disposto dalla precedente circolare del 3.03.2021. Di qui la necessaria conclusione che la condizione di inadempimento all'obbligo vaccinale si verifica con il decorso di tre mesi dall'infezione, cioè dal momento in cui l'adempimento dello stesso diviene esigibile senza che l'interessato vi provveda. Nello stesso senso si sono espresse anche Corte App. Milano, sez. lav.,
2666/2024; Corte App. Trieste, sez. lav., n. 33/2025 in cui, del tutto condivisibilmente, si rileva che “la circolare n.8284 del 3/3/2021 prevedeva che ai soggetti che avessero contratto l'infezione da ID il vaccino poteva essere somministrato non prima di tre mesi dall'infezione; e quindi, trascorso questo periodo di non esigibilità, anche per costoro tornava immediatamente operativo - secondo la regola tradizionale secondo cui "quod sine die debetur, statim debetur" - l'obbligo valido per tutti senza limiti temporali (mentre il termine di sei mesi non aveva funzione dilatoria dell'obbligo, ma individuava solo il periodo entro cui era possibile effettuare la vaccinazione in un'unica dose)”.
pag. 16/25 Ad ulteriore conforto di questa interpretazione appare opportuno richiamare anche l'art.
4-quater del d.l. n. 44/2021 che, per quanto sia norma entrata in vigore dopo l'adozione del provvedimento di sospensione che qui viene in rilievo, nel prevedere l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, indica quale ipotesi di differimento legittimo della vaccinazione l'infezione da Sars-Cov-2 chiarendo che: “L'infezione da
SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute”.
Nel caso di specie, alla data di adozione del provvedimento di sospensione erano ormai decorso un lasso di tempo dalla guarigione dalla pregressa infezione che imponeva l'osservanza dell'obbligo rimasto inadempiuto.
4.3) Il quarto motivo di appello si palesa inammissibile. Posto il principio di diritto, non ne consegue alcuna utile determinazione al fine di ritenere non pertinente il richiamo alle pronunce della Corte Costituzionale, alla luce interpretazione a cui il primo giudice ha mostrato di volere aderire, facendola propria.
4.4) Va accolta l'eccezione di inammissibilità per tardività della deduzione, formulata dalla difesa dell'appellata con riguardo al quinto motivo, essendo stata sollevata la questione per la prima volta in sede di appello lamentando la mancata riammissione in servizio da parte dell' CP_1
a seguito della cessazione temporanea degli effetti della
[...]
sospensione dall'Albo, adottata dall'Ordine professionale in data
05.08.2022.
4.4.a) Nel caso in esame viene in gioco non tanto la questione di
“competenza”, quanto gli effetti del provvedimento di sospensione che sarebbe stato indebitamente prolungato dall'intervento improprio pag. 17/25 dell A prescindere dall'individuazione in capo all'ordine CP_1
professionale di siffatta “competenza”, è certamente obbligo del datore di lavoro verificare le condizioni di idoneità al reingresso nell'ambito lavorativo del proprio dipendente in base alla disciplina dell'artt.18 e 41 del d.l.vo n.81 del 2008 alla ripresa lavorativa del lavoratore.
4.4.b) Ad ogni modo va rilevato che l'aspetto procedimentale non interferisce con il profilo in questione che riguarda l'esistenza o meno del diritto soggettivo del lavoratore allo svolgimento della prestazione. A riguardo va rammentato che il giudice di legittimità, nel risolvere un conflitto negativo di giurisdizione, anche se con riferimento alla formulazione previgente della disciplina che viene in esame, ha già chiarito che i profili c.d. procedimentali sono indifferenti rispetto al bene della vita, che viene in discussione: “L'art. 4, dal comma 3 al comma 7, ha, quindi, previsto una articolata scansione procedimentale volta a regolare le modalità operative dell'obbligo vaccinale e a verificarne l'adempimento.
In sintesi: … Il comma 9 dell'art. 4 ha, quindi, disposto che la
“sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021” (termine, anche questo, prorogato da ultimo sino al 31 dicembre 2022 dal d.l. n. 24 del 2022).
2.2. - Giova, peraltro, rammentare che la scansione di termini e modalità di accertamento dell'(in)adempimento dell'obbligo vaccinale delineata dalla formulazione originaria dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 è stata oggetto di modificazioni ad opera della normativa novellatrice, di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, del d.l. n. 172 del 2021, convertito, con
pag. 18/25 modificazioni, nella legge n. 3 del 2022. In particolare, sono stati rimessi all'Ordine professionale territorialmente competente – e, dunque, non più alle regioni e, poi, alle aziende sanitarie locali - i compiti: di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (tramite Piattaforma nazionale-DGC); di invito all'interessato a presentare la documentazione attestante l'effettuazione della vaccinazione (anche con riferimento alla dose di richiamo) o la richiesta di vaccinazione ovvero ancora la documentazione attestante le condizioni di esenzione o l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo vaccinale;
di accertamento del “mancato adempimento dell'obbligo vaccinale”. Inoltre, il novellato comma 4 dell'art. 4, proprio nel disporre che “(l)'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3”, ha precisato che tale atto “ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale”.
3. - La delibazione che queste Sezioni Unite sono tenute a compiere in punto di riparto di giurisdizione è orientata dal criterio del c.d. petitum sostanziale, ossia dall'esame della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (ossia la causa petendi) dall'Urbani con la causa promossa dinanzi al giudice civile e, poi, riassunta davanti al T.A.R. per le
Marche, da individuarsi in base ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (tra le tante, Cass., S.U.,
31 luglio 2018, n. 20350; Cass., S.U., 29 aprile 2022, n. 13702).
…
…
pag. 19/25 … Si tratta di una condizione imposta dalla legge a tutela della salute pubblica e della sicurezza delle cure (in attuazione del principio di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, con particolare attenzione alle “categorie più fragili” e ai “soggetti più vulnerabili”: cfr. Cons.
Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045), che, dunque, opera su un piano oggettivo, a prescindere da connotazioni di disvalore della eventuale condotta inadempiente. Inoltre, detto “requisito essenziale” attiene all'esercizio della professione e, dunque, al suo svolgimento già consentito dalla previa iscrizione all'albo professionale – svolgimento che, in caso di inadempimento all'obbligo di vaccinazione, rimane solo temporaneamente inibito -, ma non incide sullo status di professionista iscritto all'albo, che persiste come tale. Non trovano rilievo, pertanto, la materia dell'iscrizione all'albo professionale, né quella disciplinare, là dove, poi, per quest'ultima, la conferma della sua non pertinenza rispetto all'inadempimento dell'obbligo vaccinale si trae anche dallo stesso art. 4, comma 4, del d.l. n. 44 del 2021, come modificato dal d.l. n. 172 del 2021, che ha espressamente qualificato l'atto di accertamento di tale inadempimento come di natura “non disciplinare”. Qualificazione, questa, che, del resto, assume valenza solo ricognitiva del carattere, deontologicamente neutro, dell'atto di accertamento già previsto dal testo originario dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 44 del 2021, essendo rimasta immutata la natura dell'obbligo vaccinale quale “requisito essenziale per
l'esercizio della professione” e la ratio legis della relativa imposizione, rendendosi quella espressa qualificazione opportuna per aver la novella di cui al d.l. n. 172 del 2021 affidato all'Ordine professionale (e non più alla
) la competenza sull'adozione del medesimo. Parte
pag. 20/25 5. – La giurisdizione spetta, invece, al giudice ordinario, in quanto, alla luce del petitum sostanziale della promossa azione giudiziaria, la situazione di diritto soggettivo rivendicata dall'…. – ossia di continuare ad esercitare la professione sanitaria di fisioterapista, nonostante
l'inadempimento all'obbligo vaccinale – non è intermediata dal potere amministrativo, ma soffre di limiti e condizioni previste esaustivamente dalla legge; e, del resto, immediatamente e direttamente contro le stesse disposizioni della fonte di rango primario, impositiva di detto obbligo,
l'istante rivolge le proprie doglianze di “inefficacia” e di “illegittimità”.
5.1. – Trova, dunque, evidenza – come anche posto in risalto nelle conclusioni scritte del pubblico ministero - la consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo cui appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione eserciti un'attività vincolata, dovendo verificare soltanto se sussistano i presupposti predeterminati dalla legge per l'adozione di una determinata misura, e non esercitando, pertanto, alcun potere autoritativo correlato all'esercizio di poteri di natura discrezionale (tra le altre, Cass., S.U., 25 settembre 2017, n. 22254; Cass., S.U., 11 maggio 2018, n. 11576; Cass.,
S.U., 28 maggio 2020, n. 10089; Cass., S.U., 14 marzo 2022, n. 8188). In particolare, al fine di cogliere la differenza tra le situazioni, entrambe di carattere sostanziale, di diritto soggettivo ed interesse legittimo – che è pur sempre rilevante e necessaria ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in controversie (come quella in esame) in cui non si verte in ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. –, occorre far riferimento al “dato distintivo per il quale in presenza di un
pag. 21/25 potere discrezionale la situazione giuridica di cui è titolare il soggetto privato è di interesse legittimo” (così Cass., S.U., 27 luglio 2022, n.
23436).
L'interesse legittimo – come ancora precisato dalla citata Cass., S.U., n.
23436 del 2022 (cfr. il relativo § 10) - si differenzia dal diritto soggettivo
“per il fatto che l'acquisizione o la conservazione di un determinato bene della vita non è assicurata in modo immediato dalla norma, che tutela appunto in modo diretto l'interesse pubblico, bensì passa attraverso
l'esercizio del potere amministrativo. La norma è attributiva del potere quando conferisce all'autorità amministrativa la potestà di scelta discrezionale in ordine alla disposizione degli interessi e alla fissazione del precetto giuridico. Se invece il diritto sostanziale è stato fissato dalla legge con la preventiva definizione della gerarchia degli interessi, il rapporto giuridico che viene così instaurato attiene a diritti soggettivi e l'autorità amministrativa può all'occorrenza essere preposta alla vigilanza circa
l'osservanza del precetto giuridico o a darvi attuazione. La norma attributiva del potere offre, in definitiva, al titolare dell'interesse legittimo una tutela strumentale, mediata attraverso l'esercizio del potere, anziché finale, come accade per il diritto soggettivo.
Di fronte al potere discrezionale non vi è possibilità di ascrivere in modo immediato e diretto il vantaggio o bene della vita alla sfera giuridica del soggetto privato, ciò che caratterizza, al contrario, la struttura del diritto soggettivo. Diversa è la situazione, invece, nel caso in cui il potere sia vincolato in tutti i suoi elementi dalla norma giuridica.
5.2. – Nel caso di specie, nessun potere discrezionale è attribuito alla pubblica amministrazione nella conformazione del diritto all'esercizio
pag. 22/25 della professione sanitaria, il cui svolgimento – e, dunque, il suo pieno dispiegarsi come posizione soggettiva piena e immediatamente tutelabile - viene sospeso temporaneamente in ipotesi di inadempimento dell'obbligo vaccinale in forza delle previsioni dettagliatamente recate dalla fonte legislativa (art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 76 del 2021), le quali (come innanzi illustrato: cfr. § 2.1. che precede e al quale si rinvia integralmente) stabiliscono una scansione procedimentale alla quale la stessa pubblica amministrazione – anzitutto la Parte
e, quindi, residualmente (per la comunicazione all'interessato della misura sospensiva) l'Ordine professionale (quale ente pubblico non economico, che agisce come organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale: cfr.
Corte cost., sent. n. 259 del 2019) – deve soltanto dare mera attuazione.”.
Non costituisce, quindi, profilo che vulnera il diritto del lavoratore l'adozione di un provvedimento di sospensione (ovvero la mancata adozione di un provvedimento di cessazione dei suoi effetti) da parte del datore di lavoro, come originariamente era previsto, anziché del soggetto ritenuto “competente”.
Va altresì richiamata altra giurisprudenza di legittimità che proprio con riferimento al personale sanitario, seppure non iscritto ad ordine professionale, ha precisato, richiamando la pronuncia della Corte
Costituzionale n.15 del 2023: “La pronuncia appena citata ha pure evidenziato che, una volta elevata dalla legge la vaccinazione a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, il datore di lavoro, messo
a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte
pag. 23/25 del lavoratore, è tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
ciò in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. e dall'art. 18 D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro, in quanto la vaccinazione anti SARS-CoV-2 ha ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività. Posto che la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato – secondo la Corte costituzionale - il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro
e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto.” (in motivazione n.26896 del 2024).
5) Alla luce delle superiori considerazioni è irrilevante oltre che tardiva la produzione di cui l'appellante chiede l'acquisizione nel presente giudizio.
6) Anche il motivo sulle spese non merita accoglimento in ragione dei limitati profili evocati nel primo grado di giudizio. Solo col presente grado è stata sviluppata la questione di natura squisitamente interpretativa inerente al corretto periodo di sospensione dell'obbligo vaccinale, questione che giustifica solo in questo grado la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
pag. 24/25 - rigetta l'appello;
- compensa le spese del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26 giugno 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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