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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/07/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3939/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Giuseppe Tramontana;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice, Giulia Renzetti;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_2
Vincenzo Adamo;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.8.2022, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n°03420229003566526/000 notificatagli dall'
[...]
il 15.7.2022, deducendo l'illegittimità della pretesa contributiva per una Controparte_3 serie di vizi formali e sostanziali. In particolare, ha eccepito l'intervenuta decadenza dell' CP_4 dall'iscrizione a ruolo dei crediti, la prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di contributi IVS per gli anni dal 2012 al 2017, nonché la nullità dell'intimazione per omessa allegazione dei seguenti avvisi di addebito e delle relative relate di notifica:
A) €981,48 in forza dell'Avviso di Addebito n°33420130002241438000, notificato il
13/12/2013 a titolo di “Contributi IVS e somme aggiuntive” relativi all'anno 2012.
B) €1.007,50 in forza dell'Avviso di Addebito n°33420140000081389000, notificato il
23/05/2014 a titolo di “Contributi IVS e somme aggiuntive” relativi all'anno 2013.
C) €985,30 in forza dell'Avviso di Addebito n°33420140002045515000, notificato il
19/09/2014 a titolo di “Contributi IVS e somme aggiuntive” relativi all'anno 2013.
1 D) €997,62 in forza dell'Avviso di Addebito n°33420140004413775000, notificato il
02/02/2015 a titolo di “Contributi IVS e somme aggiuntive” relativi all'anno 2014.
E) €974,64 in forza dell'Avviso di Addebito n°33420150000739147000, notificato il
21/09/2015 a titolo di “Contributi IVS e somme aggiuntive” relativi all'anno 2014.
F) €955,20 in forza dell'Avviso di Addebito n°33420160000445671000, notificato il
15/04/2016 a titolo di “Contributi IVS e somme aggiuntive” relativi all'anno 2015.
G) €933,60 in forza dell'Avviso di Addebito n°33420160003172700000, notificato il
27/10/2016 a titolo di “Contributi IVS e somme aggiuntive” relativi all'anno 2015.
H) €3.756,28 in forza dell'Avviso di Addebito n°33420170001310857000, notificato il
26/09/2017 a titolo di “Contributi IVS e somme aggiuntive” relativi all'anno 2016.
I) €2.759,94 in forza dell'Avviso di Addebito n°33420180000727667000, notificato il
27/06/2018 a titolo di “Contributi IVS e somme aggiuntive” relativi all'anno 2017.
L) €1.812,28 in forza dell'Avviso di Addebito n°33420180004208190000, notificato il
18/12/2018 a titolo di “Contributi IVS e somme aggiuntive” relativi all'anno 2017.
Ha inoltre lamentato la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, evidenziando il grave pregiudizio economico che ne deriverebbe.
Si è costituito l' , eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_4 in quanto l'attività di riscossione è demandata al concessionario. Ha inoltre contestato la fondatezza dell'opposizione, documentando la regolare notifica degli avvisi di addebito e l'assenza di prescrizione, anche in considerazione degli atti interruttivi compiuti dal concessionario e della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale COVID.
Ha infine sostenuto l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 46/1999.
Anche l' si è costituita, eccependo a sua volta il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva in ordine alla notifica degli avvisi di addebito, di competenza esclusiva dell' . Ha inoltre sostenuto la validità dell'intimazione di pagamento, quale atto CP_4 prodromico all'esecuzione, non soggetto ad obbligo di allegazione degli atti presupposti, e ha evidenziato l'interruzione della prescrizione mediante notifica di preavviso di fermo amministrativo. Ha infine richiamato la normativa emergenziale che ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della richiesta di sospensiva.
2. L ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'attività di CP_4 riscossione coattiva è demandata al concessionario, e che eventuali vizi relativi alla notifica dell'intimazione di pagamento o alla regolarità formale degli atti esecutivi debbano essere fatti
2 valere nei confronti dell' . Di contro, l' Controparte_3 Controparte_3
ha eccepito a sua volta il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione
[...] alla notifica degli avvisi di addebito, affermando che tale attività è di esclusiva competenza dell' , ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010. CP_4
Tali eccezioni, pur fondate in linea di principio, non possono condurre all'estromissione di alcuna delle parti, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nei giudizi di opposizione a cartella o ad intimazione di pagamento, è necessaria la partecipazione sia dell'ente impositore, titolare del credito, sia del concessionario della riscossione, quale soggetto che ha emesso l'atto impugnato, in quanto entrambi portatori di un interesse qualificato alla definizione della controversia (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7861/2008; Cass. civ., sez. lav., n.
21398/2004). Ne consegue il rigetto delle eccezioni reciproche di difetto di legittimazione passiva.
3. L' ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, ai sensi dell'art. 24 del CP_4
D.Lgs. n. 46/1999, sostenendo che il ricorrente avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione avverso gli avvisi di addebito, divenuti ormai definitivi per mancata impugnazione.
Tuttavia, l'opposizione in esame è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 615 c.p.c., qualora si deducano vizi propri dell'atto o fatti estintivi sopravvenuti, quali la prescrizione del credito. In tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che, anche in presenza di un titolo esecutivo non opposto, è sempre consentito far valere l'intervenuta prescrizione del credito successivamente alla sua formazione
(cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 1278/2005; Cass. civ., sez. lav., n. 616/2015). L'eccezione va pertanto disattesa.
4. Il ricorrente ha eccepito la decadenza dell' dall'iscrizione a ruolo dei crediti CP_4 contributivi, per violazione degli artt. 25 e 36 del D.Lgs. n. 46/1999, sostenendo che l'intimazione di pagamento non riporta i numeri dei ruoli né le date di formazione e consegna, impedendo così la verifica del rispetto dei termini decadenziali.
L'eccezione non è fondata.
Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l' non procede più all'iscrizione a ruolo dei CP_4 crediti, ma provvede direttamente alla formazione e notifica degli avvisi di addebito, che costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'art. 30, comma 14, del D.L. n. 78/2010, conv. in L.
n. 122/2010. Ne consegue che la disciplina della decadenza dall'iscrizione a ruolo non è più applicabile ai crediti contributivi affidati all'agente della riscossione mediante avviso di addebito.
3 5. Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa allegazione degli avvisi di addebito e delle relative relate di notifica, nonché per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Anche tale eccezione non può essere accolta.
L'intimazione di pagamento costituisce atto prodromico all'esecuzione forzata, assimilabile al precetto, e non è soggetta all'obbligo di allegazione degli atti presupposti, qualora questi siano già stati regolarmente notificati. La giurisprudenza ha chiarito che l'obbligo di motivazione è assolto mediante il richiamo agli estremi degli avvisi di addebito, con indicazione dei relativi importi e date di notifica (cfr. Cass. civ., ord. n. 3417/2017). Nel caso di specie, l'intimazione impugnata riporta i numeri degli avvisi e le rispettive date di notifica, risultando pertanto adeguatamente motivata.
Quanto alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, si osserva che, in materia contributiva, la misura degli interessi di mora è stabilita ex lege (L. n. 388/2000), e non richiede specifica motivazione nell'atto esecutivo. Anche sotto tale profilo, l'eccezione è infondata.
6. Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di contributi IVS, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 335/1995 e dell'art. 2948, n. 4, c.c., rilevando che gli avvisi di addebito si riferiscono ad annualità comprese tra il 2012 e il 2017, mentre l'intimazione di pagamento è stata notificata solo in data 15.7.2022. Ha inoltre dedotto l'assenza di atti interruttivi idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale. In effetti, non vi è prova che il preavviso di fermo notificato nel 2014 sia relativo ai crediti per cui
è causa.
Inoltre, va considerata la sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale introdotta per far fronte alla pandemia da COVID-19. Prima l'art. 37 d.l. n.
18/2020 ha previsto la sospensione della prescrizione per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020; successivamente il decreto Milleproroghe n. 183/2020 ha previsto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno
2021.
Ecco le scadenze della prescrizione quinquennale per ciascun avviso di addebito, calcolate tenendo conto dei due periodi di sospensione (129 giorni nel 2020 e 182 giorni nel 2021, per un totale di 311 giorni):
4 Avviso di Addebito Data di Notifica Scadenza Prescrizione (con sospensioni)
33420130002241438000 13/12/2013 13/12/2018
33420140000081389000 23/05/2014 23/05/2019
33420140002045515000 19/09/2014 19/09/2019
33420140004413775000 02/02/2015 02/02/2020
33420150000739147000 21/09/2015 28/01/2021
33420160000445671000 15/04/2016 20/02/2022
33420160003172700000 27/10/2016 03/09/2022
33420170001310857000 26/09/2017 03/08/2023
33420180000727667000 27/06/2018 03/05/2024
33420180004208190000 18/12/2018 24/10/2024
Alla data di notificazione della intimazione di pagamento del 15.7.2022, in questa sede opposta, risultavano dunque prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito di cui alle lett. A), B), C),
D), E), F).
7. Riguardo gli importi richiesti negli avvisi addebito di cui alle lett.re H), I), L) ovvero
33420170001310857000, 33420180000727667000, 33420180004208190000, il processo è estinto, in quanto il ricorrente ha aderito alla rottamazione.
8. Resta dovuto pertanto il solo importo di cui all'avviso di addebito indicato dalla lett. G), per cui non è maturata prescrizione.
9. L'esito della lite induce a dichiarare compensate le spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
5 - dichiara prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito di cui alle lett. A), B), C), D), E),
F);
- dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente agli avvisi addebito di cui alle lett.re H), I),
L);
- rigetta per il resto l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 25/07/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Giuseppe Tramontana;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice, Giulia Renzetti;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_2
Vincenzo Adamo;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.8.2022, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n°03420229003566526/000 notificatagli dall'
[...]
il 15.7.2022, deducendo l'illegittimità della pretesa contributiva per una Controparte_3 serie di vizi formali e sostanziali. In particolare, ha eccepito l'intervenuta decadenza dell' CP_4 dall'iscrizione a ruolo dei crediti, la prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di contributi IVS per gli anni dal 2012 al 2017, nonché la nullità dell'intimazione per omessa allegazione dei seguenti avvisi di addebito e delle relative relate di notifica:
A) €981,48 in forza dell'Avviso di Addebito n°33420130002241438000, notificato il
13/12/2013 a titolo di “Contributi IVS e somme aggiuntive” relativi all'anno 2012.
B) €1.007,50 in forza dell'Avviso di Addebito n°33420140000081389000, notificato il
23/05/2014 a titolo di “Contributi IVS e somme aggiuntive” relativi all'anno 2013.
C) €985,30 in forza dell'Avviso di Addebito n°33420140002045515000, notificato il
19/09/2014 a titolo di “Contributi IVS e somme aggiuntive” relativi all'anno 2013.
1 D) €997,62 in forza dell'Avviso di Addebito n°33420140004413775000, notificato il
02/02/2015 a titolo di “Contributi IVS e somme aggiuntive” relativi all'anno 2014.
E) €974,64 in forza dell'Avviso di Addebito n°33420150000739147000, notificato il
21/09/2015 a titolo di “Contributi IVS e somme aggiuntive” relativi all'anno 2014.
F) €955,20 in forza dell'Avviso di Addebito n°33420160000445671000, notificato il
15/04/2016 a titolo di “Contributi IVS e somme aggiuntive” relativi all'anno 2015.
G) €933,60 in forza dell'Avviso di Addebito n°33420160003172700000, notificato il
27/10/2016 a titolo di “Contributi IVS e somme aggiuntive” relativi all'anno 2015.
H) €3.756,28 in forza dell'Avviso di Addebito n°33420170001310857000, notificato il
26/09/2017 a titolo di “Contributi IVS e somme aggiuntive” relativi all'anno 2016.
I) €2.759,94 in forza dell'Avviso di Addebito n°33420180000727667000, notificato il
27/06/2018 a titolo di “Contributi IVS e somme aggiuntive” relativi all'anno 2017.
L) €1.812,28 in forza dell'Avviso di Addebito n°33420180004208190000, notificato il
18/12/2018 a titolo di “Contributi IVS e somme aggiuntive” relativi all'anno 2017.
Ha inoltre lamentato la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, evidenziando il grave pregiudizio economico che ne deriverebbe.
Si è costituito l' , eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_4 in quanto l'attività di riscossione è demandata al concessionario. Ha inoltre contestato la fondatezza dell'opposizione, documentando la regolare notifica degli avvisi di addebito e l'assenza di prescrizione, anche in considerazione degli atti interruttivi compiuti dal concessionario e della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale COVID.
Ha infine sostenuto l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 46/1999.
Anche l' si è costituita, eccependo a sua volta il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva in ordine alla notifica degli avvisi di addebito, di competenza esclusiva dell' . Ha inoltre sostenuto la validità dell'intimazione di pagamento, quale atto CP_4 prodromico all'esecuzione, non soggetto ad obbligo di allegazione degli atti presupposti, e ha evidenziato l'interruzione della prescrizione mediante notifica di preavviso di fermo amministrativo. Ha infine richiamato la normativa emergenziale che ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della richiesta di sospensiva.
2. L ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'attività di CP_4 riscossione coattiva è demandata al concessionario, e che eventuali vizi relativi alla notifica dell'intimazione di pagamento o alla regolarità formale degli atti esecutivi debbano essere fatti
2 valere nei confronti dell' . Di contro, l' Controparte_3 Controparte_3
ha eccepito a sua volta il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione
[...] alla notifica degli avvisi di addebito, affermando che tale attività è di esclusiva competenza dell' , ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010. CP_4
Tali eccezioni, pur fondate in linea di principio, non possono condurre all'estromissione di alcuna delle parti, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nei giudizi di opposizione a cartella o ad intimazione di pagamento, è necessaria la partecipazione sia dell'ente impositore, titolare del credito, sia del concessionario della riscossione, quale soggetto che ha emesso l'atto impugnato, in quanto entrambi portatori di un interesse qualificato alla definizione della controversia (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7861/2008; Cass. civ., sez. lav., n.
21398/2004). Ne consegue il rigetto delle eccezioni reciproche di difetto di legittimazione passiva.
3. L' ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, ai sensi dell'art. 24 del CP_4
D.Lgs. n. 46/1999, sostenendo che il ricorrente avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione avverso gli avvisi di addebito, divenuti ormai definitivi per mancata impugnazione.
Tuttavia, l'opposizione in esame è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 615 c.p.c., qualora si deducano vizi propri dell'atto o fatti estintivi sopravvenuti, quali la prescrizione del credito. In tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che, anche in presenza di un titolo esecutivo non opposto, è sempre consentito far valere l'intervenuta prescrizione del credito successivamente alla sua formazione
(cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 1278/2005; Cass. civ., sez. lav., n. 616/2015). L'eccezione va pertanto disattesa.
4. Il ricorrente ha eccepito la decadenza dell' dall'iscrizione a ruolo dei crediti CP_4 contributivi, per violazione degli artt. 25 e 36 del D.Lgs. n. 46/1999, sostenendo che l'intimazione di pagamento non riporta i numeri dei ruoli né le date di formazione e consegna, impedendo così la verifica del rispetto dei termini decadenziali.
L'eccezione non è fondata.
Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l' non procede più all'iscrizione a ruolo dei CP_4 crediti, ma provvede direttamente alla formazione e notifica degli avvisi di addebito, che costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'art. 30, comma 14, del D.L. n. 78/2010, conv. in L.
n. 122/2010. Ne consegue che la disciplina della decadenza dall'iscrizione a ruolo non è più applicabile ai crediti contributivi affidati all'agente della riscossione mediante avviso di addebito.
3 5. Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa allegazione degli avvisi di addebito e delle relative relate di notifica, nonché per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Anche tale eccezione non può essere accolta.
L'intimazione di pagamento costituisce atto prodromico all'esecuzione forzata, assimilabile al precetto, e non è soggetta all'obbligo di allegazione degli atti presupposti, qualora questi siano già stati regolarmente notificati. La giurisprudenza ha chiarito che l'obbligo di motivazione è assolto mediante il richiamo agli estremi degli avvisi di addebito, con indicazione dei relativi importi e date di notifica (cfr. Cass. civ., ord. n. 3417/2017). Nel caso di specie, l'intimazione impugnata riporta i numeri degli avvisi e le rispettive date di notifica, risultando pertanto adeguatamente motivata.
Quanto alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, si osserva che, in materia contributiva, la misura degli interessi di mora è stabilita ex lege (L. n. 388/2000), e non richiede specifica motivazione nell'atto esecutivo. Anche sotto tale profilo, l'eccezione è infondata.
6. Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di contributi IVS, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 335/1995 e dell'art. 2948, n. 4, c.c., rilevando che gli avvisi di addebito si riferiscono ad annualità comprese tra il 2012 e il 2017, mentre l'intimazione di pagamento è stata notificata solo in data 15.7.2022. Ha inoltre dedotto l'assenza di atti interruttivi idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale. In effetti, non vi è prova che il preavviso di fermo notificato nel 2014 sia relativo ai crediti per cui
è causa.
Inoltre, va considerata la sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale introdotta per far fronte alla pandemia da COVID-19. Prima l'art. 37 d.l. n.
18/2020 ha previsto la sospensione della prescrizione per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020; successivamente il decreto Milleproroghe n. 183/2020 ha previsto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno
2021.
Ecco le scadenze della prescrizione quinquennale per ciascun avviso di addebito, calcolate tenendo conto dei due periodi di sospensione (129 giorni nel 2020 e 182 giorni nel 2021, per un totale di 311 giorni):
4 Avviso di Addebito Data di Notifica Scadenza Prescrizione (con sospensioni)
33420130002241438000 13/12/2013 13/12/2018
33420140000081389000 23/05/2014 23/05/2019
33420140002045515000 19/09/2014 19/09/2019
33420140004413775000 02/02/2015 02/02/2020
33420150000739147000 21/09/2015 28/01/2021
33420160000445671000 15/04/2016 20/02/2022
33420160003172700000 27/10/2016 03/09/2022
33420170001310857000 26/09/2017 03/08/2023
33420180000727667000 27/06/2018 03/05/2024
33420180004208190000 18/12/2018 24/10/2024
Alla data di notificazione della intimazione di pagamento del 15.7.2022, in questa sede opposta, risultavano dunque prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito di cui alle lett. A), B), C),
D), E), F).
7. Riguardo gli importi richiesti negli avvisi addebito di cui alle lett.re H), I), L) ovvero
33420170001310857000, 33420180000727667000, 33420180004208190000, il processo è estinto, in quanto il ricorrente ha aderito alla rottamazione.
8. Resta dovuto pertanto il solo importo di cui all'avviso di addebito indicato dalla lett. G), per cui non è maturata prescrizione.
9. L'esito della lite induce a dichiarare compensate le spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
5 - dichiara prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito di cui alle lett. A), B), C), D), E),
F);
- dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente agli avvisi addebito di cui alle lett.re H), I),
L);
- rigetta per il resto l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 25/07/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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