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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/06/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 472/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 472/2024 R.G. e promossa da società di diritto ceco in persona del l.r.p.t.. Ing. con Parte_1 Parte_2
sede a Praga, Rep. Ceca, Pohorelec 114/22, c.f. ceco 262 12 137, elettivamente domiciliata in Roma alla Via M. Bragadin, 96, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Di Paola (c.f.: – C.F._1
pec ), che la rappresenta e difende ai fini del presente Email_1 giudizio, giusta procura speciale allegata all'atto d'appello , e che indica quali recapiti per le notificazioni e le comunicazioni il numero fax 0681151208 e l'indirizzo pec
; Email_1
appellante contro
(C.F. , con sede legale in Appignano (MC), Via E. Controparte_1 P.IVA_1
Fermi 17, in persona del legale rappresentante sig. rappresentata e difesa dagli Controparte_2
pagina 1 di 8 Avvocati Carlo Ginevra ( – , Fabio CodiceFiscale_2 Email_2
Ghiretti ( – e Andrea Marchetti ( CodiceFiscale_3 Email_3 [...]
– , elettivamente domiciliata presso gli C.F._4 Email_4
indirizzi pec dei suddetti procuratori, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo europeo nel giudizio R.G. 2153/2023 avanti al Tribunale di Macerata (n° fax per comunicazioni: 02
8900437)
– Appellata –
Oggetto: appello avverso il decreto di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo europeo
Conclusioni : le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di presentazione di ricorso monitorio per decreto ingiuntivo europeo, presentato dalla
, veniva concesso Decreto ingiuntivo europeo n. 801/2023 del 27/09/2023 nrg Controparte_1
2153/2023, notificato il 24.10.2023.
Con decreto 15.12.23 il Giudice del Tribunale di Macerata dichiarava inammissibile l'opposizione presentata da società di diritto ceco ingiunta, con provvedimento dal seguente tenore: Pt_1
“…Rilevato che a norma dell'art. 16 del regolamento CE N. 1896/2006 del 12 dicembre 2006 il convenuto può presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d'origine utilizzando il modulo standard F riprodotto nell'Allegato VI, che gli viene consegnato unitamente all'ingiunzione di pagamento europea”; che, ex art. 17 del citato regolamento, se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito dall'articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso
l'estinzione del procedimento;
rilevato che nel caso in esame l'opposizione non è stata fatto adoperando il citato Modulo F ed è in lingua inglese in violazione dell'art. 122 cpc…”.
La società proponeva appello avverso tale provvedimento, con motivi che si possono così Pt_1
riassumere pagina 2 di 8 1) Abnormità del decreto appellato - violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 131, 132 c.p.c. e del
Regolamento (CE) n. 1896/2006 ed in particolare dell'art. 23 comma 2 delle premesse “i giudici dovrebbero tuttavia tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione scritta”.
2) Irrituale formazione di fascicolo d'opposizione, senza istanza del creditore in materia di ingiunzione europea - nullità (art. 161, 162 c.p.c.) anche di ogni atto successivo, compreso l'appellato “decreto”-sentenza di definizione del giudizio di opposizione.
Si è costituita osservando fra l'altro Controparte_1
a) L'ingiunzione – debitamente tradotta anche in lingua ceca – è stata regolarmente notificata a mezzo posta in data 24 ottobre 2023 Pt_1
b) Successivamente, il 7 dicembre 2023 è pervenuto presso il Tribunale di
Macerata, a mezzo posta, un documento scritto esclusivamente in lingua ceca, corredato da una parziale traduzione libera in inglese, recante sulla sola prima pagina della versione in ceco e di quella in inglese una sottoscrizione illeggibile apparentemente apposta da tale Pt_3 CP_3
, lawyer. Nessuna procura in lingua italiana o inglese, tantomeno autenticata, risultava
[...]
allegata al documento in questione c) L'art. 16 del Reg. UE 1896/2006 prevede che “il termine per l'invio dell'opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l'ingiunzione è stata notificata al convenuto”. Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo europeo n. 801/2023 era stato notificato da a il 24 ottobre 2023 con la conseguenza che avrebbe dovuto Controparte_1 Pt_1 Pt_1
proporre opposizione entro il 23 novembre 2023, mentre il documento che controparte chiama
“opposizione” risulta pervenuto al Tribunale di Macerata solo il 7 dicembre 2023. L'unico documento prodotto da è un dattiloscritto informe in lingua ceca, che la controparte Pt_1 definisce “Spedizione raccomandata dell'atto di opposizione (22.11.23)”, ma in realtà non reca nessun timbro postale né firme di sorta d) Il documento, spedito da tale è redatto in doppia Pt_3 Persona_1
lingua inglese e ceca. Nessuna delle due lingue in questione può considerarsi come una lingua ufficiale in vigore nel nostro Stato, posto che – come noto – in Italia l'unica lingua ufficiale è appunto l'italiano, che è – conseguentemente – l'unica lingua che i giudici nazionali sono tenuti a conoscere. La circostanza è confermata dall'art. 122 c.p.c., che appunto prevede espressamente che “in tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana”.
Le parti poi rimanevano nelle loro posizioni sino alla precisate conclusioni .
pagina 3 di 8 § 1 – L'interpretazione del Regolamento (CE) n. 1896/2006 ed in particolare dell'art. 23 comma 2 delle premesse “i giudici dovrebbero tuttavia tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione scritta”.
Effettivamente, l'interpretazione dominante è quella postulata da parte appellante, nel senso che, in primo luogo, il cd modulo F per l'opposizione, non utilizzato nella fattispecie, non è a pena d'invalidità
.
Viene infatti affermato che, in base all'art. 16, par. 1, Reg., il debitore può proporre opposizione all'ingiunzione di pagamento europea (IPE) davanti al giudice d'origine, utilizzando il modulo standard
F, di cui all'Allegato VI, che gli viene consegnato insieme al modulo E, contenente l'ingiunzione, senza l'assistenza di un avvocato, come previsto dall'art.24Reg.
L'utilizzo del modulo F non è però obbligatorio, ma meramente facoltativo, come si desumerebbe dal tenore del considerando 23, in base al quale “Il convenuto può presentare opposizione mediante il modulo standard. I giudici dovrebbero tuttavia tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione scritta, se espressa in modo chiaro”.
Tale interpretazione è specificamente adottata dalla Corte di Giustizia, 13 giugno 2013 (causa C-144/12
GO WE Gmb Hc. Contro ), che in tale occasione ha, fra l'altro, - Persona_2 parificato l'opposizione con il modulo standard F a quella in forma libera1 e
- precisato che, essendo il modulo F estremamente scarno, il debitore è impossibilitato a sollevare in detto modulo l'eccezione d'incompetenza del giudice dello stato membro d'origine.
-precisato, altresì che, anche se l'opposizione viene proposta in forma libera, il suo contenuto necessario e imprescindibile è sempre e solo la volontà di impedire che l'ingiunzione acquisti efficacia 1 Non può non segnalarsi, peraltro, che la maggioranza dei commentatori italiani che si sono occupati ex professo della materia non aderiscono affatto a tale flessibilità. Proprio in relazione alla snellezza ed omogeneizzazione dei procedimento assumerebbe, infatti, un ruolo di rilievo l'impiego dei moduli standard, a cominciare da quello per la domanda di cui all'all. A. Su questo aspetto,si sostiene esplicitamente che l'uso dei moduli deve essere considerato non facoltativo ma obbligatorio e che, in particolare, malgrado la dizione dell'11° 'considerando' — frutto solo di «una non corretta trasposizione dell'originale inglese should di cui depotenzia il significato precettivo» —, l'uso del modulo standard A è necessario a pena di irricevibilità della domanda. Sull'obbligatorietà dei moduli, anche plurime voci di autori stranieri sono sulla stessa linea, osservando in particolare che i formulari A, B (relativo al completamento della domanda) e C (relativo alla modifica della domanda) «sono pensati per essere autosufficienti» e che essi quindi non permettono all'autorità competente di esigere altro che il riempimento corretto ed integrale del formulario iniziale mediante l'impiego dei codici e delle lettere previste. pagina 4 di 8 esecutiva, con prosecuzione del giudizio di merito, se il creditore non ha chiesto in tal caso l'estinzione del procedimento .
Peraltro, una volta ammessa la libertà di forma, bisogna confrontarsi con l'altra – e potenzialmente autonoma causa di inammissibilità – pure contenuta nel decreto che in questa sede si impugna, cioè
l'utilizzo di una lingua in parte ceca ed in parte inglese, che il primo giudice individua come specifica e preclusiva violazione dell'art. 122 c.p.c. .
Sotto tale profilo, va innanzitutto esaminata l'influenza del diritto comunitario in relazione alle specifiche forme linguistiche da adottare.
Si tratta di argomento solamente sfiorato dalle argomentazioni di parte appellante, eppure da esaminare prima di ogni altra cosa.
In altri termini, una volta che si valorizza il contesto eurounitario, si potrebbe affermare che la lingua utilizzata non soggiace alle preclusioni (eventuali) previste dall'ordinamento interno del singolo paese.
Tale specifica possibilità, rispetto alla quale non constano precedenti in termini, deve nondimeno risolversi in senso negativo.
Innanzitutto, le varie deroghe e le norme di connessione tra l'istituto ed i singoli ordinamenti sono espressamente previste, e pertanto la mancata previsione di una deroga così importante appare illogica.
Ma, soprattutto, proprio facendo perno su quella sorta clausola di salvaguardia che è costituita sull'inciso così tanto valorizzato dall'appellante : “tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione scritta, se espressa in modo chiaro”, è proprio la chiarezza in senso sostanziale che viene meno a fronte del compendio documentale che sostanzia, nel ns caso, il complessivo atto di opposizione.
Ci troviamo infatti di fronte ad una opposizione apparentemente redatta in lingua ceca e poi inglese ed ad una ricevuta (apparentemente) proveniente dalle Poste Ceche nella lingua conseguente .
In particolare, l'asserito atto di opposizione, nelle due lingue, differisce in ogni caso notevolmente proprio dalla struttura snella e sintetica che, a prescindere dal modello, l'opposizione dovrebbe essere, cioè, come abbiamo visto sottolineato dalla Corte di Giusitizia sopra citata, finalizzata e funzionale, anche se proposta in forma libera, al contenuto necessario e imprescindibile che è sempre e solo la
(pura e semplice) volontà di impedire che l'ingiunzione acquisti efficacia esecutiva, con prosecuzione del giudizio di merito, se il creditore non ha chiesto in tal caso l'estinzione del procedimento.
pagina 5 di 8 § 2- il diritto interno e l'art. 122 c.p.c.
A questo punto occorre ulteriormente chiedersi se, effettivamente, un'opposizione quale quella che si presenta può in ogni caso essere recuperata
- nella sua comprensibilità “aliunde”
- o anche attraverso un (eventualmente doveroso) ricorso del Giudice italiano alla traduzione .
Soprattutto in relazione a testi inglesi, v'è stata una estemporanea apertura, in determinate condizioni,della SS .
Qui, peraltro abbiamo un testo inglese ed un testo ceco e sicuramente quest'ultima lingua non gode del
“passaporto culturale” un tempo appannaggio del francese ed oggi dell'inglese.
Ma, in ogni caso, oggi la SS sembra consolidarsi nell'affermare che il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) anche se non ai documenti esibiti dalle parti : Sez. 3, Ord. n. 5200 del 27/02/2025 e, in precedenza e più specificamente,Sez. 1, Ord. n.
22651 del 10/08/2021:
In tema di redazione dei provvedimenti del giudice, l'esposizione del percorso logico-giuridico nel quale si concreta la motivazione, non può consistere nel richiamo integrale ad un testo in lingua inglese (o in altra lingua di uso comune in
Europa) privo di traduzione, seguito dalla mera affermazione che da esso si desumono i fatti che il giudice ha posto a base del proprio convincimento dovendo, invece, il giudice del merito esplicitare, in italiano, quali sono detti fatti così da consentire al ricorrente di comprendere su quali elementi si fondi la decisione e di esercitare quindi il proprio diritto di difesa
Qui , trattandosi di opposizione, siamo di fronte ad un atto processuale in senso proprio.
§ 3 – Le restanti problematiche
Il decreto di inammissibilità, pertanto, regge alle censure mosse, per quanto sopra detto.
Tutto quanto si pone oltre il livello temporale e processuale successivo all'irrituale opposizione, in tal modo invalida, non può essere rilevante.
Così,ad es. la circostanza, sottolineata dall'appellante, secondo la quale la cancelleria del Tribunale di
Macerata ha iscritto l'opposizione al ruolo (n. RG 2812/2023), come emerge dallo storico di cancelleria del fascicolo monitorio (all. 5 all'atto di appello), tanto da aver chiesto a il pagamento del Pt_1
pagina 6 di 8 contributo unificato etc. non può valere, ovviamente, a rendere valida l'opposizione stessa. Non rileva in questo caso la disamina se, a fronte di opposizione da dichiarare inammissibile, l'opposizione andasse o meno iscritta, ma nell'uno o nell'altro caso essa rimane invalida ed inidonea a produrre gli effetti tipici, solamente conseguenti nel caso di sua validità.
Ed è del pari irrilevante la menzione dei doverosi passaggi che seguono ad un'opposizione valida, ove tale fattispecie non si verifica :
“Orbene, come statuito dal Supremo Consesso (Cass. SU 2840/19), il Giudice del monitorio avrebbe dovuto fissare un termine al creditore-controparte per l'introduzione del giudizio di merito essendo “spettante al giudice italiano che emise
l'ingiunzione, all'atto della comunicazione al creditore della proposizione dell'opposizione ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 17, il potere di fissare un termine al medesimo creditore invitandolo ad introdurre la tutela secondo la disciplina processuale civile ordinaria secondo la forma che egli individuerà in base alla disciplina processuale italiana” .
È ugualmente fuori luogo, infine, la censura su una asserita declaratoria di inammissibilità al di fuori di un contraddittorio : in tanto può formarsi il contraddittorio in quanto, appunto, introdotto da una rituale opposizione. È peraltro certo che l'opposizione va fatta presso l'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo, ed alla rituale proposizione della stessa conseguono effetti ben precisi : quelli , appunto, individuati da Cass. ssuu 2840 del 2019, citata dalla stessa appellante.
§§§§§§§§§§§§§§
In conclusione, l'appello va rigettato, le spese processuali seguono la soccombenza, liquidandosi secondo i valori medi dello scaglione di riferimento .
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del CU.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da società di diritto ceco rigetta l'appello; Parte_1
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio, liquidate, per la Fase di studio della controversia in € 4.389,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 2.552,00; per la Fase di trattazione, in € 5.880,00; per la Fase decisionale, in € 7.298,00, il tutto oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma I quater, DPR 115/2002.
pagina 7 di 8 Cosi deciso in Ancona, c.c. 29.5.2025
Il cons. est.
Dr. Cesare Marziali
Il Presidente dr. G.Marcelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 472/2024 R.G. e promossa da società di diritto ceco in persona del l.r.p.t.. Ing. con Parte_1 Parte_2
sede a Praga, Rep. Ceca, Pohorelec 114/22, c.f. ceco 262 12 137, elettivamente domiciliata in Roma alla Via M. Bragadin, 96, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Di Paola (c.f.: – C.F._1
pec ), che la rappresenta e difende ai fini del presente Email_1 giudizio, giusta procura speciale allegata all'atto d'appello , e che indica quali recapiti per le notificazioni e le comunicazioni il numero fax 0681151208 e l'indirizzo pec
; Email_1
appellante contro
(C.F. , con sede legale in Appignano (MC), Via E. Controparte_1 P.IVA_1
Fermi 17, in persona del legale rappresentante sig. rappresentata e difesa dagli Controparte_2
pagina 1 di 8 Avvocati Carlo Ginevra ( – , Fabio CodiceFiscale_2 Email_2
Ghiretti ( – e Andrea Marchetti ( CodiceFiscale_3 Email_3 [...]
– , elettivamente domiciliata presso gli C.F._4 Email_4
indirizzi pec dei suddetti procuratori, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo europeo nel giudizio R.G. 2153/2023 avanti al Tribunale di Macerata (n° fax per comunicazioni: 02
8900437)
– Appellata –
Oggetto: appello avverso il decreto di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo europeo
Conclusioni : le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di presentazione di ricorso monitorio per decreto ingiuntivo europeo, presentato dalla
, veniva concesso Decreto ingiuntivo europeo n. 801/2023 del 27/09/2023 nrg Controparte_1
2153/2023, notificato il 24.10.2023.
Con decreto 15.12.23 il Giudice del Tribunale di Macerata dichiarava inammissibile l'opposizione presentata da società di diritto ceco ingiunta, con provvedimento dal seguente tenore: Pt_1
“…Rilevato che a norma dell'art. 16 del regolamento CE N. 1896/2006 del 12 dicembre 2006 il convenuto può presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d'origine utilizzando il modulo standard F riprodotto nell'Allegato VI, che gli viene consegnato unitamente all'ingiunzione di pagamento europea”; che, ex art. 17 del citato regolamento, se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito dall'articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso
l'estinzione del procedimento;
rilevato che nel caso in esame l'opposizione non è stata fatto adoperando il citato Modulo F ed è in lingua inglese in violazione dell'art. 122 cpc…”.
La società proponeva appello avverso tale provvedimento, con motivi che si possono così Pt_1
riassumere pagina 2 di 8 1) Abnormità del decreto appellato - violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 131, 132 c.p.c. e del
Regolamento (CE) n. 1896/2006 ed in particolare dell'art. 23 comma 2 delle premesse “i giudici dovrebbero tuttavia tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione scritta”.
2) Irrituale formazione di fascicolo d'opposizione, senza istanza del creditore in materia di ingiunzione europea - nullità (art. 161, 162 c.p.c.) anche di ogni atto successivo, compreso l'appellato “decreto”-sentenza di definizione del giudizio di opposizione.
Si è costituita osservando fra l'altro Controparte_1
a) L'ingiunzione – debitamente tradotta anche in lingua ceca – è stata regolarmente notificata a mezzo posta in data 24 ottobre 2023 Pt_1
b) Successivamente, il 7 dicembre 2023 è pervenuto presso il Tribunale di
Macerata, a mezzo posta, un documento scritto esclusivamente in lingua ceca, corredato da una parziale traduzione libera in inglese, recante sulla sola prima pagina della versione in ceco e di quella in inglese una sottoscrizione illeggibile apparentemente apposta da tale Pt_3 CP_3
, lawyer. Nessuna procura in lingua italiana o inglese, tantomeno autenticata, risultava
[...]
allegata al documento in questione c) L'art. 16 del Reg. UE 1896/2006 prevede che “il termine per l'invio dell'opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l'ingiunzione è stata notificata al convenuto”. Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo europeo n. 801/2023 era stato notificato da a il 24 ottobre 2023 con la conseguenza che avrebbe dovuto Controparte_1 Pt_1 Pt_1
proporre opposizione entro il 23 novembre 2023, mentre il documento che controparte chiama
“opposizione” risulta pervenuto al Tribunale di Macerata solo il 7 dicembre 2023. L'unico documento prodotto da è un dattiloscritto informe in lingua ceca, che la controparte Pt_1 definisce “Spedizione raccomandata dell'atto di opposizione (22.11.23)”, ma in realtà non reca nessun timbro postale né firme di sorta d) Il documento, spedito da tale è redatto in doppia Pt_3 Persona_1
lingua inglese e ceca. Nessuna delle due lingue in questione può considerarsi come una lingua ufficiale in vigore nel nostro Stato, posto che – come noto – in Italia l'unica lingua ufficiale è appunto l'italiano, che è – conseguentemente – l'unica lingua che i giudici nazionali sono tenuti a conoscere. La circostanza è confermata dall'art. 122 c.p.c., che appunto prevede espressamente che “in tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana”.
Le parti poi rimanevano nelle loro posizioni sino alla precisate conclusioni .
pagina 3 di 8 § 1 – L'interpretazione del Regolamento (CE) n. 1896/2006 ed in particolare dell'art. 23 comma 2 delle premesse “i giudici dovrebbero tuttavia tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione scritta”.
Effettivamente, l'interpretazione dominante è quella postulata da parte appellante, nel senso che, in primo luogo, il cd modulo F per l'opposizione, non utilizzato nella fattispecie, non è a pena d'invalidità
.
Viene infatti affermato che, in base all'art. 16, par. 1, Reg., il debitore può proporre opposizione all'ingiunzione di pagamento europea (IPE) davanti al giudice d'origine, utilizzando il modulo standard
F, di cui all'Allegato VI, che gli viene consegnato insieme al modulo E, contenente l'ingiunzione, senza l'assistenza di un avvocato, come previsto dall'art.24Reg.
L'utilizzo del modulo F non è però obbligatorio, ma meramente facoltativo, come si desumerebbe dal tenore del considerando 23, in base al quale “Il convenuto può presentare opposizione mediante il modulo standard. I giudici dovrebbero tuttavia tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione scritta, se espressa in modo chiaro”.
Tale interpretazione è specificamente adottata dalla Corte di Giustizia, 13 giugno 2013 (causa C-144/12
GO WE Gmb Hc. Contro ), che in tale occasione ha, fra l'altro, - Persona_2 parificato l'opposizione con il modulo standard F a quella in forma libera1 e
- precisato che, essendo il modulo F estremamente scarno, il debitore è impossibilitato a sollevare in detto modulo l'eccezione d'incompetenza del giudice dello stato membro d'origine.
-precisato, altresì che, anche se l'opposizione viene proposta in forma libera, il suo contenuto necessario e imprescindibile è sempre e solo la volontà di impedire che l'ingiunzione acquisti efficacia 1 Non può non segnalarsi, peraltro, che la maggioranza dei commentatori italiani che si sono occupati ex professo della materia non aderiscono affatto a tale flessibilità. Proprio in relazione alla snellezza ed omogeneizzazione dei procedimento assumerebbe, infatti, un ruolo di rilievo l'impiego dei moduli standard, a cominciare da quello per la domanda di cui all'all. A. Su questo aspetto,si sostiene esplicitamente che l'uso dei moduli deve essere considerato non facoltativo ma obbligatorio e che, in particolare, malgrado la dizione dell'11° 'considerando' — frutto solo di «una non corretta trasposizione dell'originale inglese should di cui depotenzia il significato precettivo» —, l'uso del modulo standard A è necessario a pena di irricevibilità della domanda. Sull'obbligatorietà dei moduli, anche plurime voci di autori stranieri sono sulla stessa linea, osservando in particolare che i formulari A, B (relativo al completamento della domanda) e C (relativo alla modifica della domanda) «sono pensati per essere autosufficienti» e che essi quindi non permettono all'autorità competente di esigere altro che il riempimento corretto ed integrale del formulario iniziale mediante l'impiego dei codici e delle lettere previste. pagina 4 di 8 esecutiva, con prosecuzione del giudizio di merito, se il creditore non ha chiesto in tal caso l'estinzione del procedimento .
Peraltro, una volta ammessa la libertà di forma, bisogna confrontarsi con l'altra – e potenzialmente autonoma causa di inammissibilità – pure contenuta nel decreto che in questa sede si impugna, cioè
l'utilizzo di una lingua in parte ceca ed in parte inglese, che il primo giudice individua come specifica e preclusiva violazione dell'art. 122 c.p.c. .
Sotto tale profilo, va innanzitutto esaminata l'influenza del diritto comunitario in relazione alle specifiche forme linguistiche da adottare.
Si tratta di argomento solamente sfiorato dalle argomentazioni di parte appellante, eppure da esaminare prima di ogni altra cosa.
In altri termini, una volta che si valorizza il contesto eurounitario, si potrebbe affermare che la lingua utilizzata non soggiace alle preclusioni (eventuali) previste dall'ordinamento interno del singolo paese.
Tale specifica possibilità, rispetto alla quale non constano precedenti in termini, deve nondimeno risolversi in senso negativo.
Innanzitutto, le varie deroghe e le norme di connessione tra l'istituto ed i singoli ordinamenti sono espressamente previste, e pertanto la mancata previsione di una deroga così importante appare illogica.
Ma, soprattutto, proprio facendo perno su quella sorta clausola di salvaguardia che è costituita sull'inciso così tanto valorizzato dall'appellante : “tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione scritta, se espressa in modo chiaro”, è proprio la chiarezza in senso sostanziale che viene meno a fronte del compendio documentale che sostanzia, nel ns caso, il complessivo atto di opposizione.
Ci troviamo infatti di fronte ad una opposizione apparentemente redatta in lingua ceca e poi inglese ed ad una ricevuta (apparentemente) proveniente dalle Poste Ceche nella lingua conseguente .
In particolare, l'asserito atto di opposizione, nelle due lingue, differisce in ogni caso notevolmente proprio dalla struttura snella e sintetica che, a prescindere dal modello, l'opposizione dovrebbe essere, cioè, come abbiamo visto sottolineato dalla Corte di Giusitizia sopra citata, finalizzata e funzionale, anche se proposta in forma libera, al contenuto necessario e imprescindibile che è sempre e solo la
(pura e semplice) volontà di impedire che l'ingiunzione acquisti efficacia esecutiva, con prosecuzione del giudizio di merito, se il creditore non ha chiesto in tal caso l'estinzione del procedimento.
pagina 5 di 8 § 2- il diritto interno e l'art. 122 c.p.c.
A questo punto occorre ulteriormente chiedersi se, effettivamente, un'opposizione quale quella che si presenta può in ogni caso essere recuperata
- nella sua comprensibilità “aliunde”
- o anche attraverso un (eventualmente doveroso) ricorso del Giudice italiano alla traduzione .
Soprattutto in relazione a testi inglesi, v'è stata una estemporanea apertura, in determinate condizioni,della SS .
Qui, peraltro abbiamo un testo inglese ed un testo ceco e sicuramente quest'ultima lingua non gode del
“passaporto culturale” un tempo appannaggio del francese ed oggi dell'inglese.
Ma, in ogni caso, oggi la SS sembra consolidarsi nell'affermare che il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) anche se non ai documenti esibiti dalle parti : Sez. 3, Ord. n. 5200 del 27/02/2025 e, in precedenza e più specificamente,Sez. 1, Ord. n.
22651 del 10/08/2021:
In tema di redazione dei provvedimenti del giudice, l'esposizione del percorso logico-giuridico nel quale si concreta la motivazione, non può consistere nel richiamo integrale ad un testo in lingua inglese (o in altra lingua di uso comune in
Europa) privo di traduzione, seguito dalla mera affermazione che da esso si desumono i fatti che il giudice ha posto a base del proprio convincimento dovendo, invece, il giudice del merito esplicitare, in italiano, quali sono detti fatti così da consentire al ricorrente di comprendere su quali elementi si fondi la decisione e di esercitare quindi il proprio diritto di difesa
Qui , trattandosi di opposizione, siamo di fronte ad un atto processuale in senso proprio.
§ 3 – Le restanti problematiche
Il decreto di inammissibilità, pertanto, regge alle censure mosse, per quanto sopra detto.
Tutto quanto si pone oltre il livello temporale e processuale successivo all'irrituale opposizione, in tal modo invalida, non può essere rilevante.
Così,ad es. la circostanza, sottolineata dall'appellante, secondo la quale la cancelleria del Tribunale di
Macerata ha iscritto l'opposizione al ruolo (n. RG 2812/2023), come emerge dallo storico di cancelleria del fascicolo monitorio (all. 5 all'atto di appello), tanto da aver chiesto a il pagamento del Pt_1
pagina 6 di 8 contributo unificato etc. non può valere, ovviamente, a rendere valida l'opposizione stessa. Non rileva in questo caso la disamina se, a fronte di opposizione da dichiarare inammissibile, l'opposizione andasse o meno iscritta, ma nell'uno o nell'altro caso essa rimane invalida ed inidonea a produrre gli effetti tipici, solamente conseguenti nel caso di sua validità.
Ed è del pari irrilevante la menzione dei doverosi passaggi che seguono ad un'opposizione valida, ove tale fattispecie non si verifica :
“Orbene, come statuito dal Supremo Consesso (Cass. SU 2840/19), il Giudice del monitorio avrebbe dovuto fissare un termine al creditore-controparte per l'introduzione del giudizio di merito essendo “spettante al giudice italiano che emise
l'ingiunzione, all'atto della comunicazione al creditore della proposizione dell'opposizione ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 17, il potere di fissare un termine al medesimo creditore invitandolo ad introdurre la tutela secondo la disciplina processuale civile ordinaria secondo la forma che egli individuerà in base alla disciplina processuale italiana” .
È ugualmente fuori luogo, infine, la censura su una asserita declaratoria di inammissibilità al di fuori di un contraddittorio : in tanto può formarsi il contraddittorio in quanto, appunto, introdotto da una rituale opposizione. È peraltro certo che l'opposizione va fatta presso l'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo, ed alla rituale proposizione della stessa conseguono effetti ben precisi : quelli , appunto, individuati da Cass. ssuu 2840 del 2019, citata dalla stessa appellante.
§§§§§§§§§§§§§§
In conclusione, l'appello va rigettato, le spese processuali seguono la soccombenza, liquidandosi secondo i valori medi dello scaglione di riferimento .
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del CU.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da società di diritto ceco rigetta l'appello; Parte_1
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio, liquidate, per la Fase di studio della controversia in € 4.389,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 2.552,00; per la Fase di trattazione, in € 5.880,00; per la Fase decisionale, in € 7.298,00, il tutto oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma I quater, DPR 115/2002.
pagina 7 di 8 Cosi deciso in Ancona, c.c. 29.5.2025
Il cons. est.
Dr. Cesare Marziali
Il Presidente dr. G.Marcelli
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