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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/11/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2535/2021 + R.G.N. 4719/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, promossa da:
(P.I. ), nella persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Caiazzo
- attrice
contro
P.I. ), nella persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Poli
- convenuta
contro
(P.I. ), nella persona del suo legale rappresentate pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Consoli
- convenuta
nonché contro
P. I. , nella persona del suo legale rappresentate pro Controparte_3 P.IVA_4 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ivana Imbrisco e dall'Avv. Paolo Iacobelli
- terza chiamata
Oggetto: contratto di appalto.
Conclusioni
1 Per come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29/5/2025, Parte_1
“I) dichiarare e ritenere risolto il contratto di appalto stipulato in data 26/09/2020 tra la
[...]
e la per grave inadempimento della società Parte_1 Controparte_1 appaltatrice;
II) dichiarare e ritenere le società convenute, ciascuna per quanto di ragione, responsabili per la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori appaltati e per l'effetto condannarle al risarcimento dei danni subiti dall'attrice da liquidarsi nell'importo di € 82.721,91 ovvero in quello diverso accertato dal CTU di € 76.909,00, oltre interessi e rivalutazione;
III) condannare la e/o la ciascuna per quanto Controparte_1 Controparte_2 di ragione, al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice per il ritardo nella consegna dell'opera originariamente prevista per la data del 30/04/2021 a causa del grave inadempimento delle società convenute a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, da liquidarsi nella misura di € 676.000,00, ovvero in quella diversa e maggiore o minore ritenuta provata in corso di causa, nonché al risarcimento dei danni per la mancata presentazione della barca al pubblico e la mancata consegna alla cliente nei termini previsti, da liquidarsi nell'importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
IV) condannare le società convenute, o chi ritenuta soccombente, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, ed a quelle di ATP, ivi comprese quelle corrisposte al CTU”; per come da note scritte depositate in sostituzione Controparte_1 dell'udienza del 29/5/2025, “A) R.G.C. 2535/2021: (…) - In via preliminare: accertare e Pt_2 dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio;
- Nel merito: rigettare, la domanda attorea così come proposta in quanto infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio;
- In ipotesi subordinata, di accoglimento della domanda attorea, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta per il ritardo nella esecuzione dei lavori di realizzazione della Controparte_4 imbarcazione “Bolide” nonché ritardi nella consegna dello stesso, per vizi realizzativi, condannare la Società convenuta al risarcimento di tutti i danni che saranno riconosciuti a Controparte_2 parte attrice dichiarando la stessa tenuta a manlevare e tenere indenne Controparte_4 il Cantiere con vittoria di spese e competenze professionali del Controparte_1 giudizio. B) GIUDIZIO R.G.C. 4719/2021: (…) B) In via riconvenzionale accertata fondata la domanda riconvenzionale proposta, condannare la Società al pagamento in Controparte_2 favore della Società della complessiva somma di € 38.064,00 Controparte_1
=, oltre interessi e rivalutazione, ovvero alla diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”;
2 per come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29/5/2025, Controparte_2
“a) con riferimento alla causa sub RG 2535/2021: (…) in via principale di merito, respingere le domande attoree e quelle della convenuta nei confronti di Controparte_5
in via subordinata di merito nei confronti di nella Controparte_2 Controparte_3 denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, condannare la medesima compagnia a tenere indenne da quanto fosse condannata a pagare all'attrice e a Controparte_2 provvedere al pagamento diretto a favore di questa ai sensi dell'art. 1917 comma secondo c.c.; in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, anche ai sensi dell'art. 1917 terzo comma c.c.; con vittoria di spese e compensi di lite. b) Con riferimento al giudizio riunito sub RG 4719/2021:
(…) - accertare lo scioglimento del contratto di subappalto dd.
8.10.2020 a fronte del recesso della committente intimato in data 31.5.2021 ex art. 1671 c.c. e, per Controparte_5
l'effetto, - condannare a pagare ad gli importi ad essa dovuti a titolo CP_1 CP_2 di corrispettivo per i lavori, anche extra contratto, eseguiti e pari ad € 138.257,50 oltre IVA ed agli interessi ex d. lgs 231/2002 dalla scadenza al saldo, nonché per il mancato guadagno ex art. 1671
c.c. pari ad € 66.500,00 o al diverso ammontare che verrà quantificato, anche in via equitativa, in corso di causa e per le spese sostenute che verranno quantificate nel corso del giudizio;
- condannare al versamento del saldo prezzo dei box uffici pari ad € 12.000,00; - accertare la CP_1 responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o ex art. 2041 c.c. di per la mancata CP_1 restituzione ad del forno e del compressore di sua proprietà, nonché per l'indebito CP_2 utilizzo dei medesimi e dei materiali di consumo della subappaltatrice e, per l'effetto, - condannare la convenuta al risarcimento in favore di dei danni pari quanto meno ad € CP_2
60.652,66, o alla maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, nonché al versamento in favore di di un'indennità per l'indebito utilizzo dei predetti beni dal 10.6.2021 ad oggi. CP_2
Ogni posta maggiorata degli interessi ex art. 1284, 4° co, c.c.; - rigettare la domanda riconvenzionale spiegata da con vittoria di spese e compensi di lite”; Controparte_5 per come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del Controparte_3
29/5/2025, “dichiarare non tenuta l'esponente alla manleva nei confronti dei soggetti parti in causa,
e , per non rientrare i danni nelle previsioni di CP_2 Controparte_5 Parte_1 copertura assicurativa di cui alla polizza e/o perché causati in periodo anteriore alla copertura;
in subordine, in denegata ipotesi dovesse risultare dovuto l'indennizzo in base ai risultati istruttori, limitare l'indennizzo, ove provato nell'an, alla sola misura del ragionevole costo di riparazione dei danni da delaminazione causati successivamente alla stipula della polizza ed applicare a tale importo la franchigia contrattuale di € 40.000. Con vittoria delle spese del presente procedimento e spese generali 15%”.
3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (in qualità di Parte_1 committente, di seguito ”) ha convenuto in giudizio le società Pt_1 Controparte_5
(in qualità di appaltatrice, di seguito ”) e (in qualità di
[...] CP_1 Controparte_2 subappaltatrice, di seguito ), chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto CP_2 intercorso tra le parti per grave inadempimento delle convenute, con conseguente condanna delle medesime al risarcimento dei danni subiti, nonché alla consegna delle opere sino ad allora realizzate.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto:
- di svolgere attività di progettazione, design, produzione e compravendita di imbarcazioni da diporto;
- di aver affidato, con contratto stipulato in data 26/9/2020, alla società l'esecuzione dei lavori CP_1 di costruzione dello scafo, con relativa coperta, strutture, serbatoi e compartimentazione completi in composito, di un prototipo di una imbarcazione di circa 80 piedi (24 metri circa) denominata
“Bolide”, sulla base di design e progetto di massima predisposti dalla stessa e allegati al Pt_1 contratto, per un corrispettivo pattuito di € 478.500,00, oltre IVA, da corrispondersi a stato di avanzamento lavori (doc. 1, fascicolo di parte attrice);
- a sua volta, la , con il consenso della committente, subappaltava l'esecuzione dei suddetti CP_1 lavori alla società , con contratto sottoscritto in data 8/10/2020; CP_2
- l'andamento dei lavori si rivelava irregolare e non conforme alle previsioni contrattuali, con conseguente notevole ritardo rispetto al termine di consegna dell'opera, fissato per il 30/4/2021;
- con comunicazione a mezzo e-mail del 31/5/2021 (doc. 3), la committente rappresentava alla CP_1 la propria intenzione di considerare il contratto risolto, ove non fosse intervenuta un'immediata ripresa dei lavori e la presentazione di un programma per il recupero del ritardo, comunicazione rimasta priva di concreto riscontro, sì da determinare l'attrice ad instaurare il presente giudizio.
Tanto premesso, l'attrice ha formulato le seguenti conclusioni: “I) dichiarare e ritenere risolto il contratto di appalto stipulato in data 26/09/2020 tra la e la Parte_1 Controparte_5 per grave inadempimento della società appaltatrice per le ragioni di cui in
[...] premessa;
II) per l'effetto, condannare la e/o la Controparte_5 CP_2 ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento dei danni subiti dalla istante per il ritardo nella
[...] consegna dell'opera originariamente prevista per la data del 31/04/2021 a causa del grave inadempimento delle società convenute a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, da liquidarsi nella misura che sarà precisata in corso di causa, il tutto nei limiti della dichiarazione di valore resa in calce al presente atto;
III) condannare, inoltre, la Controparte_5
e la alla immediata consegna in favore della istante di tutte le opere sino
[...] Controparte_2
4 ad oggi realizzate, essendo le stesse di proprietà esclusiva della istante a termini di contratto;
IV) condannare le società convenute al pagamento delle spese e competenze di lite”.
1.2. Con ricorso depositato in data 22/7/2021, stante la necessità di riprendere quanto prima i lavori per la realizzazione dell'imbarcazione, l'attrice ha formulato istanza di accertamento tecnico preventivo in corso di causa ex artt. 696 e 699 c.p.c. nei confronti delle società convenute chiedendo la nomina di un consulente tecnico al quale conferire il seguente incarico: “1) descriva lo stato dello scafo dell'imbarcazione da diporto in fase di costruzione denominata “Bolide”; 2) accerti la presenza dello stato di delaminazione dello scafo dell'imbarcazione “Bolide”, individuandone le cause;
3) accerti ed indichi gli interventi necessari per eliminare le cause della delaminazione dello scafo;
4) accerti il tempo ed i costi necessari alla eliminazione dei difetti, riferendo di ogni altro elemento utile ai fini dell'accertamento tecnico”.
Il ricorso è stato accolto è si è dato corso alla consulenza tecnica d'ufficio all'interno del sub- procedimento R.G.N. 2535-1/2021.
1.3. Con comparsa di costituzione del 4/8/2021, si è costituita in giudizio la società
[...]
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda Controparte_5 attorea e, in subordine, di essere manlevata e tenuta indenne da ogni eventuale condanna da parte della società subappaltatrice . CP_2
In particolare, la convenuta ha eccepito l'assenza di propria responsabilità in ordine al ritardo nella consegna dell'imbarcazione, sostenendo che tale ritardo doveva essere ricondotte a cause esterne e a lei non imputabili, quali:
- la situazione pandemica globale, che aveva inciso in modo rilevante sull'approvvigionamento dei materiali e sull'organizzazione del lavoro;
- il ritardo da parte della stessa committente nella consegna e trasmissione degli stampi e dei progetti tecnici necessari per la realizzazione dello scafo dell'imbarcazione;
- la condotta negligente dalla subappaltatrice, i cui tecnici e maestranze si recavano sul cantiere in modo saltuario e discontinuo, con conseguente incidenza negativa sull'avanzamento complessivo dei lavori.
Pertanto, la convenuta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: rigettare, la domanda attorea così come proposta in quanto infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio;
- In ipotesi subordinata, di accoglimento della domanda attorea, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta CP_4 CP_2 per il ritardo nella esecuzione dei lavori di realizzazione dello scafo dell'imbarcazione
[...]
“Bolide” nonché nella consegna dello stesso, per vizi realizzativi, condannare la Società convenuta al risarcimento di tutti i danni che saranno eventualmente riconosciuti a parte Controparte_2
5 attrice dichiarando altresì la stessa Società tenuta a manlevare e tenere indenne Controparte_2 la Società con vittoria di spese e competenze professionali del Controparte_1 giudizio”.
1.4. Con comparsa di costituzione del 5/10/2021, si è costituita in giudizio la società CP_2
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto di tutte le domande spiegate nei
[...] suoi confronti.
In particolare, la convenuta ha eccepito:
- il ritardo nella consegna dell'imbarcazione non le era in alcun modo imputabile, poiché le parti avevano convenuto che la consegna dell'opera doveva intervenire entro il 30/5/2021, “se ricevuti stampi e informazioni necessarie” (cfr. art. 5, doc. 1, fascicolo di parte convenuta), stabilendo altresì che erano a esclusivo carico di la fornitura dei “principali materiali di costruzione, ed in CP_1 particolare: a) fibre in carbonio e tessuti in genere;
b) anime strutturali e resine” (cfr. art.
2.a.5, doc.
1), nonché di “tutti gli stampi necessari alle lavorazioni richieste”, da consegnarsi secondo il seguente cronoprogramma: “stampo scafo entro il 25/10/2020; - stampi coperta, fianchi alti, cruscotto, portelloni garage entro il 30/10/2020” (cfr. art.
4.b.3, doc. 1). Tuttavia, alcuni stampi – tra cui quello dello scafo – venivano messi a disposizione della subappaltatrice con ritardo, mentre altri non venivano affatto consegnati, costringendo così la a provvedere autonomamente alla loro CP_2 realizzazione (doc. 2), con conseguente aggravio di tempi e costi;
- la subappaltatrice aveva dovuto operare in condizione di carenza dei materiali e delle specifiche tecniche necessarie all'esecuzione delle lavorazioni programmate. In particolare, con comunicazioni del 12/3/2021, 19/3/2021 e 30/3/2021, segnalava la mancata consegna dell'anima strutturale CP_2
“Corecell da 10 mm”, nonché dei disegni tecnici di alcuni manufatti (casse gasolio, paratie, paglioli, madieri e basamenti MMPP5) (doc. 5), e, con comunicazioni del 1/4/2021 e 7/4/2021, rinnovava le richieste di consegna di alcuni disegni (doc. 6);
- inoltre, la aveva richiesto, in più occasioni, l'esecuzione di opere non previste nel contratto CP_1 di subappalto, consistenti: i) nella realizzazione degli stampi dei madieri da 6 a 11, delle murate, delle casse carburante e delle flange di congiunzione tra le casse (docc. 2 e 7); ii) nella modifica del piano di posa dell'anima in PVC all'interno della carena;
iii) nella costruzione dei tamponi di vari componenti dell'imbarcazione e nella riparazione degli stampi dei madieri M2, M3 e M5 (doc. 2).
Tali lavorazioni, qualificate come extra-contrattuali, erano state eseguite per un importo complessivo di € 43.500,00 (doc. 8);
- contestualmente, la committenza apportava, nel corso del rapporto, modifiche sostanziali al progetto originario, che comportavano lavorazioni e costi non previsti né pattuiti contrattualmente (doc. 9);
6 - infine, evidenziava che non aveva avuto modo di cumulare alcun ritardo, poiché il giorno CP_2 successivo alla scadenza del 30/5/2021, aveva esercitato il recesso dal contratto di subappalto CP_1
(doc. 12).
Tanto premesso, la convenuta ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria assicurazione, al fine di essere manlevata e tenuta indenne da eventuali pretese risarcitorie nei suoi confronti, nonché rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale di merito, respingere le domande attoree;
in via subordinata di merito nei confronti di nella denegata Controparte_3 ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, condannare la medesima compagnia a tenere indenne da quanto fosse condannata a pagare all'attrice e a provvedere al CP_2 pagamento diretto a favore di questa ai sensi dell'art. 1917 comma secondo c.c.; in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, anche ai sensi dell'art. 1917 terzo comma c.c.; con vittoria di spese e compensi di lite”.
1.5. Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di costituzione del 21/1/2022, si è costituita in giudizio (di seguito ”), eccependo la non operatività della polizza Controparte_3 CP_3 assicurativa invocata da e formulando le seguenti conclusioni: “dichiarare non tenuta CP_2
l'esponente alla manleva nei confronti dei soggetti parti in causa, CP_2 Controparte_5
e , per non rientrare i danni nelle previsioni di copertura assicurativa di cui alla Parte_1 polizza e/o perché causati in periodo anteriore alla copertura;
in subordine, in denegata ipotesi dovesse risultare dovuto l'indennizzo in base ai risultati istruttori, limitare l'indennizzo, ove provato nell'an, alla sola misura del ragionevole costo di riparazione dei danni da delaminazione ed applicare a tale importo la franchigia contrattuale di € 40.000. Con vittoria delle spese del presente procedimento e spese generali 15%”.
In particolare, la compagnia ha dedotto che la copertura assicurativa non poteva ritenersi applicabile per due ordini di ragioni:
- in primo luogo, poiché l'imbarcazione oggetto del contratto non era mai stata completata, mentre la polizza prevedeva la copertura del rischio di ritardo nella consegna finale dell'imbarcazione, e non già quello relativo alle singole fasi intermedie di lavorazione;
- in secondo luogo, poiché la stipulazione della polizza era intervenuta soltanto in data 26/4/2021, quando i lavori si trovavano già in uno stato avanzato di esecuzione e il danno lamentato risultava già verificatosi, circostanza che escludeva l'operatività della garanzia assicurativa.
1.6. Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. del 5/7/2022, l'attrice ha dedotto l'esistenza di vizi dell'imbarcazione emersi in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo un'integrazione della c.t.u. e così modificando le proprie conclusioni: “I) dichiarare e ritenere risolto il contratto di appalto stipulato in data 26/09/2020 tra la e la Parte_1 Controparte_6
[..
[...] per grave inadempimento della società appaltatrice;
II) dichiarare e ritenere le convenute,
[...] ciascuna per quanto di ragione, responsabili per la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori appaltati e per l'effetto condannarle al risarcimento dei danni subiti dall'attrice da liquidarsi nell'importo di € 82.721,91, ovvero in quello diverso che sarà accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
III) condannare la e/o la Controparte_1 [...]
ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento dei danni subiti dalla istante per il CP_2 ritardo nella consegna dell'opera originariamente prevista per la data del 30/04/2021 a causa del grave inadempimento delle società convenute a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, da liquidarsi nella misura di € 676,000,00 ovvero in quella diversa e maggiore o minore ritenuta provata in corso di causa, nonché al risarcimento danni per la mancata presentazione della barca al pubblico e la mancata consegna la cliente nei termini da liquidarsi nell'importo che sarà accertato in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
IV) condannare le società convenute al pagamento delle spese e competenze di lite”.
1.7. Nelle more del procedimento, con atto di citazione ritualmente notificato, ha instaurato il CP_2 giudizio iscritto al R.G.N. 4719/2021, convenendo in giudizio e chiedendo di “- accertare lo CP_1 scioglimento del contratto di subappalto dd.
8.10.2020 a fronte del recesso della committente
[...] intimato in data 31.5.2021 ex art. 1671 c.c. e, per l'effetto, - Controparte_5 condannare a pagare ad gli importi ad essa dovuti a titolo di CP_1 CP_2 corrispettivo per i lavori, anche extra contratto, eseguiti e pari ad € 138.257,50 oltre IVA ed agli interessi ex d. lgs 231/2002 dalla scadenza al saldo, nonché per il mancato guadagno ex art. 1671
c.c. pari ad € 66.500,00 o al diverso ammontare che verrà quantificato, anche in via equitativa, in corso di causa e per le spese sostenute che verranno quantificate nel corso del giudizio;
- condannare al versamento del saldo prezzo dei box uffici pari ad € 12.000,00; - accertare la CP_1 responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o ex art. 2041 c.c. di per la mancata CP_1 restituzione ad del forno e del compressore di sua proprietà, nonché per l'indebito CP_2 utilizzo dei medesimi e dei materiali di consumo della subappaltatrice e, per l'effetto, - condannare la convenuta al risarcimento in favore di dei danni pari quanto meno ad € CP_2
60.652,66, o alla maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, nonché al versamento in favore di di un'indennità per l'indebito utilizzo dei predetti beni dal 10.6.2021 ad oggi. CP_2
Ogni posta maggiorata degli interessi ex art. 1284, 4° co, c.c.”.
In particolare, ha agito in giudizio al fine di essere tenuta indenne, ai sensi dell'art. 1671 c.c., CP_2 dalla subcommittente per le spese sostenute, per i lavori eseguiti e per il mancato guadagno CP_1 conseguenti al recesso dal contratto di subappalto intimato da quest'ultima in data 31/5/2021, nonché per ottenere la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'illecita mancata
8 restituzione e dall'indebito utilizzo degli impianti e delle attrezzature di proprietà della subappaltatrice, installati presso il cantiere dell'imbarcazione.
1.8. Con comparsa dell'8/3/2022, si è costituita nel giudizio R.G.N. 4719/2021, chiedendo, CP_1 preliminarmente, di disporre la riunione di tale procedimento con il giudizio RGN 2535/2021, e, nel merito, di “rigettare la domanda attorea così come proposta, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio;
C) In via riconvenzionale accertata fondata la domanda riconvenzionale proposta condannare la Società al pagamento in favore della Controparte_2
Società la complessiva somma di € 38.064,00 =, oltre interessi Controparte_1
e rivalutazione, ovvero la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”.
In particolare, la convenuta:
- ha eccepito che la risoluzione del contratto di subappalto era conseguenza delle inadempienze, dei ritardi e degli errori commessi da nell'esecuzione dei lavori, di avere sempre provveduto al CP_2 pagamento dei corrispettivi dovuti per le opere effettivamente eseguite dalla subappaltatrice e di non avere mai accettato le opere extra-contratto che la stessa assume di aver realizzato;
- ha contestato la richiesta risarcitoria relativa ai presunti costi sostenuti dall'attrice per la realizzazione di un nuovo forno di cottura;
- ha proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle lavorazioni eseguite da – attività di CP_2 smaltimento che la subappaltatrice si era impegnata ad eseguire (doc. 7, fasc. ) – quantificato CP_1 complessivamente in € 38.064,00 (docc. 9 e 10).
1.9. Con ordinanza del 30/11/2025, è stata disposta la riunione al presente procedimento di quello iscritto a R.G.N. 4719/2021.
1.10. Con istanza del 14/6/2023, ha chiesto la pronuncia di ordinanze anticipatorie di condanna CP_2 ex artt. 186-bis e 186-ter c.p.c. nei confronti di , istanza che veniva rigettata dal Tribunale con CP_1 provvedimento del 2/8/2023.
1.11. La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio – espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo proposto in corso di causa, successivamente integrata nel presente giudizio – e assunzione di prove testimoniali.
All'udienza del 29/5/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*********
9
2. In diritto
2.1. Questioni preliminari
Preliminarmente, deve accogliersi l'eccezione di difetto di rappresentanza processuale del difensore di nel procedimento R.G.N. 2535/2021, sollevata dalla convenuta con note scritte del CP_1 CP_2
14/2/2022 e reiterata in sede di comparsa conclusionale.
Sul punto, giova rammentare che “in tema di difetto di rappresentanza processuale, mentre, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuovere sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire” (cfr. Cass. civ. n. 4016/2022; conforme, Cass. civ. n. 18525/2025).
Nel caso di specie, la procura allegata alla comparsa di costituzione di nel giudizio R.G.N. CP_1
2535/2021 fa esplicito riferimento al “procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Pisa n. 1572/2020”, e dunque ad un giudizio diverso da quello nel quale la parte ha inteso costituirsi.
Ebbene, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quella secondo cui l'art. 182, co.
2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, co. 2, L. n. 69/2009, trova applicazione anche qualora la procura alle liti venga reputata mancante, in quanto, pur essendo allegata all'atto cui si riferisce e formulata con riferimento al “presente procedimento” contenga, altresì, il richiamo testuale ad altro giudizio (Cass. civ. n. 16252/2020).
Pertanto, in difetto di una tempestiva attivazione da parte di volta a sanare il vizio eccepito da CP_1
, la sua costituzione nel procedimento R.G.N. 2535/2021 deve ritenersi invalida, con la CP_2 conseguenza che la convenuta deve essere considerata non costituita in tale giudizio fino alla riunione con il procedimento R.G.N. 4719/2021, per cui, invece, ha prodotto idonea procura.
Del resto, tale nullità non può ritenersi sanata neppure mediante quest'ultima procura richiamata, nella quale si precisa espressamente che il mandato è rilasciato con riferimento al “presente procedimento”, circostanza che ne esclude l'estensione automatica ad altri giudizi.
2.2. Sulla risoluzione del contratto per ritardo nell'adempimento
2.2.1. Con il proprio atto introduttivo, ha chiesto la risoluzione del contratto di appalto Pt_1 stipulato con in data 26/9/2020, avente ad oggetto la realizzazione dello scafo relativo alla CP_1 imbarcazione denominata “Bolide”, in ragione del grave inadempimento dell'appaltatrice, deducendo
10 il ritardo nell'esecuzione dei lavori commissionati e la mancata consegna dell'opera entro il termine contrattualmente previsto del 30/4/2021.
2.2.2. Occorre innanzitutto rilevare che, dalla lettura del contratto, non risulta rinvenibile alcun
“termine essenziale” entro il quale provvedere alla consegna dell'opera – tanto che così non lo qualifica nemmeno l'attrice nel proprio atto introduttivo –, ma al contrario si esplicita che questa sarà consegnata alla committente entro il termine del 30/4/2021 “se ricevuto stampi e informazioni necessarie” (cfr. art. 6, doc 1, fascicolo di parte attrice).
Sul punto, è noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “il termine contrattuale di adempimento, ove non debba considerarsi essenziale, obbiettivamente, per la particolare natura della prestazione, può ritenersi tale esclusivamente in relazione alla comune volontà manifestata dalle parti, sia pure con formule non sacramentali, al momento della conclusione del contratto, la quale può essere ricostruita anche attraverso il loro comportamento posteriore, da valutare però complessivamente, e non in riferimento alla sola parte che sostenga l'essenzialità del termine entro cui la prestazione le era dovuta, senza tener conto del comportamento dell'altra parte”
(Cass. civ. n. 845/1983).
In particolare, l'essenzialità del termine, qualora non venga esplicitamente espressa dalle parti, può essere implicitamente desunta dalla natura o dall'oggetto del negozio, da valutare entrambi in relazione agli interessi perseguiti dalle parti ed alla possibilità di realizzarli o alle concrete circostanze del caso, quali emergono dalla manifestazione di volontà, sì da far ritenere che ogni utilità venga meno con il decorso della data indicata, con la conseguenza che, ove non emerga nessuno di siffatti elementi rivelatori, va esclusa l'esistenza di un termine essenziale, ancorché le parti abbiano stabilito una data per l'adempimento (Cass. civ. n. 21587/2007).
Dunque, posto che l'accertamento in ordine all'essenzialità del termine è riservato al Giudice di merito e va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo (Cass. civ. n.
16318/2020), si rileva che, nel caso de quo, non ricorre alcun elemento sintomatico di siffatta volontà.
A conforto di quest'ultima interpretazione depone, in primo luogo, l'argomento letterale, dal momento che nel richiamato contratto di appalto si ricava esclusivamente una data indicativa di
“consegna”, senza alcun riferimento in merito alla dedotta essenzialità della medesima;
in secondo luogo, il comportamento tenuto dalle parti (e, in specie, dall'attrice) nel corso del rapporto.
In tal senso, si fa specifico riferimento alla manifestazione di interesse poste in essere dalla , Pt_1 anche a seguito del decorso del termine indicate nel contratto.
11 Si legge, infatti, nelle mail scambiate tra e in data 31/5/2021 che “In mancanza di Pt_1 CP_1 un'immediata ripartenza dei lavori e di un articolato programma di recupero del ritardo, la scrivente si riserva di quantificare l'ammontare dei danni subiti” (cfr. doc. 3), e in data 3/6/2021 che
“Trattandosi di materiale di nostra proprietà nonché essenziale al proseguimento dei lavori, già in gravissimo ritardo per cause non imputabili alla nostra società vi invitiamo a darci urgente riscontro in assenza del quale saremo obbligati nostro malgrado a risolvere il contratto di appalto, riservandoci di quantificare il danno” (doc. 4), così evidenziando un perdurante interesse nella prestazione e nella ripresa dei lavori anche in data successiva al 30/4/2021.
Simili reiterazioni nella protrazione del termine per l'adempimento forniscono un importante elemento presuntivo circa la natura meramente comminatoria dello stesso, presentandosi quali indici rivelatori della volontà delle parti di escludere che l'adempimento tardivo sia privo di interesse per il creditore (Cass. civ. n. 11068/2022).
2.2.3. Ciononostante, il ritardo nell'adempimento di una delle parti può costituire causa di risoluzione del contratto laddove questo non abbia avuto scarsa importanza, avuto riguardo dell'interesse dell'altra, come previsto dall'art. 1455 c.c.
Mette conto rammentare che nei contratti con prestazioni corrispettive l'inadempimento che legittima la domanda di risoluzione è solo quello che per le modalità e le circostanze, tenendo conto dell'economia complessiva dell'atto e degli interessi sostanziali delle parti (Cass. civ. n. 9800/2000), sia di non lieve entità giacché, in tal caso, venendo meno il rapporto funzionale tra le reciproche attribuzioni, gli effetti del contratto non corrispondono più all'iniziale volontà delle parti e non trova più giustificazione la prestazione o la controprestazione.
Tale valutazione deve tener conto sia dell'esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di uguale importanza nei contratti con prestazioni corrispettive, sia dell'interesse dell'altra parte che non deve essere tanto intesa in senso subiettivo, in relazione alla stima che il creditore abbia potuto fare del proprio interesse violato, quanto in senso obbiettivo, in relazione all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale e a reagire sulla causa del contratto, e perciò nel comune intento negoziale (Cass. civ. n. 4529/2001).
La valutazione in questione deve essere effettuata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale;
completandosi, poi, l'indagine mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco
12 inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alle particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata
(Cass. civ. n. 1773/2001).
Dunque, ai fini della determinazione della gravità dell'inadempimento deve procedersi ad un'indagine unitaria complessiva del comportamento del debitore, desumibile dalla durata della mora e dal suo eventuale protrarsi, nonché una valutazione oggettiva della ritardata o mancata prestazione con riferimento all'interesse dell'altra parte all'esatto adempimento (Cass. civ. n. 11784/2000).
Applicando i principi richiamati al caso di specie, occorre rilevare che plurime circostanze emerse nel corso del giudizio inducono a ritenere non provata la gravità dell'inadempimento dedotta da parte attrice.
In primis, va evidenziato che, in assenza di una specifica previsione di un termine essenziale, l'attrice ha introdotto il presente giudizio soltanto due mesi dopo la prevista data di consegna (31/4/2021), procedendo al deposito dell'atto di citazione in data 24/6/2021, a fronte di un contratto della durata di otto mesi e di un rilevante impegno di mezzi e lavoro spiegato dalle convenute, nonché in presenza della subappaltatrice ancora sul cantiere, come emerge dalle stesse dichiarazioni dell'attrice, secondo cui avrebbe interrotto le lavorazioni e abbandonato il cantiere “successivamente alla notifica CP_2 dell'atto di citazione” (cfr. p. 2, ricorso cautelare in corso di causa).
Inoltre, nel corso dei due mesi di asserito ritardo, l'attrice, pur sollecitando all'appaltatrice la necessità di stabilire con urgenza un programma di ripresa dei lavori, ha manifestato a più riprese il proprio interesse alla prosecuzione dei lavori, come risulta dalle comunicazioni a mezzo mail del 31/5/2021
e del 3/6/2021, precedentemente richiamate, da cui si evince che l'adempimento dell'opera trovava ancora giustificazione nel sinallagma contrattuale.
Tale circostanza trova indiretto riscontro nella domanda, proposta nel presente giudizio, di restituzione dell'opera, domanda che appare di dubbia compatibilità con l'azione di risoluzione del contratto avanzata in via principale, alla luce degli effetti retroattivi della caducazione del contratto, nonché del disposto di cui all'art. 1453, co. 2, c.c., e su cui comunque va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo intervenuta nelle more del giudizio la consegna delle lavorazioni realizzate.
In secondo luogo, va rilevato che il contratto di subappalto stipulato tra e riporta come CP_1 CP_2 data di consegna quella del 30/5/2021 e che la committente era a conoscenza dell'esistenza di tale contratto e, presumibilmente, anche del diverso termine pattuito tra appaltatrice e subappaltatrice
(teste dipendente di : “Sì, è vero. Ho seguito le fasi di sviluppo del contratto Testimone_1 Pt_1
[con la ]”, cfr. verbale di udienza del 7/3/2024), senza che la stessa abbia mai sollevato CP_2 contestazioni al riguardo, né prima del giudizio né nel corso dello stesso, circostanza che denota quantomeno un comportamento di tolleranza rispetto alle modalità esecutive concordate tra le altre
13 due parti. Parimenti, la committente era a conoscenza dell'impegno contemporaneo della subappaltatrice in ulteriori lavorazioni, avendo essa stessa favorito il contatto della con terzi CP_2 per altra commessa (teste “È vero che le cause sono quelle indicate;
inoltre, c'è stato Tes_1
l'ulteriore problema che il personale della era impegnato in un'altra commessa. Lo CP_2 so perché abbiamo creato noi il contatto per l'altra commessa”, cfr. verbale di udienza del 7/3/2024).
2.2.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto escludersi che il ritardo o l'inadempimento dedotti dall'attrice presentino i requisiti di gravità richiesti ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale, con conseguente rigetto di tale domanda.
Del resto, non assume rilievo la circostanza che, nel presente giudizio, non abbia contestato CP_1
l'inadempimento, limitandosi ad imputarlo a né rileva che, nella comunicazione del 3/6/2021 CP_2
(doc. 3, fasc. ), l'appaltatrice abbia dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto CP_1 con , non potendosi attribuire a tali affermazioni alcuna valenza confessoria circa la Pt_1 sussistenza della gravità dell'inadempimento richiesta ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione.
2.3. Sul risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento
2.3.1. Ritenuta l'infondatezza della domanda di risoluzione del contratto proposta da , occorre Pt_1 nondimeno esaminare la domanda risarcitoria dalla stessa avanzata, atteso che l'art. 1218 c.c. non richiede, ai fini del relativo accoglimento, che il ritardo nell'adempimento sia connotato da particolare gravità, essendo sufficiente che i danni subiti siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
2.3.2. Orbene, considerato che il ritardo imputabile alle convenute ammonta ad un solo mese
(dovendosi prendere come riferimento il termine del 30/5/2021 previsto nel contratto di subappalto), deve rilevarsi che la decisione dell'attrice di appaltare i lavori a soggetti terzi, così come gli ulteriori pregiudizi dedotti, non costituisca conseguenza immediata e diretta di tale ritardo, bensì della scelta unilaterale di di interrompere il rapporto una volta venuto meno il rapporto fiduciario con le Pt_1 convenute, circostanza che legittima sì il recesso della committenza, ma impone un più significativo sforzo probatorio in ordine alla riconducibilità del danno alla condotta dell'appaltatrice e/o della subappaltatrice.
Dalla disamina delle singole voci risarcitorie emergono, infatti, aspetti incompatibili con l'imputazione causale prospettata dall'attrice: da un lato, si evince l'inclusione di attività ulteriori, non previste nei contratti originari stipulati con e – come, ad esempio, le lavorazioni CP_1 CP_2 necessarie al completamento dell'imbarcazione ulteriori rispetto a quelle oggetto del contratto in essere tra le parti –; dall'altro, risulta che l'esecuzione delle opere sia proseguita per oltre un ulteriore anno, circostanza che rende ancor meno plausibile l'attribuzione dei danni lamentati al ritardo, di un
14 solo mese, maturato dalle convenute;
del resto, così accorpando tutte le lavorazioni successive, la committente ha impedito un puntuale accertamento della effettiva riferibilità delle singole voci al ritardo accumulato nelle lavorazioni.
2.3.3. Quanto alla perdita di chance, individuata dall'attrice nella “mancata partecipazione della
al salone nautico di Monaco edizione 2021”, è bene chiarire che, sebbene l'onere probatorio Pt_1 in materia di perdita di chance, intesa “quale perdita della seria e consistente possibilità di ottenere un risultato sperato”, risulti “attenuato” rispetto a quello richiesto ove si lamenti di non avere conseguito il bene della vita, tale attenuazione non può significare “evanescenza degli elementi costitutivi della fattispecie” (Cass. civ. n. 24050/2023).
Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito alcun elemento concreto a sostegno della propria pretesa, limitandosi ad affermare che il carattere innovativo del progetto “avrebbe certamente catturato
l'attenzione dei visitatori e degli operatori del settore nautico” (cfr. p. 31, comparsa conclusionale), generando contatti commerciali e potenziali vendite dell'imbarcazione. Una simile allegazione non consente di fondare una liquidazione equitativa del danno, la quale, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è ammissibile solo in presenza di concreti parametri a cui fare riferimento e di una impossibilità ovvero di una obiettiva difficoltà nella quantificazione del danno (Cass. civ. n. 16992/2005), elementi non allegati dall'attrice, anche tenuto conto che una stima, sia pur orientativa, delle occasioni economiche perse avrebbe potuto essere fornita sulla base delle successive vendite dell'imbarcazione o di altri elementi di riscontro acquisibili con l'ordinaria diligenza.
2.3.4. Ne consegue l'integrale rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno da ritardo formulata da . Pt_1
2.4. Sui vizi e sulle difformità dell'opera
La domanda di accertamento dei vizi dell'opera, con conseguente richiesta risarcitoria, deve essere dichiarata inammissibile, trattandosi – come tempestivamente eccepito dalla convenuta nella CP_2 propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. – di mutatio libelli non consentita.
È noto come la modificazione della domanda giudiziale sia ammissibile nei limiti di cui all'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., purché il mutamento attenga ad una diversa prospettazione giuridica o fattuale della vicenda sostanziale già oggetto di giudizio tra le medesime parti. Difatti, qualora la nuova allegazione si collochi al di fuori del perimetro della vicenda sostanziale originariamente dedotta, la modifica determina una compressione inaccettabile del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, con conseguente inammissibilità della domanda (Trib. Milano n. 4178/2025).
Nella specie, la domanda di accertamento dei vizi con risarcimento del danno e ritenzione delle opere, oltre a presupporre un adempimento della prestazione di fatto incompatibile con la manifestata volontà di risolvere il contratto, costituisce altresì una domanda nuova, fondata su allegazioni – i
15 lamentati vizi e difetti dell'imbarcazione – del tutto diverse rispetto al ritardo nell'adempimento dedotto a sostegno dell'originaria domanda di risoluzione.
Del resto, l'azione di risarcimento del danno, sia essa fondata su titolo contrattuale o extracontrattuale, ha natura eterodeterminata, con la conseguenza che la domanda introduttiva volta al risarcimento
“esige che l'attore indichi espressamente i "fatti materiali" che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c., costituendo tali fatti materiali gli elementi indispensabili a identificare la "causa petendi", ossia il titolo o meglio il fatto genetico del diritto di cui si chiede la tutela” (cfr. Cass. civ. n. 19186/2020).
Né può ritenersi sufficiente la mera identità di petitum immediato (ossia la richiesta risarcitoria) per qualificare le domande come teleologicamente complanari (Cass. civ. n. 28873/2024), tenuto conto della diversa situazione giuridica sostanziale posta a fondamento delle rispettive pretese: il ritardo nell'adempimento in un caso, la garanzia per vizi nell'altro.
2.5. Sulla domanda di manleva nei confronti di CP_3
Il rigetto di tutte le domande risarcitorie avanzate dall'attrice comporta l'assorbimento di ogni domanda di rivalsa spiegata da nei confronti della propria compagnia assicurativa. CP_2
2.6. Sul recesso di , sul diritto all'indennità di e sulle altre pretese creditorie CP_1 CP_2
2.6.1. Giova innanzitutto precisare che la comunicazione inviata da a in data 31/5/2021 CP_1 CP_2
(doc. 32, fasc. convenuta ) deve essere qualificata quale recesso unilaterale del subcommittente CP_2 ai sensi dell'art. 1671 c.c.
Invero, da un lato, non risultano integrate le condizioni per la risoluzione di diritto previste dall'art. 10 del contratto di subappalto inter partes ( avrà facoltà di risolvere il presente contratto, CP_1 senza obbligo di costituzione in mora, nel caso in cui il ritardo nella consegna dell'imbarcazione ecceda di 2 mesi la data di consegna tranne che il ritardo dipenda da ritardi causati da , CP_1 cfr. p. 11, doc. 1), atteso che la comunicazione in contestazione è stata inviata il giorno successivo alla data di consegna pattuita (30/5/2021); dall'altro, la subcommittente non ha fornito la prova della sussistenza di un grave inadempimento da parte di , rimanendo le allegazioni relative ai presunti CP_2 ritardi e alla presenza sporadica in cantiere di fatto indimostrate nell'ambito del presente giudizio.
Né ai fini della gravità dell'inadempimento possono essere valorizzate le risultanze della c.t.u. espletata in sede di a.t.p., la quale ha concluso nel senso dell'effettiva presenza di vizi e difetti alle lavorazioni eseguite da;
tali circostanze, infatti, non erano ancora note al momento della CP_2 comunicazione del 31/5/2021 e, pertanto, non possono essere utilizzate retroattivamente per qualificare tale atto come una risoluzione;
esse piuttosto avrebbero potuto legittimare una successiva domanda di risarcimento del danno (Cass. civ. n. 421/2024), purché tempestiva, che tuttavia non risulta essere mai stata proposta da nel presente giudizio. CP_1
16 Ne consegue che, in applicazione del disposto dell'art. 1671 c.c., deve essere tenuta indenne CP_2 delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, purché tali poste di danno risultino adeguatamente provate.
2.6.2. Quanto alle spese sostenute e ai lavori eseguiti, dall'istruttoria svolta nel presente giudizio risulta che:
- ha eseguito le opere contrattualmente previste per complessivi € 40.000,00, come riportato CP_2 nella fattura n. 71/2021 (doc. 26), riferite: i) alle lavorazioni di completamento della laminazione dello scafo di cui al 3° SAL (€ 5.500,00); ii) alla realizzazione dei componenti previsti dal 4° SAL (€
21.750,00); iii) all'avanzamento lavori del 29,3% relativo a madieri e paratie (5° SAL), pari a €
12.750,00. Tali lavorazioni sono state espressamente riconosciute dalla subcommittente nella scrittura privata del 13/4/2021 (doc. 24) e nel SAL di aprile 2021 sottoscritto da (doc. 25), la CP_1 quale, tuttavia, non ha provato di aver adempiuto al relativo pagamento. Sul punto, non appare sufficiente a dimostrare l'intervenuto pagamento quanto riferito del teste , le Testimone_2 cui dichiarazioni risultano generiche e prive di ulteriori riscontri (cfr. verbale di udienza del
7/3/2024);
- ha inoltre eseguito parte della coperta, per un importo pari a € 54.757,50, come previsto nel CP_2
6° SAL e comprovato dal giornale di cantiere (doc. 28), dalle dichiarazioni del teste Tes_3
(cfr. verbale udienza del 7/3/2024) e dalla mancata specifica contestazione della subcommittente. Di tale importo, € 40.000,00 risultano già ricompresi nella fattura n. 142 del 10/11/2021, emessa a titolo di acconto per “lavorazioni eseguite ulteriormente a quelle già previste nell'addendum del 13.4.2021
e ante vostra comunicazione di interruzione contratto Bolide” (doc. 29); anche di tali lavorazioni non vi è prova dell'avvenuto pagamento da parte della subappaltatrice;
- nel corso delle lavorazioni, ha richiesto ad la realizzazione di opere extra-contratto CP_1 CP_2 consistenti negli stampi dei madieri da 6 a 11 (cfr. p. 3, doc. 15; doc. 16, fasc. convenuta;
teste CP_2
“Sì, confermo [che “3) nel mese di gennaio del 2021 e hanno Tes_1 CP_1 Parte_1
Con chiesto ad di realizzare gli stampi dei madieri da 6 a 11, quelli delle murate, delle casse carburante e delle flange di congiunzione tra le casse”], cfr. verbale di udienza del 7/3/2024), nonché nella modifica del piano di posa dell'anima in PVC all'interno della carena, nella realizzazione dei tamponi di vari componenti dell'imbarcazione e nella riparazione degli stampi dei madieri M2, M3 e
M5 (docc. 17 e 18). Tali opere sono state quantificate in complessivi € 43.500,00, come risultante dal giornale di cantiere (doc. 20), importo mai specificamente contestato da , né in sede giudiziale CP_1 né stragiudiziale.
Ne consegue che deve essere indennizzata per i lavori eseguiti per l'importo complessivo di € CP_2
138.257,50, oltre IVA.
17 Trattandosi di debito di valore, attesa la riconducibilità delle conseguenze indennitarie previste dall'art. 1671 c.c., per funzione ed estensione, a quelle risarcitorie derivanti dall'inadempimento del committente (Cass. civ. n. 1411/1987), sull'importo spettante devono applicarsi rivalutazione monetaria e interessi, decorrenti dalla data del recesso e sino all'effettivo soddisfo (Cass. Sez. Un. n.
1712/1995).
2.6.3. Quanto al mancato guadagno, deve osservarsi che questo consiste non in quel margine di profitto che l'appaltatore poteva sperare o prevedere di conseguire al momento della stipulazione del contratto, ma in quello che avrebbe “effettivamente conseguito” se avesse portato a termine i lavori.
Esso è costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere. Per tale voce incombe però sull'appaltatore l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto conseguibile con la completa esecuzione delle opere oggetto del contratto (Cass. civ. n. 15304/2020; Cass. civ. n. 16404/2017).
Nel caso di specie, tuttavia, la subcommittente non ha fornito alcun elemento idoneo a quantificare le spese che avrebbe dovuto sostenere per l'impiego di mezzi, manodopera e materiali necessari al completamento delle opere;
ciò rende la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, formulata in sede di memoria istruttoria, meramente esplorativa e, come tale, inidonea a supplire alle carenze di allegazione della parte.
L'assenza degli elementi necessari impedisce, inoltre, il ricorso al criterio equitativo per la determinazione del mancato guadagno, con la conseguenza che tale posta risarcitoria deve essere rigettata.
2.6.4. Quanto, infine, alle ulteriori pretese avanzate da si osserva quanto segue: CP_2
- ha diritto alla refusione dell'importo di € 12.000,00, a titolo di saldo per la realizzazione di CP_2
“un ufficio da collocarsi sopra una porzione dell'esistente soppalco” all'interno del capannone locato da , trovando tale pretesa fondamento nel contratto di locazione stipulato il 3/6/2020 (cfr. p. 6, CP_1 doc. 7), nella documentazione di acquisto prodotta (doc. 6) e nel mancato pagamento del residuo prezzo da parte di a seguito della caducazione del contratto di comodato, inadempimento CP_1 contestato solo genericamente dalla subcommittente, la quale ha evocato una presunta morosità per canoni e utenze che, tuttavia, non è stata provata (né coltivata) nel corso del giudizio;
- alla subappaltatrice spetta, altresì, la somma di € 2.384,99, espressamente riconosciuta nel verbale del 28/10/2021, sottoscritto da , con il quale quest'ultima si è impegnata a corrispondere detto CP_1 importo ad (doc. 39); CP_2
- non può invece essere accolta la pretesa di relativa al forno e al compressore. Pur essendo CP_2 pacifica la proprietà della subappaltatrice su tale strumentazione (docc. 10, 11, 30 e 31) e la circostanza che non abbia ancora provveduto alla sua restituzione, non è riconoscibile il diritto CP_1
18 al risarcimento dei costi di realizzazione del forno, di acquisto del compressore e delle rispettive indennità di utilizzo. Invero, quanto ai costi di realizzazione e di acquisto, essi non rappresentano una conseguenza immediata e diretta della mancata restituzione da parte di , posto che quale CP_1 CP_2 legittima proprietaria, può sempre ottenere la riconsegna dei beni – non avendo dedotto di non avervi più interesse al di fuori del contratto di appalto – anche mediante iniziative giudiziarie;
quanto alle indennità di utilizzo, difetta totalmente la prova del quantum, risultando necessaria una valutazione equitativa priva, tuttavia, di qualsiasi parametro di riferimento, con conseguente rigetto della domanda sotto tale profilo. Né può riconoscersi un indennizzo ex art 2041 c.c. in favore della subappaltatrice, difettando una puntuale prova tanto dell'ingiustificato arricchimento di quanto CP_1 del corrispondente depauperamento di CP_2
Ne consegue che deve corrispondere ad l'importo complessivo di € 14.384,99, oltre CP_1 CP_2 interessi legali – trattandosi di debito di valuta – dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c.
2.7. Sulla domanda riconvenzionale di CP_1
Deve, infine, essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta da , volta a ottenere il CP_1 risarcimento del danno per le spese sostenute per la rimozione dei rifiuti di lavorazione che CP_2 avrebbe accumulato nel capannone da essa utilizzato.
Risulta, infatti, processualmente dimostrato che, nonostante le reiterate richieste (doc. 33), non CP_2 ha avuto accesso al cantiere fino a ottobre 2021, con la conseguente impossibilità di quest'ultima di provvedere allo smaltimento dei rifiuti come pattuito tra le parti (teste : “abbiamo Tes_3 chiesto più volte l'accesso, avevamo anche offerte per la rimozione, ma non ci è stato consentito di accedere”, cfr. verbale di udienza del 7/3/2024).
Di contro, non ha fornito prova né di aver consentito ad l'accesso al cantiere, né di CP_1 CP_2 averle richiesto lo smaltimento dei rifiuti prima di provvedervi autonomamente.
3. Spese
3.1. Preliminarmente, giova richiamare il principio secondo cui: “In caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, dm n. 55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (cfr. Cass. civ. n. 17693/2022; Trib. Napoli, 17/5/2024).
3.2. Le spese di lite tra e seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono Pt_1 CP_2 liquidate come da dispositivo, discostandosi dalla nota spese depositata, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (da € 520.001,00 a € 1.000.000,00), con
19 applicazione dei valori medi. Spettano ad anche i compensi per l'attività difensiva svolta CP_2 nell'accertamento tecnico preventivo iscritto al sub-procedimento R.G.N. 2535-1/2021.
3.3. Le spese di lite sostenute da devono essere poste a carico di , atteso che la relativa CP_3 Pt_1 chiamata in causa si è resa necessaria in ragione della domanda spiegata dall'attrice, domanda poi rigettata;
esse sono parimenti liquidate come da dispositivo, applicando tuttavia i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria e decisionale, in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
3.4. Nulla deve essere liquidato a con riferimento ai procedimenti R.G.N. 2535/2021, CP_1 nonostante la soccombenza di , dovendo la stessa essere considerata alla stregua di una parte Pt_1 contumace in ragione del riscontrato difetto di rappresentanza.
3.5. Quanto al procedimento R.G.N. 4719/2021, ha diritto alla refusione delle spese relative CP_2 alla fase di studio e a quella introduttiva, da liquidarsi applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00), stabilito in base al decisum e non al disputatum, con applicazione dei valori medi.
3.6. Le spese di c.t.u., liquidate nel corso del giudizio e in sede di a.t.p., sono poste a definitivo carico di parte attrice.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione e difesa disattese o assorbite, così provvede:
- rigetta le domande di risoluzione e di risarcimento del danno proposte da Parte_1
[...]
- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno per vizi proposta da
[...]
Parte_1
- rigetta la domanda di ei confronti di Controparte_2 Controparte_3
- accoglie la domanda di er quanto di ragione e, per l'effetto, condanna Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a corrispondere all'attrice la somma di € 138.257,50, oltre IVA, oltre rivalutazione monetaria e interessi, decorrenti dalla data del recesso e sino all'effettivo soddisfo, e la somma di € 14.384,99, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art. 1284, co. 4,
c.c.;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere Parte_1
a le spese di lite, che liquida in complessivi € 29.193,00 per compensi, Controparte_2 oltre spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge, ed € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali
20 al 15%, Iva e Cap come per legge, per l'attività difensiva svolta nel sub-procedimento R.G.N. 2535-
1/2021;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere Parte_1
a le spese di lite, che liquida in complessivi € 18.420,00 per compensi, Controparte_2 oltre spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge;
- nulla sulle spese tra e Parte_1 Controparte_1
[...]
- condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a rifondere a e spese di lite per la fase di studio e introduttiva Controparte_2 della causa, che liquida in complessivi € 4.180,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e
Cap come per legge, oltre a spese di iscrizione della causa a ruolo e spese di notifica;
- pone definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, le spese di c.t.u. liquidate nel corso del giudizio e nel procedimento di a.t.p.
Pisa, 28/11/2025
Il Giudice Dott.ssa Giulia Tavella
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, promossa da:
(P.I. ), nella persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Caiazzo
- attrice
contro
P.I. ), nella persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Poli
- convenuta
contro
(P.I. ), nella persona del suo legale rappresentate pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Consoli
- convenuta
nonché contro
P. I. , nella persona del suo legale rappresentate pro Controparte_3 P.IVA_4 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ivana Imbrisco e dall'Avv. Paolo Iacobelli
- terza chiamata
Oggetto: contratto di appalto.
Conclusioni
1 Per come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29/5/2025, Parte_1
“I) dichiarare e ritenere risolto il contratto di appalto stipulato in data 26/09/2020 tra la
[...]
e la per grave inadempimento della società Parte_1 Controparte_1 appaltatrice;
II) dichiarare e ritenere le società convenute, ciascuna per quanto di ragione, responsabili per la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori appaltati e per l'effetto condannarle al risarcimento dei danni subiti dall'attrice da liquidarsi nell'importo di € 82.721,91 ovvero in quello diverso accertato dal CTU di € 76.909,00, oltre interessi e rivalutazione;
III) condannare la e/o la ciascuna per quanto Controparte_1 Controparte_2 di ragione, al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice per il ritardo nella consegna dell'opera originariamente prevista per la data del 30/04/2021 a causa del grave inadempimento delle società convenute a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, da liquidarsi nella misura di € 676.000,00, ovvero in quella diversa e maggiore o minore ritenuta provata in corso di causa, nonché al risarcimento dei danni per la mancata presentazione della barca al pubblico e la mancata consegna alla cliente nei termini previsti, da liquidarsi nell'importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
IV) condannare le società convenute, o chi ritenuta soccombente, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, ed a quelle di ATP, ivi comprese quelle corrisposte al CTU”; per come da note scritte depositate in sostituzione Controparte_1 dell'udienza del 29/5/2025, “A) R.G.C. 2535/2021: (…) - In via preliminare: accertare e Pt_2 dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio;
- Nel merito: rigettare, la domanda attorea così come proposta in quanto infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio;
- In ipotesi subordinata, di accoglimento della domanda attorea, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta per il ritardo nella esecuzione dei lavori di realizzazione della Controparte_4 imbarcazione “Bolide” nonché ritardi nella consegna dello stesso, per vizi realizzativi, condannare la Società convenuta al risarcimento di tutti i danni che saranno riconosciuti a Controparte_2 parte attrice dichiarando la stessa tenuta a manlevare e tenere indenne Controparte_4 il Cantiere con vittoria di spese e competenze professionali del Controparte_1 giudizio. B) GIUDIZIO R.G.C. 4719/2021: (…) B) In via riconvenzionale accertata fondata la domanda riconvenzionale proposta, condannare la Società al pagamento in Controparte_2 favore della Società della complessiva somma di € 38.064,00 Controparte_1
=, oltre interessi e rivalutazione, ovvero alla diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”;
2 per come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29/5/2025, Controparte_2
“a) con riferimento alla causa sub RG 2535/2021: (…) in via principale di merito, respingere le domande attoree e quelle della convenuta nei confronti di Controparte_5
in via subordinata di merito nei confronti di nella Controparte_2 Controparte_3 denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, condannare la medesima compagnia a tenere indenne da quanto fosse condannata a pagare all'attrice e a Controparte_2 provvedere al pagamento diretto a favore di questa ai sensi dell'art. 1917 comma secondo c.c.; in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, anche ai sensi dell'art. 1917 terzo comma c.c.; con vittoria di spese e compensi di lite. b) Con riferimento al giudizio riunito sub RG 4719/2021:
(…) - accertare lo scioglimento del contratto di subappalto dd.
8.10.2020 a fronte del recesso della committente intimato in data 31.5.2021 ex art. 1671 c.c. e, per Controparte_5
l'effetto, - condannare a pagare ad gli importi ad essa dovuti a titolo CP_1 CP_2 di corrispettivo per i lavori, anche extra contratto, eseguiti e pari ad € 138.257,50 oltre IVA ed agli interessi ex d. lgs 231/2002 dalla scadenza al saldo, nonché per il mancato guadagno ex art. 1671
c.c. pari ad € 66.500,00 o al diverso ammontare che verrà quantificato, anche in via equitativa, in corso di causa e per le spese sostenute che verranno quantificate nel corso del giudizio;
- condannare al versamento del saldo prezzo dei box uffici pari ad € 12.000,00; - accertare la CP_1 responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o ex art. 2041 c.c. di per la mancata CP_1 restituzione ad del forno e del compressore di sua proprietà, nonché per l'indebito CP_2 utilizzo dei medesimi e dei materiali di consumo della subappaltatrice e, per l'effetto, - condannare la convenuta al risarcimento in favore di dei danni pari quanto meno ad € CP_2
60.652,66, o alla maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, nonché al versamento in favore di di un'indennità per l'indebito utilizzo dei predetti beni dal 10.6.2021 ad oggi. CP_2
Ogni posta maggiorata degli interessi ex art. 1284, 4° co, c.c.; - rigettare la domanda riconvenzionale spiegata da con vittoria di spese e compensi di lite”; Controparte_5 per come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del Controparte_3
29/5/2025, “dichiarare non tenuta l'esponente alla manleva nei confronti dei soggetti parti in causa,
e , per non rientrare i danni nelle previsioni di CP_2 Controparte_5 Parte_1 copertura assicurativa di cui alla polizza e/o perché causati in periodo anteriore alla copertura;
in subordine, in denegata ipotesi dovesse risultare dovuto l'indennizzo in base ai risultati istruttori, limitare l'indennizzo, ove provato nell'an, alla sola misura del ragionevole costo di riparazione dei danni da delaminazione causati successivamente alla stipula della polizza ed applicare a tale importo la franchigia contrattuale di € 40.000. Con vittoria delle spese del presente procedimento e spese generali 15%”.
3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (in qualità di Parte_1 committente, di seguito ”) ha convenuto in giudizio le società Pt_1 Controparte_5
(in qualità di appaltatrice, di seguito ”) e (in qualità di
[...] CP_1 Controparte_2 subappaltatrice, di seguito ), chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto CP_2 intercorso tra le parti per grave inadempimento delle convenute, con conseguente condanna delle medesime al risarcimento dei danni subiti, nonché alla consegna delle opere sino ad allora realizzate.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto:
- di svolgere attività di progettazione, design, produzione e compravendita di imbarcazioni da diporto;
- di aver affidato, con contratto stipulato in data 26/9/2020, alla società l'esecuzione dei lavori CP_1 di costruzione dello scafo, con relativa coperta, strutture, serbatoi e compartimentazione completi in composito, di un prototipo di una imbarcazione di circa 80 piedi (24 metri circa) denominata
“Bolide”, sulla base di design e progetto di massima predisposti dalla stessa e allegati al Pt_1 contratto, per un corrispettivo pattuito di € 478.500,00, oltre IVA, da corrispondersi a stato di avanzamento lavori (doc. 1, fascicolo di parte attrice);
- a sua volta, la , con il consenso della committente, subappaltava l'esecuzione dei suddetti CP_1 lavori alla società , con contratto sottoscritto in data 8/10/2020; CP_2
- l'andamento dei lavori si rivelava irregolare e non conforme alle previsioni contrattuali, con conseguente notevole ritardo rispetto al termine di consegna dell'opera, fissato per il 30/4/2021;
- con comunicazione a mezzo e-mail del 31/5/2021 (doc. 3), la committente rappresentava alla CP_1 la propria intenzione di considerare il contratto risolto, ove non fosse intervenuta un'immediata ripresa dei lavori e la presentazione di un programma per il recupero del ritardo, comunicazione rimasta priva di concreto riscontro, sì da determinare l'attrice ad instaurare il presente giudizio.
Tanto premesso, l'attrice ha formulato le seguenti conclusioni: “I) dichiarare e ritenere risolto il contratto di appalto stipulato in data 26/09/2020 tra la e la Parte_1 Controparte_5 per grave inadempimento della società appaltatrice per le ragioni di cui in
[...] premessa;
II) per l'effetto, condannare la e/o la Controparte_5 CP_2 ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento dei danni subiti dalla istante per il ritardo nella
[...] consegna dell'opera originariamente prevista per la data del 31/04/2021 a causa del grave inadempimento delle società convenute a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, da liquidarsi nella misura che sarà precisata in corso di causa, il tutto nei limiti della dichiarazione di valore resa in calce al presente atto;
III) condannare, inoltre, la Controparte_5
e la alla immediata consegna in favore della istante di tutte le opere sino
[...] Controparte_2
4 ad oggi realizzate, essendo le stesse di proprietà esclusiva della istante a termini di contratto;
IV) condannare le società convenute al pagamento delle spese e competenze di lite”.
1.2. Con ricorso depositato in data 22/7/2021, stante la necessità di riprendere quanto prima i lavori per la realizzazione dell'imbarcazione, l'attrice ha formulato istanza di accertamento tecnico preventivo in corso di causa ex artt. 696 e 699 c.p.c. nei confronti delle società convenute chiedendo la nomina di un consulente tecnico al quale conferire il seguente incarico: “1) descriva lo stato dello scafo dell'imbarcazione da diporto in fase di costruzione denominata “Bolide”; 2) accerti la presenza dello stato di delaminazione dello scafo dell'imbarcazione “Bolide”, individuandone le cause;
3) accerti ed indichi gli interventi necessari per eliminare le cause della delaminazione dello scafo;
4) accerti il tempo ed i costi necessari alla eliminazione dei difetti, riferendo di ogni altro elemento utile ai fini dell'accertamento tecnico”.
Il ricorso è stato accolto è si è dato corso alla consulenza tecnica d'ufficio all'interno del sub- procedimento R.G.N. 2535-1/2021.
1.3. Con comparsa di costituzione del 4/8/2021, si è costituita in giudizio la società
[...]
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda Controparte_5 attorea e, in subordine, di essere manlevata e tenuta indenne da ogni eventuale condanna da parte della società subappaltatrice . CP_2
In particolare, la convenuta ha eccepito l'assenza di propria responsabilità in ordine al ritardo nella consegna dell'imbarcazione, sostenendo che tale ritardo doveva essere ricondotte a cause esterne e a lei non imputabili, quali:
- la situazione pandemica globale, che aveva inciso in modo rilevante sull'approvvigionamento dei materiali e sull'organizzazione del lavoro;
- il ritardo da parte della stessa committente nella consegna e trasmissione degli stampi e dei progetti tecnici necessari per la realizzazione dello scafo dell'imbarcazione;
- la condotta negligente dalla subappaltatrice, i cui tecnici e maestranze si recavano sul cantiere in modo saltuario e discontinuo, con conseguente incidenza negativa sull'avanzamento complessivo dei lavori.
Pertanto, la convenuta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: rigettare, la domanda attorea così come proposta in quanto infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio;
- In ipotesi subordinata, di accoglimento della domanda attorea, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta CP_4 CP_2 per il ritardo nella esecuzione dei lavori di realizzazione dello scafo dell'imbarcazione
[...]
“Bolide” nonché nella consegna dello stesso, per vizi realizzativi, condannare la Società convenuta al risarcimento di tutti i danni che saranno eventualmente riconosciuti a parte Controparte_2
5 attrice dichiarando altresì la stessa Società tenuta a manlevare e tenere indenne Controparte_2 la Società con vittoria di spese e competenze professionali del Controparte_1 giudizio”.
1.4. Con comparsa di costituzione del 5/10/2021, si è costituita in giudizio la società CP_2
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto di tutte le domande spiegate nei
[...] suoi confronti.
In particolare, la convenuta ha eccepito:
- il ritardo nella consegna dell'imbarcazione non le era in alcun modo imputabile, poiché le parti avevano convenuto che la consegna dell'opera doveva intervenire entro il 30/5/2021, “se ricevuti stampi e informazioni necessarie” (cfr. art. 5, doc. 1, fascicolo di parte convenuta), stabilendo altresì che erano a esclusivo carico di la fornitura dei “principali materiali di costruzione, ed in CP_1 particolare: a) fibre in carbonio e tessuti in genere;
b) anime strutturali e resine” (cfr. art.
2.a.5, doc.
1), nonché di “tutti gli stampi necessari alle lavorazioni richieste”, da consegnarsi secondo il seguente cronoprogramma: “stampo scafo entro il 25/10/2020; - stampi coperta, fianchi alti, cruscotto, portelloni garage entro il 30/10/2020” (cfr. art.
4.b.3, doc. 1). Tuttavia, alcuni stampi – tra cui quello dello scafo – venivano messi a disposizione della subappaltatrice con ritardo, mentre altri non venivano affatto consegnati, costringendo così la a provvedere autonomamente alla loro CP_2 realizzazione (doc. 2), con conseguente aggravio di tempi e costi;
- la subappaltatrice aveva dovuto operare in condizione di carenza dei materiali e delle specifiche tecniche necessarie all'esecuzione delle lavorazioni programmate. In particolare, con comunicazioni del 12/3/2021, 19/3/2021 e 30/3/2021, segnalava la mancata consegna dell'anima strutturale CP_2
“Corecell da 10 mm”, nonché dei disegni tecnici di alcuni manufatti (casse gasolio, paratie, paglioli, madieri e basamenti MMPP5) (doc. 5), e, con comunicazioni del 1/4/2021 e 7/4/2021, rinnovava le richieste di consegna di alcuni disegni (doc. 6);
- inoltre, la aveva richiesto, in più occasioni, l'esecuzione di opere non previste nel contratto CP_1 di subappalto, consistenti: i) nella realizzazione degli stampi dei madieri da 6 a 11, delle murate, delle casse carburante e delle flange di congiunzione tra le casse (docc. 2 e 7); ii) nella modifica del piano di posa dell'anima in PVC all'interno della carena;
iii) nella costruzione dei tamponi di vari componenti dell'imbarcazione e nella riparazione degli stampi dei madieri M2, M3 e M5 (doc. 2).
Tali lavorazioni, qualificate come extra-contrattuali, erano state eseguite per un importo complessivo di € 43.500,00 (doc. 8);
- contestualmente, la committenza apportava, nel corso del rapporto, modifiche sostanziali al progetto originario, che comportavano lavorazioni e costi non previsti né pattuiti contrattualmente (doc. 9);
6 - infine, evidenziava che non aveva avuto modo di cumulare alcun ritardo, poiché il giorno CP_2 successivo alla scadenza del 30/5/2021, aveva esercitato il recesso dal contratto di subappalto CP_1
(doc. 12).
Tanto premesso, la convenuta ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria assicurazione, al fine di essere manlevata e tenuta indenne da eventuali pretese risarcitorie nei suoi confronti, nonché rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale di merito, respingere le domande attoree;
in via subordinata di merito nei confronti di nella denegata Controparte_3 ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, condannare la medesima compagnia a tenere indenne da quanto fosse condannata a pagare all'attrice e a provvedere al CP_2 pagamento diretto a favore di questa ai sensi dell'art. 1917 comma secondo c.c.; in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, anche ai sensi dell'art. 1917 terzo comma c.c.; con vittoria di spese e compensi di lite”.
1.5. Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di costituzione del 21/1/2022, si è costituita in giudizio (di seguito ”), eccependo la non operatività della polizza Controparte_3 CP_3 assicurativa invocata da e formulando le seguenti conclusioni: “dichiarare non tenuta CP_2
l'esponente alla manleva nei confronti dei soggetti parti in causa, CP_2 Controparte_5
e , per non rientrare i danni nelle previsioni di copertura assicurativa di cui alla Parte_1 polizza e/o perché causati in periodo anteriore alla copertura;
in subordine, in denegata ipotesi dovesse risultare dovuto l'indennizzo in base ai risultati istruttori, limitare l'indennizzo, ove provato nell'an, alla sola misura del ragionevole costo di riparazione dei danni da delaminazione ed applicare a tale importo la franchigia contrattuale di € 40.000. Con vittoria delle spese del presente procedimento e spese generali 15%”.
In particolare, la compagnia ha dedotto che la copertura assicurativa non poteva ritenersi applicabile per due ordini di ragioni:
- in primo luogo, poiché l'imbarcazione oggetto del contratto non era mai stata completata, mentre la polizza prevedeva la copertura del rischio di ritardo nella consegna finale dell'imbarcazione, e non già quello relativo alle singole fasi intermedie di lavorazione;
- in secondo luogo, poiché la stipulazione della polizza era intervenuta soltanto in data 26/4/2021, quando i lavori si trovavano già in uno stato avanzato di esecuzione e il danno lamentato risultava già verificatosi, circostanza che escludeva l'operatività della garanzia assicurativa.
1.6. Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. del 5/7/2022, l'attrice ha dedotto l'esistenza di vizi dell'imbarcazione emersi in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo un'integrazione della c.t.u. e così modificando le proprie conclusioni: “I) dichiarare e ritenere risolto il contratto di appalto stipulato in data 26/09/2020 tra la e la Parte_1 Controparte_6
[..
[...] per grave inadempimento della società appaltatrice;
II) dichiarare e ritenere le convenute,
[...] ciascuna per quanto di ragione, responsabili per la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori appaltati e per l'effetto condannarle al risarcimento dei danni subiti dall'attrice da liquidarsi nell'importo di € 82.721,91, ovvero in quello diverso che sarà accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
III) condannare la e/o la Controparte_1 [...]
ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento dei danni subiti dalla istante per il CP_2 ritardo nella consegna dell'opera originariamente prevista per la data del 30/04/2021 a causa del grave inadempimento delle società convenute a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, da liquidarsi nella misura di € 676,000,00 ovvero in quella diversa e maggiore o minore ritenuta provata in corso di causa, nonché al risarcimento danni per la mancata presentazione della barca al pubblico e la mancata consegna la cliente nei termini da liquidarsi nell'importo che sarà accertato in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
IV) condannare le società convenute al pagamento delle spese e competenze di lite”.
1.7. Nelle more del procedimento, con atto di citazione ritualmente notificato, ha instaurato il CP_2 giudizio iscritto al R.G.N. 4719/2021, convenendo in giudizio e chiedendo di “- accertare lo CP_1 scioglimento del contratto di subappalto dd.
8.10.2020 a fronte del recesso della committente
[...] intimato in data 31.5.2021 ex art. 1671 c.c. e, per l'effetto, - Controparte_5 condannare a pagare ad gli importi ad essa dovuti a titolo di CP_1 CP_2 corrispettivo per i lavori, anche extra contratto, eseguiti e pari ad € 138.257,50 oltre IVA ed agli interessi ex d. lgs 231/2002 dalla scadenza al saldo, nonché per il mancato guadagno ex art. 1671
c.c. pari ad € 66.500,00 o al diverso ammontare che verrà quantificato, anche in via equitativa, in corso di causa e per le spese sostenute che verranno quantificate nel corso del giudizio;
- condannare al versamento del saldo prezzo dei box uffici pari ad € 12.000,00; - accertare la CP_1 responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o ex art. 2041 c.c. di per la mancata CP_1 restituzione ad del forno e del compressore di sua proprietà, nonché per l'indebito CP_2 utilizzo dei medesimi e dei materiali di consumo della subappaltatrice e, per l'effetto, - condannare la convenuta al risarcimento in favore di dei danni pari quanto meno ad € CP_2
60.652,66, o alla maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, nonché al versamento in favore di di un'indennità per l'indebito utilizzo dei predetti beni dal 10.6.2021 ad oggi. CP_2
Ogni posta maggiorata degli interessi ex art. 1284, 4° co, c.c.”.
In particolare, ha agito in giudizio al fine di essere tenuta indenne, ai sensi dell'art. 1671 c.c., CP_2 dalla subcommittente per le spese sostenute, per i lavori eseguiti e per il mancato guadagno CP_1 conseguenti al recesso dal contratto di subappalto intimato da quest'ultima in data 31/5/2021, nonché per ottenere la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'illecita mancata
8 restituzione e dall'indebito utilizzo degli impianti e delle attrezzature di proprietà della subappaltatrice, installati presso il cantiere dell'imbarcazione.
1.8. Con comparsa dell'8/3/2022, si è costituita nel giudizio R.G.N. 4719/2021, chiedendo, CP_1 preliminarmente, di disporre la riunione di tale procedimento con il giudizio RGN 2535/2021, e, nel merito, di “rigettare la domanda attorea così come proposta, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio;
C) In via riconvenzionale accertata fondata la domanda riconvenzionale proposta condannare la Società al pagamento in favore della Controparte_2
Società la complessiva somma di € 38.064,00 =, oltre interessi Controparte_1
e rivalutazione, ovvero la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”.
In particolare, la convenuta:
- ha eccepito che la risoluzione del contratto di subappalto era conseguenza delle inadempienze, dei ritardi e degli errori commessi da nell'esecuzione dei lavori, di avere sempre provveduto al CP_2 pagamento dei corrispettivi dovuti per le opere effettivamente eseguite dalla subappaltatrice e di non avere mai accettato le opere extra-contratto che la stessa assume di aver realizzato;
- ha contestato la richiesta risarcitoria relativa ai presunti costi sostenuti dall'attrice per la realizzazione di un nuovo forno di cottura;
- ha proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle lavorazioni eseguite da – attività di CP_2 smaltimento che la subappaltatrice si era impegnata ad eseguire (doc. 7, fasc. ) – quantificato CP_1 complessivamente in € 38.064,00 (docc. 9 e 10).
1.9. Con ordinanza del 30/11/2025, è stata disposta la riunione al presente procedimento di quello iscritto a R.G.N. 4719/2021.
1.10. Con istanza del 14/6/2023, ha chiesto la pronuncia di ordinanze anticipatorie di condanna CP_2 ex artt. 186-bis e 186-ter c.p.c. nei confronti di , istanza che veniva rigettata dal Tribunale con CP_1 provvedimento del 2/8/2023.
1.11. La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio – espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo proposto in corso di causa, successivamente integrata nel presente giudizio – e assunzione di prove testimoniali.
All'udienza del 29/5/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*********
9
2. In diritto
2.1. Questioni preliminari
Preliminarmente, deve accogliersi l'eccezione di difetto di rappresentanza processuale del difensore di nel procedimento R.G.N. 2535/2021, sollevata dalla convenuta con note scritte del CP_1 CP_2
14/2/2022 e reiterata in sede di comparsa conclusionale.
Sul punto, giova rammentare che “in tema di difetto di rappresentanza processuale, mentre, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuovere sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire” (cfr. Cass. civ. n. 4016/2022; conforme, Cass. civ. n. 18525/2025).
Nel caso di specie, la procura allegata alla comparsa di costituzione di nel giudizio R.G.N. CP_1
2535/2021 fa esplicito riferimento al “procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Pisa n. 1572/2020”, e dunque ad un giudizio diverso da quello nel quale la parte ha inteso costituirsi.
Ebbene, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quella secondo cui l'art. 182, co.
2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, co. 2, L. n. 69/2009, trova applicazione anche qualora la procura alle liti venga reputata mancante, in quanto, pur essendo allegata all'atto cui si riferisce e formulata con riferimento al “presente procedimento” contenga, altresì, il richiamo testuale ad altro giudizio (Cass. civ. n. 16252/2020).
Pertanto, in difetto di una tempestiva attivazione da parte di volta a sanare il vizio eccepito da CP_1
, la sua costituzione nel procedimento R.G.N. 2535/2021 deve ritenersi invalida, con la CP_2 conseguenza che la convenuta deve essere considerata non costituita in tale giudizio fino alla riunione con il procedimento R.G.N. 4719/2021, per cui, invece, ha prodotto idonea procura.
Del resto, tale nullità non può ritenersi sanata neppure mediante quest'ultima procura richiamata, nella quale si precisa espressamente che il mandato è rilasciato con riferimento al “presente procedimento”, circostanza che ne esclude l'estensione automatica ad altri giudizi.
2.2. Sulla risoluzione del contratto per ritardo nell'adempimento
2.2.1. Con il proprio atto introduttivo, ha chiesto la risoluzione del contratto di appalto Pt_1 stipulato con in data 26/9/2020, avente ad oggetto la realizzazione dello scafo relativo alla CP_1 imbarcazione denominata “Bolide”, in ragione del grave inadempimento dell'appaltatrice, deducendo
10 il ritardo nell'esecuzione dei lavori commissionati e la mancata consegna dell'opera entro il termine contrattualmente previsto del 30/4/2021.
2.2.2. Occorre innanzitutto rilevare che, dalla lettura del contratto, non risulta rinvenibile alcun
“termine essenziale” entro il quale provvedere alla consegna dell'opera – tanto che così non lo qualifica nemmeno l'attrice nel proprio atto introduttivo –, ma al contrario si esplicita che questa sarà consegnata alla committente entro il termine del 30/4/2021 “se ricevuto stampi e informazioni necessarie” (cfr. art. 6, doc 1, fascicolo di parte attrice).
Sul punto, è noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “il termine contrattuale di adempimento, ove non debba considerarsi essenziale, obbiettivamente, per la particolare natura della prestazione, può ritenersi tale esclusivamente in relazione alla comune volontà manifestata dalle parti, sia pure con formule non sacramentali, al momento della conclusione del contratto, la quale può essere ricostruita anche attraverso il loro comportamento posteriore, da valutare però complessivamente, e non in riferimento alla sola parte che sostenga l'essenzialità del termine entro cui la prestazione le era dovuta, senza tener conto del comportamento dell'altra parte”
(Cass. civ. n. 845/1983).
In particolare, l'essenzialità del termine, qualora non venga esplicitamente espressa dalle parti, può essere implicitamente desunta dalla natura o dall'oggetto del negozio, da valutare entrambi in relazione agli interessi perseguiti dalle parti ed alla possibilità di realizzarli o alle concrete circostanze del caso, quali emergono dalla manifestazione di volontà, sì da far ritenere che ogni utilità venga meno con il decorso della data indicata, con la conseguenza che, ove non emerga nessuno di siffatti elementi rivelatori, va esclusa l'esistenza di un termine essenziale, ancorché le parti abbiano stabilito una data per l'adempimento (Cass. civ. n. 21587/2007).
Dunque, posto che l'accertamento in ordine all'essenzialità del termine è riservato al Giudice di merito e va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo (Cass. civ. n.
16318/2020), si rileva che, nel caso de quo, non ricorre alcun elemento sintomatico di siffatta volontà.
A conforto di quest'ultima interpretazione depone, in primo luogo, l'argomento letterale, dal momento che nel richiamato contratto di appalto si ricava esclusivamente una data indicativa di
“consegna”, senza alcun riferimento in merito alla dedotta essenzialità della medesima;
in secondo luogo, il comportamento tenuto dalle parti (e, in specie, dall'attrice) nel corso del rapporto.
In tal senso, si fa specifico riferimento alla manifestazione di interesse poste in essere dalla , Pt_1 anche a seguito del decorso del termine indicate nel contratto.
11 Si legge, infatti, nelle mail scambiate tra e in data 31/5/2021 che “In mancanza di Pt_1 CP_1 un'immediata ripartenza dei lavori e di un articolato programma di recupero del ritardo, la scrivente si riserva di quantificare l'ammontare dei danni subiti” (cfr. doc. 3), e in data 3/6/2021 che
“Trattandosi di materiale di nostra proprietà nonché essenziale al proseguimento dei lavori, già in gravissimo ritardo per cause non imputabili alla nostra società vi invitiamo a darci urgente riscontro in assenza del quale saremo obbligati nostro malgrado a risolvere il contratto di appalto, riservandoci di quantificare il danno” (doc. 4), così evidenziando un perdurante interesse nella prestazione e nella ripresa dei lavori anche in data successiva al 30/4/2021.
Simili reiterazioni nella protrazione del termine per l'adempimento forniscono un importante elemento presuntivo circa la natura meramente comminatoria dello stesso, presentandosi quali indici rivelatori della volontà delle parti di escludere che l'adempimento tardivo sia privo di interesse per il creditore (Cass. civ. n. 11068/2022).
2.2.3. Ciononostante, il ritardo nell'adempimento di una delle parti può costituire causa di risoluzione del contratto laddove questo non abbia avuto scarsa importanza, avuto riguardo dell'interesse dell'altra, come previsto dall'art. 1455 c.c.
Mette conto rammentare che nei contratti con prestazioni corrispettive l'inadempimento che legittima la domanda di risoluzione è solo quello che per le modalità e le circostanze, tenendo conto dell'economia complessiva dell'atto e degli interessi sostanziali delle parti (Cass. civ. n. 9800/2000), sia di non lieve entità giacché, in tal caso, venendo meno il rapporto funzionale tra le reciproche attribuzioni, gli effetti del contratto non corrispondono più all'iniziale volontà delle parti e non trova più giustificazione la prestazione o la controprestazione.
Tale valutazione deve tener conto sia dell'esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di uguale importanza nei contratti con prestazioni corrispettive, sia dell'interesse dell'altra parte che non deve essere tanto intesa in senso subiettivo, in relazione alla stima che il creditore abbia potuto fare del proprio interesse violato, quanto in senso obbiettivo, in relazione all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale e a reagire sulla causa del contratto, e perciò nel comune intento negoziale (Cass. civ. n. 4529/2001).
La valutazione in questione deve essere effettuata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale;
completandosi, poi, l'indagine mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco
12 inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alle particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata
(Cass. civ. n. 1773/2001).
Dunque, ai fini della determinazione della gravità dell'inadempimento deve procedersi ad un'indagine unitaria complessiva del comportamento del debitore, desumibile dalla durata della mora e dal suo eventuale protrarsi, nonché una valutazione oggettiva della ritardata o mancata prestazione con riferimento all'interesse dell'altra parte all'esatto adempimento (Cass. civ. n. 11784/2000).
Applicando i principi richiamati al caso di specie, occorre rilevare che plurime circostanze emerse nel corso del giudizio inducono a ritenere non provata la gravità dell'inadempimento dedotta da parte attrice.
In primis, va evidenziato che, in assenza di una specifica previsione di un termine essenziale, l'attrice ha introdotto il presente giudizio soltanto due mesi dopo la prevista data di consegna (31/4/2021), procedendo al deposito dell'atto di citazione in data 24/6/2021, a fronte di un contratto della durata di otto mesi e di un rilevante impegno di mezzi e lavoro spiegato dalle convenute, nonché in presenza della subappaltatrice ancora sul cantiere, come emerge dalle stesse dichiarazioni dell'attrice, secondo cui avrebbe interrotto le lavorazioni e abbandonato il cantiere “successivamente alla notifica CP_2 dell'atto di citazione” (cfr. p. 2, ricorso cautelare in corso di causa).
Inoltre, nel corso dei due mesi di asserito ritardo, l'attrice, pur sollecitando all'appaltatrice la necessità di stabilire con urgenza un programma di ripresa dei lavori, ha manifestato a più riprese il proprio interesse alla prosecuzione dei lavori, come risulta dalle comunicazioni a mezzo mail del 31/5/2021
e del 3/6/2021, precedentemente richiamate, da cui si evince che l'adempimento dell'opera trovava ancora giustificazione nel sinallagma contrattuale.
Tale circostanza trova indiretto riscontro nella domanda, proposta nel presente giudizio, di restituzione dell'opera, domanda che appare di dubbia compatibilità con l'azione di risoluzione del contratto avanzata in via principale, alla luce degli effetti retroattivi della caducazione del contratto, nonché del disposto di cui all'art. 1453, co. 2, c.c., e su cui comunque va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo intervenuta nelle more del giudizio la consegna delle lavorazioni realizzate.
In secondo luogo, va rilevato che il contratto di subappalto stipulato tra e riporta come CP_1 CP_2 data di consegna quella del 30/5/2021 e che la committente era a conoscenza dell'esistenza di tale contratto e, presumibilmente, anche del diverso termine pattuito tra appaltatrice e subappaltatrice
(teste dipendente di : “Sì, è vero. Ho seguito le fasi di sviluppo del contratto Testimone_1 Pt_1
[con la ]”, cfr. verbale di udienza del 7/3/2024), senza che la stessa abbia mai sollevato CP_2 contestazioni al riguardo, né prima del giudizio né nel corso dello stesso, circostanza che denota quantomeno un comportamento di tolleranza rispetto alle modalità esecutive concordate tra le altre
13 due parti. Parimenti, la committente era a conoscenza dell'impegno contemporaneo della subappaltatrice in ulteriori lavorazioni, avendo essa stessa favorito il contatto della con terzi CP_2 per altra commessa (teste “È vero che le cause sono quelle indicate;
inoltre, c'è stato Tes_1
l'ulteriore problema che il personale della era impegnato in un'altra commessa. Lo CP_2 so perché abbiamo creato noi il contatto per l'altra commessa”, cfr. verbale di udienza del 7/3/2024).
2.2.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto escludersi che il ritardo o l'inadempimento dedotti dall'attrice presentino i requisiti di gravità richiesti ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale, con conseguente rigetto di tale domanda.
Del resto, non assume rilievo la circostanza che, nel presente giudizio, non abbia contestato CP_1
l'inadempimento, limitandosi ad imputarlo a né rileva che, nella comunicazione del 3/6/2021 CP_2
(doc. 3, fasc. ), l'appaltatrice abbia dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto CP_1 con , non potendosi attribuire a tali affermazioni alcuna valenza confessoria circa la Pt_1 sussistenza della gravità dell'inadempimento richiesta ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione.
2.3. Sul risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento
2.3.1. Ritenuta l'infondatezza della domanda di risoluzione del contratto proposta da , occorre Pt_1 nondimeno esaminare la domanda risarcitoria dalla stessa avanzata, atteso che l'art. 1218 c.c. non richiede, ai fini del relativo accoglimento, che il ritardo nell'adempimento sia connotato da particolare gravità, essendo sufficiente che i danni subiti siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
2.3.2. Orbene, considerato che il ritardo imputabile alle convenute ammonta ad un solo mese
(dovendosi prendere come riferimento il termine del 30/5/2021 previsto nel contratto di subappalto), deve rilevarsi che la decisione dell'attrice di appaltare i lavori a soggetti terzi, così come gli ulteriori pregiudizi dedotti, non costituisca conseguenza immediata e diretta di tale ritardo, bensì della scelta unilaterale di di interrompere il rapporto una volta venuto meno il rapporto fiduciario con le Pt_1 convenute, circostanza che legittima sì il recesso della committenza, ma impone un più significativo sforzo probatorio in ordine alla riconducibilità del danno alla condotta dell'appaltatrice e/o della subappaltatrice.
Dalla disamina delle singole voci risarcitorie emergono, infatti, aspetti incompatibili con l'imputazione causale prospettata dall'attrice: da un lato, si evince l'inclusione di attività ulteriori, non previste nei contratti originari stipulati con e – come, ad esempio, le lavorazioni CP_1 CP_2 necessarie al completamento dell'imbarcazione ulteriori rispetto a quelle oggetto del contratto in essere tra le parti –; dall'altro, risulta che l'esecuzione delle opere sia proseguita per oltre un ulteriore anno, circostanza che rende ancor meno plausibile l'attribuzione dei danni lamentati al ritardo, di un
14 solo mese, maturato dalle convenute;
del resto, così accorpando tutte le lavorazioni successive, la committente ha impedito un puntuale accertamento della effettiva riferibilità delle singole voci al ritardo accumulato nelle lavorazioni.
2.3.3. Quanto alla perdita di chance, individuata dall'attrice nella “mancata partecipazione della
al salone nautico di Monaco edizione 2021”, è bene chiarire che, sebbene l'onere probatorio Pt_1 in materia di perdita di chance, intesa “quale perdita della seria e consistente possibilità di ottenere un risultato sperato”, risulti “attenuato” rispetto a quello richiesto ove si lamenti di non avere conseguito il bene della vita, tale attenuazione non può significare “evanescenza degli elementi costitutivi della fattispecie” (Cass. civ. n. 24050/2023).
Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito alcun elemento concreto a sostegno della propria pretesa, limitandosi ad affermare che il carattere innovativo del progetto “avrebbe certamente catturato
l'attenzione dei visitatori e degli operatori del settore nautico” (cfr. p. 31, comparsa conclusionale), generando contatti commerciali e potenziali vendite dell'imbarcazione. Una simile allegazione non consente di fondare una liquidazione equitativa del danno, la quale, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è ammissibile solo in presenza di concreti parametri a cui fare riferimento e di una impossibilità ovvero di una obiettiva difficoltà nella quantificazione del danno (Cass. civ. n. 16992/2005), elementi non allegati dall'attrice, anche tenuto conto che una stima, sia pur orientativa, delle occasioni economiche perse avrebbe potuto essere fornita sulla base delle successive vendite dell'imbarcazione o di altri elementi di riscontro acquisibili con l'ordinaria diligenza.
2.3.4. Ne consegue l'integrale rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno da ritardo formulata da . Pt_1
2.4. Sui vizi e sulle difformità dell'opera
La domanda di accertamento dei vizi dell'opera, con conseguente richiesta risarcitoria, deve essere dichiarata inammissibile, trattandosi – come tempestivamente eccepito dalla convenuta nella CP_2 propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. – di mutatio libelli non consentita.
È noto come la modificazione della domanda giudiziale sia ammissibile nei limiti di cui all'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., purché il mutamento attenga ad una diversa prospettazione giuridica o fattuale della vicenda sostanziale già oggetto di giudizio tra le medesime parti. Difatti, qualora la nuova allegazione si collochi al di fuori del perimetro della vicenda sostanziale originariamente dedotta, la modifica determina una compressione inaccettabile del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, con conseguente inammissibilità della domanda (Trib. Milano n. 4178/2025).
Nella specie, la domanda di accertamento dei vizi con risarcimento del danno e ritenzione delle opere, oltre a presupporre un adempimento della prestazione di fatto incompatibile con la manifestata volontà di risolvere il contratto, costituisce altresì una domanda nuova, fondata su allegazioni – i
15 lamentati vizi e difetti dell'imbarcazione – del tutto diverse rispetto al ritardo nell'adempimento dedotto a sostegno dell'originaria domanda di risoluzione.
Del resto, l'azione di risarcimento del danno, sia essa fondata su titolo contrattuale o extracontrattuale, ha natura eterodeterminata, con la conseguenza che la domanda introduttiva volta al risarcimento
“esige che l'attore indichi espressamente i "fatti materiali" che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c., costituendo tali fatti materiali gli elementi indispensabili a identificare la "causa petendi", ossia il titolo o meglio il fatto genetico del diritto di cui si chiede la tutela” (cfr. Cass. civ. n. 19186/2020).
Né può ritenersi sufficiente la mera identità di petitum immediato (ossia la richiesta risarcitoria) per qualificare le domande come teleologicamente complanari (Cass. civ. n. 28873/2024), tenuto conto della diversa situazione giuridica sostanziale posta a fondamento delle rispettive pretese: il ritardo nell'adempimento in un caso, la garanzia per vizi nell'altro.
2.5. Sulla domanda di manleva nei confronti di CP_3
Il rigetto di tutte le domande risarcitorie avanzate dall'attrice comporta l'assorbimento di ogni domanda di rivalsa spiegata da nei confronti della propria compagnia assicurativa. CP_2
2.6. Sul recesso di , sul diritto all'indennità di e sulle altre pretese creditorie CP_1 CP_2
2.6.1. Giova innanzitutto precisare che la comunicazione inviata da a in data 31/5/2021 CP_1 CP_2
(doc. 32, fasc. convenuta ) deve essere qualificata quale recesso unilaterale del subcommittente CP_2 ai sensi dell'art. 1671 c.c.
Invero, da un lato, non risultano integrate le condizioni per la risoluzione di diritto previste dall'art. 10 del contratto di subappalto inter partes ( avrà facoltà di risolvere il presente contratto, CP_1 senza obbligo di costituzione in mora, nel caso in cui il ritardo nella consegna dell'imbarcazione ecceda di 2 mesi la data di consegna tranne che il ritardo dipenda da ritardi causati da , CP_1 cfr. p. 11, doc. 1), atteso che la comunicazione in contestazione è stata inviata il giorno successivo alla data di consegna pattuita (30/5/2021); dall'altro, la subcommittente non ha fornito la prova della sussistenza di un grave inadempimento da parte di , rimanendo le allegazioni relative ai presunti CP_2 ritardi e alla presenza sporadica in cantiere di fatto indimostrate nell'ambito del presente giudizio.
Né ai fini della gravità dell'inadempimento possono essere valorizzate le risultanze della c.t.u. espletata in sede di a.t.p., la quale ha concluso nel senso dell'effettiva presenza di vizi e difetti alle lavorazioni eseguite da;
tali circostanze, infatti, non erano ancora note al momento della CP_2 comunicazione del 31/5/2021 e, pertanto, non possono essere utilizzate retroattivamente per qualificare tale atto come una risoluzione;
esse piuttosto avrebbero potuto legittimare una successiva domanda di risarcimento del danno (Cass. civ. n. 421/2024), purché tempestiva, che tuttavia non risulta essere mai stata proposta da nel presente giudizio. CP_1
16 Ne consegue che, in applicazione del disposto dell'art. 1671 c.c., deve essere tenuta indenne CP_2 delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, purché tali poste di danno risultino adeguatamente provate.
2.6.2. Quanto alle spese sostenute e ai lavori eseguiti, dall'istruttoria svolta nel presente giudizio risulta che:
- ha eseguito le opere contrattualmente previste per complessivi € 40.000,00, come riportato CP_2 nella fattura n. 71/2021 (doc. 26), riferite: i) alle lavorazioni di completamento della laminazione dello scafo di cui al 3° SAL (€ 5.500,00); ii) alla realizzazione dei componenti previsti dal 4° SAL (€
21.750,00); iii) all'avanzamento lavori del 29,3% relativo a madieri e paratie (5° SAL), pari a €
12.750,00. Tali lavorazioni sono state espressamente riconosciute dalla subcommittente nella scrittura privata del 13/4/2021 (doc. 24) e nel SAL di aprile 2021 sottoscritto da (doc. 25), la CP_1 quale, tuttavia, non ha provato di aver adempiuto al relativo pagamento. Sul punto, non appare sufficiente a dimostrare l'intervenuto pagamento quanto riferito del teste , le Testimone_2 cui dichiarazioni risultano generiche e prive di ulteriori riscontri (cfr. verbale di udienza del
7/3/2024);
- ha inoltre eseguito parte della coperta, per un importo pari a € 54.757,50, come previsto nel CP_2
6° SAL e comprovato dal giornale di cantiere (doc. 28), dalle dichiarazioni del teste Tes_3
(cfr. verbale udienza del 7/3/2024) e dalla mancata specifica contestazione della subcommittente. Di tale importo, € 40.000,00 risultano già ricompresi nella fattura n. 142 del 10/11/2021, emessa a titolo di acconto per “lavorazioni eseguite ulteriormente a quelle già previste nell'addendum del 13.4.2021
e ante vostra comunicazione di interruzione contratto Bolide” (doc. 29); anche di tali lavorazioni non vi è prova dell'avvenuto pagamento da parte della subappaltatrice;
- nel corso delle lavorazioni, ha richiesto ad la realizzazione di opere extra-contratto CP_1 CP_2 consistenti negli stampi dei madieri da 6 a 11 (cfr. p. 3, doc. 15; doc. 16, fasc. convenuta;
teste CP_2
“Sì, confermo [che “3) nel mese di gennaio del 2021 e hanno Tes_1 CP_1 Parte_1
Con chiesto ad di realizzare gli stampi dei madieri da 6 a 11, quelli delle murate, delle casse carburante e delle flange di congiunzione tra le casse”], cfr. verbale di udienza del 7/3/2024), nonché nella modifica del piano di posa dell'anima in PVC all'interno della carena, nella realizzazione dei tamponi di vari componenti dell'imbarcazione e nella riparazione degli stampi dei madieri M2, M3 e
M5 (docc. 17 e 18). Tali opere sono state quantificate in complessivi € 43.500,00, come risultante dal giornale di cantiere (doc. 20), importo mai specificamente contestato da , né in sede giudiziale CP_1 né stragiudiziale.
Ne consegue che deve essere indennizzata per i lavori eseguiti per l'importo complessivo di € CP_2
138.257,50, oltre IVA.
17 Trattandosi di debito di valore, attesa la riconducibilità delle conseguenze indennitarie previste dall'art. 1671 c.c., per funzione ed estensione, a quelle risarcitorie derivanti dall'inadempimento del committente (Cass. civ. n. 1411/1987), sull'importo spettante devono applicarsi rivalutazione monetaria e interessi, decorrenti dalla data del recesso e sino all'effettivo soddisfo (Cass. Sez. Un. n.
1712/1995).
2.6.3. Quanto al mancato guadagno, deve osservarsi che questo consiste non in quel margine di profitto che l'appaltatore poteva sperare o prevedere di conseguire al momento della stipulazione del contratto, ma in quello che avrebbe “effettivamente conseguito” se avesse portato a termine i lavori.
Esso è costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere. Per tale voce incombe però sull'appaltatore l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto conseguibile con la completa esecuzione delle opere oggetto del contratto (Cass. civ. n. 15304/2020; Cass. civ. n. 16404/2017).
Nel caso di specie, tuttavia, la subcommittente non ha fornito alcun elemento idoneo a quantificare le spese che avrebbe dovuto sostenere per l'impiego di mezzi, manodopera e materiali necessari al completamento delle opere;
ciò rende la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, formulata in sede di memoria istruttoria, meramente esplorativa e, come tale, inidonea a supplire alle carenze di allegazione della parte.
L'assenza degli elementi necessari impedisce, inoltre, il ricorso al criterio equitativo per la determinazione del mancato guadagno, con la conseguenza che tale posta risarcitoria deve essere rigettata.
2.6.4. Quanto, infine, alle ulteriori pretese avanzate da si osserva quanto segue: CP_2
- ha diritto alla refusione dell'importo di € 12.000,00, a titolo di saldo per la realizzazione di CP_2
“un ufficio da collocarsi sopra una porzione dell'esistente soppalco” all'interno del capannone locato da , trovando tale pretesa fondamento nel contratto di locazione stipulato il 3/6/2020 (cfr. p. 6, CP_1 doc. 7), nella documentazione di acquisto prodotta (doc. 6) e nel mancato pagamento del residuo prezzo da parte di a seguito della caducazione del contratto di comodato, inadempimento CP_1 contestato solo genericamente dalla subcommittente, la quale ha evocato una presunta morosità per canoni e utenze che, tuttavia, non è stata provata (né coltivata) nel corso del giudizio;
- alla subappaltatrice spetta, altresì, la somma di € 2.384,99, espressamente riconosciuta nel verbale del 28/10/2021, sottoscritto da , con il quale quest'ultima si è impegnata a corrispondere detto CP_1 importo ad (doc. 39); CP_2
- non può invece essere accolta la pretesa di relativa al forno e al compressore. Pur essendo CP_2 pacifica la proprietà della subappaltatrice su tale strumentazione (docc. 10, 11, 30 e 31) e la circostanza che non abbia ancora provveduto alla sua restituzione, non è riconoscibile il diritto CP_1
18 al risarcimento dei costi di realizzazione del forno, di acquisto del compressore e delle rispettive indennità di utilizzo. Invero, quanto ai costi di realizzazione e di acquisto, essi non rappresentano una conseguenza immediata e diretta della mancata restituzione da parte di , posto che quale CP_1 CP_2 legittima proprietaria, può sempre ottenere la riconsegna dei beni – non avendo dedotto di non avervi più interesse al di fuori del contratto di appalto – anche mediante iniziative giudiziarie;
quanto alle indennità di utilizzo, difetta totalmente la prova del quantum, risultando necessaria una valutazione equitativa priva, tuttavia, di qualsiasi parametro di riferimento, con conseguente rigetto della domanda sotto tale profilo. Né può riconoscersi un indennizzo ex art 2041 c.c. in favore della subappaltatrice, difettando una puntuale prova tanto dell'ingiustificato arricchimento di quanto CP_1 del corrispondente depauperamento di CP_2
Ne consegue che deve corrispondere ad l'importo complessivo di € 14.384,99, oltre CP_1 CP_2 interessi legali – trattandosi di debito di valuta – dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c.
2.7. Sulla domanda riconvenzionale di CP_1
Deve, infine, essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta da , volta a ottenere il CP_1 risarcimento del danno per le spese sostenute per la rimozione dei rifiuti di lavorazione che CP_2 avrebbe accumulato nel capannone da essa utilizzato.
Risulta, infatti, processualmente dimostrato che, nonostante le reiterate richieste (doc. 33), non CP_2 ha avuto accesso al cantiere fino a ottobre 2021, con la conseguente impossibilità di quest'ultima di provvedere allo smaltimento dei rifiuti come pattuito tra le parti (teste : “abbiamo Tes_3 chiesto più volte l'accesso, avevamo anche offerte per la rimozione, ma non ci è stato consentito di accedere”, cfr. verbale di udienza del 7/3/2024).
Di contro, non ha fornito prova né di aver consentito ad l'accesso al cantiere, né di CP_1 CP_2 averle richiesto lo smaltimento dei rifiuti prima di provvedervi autonomamente.
3. Spese
3.1. Preliminarmente, giova richiamare il principio secondo cui: “In caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, dm n. 55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (cfr. Cass. civ. n. 17693/2022; Trib. Napoli, 17/5/2024).
3.2. Le spese di lite tra e seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono Pt_1 CP_2 liquidate come da dispositivo, discostandosi dalla nota spese depositata, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (da € 520.001,00 a € 1.000.000,00), con
19 applicazione dei valori medi. Spettano ad anche i compensi per l'attività difensiva svolta CP_2 nell'accertamento tecnico preventivo iscritto al sub-procedimento R.G.N. 2535-1/2021.
3.3. Le spese di lite sostenute da devono essere poste a carico di , atteso che la relativa CP_3 Pt_1 chiamata in causa si è resa necessaria in ragione della domanda spiegata dall'attrice, domanda poi rigettata;
esse sono parimenti liquidate come da dispositivo, applicando tuttavia i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria e decisionale, in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
3.4. Nulla deve essere liquidato a con riferimento ai procedimenti R.G.N. 2535/2021, CP_1 nonostante la soccombenza di , dovendo la stessa essere considerata alla stregua di una parte Pt_1 contumace in ragione del riscontrato difetto di rappresentanza.
3.5. Quanto al procedimento R.G.N. 4719/2021, ha diritto alla refusione delle spese relative CP_2 alla fase di studio e a quella introduttiva, da liquidarsi applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00), stabilito in base al decisum e non al disputatum, con applicazione dei valori medi.
3.6. Le spese di c.t.u., liquidate nel corso del giudizio e in sede di a.t.p., sono poste a definitivo carico di parte attrice.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione e difesa disattese o assorbite, così provvede:
- rigetta le domande di risoluzione e di risarcimento del danno proposte da Parte_1
[...]
- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno per vizi proposta da
[...]
Parte_1
- rigetta la domanda di ei confronti di Controparte_2 Controparte_3
- accoglie la domanda di er quanto di ragione e, per l'effetto, condanna Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a corrispondere all'attrice la somma di € 138.257,50, oltre IVA, oltre rivalutazione monetaria e interessi, decorrenti dalla data del recesso e sino all'effettivo soddisfo, e la somma di € 14.384,99, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art. 1284, co. 4,
c.c.;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere Parte_1
a le spese di lite, che liquida in complessivi € 29.193,00 per compensi, Controparte_2 oltre spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge, ed € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali
20 al 15%, Iva e Cap come per legge, per l'attività difensiva svolta nel sub-procedimento R.G.N. 2535-
1/2021;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere Parte_1
a le spese di lite, che liquida in complessivi € 18.420,00 per compensi, Controparte_2 oltre spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge;
- nulla sulle spese tra e Parte_1 Controparte_1
[...]
- condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a rifondere a e spese di lite per la fase di studio e introduttiva Controparte_2 della causa, che liquida in complessivi € 4.180,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e
Cap come per legge, oltre a spese di iscrizione della causa a ruolo e spese di notifica;
- pone definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, le spese di c.t.u. liquidate nel corso del giudizio e nel procedimento di a.t.p.
Pisa, 28/11/2025
Il Giudice Dott.ssa Giulia Tavella
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