Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/05/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1989/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1989/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NENCIONI Parte_1 C.F._1
FEDERICO ( ) elettivamente domiciliato in presso il difensore C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLI elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliato in VIA INDIPENDENZA 29 57021 VENTURINA presso il difensore avv. POLI SAMANTA;
CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 10
1. ricorreva avanti il Tribunale di Livorno con ricorso ex art. 473 bis 29 cpc per la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 22/2018 e dell'ulteriore decreto n. RG 763/2021, e per l'effetto, a parziale modifica di quanto precedentemente stabilito, porre a carico della sig.ra con decorrenza dalla data di deposito del presente CP_1 ricorso, quale modalità di adempimento dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, la metà dell'importo della rata mensile del mutuo della casa familiare in cui abita, a lei assegnata in godimento da diverso tempo, casa, che, comunque, resterà di proprietà esclusiva del sig. inoltre a ciò, porre a carico interamente della sig.ra T_
,a spese straordinarie dei figli;
In subordine: accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento d condizioni poste CP_1
a fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e dell'ulteriore decreto di modifica, e per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito, dichiarare la revoca dell'assegnazione della casa familiare in capo alla sig.ra con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, casa che ritornerà la piena disponibilità CP_1 del legittimo proprietario, ossia il sig. fermo restando a capo della sig.ra le intere spese straordinarie T_ CP_1 dei minori. Con vittoria di spese”.
La resistente chiedeva il rigetto del ricorso e concludeva come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza disattesa e respinta, rigettare il ricorso e tutte le domande ivi formulate dal Sig. in quanto infondate, non provate, smentite documentalmente non Parte_1 sussistendo i presupposti di legge ed i giustificati motivi la cui sopravvenienza consenta di rivedere e modificare le condizioni adottate con la sentenza di divorzio e modificate con il provvedimento del 26.11.21 per tutti i motivi ampiamente esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze professionali ed accessori di legge”.
La causa è stata istruita con l'ascolto dei minori, e rispettivamente nati nel 2009 e Per_1 Per_2
2012, nonché con CTU sulle condizioni di migliore affidamento e gestione dei minori.
All'esito, il ricorrente ha chiesto che entrambi i bambini, fermo l'affido condiviso, siano collocati presso di sé con mantenimento a carico della madre, altrimenti che la versi un contributo CP_1 per l'occupazione della casa familiare;
ha inoltre chiesto la prosecuzione del supporto psicologico ai minori.
La resistente si è opposta alle nuove conclusioni del ricorrente e ha domandato il rigetto del ricorso con conferma dei provvedimenti del 6.12.23 in punto di mantenimento e per gli aspetti non patrimoniali ha aderito alle conclusioni del CTU e ai suggerimenti dati a tutela della prole dai Servizi nell'ultima relazione.
2. Nel caso in esame, il procedimento di modifica era stato introdotto dal essenzialmente, T_ per ragioni carattere economico, tuttavia, nel corso del processo, anche in ragione del fatto che la resistente aveva lamentato in comparsa che il padre dopo la separazione era stato a lungo assente dalla vita dei figli e che non voleva avere un rapporto con lui, è emerso che i minori vivevano Per_2 una condizione psicologica non serena.
pagina 2 di 10 Ciò risultava confermato nel corso dell'ascolto dei minori, in cui affermava di non voler Per_2 frequentare la casa paterna, di non avere confidenza con lui e la di lui compagna e di essere disponibile a vedere il padre solo un paio di giorni alla settimana per cena e pernotto, ma comunque alla presenza del fratello;
, invece, riferiva di essersi da ultimo riavvicinato al Per_1 padre, di avere avuto un periodo di tensione e conflitto con la madre, legato al rendimento scolastico negativo e al desiderio di avere un motorino. Nel corso del procedimento, la situazione si esasperava ulteriormente, in quanto, malgrado le parti all'esito dell'ascolto si fossero accordate per garantire una frequentazione adeguata dei minori con entrambi i genitori, di fatto, si verificava una scissione della famiglia in due nuclei distinti, uno composta da e la madre, uno da Per_2
e il padre, in cui non veniva garantito l'accesso all'altro genitore, ma neppure il rapporto Per_1 tra fratelli.
In ragione di ciò, veniva disposta una CTU sulle capacità genitoriali delle parti le cui conclusioni meritano di essere riportate.
“La valutazione, in sintesi: ha partecipato alle valutazioni mostrando un atteggiamento di Per_1 collaborazione, adeguato nei modi, si presenta curato nell'abbigliamento e nella persona;
dal punto di vista fisico e comportamentale presenta caratteristiche congrue rispetto all'età cronologica di appartenenza. Il minore non mostra disturbi del comportamento mimico-motorio, Ë orientato nel tempo e nello spazio e non presenta disturbi riferibili ad una alterazione dello stato di coscienza. Ad una prima valutazione, non presenta disturbi della memoria e disturbi della senso-percezione, come fenomeni illusionali o allucinatori. Accessibile al colloquio, ha mostrato una Per_1 adeguata capacità di comprensione e di espressione linguistica. Non si osservano al franchi disturbi psicopatologici ma una condizione di malessere psicologico, conseguente alla separazione dei genitori.
ha partecipato al colloquio mostrando un atteggiamento di collaborazione, adeguata nei modi, si presenta Per_2 curata nell'abbigliamento e nella persona;
dal punto di vista fisico e comportamentale presenta caratteristiche congrue rispetto all'età cronologica di appartenenza. La minore non mostra disturbi del comportamento mimico-motorio, Ë orientata nel tempo e nello spazio e non presenta disturbi riferibili ad una alterazione dello stato di coscienza. Ad una prima valutazione, non presenta disturbi della memoria e disturbi della senso-percezione, come fenomeni illusionali o allucinatori. Accessibile al colloquio, ha mostrato una adeguata capacità di comprensione e di Per_2 espressione linguistica. Non si osservano al momen chi disturbi psicopatologici ma una condizione di malessere psicologico, conseguente alla separazione dei genitori, in presenza di una sintomatologia ansiosa rispetto alla quale la minore chiede di poter ricevere un aiuto di tipo psicologico. Per_2
La raccolta anamnestica della coppia genitoriale consente di poter affermare che i sig.ri e non T_ CP_1 sempre hanno agito un ruolo di adeguata protezione nei confronti dei figli, coinvolgendoli, direttamente e/o indirettamente, nel conflitto genitoriale. Entrambi i ragazzi manifestano apertamente sofferenza rispetto all'attuale conflitto genitoriale, ancora palpabile e percepibile, direttamente dai genitori e dai prolungati trascorsi in tribunale, di cui sembrano essere a conoscenza. In modo speculare, e riferiscono altresì di soffrire dell'assenza del Per_1 Per_2 fratello/sorella, lamentando chiaramente dispiacere per la scissione familiare che si è venuta a creare.
Sul punto appare necessario evidenziare che entrambi i genitori sono responsabili di un inadeguato esercizio della genitorialità, non garantendo di fatto l'accesso all'altro genitore (C. con la madre, V. con il padre), sostenendo che quanto accaduto è stato di fatto deciso dai figli, i quali reciprocamente, influenzati dai riferiti dei genitori e/o dai loro comportamenti, si sono costruiti le proprie motivazioni/convinzioni a sostegno della decisione presa.
pagina 3 di 10 , dichiara di voler vivere dal padre e di non recarsi volentieri a casa della madre, a causa Per_1 dell'atteggiamento squalificante della madre nei confronti del padre, per i pregressi tentativi di triangolazione dei figli per ottenere vantaggi personali nei procedimenti in tribunale e, in ultimo, perché la mamma gli ha detto di essere “un venduto” dopo l'ascolto in tribunale. Dichiara altresì di sentirsi poco compreso e cercato, se non per secondi fini. Rispetto alla relazione madre/figlio, anche la sig.ra ammette di aver commesso degli errori (confermando la CP_1 circostanza di cui sopra) e di aver vissuto nella relazione con il figlio momenti di difficoltà, e per questo, in passato di aver chiesto aiuto.
, con modalità simmetrica, lamenta di non recarsi volentieri a casa del padre perchè parlano male della Per_2 madre e/o del di lei legale e perchè il padre non è mai stato molto presente nella sua vita. Sul punto appare necessario ricordare che i sig.ri si sono separati quando la minore aveva circa due anni, pertanto, Parte_2 stante gli accadimenti successivi alla effettiva separazione degli adulti, appare plausibile che la minor non abbia introiettato una figura paterna presente e “responsiva” ovvero: capace di mantenere un'attenzione focalizzata, capace di rispondere alle richieste, capace di garantire un legame di attaccamento “sicuro” (Bowlby).
Entrambi i fratelli dichiarano di vivere con molta sofferenza la distanza e l'assenza di frequentazione.
In termini prognostici, tenuto conto del quadro sopra descritto, appare necessario che entrambi i genitori si impegnino a modificare l'attuale assetto familiare, evitando di esporre i minori al conflitto genitoriale in modo da garantirgli uno sviluppo psico-fisico adeguato.
Si suggerisce altresì una maggiore presenza del padre nella vita di e della madre nella vita di (al di Per_2 Per_1
l‡ del rifiuto del figlio e della comprensibile frustrazione che esso crea nella sig.ra sia per un adeguata CP_1 formazione dell'identità relativa alla costruzione di un'immagine positiva di sè e delle r interpersonali, sia per sostenersi reciprocamente nei compiti genitoriali (accudimento, educazione, crescita), rispetto ai quali la sig.ra CP_1 manifesta un vissuto di forte solitudine.
In risposta al punto 2. del quesito Secondo i criteri di valutazione relativi alle capacità Parte_1 genitoriali previsti dal Protocollo di MILANO (2012)….( omissis)
pagina 4 di 10 Applicando questi criteri, si può desumere che per il sig. on si sono evidenziate criticità o carenze per T_ il primo punto. A quanto visibile nel corso dei colloqui, e sono ragazzini ben vestiti ed Per_1 Per_2 accuditi sul piano delle cure materiali, e la madre, non lamenta comunque criticità in questo senso nei confronti del padre. Per quanto riguarda il secondo punto, il sig. appare in grado di organizzare e strutturare T_ adeguatamente il mondo fisico dei minori, oltre che in grado di favorire modelli di socializzazione con il gruppo dei pari, seppur, quando erano piccoli, gli impegni lavorativi hanno di fatto limitato l'esercizio di questa funzione genitoriale, delegata alla madre. Sempre al secondo punto, la funzione affettiva, definita anche “sintonizzazione affettiva”, non sempre è espressa in maniera adeguata del sig. con particolare riferimento alla relazione con T_
. Rispetto agli aspetti di protezione, soprattutto psicologici dei minori, nel sig. si sono evidenziati Per_2 T_ aspetti deficitari: le criticità emerse, sono riferibili alla fase successiva alla separazione connotata da una eccessiva quota di egocentrismo – inteso come centralità della propria esistenza e del soddisfacimento dei propri bisogni (anche di tipo economico) – che lo portano talvolta a perdere di vista l'esclusivo interesse dei figli. Infine, per quanto attiene al terzo criterio, allo stato attuale Ë stata osservato un comportamento da parte della sig. poco incline a T_ favorire il superamento del conflitto, nonostante la consapevolezza di non “funzionare” come coppia genitoriale in modo armonioso e sereno. Alla domanda esplorativa del CTU, se sarebbe disposto ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità‡ nel tentativo di migliorare l'attuale “sistema famiglia” disfunzionale e scisso, risponde:
“No, perchÈ noi la vediamo in maniera diversa (riferendosi alla sig.ra ”. AltresÏ, la valutazione condotta CP_1 sugli adulti evidenzia: Il sig. si presenta ai colloqui puntuale, adeguato nell'aspetto e nei modi, sempre T_ disponibile e formalmente collaborativo. Risulta accessibile al colloquio, l'eloquio è fluido e diretto;
il tono dell'umore appare al momento in asse. Dall'anamnesi remota, emergono eventi stressanti vissuti negli anni dal sig. T_ prima della separazione con la sig.ra la morte prematura del padre e la malattia nel 2017; dice: “Sono CP_1 passato economicamente da che non mi mancava niente, al ritrovarmi all'ospedale a Livorno nel 2017 con il dottore che mi disse che avevo un tumore alla testa e non sapeva se avrei camminato di nuovo […] Quando ho scoperto del tumore, aveva 9 anni e 7”. L'anamnesi patologica e psicopatologica non evidenzia malattie Per_1 Per_2 particolari o disturbi che hanno precedentemente interessato il soggetto. Per quanto attiene lo stile di attribuzione, per il sig. ha dimostrato la tendenza all'equilibrio tra uno stile esterno e interno, non fa fatica a porre T_ T_ in discussione il proprio comportamento nelle varie fasi della storia di coppia e della situazione attuale, ma, come la sig.ra sembra essere poco in grado di garantire in modo adeguato l'accesso all'altro genitore (non lo ostacola, CP_1 ma non lo favorisce). Nella narrazione Ë possibile scorgere vissuti di contrariet‡ nei confronti della sig.ra che CP_1 ritiene pi˘ o meno apertamente responsabile dell'attuale modalit‡ di frequentazione con la figlia, caratterizzata da pochi fugaci incontri e da assenza di pernottamento.
Secondo i criteri di valutazione relativi alle capacità genitoriali previsti dal Protocollo di CP_1
MILANO (2012), … ( omissis)
pagina 5 di 10 Applicando questi criteri, si può desumere che per la sig.ra on si sono evidenziate criticità o carenze per CP_1 il primo punto. A quanto visibile nel corso dei colloqui, e sono ragazzini ben vestiti ed Per_1 Per_2 accuditi sul piano delle cure materiali, e il padre, non lamenta comunque criticità‡ in questo senso nei confronti della madre. Per quanto riguarda il secondo punto, la sig.ra appare in grado di organizzare e strutturare CP_1 adeguatamente il mondo fisico dei minori, oltre che in grado di favorire modelli di socializzazione con il gruppo dei pari (seppur con difficoltà nell'esercitare la funzione normativa). Sempre al secondo punto, la funzione affettiva, definita anche “sintonizzazione affettiva”, non sempre è espressa in maniera adeguata della sig.ra con CP_1 particolare riferimento alla relazione con . Rispetto agli aspetti di protezione, soprattutto psicologici dei figli, Per_1 nella sig.ra si sono talvolta evidenziati aspetti deficitari. Nel caso specifico, seppur la madre abbia saputo in CP_1 passato assumere un prezioso ruolo di sostegno alla crescita dei figli, la significativa ferita affettiva che ancora CP_1 manifesta in seguito alla separazione, la portano a non separare i vissuti personali legati alla perdita per la fine della relazione dagli aspetti legati alla gestione condivisa della genitorialità pertanto ai rapporti con il sig. il T_ quale, assumendo una posizione difensiva attiva un meccanismo di evitamento nei confronti dell'ex. moglie pregiudicando a sua volta una serena comunicazione genitoriale. Infine, per quanto attiene al terzo criterio, allo stato attuale Ë stata osservato un comportamento da parte della sig.ra atto a favorire il superamento del conflitto, CP_1 seppur nell'impossibilità attuale di funzionare come coppia genitoriale in modo armonioso e sereno. Alla domanda esplorativa del CTU, se sarebbe disposta ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità‡ nel tentativo di migliorare l'attuale “sistema famiglia” disfunzionale e scisso, risponde: “Si, sono disposta a fare tutto quello che c'è bisogno”. AltresÏ, la valutazione condotta sugli adulti evidenzia: La sig.ra si presenta ai colloqui CP_1 puntuale, adeguata nell'aspetto e nei modi, sempre disponibile e collaborativ accessibile al colloquio, l'eloquio è fluido e diretto;
il tono dell'umore appare al momento in asse. Dall'anamnesi remota, emergono eventi stressanti vissuti negli anni dalla sig.ra prima della separazione con il sig. riferisce: “Mio padre Ë Pt_3 T_ andato vicino a morire due volte ed io mi sono curata di attacchi di panico per un anno;
la prima volta ebbe un aneurisma cerebrale a 50 anni io avevo 18 anni ed ebbi molto paura, la seconda volta un infarto a circa 60 anni”. L'anamnesi patologica e psicopatologica non evidenzia malattie particolari o disturbi che hanno precedentemente interessato il soggetto, rispetto al proprio stato d'animo attuale osserva: “Mi sento stressatissima […] Non sono tranquilla cosÏ, da quando Ë iniziato il ricorso non riesco a sdrammatizzare, Ë successo talmente tante volte che basta deve finire. E' da ottobre che è iniziato il ricorso, e sono stata male. Il mi controllava a lavoro, mia T_ figlia mi ha detto che Ë andato a casa e ha fatto tutte le foto, mi sento “stalkerizzata”. E poi lui urla, urla, e l'ultima volta gli ho detto che se tornava a casa urlando avrei chiamato i CC. Tanto tutto il suo subbuglio sono i soldi […] Mi Ë venuta la psoriasi e tra poco sono 100 kg, lo stress mi butta già, non mi tengo più; mi manca la tranquillità voglio vivere nella mia tranquillità […] Adesso sono nove anni che sono separata e sono stati nove anni di Tribunali”. Per quanto attiene lo stile di attribuzione, per la sig.ra Ë risultato essere prevalentemente di CP_1 tipo esterno, fa fatica a porre in discussione il proprio comportamento sia nelle varie fasi della storia di CP_1 coppia sia rispetto alla situazione attuale e questo può rappresentare un ostacolo in vista di un lavoro di mediazione tra le parti che non può prescindere dall'acquisizione della consapevolezza del proprio ruolo e dall'abbandono della esclusiva colpevolizzazione dell'altro. Nella narrazione è possibile scorgere vissuti di ostilità nei confronti del sig. che ritiene l'unico responsabile della fine della relazione e delle difficoltà che si sono venute a creare con i T_ figli, seppur riconoscendo la propria fatica nel rapporto diretto con (con particolare riferimento alla scuola), Per_1 sia nella gestione di , con particolare riferimento alla fase pre-adolescenziale che sta attraversando. Presenta Per_2 modalit‡ affettive sufficientemente adeguate nell'espressione delle emozioni, ma mostra scarsa consapevolezza rispetto alla possibilit‡ che i propri vissuti, e le difficolt‡ ancora emotivamente presenti rispetto al tradimento subito, possano aver influenzato i figli, troppo spesso coinvolti nel loro conflitto di coppia. Per entrambi i genitori, si osserva una inadeguata espressione della bi-genitorialit‡, una significativa assenza di comunicazione (anche laddove paradossalmente i genitori avrebbero idee comuni), oltre all'incapacità attuale di esercitare adeguatamente la funzione pagina 6 di 10 triadica che riguarda la capacità del genitore di promuovere l'ingresso del figlio nella relazione genitoriale allargata ed integrata.
In risposta al punto 1/3. del quesito:
( omissis)
Nel caso specifico di questa CT, i sig.ri nonostante il tempo trascorso dalla separazione, Parte_2 la conflittualità pare non essersi attenuata. Nel caso specifico, la coppia mostra di NON riuscire ad esprimere un ruolo condiviso nell'espressione del principio della bigenitorialità, e in questo contesto e hanno T_ CP_1 dimostrato di non riuscire ad esercitare un ruolo genitoriale equilibrato. La raccolta anamnestica della coppia genitoriale consente di poter affermare che i sig.ri e non sempre hanno agito un ruolo di adeguata T_ CP_1 protezione nei confronti dei figli, coinvolgendoli, direttamente e/o indirettamente, nel conflitto genitoriale. Entrambi i ragazzi manifestano apertamente sofferenza rispetto all'attuale conflitto genitoriale, ancora palpabile e percepibile, direttamente dai genitori e dai prolungati trascorsi in tribunale, di cui sembrano essere a conoscenza. Pertanto, tenuto conto che l'affidamento condiviso presuppone una buona capacità della coppia di co-regolare le loro interazioni, comportamenti e i loro affetti sui bisogni dei figli Ë necessario che le parti recuperino una piena genitorialità, svincolata da conflitti che possa garantire ai figli un sano sviluppo fisico e psichico che non deve assolutamente essere compromesso. Inoltre, l'assenza di comunicazione tra i genitori e il permanere di una significativa difficoltà‡ al dialogo a causa della sfiducia reciproca che ancora caratterizza la relazione, motiva il convincimento sull'urgenza per le parti di lavorare su quelle parti di sé per migliorare in termini di consapevolezza e di stabilità‡ emotiva affinchè i minori possano beneficiare di entrambe le figure genitoriali. Infine, considerata la situazione interpersonale delle parti, valorizzando il percorso fatto e le risorse dei genitori, si ritiene opportuno suggerire l'Affidamento CONDIVISO dei minori e prevedere per le parti un percorso di SOSTEGNO alla GENITORIALITA'.
Quanto sopra, da un punto di vista clinico, come imprescindibile indicazione percorribile sia nel precipuo interesse dei minori, sia come suggerimento idoneo volto a sostenere entrambi i genitori nel superamento delle reciproche vulnerabilità: e dinamiche conflittuali, con il fine ultimo di rapportarsi costruttivamente nella gestione responsabile della relazione genitoriale.
Progetto di Frequentazione La proposta che segue Ë stata predisposta sulla base dei bisogni affettivi ed emotivi dei minori e , di quanto dagli stessi dichiarato, della volontà e della disponibilità‡ comunicata Per_1 Per_2 dalle p ell uazione organizzativa/abitativa e lavorativa di entrambi i genitori, nonchè della frequentazione auspicata, ritendendo necessario che i minori possano mantenere la possibilità‡ di vivere la propria famiglia separata riconoscendo sia nella madre, sia nel padre il genitore di riferimento.
Tenendo conto di quanto detto, nell'esclusivo interesse dei minori, si suggerisce quanto segue:
1. L'Affidamento CONDIVISO dei minori e , tra i sig.ri e 2. Per_1 Per_2 Parte_1 CP_1
In questo momento, stante il rifiuto di a vivere con la madre e di a vivere con il padre, si suggerisce Per_1 Per_2 di mantenere lo status in essere apportando però alcune sostanziali modifiche: la minore sarà collocata Per_2 prevalentemente presso la madre e presso il padre, ed i figli dovranno attuare il seguente calendario Per_1 di frequentazione: due volta a se si recherà presso l'abitazione del padre, e viceversa, due volte a Per_2 settimana si recherà presso l'abitazione della madre, in una prima fase senza pernottamento, che potrà Per_1 essere inserito una volta consolidata questa nuova routine (la giornata in assenza di pernottamento Ë da intendersi con il pranzo/cena).
Seguendo le indicazioni suggerite, e possono trascorrere 4 giorni insieme. Per_1 Per_2
pagina 7 di 10 Si ritiene altresì doveroso precisare, che questa scissione non è sana;
ci si auspica pertanto nel tempo di addivenire ad un calendario paritetico di frequentazione tra il padre e la madre per entrambi i figli.
3. Tenuto conto dell'età dei minori, le telefonate saranno gestite in autonomia da ciascun genitore sul cellulare dei figli. Stante l'attuale collocamento di e , si suggerisce ad entrambi i genitori di telefonare al figlio/a che non Ë con sÈ Per_1 Per_2 almeno una volta al giorno;
4. Nel periodo delle festività Natalizie e Pasquali, fatte salve diverse intese tra le parti, i genitori dovranno seguire il criterio dell'alternanza: chi terr‡ i minori il giorno di Natale, il 31 Dicembre e Pasqua, l'anno successivo li terrà: il 24/12, il giorno di Santo Stefano, di Capodanno e il Lunedi dell'Angiolo, e in ogni caso sempre nel pieno rispetto delle esigenze dei figli. Anche per le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, etc.), varrà il criterio dell'alternanza compatibilmente con le esigenze lavorative delle parti;
5. Nel periodo ESTIVO, ciascun genitore potr‡ godere di N. 2 settimane (anche non consecutive) da trascorrere con i figli dal 15 giugno al 15 settembre, previa comunicazione all'altro genitore entro il 31/05 (entrambi i genitori dovranno comunicare all'altro il luogo in cui si recheranno in vacanza con i figli, l'albergo/casa dove risiederanno ed esibire un recapito telefonico dove essere raggiungibili);
6. Per la sintomatologia ansiosa riferita, si suggerisce per la minore di Per_2 intraprendere un percorso di sostegno psicologico presso il Servizio UFSMIA territorialmente competente e/o presso Specialista Privato;
7. Si suggerisce per la COPPIA GENITORIALE, sig.ri di Parte_2 intraprendere un percorso di Sostegno alla Genitorialit‡, da effettuarsi c/o il Servizio Territorialmente Competente volto a modificare e migliorare la comunicazione e la condivisione di scelte relativamente ai minori e Per_1
, e per recuperare singolarmente come genitori una sana relazione padre/figlia e madre/figlio (se necessario Per_2 anche attraverso un percorso di psicoterapia familiare);
8. Si suggerisce un periodo di di Parte_4 almeno 9 mesi da parte dei Servizi Sociali Territorialmente Competenti in collaborazio che avr‡ in carico , che diventi esecutivo contestualmente al provvedimento del GI e che preveda rilascio di apposita Per_2 relazione al Tribunale con cadenza trimestrale;
9. In nessun caso, esplicitamente o implicitamente, uno dei due genitori avr‡ atteggiamenti, comportamenti o far‡ affermazioni che possano denigrare, sminuire, o ridicolizzare la figura e il ruolo dell'altro genitore;
entrambi, dovranno tutelare e valorizzare la figura genitoriale dell'altro nei confronti dei figli, lasciando che lo spazio genitore/figlio venga protetto e gestito direttamente dal genitore che ha con sè il minore.”
All'esito della CTU, quindi, le parti venivano avviate ad un percorso di sostegno alla genitorialità e i minori ad un percorso di sostegno psicologico, in quanto era evidente che la dinamica familiare descritta dal CTU, esponeva i minori non solo al pericolo di allontanamento definitivo dal genitore non collocatario, ma anche ad un allontanamento tra i due fratelli.
Ad oggi, però, anche il percorso con i servizi non ha determinato alcun miglioramento della condizione familiare e psicologica dei minori, in quanto i ragazzi continuano a vivere separati, senza frequentare il genitore non collocatario e senza vedersi tra di loro;
la resistente comincia a manifestare difficoltà di gestione di che in fase preadolescenziale, non solo rifiuta di vedere il Per_2 padre, ma tiene un contegno non sempre rispettoso verso la figura materna ed esprime una importante quota ansiosa ( cfr. relazione Servizi del febbraio 2025).
pagina 8 di 10 Alla luce di tali risultanze istruttorie, appare necessario, stante il permanere del rifiuto di Per_1 verso la madre e di verso il padre, mantenere l'assetto attuale già recepito in via provvisoria e Per_2 indicato dal CTU come l'unico attuabile, in cui i due fratelli vivono ciascuno con il genitore di “ elezione”. Va, però, al contempo disposto che durante la settimana sia garantito ai minori di vedersi almeno per due volte e nei termini che seguono: una settimana, per una cena infrasettimanale nel giorno del mercoledì si recherà dal padre dalle ore 19,30 alle ore 22,00, Per_2 quando il padre la riaccompagnerà a casa della mamma, , nella medesima settimana, Per_1 invece, andrà a casa della madre la domenica a pranzo dalle ore 12,30 alle ore 15,30; l'altra settimana sarà ad andare dalla madre per la cena del mercoledì e ad andare dal Per_1 Per_2 padre per il pranzo delle domenica;
inoltre, le festività saranno regolate secondo il principio della alternanza e i genitori dovranno garantire che i figli trascorrano tali giorni insieme.
Al fine di garantire che tale regime di frequentazione sia finalmente rispettato, va dato mandato ai Servizi di proseguire il percorso di supporto psicologico per i minori e monitorare il rispetto del calendario disposto in sentenza;
ove i minori non riprendano la frequentazione tra loro e con il genitore non collocatario, i servizi lo segnaleranno al GT sede e al PM presso il TM affinché venga valutata la necessità di limitazioni della responsabilità genitoriale;
i servizi relazioneranno al GT sede comunque ogni sei mesi.
3. Tanto premesso, va respinta anche la domanda di revoca della assegnazione della casa familiare proposta dal T_
Ed infatti, se è vero che ora vive dal padre, è altrettanto vero che da quando ha due Per_1 Per_2 anni ha sempre vissuto con la madre presso la casa familiare e che ormai da più di un Per_1 anno si è trasferito nella casa paterna, in cui si sente a suo agio.
Pertanto, a tutela della minore va confermata l'assegnazione della casa alla madre. Per_2
4. Venendo al mantenimento della prole, deve essere ovviamente prevista la revoca del mantenimento a carico del in favore del figlio maggiore, atteso che ad oggi il padre si T_ occupa del ragazzo in via esclusiva;
in ragione di ciò va anche disposto che il percepisca in T_ via integrale l'assegno unico previsto per il ragazzo.
Non va disposto un contributo a carico della resistente, atteso che la stessa ha un reddito di circa
€ 600 al mese, che è notevolmente inferiore a quello del il quale può contare su un reddito T_ di almeno € 2250 al mese su dodici mensilità, come emerge dalla dichiarazione dei redditi del 2023.
Con riguardo al mantenimento di va disposto che il padre partecipi al mantenimento della Per_2 figlia.
Ed infatti, anche se è vero che il reddito del di circa € 2250 al mese è gravato da spese T_ fisse per € 1200,00, date dalla rata del mutuo della casa familiare per circa € 800,00 al mese e dal canone di locazione per € 400,00, tra le parti permane, comunque, una disparità reddituale significativa. La resistente, come detto, ha un reddito esiguo e precario e vive da sola, mentre il ricorrente ha un reddito stabile, ha egli stesso dichiarato di svolgere “lavoretti” in campagna per arrotondare e può contare anche sulla di lui compagna che partecipa al ménage familiare.
Pertanto, appare equo prevedere che il padre continui a versare un contributo di € 200,00 in favore di e che l'assegno unico per la minore sia percepito dalla sola madre. Per_2
Le spese straordinarie saranno ancora suddivise al 50% ciascuno. pagina 9 di 10 Stante l'esito del giudizio le spese di lite vanno compensate e quelle di CTU vanno a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, a parziale modifica delle condizioni di divorzio così provvede:
1) conferma l'affidamento condiviso dei minori alle parti;
2) colloca in maniera prevalente dalla madre, a cui resta assegnata la casa familiare, e Per_2
dal padre;
Per_1
3) dispone che i minori vedano il genitore non collocatario e il fratello secondo quanto indicato in parte motiva;
4) prescrive ai genitori di garantire la ripresa della frequentazione con l'altro genitore e tra fratelli;
5) dispone che i servizi sociali proseguano il percorso di supporto psicologico per entrambi i minori;
6) dà mandato ai servizi di monitorare il rispetto del calendario di frequentazione tra genitori e figli;
ove i minori non riprendano la frequentazione del fratello e del genitore non collocatario, i servizi lo segnaleranno al GT sede e al PM presso il TM affinché venga valutata la necessità di limitazioni della responsabilità genitoriale;
i servizi relazioneranno al GT sede comunque ogni sei mesi;
7) revoca il mantenimento a carico del ricorrente e in favore di;
Per_1
8) dispone che il versi a titolo di mantenimento di entro il 5 di ogni mese la somma T_ Per_2 di € 200,00, oltre Istat, con decorrenza dalla data odierna;
9) dispone che le spese straordinarie per i figli siano divise al 50% ciascuno;
10) l'assegno unico per ciascun figlio sarà percepito dal genitore collocatario per intero;
compensa per intero le spese di lite;
pone le spese di CTU a carico solidale delle parti;
Così deciso in data 13 maggio 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
Livorno, 13 maggio 2025
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