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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/11/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 950/24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico, dott. ES GN, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 950/2024 posta in decisione all'udienza del 25 marzo 2025 celebratasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F. ); Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ); Parte_2 P.IVA_2
C.F. ; Parte_3 P.IVA_3
(C.F. ); Parte_4 P.IVA_4
(C.F. Controparte_1
); P.IVA_5
C.F. ; Controparte_2 P.IVA_6
(C.F. Parte_5 P.IVA_7 tutte in persona del legale rappresentante pro tempore, tutte rappresentate e difese dall'avv. ES Giunta, giuste procure in calce all'atto introduttivo e tutte elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore sito in Reggio Calabria alla via Demetrio
Tripepi n. 64
-attrici- contro
(C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_8 tempore
1 -convenuta contumace– OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da verbale del 06 marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11 aprile 2024 le parti attrici convenivano in giudizio l'
[...]
Cont
(di seguito , la Regione Calabria ed il Ministero della Salute chiedendo di Controparte_3
“
1. accertare e dichiarare l'inadempimento delle parti convenute, per come argomentato in parte motiva al capo n. 1, e, per l'effetto, condannarle, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore delle parti attrici -quantificato in € 46.828,11 per;
€ Parte_1
316.490,72 per;
€ 146.309,00 per € 34.070,63 per Parte_2 Parte_3 [...]
; € 138.732,96 per Parte_4 Controparte_1
; € 274.701,91 per € 97.773,17 per
[...] Controparte_2 Parte_5 oltre interessi di mora dalle singole scadenze fino all'effettivo saldo;
2. in via subordinata, accertare
e dichiarare l'arricchimento ingiustificato delle parti convenute, per come argomentato in parte motiva al capo n. 2, e, per l'effetto, condannarle, in solido tra loro, a indennizzare le parti attrici del pregiudizio sofferto, quantificato in € 46.828,11 per € Parte_1
316.490,72 per;
€ 146.309,00 per € 34.070,63 per Parte_2 Parte_3 [...]
; € 138.732,96 per Parte_4 Controparte_1
; € 274.701,91 per € 97.773,17 per .
[...] Controparte_2 Parte_5
In particolare, a sostegno della domanda, gli attori esponevano che la normativa nazionale sui dispositivi medici, e nello specifico il D.M. 28 dicembre 1992, prevedeva l'erogazione degli strumenti essenziali di assistenza necessari a compensare l'handicap o lo svantaggio sociale con spese a carico del Fondo sanitario nazionale.
Evidenziavano che in tale contesto, il Ministero della Sanità con il regolamento di cui al D.M. 332/199 aveva previsto che “i prezzi corrisposti dalle aziende Usl per i dispositivi protesici e gli apparecchi inclusi, rispettivamente, agli elenchi 2 e 3 del nomenclatore allegato, sono determinati mediante procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente. Le regioni emanano direttive per lo svolgimento delle suddette procedure da parte delle aziende Usl, anche in forma associata, anche al fine di garantire la capillarità della distribuzione dei dispositivi protesici, il rispetto di standard di qualità e la disponibilità di una gamma di modelli idonea a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti”.
2 Rilevavano come, in ossequio ai predetti dettami, la Regione Calabria, con la delibera n. 69/2009, aveva disposto “l'obbligo per le aziende sanitarie di stipulare contratti con le ditte interessate alle forniture, sulla base degli esiti delle procedure pubbliche di acquisto volte ad individuare a mezzo gara esclusivamente il prezzo più favorevole e non già i fornitori dei dispositivi ad un determinato prezzo”. Di talché, in ottemperanza, l' aveva indetto una procedura ad Controparte_3 evidenza pubblica per l'individuazione del prezzo massimo di remunerazione dei dispositivi.
Ai fini dell'individuazione del prezzo massimo si era fatto ricorso allo strumento dell'accordo quadro
“da espletare attraverso una procedura negoziata, per la individuazione dei valori di riferimento valevoli per mesi 24, decorrenti dalla data di adozione della relativa delibera di presa d'atto delle risultanze della presente”.
Esponevano come, in data 23 luglio 2009, veniva adottata la delibera con la pubblicazione del nomenclatore, prevedendo una durata di 24 mesi, ed ovvero sino al 23 luglio 2011.
Tuttavia, alla scadenza dei 24 mesi alcun ulteriore atto veniva adottato e pertanto – dovendosi attuare la reviviscenza del tariffario del 1992 - avevano diffidato la parte convenuta alla corresponsione della
“diversa somma da ciascuna vantata - che verrà analiticamente quantificata- in ragione dell'indebito arricchimento dell' , nonché al risarcimento del danno da loro subito per Controparte_3 effetto della condotta colposa tenuta dalle pp.aa. in concorso tra loro”.
In diritto, eccepivano l'inadempimento dell' per aver omesso di adeguare Controparte_3 il pagamento del corrispettivo per le somministrazioni degli ausili protesici eseguiti negli ultimi dieci anni, ed ovvero una volta decorso il termine di ventiquattro mesi di validità del tariffario di cui al
2007. Nello specifico, ritenevano di aver subito un grave danno “consistente nell'omesso pagamento di un importo pari, orientativamente, alla metà di quanto già corrisposto a titolo di controprestazione della somministrazione”.
A sostegno dell'inadempimento, evidenziavano come il sistema di pagamento delle somministrazioni si fondasse su una regola generale in forza della quale il prezzo nazionale era fissato dal D.M. del
28.12.1992 e su una eccezione di carattere locale, che prevedeva la possibilità delle A.S.P. di fissare un prezzo massimo di pagamento della prestazione inferiore rispetto a quello nazionale. Alla luce di ciò, l' una volta decorsi i 24 mesi di vigenza del tariffario del 2007 avrebbe Controparte_3 dovuto rideterminarsi, salvo applicare i tariffari del D.M. del 1992.
Quanto, invece, alla responsabilità in capo alle altre amministrazioni convenute (Regione Calabria e
Ministero della Salute) invocavano il principio di sussidiarietà ex art. 4 L. 59/1997, in virtù del quale sussisteva un obbligo che imponeva al Ministero della Salute di sorvegliare l'operato della Regione, che a sua volta, avrebbe dovuto accertare l'operato dell' . Controparte_3
3 Ritenevano che l'invocato controllo avrebbe determinato l'applicazione del tariffario del 1992 o comunque la rinnovazione della gara pubblica.
In via subordinata, formulavano domanda di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c., ritenendo che le amministrazioni convenute si erano arricchite ingiustificatamente in danno delle parti attrici.
Ritenevano sussistere l'ingiustificato arricchimento, poiché le convenute avevano omesso di applicare il tariffario del 1992, una volta decorso il termine di ventiquattro mesi di validità della delibera dell' con ciò realizzando sia la sussistenza dell'arricchimento che del pregiudizio. CP_3
Assumevano di aver provato il danno, il quale doveva identificarsi nella differenza tra quanto incassato in applicazione del tariffario del 2007 e quanto di diritto sarebbe spettato in applicazione del tariffario del 1992. Nello specifico quantificavano le singole spettanze nei termini che seguono:
€ 46.828,11; € 316.490,72, Parte_1 Parte_2 Parte_3
€ 146.309,00; € 34.070,63; € Parte_4 Controparte_2
274.701,91; € 97.773,17; Parte_5 Controparte_1
€ 138.732,96.
[...]
Rassegnavano, pertanto, le conclusioni per come illustrate.
Si costituiva tempestivamente, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 10 giugno 2024, la Regione Calabria, la quale eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della citazione e delle domande formulate.
In via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, posto che gli attori rilevavano l'inerzia della costituita amministrazione.
Avanzava eccezione di prescrizione dell'azione e delle pretese sostanziali, nonché eccezione di prescrizione, in via autonoma, di ogni azione e pretesa, stante il decorso del termine quinquennale e/o decennale, anche in ragione della circostanza che la scadenza del nomenclatore adottato dall' CP_3 posto a fondamento della pretesa, risaliva al 23 luglio 2011.
Ed ancora, sempre in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, in primis perché al momento della domanda il settore sanitario era interessato dal Piano di Rientro, la cui attuazione era stata affidata al Commissario ad acta nominato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con ciò significandosi dei limiti alla capacità di assumere ulteriori impegni vincolanti. In secondo luogo, e fermo restando quanto dedotto, evidenziava la propria estraneità nel rapporto Cont intercorrente tra l' ed il fornitore del servizio. Rilevava, difatti, di non essere nemmeno stata parte contrattuale dell'accordo né di aver mai intrattenuto rapporti commerciali con le parti attrici.
Evidenziava come non fossero emersi con sufficiente chiarezza gli atti, i fatti ed i comportamenti dai quali far derivare la propria legittimazione passiva, anche a mente dell'assenza di qualsivoglia proprio arricchimento.
4 In via subordinata, nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda, sostenendo che, mancando un rapporto contrattuale tra le parti, alcuna responsabilità extracontrattuale poteva ritenersi sussistente, ritenendo, altresì, la domanda indefinita. Rilevava come non vi fosse alcun nesso diretto tra l'ipotetica responsabilità e la debenza della pretesa avanzata.
Rassegnava le seguenti conclusioni “voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere le seguenti conclusioni, da ritenersi formulate in via gradata e con salvezza di gravame: 1) Preliminarmente ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione, per le causali di cui al punto A. 2) Ritenere dichiarare la prescrizione di ogni domanda e pretesa e, per
l'effetto, rigettare ogni domanda proposta nei confronti della medesima, anche per le ragioni di cui al punto B;
3) Previa ogni declaratoria e statuizione occorrenda, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Regione Calabria e, per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta nei confronti della medesima, anche per le ragioni di cui al punto C;
4) Previa ogni declaratoria e statuizione occorrenda, ritenere e dichiarare, inammissibile, improcedibile, decaduta, infondata e, comunque, rigettare ogni domanda proposta nei confronti della Regione, anche per i motivi di cui alla lettera C”, con vittoria di spese e competenze.
Con provvedimento del 05 luglio 2024, il Giudice differiva la prima udienza e rinviava la causa al 20 novembre 2024, onerando parte attrice ex art. 182 c.p.c. al deposito delle procure alle liti munite di valida firma per autentica del difensore, nonché al deposito della prova della notifica dell'atto di citazione all' ed al Ministero della Salute, a cui gli attori provvedevano in Controparte_3 pari data.
Con la prima memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c., gli attori contestavano quanto dedotto dalla
Regione Calabria nella comparsa di costituzione e risposta.
Ritenevano, in punto di difetto di giurisdizione, che la domanda avesse ad oggetto un diritto soggettivo di natura obbligatoria, il cui fondamento doveva rinvenirsi nell'obbligazione legale intercorrente tra e singole parti attrici, di talché il controllo delle amministrazioni superiori CP_3 doveva essere finalizzato a verificare che l' si conformasse al contenuto dell'obbligazione CP_3 solidale.
Quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione, ne rilevavano l'infondatezza in quanto il petitum doveva ritenersi circoscritto alle prestazioni erogate negli ultimi dieci anni.
In ordine, infine, alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva, evidenziavano a sostegno dell'infondatezza della questione, la stretta correlazione intercorrente tra il patrimonio dell' e la Regione stessa, occupandosi proprio quest'ultima della distribuzione delle risorse. CP_3
5 Rilevavano come la legittimazione non dipendesse esclusivamente dalla titolarità del rapporto obbligatorio, ma dalla possibilità che l'ente avesse un interesse giuridico diretto o indiretto nella controversia, sussistente nel caso de quo.
Con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., gli attori esplicavano il metodo di controllo applicato, avanzando degli esempi pratici;
avanzavano richiesta di ammissione di prova testimoniale con formulazione dei capitoli di prova e chiedevano, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ex art. 210
c.p.c., “l'esibizione da parte delle di Catanzaro e Cosenza, di uno stralcio di pratiche CP_4
(numero 10 ciascuna) concernenti le forniture di ausili protesici indicate nell'elenco numero 2, relative agli ultimi dieci anni, al fine di comprovare l'applicazione del prezzo previsto dal d.m.
28/12/1992 per ciascuna fornitura”. Producevano documentazione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata tardivamente in data 19 novembre 2024, si costituiva in giudizio il Ministero della Salute e chiedeva il rigetto della domanda. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva, non essendo titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Riteneva, ancora, la domanda priva di fondamento normativo, non essendo stata indicata la norma in virtù della quale lo Stato avrebbe dovuto rispondere del debito altrui.
Rilevava come gli attori avessero mancato di individuare il meccanismo coercitivo/sostitutivo in ragione del quale sorgeva un dovere sull'Amministrazione di trasferimento delle funzioni, non potendo individuare genericamente detto dovere nel principio di sussidiarietà, che non avendo parametri specifici concede ampia discrezionalità all'ente interessato.
Di talché, concludeva chiedendo il rigetto della domanda poiché inammissibile ed infondata, con vittoria di spese e competenze.
2. All'udienza del 20 novembre 2024, il Giudice, preso atto della regolarità della notifica nei confronti dell' ne dichiarava la contumacia. CP_3
All'udienza del 06 marzo 2025, parti attrici rappresentavano di aver rinunciato alla domanda proposta nei confronti del Ministero della Salute e della Regione Calabria, evidenziavano di aver già riversato in atti la rinuncia con le relative notifiche e chiedeva l'estromissione delle predette parti. Insisteva nelle richieste istruttorie.
Il difensore della Regione Calabria prendeva atto e si riportava a quanto già dedotto in ordine alla richiesta di estromissione, in via subordinata si opponeva alle richieste istruttorie. Per il Ministero della Salute nessuno era comparso.
Le parti precisavano le conclusioni sulla richiesta di estromissione rinunciando ai termini, il Giudice riservava la decisione.
In data 25 marzo 2025, con sentenza non definitiva veniva dichiarata cessata la materia del contendere nei rapporti tra gli attori e le convenute Regione Calabria e Ministero della salute per rinuncia alla
6 domanda da parte degli attori, disponendo l'estromissione delle amministrazioni convenute dal giudizio.
Con ordinanza di rimessione sul ruolo emessa in pari data, il giudice rigettava le richieste istruttorie formulare dagli attori e fissava l'udienza del 23 ottobre 2025 per la discussione ex art. 281 sexies
c.p.c. e la rimessione in decisione del procedimento da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
3. Gli odierni attori agiscono al fine di ottenere il pagamento delle somme asseritamente vantate a seguito della fornitura di strumenti protesici, assumendo l'inadempimento contrattuale della convenuta , per non avere questa applicato il Controparte_5 nomenclatore nazionale di cui al D.M. 28 dicembre 1992 alla scadenza del tariffario derogativo approvato dalla Regione.
Sul punto assumono che il sistema normativo di riferimento appare configurato da una precisa gerarchia: il D.M. 28 dicembre 1992 pone la regola generale, istituendo un nomenclatore/tariffario a valenza nazionale;
il successivo D.M. 332/1999, all'art. 8, comma 2, introduce una facoltà di deroga, configurandosi quale norma speciale, la cui applicazione è, tuttavia, rigorosamente subordinata a una duplice condizione: l'espletamento di una “procedura pubblica di acquisto” e la vigenza temporale del suo esito. Dacché, nel caso di specie, evidenziano che in attuazione di tale quadro, e in ottemperanza alla delibera della Regione Calabria n. 69/2009 (Procedure pubbliche di acquisto per l'assistenza protesica), l' ha avviato una procedura Controparte_5 ad evidenza pubblica per "l'individuazione del prezzo massimo di remunerazione".
Tale procedura, precisano gli attori, si è conclusa con l'adozione di un tariffario locale, pubblicato in data 23 luglio 2009, la cui validità era espressamente fissata in 24 mesi, con scadenza, pertanto, al 23 luglio 2011.
Pertanto, hanno fondato l'azione sull'inerzia omissiva della convenuta la quale, alla scadenza dell'anzidetto termine, ha omesso di indire una nuova procedura di gara per la determinazione di un nuovo tariffario, continuando a remunerare le prestazioni rese dagli attori applicando “i corrispettivi, economicamente inferiori, previsti dal tariffario locale del 2009, ormai privo di efficacia giuridica”.
Orbene, così ricostruita la richiesta delle imprese attrici deve, in primo luogo, rilevarsi che la Cont contumacia della convenuta non può essere assunta a sostegno della non contestazione dei fatti ex art. 115 c.p.c. come sostenuto dagli attori.
Ed invero, la giurisprudenza, da ultimo, ha inteso ribadire che “la contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il
7 contraddittorio (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10554; Cass. 13 novembre
1989, n. 4800),” (cfr. Corte di Cassazione Civile Sez. II sent. n. 25/2025).
Orbene, con riferimento all'odierna domanda deve rilevarsi che in punto di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve provare la fonte negoziale (o legale) del diritto, allegando la circostanza dell'inadempimento. Grava, poi, sul debitore provare il fatto estintivo della pretesa avversaria (quali l'avvenuto adempimento o l'impossibilità oggettiva a lui non imputabile).
Ne deriva, pertanto, che grava sugli attori provare i fatti costitutivi della domanda, nonché il fondamento del diritto azionato.
Tuttavia, dalla copiosa documentazione riversata in atti, risulta che gli attori abbiano provveduto a offrire in comunicazione le copie delle varie fatture per le quali chiedono il pagamento della differenza dei corrispettivi, nonché l'“accordo quadro per la determinazione del prezzo massimo di remunerazione dei dispositivi ricompresi negli elenchi 2 e 3 del nomenclatore Tariffario DM 332/99”
(cfr. all. 6 fascicolo attoreo). Dall'analisi di detto accordo quadro si evince che ai fini della determinazione del prezzo massimo di remunerazione dei dispositivi sarebbe stato utilizzato lo strumento dell'Accordo Quadro, “da espletare attraverso una procedura negoziata, per la individuazione dei valori di riferimento valevoli per mesi 24, decorrenti dalla data di adozione della relativa delibera di presa d'atto delle risultanze” della procedura stessa. Nel prosieguo, dal documento si evince che le parti venivano invitate a trasmettere “entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 giugno 2009, un apposito plico” con ivi contenuta l'offerta per la determinazione del prezzo massimo di remunerazione.
Tuttavia, gli attori nulla provano con riferimento alle successive fasi contrattuali, mancando in atti la prova dell'accordo (eventualmente) stipulato a seguito delle offerte pervenute.
Ne consegue che, in assenza di elementi probatori che possano consentire a questo giudice di fondare le pretese su un titolo contrattuale intercorso tra le parti, la relativa domanda va rigettata.
Ed ancora, in via subordinata, gli attori agiscono a titolo di ingiustificato arricchimento al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni rese in assenza di una normativa speciale, senza, tuttavia, fornire alcun elemento probatorio in punto di “diminuzione patrimoniale subita”; la domanda avanzata è, difatti, priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
Sul punto, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che chi agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della
P.A. ha l'onere di provare la diminuzione patrimoniale subita “non potendo la liquidazione avvenire in misura corrispondente al prezzo fatturato delle merci, comprensivo del guadagno” (cfr. Corte di
Cassazione sent. n. 20648/2011, sul punto già Corte di Cassazione SS.UU. 23385/2008).
8 Dacché, anche la domanda volta a vedersi riconosciuto il pagamento della somma relativa alle prestazioni rese a titolo di ingiustificato arricchimento va rigettata.
4. In ragione della contumacia della convenuta e della decisione assunta nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice ES GN, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta le domande spiegate dagli attori;
- nulla per le spese
Così deciso in Reggio Calabria 21.11.2025
Il giudice
ES GN
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico, dott. ES GN, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 950/2024 posta in decisione all'udienza del 25 marzo 2025 celebratasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F. ); Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ); Parte_2 P.IVA_2
C.F. ; Parte_3 P.IVA_3
(C.F. ); Parte_4 P.IVA_4
(C.F. Controparte_1
); P.IVA_5
C.F. ; Controparte_2 P.IVA_6
(C.F. Parte_5 P.IVA_7 tutte in persona del legale rappresentante pro tempore, tutte rappresentate e difese dall'avv. ES Giunta, giuste procure in calce all'atto introduttivo e tutte elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore sito in Reggio Calabria alla via Demetrio
Tripepi n. 64
-attrici- contro
(C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_8 tempore
1 -convenuta contumace– OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da verbale del 06 marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11 aprile 2024 le parti attrici convenivano in giudizio l'
[...]
Cont
(di seguito , la Regione Calabria ed il Ministero della Salute chiedendo di Controparte_3
“
1. accertare e dichiarare l'inadempimento delle parti convenute, per come argomentato in parte motiva al capo n. 1, e, per l'effetto, condannarle, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore delle parti attrici -quantificato in € 46.828,11 per;
€ Parte_1
316.490,72 per;
€ 146.309,00 per € 34.070,63 per Parte_2 Parte_3 [...]
; € 138.732,96 per Parte_4 Controparte_1
; € 274.701,91 per € 97.773,17 per
[...] Controparte_2 Parte_5 oltre interessi di mora dalle singole scadenze fino all'effettivo saldo;
2. in via subordinata, accertare
e dichiarare l'arricchimento ingiustificato delle parti convenute, per come argomentato in parte motiva al capo n. 2, e, per l'effetto, condannarle, in solido tra loro, a indennizzare le parti attrici del pregiudizio sofferto, quantificato in € 46.828,11 per € Parte_1
316.490,72 per;
€ 146.309,00 per € 34.070,63 per Parte_2 Parte_3 [...]
; € 138.732,96 per Parte_4 Controparte_1
; € 274.701,91 per € 97.773,17 per .
[...] Controparte_2 Parte_5
In particolare, a sostegno della domanda, gli attori esponevano che la normativa nazionale sui dispositivi medici, e nello specifico il D.M. 28 dicembre 1992, prevedeva l'erogazione degli strumenti essenziali di assistenza necessari a compensare l'handicap o lo svantaggio sociale con spese a carico del Fondo sanitario nazionale.
Evidenziavano che in tale contesto, il Ministero della Sanità con il regolamento di cui al D.M. 332/199 aveva previsto che “i prezzi corrisposti dalle aziende Usl per i dispositivi protesici e gli apparecchi inclusi, rispettivamente, agli elenchi 2 e 3 del nomenclatore allegato, sono determinati mediante procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente. Le regioni emanano direttive per lo svolgimento delle suddette procedure da parte delle aziende Usl, anche in forma associata, anche al fine di garantire la capillarità della distribuzione dei dispositivi protesici, il rispetto di standard di qualità e la disponibilità di una gamma di modelli idonea a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti”.
2 Rilevavano come, in ossequio ai predetti dettami, la Regione Calabria, con la delibera n. 69/2009, aveva disposto “l'obbligo per le aziende sanitarie di stipulare contratti con le ditte interessate alle forniture, sulla base degli esiti delle procedure pubbliche di acquisto volte ad individuare a mezzo gara esclusivamente il prezzo più favorevole e non già i fornitori dei dispositivi ad un determinato prezzo”. Di talché, in ottemperanza, l' aveva indetto una procedura ad Controparte_3 evidenza pubblica per l'individuazione del prezzo massimo di remunerazione dei dispositivi.
Ai fini dell'individuazione del prezzo massimo si era fatto ricorso allo strumento dell'accordo quadro
“da espletare attraverso una procedura negoziata, per la individuazione dei valori di riferimento valevoli per mesi 24, decorrenti dalla data di adozione della relativa delibera di presa d'atto delle risultanze della presente”.
Esponevano come, in data 23 luglio 2009, veniva adottata la delibera con la pubblicazione del nomenclatore, prevedendo una durata di 24 mesi, ed ovvero sino al 23 luglio 2011.
Tuttavia, alla scadenza dei 24 mesi alcun ulteriore atto veniva adottato e pertanto – dovendosi attuare la reviviscenza del tariffario del 1992 - avevano diffidato la parte convenuta alla corresponsione della
“diversa somma da ciascuna vantata - che verrà analiticamente quantificata- in ragione dell'indebito arricchimento dell' , nonché al risarcimento del danno da loro subito per Controparte_3 effetto della condotta colposa tenuta dalle pp.aa. in concorso tra loro”.
In diritto, eccepivano l'inadempimento dell' per aver omesso di adeguare Controparte_3 il pagamento del corrispettivo per le somministrazioni degli ausili protesici eseguiti negli ultimi dieci anni, ed ovvero una volta decorso il termine di ventiquattro mesi di validità del tariffario di cui al
2007. Nello specifico, ritenevano di aver subito un grave danno “consistente nell'omesso pagamento di un importo pari, orientativamente, alla metà di quanto già corrisposto a titolo di controprestazione della somministrazione”.
A sostegno dell'inadempimento, evidenziavano come il sistema di pagamento delle somministrazioni si fondasse su una regola generale in forza della quale il prezzo nazionale era fissato dal D.M. del
28.12.1992 e su una eccezione di carattere locale, che prevedeva la possibilità delle A.S.P. di fissare un prezzo massimo di pagamento della prestazione inferiore rispetto a quello nazionale. Alla luce di ciò, l' una volta decorsi i 24 mesi di vigenza del tariffario del 2007 avrebbe Controparte_3 dovuto rideterminarsi, salvo applicare i tariffari del D.M. del 1992.
Quanto, invece, alla responsabilità in capo alle altre amministrazioni convenute (Regione Calabria e
Ministero della Salute) invocavano il principio di sussidiarietà ex art. 4 L. 59/1997, in virtù del quale sussisteva un obbligo che imponeva al Ministero della Salute di sorvegliare l'operato della Regione, che a sua volta, avrebbe dovuto accertare l'operato dell' . Controparte_3
3 Ritenevano che l'invocato controllo avrebbe determinato l'applicazione del tariffario del 1992 o comunque la rinnovazione della gara pubblica.
In via subordinata, formulavano domanda di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c., ritenendo che le amministrazioni convenute si erano arricchite ingiustificatamente in danno delle parti attrici.
Ritenevano sussistere l'ingiustificato arricchimento, poiché le convenute avevano omesso di applicare il tariffario del 1992, una volta decorso il termine di ventiquattro mesi di validità della delibera dell' con ciò realizzando sia la sussistenza dell'arricchimento che del pregiudizio. CP_3
Assumevano di aver provato il danno, il quale doveva identificarsi nella differenza tra quanto incassato in applicazione del tariffario del 2007 e quanto di diritto sarebbe spettato in applicazione del tariffario del 1992. Nello specifico quantificavano le singole spettanze nei termini che seguono:
€ 46.828,11; € 316.490,72, Parte_1 Parte_2 Parte_3
€ 146.309,00; € 34.070,63; € Parte_4 Controparte_2
274.701,91; € 97.773,17; Parte_5 Controparte_1
€ 138.732,96.
[...]
Rassegnavano, pertanto, le conclusioni per come illustrate.
Si costituiva tempestivamente, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 10 giugno 2024, la Regione Calabria, la quale eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della citazione e delle domande formulate.
In via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, posto che gli attori rilevavano l'inerzia della costituita amministrazione.
Avanzava eccezione di prescrizione dell'azione e delle pretese sostanziali, nonché eccezione di prescrizione, in via autonoma, di ogni azione e pretesa, stante il decorso del termine quinquennale e/o decennale, anche in ragione della circostanza che la scadenza del nomenclatore adottato dall' CP_3 posto a fondamento della pretesa, risaliva al 23 luglio 2011.
Ed ancora, sempre in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, in primis perché al momento della domanda il settore sanitario era interessato dal Piano di Rientro, la cui attuazione era stata affidata al Commissario ad acta nominato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con ciò significandosi dei limiti alla capacità di assumere ulteriori impegni vincolanti. In secondo luogo, e fermo restando quanto dedotto, evidenziava la propria estraneità nel rapporto Cont intercorrente tra l' ed il fornitore del servizio. Rilevava, difatti, di non essere nemmeno stata parte contrattuale dell'accordo né di aver mai intrattenuto rapporti commerciali con le parti attrici.
Evidenziava come non fossero emersi con sufficiente chiarezza gli atti, i fatti ed i comportamenti dai quali far derivare la propria legittimazione passiva, anche a mente dell'assenza di qualsivoglia proprio arricchimento.
4 In via subordinata, nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda, sostenendo che, mancando un rapporto contrattuale tra le parti, alcuna responsabilità extracontrattuale poteva ritenersi sussistente, ritenendo, altresì, la domanda indefinita. Rilevava come non vi fosse alcun nesso diretto tra l'ipotetica responsabilità e la debenza della pretesa avanzata.
Rassegnava le seguenti conclusioni “voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere le seguenti conclusioni, da ritenersi formulate in via gradata e con salvezza di gravame: 1) Preliminarmente ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione, per le causali di cui al punto A. 2) Ritenere dichiarare la prescrizione di ogni domanda e pretesa e, per
l'effetto, rigettare ogni domanda proposta nei confronti della medesima, anche per le ragioni di cui al punto B;
3) Previa ogni declaratoria e statuizione occorrenda, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Regione Calabria e, per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta nei confronti della medesima, anche per le ragioni di cui al punto C;
4) Previa ogni declaratoria e statuizione occorrenda, ritenere e dichiarare, inammissibile, improcedibile, decaduta, infondata e, comunque, rigettare ogni domanda proposta nei confronti della Regione, anche per i motivi di cui alla lettera C”, con vittoria di spese e competenze.
Con provvedimento del 05 luglio 2024, il Giudice differiva la prima udienza e rinviava la causa al 20 novembre 2024, onerando parte attrice ex art. 182 c.p.c. al deposito delle procure alle liti munite di valida firma per autentica del difensore, nonché al deposito della prova della notifica dell'atto di citazione all' ed al Ministero della Salute, a cui gli attori provvedevano in Controparte_3 pari data.
Con la prima memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c., gli attori contestavano quanto dedotto dalla
Regione Calabria nella comparsa di costituzione e risposta.
Ritenevano, in punto di difetto di giurisdizione, che la domanda avesse ad oggetto un diritto soggettivo di natura obbligatoria, il cui fondamento doveva rinvenirsi nell'obbligazione legale intercorrente tra e singole parti attrici, di talché il controllo delle amministrazioni superiori CP_3 doveva essere finalizzato a verificare che l' si conformasse al contenuto dell'obbligazione CP_3 solidale.
Quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione, ne rilevavano l'infondatezza in quanto il petitum doveva ritenersi circoscritto alle prestazioni erogate negli ultimi dieci anni.
In ordine, infine, alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva, evidenziavano a sostegno dell'infondatezza della questione, la stretta correlazione intercorrente tra il patrimonio dell' e la Regione stessa, occupandosi proprio quest'ultima della distribuzione delle risorse. CP_3
5 Rilevavano come la legittimazione non dipendesse esclusivamente dalla titolarità del rapporto obbligatorio, ma dalla possibilità che l'ente avesse un interesse giuridico diretto o indiretto nella controversia, sussistente nel caso de quo.
Con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., gli attori esplicavano il metodo di controllo applicato, avanzando degli esempi pratici;
avanzavano richiesta di ammissione di prova testimoniale con formulazione dei capitoli di prova e chiedevano, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ex art. 210
c.p.c., “l'esibizione da parte delle di Catanzaro e Cosenza, di uno stralcio di pratiche CP_4
(numero 10 ciascuna) concernenti le forniture di ausili protesici indicate nell'elenco numero 2, relative agli ultimi dieci anni, al fine di comprovare l'applicazione del prezzo previsto dal d.m.
28/12/1992 per ciascuna fornitura”. Producevano documentazione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata tardivamente in data 19 novembre 2024, si costituiva in giudizio il Ministero della Salute e chiedeva il rigetto della domanda. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva, non essendo titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Riteneva, ancora, la domanda priva di fondamento normativo, non essendo stata indicata la norma in virtù della quale lo Stato avrebbe dovuto rispondere del debito altrui.
Rilevava come gli attori avessero mancato di individuare il meccanismo coercitivo/sostitutivo in ragione del quale sorgeva un dovere sull'Amministrazione di trasferimento delle funzioni, non potendo individuare genericamente detto dovere nel principio di sussidiarietà, che non avendo parametri specifici concede ampia discrezionalità all'ente interessato.
Di talché, concludeva chiedendo il rigetto della domanda poiché inammissibile ed infondata, con vittoria di spese e competenze.
2. All'udienza del 20 novembre 2024, il Giudice, preso atto della regolarità della notifica nei confronti dell' ne dichiarava la contumacia. CP_3
All'udienza del 06 marzo 2025, parti attrici rappresentavano di aver rinunciato alla domanda proposta nei confronti del Ministero della Salute e della Regione Calabria, evidenziavano di aver già riversato in atti la rinuncia con le relative notifiche e chiedeva l'estromissione delle predette parti. Insisteva nelle richieste istruttorie.
Il difensore della Regione Calabria prendeva atto e si riportava a quanto già dedotto in ordine alla richiesta di estromissione, in via subordinata si opponeva alle richieste istruttorie. Per il Ministero della Salute nessuno era comparso.
Le parti precisavano le conclusioni sulla richiesta di estromissione rinunciando ai termini, il Giudice riservava la decisione.
In data 25 marzo 2025, con sentenza non definitiva veniva dichiarata cessata la materia del contendere nei rapporti tra gli attori e le convenute Regione Calabria e Ministero della salute per rinuncia alla
6 domanda da parte degli attori, disponendo l'estromissione delle amministrazioni convenute dal giudizio.
Con ordinanza di rimessione sul ruolo emessa in pari data, il giudice rigettava le richieste istruttorie formulare dagli attori e fissava l'udienza del 23 ottobre 2025 per la discussione ex art. 281 sexies
c.p.c. e la rimessione in decisione del procedimento da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
3. Gli odierni attori agiscono al fine di ottenere il pagamento delle somme asseritamente vantate a seguito della fornitura di strumenti protesici, assumendo l'inadempimento contrattuale della convenuta , per non avere questa applicato il Controparte_5 nomenclatore nazionale di cui al D.M. 28 dicembre 1992 alla scadenza del tariffario derogativo approvato dalla Regione.
Sul punto assumono che il sistema normativo di riferimento appare configurato da una precisa gerarchia: il D.M. 28 dicembre 1992 pone la regola generale, istituendo un nomenclatore/tariffario a valenza nazionale;
il successivo D.M. 332/1999, all'art. 8, comma 2, introduce una facoltà di deroga, configurandosi quale norma speciale, la cui applicazione è, tuttavia, rigorosamente subordinata a una duplice condizione: l'espletamento di una “procedura pubblica di acquisto” e la vigenza temporale del suo esito. Dacché, nel caso di specie, evidenziano che in attuazione di tale quadro, e in ottemperanza alla delibera della Regione Calabria n. 69/2009 (Procedure pubbliche di acquisto per l'assistenza protesica), l' ha avviato una procedura Controparte_5 ad evidenza pubblica per "l'individuazione del prezzo massimo di remunerazione".
Tale procedura, precisano gli attori, si è conclusa con l'adozione di un tariffario locale, pubblicato in data 23 luglio 2009, la cui validità era espressamente fissata in 24 mesi, con scadenza, pertanto, al 23 luglio 2011.
Pertanto, hanno fondato l'azione sull'inerzia omissiva della convenuta la quale, alla scadenza dell'anzidetto termine, ha omesso di indire una nuova procedura di gara per la determinazione di un nuovo tariffario, continuando a remunerare le prestazioni rese dagli attori applicando “i corrispettivi, economicamente inferiori, previsti dal tariffario locale del 2009, ormai privo di efficacia giuridica”.
Orbene, così ricostruita la richiesta delle imprese attrici deve, in primo luogo, rilevarsi che la Cont contumacia della convenuta non può essere assunta a sostegno della non contestazione dei fatti ex art. 115 c.p.c. come sostenuto dagli attori.
Ed invero, la giurisprudenza, da ultimo, ha inteso ribadire che “la contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il
7 contraddittorio (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10554; Cass. 13 novembre
1989, n. 4800),” (cfr. Corte di Cassazione Civile Sez. II sent. n. 25/2025).
Orbene, con riferimento all'odierna domanda deve rilevarsi che in punto di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve provare la fonte negoziale (o legale) del diritto, allegando la circostanza dell'inadempimento. Grava, poi, sul debitore provare il fatto estintivo della pretesa avversaria (quali l'avvenuto adempimento o l'impossibilità oggettiva a lui non imputabile).
Ne deriva, pertanto, che grava sugli attori provare i fatti costitutivi della domanda, nonché il fondamento del diritto azionato.
Tuttavia, dalla copiosa documentazione riversata in atti, risulta che gli attori abbiano provveduto a offrire in comunicazione le copie delle varie fatture per le quali chiedono il pagamento della differenza dei corrispettivi, nonché l'“accordo quadro per la determinazione del prezzo massimo di remunerazione dei dispositivi ricompresi negli elenchi 2 e 3 del nomenclatore Tariffario DM 332/99”
(cfr. all. 6 fascicolo attoreo). Dall'analisi di detto accordo quadro si evince che ai fini della determinazione del prezzo massimo di remunerazione dei dispositivi sarebbe stato utilizzato lo strumento dell'Accordo Quadro, “da espletare attraverso una procedura negoziata, per la individuazione dei valori di riferimento valevoli per mesi 24, decorrenti dalla data di adozione della relativa delibera di presa d'atto delle risultanze” della procedura stessa. Nel prosieguo, dal documento si evince che le parti venivano invitate a trasmettere “entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 giugno 2009, un apposito plico” con ivi contenuta l'offerta per la determinazione del prezzo massimo di remunerazione.
Tuttavia, gli attori nulla provano con riferimento alle successive fasi contrattuali, mancando in atti la prova dell'accordo (eventualmente) stipulato a seguito delle offerte pervenute.
Ne consegue che, in assenza di elementi probatori che possano consentire a questo giudice di fondare le pretese su un titolo contrattuale intercorso tra le parti, la relativa domanda va rigettata.
Ed ancora, in via subordinata, gli attori agiscono a titolo di ingiustificato arricchimento al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni rese in assenza di una normativa speciale, senza, tuttavia, fornire alcun elemento probatorio in punto di “diminuzione patrimoniale subita”; la domanda avanzata è, difatti, priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
Sul punto, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che chi agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della
P.A. ha l'onere di provare la diminuzione patrimoniale subita “non potendo la liquidazione avvenire in misura corrispondente al prezzo fatturato delle merci, comprensivo del guadagno” (cfr. Corte di
Cassazione sent. n. 20648/2011, sul punto già Corte di Cassazione SS.UU. 23385/2008).
8 Dacché, anche la domanda volta a vedersi riconosciuto il pagamento della somma relativa alle prestazioni rese a titolo di ingiustificato arricchimento va rigettata.
4. In ragione della contumacia della convenuta e della decisione assunta nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice ES GN, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta le domande spiegate dagli attori;
- nulla per le spese
Così deciso in Reggio Calabria 21.11.2025
Il giudice
ES GN
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