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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/12/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1237/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1237/2023, avente ad oggetto responsabilità ex art. 2054 c.c., promossa da:
Parte_1
, con sede in VIA CASALOTTO SNC 98060 SANT'ANGELO DI BROLO, c.f.
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. SPICCIA MARCO, c.f. , P.IVA_1 C.F._1 domiciliato in
ATTORE
CONTRO
, con sede in PIAZZA TRE TORRI N. 3 MILANO, c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CIATTO MARCO, c.f. , P.IVA_2 C.F._2 domiciliato in VIA DEI MILLE, 243 98123 MESSINA
CONVENUTO
, c.f. , nato a [...], Controparte_2 C.F._3 ivi residente in [...]
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 5/10/2023 proponeva appello avverso la sentenza n. 661 del
24/7/2023 con la quale il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto aveva rigettato la proposta domanda di risarcimento dei danni conseguenti al sinistro occorso in data 15/4/2020 a Barcellona
Pozzo di Gotto tra la Auto IS di proprietà di e la AG AP di proprietà Controparte_3 di . Si doleva, in particolare, dell'erronea applicazione degli artt. 145 bis e 132 Controparte_2
d.lgs. 209/2005; dell'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie;
dell'erronea condanna al pagamento delle spese di lite. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza impugnata e la condanna delle controparti al pagamento, a titolo di costo delle riparazioni, della somma di € 5.759,72, oltre
Iva, spese di fermo ed interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta del 7/12/2023 si costituiva la
[...]
la quale contestava gli avversi motivi di impugnazione e ne chiedeva il rigetto Controparte_4 con vittoria di spese e compensi.
, pur raggiunto da notifica, ometteva di costituirsi. Controparte_2
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Il primo motivo di appello è fondato nella parte in cui censura l'applicazione da parte del primo
Giudice dell'art. 145 bis d.lgs. 209/2005 (cfr., ad esempio, pag. 5 sentenza appellata).
È, invero, sufficiente considerare che la citata disposizione prescrive il valore legale quale fonte di prova dei dispositivi elettronici che presentano “le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c)” e, a fronte di ciò, è fatto nella specie pacifico quello secondo cui il dispositivo in esame non presenta le dette caratteristiche, stante la mancata adozione dei decreti ministeriali a ciò preposti dall'invocato art. 132 ter;
inoltre, quanto alla seconda parte del citato art. 145 bis, co. 1, che fa salvi “in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni”, occorre ricordare il principio – cui intende aderirsi – espresso in giurisprudenza secondo cui “[…] Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, là dove vorrebbe, contro ogni logica e senza alcuna previsione che lo evidenzi attribuire all'art. 145-bis del codice delle assicurazioni private il valore di conservare validità ai dispositivi già installati a prescindere dall'emanazione dei decreti: è palese che il "fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni", cioè anche dell'art. 132-ter, implica la necessaria emanazione dei decreti, perché solo essi possono evidenziare le caratteristiche per ravvisare nei vecchi dispositivi la c.d.
"equiparabilità".
7.1 Poiché l'art 145 bis del D.Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri
[…]” (cfr., in motivazione, Cass. civ., sez. III, 16/5/2024, n. 13725).
Ciò, dunque, implica che i dati attualmente raccolti dai dispositivi elettronici installati nei veicoli come quello oggetto dell'odierna controversia non sono di per sé inutilizzabili, ma assumono un valore probatorio meramente indiziario, non essendosi integrate le condizioni normativamente previste per il riconoscimento ad essi di valore di fonte di prova legale. Ne viene che, laddove fonda la propria statuizione sui report del dispositivo installato nell'auto IS X RA coinvolta nel sinistro, con conseguente ribaltamento dell'onere della prova in capo al danneggiato circa il difettoso funzionamento del dispositivo in questione, la sentenza appellata appare viziata dal denunciato error iuris, donde l'accoglimento in parte qua del gravame proposto.
Ritiene, inoltre, questo decidente che le risultanze acquisite nel corso del primo grado di giudizio fondino altresì l'accoglimento anche del secondo motivo di appello.
Esclusa l'efficacia probatoria vincolante del report della scatola nera applicata al veicolo si Pt_2 osserva che i dati registrati dal detto dispositivo assumono in ogni caso un valore indiziario non decisivo ai presenti fini.
Il report allegato dalla compagnia convenuta dà, infatti, contezza della sussistenza di altri sinistri nei quali il medesimo veicolo sarebbe stato coinvolto (cfr. all. 4 comparsa di costituzione e risposta), segnatamente il 10/3/2020 e il 14/4/2020, in aggiunta a quello verificatosi il medesimo giorno del sinistro per cui è causa, ma alle 11:37 e in altra località, Sant'Angelo di Brolo: il dispositivo in parola, dunque, non avrebbe rilevato il sinistro per cui è causa, ciò su cui verte la difesa dell'odierna convenuta. Tuttavia, il dato de quo (che, si ripete, per quanto sopra esposto non ha una valenza probatoria privilegiata) rimane contraddetto da due diversi elementi di prova offerti dall'odierna parte appellante, ovvero il modulo CAI, sottoscritto da ambo i conducenti coinvolti nel sinistro e nel quale è descritta la dinamica del sinistro in maniera conforme a quella posta a fondamento della pretesa creditoria in questa sede azionata (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. III, 3/6/2024, n. 15431, secondo cui “L'art. 143, comma 2, d.lg. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I.
(Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece l'impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame”), e la dichiarazione scritta (quindi valutabile alla stregua di una prova c.d. atipica) resa da (di cui è stata acquisita agli atti anche copia del documento di Persona_1 riconoscimento), avente ad oggetto la descrizione della dinamica del sinistro conforme a quella dedotta da parte attrice e confermata nel modulo CAI.
Si aggiunga, peraltro, che il report del dispositivo “Octo” applicato alla IS X RA ha confermato la presenza del veicolo presso la via Strada I Coccomeli a partire dalle ore 7:09:51, con il susseguirsi di eventi registrati (Moto, Accensione, Spegnimento) fino alle 7:59:21 (cfr. all. 4 comparsa di costituzione in appello), ciò che fornisce ulteriore supporto all'allegazione attorea ove considerata unitariamente alle ulteriori risultanze sopra richiamate.
L'accoglimento dell'appello e, quindi, della domanda proposta da Controparte_5 non è, poi, ostacolata dalla consulenza di parte a firma dell'ing. sulla compatibilità Persona_2 degli urti tra i mezzi coinvolti nell'incidente (all. 10 comparsa di costituzione in appello), atteso che essa sconta invero il vizio di non tenere in adeguata considerazione lo stato dei luoghi e, quindi, le diverse pendenze e le specifiche conformazioni delle strade che s'incrociano nel luogo teatro del sinistro, circostanze che possono avere una significativa incidenza sull'individuazione dei punti d'urto tra i due veicoli e, quindi, sulla ricostruzione della relativa dinamica (si legge, infatti, a pag. 8 della perizia: “E' appena opportuno precisare che l'accostamento virtuale dei veicoli in posizione statica, pur non potendo considerare la dinamicità degli eventi, fornisce tuttavia utili elementi al fine di individuare i componenti dei veicoli reciprocamente corrispondenti, le cui ampiezze e geometrie rappresentano comunque elementi invariabili rispetto l'altezza dal piano stradale”).
L'incompletezza dell'elaborato peritale, a prescindere dalla produzione in giudizio ad opera dell'appellante di una consulenza tecnica di parte successiva alla definizione del giudizio di primo grado, impedisce da dare rilievo all'accertamento tecnico ivi convenuto ai fini della presente decisione.
Si osserva, peraltro, che il perito , esaminando il veicolo AP AG (all. 8 Persona_3 comparsa di costituzione in appello), ha rappresentato che “[…] non si esclude la possibile sovrapposizione delle lieve abrasioni contraddistinte da tracce di colore scuro, le quali sono coerenti sotto il profilo delle altezze di localizzazione dei punti d'urto con i danni presenti sul veicolo in garanzia. Si allegano in oltre alla presente foto sui luoghi del denunciato sinistro nelle quali si rileva la presenza di veicoli in stato di quiete dopo la collisione. Considerato quanto sopra non emergono elementi utili che possano confutare quanto dichiarato dalle parti”. Quanto, invece, all'analisi del mezzo IS X RA (all. 9 comparsa di costituzione in appello), il perito Per_3
si è limitato a richiamare le risultanze della c.d. scatola nera installata sul mezzo, senza
[...] nondimeno dar contezza di eventuali evidenze di urti provenienti dai sinistri precedenti da essa desunti, donde l'irrilevanza ai presenti fini anche degli esiti della predetta perizia.
In coerenza a quanto finora esposto, dunque, deve dirsi provato il sinistro secondo la dinamica posta a fondamento della domanda proposta dall'odierna appellante, donde l'accoglimento in parte qua del gravame proposto.
Avuto riguardo al quantum della pretesa azionata, infine, non si ravvisano ragioni per discostarsi dall'accertamento espletato dal consulente tecnico d'ufficio nel corso del giudizio di primo grado
(cfr. consulenza del 28/5/2022), la quale al fine di individuare i danni risarcibili ha utilizzato le “fotografie allegate ai fascicoli, dove sono presenti tutte due veicoli, in particolare dalle due fotografie denominate “scena del sinistro” […]”, attesa, da un lato, la già intervenuta riparazione del veicolo IS al tempo della consulenza tecnica d'ufficio e, dall'altro lato, l'incompatibilità di taluni dei danni allegati con lo stato – desumibile dalle foto predette – dei veicoli immediatamente dopo il sinistro (cfr., in particolare, lo specchietto laterale lato destro, che nelle foto “subito dopo l'incidente” - cfr. testo mail - inviate al c.t.u. con mail del 30/5/2022 risulta integro, a differenza di quanto desumibile dalle foto “prima delle riparazioni” - cfr. testo mail - inviate con mail del
24/5/2022).
Il danno va, dunque, quantificato nella misura di € 3.999,82, iva compresa.
Ciò posto, deve nondimeno osservarsi che le prove raccolte nel corso di giudizio, benché idonee a fornire la prova del sinistro e del contributo causale e colposo del conducente dell'AP AG,
, non sono apparse idonee a comprovarne l'esclusiva responsabilità in ordine alla Controparte_2 sua verificazione.
Si ricorda infatti, in diritto, che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (Cass. civ., sez. VI, 26/05/2021, n. 14451; cfr. anche Cass. civ., sez. III,
13/05/2020, n. 8885; Cass. civ., sez. III, 08/01/2016, n. 124), in aggiunta a quello per cui
“Entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente a oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro sono onerate non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa della regola che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma, altresì, della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni del codice della strada e immune da colpa generica, dovendo essere improntata la condotta di guida sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno
e a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili” (Cass. civ., sez. III, 20/03/2017, n. 7057; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 04/11/2014,
n. 23431).
Orbene, nella specie non è emerso dall'istruttoria espletata in primo grado che , CP_6 conducente della IS X RA, abbia assunto un contegno di guida conforme ai canoni di diligenza e prudenza richiesti dallo stato di luogo e di tempo di verificazione del sinistro, rimanendo sotto tale profilo insufficiente il fatto che non abbia osservato il diritto di Controparte_2 precedenza della controparte. Non sono stati, in particolare, acquisiti ulteriori elementi di prova idonei a tale scopo (si ricorda, in particolare, che non sono stati prodotti verbali di intervento di pubbliche autorità né la prova testimoniale reiterata nell'atto di appello appare volta a dimostrare la condotta di guida diligente del conducente del mezzo assicurato); si aggiunga, peraltro, che la modalità stessa del sinistro così come allegata dall'attore induce a ritenere che il conducente della
IS abbia tenuto una velocità di guida non conforme a quella richiesta dallo stato dei luoghi
(dalle foto allegate, infatti, emerge la prossimità dell'incrocio rispetto allo stato di quiete dei mezzi, oltre che le assai ridotte dimensioni della strada percorsa), prova ne sia l'incapacità del conducente del veicolo IS di arrestare la marcia sia prima dell'urto con l'AP AG che dopo l'urto de quo, tanto da collidere con la fiancata destra sul muro al margine opposto della carreggiata.
In coerenza a quanto sopra esposto, dunque, va accertata la corresponsabilità del conducente del mezzo IS X RA nella causazione del sinistro per cui è causa nella misura del 50%, donde la riduzione in misura corrispondente del risarcimento in favore dell'odierno appellante dei danni conseguenti al sinistro in questione, pari ad € 1.999,91.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma riconosciuta è dovuta la rivalutazione monetaria, oltre agli interessi fino al soddisfo.
Stante l'accoglimento parziale della domanda, le spese vanno compensate nella misura della metà e poste a carico di parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, stante la non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, al netto della fase istruttoria non espletata per il presente grado di giudizio. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, infine, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1237/2023, disattesa ogni contraria istanza:
Accoglie l'appello e, per l'effetto e in riforma della sentenza impugnata, accerta la responsabilità di
, nella misura del 50% in concorso con , nella causazione del sinistro Controparte_2 CP_6 occorso a Barcellona Pozzo di Gotto in data 15/4/2020 e condanna e Controparte_2 [...] al pagamento in favore della controparte della somma di € 1.999,91, Controparte_7 nonché su tale importo, deflazionato al momento del sinistro, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, al pagamento degli interessi al tasso legale annuo fino alla data della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo, entro i limiti di competenza per valore del Giudice di Pace, come da domanda. Condanna e al pagamento in favore della Controparte_2 Controparte_7 controparte e per essa in favore del procedura dichiaratosi distrattario, avv. Marco Spiccia, delle spese di lite, che si liquidano: per il primo grado di giudizio, in € 132,00 per spese ed in € 316,50 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge;
per il presente grado di giudizio, in € 191,25 per spese ed in € 426,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Compensa integralmente tra le parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 02/12/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1237/2023, avente ad oggetto responsabilità ex art. 2054 c.c., promossa da:
Parte_1
, con sede in VIA CASALOTTO SNC 98060 SANT'ANGELO DI BROLO, c.f.
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. SPICCIA MARCO, c.f. , P.IVA_1 C.F._1 domiciliato in
ATTORE
CONTRO
, con sede in PIAZZA TRE TORRI N. 3 MILANO, c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CIATTO MARCO, c.f. , P.IVA_2 C.F._2 domiciliato in VIA DEI MILLE, 243 98123 MESSINA
CONVENUTO
, c.f. , nato a [...], Controparte_2 C.F._3 ivi residente in [...]
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 5/10/2023 proponeva appello avverso la sentenza n. 661 del
24/7/2023 con la quale il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto aveva rigettato la proposta domanda di risarcimento dei danni conseguenti al sinistro occorso in data 15/4/2020 a Barcellona
Pozzo di Gotto tra la Auto IS di proprietà di e la AG AP di proprietà Controparte_3 di . Si doleva, in particolare, dell'erronea applicazione degli artt. 145 bis e 132 Controparte_2
d.lgs. 209/2005; dell'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie;
dell'erronea condanna al pagamento delle spese di lite. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza impugnata e la condanna delle controparti al pagamento, a titolo di costo delle riparazioni, della somma di € 5.759,72, oltre
Iva, spese di fermo ed interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta del 7/12/2023 si costituiva la
[...]
la quale contestava gli avversi motivi di impugnazione e ne chiedeva il rigetto Controparte_4 con vittoria di spese e compensi.
, pur raggiunto da notifica, ometteva di costituirsi. Controparte_2
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Il primo motivo di appello è fondato nella parte in cui censura l'applicazione da parte del primo
Giudice dell'art. 145 bis d.lgs. 209/2005 (cfr., ad esempio, pag. 5 sentenza appellata).
È, invero, sufficiente considerare che la citata disposizione prescrive il valore legale quale fonte di prova dei dispositivi elettronici che presentano “le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c)” e, a fronte di ciò, è fatto nella specie pacifico quello secondo cui il dispositivo in esame non presenta le dette caratteristiche, stante la mancata adozione dei decreti ministeriali a ciò preposti dall'invocato art. 132 ter;
inoltre, quanto alla seconda parte del citato art. 145 bis, co. 1, che fa salvi “in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni”, occorre ricordare il principio – cui intende aderirsi – espresso in giurisprudenza secondo cui “[…] Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, là dove vorrebbe, contro ogni logica e senza alcuna previsione che lo evidenzi attribuire all'art. 145-bis del codice delle assicurazioni private il valore di conservare validità ai dispositivi già installati a prescindere dall'emanazione dei decreti: è palese che il "fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni", cioè anche dell'art. 132-ter, implica la necessaria emanazione dei decreti, perché solo essi possono evidenziare le caratteristiche per ravvisare nei vecchi dispositivi la c.d.
"equiparabilità".
7.1 Poiché l'art 145 bis del D.Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri
[…]” (cfr., in motivazione, Cass. civ., sez. III, 16/5/2024, n. 13725).
Ciò, dunque, implica che i dati attualmente raccolti dai dispositivi elettronici installati nei veicoli come quello oggetto dell'odierna controversia non sono di per sé inutilizzabili, ma assumono un valore probatorio meramente indiziario, non essendosi integrate le condizioni normativamente previste per il riconoscimento ad essi di valore di fonte di prova legale. Ne viene che, laddove fonda la propria statuizione sui report del dispositivo installato nell'auto IS X RA coinvolta nel sinistro, con conseguente ribaltamento dell'onere della prova in capo al danneggiato circa il difettoso funzionamento del dispositivo in questione, la sentenza appellata appare viziata dal denunciato error iuris, donde l'accoglimento in parte qua del gravame proposto.
Ritiene, inoltre, questo decidente che le risultanze acquisite nel corso del primo grado di giudizio fondino altresì l'accoglimento anche del secondo motivo di appello.
Esclusa l'efficacia probatoria vincolante del report della scatola nera applicata al veicolo si Pt_2 osserva che i dati registrati dal detto dispositivo assumono in ogni caso un valore indiziario non decisivo ai presenti fini.
Il report allegato dalla compagnia convenuta dà, infatti, contezza della sussistenza di altri sinistri nei quali il medesimo veicolo sarebbe stato coinvolto (cfr. all. 4 comparsa di costituzione e risposta), segnatamente il 10/3/2020 e il 14/4/2020, in aggiunta a quello verificatosi il medesimo giorno del sinistro per cui è causa, ma alle 11:37 e in altra località, Sant'Angelo di Brolo: il dispositivo in parola, dunque, non avrebbe rilevato il sinistro per cui è causa, ciò su cui verte la difesa dell'odierna convenuta. Tuttavia, il dato de quo (che, si ripete, per quanto sopra esposto non ha una valenza probatoria privilegiata) rimane contraddetto da due diversi elementi di prova offerti dall'odierna parte appellante, ovvero il modulo CAI, sottoscritto da ambo i conducenti coinvolti nel sinistro e nel quale è descritta la dinamica del sinistro in maniera conforme a quella posta a fondamento della pretesa creditoria in questa sede azionata (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. III, 3/6/2024, n. 15431, secondo cui “L'art. 143, comma 2, d.lg. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I.
(Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece l'impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame”), e la dichiarazione scritta (quindi valutabile alla stregua di una prova c.d. atipica) resa da (di cui è stata acquisita agli atti anche copia del documento di Persona_1 riconoscimento), avente ad oggetto la descrizione della dinamica del sinistro conforme a quella dedotta da parte attrice e confermata nel modulo CAI.
Si aggiunga, peraltro, che il report del dispositivo “Octo” applicato alla IS X RA ha confermato la presenza del veicolo presso la via Strada I Coccomeli a partire dalle ore 7:09:51, con il susseguirsi di eventi registrati (Moto, Accensione, Spegnimento) fino alle 7:59:21 (cfr. all. 4 comparsa di costituzione in appello), ciò che fornisce ulteriore supporto all'allegazione attorea ove considerata unitariamente alle ulteriori risultanze sopra richiamate.
L'accoglimento dell'appello e, quindi, della domanda proposta da Controparte_5 non è, poi, ostacolata dalla consulenza di parte a firma dell'ing. sulla compatibilità Persona_2 degli urti tra i mezzi coinvolti nell'incidente (all. 10 comparsa di costituzione in appello), atteso che essa sconta invero il vizio di non tenere in adeguata considerazione lo stato dei luoghi e, quindi, le diverse pendenze e le specifiche conformazioni delle strade che s'incrociano nel luogo teatro del sinistro, circostanze che possono avere una significativa incidenza sull'individuazione dei punti d'urto tra i due veicoli e, quindi, sulla ricostruzione della relativa dinamica (si legge, infatti, a pag. 8 della perizia: “E' appena opportuno precisare che l'accostamento virtuale dei veicoli in posizione statica, pur non potendo considerare la dinamicità degli eventi, fornisce tuttavia utili elementi al fine di individuare i componenti dei veicoli reciprocamente corrispondenti, le cui ampiezze e geometrie rappresentano comunque elementi invariabili rispetto l'altezza dal piano stradale”).
L'incompletezza dell'elaborato peritale, a prescindere dalla produzione in giudizio ad opera dell'appellante di una consulenza tecnica di parte successiva alla definizione del giudizio di primo grado, impedisce da dare rilievo all'accertamento tecnico ivi convenuto ai fini della presente decisione.
Si osserva, peraltro, che il perito , esaminando il veicolo AP AG (all. 8 Persona_3 comparsa di costituzione in appello), ha rappresentato che “[…] non si esclude la possibile sovrapposizione delle lieve abrasioni contraddistinte da tracce di colore scuro, le quali sono coerenti sotto il profilo delle altezze di localizzazione dei punti d'urto con i danni presenti sul veicolo in garanzia. Si allegano in oltre alla presente foto sui luoghi del denunciato sinistro nelle quali si rileva la presenza di veicoli in stato di quiete dopo la collisione. Considerato quanto sopra non emergono elementi utili che possano confutare quanto dichiarato dalle parti”. Quanto, invece, all'analisi del mezzo IS X RA (all. 9 comparsa di costituzione in appello), il perito Per_3
si è limitato a richiamare le risultanze della c.d. scatola nera installata sul mezzo, senza
[...] nondimeno dar contezza di eventuali evidenze di urti provenienti dai sinistri precedenti da essa desunti, donde l'irrilevanza ai presenti fini anche degli esiti della predetta perizia.
In coerenza a quanto finora esposto, dunque, deve dirsi provato il sinistro secondo la dinamica posta a fondamento della domanda proposta dall'odierna appellante, donde l'accoglimento in parte qua del gravame proposto.
Avuto riguardo al quantum della pretesa azionata, infine, non si ravvisano ragioni per discostarsi dall'accertamento espletato dal consulente tecnico d'ufficio nel corso del giudizio di primo grado
(cfr. consulenza del 28/5/2022), la quale al fine di individuare i danni risarcibili ha utilizzato le “fotografie allegate ai fascicoli, dove sono presenti tutte due veicoli, in particolare dalle due fotografie denominate “scena del sinistro” […]”, attesa, da un lato, la già intervenuta riparazione del veicolo IS al tempo della consulenza tecnica d'ufficio e, dall'altro lato, l'incompatibilità di taluni dei danni allegati con lo stato – desumibile dalle foto predette – dei veicoli immediatamente dopo il sinistro (cfr., in particolare, lo specchietto laterale lato destro, che nelle foto “subito dopo l'incidente” - cfr. testo mail - inviate al c.t.u. con mail del 30/5/2022 risulta integro, a differenza di quanto desumibile dalle foto “prima delle riparazioni” - cfr. testo mail - inviate con mail del
24/5/2022).
Il danno va, dunque, quantificato nella misura di € 3.999,82, iva compresa.
Ciò posto, deve nondimeno osservarsi che le prove raccolte nel corso di giudizio, benché idonee a fornire la prova del sinistro e del contributo causale e colposo del conducente dell'AP AG,
, non sono apparse idonee a comprovarne l'esclusiva responsabilità in ordine alla Controparte_2 sua verificazione.
Si ricorda infatti, in diritto, che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (Cass. civ., sez. VI, 26/05/2021, n. 14451; cfr. anche Cass. civ., sez. III,
13/05/2020, n. 8885; Cass. civ., sez. III, 08/01/2016, n. 124), in aggiunta a quello per cui
“Entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente a oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro sono onerate non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa della regola che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma, altresì, della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni del codice della strada e immune da colpa generica, dovendo essere improntata la condotta di guida sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno
e a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili” (Cass. civ., sez. III, 20/03/2017, n. 7057; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 04/11/2014,
n. 23431).
Orbene, nella specie non è emerso dall'istruttoria espletata in primo grado che , CP_6 conducente della IS X RA, abbia assunto un contegno di guida conforme ai canoni di diligenza e prudenza richiesti dallo stato di luogo e di tempo di verificazione del sinistro, rimanendo sotto tale profilo insufficiente il fatto che non abbia osservato il diritto di Controparte_2 precedenza della controparte. Non sono stati, in particolare, acquisiti ulteriori elementi di prova idonei a tale scopo (si ricorda, in particolare, che non sono stati prodotti verbali di intervento di pubbliche autorità né la prova testimoniale reiterata nell'atto di appello appare volta a dimostrare la condotta di guida diligente del conducente del mezzo assicurato); si aggiunga, peraltro, che la modalità stessa del sinistro così come allegata dall'attore induce a ritenere che il conducente della
IS abbia tenuto una velocità di guida non conforme a quella richiesta dallo stato dei luoghi
(dalle foto allegate, infatti, emerge la prossimità dell'incrocio rispetto allo stato di quiete dei mezzi, oltre che le assai ridotte dimensioni della strada percorsa), prova ne sia l'incapacità del conducente del veicolo IS di arrestare la marcia sia prima dell'urto con l'AP AG che dopo l'urto de quo, tanto da collidere con la fiancata destra sul muro al margine opposto della carreggiata.
In coerenza a quanto sopra esposto, dunque, va accertata la corresponsabilità del conducente del mezzo IS X RA nella causazione del sinistro per cui è causa nella misura del 50%, donde la riduzione in misura corrispondente del risarcimento in favore dell'odierno appellante dei danni conseguenti al sinistro in questione, pari ad € 1.999,91.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma riconosciuta è dovuta la rivalutazione monetaria, oltre agli interessi fino al soddisfo.
Stante l'accoglimento parziale della domanda, le spese vanno compensate nella misura della metà e poste a carico di parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, stante la non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, al netto della fase istruttoria non espletata per il presente grado di giudizio. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, infine, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1237/2023, disattesa ogni contraria istanza:
Accoglie l'appello e, per l'effetto e in riforma della sentenza impugnata, accerta la responsabilità di
, nella misura del 50% in concorso con , nella causazione del sinistro Controparte_2 CP_6 occorso a Barcellona Pozzo di Gotto in data 15/4/2020 e condanna e Controparte_2 [...] al pagamento in favore della controparte della somma di € 1.999,91, Controparte_7 nonché su tale importo, deflazionato al momento del sinistro, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, al pagamento degli interessi al tasso legale annuo fino alla data della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo, entro i limiti di competenza per valore del Giudice di Pace, come da domanda. Condanna e al pagamento in favore della Controparte_2 Controparte_7 controparte e per essa in favore del procedura dichiaratosi distrattario, avv. Marco Spiccia, delle spese di lite, che si liquidano: per il primo grado di giudizio, in € 132,00 per spese ed in € 316,50 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge;
per il presente grado di giudizio, in € 191,25 per spese ed in € 426,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Compensa integralmente tra le parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 02/12/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano