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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/07/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIO NE CIV ILE
Composto dai magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. Marcello Testaquatra Giudice rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 401/2025 R.G., avente per oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, proposto
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Via Pietro Nenni n. 33, elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Edoardo Carlo Antonio Vagginelli lo rappresenta e difende come da mandato rilasciato su supporto cartaceo allegato al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...].
-RESISTENTE CONTUMACE-
1 2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni del ricorrente: “L'avv. Vagginelli all'udienza del 25.6.2025 ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso”.
Il P.M., a cui sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.3.2025 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili matrimonio celebrato in Caltanissetta, in data 26.7.2013, con Controparte_1
Esponeva, al riguardo, che dal matrimonio non erano nati figli e i coniugi avevano stabilito la residenza familiare in Via Pierpaolo Pasolini n. 7 presso un immobile di proprietà della . CP_1
Con sentenza pronunciata il 5.2.2024 il Tribunale aveva dichiarato la separazione dei coniugi e compensato interamente le spese del giudizio.
Con la medesima sentenza non erano stati adottati dal Tribunale provvedimenti relativi all'attribuzione di un assegno di mantenimento, essendo i coniugi economicamente indipendenti ed autosufficienti.
Dalla data del 10.1.2024 (udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione)
erano trascorsi oltre dodici mesi senza che vi sia stata alcuna riconciliazione, essendo ormai irrimediabilmente cessata la loro comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Il ricorrente in data 10.1.2024 aveva lasciato il domicilio coniugale ed era andato a vivere a
Caltanissetta in Via Pietro Nenni n. 33, dove attualmente risiedeva.
Chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Instaurato il contraddittorio, la parte resistente non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
All'udienza del 25.6.2025 veniva sentito in ricorrente e il difensore, tenuto conto della natura documentale del procedimento e delle richieste avanzate con il ricorso chiedeva di potere precisare
2 3
le conclusioni e, autorizzato in tal senso, le precisava come sopra riportato e il giudice relatore si riservava di riferire al collegio per la decisione.
::::::::::::::::::::::::::::::::
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che, Controparte_1
sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, atteso che sono trascorsi oltre dodici dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, definita con la sentenza di questo Tribunale resa in data 5.2.2024, passata in giudicato, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2 lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898.
Inoltre, non risultano essersi ricostituiti, medio tempore, i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come desumibile dall'esito del tentativo di conciliazione (non svoltosi per la mancata comparizione della resistente), oltre che dal complessivo tenore delle difese della parte ricorrente e delle sue dichiarazioni rese all'udienza del 25.6.2025, che hanno evidenziato l'irreversibile crisi del vincolo coniugale.
Deve, quindi, essere accolta la domanda di pronuncia di sentenza relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 4 L. 1° dicembre 1970, n. 898.
Inoltre, dal matrimonio non sono nati figli e non sono state formulate altre domande, anche di natura economica, tenuto conto della dichiarata indipendenza economica delle parti.
All'accoglimento della domanda segue la condanna della parte resistente alle spese del giudizio in favore della parte ricorrente che possono essere liquidate, in favore della parte ricorrente, in complessivi € 2.906,00 per compensi ed € 435,90 per rimborso forfettario, oltre I.V.A.
e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
3 4
Definitivamente decidendo sul ricorso depositato il 13/3/2025, nella causa iscritta al n.
401/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 26.7.2013 nel comune di Caltanissetta tra e come sopra generalizzati, trascritto Parte_1 Controparte_1
nei registri degli atti di matrimonio del comune di Caltanissetta dell'anno 2013, parte II, serie A, n.
112, vol. 1.
Condanna al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in Controparte_1
favore di in € 3.341,90 per compensi e rimborso forfettario, oltre I.V.A. e C.P.A., Parte_1
come per legge.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni nell'atto di matrimonio e per le ulteriori incombenze di legge,
allorché diventerà esecutiva.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile, il 4 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIO NE CIV ILE
Composto dai magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. Marcello Testaquatra Giudice rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 401/2025 R.G., avente per oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, proposto
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Via Pietro Nenni n. 33, elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Edoardo Carlo Antonio Vagginelli lo rappresenta e difende come da mandato rilasciato su supporto cartaceo allegato al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...].
-RESISTENTE CONTUMACE-
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Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni del ricorrente: “L'avv. Vagginelli all'udienza del 25.6.2025 ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso”.
Il P.M., a cui sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.3.2025 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili matrimonio celebrato in Caltanissetta, in data 26.7.2013, con Controparte_1
Esponeva, al riguardo, che dal matrimonio non erano nati figli e i coniugi avevano stabilito la residenza familiare in Via Pierpaolo Pasolini n. 7 presso un immobile di proprietà della . CP_1
Con sentenza pronunciata il 5.2.2024 il Tribunale aveva dichiarato la separazione dei coniugi e compensato interamente le spese del giudizio.
Con la medesima sentenza non erano stati adottati dal Tribunale provvedimenti relativi all'attribuzione di un assegno di mantenimento, essendo i coniugi economicamente indipendenti ed autosufficienti.
Dalla data del 10.1.2024 (udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione)
erano trascorsi oltre dodici mesi senza che vi sia stata alcuna riconciliazione, essendo ormai irrimediabilmente cessata la loro comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Il ricorrente in data 10.1.2024 aveva lasciato il domicilio coniugale ed era andato a vivere a
Caltanissetta in Via Pietro Nenni n. 33, dove attualmente risiedeva.
Chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Instaurato il contraddittorio, la parte resistente non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
All'udienza del 25.6.2025 veniva sentito in ricorrente e il difensore, tenuto conto della natura documentale del procedimento e delle richieste avanzate con il ricorso chiedeva di potere precisare
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le conclusioni e, autorizzato in tal senso, le precisava come sopra riportato e il giudice relatore si riservava di riferire al collegio per la decisione.
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Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che, Controparte_1
sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, atteso che sono trascorsi oltre dodici dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, definita con la sentenza di questo Tribunale resa in data 5.2.2024, passata in giudicato, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2 lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898.
Inoltre, non risultano essersi ricostituiti, medio tempore, i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come desumibile dall'esito del tentativo di conciliazione (non svoltosi per la mancata comparizione della resistente), oltre che dal complessivo tenore delle difese della parte ricorrente e delle sue dichiarazioni rese all'udienza del 25.6.2025, che hanno evidenziato l'irreversibile crisi del vincolo coniugale.
Deve, quindi, essere accolta la domanda di pronuncia di sentenza relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 4 L. 1° dicembre 1970, n. 898.
Inoltre, dal matrimonio non sono nati figli e non sono state formulate altre domande, anche di natura economica, tenuto conto della dichiarata indipendenza economica delle parti.
All'accoglimento della domanda segue la condanna della parte resistente alle spese del giudizio in favore della parte ricorrente che possono essere liquidate, in favore della parte ricorrente, in complessivi € 2.906,00 per compensi ed € 435,90 per rimborso forfettario, oltre I.V.A.
e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
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Definitivamente decidendo sul ricorso depositato il 13/3/2025, nella causa iscritta al n.
401/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 26.7.2013 nel comune di Caltanissetta tra e come sopra generalizzati, trascritto Parte_1 Controparte_1
nei registri degli atti di matrimonio del comune di Caltanissetta dell'anno 2013, parte II, serie A, n.
112, vol. 1.
Condanna al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in Controparte_1
favore di in € 3.341,90 per compensi e rimborso forfettario, oltre I.V.A. e C.P.A., Parte_1
come per legge.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni nell'atto di matrimonio e per le ulteriori incombenze di legge,
allorché diventerà esecutiva.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile, il 4 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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