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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/12/2025, n. 3451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3451 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa LD IS Presidente rel. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2064 del Ruolo
Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Nespoli del Foro di
Bergamo (C.F. PEC C.F._2
, con studio in Piazza Email_1
Matteotti n. 9, Bergamo e recapito in viale Europa 62, Montecchio
Maggiore (Vi) (Fax: ), ove elegge domicilio fisico, anche P.IVA_1 in virtù di delibera di ammissione al gratuito patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia del 02.12.2024, su istanza del 26.11.2024,
a firma del Presidente avv. Tommaso Bortoluzzi, che allega (all. A); appellante contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Luciano Vonella (fax
0968-749278, PEC: ed Email_2
1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Girifalco in via
Cavour IV Vico n.18; appellato e contro
(C.F. - p. i.v.a. Controparte_2 P.IVA_2
) P.IVA_3 in persona del legale rappresentante dott. , CP_3 rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Dall'Igna (C.F.
) del Foro di Vicenza - PEC C.F._4 ed elettivamente Email_3 domiciliato presso il cui studio sito in Thiene, V.le Bassani n. 44/a; appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 1854/2024 del Tribunale di
Vicenza, pubblicata il 06.11.2024 e notificata il 07.11.2024 da e il 21.11.2024 da Controparte_2 Controparte_1
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto di citazione il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.
1854/2024, n. 1867/2022 r.g., n. 2690/2024 rep., del Tribunale di
Vicenza, in persona del Giudice Unico dott.ssa Vittoria Cuogo, pubblicata il 06.11.2024, accogliere le seguenti domande:
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE:
- sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283, comma primo, c.p.c., attesa la manifesta fondatezza dell'appello, nonché viste le condizioni psicofisiche e di indigenza dell'appellante;
2 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del dott. CP_1
in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa e, per
[...]
l'effetto, condannarlo in solido con la Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig.
[...]
, comprensivi del danno biologico, danno morale, Parte_1 danno psicologico ed esistenziale, nonché del rimborso delle spese sostenute e che dovrà sostenere, per un totale di € 408.398,19, o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda risarcitoria svolta in via principale, accertarsi e dichiararsi la concorrente responsabilità del dott. in ordine Controparte_1 alla causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannarlo, in proporzione al grado e/o alla percentuale di responsabilità che dovesse venire stabilito in corso di causa in capo al medesimo, in solido con la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig.
[...]
, comprensivi del danno biologico, danno morale, Parte_1 danno psicologico ed esistenziale, nonché del rimborso delle spese sostenute e che dovrà sostenere, come quantificati nel totale di €
408.398,19 o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
IN VIA ISTRUTTORIA:
− disporsi C.T.U. dinamico ricostruttiva volta ad accertare la dinamica del sinistro e il nesso causale tra le lesioni patite dal sig.
3 e il sinistro medesimo e la congruità delle Parte_1 spese tecniche di parte sostenute;
− disporsi C.T.U. medico – legale con Collegio composto da CTU esperto in medicina legale e CTU esperto in psichiatria volta ad accertare la natura e l'entità delle lesioni personali lamentate dal sig.
, sia sotto profilo biologico propriamente Parte_1 inteso sia per la componente del danno psichico derivante dall'amputazione subita, la sussistenza del nesso eziologico tra il sinistro e le lesioni medesime, la congruità delle spese mediche sostenute;
− solo ove ritenuto necessario e ove occorrer possa ai fini del decidere, ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che in data 05.06.2021 si trovava in prossimità della fontana
Dafne sita in Piazza Sangallo ad ZI (VI) in compagnia del sig.
per alcune commissioni;
Parte_1
2) Vero che nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, all'uscita dalla Farmacia Tumiatti raggiungeva il sig. il quale Pt_1 chiacchierava con il sig. circa l'incidente avvenuto Controparte_1 il 06.04.2020;
3) Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra il sig.
Le riferiva che il giorno del sinistro oggetto di causa si CP_1 trovava alla guida della propria vettura;
4) Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra in particolare il sig. Le riferiva di essere rimasto alla guida del CP_1 proprio veicolo fino a quando abbandonava la posizione per spostarsi verso la parte posteriore dello stesso;
5) Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra in merito al sinistro del 06.04.2020 il sig. Le riferiva che il sig. CP_1
è sempre rimasto di fronte al veicolo di Parte_1 sua proprietà con l'intento di aiutarlo nella spinta;
4 6) Vero che nel mese di giugno 2020 in occasione di un pranzo presso l'abitazione del sig. in ZI Via Sassomoro n. 22, CP_4 chiacchierava con il sig. circa il sinistro del 06.04.2020 nel CP_1 quale era rimasto coinvolto il sig. ; Parte_1
7) Vero che nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al cap.6 il sig. Le riferiva di essere stato sempre alla guida Controparte_1 del proprio veicolo fino a quando si è spostato verso la parte posteriore dello stesso nel tentativo di fermare la macchina;
8) Vero che nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al cap.6 il sig. Le riferiva che il sig. è CP_1 Parte_1 sempre rimasto di fronte al veicolo di sua proprietà con l'intento di aiutarlo nella spinta;
9) Vero che dalle dimissioni del sig. Parte_1 dall'Ospedale di Valdagno avvenute in data 06.08.2020 al mese di settembre 2022 Lei era solito accompagnarlo presso le strutture mediche dove effettuava le visite specialistiche e le cure necessarie;
10) Vero che dalle dimissioni del sig. Parte_1 dall'Ospedale di Valdagno avvenute in data 06.08.2020 al mese di settembre 2022 lo ha accompagnato presso l'ambulatorio del dott.
a Mestre, l'ambulatorio a Valdagno per le visite antalgiche, e CP_5
l'ambulatorio del medico ortopedico a Vicenza;
11) Vero che dalle dimissioni del sig. Parte_1 dall'Ospedale di Valdagno avvenute in data 06.08.2020 al mese di settembre 2022, Lei lo accompagnava due volte alla settimana a fare la spesa presso i supermercati Eurospin, Prix e Famila di Chiampo o di ZI;
12) Vero che quando accompagnava il sig. presso le strutture Pt_1 mediche e a fare la spesa quest'ultimo provvedeva al pagamento del rifornimento di benzina;
5 13) Vero che prima del sinistro del 06.04.2020 Lei e il sig.
[...]
eravate soliti andare a passeggiare lungo la pista Parte_1 ciclabile che collega ZI-Chiampo;
14) Vero che interveniva sul luogo del sinistro del 06.04.2020 in
ZI (VI) Via Sasso Moro all'altezza del civico 22 e raccoglieva solo le dichiarazioni del sig. poiché il sig. Controparte_1 Pt_1 era dolorante a terra;
15) Vero che interveniva sul luogo del sinistro del 06.04.2020 in
ZI (VI) Via Sasso Moro all'altezza del civico 22 e il sig.
[...]
vista la gravità delle lesioni veniva trasportato Parte_1 con urgenza presso l'Ospedale di ZI;
16) Vero che stante l'emergenza sanitaria “COVID 19” è stato possibile raccogliere le dichiarazioni del sig. Parte_1
circa la dinamica del sinistro del 06.04.2020 solo in data
[...]
20.04.2020 telefonicamente mentre si trovava ricoverato presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza;
17) Vero che la relazione di incidente n.67/2020 della Polizia Locale di ZI è stata redatta sulla base delle sole dichiarazioni fornite dal sig. ; Controparte_1
18) Vero che la ricostruzione della dinamica del sinistro del
06.04.2020 di cui alla relazione di incidente n.67/2020 della Polizia
Locale di ZI per poter risultare coerente necessitava delle dichiarazioni anche del sig. ; Parte_1
Si indicano a testi il sig. residente in [...], Testimone_1
Via Sasso Moro 22 per i capitoli n.1-2-3-4-5; il sig. , Testimone_2 residente presso Casa Sant'Angela in ZI (VI), Via Camillo
Benso Conte di Cavour n. 49, per i capitoli n.6-7-8; Il sig. Tes_3 residente in [...] per i capitoli n. 9-10-
[...]
11-12-13; l'agente della Polizia Locale di ZI sig. Tes_4
c/o il Comando di Polizia Locale intercomunale Vicenza Ovest
[...]
6 (VI) sito in ZI (VI) Via Quattro Martiri n.71/C per i capitoli n.14-15-16-17-18;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario ex art. 2 del DM n. 55/2014 al 15 % per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con cura di provvedersi ad una liquidazione distinta per le spese dovute per il primo grado, ove non vi era stata ammissione al gratuito patrocinio dell'appellante, ed una liquidazione distinta per le spese del secondo grado, per cui l'appellante è stato ammesso all'istituto del gratuito patrocinio con la delibera in epigrafe richiamata, per cui verrà depositata in termini apposita istanza di liquidazione da parte dello scrivente difensore, iscritto nell'apposito elenco presso il proprio
Ordine di appartenenza.
Per Controparte_1
Il sottoscritto Avv. Francesco L. Vonella, procuratore costituito del sig. , rassegna le proprie conclusioni riportandosi Controparte_1
a quanto dedotto richiesto ed eccepito nel proprio atto di comparsa costitutiva e nelle conclusioni avanzate nello stesso, tutto qui da intendersi integralmente riportato e trascritto e di cui si chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi contenute, e riportandosi anche ai propri atti, documenti, note e note di trattazione scritta e verbali tutti qui da intendersi riportati e trascritti integralmente, e si chiede il rigetto e/o l'inammissibilità dell'appello e la conferma della sentenza n. 1854/2024 emessa dal Tribunale di
Vicenza nella persona della Dott.ssa Cuogo e pubblicata in data
06.11.2024 ed oggi impugnata per i motivi dedotti nella comparsa costitutiva e qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, si chiede altresì il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla
Compagnia in quanto infondata in fatto e diritto per i CP_6 motivi dedotti nella comparsa costitutiva e qui da intendersi
7 integralmente riportati e trascritti, si chiede il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla Compagnia anche nella CP_6 richiesta di condannare il sig. alla restituzione di Controparte_1 quanto la Compagnia sarà eventualmente tenuta a CP_6 pagare, nella denegata ipotesi di condanna per i motivi esposti nella propria comparsa costitutiva e qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, si chiede di dichiarare la Compagnia CP_6 tenuta a manlevare il sig. nella denegata ipotesi Controparte_1 di condanna per i motivi dedotti ed esposti nella comparsa costitutiva e qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, si chiede di contenere l'eventuale condanna del sig. nello Controparte_1 stretto limite di quanto provato, si chiede di condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e cpa, previa la ferma opposizione sia all'ammissione della CTU dinamico- ricostruttiva in quanto inammissibile nonché infondata per i motivi di fatto e diritto già esposti nella propria comparsa costitutiva e nelle note e verbali e qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, la ferma opposizione all'ammissione della CTU medico-legale siccome inammissibile nonché infondata per i motivi esposti nella propria comparsa costitutiva e nelle note e verbali qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, la ferma opposizione all'ammissione della prova per testi articolata da parte appellante, siccome inammissibile ed infondata in fatto e diritto per i motivi esposti nella propria comparsa costitutiva e nelle note e verbali, si ribadisce, tutti questi qui da intendersi integralmente riportati e trascritti.
Per Controparte_2
1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal Sig. Pt_1
8 avverso la sentenza n. 1854/2024 del Tribunale Parte_1 di Vicenza;
2) in subordine, conformemente alle conclusioni rassegnate nel primo grado del giudizio, contenersi la condanna di
[...] nello stretto limite di quanto provato;
Controparte_2
3) In via riconvenzionale, conformemente alle conclusioni rassegnate nel primo grado del giudizio, nella denegata e non creduta condanna del sig. e di Controparte_1 [...]
condannarsi il sig. a restituire a CP_2 Controparte_1
nella persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, quanto la stessa sarà tenuta a pagare al sig. , ciò ai sensi della clausola RC.2 Parte_1
“Esclusioni e rivalsa” della sezione dedicata alla garanzia RCA di polizza - in relazione all'art. 144, comma 2 del D.L.vo N. 209/2005
e/o ex art. 1227, ultimo comma c.c. od ancora, subordinatamente, la somma che sarà ritenuta di equità ex art. 1227, 1° comma c.c.
4) in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio e
[...] Controparte_2
, chiedendo che venisse accertata e dichiarata Controparte_1
l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro occorso in data 6.4.2020 ad ZI, nelle vicinanze della sua abitazione situata in via Del Sasso Moro n. 22, e che venisse quindi condannato in solido con la compagnia assicurativa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa dell'incidente, quantificati in complessivi € 408.398,19. L'attore affermava che: a) aveva aiutato , suo vicino di Controparte_1 casa, a mettere in moto l'autovettura Citroen C8 targata DJ970JV,
9 che non partiva a causa della batteria scarica, e per provocare l'avvio forzoso il intendeva spingerla, con l'aiuto dell'attore, CP_1 in retromarcia verso monte, sulla via Sasso Moro (pubblica via), per poi determinarne l'accensione per inerzia nella discesa verso valle;
b) il veicolo, a motore spento, era posizionato con la parte anteriore verso il cancello di entrata del civico n. 22 e la parte posteriore verso la pubblica via;
c) l'attore, seguendo le indicazioni impartite dal vicino, si posizionava di fronte alla parte anteriore della vettura, mentre il convenuto si collocava in piedi, fuori dall'abitacolo, all'altezza della portiera del lato guida, con le mani sul volante e appoggiato con la schiena al montante centrale del veicolo con l'intento di indirizzarlo girando le ruote e spingerlo all'indietro; d) giunti nel punto di maggior pendenza della strada, l'attore avvisava il vicino di non riuscire più a reggere il peso della vettura e gli chiedeva di tirare il freno a mano, posizionato nel lato sinistro di guida;
invece, il , inspiegabilmente, aveva abbandonato la CP_1 sua posizione di presa del veicolo e si era spostato verso la parte posteriore dello stesso afferrandone il paraurti, per cercare vanamente di arrestarne la corsa;
e) il veicolo procedeva, quindi, ad avanzare senza controllo verso il normale senso di marcia, acquisendo velocità e travolgendo l'attore, la cui gamba destra restava schiacciata contro il muretto di confine che si trovava alle sue spalle. In seguito al sinistro, interveniva la polizia locale di
ZI, che redigeva una relazione con fotografie documentanti la posizione del veicolo e dell'attore e raccoglieva le dichiarazioni degli interessati. L'attore veniva traportato presso il nosocomio di
ZI e, in un secondo momento, presso quello di Vicenza con
“trauma da schiacciamento gamba destra” e subiva l'amputazione dell'arto inferiore destro;
veniva poi ricoverato presso l'ospedale di
Valdagno per la prosecuzione delle cure dove restava degente fino al 6.8.2020 e, infine, in data 26.11.2020 si sottoponeva alla Pt_1
10 visita medica per l'accertamento dell'invalidità, che gli veniva riconosciuta nella misura dell'80% a decorrere dal 2.7.2020. L'attore incaricava il dott. di effettuare una perizia medico Persona_1 legale, da cui era risultato in capo al , secondo le Tabelle di Pt_1
Milano del danno biologico, un danno permanente pari al 45%, nonché la stima di € 53.331,70 quanto al costo per le protesi future;
l'attore incaricava altresì l' ing. di redigere una Testimone_5 relazione dinamico ricostruttiva del sinistro, da cui emergeva la responsabilità esclusiva del nella causazione dell'evento. CP_1
L'attore deduceva, inoltre, di avere inviato a mezzo pec, in data
23.4.2020, alla CP_7 Controparte_2 assicuratrice del veicolo con polizza n. 0130478BK, una lettera con la richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti e patendi subiti a causa dell'incidente con che la società Controparte_1 inizialmente aveva formulato una proposta di definizione del sinistro con il riconoscimento di un concorso di colpa al 50%, comunicando che il medico legale fiduciario della compagnia aveva ravvisato un danno permanente pari al 42%, salvo poi, in seguito al rifiuto di di riconoscere alcuna responsabilità a proprio carico, Pt_1 contestare la dinamica del sinistro e trasmettere formale diniego a formulare alcuna offerta di risarcimento. L'attore instava quindi anche per la condanna di al Controparte_2 risarcimento del danno per “mala gestio”, per il comportamento scorretto e dilatorio tenuto dall'assicurazione in sede stragiudiziale, anche per non avere aderito alla procedura di negoziazione assistita.
2. Si costituiva chiedendo il rigetto della Controparte_2 domanda attorea. Eccepiva l'esclusione della copertura assicurativa, dal momento che alla clausola RC.2 “Esclusioni e rivalsa” della sezione dedicata alla garanzia RCA della polizza era pattuita la non operatività della polizza se la circolazione non era effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. Deduceva quindi l'Assicurazione
11 che, per stessa ammissione del , il sinistro era avvenuto Pt_1 poiché, in modo volontario e concorsuale, era stata immessa nella pubblica via, mediante traino “animale”, un'autovettura non funzionante e senza guidatore posizionato ai comandi, ciò in violazione sia di ogni norma di buon senso, che degli artt. 140 e 141 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche. La società di assicurazioni rilevava altresì l'assenza di testimoni e deduceva che la dinamica del sinistro era controversa, poiché l'attore aveva dato una versione diversa rispetto a quella fornita dal in sede di CP_1 sommarie informazioni rese alla Polizia Intercomunale di Vicenza;
riteneva, inoltre, che, anche aderendo alla prospettazione del
, fosse ravvisabile il concorso colposo dello stesso nella Pt_1 causazione del sinistro. La società convenuta contestava anche la quantificazione del danno, come pure le risultanze delle consulenze tecniche dimesse in atti, e negava di aver tenuto un comportamento scorretto e dannoso in sede stragiudiziale, rilevando l'infondatezza di tali eccezioni, nonché la carenza probatoria delle stesse. Infine, la convenuta proponeva domanda riconvenzionale nei confronti di fondata sulla responsabilità dell'assicurato ex art. Controparte_1
1227 c.c. nonché sulla clausola RC.2 “Esclusioni e rivalsa” della sezione dedicata alla garanzia RCA in relazione all'art. 144, comma
2 del D. Lgs. n. 209/2005.
3. Si costituiva deducendo l'assoluta Controparte_1 infondatezza delle pretese attoree e la mancanza di prova a sostegno delle stesse. Il convenuto forniva una diversa versione dell'accaduto, conforme a quella da egli resa agli agenti della Polizia Locale intervenuti sul luogo del sinistro e riportata nella relazione n.
67/2020; in particolare affermava che il si trovava al posto Pt_1 di guida e non aveva sufficientemente tirato il freno a mano, sicché il veicolo non si arrestava, ma avanzava verso il muretto in leggera pendenza;
inoltre il era sceso dall'auto e si era posizionato Pt_1
12 davanti alla macchina nel tentativo di fermarla, rimanendo schiacciato. Infine, il convenuto contestava la domanda riconvenzionale posta da deducendo Controparte_2 che la macchina non era stata immessa nella pubblica via mediante
“traino animale”, bensì attraverso una spinta manuale. Infine deduceva che il veicolo non era sprovvisto di conducente al momento del sinistro, poiché il era al posto di guida. Pt_1
4. Il Tribunale, rigettate le istanze istruttorie delle parti, con sentenza n.1854/2024 pubblicata il 06.11.2024 rigettava la domanda attorea di risarcimento del danno. Il Tribunale rilevava che,
a causa dell'assenza di testimoni, non era stato soddisfatto l'onere probatorio in punto di fatto e che la controversa ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dalle parti non aveva permesso di corroborare alcuna versione. Gli unici elementi oggettivi e certi erano rappresentati dalla posizione finale dell'automobile e dalle gravi ferite riportate dall'attore e per tale motivo la consulenza tecnica cinematica avrebbe avuto unicamente natura esplorativa, mancando gli elementi fattuali relativi alla fase precedente all'impatto. Il
Tribunale riteneva inoltre che sia nella ricostruzione dei fatti operata dal che in quella del , la condotta di quest'ultimo si CP_1 Pt_1 poneva come unica causa del sinistro, poiché il suo comportamento risultava contrario al buon senso, a prudenza e a diligenza. Nella ricostruzione operata dal , infatti, il si sarebbe CP_1 Pt_1 posizionato volontariamente nella traiettoria di un veicolo in movimento, sprovvisto di un guidatore, quindi senza controllo, in una strada in pendenza;
in base alla prospettazione dell'attore in ogni caso quest'ultimo si era posto in una situazione di pericolo, poiché con il suo corpo aveva tentato di sostenere l'autovettura, in una strada posta in pendenza, senza che il mezzo fosse funzionante e senza alcuna garanzia di controllo, posto che il veicolo non aveva il freno a mano azionato né alcun altro sistema di blocco attivo e
13 funzionante. Ad avviso del Tribunale la condotta del era stata Pt_1 abnorme e unica causa dell'evento, che era prevedibile secondo id quod plerumque accidit, mentre era stata ininfluente la condotta del
. Il Tribunale, infine, dichiarava assorbita la domanda CP_1 riconvenzionale proposta da Controparte_2
5. Avverso questa sentenza ha proposto Parte_1 appello, affidato a due motivi, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituita chiedendo dichiararsi Controparte_2 inammissibile e comunque rigettarsi l'appello e riproponendo la domanda riconvenzionale dichiarata assorbita in primo grado, con rifusione delle spese, formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
Si è costituito tardivamente chiedendo dichiararsi Controparte_1 inammissibile e comunque rigettarsi l'appello e la domanda riconvenzionale della compagnia assicurativa, con rifusione delle spese, formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
6. Disposta, con ordinanza del 3-4-2025, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, dopo la sostituzione del Consigliere relatore trasferito presso altro Ufficio e l'anticipazione dell'udienza inizialmente fissata, è stata rimessa dal
Presidente istruttore alla decisione del Collegio all'udienza
12.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, ed è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7. Con il primo motivo, rubricato “violazione di legge con riferimento agli art.li 2043 e 2054 c.c., all'art. 141, comma 2, del d.lgs n.
285/1992 - limitatamente alla domanda subordinata dell'appellante, violazione di legge anche con riferimento all'art. 1227 c.c. ed all'art.
2 della costituzione - difetto di motivazione per erronea percezione
e radicale travisamento dei fatti di causa – illogicità e irrazionalità
14 della decisione impugnata”, l'appellante lamenta l'errata ricostruzione della vicenda di causa, per avere il Tribunale ignorato circostanze fattuali incidenti sulla dinamica del sinistro. Rimarca che il Tribunale avrebbe dovuto tenere in adeguata considerazione che il proprietario dell'autoveicolo era il , unico interessato a CP_1 mettere in moto il veicolo stesso. Detto appellato, invece di chiamare una ditta specializzata, aveva coinvolto in un'operazione “fai da te”
l'odierno appellante, ponendolo in una situazione pericolosa. Deduce che dall'attività professionale praticata dal si desume una CP_1 sua capacità di discernimento “superiore alla media”, mentre l'appellante è “semplice artigiano in pensione, senza alcuna specifica scolarizzazione […], con capacità intellettive e cognitive senz'altro inferiori rispetto a quelle del ”. Rileva inoltre di aver seguito CP_1 le direttive del sulle manovre da effettuare e di non averle CP_1 disattese anche in virtù di un dovere di solidarietà sociale. Rimarca che la stessa compagnia assicurativa, in sede stragiudiziale, aveva ammesso la possibilità di un concorso colposo del . Sostiene CP_1
l'appellante di non essersi posizionato davanti al veicolo per reggerne il peso mentre lo stesso era senza conducente e controllo, bensì di averlo spinto in una fase iniziale in modo controllato, insieme al in una zona pianeggiante del tragitto. Solo CP_1 successivamente, una volta giunti alla pendenza, il aveva Pt_1 manifestato all'appellato di non poter proseguire, non avendo più forza per reggere la spinta;
a quel punto il non solo non CP_1 aveva tirato il freno a mano, ma aveva abbandonato la presa del veicolo, lasciando l'appellante a sopportarne l'intero peso senza possibilità di fuga. Rimarca che il era il proprietario del CP_1 veicolo non funzionante e doveva avere cura, nel farlo ripartire, di non arrecare danni a terzi, mentre aveva ingenerato una situazione pericolosa. In via subordinata, l'appellante deduce che non possa essere comunque addebitata una responsabilità esclusiva a suo
15 carico nella causazione dell'evento e che il Tribunale ha errato, quindi, nel non riconoscere almeno un concorso di colpa del . CP_1
L'appellante, infine, richiama la quantificazione del danno subito così come proposta in primo grado e assume di aver subito un danno patrimoniale di € 61.886,30 e un danno non patrimoniale di €
346.511,88.
8. Con il secondo motivo l'appellante denuncia “violazione dell'art.
2697 c.c., degli art.li 61, 115, 116 e 191 c.p.c., nonché degli art.li
24 e 111 della Costituzione – violazione del diritto alla prova e del diritto di difesa in capo all'appellante”. Lamenta il rigetto da parte del giudice di primo grado di ogni istanza istruttoria e, in particolare, della consulenza tecnica d'ufficio sulla dinamica del sinistro, richiesta al fine di integrare il quadro probatorio carente per assenza di testimoni diretti e contraddittorietà delle ricostruzioni fattuali fornite dalle parti. Conseguentemente, chiede di accertare la verosimiglianza della dinamica da egli prospettata secondo il criterio del più probabile che non. Deduce che l'indagine peritale non avrebbe dovuto considerarsi esplorativa e rileva di aver “prodotto tutto quanto allo stesso era fisicamente possibile a fondamento della propria domanda”.
9. Le censure possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione e solo il primo motivo è parzialmente fondato, nei limiti che si vanno ad illustrare.
9.1. Occorre premettere che, secondo costante orientamento della
Cassazione, il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. ha un'accezione più ampia rispetto al termine “circolazione”, e ricomprende anche la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle
16 strade (Cass. Sez. U, n. 8620/2015). Inoltre, è stato precisato che nel concetto di veicolo ex art. 2054 c.c. deve ricomprendersi “ogni strumento idoneo a trasportare persone o cose circolando senza guida di rotaie, sia esso a trazione meccanica, animale o umana”, ossia deve trattarsi pertanto di un veicolo dotato di motore anche se, al momento del sinistro, non funzionante od occasionalmente spinto.
9.2. In applicazione dei suesposti principi, la fattispecie in esame è senz'altro inquadrabile nel paradigma dell'art.2054 c.c., atteso che il sinistro è avvenuto quando l'odierno appellante e il erano CP_1 intenti ad attuare operazioni propedeutiche alla partenza del veicolo in panne e non funzionante. Questo dato è certo e incontestato, così come lo sono la posizione del veicolo e quella dell'attore, odierno appellante, dopo l'investimento, in base a quanto risulta dalle fotografie allegate alla relazione della Polizia Locale del 6-4-2020.
Invece non è possibile ricostruire esattamente la situazione in essere prima dell'investimento, stante l'assenza di testimoni, e in particolare le condotte delle parti come dalle stesse allegate negli atti difensivi, considerato che la versione del diverge Pt_1 nettamente da quella fornita dal , nel senso che secondo il CP_1
era il alla guida del veicolo al momento Pt_1 CP_1 dell'investimento, mentre secondo la ricostruzione del CP_1 immediatamente prima dell'investimento il si trovava al Pt_1 posto di guida, che aveva lasciato senza azionare regolarmente il freno a mano.
A fronte di una così rilevante divergenza tra le due versioni, alla totale mancanza di dati oggettivi di riscontro all'una o all'altra non può sopperirsi mediante indagine peritale, contrariamente a quanto assume l'appellante con il secondo motivo, in difetto di dimostrazione di elementi essenziali (in particolare la posizione esatta dell'auto all'inizio e nel corso delle manovre attuate per
17 spingerla e soprattutto le posizioni esatte e le condotte del e Pt_1 del ), sicché ogni ricostruzione mediante consulenza tecnica CP_1 risulterebbe del tutto ipotetica e congetturale e la stessa consulenza meramente esplorativa, come affermato dal Tribunale.
Circa la consulenza di parte depositata dall'appellante ed espletata dall' ing. occorre rilevare che le perizie redatte in via Tes_5 stragiudiziale non hanno valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (cfr. tra le tante da ultimo Cass. n.
5667/2025).
Nel caso di specie, come già evidenziato, il difetto di prova circa la condotta delle parti e la precisa situazione di fatto esistente prima dell'investimento non consente una ricostruzione minimamente attendibile della dinamica del sinistro e la consulenza di parte non offre affatto elementi valorizzabili nel senso invocato dall'appellante, in quanto si basa su mere valutazioni ipotetiche, non ancorate a oggettivi e certi riscontri.
I capitoli di prova dedotti dal non sono stati ammessi dal Pt_1
Tribunale con ordinanza del 24-5-2023, la cui motivazione non è oggetto di specifica censura;
per quanto occorra, va aggiunto che, in ogni caso, i capitoli in ordine alla dinamica del sinistro (dal cap. 1 al cap. 8) sono inammissibili e irrilevanti in quanto non articolati in modo idoneo a fornire la compiuta dimostrazione della ricostruzione dell'accaduto nel senso prospettato dall'appellante, considerata la genericità delle circostanze descritte, tra l'altro relative a dichiarazioni che il avrebbe riferito ai testi, oltre un anno CP_1 dopo il sinistro, circa la propria condotta e circa quella del , Pt_1
e in disparte il rilievo che anche in base al citato capitolato (si
18 afferma che il era “sempre rimasto di fronte al veicolo con Pt_1
l'intento di aiutarlo nella spinta” – cap.5 e cap. 8) risulta all'evidenza confermata l'intrinseca pericolosità della posizione scientemente assunta dall'odierno appellante.
9.3. Ciò posto, ritiene il Collegio che la responsabilità del sinistro debba essere accertata per un verso tenendo conto della condotta in concreto tenuta dal come dallo stesso riconosciuta (ossia per Pt_1 avere egli mantenuto la posizione davanti al veicolo che era in movimento verso il muretto di recinzione) e per altro verso valutando la condotta del anche ai sensi dell'art.2054, terzo CP_1 comma, c.c.
In particolare è senz'altro addebitabile all'odierno appellante la condotta gravemente imprudente di aver mantenuto la posizione davanti al veicolo anche quando esso ha iniziato a muoversi nella strada in pendenza, e ciò in quanto “impegnato nel vano tentativo di contrastarne l'avanzamento” (cfr. CTP dell'appellante ing. Tes_5 pag.30). Dunque il si è posto consapevolmente in una Pt_1 situazione oltremodo pericolosa e l'ha mantenuta anche quando l'auto ha iniziato il movimento in discesa, percorrendo, secondo la stessa valutazione del CTP dell'appellante ing. circa 2,4 m., Tes_5 ossia percorrendo una distanza che, per quanto breve, gli avrebbe consentito di spostarsi dalla traiettoria del veicolo, diretto verso il muretto di recinzione.
Dalle fotografie e dalla planimetria del luogo del sinistro allegate al verbale della Polizia Locale si evince che vi era ampio spazio a disposizione per evitare la traiettoria dell'auto e che la pendenza della strada non era affatto accentuata, anzi appare a malapena visibile. In ogni caso il aveva avuto la piena percezione del Pt_1 lento avanzamento del veicolo verso il muretto, tanto, si ripete, da aver cercato di contrastarlo (cfr. dichiarazioni del rese alla Pt_1
Polizia Locale), ed era pertanto rimasto in quella posizione
19 pericolosa, benché potesse e dovesse rappresentarsi il concreto rischio di impatto dell'auto contro il muretto.
9.4. Non condivide questa Corte la valutazione del Tribunale circa l'imprevedibilità ed inevitabilità della condotta del e la sua Pt_1 configurabilità come fatto anomalo tale da assurgere a fattore causale esclusivo.
In quel particolare contesto, infatti, poiché, come si è detto, l'odierno appellante e il erano entrambi intenti ad attuare operazioni CP_1 propedeutiche alla partenza del veicolo in panne e non funzionante e poiché è rimasta del tutto indimostrata la versione del di CP_1 un repentino e improvviso movimento del dal posto di guida Pt_1 verso la parte anteriore del veicolo, non può affatto ritenersi che la condotta dell'odierno appellante fosse assolutamente anomala ed imprevedibile.
E' ben vero che, per quanto si è detto, è rimasto parimenti indimostrato chi fosse alla guida del veicolo prima dell'investimento,
e tuttavia a carico del opera la presunzione di responsabilità CP_1 di cui all'art.2054, comma 3, c.c., in quanto proprietario dell'auto
(cfr. verbale della Polizia Locale), come pure rimarca il Pt_1 nell'illustrazione del primo motivo. Il non allega affatto CP_1
l'esimente liberatoria prevista dal citato comma 3, ossia che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la sua volontà, anzi secondo la sua ricostruzione alla guida si trovava il , in Pt_1 conformità alle istruzioni di manovra che gli aveva impartito.
9.5. In relazione a tutte le circostanze del caso concreto, il Collegio ritiene di attribuire alle parti e Parte_1 CP_1
un concorso di colpa al 50% ciascuno. Deve affermarsi che
[...] le condotte di entrambi, come accertate in concreto a carico del e come accertate essenzialmente, ma non solo, in via Pt_1 presuntiva a carico del , siano state di pari gravità colposa CP_1
e di pari incidenza causale nel determinismo del sinistro. In
20 particolare, alla grave imprudenza dell'odierno appellante come sopra descritta si è accompagnata, anche in concreto, una totale omissione di cautele preventive del , a cui va imputata, per CP_1 sua ammissione, la “direzione” delle operazioni propedeutiche alla partenza del veicolo non funzionante. In questo contesto, la presunzione di colpa ex art.2054, comma 3, c.c. a carico del suddetto appellato risulta pure corroborata da una sua condotta omissiva che si connota in modo altrettanto grave.
10. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello merita accoglimento per quanto di ragione e nei limiti precisati e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato che il sinistro si è verificato per la colpa concorrente e paritaria di Parte_1
e di .
[...] Controparte_1
11. La causa va rimessa a ruolo istruttorio con separata ordinanza allo scopo di eseguire la CTU medico-legale richiesta dal , e Pt_1 ogni altra questione, anche in ordine al rapporto tra il e la CP_1 sua compagnia di assicurazione, è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, parzialmente e non definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che il sinistro si è verificato per la colpa concorrente e paritaria di e di Parte_1 CP_1
;
[...]
2. rimette sul ruolo la causa con separata ordinanza;
3. spese al definitivo.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
La Presidente est.
LD IS
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa LD IS Presidente rel. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2064 del Ruolo
Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Nespoli del Foro di
Bergamo (C.F. PEC C.F._2
, con studio in Piazza Email_1
Matteotti n. 9, Bergamo e recapito in viale Europa 62, Montecchio
Maggiore (Vi) (Fax: ), ove elegge domicilio fisico, anche P.IVA_1 in virtù di delibera di ammissione al gratuito patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia del 02.12.2024, su istanza del 26.11.2024,
a firma del Presidente avv. Tommaso Bortoluzzi, che allega (all. A); appellante contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Luciano Vonella (fax
0968-749278, PEC: ed Email_2
1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Girifalco in via
Cavour IV Vico n.18; appellato e contro
(C.F. - p. i.v.a. Controparte_2 P.IVA_2
) P.IVA_3 in persona del legale rappresentante dott. , CP_3 rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Dall'Igna (C.F.
) del Foro di Vicenza - PEC C.F._4 ed elettivamente Email_3 domiciliato presso il cui studio sito in Thiene, V.le Bassani n. 44/a; appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 1854/2024 del Tribunale di
Vicenza, pubblicata il 06.11.2024 e notificata il 07.11.2024 da e il 21.11.2024 da Controparte_2 Controparte_1
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto di citazione il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.
1854/2024, n. 1867/2022 r.g., n. 2690/2024 rep., del Tribunale di
Vicenza, in persona del Giudice Unico dott.ssa Vittoria Cuogo, pubblicata il 06.11.2024, accogliere le seguenti domande:
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE:
- sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283, comma primo, c.p.c., attesa la manifesta fondatezza dell'appello, nonché viste le condizioni psicofisiche e di indigenza dell'appellante;
2 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del dott. CP_1
in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa e, per
[...]
l'effetto, condannarlo in solido con la Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig.
[...]
, comprensivi del danno biologico, danno morale, Parte_1 danno psicologico ed esistenziale, nonché del rimborso delle spese sostenute e che dovrà sostenere, per un totale di € 408.398,19, o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda risarcitoria svolta in via principale, accertarsi e dichiararsi la concorrente responsabilità del dott. in ordine Controparte_1 alla causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannarlo, in proporzione al grado e/o alla percentuale di responsabilità che dovesse venire stabilito in corso di causa in capo al medesimo, in solido con la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig.
[...]
, comprensivi del danno biologico, danno morale, Parte_1 danno psicologico ed esistenziale, nonché del rimborso delle spese sostenute e che dovrà sostenere, come quantificati nel totale di €
408.398,19 o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
IN VIA ISTRUTTORIA:
− disporsi C.T.U. dinamico ricostruttiva volta ad accertare la dinamica del sinistro e il nesso causale tra le lesioni patite dal sig.
3 e il sinistro medesimo e la congruità delle Parte_1 spese tecniche di parte sostenute;
− disporsi C.T.U. medico – legale con Collegio composto da CTU esperto in medicina legale e CTU esperto in psichiatria volta ad accertare la natura e l'entità delle lesioni personali lamentate dal sig.
, sia sotto profilo biologico propriamente Parte_1 inteso sia per la componente del danno psichico derivante dall'amputazione subita, la sussistenza del nesso eziologico tra il sinistro e le lesioni medesime, la congruità delle spese mediche sostenute;
− solo ove ritenuto necessario e ove occorrer possa ai fini del decidere, ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che in data 05.06.2021 si trovava in prossimità della fontana
Dafne sita in Piazza Sangallo ad ZI (VI) in compagnia del sig.
per alcune commissioni;
Parte_1
2) Vero che nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, all'uscita dalla Farmacia Tumiatti raggiungeva il sig. il quale Pt_1 chiacchierava con il sig. circa l'incidente avvenuto Controparte_1 il 06.04.2020;
3) Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra il sig.
Le riferiva che il giorno del sinistro oggetto di causa si CP_1 trovava alla guida della propria vettura;
4) Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra in particolare il sig. Le riferiva di essere rimasto alla guida del CP_1 proprio veicolo fino a quando abbandonava la posizione per spostarsi verso la parte posteriore dello stesso;
5) Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra in merito al sinistro del 06.04.2020 il sig. Le riferiva che il sig. CP_1
è sempre rimasto di fronte al veicolo di Parte_1 sua proprietà con l'intento di aiutarlo nella spinta;
4 6) Vero che nel mese di giugno 2020 in occasione di un pranzo presso l'abitazione del sig. in ZI Via Sassomoro n. 22, CP_4 chiacchierava con il sig. circa il sinistro del 06.04.2020 nel CP_1 quale era rimasto coinvolto il sig. ; Parte_1
7) Vero che nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al cap.6 il sig. Le riferiva di essere stato sempre alla guida Controparte_1 del proprio veicolo fino a quando si è spostato verso la parte posteriore dello stesso nel tentativo di fermare la macchina;
8) Vero che nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al cap.6 il sig. Le riferiva che il sig. è CP_1 Parte_1 sempre rimasto di fronte al veicolo di sua proprietà con l'intento di aiutarlo nella spinta;
9) Vero che dalle dimissioni del sig. Parte_1 dall'Ospedale di Valdagno avvenute in data 06.08.2020 al mese di settembre 2022 Lei era solito accompagnarlo presso le strutture mediche dove effettuava le visite specialistiche e le cure necessarie;
10) Vero che dalle dimissioni del sig. Parte_1 dall'Ospedale di Valdagno avvenute in data 06.08.2020 al mese di settembre 2022 lo ha accompagnato presso l'ambulatorio del dott.
a Mestre, l'ambulatorio a Valdagno per le visite antalgiche, e CP_5
l'ambulatorio del medico ortopedico a Vicenza;
11) Vero che dalle dimissioni del sig. Parte_1 dall'Ospedale di Valdagno avvenute in data 06.08.2020 al mese di settembre 2022, Lei lo accompagnava due volte alla settimana a fare la spesa presso i supermercati Eurospin, Prix e Famila di Chiampo o di ZI;
12) Vero che quando accompagnava il sig. presso le strutture Pt_1 mediche e a fare la spesa quest'ultimo provvedeva al pagamento del rifornimento di benzina;
5 13) Vero che prima del sinistro del 06.04.2020 Lei e il sig.
[...]
eravate soliti andare a passeggiare lungo la pista Parte_1 ciclabile che collega ZI-Chiampo;
14) Vero che interveniva sul luogo del sinistro del 06.04.2020 in
ZI (VI) Via Sasso Moro all'altezza del civico 22 e raccoglieva solo le dichiarazioni del sig. poiché il sig. Controparte_1 Pt_1 era dolorante a terra;
15) Vero che interveniva sul luogo del sinistro del 06.04.2020 in
ZI (VI) Via Sasso Moro all'altezza del civico 22 e il sig.
[...]
vista la gravità delle lesioni veniva trasportato Parte_1 con urgenza presso l'Ospedale di ZI;
16) Vero che stante l'emergenza sanitaria “COVID 19” è stato possibile raccogliere le dichiarazioni del sig. Parte_1
circa la dinamica del sinistro del 06.04.2020 solo in data
[...]
20.04.2020 telefonicamente mentre si trovava ricoverato presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza;
17) Vero che la relazione di incidente n.67/2020 della Polizia Locale di ZI è stata redatta sulla base delle sole dichiarazioni fornite dal sig. ; Controparte_1
18) Vero che la ricostruzione della dinamica del sinistro del
06.04.2020 di cui alla relazione di incidente n.67/2020 della Polizia
Locale di ZI per poter risultare coerente necessitava delle dichiarazioni anche del sig. ; Parte_1
Si indicano a testi il sig. residente in [...], Testimone_1
Via Sasso Moro 22 per i capitoli n.1-2-3-4-5; il sig. , Testimone_2 residente presso Casa Sant'Angela in ZI (VI), Via Camillo
Benso Conte di Cavour n. 49, per i capitoli n.6-7-8; Il sig. Tes_3 residente in [...] per i capitoli n. 9-10-
[...]
11-12-13; l'agente della Polizia Locale di ZI sig. Tes_4
c/o il Comando di Polizia Locale intercomunale Vicenza Ovest
[...]
6 (VI) sito in ZI (VI) Via Quattro Martiri n.71/C per i capitoli n.14-15-16-17-18;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario ex art. 2 del DM n. 55/2014 al 15 % per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con cura di provvedersi ad una liquidazione distinta per le spese dovute per il primo grado, ove non vi era stata ammissione al gratuito patrocinio dell'appellante, ed una liquidazione distinta per le spese del secondo grado, per cui l'appellante è stato ammesso all'istituto del gratuito patrocinio con la delibera in epigrafe richiamata, per cui verrà depositata in termini apposita istanza di liquidazione da parte dello scrivente difensore, iscritto nell'apposito elenco presso il proprio
Ordine di appartenenza.
Per Controparte_1
Il sottoscritto Avv. Francesco L. Vonella, procuratore costituito del sig. , rassegna le proprie conclusioni riportandosi Controparte_1
a quanto dedotto richiesto ed eccepito nel proprio atto di comparsa costitutiva e nelle conclusioni avanzate nello stesso, tutto qui da intendersi integralmente riportato e trascritto e di cui si chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi contenute, e riportandosi anche ai propri atti, documenti, note e note di trattazione scritta e verbali tutti qui da intendersi riportati e trascritti integralmente, e si chiede il rigetto e/o l'inammissibilità dell'appello e la conferma della sentenza n. 1854/2024 emessa dal Tribunale di
Vicenza nella persona della Dott.ssa Cuogo e pubblicata in data
06.11.2024 ed oggi impugnata per i motivi dedotti nella comparsa costitutiva e qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, si chiede altresì il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla
Compagnia in quanto infondata in fatto e diritto per i CP_6 motivi dedotti nella comparsa costitutiva e qui da intendersi
7 integralmente riportati e trascritti, si chiede il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla Compagnia anche nella CP_6 richiesta di condannare il sig. alla restituzione di Controparte_1 quanto la Compagnia sarà eventualmente tenuta a CP_6 pagare, nella denegata ipotesi di condanna per i motivi esposti nella propria comparsa costitutiva e qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, si chiede di dichiarare la Compagnia CP_6 tenuta a manlevare il sig. nella denegata ipotesi Controparte_1 di condanna per i motivi dedotti ed esposti nella comparsa costitutiva e qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, si chiede di contenere l'eventuale condanna del sig. nello Controparte_1 stretto limite di quanto provato, si chiede di condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e cpa, previa la ferma opposizione sia all'ammissione della CTU dinamico- ricostruttiva in quanto inammissibile nonché infondata per i motivi di fatto e diritto già esposti nella propria comparsa costitutiva e nelle note e verbali e qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, la ferma opposizione all'ammissione della CTU medico-legale siccome inammissibile nonché infondata per i motivi esposti nella propria comparsa costitutiva e nelle note e verbali qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, la ferma opposizione all'ammissione della prova per testi articolata da parte appellante, siccome inammissibile ed infondata in fatto e diritto per i motivi esposti nella propria comparsa costitutiva e nelle note e verbali, si ribadisce, tutti questi qui da intendersi integralmente riportati e trascritti.
Per Controparte_2
1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal Sig. Pt_1
8 avverso la sentenza n. 1854/2024 del Tribunale Parte_1 di Vicenza;
2) in subordine, conformemente alle conclusioni rassegnate nel primo grado del giudizio, contenersi la condanna di
[...] nello stretto limite di quanto provato;
Controparte_2
3) In via riconvenzionale, conformemente alle conclusioni rassegnate nel primo grado del giudizio, nella denegata e non creduta condanna del sig. e di Controparte_1 [...]
condannarsi il sig. a restituire a CP_2 Controparte_1
nella persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, quanto la stessa sarà tenuta a pagare al sig. , ciò ai sensi della clausola RC.2 Parte_1
“Esclusioni e rivalsa” della sezione dedicata alla garanzia RCA di polizza - in relazione all'art. 144, comma 2 del D.L.vo N. 209/2005
e/o ex art. 1227, ultimo comma c.c. od ancora, subordinatamente, la somma che sarà ritenuta di equità ex art. 1227, 1° comma c.c.
4) in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio e
[...] Controparte_2
, chiedendo che venisse accertata e dichiarata Controparte_1
l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro occorso in data 6.4.2020 ad ZI, nelle vicinanze della sua abitazione situata in via Del Sasso Moro n. 22, e che venisse quindi condannato in solido con la compagnia assicurativa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa dell'incidente, quantificati in complessivi € 408.398,19. L'attore affermava che: a) aveva aiutato , suo vicino di Controparte_1 casa, a mettere in moto l'autovettura Citroen C8 targata DJ970JV,
9 che non partiva a causa della batteria scarica, e per provocare l'avvio forzoso il intendeva spingerla, con l'aiuto dell'attore, CP_1 in retromarcia verso monte, sulla via Sasso Moro (pubblica via), per poi determinarne l'accensione per inerzia nella discesa verso valle;
b) il veicolo, a motore spento, era posizionato con la parte anteriore verso il cancello di entrata del civico n. 22 e la parte posteriore verso la pubblica via;
c) l'attore, seguendo le indicazioni impartite dal vicino, si posizionava di fronte alla parte anteriore della vettura, mentre il convenuto si collocava in piedi, fuori dall'abitacolo, all'altezza della portiera del lato guida, con le mani sul volante e appoggiato con la schiena al montante centrale del veicolo con l'intento di indirizzarlo girando le ruote e spingerlo all'indietro; d) giunti nel punto di maggior pendenza della strada, l'attore avvisava il vicino di non riuscire più a reggere il peso della vettura e gli chiedeva di tirare il freno a mano, posizionato nel lato sinistro di guida;
invece, il , inspiegabilmente, aveva abbandonato la CP_1 sua posizione di presa del veicolo e si era spostato verso la parte posteriore dello stesso afferrandone il paraurti, per cercare vanamente di arrestarne la corsa;
e) il veicolo procedeva, quindi, ad avanzare senza controllo verso il normale senso di marcia, acquisendo velocità e travolgendo l'attore, la cui gamba destra restava schiacciata contro il muretto di confine che si trovava alle sue spalle. In seguito al sinistro, interveniva la polizia locale di
ZI, che redigeva una relazione con fotografie documentanti la posizione del veicolo e dell'attore e raccoglieva le dichiarazioni degli interessati. L'attore veniva traportato presso il nosocomio di
ZI e, in un secondo momento, presso quello di Vicenza con
“trauma da schiacciamento gamba destra” e subiva l'amputazione dell'arto inferiore destro;
veniva poi ricoverato presso l'ospedale di
Valdagno per la prosecuzione delle cure dove restava degente fino al 6.8.2020 e, infine, in data 26.11.2020 si sottoponeva alla Pt_1
10 visita medica per l'accertamento dell'invalidità, che gli veniva riconosciuta nella misura dell'80% a decorrere dal 2.7.2020. L'attore incaricava il dott. di effettuare una perizia medico Persona_1 legale, da cui era risultato in capo al , secondo le Tabelle di Pt_1
Milano del danno biologico, un danno permanente pari al 45%, nonché la stima di € 53.331,70 quanto al costo per le protesi future;
l'attore incaricava altresì l' ing. di redigere una Testimone_5 relazione dinamico ricostruttiva del sinistro, da cui emergeva la responsabilità esclusiva del nella causazione dell'evento. CP_1
L'attore deduceva, inoltre, di avere inviato a mezzo pec, in data
23.4.2020, alla CP_7 Controparte_2 assicuratrice del veicolo con polizza n. 0130478BK, una lettera con la richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti e patendi subiti a causa dell'incidente con che la società Controparte_1 inizialmente aveva formulato una proposta di definizione del sinistro con il riconoscimento di un concorso di colpa al 50%, comunicando che il medico legale fiduciario della compagnia aveva ravvisato un danno permanente pari al 42%, salvo poi, in seguito al rifiuto di di riconoscere alcuna responsabilità a proprio carico, Pt_1 contestare la dinamica del sinistro e trasmettere formale diniego a formulare alcuna offerta di risarcimento. L'attore instava quindi anche per la condanna di al Controparte_2 risarcimento del danno per “mala gestio”, per il comportamento scorretto e dilatorio tenuto dall'assicurazione in sede stragiudiziale, anche per non avere aderito alla procedura di negoziazione assistita.
2. Si costituiva chiedendo il rigetto della Controparte_2 domanda attorea. Eccepiva l'esclusione della copertura assicurativa, dal momento che alla clausola RC.2 “Esclusioni e rivalsa” della sezione dedicata alla garanzia RCA della polizza era pattuita la non operatività della polizza se la circolazione non era effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. Deduceva quindi l'Assicurazione
11 che, per stessa ammissione del , il sinistro era avvenuto Pt_1 poiché, in modo volontario e concorsuale, era stata immessa nella pubblica via, mediante traino “animale”, un'autovettura non funzionante e senza guidatore posizionato ai comandi, ciò in violazione sia di ogni norma di buon senso, che degli artt. 140 e 141 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche. La società di assicurazioni rilevava altresì l'assenza di testimoni e deduceva che la dinamica del sinistro era controversa, poiché l'attore aveva dato una versione diversa rispetto a quella fornita dal in sede di CP_1 sommarie informazioni rese alla Polizia Intercomunale di Vicenza;
riteneva, inoltre, che, anche aderendo alla prospettazione del
, fosse ravvisabile il concorso colposo dello stesso nella Pt_1 causazione del sinistro. La società convenuta contestava anche la quantificazione del danno, come pure le risultanze delle consulenze tecniche dimesse in atti, e negava di aver tenuto un comportamento scorretto e dannoso in sede stragiudiziale, rilevando l'infondatezza di tali eccezioni, nonché la carenza probatoria delle stesse. Infine, la convenuta proponeva domanda riconvenzionale nei confronti di fondata sulla responsabilità dell'assicurato ex art. Controparte_1
1227 c.c. nonché sulla clausola RC.2 “Esclusioni e rivalsa” della sezione dedicata alla garanzia RCA in relazione all'art. 144, comma
2 del D. Lgs. n. 209/2005.
3. Si costituiva deducendo l'assoluta Controparte_1 infondatezza delle pretese attoree e la mancanza di prova a sostegno delle stesse. Il convenuto forniva una diversa versione dell'accaduto, conforme a quella da egli resa agli agenti della Polizia Locale intervenuti sul luogo del sinistro e riportata nella relazione n.
67/2020; in particolare affermava che il si trovava al posto Pt_1 di guida e non aveva sufficientemente tirato il freno a mano, sicché il veicolo non si arrestava, ma avanzava verso il muretto in leggera pendenza;
inoltre il era sceso dall'auto e si era posizionato Pt_1
12 davanti alla macchina nel tentativo di fermarla, rimanendo schiacciato. Infine, il convenuto contestava la domanda riconvenzionale posta da deducendo Controparte_2 che la macchina non era stata immessa nella pubblica via mediante
“traino animale”, bensì attraverso una spinta manuale. Infine deduceva che il veicolo non era sprovvisto di conducente al momento del sinistro, poiché il era al posto di guida. Pt_1
4. Il Tribunale, rigettate le istanze istruttorie delle parti, con sentenza n.1854/2024 pubblicata il 06.11.2024 rigettava la domanda attorea di risarcimento del danno. Il Tribunale rilevava che,
a causa dell'assenza di testimoni, non era stato soddisfatto l'onere probatorio in punto di fatto e che la controversa ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dalle parti non aveva permesso di corroborare alcuna versione. Gli unici elementi oggettivi e certi erano rappresentati dalla posizione finale dell'automobile e dalle gravi ferite riportate dall'attore e per tale motivo la consulenza tecnica cinematica avrebbe avuto unicamente natura esplorativa, mancando gli elementi fattuali relativi alla fase precedente all'impatto. Il
Tribunale riteneva inoltre che sia nella ricostruzione dei fatti operata dal che in quella del , la condotta di quest'ultimo si CP_1 Pt_1 poneva come unica causa del sinistro, poiché il suo comportamento risultava contrario al buon senso, a prudenza e a diligenza. Nella ricostruzione operata dal , infatti, il si sarebbe CP_1 Pt_1 posizionato volontariamente nella traiettoria di un veicolo in movimento, sprovvisto di un guidatore, quindi senza controllo, in una strada in pendenza;
in base alla prospettazione dell'attore in ogni caso quest'ultimo si era posto in una situazione di pericolo, poiché con il suo corpo aveva tentato di sostenere l'autovettura, in una strada posta in pendenza, senza che il mezzo fosse funzionante e senza alcuna garanzia di controllo, posto che il veicolo non aveva il freno a mano azionato né alcun altro sistema di blocco attivo e
13 funzionante. Ad avviso del Tribunale la condotta del era stata Pt_1 abnorme e unica causa dell'evento, che era prevedibile secondo id quod plerumque accidit, mentre era stata ininfluente la condotta del
. Il Tribunale, infine, dichiarava assorbita la domanda CP_1 riconvenzionale proposta da Controparte_2
5. Avverso questa sentenza ha proposto Parte_1 appello, affidato a due motivi, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituita chiedendo dichiararsi Controparte_2 inammissibile e comunque rigettarsi l'appello e riproponendo la domanda riconvenzionale dichiarata assorbita in primo grado, con rifusione delle spese, formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
Si è costituito tardivamente chiedendo dichiararsi Controparte_1 inammissibile e comunque rigettarsi l'appello e la domanda riconvenzionale della compagnia assicurativa, con rifusione delle spese, formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
6. Disposta, con ordinanza del 3-4-2025, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, dopo la sostituzione del Consigliere relatore trasferito presso altro Ufficio e l'anticipazione dell'udienza inizialmente fissata, è stata rimessa dal
Presidente istruttore alla decisione del Collegio all'udienza
12.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, ed è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7. Con il primo motivo, rubricato “violazione di legge con riferimento agli art.li 2043 e 2054 c.c., all'art. 141, comma 2, del d.lgs n.
285/1992 - limitatamente alla domanda subordinata dell'appellante, violazione di legge anche con riferimento all'art. 1227 c.c. ed all'art.
2 della costituzione - difetto di motivazione per erronea percezione
e radicale travisamento dei fatti di causa – illogicità e irrazionalità
14 della decisione impugnata”, l'appellante lamenta l'errata ricostruzione della vicenda di causa, per avere il Tribunale ignorato circostanze fattuali incidenti sulla dinamica del sinistro. Rimarca che il Tribunale avrebbe dovuto tenere in adeguata considerazione che il proprietario dell'autoveicolo era il , unico interessato a CP_1 mettere in moto il veicolo stesso. Detto appellato, invece di chiamare una ditta specializzata, aveva coinvolto in un'operazione “fai da te”
l'odierno appellante, ponendolo in una situazione pericolosa. Deduce che dall'attività professionale praticata dal si desume una CP_1 sua capacità di discernimento “superiore alla media”, mentre l'appellante è “semplice artigiano in pensione, senza alcuna specifica scolarizzazione […], con capacità intellettive e cognitive senz'altro inferiori rispetto a quelle del ”. Rileva inoltre di aver seguito CP_1 le direttive del sulle manovre da effettuare e di non averle CP_1 disattese anche in virtù di un dovere di solidarietà sociale. Rimarca che la stessa compagnia assicurativa, in sede stragiudiziale, aveva ammesso la possibilità di un concorso colposo del . Sostiene CP_1
l'appellante di non essersi posizionato davanti al veicolo per reggerne il peso mentre lo stesso era senza conducente e controllo, bensì di averlo spinto in una fase iniziale in modo controllato, insieme al in una zona pianeggiante del tragitto. Solo CP_1 successivamente, una volta giunti alla pendenza, il aveva Pt_1 manifestato all'appellato di non poter proseguire, non avendo più forza per reggere la spinta;
a quel punto il non solo non CP_1 aveva tirato il freno a mano, ma aveva abbandonato la presa del veicolo, lasciando l'appellante a sopportarne l'intero peso senza possibilità di fuga. Rimarca che il era il proprietario del CP_1 veicolo non funzionante e doveva avere cura, nel farlo ripartire, di non arrecare danni a terzi, mentre aveva ingenerato una situazione pericolosa. In via subordinata, l'appellante deduce che non possa essere comunque addebitata una responsabilità esclusiva a suo
15 carico nella causazione dell'evento e che il Tribunale ha errato, quindi, nel non riconoscere almeno un concorso di colpa del . CP_1
L'appellante, infine, richiama la quantificazione del danno subito così come proposta in primo grado e assume di aver subito un danno patrimoniale di € 61.886,30 e un danno non patrimoniale di €
346.511,88.
8. Con il secondo motivo l'appellante denuncia “violazione dell'art.
2697 c.c., degli art.li 61, 115, 116 e 191 c.p.c., nonché degli art.li
24 e 111 della Costituzione – violazione del diritto alla prova e del diritto di difesa in capo all'appellante”. Lamenta il rigetto da parte del giudice di primo grado di ogni istanza istruttoria e, in particolare, della consulenza tecnica d'ufficio sulla dinamica del sinistro, richiesta al fine di integrare il quadro probatorio carente per assenza di testimoni diretti e contraddittorietà delle ricostruzioni fattuali fornite dalle parti. Conseguentemente, chiede di accertare la verosimiglianza della dinamica da egli prospettata secondo il criterio del più probabile che non. Deduce che l'indagine peritale non avrebbe dovuto considerarsi esplorativa e rileva di aver “prodotto tutto quanto allo stesso era fisicamente possibile a fondamento della propria domanda”.
9. Le censure possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione e solo il primo motivo è parzialmente fondato, nei limiti che si vanno ad illustrare.
9.1. Occorre premettere che, secondo costante orientamento della
Cassazione, il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. ha un'accezione più ampia rispetto al termine “circolazione”, e ricomprende anche la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle
16 strade (Cass. Sez. U, n. 8620/2015). Inoltre, è stato precisato che nel concetto di veicolo ex art. 2054 c.c. deve ricomprendersi “ogni strumento idoneo a trasportare persone o cose circolando senza guida di rotaie, sia esso a trazione meccanica, animale o umana”, ossia deve trattarsi pertanto di un veicolo dotato di motore anche se, al momento del sinistro, non funzionante od occasionalmente spinto.
9.2. In applicazione dei suesposti principi, la fattispecie in esame è senz'altro inquadrabile nel paradigma dell'art.2054 c.c., atteso che il sinistro è avvenuto quando l'odierno appellante e il erano CP_1 intenti ad attuare operazioni propedeutiche alla partenza del veicolo in panne e non funzionante. Questo dato è certo e incontestato, così come lo sono la posizione del veicolo e quella dell'attore, odierno appellante, dopo l'investimento, in base a quanto risulta dalle fotografie allegate alla relazione della Polizia Locale del 6-4-2020.
Invece non è possibile ricostruire esattamente la situazione in essere prima dell'investimento, stante l'assenza di testimoni, e in particolare le condotte delle parti come dalle stesse allegate negli atti difensivi, considerato che la versione del diverge Pt_1 nettamente da quella fornita dal , nel senso che secondo il CP_1
era il alla guida del veicolo al momento Pt_1 CP_1 dell'investimento, mentre secondo la ricostruzione del CP_1 immediatamente prima dell'investimento il si trovava al Pt_1 posto di guida, che aveva lasciato senza azionare regolarmente il freno a mano.
A fronte di una così rilevante divergenza tra le due versioni, alla totale mancanza di dati oggettivi di riscontro all'una o all'altra non può sopperirsi mediante indagine peritale, contrariamente a quanto assume l'appellante con il secondo motivo, in difetto di dimostrazione di elementi essenziali (in particolare la posizione esatta dell'auto all'inizio e nel corso delle manovre attuate per
17 spingerla e soprattutto le posizioni esatte e le condotte del e Pt_1 del ), sicché ogni ricostruzione mediante consulenza tecnica CP_1 risulterebbe del tutto ipotetica e congetturale e la stessa consulenza meramente esplorativa, come affermato dal Tribunale.
Circa la consulenza di parte depositata dall'appellante ed espletata dall' ing. occorre rilevare che le perizie redatte in via Tes_5 stragiudiziale non hanno valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (cfr. tra le tante da ultimo Cass. n.
5667/2025).
Nel caso di specie, come già evidenziato, il difetto di prova circa la condotta delle parti e la precisa situazione di fatto esistente prima dell'investimento non consente una ricostruzione minimamente attendibile della dinamica del sinistro e la consulenza di parte non offre affatto elementi valorizzabili nel senso invocato dall'appellante, in quanto si basa su mere valutazioni ipotetiche, non ancorate a oggettivi e certi riscontri.
I capitoli di prova dedotti dal non sono stati ammessi dal Pt_1
Tribunale con ordinanza del 24-5-2023, la cui motivazione non è oggetto di specifica censura;
per quanto occorra, va aggiunto che, in ogni caso, i capitoli in ordine alla dinamica del sinistro (dal cap. 1 al cap. 8) sono inammissibili e irrilevanti in quanto non articolati in modo idoneo a fornire la compiuta dimostrazione della ricostruzione dell'accaduto nel senso prospettato dall'appellante, considerata la genericità delle circostanze descritte, tra l'altro relative a dichiarazioni che il avrebbe riferito ai testi, oltre un anno CP_1 dopo il sinistro, circa la propria condotta e circa quella del , Pt_1
e in disparte il rilievo che anche in base al citato capitolato (si
18 afferma che il era “sempre rimasto di fronte al veicolo con Pt_1
l'intento di aiutarlo nella spinta” – cap.5 e cap. 8) risulta all'evidenza confermata l'intrinseca pericolosità della posizione scientemente assunta dall'odierno appellante.
9.3. Ciò posto, ritiene il Collegio che la responsabilità del sinistro debba essere accertata per un verso tenendo conto della condotta in concreto tenuta dal come dallo stesso riconosciuta (ossia per Pt_1 avere egli mantenuto la posizione davanti al veicolo che era in movimento verso il muretto di recinzione) e per altro verso valutando la condotta del anche ai sensi dell'art.2054, terzo CP_1 comma, c.c.
In particolare è senz'altro addebitabile all'odierno appellante la condotta gravemente imprudente di aver mantenuto la posizione davanti al veicolo anche quando esso ha iniziato a muoversi nella strada in pendenza, e ciò in quanto “impegnato nel vano tentativo di contrastarne l'avanzamento” (cfr. CTP dell'appellante ing. Tes_5 pag.30). Dunque il si è posto consapevolmente in una Pt_1 situazione oltremodo pericolosa e l'ha mantenuta anche quando l'auto ha iniziato il movimento in discesa, percorrendo, secondo la stessa valutazione del CTP dell'appellante ing. circa 2,4 m., Tes_5 ossia percorrendo una distanza che, per quanto breve, gli avrebbe consentito di spostarsi dalla traiettoria del veicolo, diretto verso il muretto di recinzione.
Dalle fotografie e dalla planimetria del luogo del sinistro allegate al verbale della Polizia Locale si evince che vi era ampio spazio a disposizione per evitare la traiettoria dell'auto e che la pendenza della strada non era affatto accentuata, anzi appare a malapena visibile. In ogni caso il aveva avuto la piena percezione del Pt_1 lento avanzamento del veicolo verso il muretto, tanto, si ripete, da aver cercato di contrastarlo (cfr. dichiarazioni del rese alla Pt_1
Polizia Locale), ed era pertanto rimasto in quella posizione
19 pericolosa, benché potesse e dovesse rappresentarsi il concreto rischio di impatto dell'auto contro il muretto.
9.4. Non condivide questa Corte la valutazione del Tribunale circa l'imprevedibilità ed inevitabilità della condotta del e la sua Pt_1 configurabilità come fatto anomalo tale da assurgere a fattore causale esclusivo.
In quel particolare contesto, infatti, poiché, come si è detto, l'odierno appellante e il erano entrambi intenti ad attuare operazioni CP_1 propedeutiche alla partenza del veicolo in panne e non funzionante e poiché è rimasta del tutto indimostrata la versione del di CP_1 un repentino e improvviso movimento del dal posto di guida Pt_1 verso la parte anteriore del veicolo, non può affatto ritenersi che la condotta dell'odierno appellante fosse assolutamente anomala ed imprevedibile.
E' ben vero che, per quanto si è detto, è rimasto parimenti indimostrato chi fosse alla guida del veicolo prima dell'investimento,
e tuttavia a carico del opera la presunzione di responsabilità CP_1 di cui all'art.2054, comma 3, c.c., in quanto proprietario dell'auto
(cfr. verbale della Polizia Locale), come pure rimarca il Pt_1 nell'illustrazione del primo motivo. Il non allega affatto CP_1
l'esimente liberatoria prevista dal citato comma 3, ossia che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la sua volontà, anzi secondo la sua ricostruzione alla guida si trovava il , in Pt_1 conformità alle istruzioni di manovra che gli aveva impartito.
9.5. In relazione a tutte le circostanze del caso concreto, il Collegio ritiene di attribuire alle parti e Parte_1 CP_1
un concorso di colpa al 50% ciascuno. Deve affermarsi che
[...] le condotte di entrambi, come accertate in concreto a carico del e come accertate essenzialmente, ma non solo, in via Pt_1 presuntiva a carico del , siano state di pari gravità colposa CP_1
e di pari incidenza causale nel determinismo del sinistro. In
20 particolare, alla grave imprudenza dell'odierno appellante come sopra descritta si è accompagnata, anche in concreto, una totale omissione di cautele preventive del , a cui va imputata, per CP_1 sua ammissione, la “direzione” delle operazioni propedeutiche alla partenza del veicolo non funzionante. In questo contesto, la presunzione di colpa ex art.2054, comma 3, c.c. a carico del suddetto appellato risulta pure corroborata da una sua condotta omissiva che si connota in modo altrettanto grave.
10. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello merita accoglimento per quanto di ragione e nei limiti precisati e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato che il sinistro si è verificato per la colpa concorrente e paritaria di Parte_1
e di .
[...] Controparte_1
11. La causa va rimessa a ruolo istruttorio con separata ordinanza allo scopo di eseguire la CTU medico-legale richiesta dal , e Pt_1 ogni altra questione, anche in ordine al rapporto tra il e la CP_1 sua compagnia di assicurazione, è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, parzialmente e non definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che il sinistro si è verificato per la colpa concorrente e paritaria di e di Parte_1 CP_1
;
[...]
2. rimette sul ruolo la causa con separata ordinanza;
3. spese al definitivo.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
La Presidente est.
LD IS
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