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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2760/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Colleferro, Via Privata M. Laurenti, n. 8, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Stefano Travaglia, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine della citazione OPPONENTE contro
Controparte_1
, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso
[...]
l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende OPPOSTI
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 24.09.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione a precetto avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 097 2019 9064418571000, allo stesso notificata in data 02.04.2022, limitatamente all'importo richiesto in relazione alla cartella esattoriale n. 097 2011 0245667742000, per la somma complessiva di Euro 7.447,83, a titolo di spese di giustizia. In particolare, l'opponente, premettendo di aver integralmente provveduto al pagamento degli importi richiesti, ha contestato:
- l'inesistenza o nullità della notificazione della cartella di pagamento, presupposta all'intimazione di pagamento;
2
- l'irregolarità formale dell'intimazione di pagamento, per la mancata indicazione delle modalità e termini per l'impugnazione dell'atto, dell'autorità competente, del nominativo del responsabile del procedimento, dell'ufficio presso cui richiedere informazioni;
- la mancata allegazione all'intimazione di pagamento della cartella richiamata, costituente atto prodromico necessario.
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituite in giudizio
[...]
e il , rappresentando l'avvenuta Controparte_1 Controparte_1 notificazione della cartella di pagamento indicata dall'opponente e la regolarità formale dell'intimazione di pagamento e chiedendo conseguentemente il rigetto delle domande spiegate.
All'udienza del 24.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Con riguardo alla notifica della cartella di pagamento n. 097 2019 9064418571000, parte opposta ha documentato l'avvenuta notifica dell'atto tramite deposito presso la casa comunale, con avviso di ricevimento sottoscritto per ritiro da parte del destinatario (cfr. docc. 1, 2 e 3, allegati alla comparsa di costituzione).
Con riguardo alla regolarità formale dell'intimazione di pagamento, va condiviso il principio per cui “l'intimazione di pagamento è normativamente prevista dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, commi 2 e 3 […]. Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione […], in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento. Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione” (Cass. 04.07.2022, n. 21065, conf. Cass. Sez. Un. 25.06.2009, n. 14878, Cass. 31.01.2013, n. 2373, Cass. 18.04.2017, n. 9778). 3
Ciò posto, risulta incontestato e documentalmente provato che l'intimazione di pagamento oggetto di esame risulta redatta secondo il relativo modello ministeriale, avendo come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo nel termine di cinque giorni. Conseguentemente, in ragione del contenuto vincolato del provvedimento, risulta non meritevole di condivisione la censura dell'opponente, non riscontrandosi una carenza motivazionale dell'atto, idoneo a rendere il contribuente edotto delle ragioni dell'emissione dell'intimazione.
Con riguardo alla mancata allegazione all'intimazione di pagamento della cartella richiamata, va ribadito che “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (Cass. 16.07.2025, n. 19624, conf. Cass. 09.07.2024, n. 18692, Cass. 09.11.2018, n. 28689). Pertanto, deve essere ritenuto sufficiente che l'intimazione di pagamento faccia riferimento, come avvenuto nel caso di specie, alla cartella di pagamento in precedenza notificata, irrilevante risultando la mancata allegazione della cartella indicata nell'atto.
Pertanto, alla luce di quanto indicato, l'opposizione articolata deve essere rigettata, in quanto infondata.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del ridotto livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore delle opposte, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 22.12.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 2760/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Colleferro, Via Privata M. Laurenti, n. 8, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Stefano Travaglia, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine della citazione OPPONENTE contro
Controparte_1
, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso
[...]
l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende OPPOSTI
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 24.09.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione a precetto avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 097 2019 9064418571000, allo stesso notificata in data 02.04.2022, limitatamente all'importo richiesto in relazione alla cartella esattoriale n. 097 2011 0245667742000, per la somma complessiva di Euro 7.447,83, a titolo di spese di giustizia. In particolare, l'opponente, premettendo di aver integralmente provveduto al pagamento degli importi richiesti, ha contestato:
- l'inesistenza o nullità della notificazione della cartella di pagamento, presupposta all'intimazione di pagamento;
2
- l'irregolarità formale dell'intimazione di pagamento, per la mancata indicazione delle modalità e termini per l'impugnazione dell'atto, dell'autorità competente, del nominativo del responsabile del procedimento, dell'ufficio presso cui richiedere informazioni;
- la mancata allegazione all'intimazione di pagamento della cartella richiamata, costituente atto prodromico necessario.
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituite in giudizio
[...]
e il , rappresentando l'avvenuta Controparte_1 Controparte_1 notificazione della cartella di pagamento indicata dall'opponente e la regolarità formale dell'intimazione di pagamento e chiedendo conseguentemente il rigetto delle domande spiegate.
All'udienza del 24.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Con riguardo alla notifica della cartella di pagamento n. 097 2019 9064418571000, parte opposta ha documentato l'avvenuta notifica dell'atto tramite deposito presso la casa comunale, con avviso di ricevimento sottoscritto per ritiro da parte del destinatario (cfr. docc. 1, 2 e 3, allegati alla comparsa di costituzione).
Con riguardo alla regolarità formale dell'intimazione di pagamento, va condiviso il principio per cui “l'intimazione di pagamento è normativamente prevista dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, commi 2 e 3 […]. Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione […], in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento. Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione” (Cass. 04.07.2022, n. 21065, conf. Cass. Sez. Un. 25.06.2009, n. 14878, Cass. 31.01.2013, n. 2373, Cass. 18.04.2017, n. 9778). 3
Ciò posto, risulta incontestato e documentalmente provato che l'intimazione di pagamento oggetto di esame risulta redatta secondo il relativo modello ministeriale, avendo come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo nel termine di cinque giorni. Conseguentemente, in ragione del contenuto vincolato del provvedimento, risulta non meritevole di condivisione la censura dell'opponente, non riscontrandosi una carenza motivazionale dell'atto, idoneo a rendere il contribuente edotto delle ragioni dell'emissione dell'intimazione.
Con riguardo alla mancata allegazione all'intimazione di pagamento della cartella richiamata, va ribadito che “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (Cass. 16.07.2025, n. 19624, conf. Cass. 09.07.2024, n. 18692, Cass. 09.11.2018, n. 28689). Pertanto, deve essere ritenuto sufficiente che l'intimazione di pagamento faccia riferimento, come avvenuto nel caso di specie, alla cartella di pagamento in precedenza notificata, irrilevante risultando la mancata allegazione della cartella indicata nell'atto.
Pertanto, alla luce di quanto indicato, l'opposizione articolata deve essere rigettata, in quanto infondata.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del ridotto livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore delle opposte, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 22.12.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli