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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17631 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 34334/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 29.10.2025, previa concessione dei termini ex art. 352 cpc, e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Francesca Mastroianni Parte_1
APPELLANTE
E
, già , con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 dell'avv. Fabio Alberici
APPELLATA
NONCHE'
e CP_3 CP_4
APPELLATI contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5428/2023 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atti introduttivi e note ex art. 352 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
1.1 In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Roma i signori e Parte_1 Parte_2
nella rispettiva qualità di conducente del veicolo Honda Silver Wing tg. BB43489 e di
[...] trasportata sullo stesso, hanno convenuto in giudizio i signori e nonché CP_3 CP_4 la , nella rispettiva qualità di proprietario, conducente e assicuratrice del Controparte_2
1 veicolo Opel VA tg. CX542PA, chiedendo la condanna della compagnia, in solido con il proprietario del veicolo sig. previo accertamento della responsabilità del conducente CP_3 del veicolo antagonista, al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data
12.12.2026, alle ore 19:30 circa in Castel Gandolfo (RM), sulla strada provinciale 140, subito dopo l'intersezione con la strada statale 7 via Appia Nuova, quando l'autovettura aveva tamponato il motociclo.
Gli attori hanno depositavano il modello CAI, affermando la responsabilità esclusiva del conducente per mancato rispetto della distanza di sicurezza, ed hanno dedotto di aver riportato lesioni CP_3 personali, con conseguenti danni per postumi di inabilità e di invalidità permanente e spese mediche, quantificati in misura di euro 11.775,73 quanto alla e di euro 17.654,88 quanto al Parte_2 Pt_1 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal sinistro al saldo;
hanno riferito che la compagnia convenuta non aveva formulato offerta risarcitoria, adducendo che il proprio assicurato non aveva messo a disposizione il mezzo e che non vi fosse prova della presenza della trasportata a bordo del motoveicolo, e che la medesima compagnia non aveva riscontrato l'invito alla stipula della negoziazione assistita.
1.2 Si è costituita la sola compagnia convenuta, chiedendo la riunione del procedimento con quello pendente dinanzi allo stesso Ufficio, recante R.G. n°13705/2019 e promosso dalla proprietaria del motociclo contro gli stessi convenuti;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata e non provata, e in subordine di limitarsi il risarcimento ai danni provati;
ha dedotto l'inopponibilità alla compagnia del contenuto del modello CAI in atti, di cui ha contestato il valore probatorio in quanto generico;
ha evidenziato anomalie tali da mettere in dubbio il fatto storico, e, segnatamente: all'orario del sinistro il terminale dell'autovettura era disalimentato e quindi non aveva potuto registrare alcun crash;
il fiduciario della compagnia non aveva riscontrato danni sulla parte anteriore della il motociclo era privo di copertura assicurativa;
nella dichiarazione CP_5 stragiudiziale rilasciata alla compagnia, il signor aveva riferito che sullo scooter CP_4 viaggiavano due soggetti, entrambi però di sesso maschile, appena conosciuti in quanto diretto con essi ed altri amici comuni a cena a Castel Gandolfo;
dopo il sinistro tutti avevano raggiunto il ristorante e durante la cena era stato chiesto al sig. di compilare il CAI per i soli danni allo CP_3 scooter.
1.3 Respinta l'istanza di riunione, istruita la causa con l'escussione di un testimone, dato atto della mancata risposta del convenuto all'interpello deferitogli ed espletata CTU medico- CP_4 legale, il Giudice di Pace ha accolto la domanda della terza trasportata e respinto, invece, quella del conducente ritenendo che le emergenze istruttorie conducessero alla conclusione Parte_1 che il sinistro non si fosse verificato, almeno non con le modalità dedotte.
2 1.4 Il signor ha proposto appello, insistendo per la condanna degli appellati al Parte_1 risarcimento, quantificato, sulla base delle valutazioni del CTU designato in prime cure, in misura di euro 3.909,69 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L'appellante ha criticato la sentenza impugnata in quanto, contrariamente a quanto in questa statuito, il modello CAI era completo di tutte le indicazioni richieste, riportava danni compatibili con la dinamica di tamponamento ed aveva valore di prova che, confortata dalle dichiarazioni della teste escussa, supportava la domanda svolta.
Ha quindi chiesto di “riformare integralmente la sentenza n.5428/2023, depositata il 01.03.2023 e, per l'effetto, condannare i sigg.ri e e in persona del CP_3 CP_4 Controparte_6 legale rapp.te pro tempore, a rifondere al sig. tutti i danni subiti, documentati e Parte_1 provati nel corso del primo grado di giudizio, ed in particolare il danno fisico che si quantifica in €
3.909,69 , come da CTU medico legale effettuata nel primo grado di giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
1.5 Si è costituita solamente la Compagnia appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e in subordine la liquidazione del danno secondo le risultanze di causa.
In particolare, l'appellata ha evidenziato la corretta applicazione da parte del Giudice di Pace dei principi giurisprudenziali in ordine all'efficacia probatoria del modello CAI, specificando che nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, come nel caso in esame, la confessione di uno dei litisconsorti
è liberamente valutabile dal giudice;
inoltre, ha ribadito le anomalie già rappresentate in prime cure ed eccepito l'inutilizzabilità della testimonianza assunta dinanzi al Giudice di Pace, in quanto il relativo nominativo era stato indicato solamente in sede di ammissione delle prove, nonché
l'inattendibilità della teste, per avere fornito dichiarazioni poi contraddette dalla testimonianza resa nel giudizio R.G. n. 13705/2019.
1.6 Dichiarata la contumacia di e , acquisto il fascicolo del primo grado, CP_3 CP_4 la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc, è stata trattenuta in decisione.
2. Sui motivi di appello.
Prima di esaminare i motivi di appello, deve premettersi che il sig. in primo grado, ha chiesto Pt_1 la condanna, in via solidale, con riferimento esclusivo alle posizioni della compagnia assicurativa e del proprietario del veicolo, sig. La domanda proposta per la prima volta in grado di CP_3 appello, di condannare, in solido con i primi due, anche il sig. è quindi inammissibile, CP_4 in quanto contrastante con il divieto di cui all'art. 345 cpc.
Venendo all'appello, il sig. ha impugnato la pronuncia nel capo in cui il giudicante, sul Pt_1 presupposto che le emergenze istruttorie conducevano a ritenere che il sinistro non si fosse verificato o almeno non con le modalità dedotte, ha rigettato la domanda risarcitoria svolta.
3 A critica della motivazione, l'appellante ha evidenziato che il sinistro era provato in ragione del modello CAI, completo di tutti gli elementi necessari e riportante l'indicazione di danni compatibili con la dinamica di tamponamento dedotta, oltre che in base dalle dichiarazioni della testimone sentita in primo grado.
Orbene, deve rilevarsi che:
- nell'atto di citazione la dinamica del sinistro viene descritta in termini tamponamento e precisamente: “mentre il suddetto motociclo Honda si trovava a percorrere la strada provinciale 140 dietro a un altro veicolo, subito dopo l'intersezione con la strada statale 7 via Appia Nuova, veniva tamponato dal conducente dell'autovettura Opel VA”. Non si fa menzione della presenza di terzi veicoli;
- nel modello CAI, sottoscritto dai due conducenti, si afferma che, in data 12.12.2016, h 19,30 la
[...]
condotta da , aveva tamponato il motoveicolo condotto da e CP_5 CP_4 Parte_1 sul quale viaggiava quale trasportata Nel predetto modello CAI, alla seconda Parte_2 pagina, si fa poi fa riferimento al terzo veicolo - “a causa del veicolo C non coinvolto nel sinistro tamponavo lo scooter che mi precedeva provocandone la caduta” - e nel grafico stilato accanto a tale dichiarazione il terzo veicolo - di cui non vengono riportati i dati - viene disegnato davanti al motociclo Honda e trasversalmente ad esso, con il muso rivolto verso sinistra come in manovra di immissione dalla Statale 7 via Appia Nuova - strada con opposto senso di marcia - in un punto rappresentato come una sorta di incrocio con area spartitraffico;
- con successiva dichiarazione stragiudiziale del 4.7.2017 (in atti, nel fascicolo della compagnia assicurativa) lo stesso conducente ha dichiarato: “Il giorno 12/12/2016 verso le 19:30 CP_4 percorrendo via Appia incrocio con Castel Gandolfo stavo andando ad una cena con altre persone, tra cui le controparti due ragazzi (uomini) a bordo di uno scooter. Preciso di averli conosciuti la sera stessa in quanto amici comuni. A causa di una macchina che veniva in senso contrario per andare a Castel Gandolfo e obbligava i due sullo scooter a inchiodare ma non mi consentivano di frenare in tempo urtando con l'anteriore sinistro il loro posteriore facendo cadere sul lato destro. I due si sono subito rialzati e abbiamo proseguito la serata andando a cena ad un ristorante a Castel
Gandolfo. Durante la cena mi veniva chiesto di compilare un modello cid per i danni allo scooter cosa che accettavo”;
- sebbene nel CAI il terzo trasportato venga individuato nella signora in base Parte_2 tale dichiarazione del 4.7.2017 a bordo della scooter vi sarebbero stati due persone entrambe di sesso maschile;
- ulteriori incongruenze si ricavano in ragione delle dichiarazioni della teste : Testimone_1 questa, escussa in prime cure (cfr. verbale del 15.7.2021), ha così dichiarato: “Ricordo che la moto
4 del ha inchiodato perché dalla traversa sbucava una vettura e se l'è trovata davanti, la Pt_1
ha tamponato la moto e i due sulla moto sono caduti in terra”; la teste ha riferito di ricordare CP_5 data e vetture e ha indicato come passeggera del motociclo la signora Parte_2
- pur premesso che nessuna inammissibilità può derivare dall'essere stato il nominativo della teste reso noto solo in sede di memorie ex art. 320 c.p.c., non risultando che la compagnia lo avesse richiesto all'appellante secondo le modalità e nei termini di cui all'art. l35 Cod. Ass., deve tuttavia aggiungersi che la compagnia ha depositato la successiva deposizione resa dalla medesima testimone nel procedimento R.G. n. 13705/2019 (cfr. verbale del 13.10.2023) instaurato dalla proprietaria del motociclo nei confronti degli stessi convenuti. Tale dichiarazione smentisce radicalmente suddetta dinamica (trattasi di documento non disponibile in prime cure, in quanto formato successivamente al deposito della sentenza impugnata, e quindi producibile in sede di appello;
in ordine all'utilizzabilità di suddetta dichiarazione nel presente procedimento, cfr. Cass. n. 9242/2016: “Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse e anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva”);
- ebbene, in detta deposizione la teste ha riferito che il motociclo è stato scaraventato a terra a causa dell'urto subito dalla vettura proveniente dalla strada laterale: “Io ho visto la macchina arrivare da una strada laterale sulla destra e ha urtato la moto;
l'ho solo vista cadere e non so dire il punto
d'urto”: dunque, la caduta a terra del motociclo viene ricondotta ad una collisione con altra autovettura proveniente da destra e non al tamponamento da parte della Il racconto è CP_5 quindi da un lato discordante rispetto a quanto dalla teste già affermato nel corso del presente procedimento, nel primo grado, e dall'altro oggettivamente incompatibile con la descrizione dei fatti riportata nel modello CAI e con la dichiarazione stragiudiziale del 4.7.2017.
Orbene, tali risultanze processuali – cui si aggiunge il rilievo che l'autovettura Opel VA non risulta aver riportato danni nella parte frontale, cfr. documentazione fotografica allegata al fascicolo della compagnia assicurativa - portano a ritenere ampiamente superata la presunzione che si fonda sul modello CAI ex art. 143, del d.lgs. n. 209 del 2005, visto che le risultanze del medesimo sono sconfessate, da un lato dalla dichiarazione stragiudiziale a firma del sig. del 4.7.2017 CP_4
(quanto al soggetto trasportato), e dall'altro, ed ancor di più, dalle dichiarazioni della teste , Tes_1 nel procedimento R.G. n. 13705/2019.
Tanto basta a respingere l'appello.
3. Sulla regolamentazione delle spese di lite.
5 Le spese del grado d'appello, nei rapporti tra le parti costituite, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni.
Spese irripetibili nei rapporti con i responsabili civili, rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna a rifondere alla le spese Parte_1 Controparte_1 di lite per il presente grado, che liquida in misura di complessivi euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge;
3) dichiara irripetibili le spese del grado nei rapporti con gli appellati rimasti contumaci.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 9.12.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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