Articolo 17 della Legge 21 dicembre 1978, n. 843
Articolo 16Articolo 18
Versione
29 dicembre 1978
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Versione
25 aprile 1991
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Versione
7 maggio 1992
Art. 17.
L'indennita' integrativa speciale non e' cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Deve, comunque, essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. ((7)) Le disposizioni di cui al penultimo comma dell' articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942 , introdotto con la legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 41, si applicano anche alle pensioni di cui all' articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 . (6)
----------------- AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale, con sentenza 8-22 aprile 1991, n. 172 (in G.U. 1a s.s. 24/4/1991, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti". ----------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale, con sentenza 15-29 aprile 1992, n. 204 (in G.U. 1a s.s. 6/5/1992, n. 19) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte in cui non determina la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennita' integrativa speciale".
Entrata in vigore il 7 maggio 1992
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