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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 5524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5524 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2128/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela Fugaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2128/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione da:
(C.F. , nato a [...] il [...], residente a [...], rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Claudio Calabria, del foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in CO NC (BS), Via Seradina n.11/E
attore contro
(C.F. , in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 con sede in Brescia, P.zza Tebaldo Brusato n. 20, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Grazia Castelluccio del Foro di Brescia, con domicilio eletto presso lo studio in Brescia, Via Creta n.31,
convenuta e con l'intervento volontario di
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente Controparte_3 C.F._2
a TA (BS), in via Mons. Girolamo Rizzi, 112, rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di intervento volontario dall'avv. Claudio Calabria, del foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in CO NC (BS), Via Seradina n.11/E
terzo intervenuto
Oggetto: responsabilità extra contrattuale - risarcimento danni.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
***
Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 13.02.2019, e ritualmente notificato, il sig.
[...] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia la , in Pt_1 Controparte_1 persona del suo Presidente, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione, accertata e dichiarata la responsabilità della nella causazione dei danni sopraesposti, Controparte_1 condannare lo stesso all'integrale risarcimento dei danni pativi ivi quantificati: per lesioni 1) danno biologico da ITP (75%) 20 gg=€ 703,20; 2) danno biologico da ITP (50%) 16 gg= € 375,04; 3) danno biologico da ITP (25%) 16 gg= € 187,52; 4) danno biologico da IP (8%)=
€ 12.625,93; 5) personalizzazione del danno (33%)= € 4.630,10. Per danno patrimoniale: danneggiamento casco, tuta e scarpe del sig. € 1.000,00. Il tutto per un totale pari Pt_1 a € 19.521,79, o la diversa maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi dal fatto al saldo. Rifuse le spese di giustizia”. L'attore lamentava di avere patito danni patrimoniali e non patrimoniali a causa della caduta a terra mentre era alla guida del motociclo Ducati Monster, di proprietà di , Controparte_3 imboccata e superata una rotonda, all'intersezione con la SPXI, a seguito del forte degrado del manto stradale e della presenza sullo stesso di ghiaia, tale che gli faceva perdere il controllo della propria motocicletta. Si costituiva la eccependo preliminarmente, ai sensi e per gli effetti di Controparte_1 cui all'art.164 c.p.c., la nullità della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art.163.bis c.p.c., con conseguente richiesta di fissazione di nuova udienza, nel rispetto dei termini, al fine di consentire alla convenuta di predisporre una puntuale difesa;
sempre preliminarmente, eccepiva la nullità della citazione per la mancata esposizione dei fatti, costituenti le ragioni della domanda, in virtù del combinato disposto di cui agli artt.163 n.4 e 164 c.p.c.. Nel merito, contestava integralmente le pretese attoree, eccependo l'assenza di responsabilità in capo alla convenuta. La causa era assegnata al giudice dott.ssa Laura Frata, prima udienza fissata per il giorno 18.04.2019: a detta udienza, il giudice, rilevata l'inosservanza dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c., come eccepito dalla convenuta, fissava ex art.164 c.p.c. nuova udienza di prima comparizione nel rispetto dei termini per il giorno 19.09.2019. Interveniva volontariamente nella causa il signor proprietario del motociclo Controparte_3 condotto da il quale chiedeva il risarcimento dei danni materiali occorsi. Parte_1
All'udienza del 19.09.2019, il giudice assegnava termine alla convenuta per depositare memoria difensiva in replica all'intervento volontario e rinviava all'udienza del 23.01.2020. All'udienza del 23.01.2020, le parti chiedevano i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c. e alla successiva udienza del 25.06.2021, il giudice ammetteva le prove orali. A causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il procedimento era rinviato fino al 02.03.2021, per l'escussione dei testi, con delega per la prova orale al gop dott.ssa Fugaro. All'udienza del 02.03.2021 erano escussi i testi e veniva ammessa la consulenza tecnica medico legale per l'accertamento dei danni non patrimoniali patiti dall'attore Parte_1 Con decreto del 05.03.2021 la causa era coassegnata al gop Fugaro. Seguivano alcuni rinvii di udienza, per l'espletamento dell'elaborato peritale e, dopo il deposito della CTU, con ordinanza del 02.11.2022, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 07.03.2023 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 27.03.2023, celebrata a trattazione scritta, le parti depositavano note scritte nelle quali precisavano le rispettive conclusioni, come da fogli di p.c. depositati telematicamente;
la causa era trattenuta a decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, che i procuratori delle parti provvedevano a depositare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si accoglie la domanda attorea;
valgano i seguenti motivi. Le eccezioni preliminari di parte convenuta sono state risolte con la concessione dei termini a comparire e, all'esito dell'espletata istruttoria, con una più dettagliata individuazione dei fatti di causa. Nel merito, la prova orale ha consentito di stabilire con più certezza lo stato del luogo dove il 21.04.2018 è caduto l'attore con la sua motocicletta. La strada è stata correttamente individuata nella SP II, nel Comune di Iseo, subito dopo la rotonda che “costituisce intersezione tra la SP II e la SP XI, direzione VA-Iseo”. Parte attrice ha prodotto foto del luogo in cui si è verificato il sinistro e il testimone sentito ha confermato il punto della caduta. L'unico teste oculare sentito, ha dichiarato: “quel giorno, a quell'ora, stavo Testimone_1 guidando il mio furgoncino e ho visto chiaramente il motociclista davanti a me, iniziare a sbandare e poi cadere a terra. Mi sono subito fermato per soccorrerlo. Non posso precisare le varie strade che mi sono state indicate, comunque, il luogo è quello, io venivo da Sarnico con direzione Iseo. Mi sono preoccupato di verificare se si fosse fatto male e l'ho aiutato a rialzare la moto. Gli ho lasciato il mio nominativo, nel caso ci fosse stato bisogno”; ed ancora:
“ricordo la buca, perché me la fece notare il motociclista, per spiegarmi il motivo per cui era caduto, non ricordo la presenza di ghiaia sul manto stradale. La buca si trovava non al centro della strada, ma più verso il margine, dove solitamente transitano le moto”. Le dichiarazioni rese consentono di stabilire il luogo della caduta, strada di competenza della Provincia di Brescia, lo stato del manto stradale e il nesso causale tra la caduta del conducente del motociclo e il dissesto lungo la parte di strada dove solitamente viaggiano le moto. La presenza della buca è stata più volte confermata dal testimone il quale, anche se a distanza di anni non ricordava la presenza di ghiaia, aveva però reso una dichiarazione più immediata, in data 24.04.2018 (doc. 2bis di parte attrice), senz'altro genuina e disinteressata. Ebbene, il difetto di manutenzione della strada, consistente nella presenza di una buca o, comunque, di un tratto dissestato o deformato, è da ritenere causa strutturale, quindi fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando sia provato il nesso di causalità con il danno subito. L'art. 2051 c.c. costituisce una forma di responsabilità oggettiva in cui il danneggiato non deve fornire la dimostrazione dell'elemento soggettivo ma solo di danno e nesso causale, mentre grava sul custode, nel nostro caso, la , l'onere fornire la prova Controparte_1 liberatoria per andare esente da responsabilità. La sua responsabilità è esclusa solo nel caso in cui offra la prova liberatoria rappresentata dal caso fortuito, vale a dire la dimostrazione che il danno è avvenuto a causa di un evento non prevedibile e non superabile;
si tratta di un fatto idoneo ad interrompere il rapporto di causalità tra la cosa e il danno, in modo imprevedibile e non controllabile da parte del custode. Sulla natura della responsabilità per danni da cose in custodia si segnala l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite (Cass. SS. UU. 20943/2022) che hanno enunciato il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. Quindi, il custode risponde del danno a prescindere dalla dimostrazione della colpa poiché si tratta di una forma di responsabilità oggettiva. Pur non esistendo alcun automatismo tra la presenza di una buca sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa, è pur vero che grava sulla Pubblica Amministrazione l'obbligo di conservazione del bene demaniale: eventuali buche costituiscono insidie solo allorché non risultino visibili, evitabili e prevedibili. Nel caso di specie, si può ragionevolmente affermare che le condizioni del manto stradale non potessero essere immediatamente percepibili;
la buca non era prevedibile e, quindi, evitabile nell'immediato, in quanto si trovava sul manto stradale, lungo la traiettoria normalmente percorsa dalle moto, non segnalata. Pertanto, si ritiene di affermare la responsabilità della convenuta nella Controparte_1 causazione del sinistro e il conseguente obbligo della convenuta a corrispondere il risarcimento dei danni patiti dagli attori.
* * * * Accertate la storicità del sinistro e le responsabilità in ordine al suo verificarsi, l'attenzione va concentrata sull'accertamento dei danni, non patrimoniali, lamentati da Parte_1 A tal riguardo è stata disposta ed espletata CTU medico-legale e le conclusioni cui è giunto il CTU prof. devono ritenersi condivisibili ed idonee ad essere poste a fondamento Per_1 della decisione, atteso che risultano raggiunte all'esito di operazioni peritali svolte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, sulla scorta della visita medico-legale del danneggiato e dell'esame dei documenti tutti ritualmente versati in causa ed, inoltre, risultano supportate da regole scientifiche medico-legali condivise dalla comunità scientifica sviluppate ed applicate secondo un percorso argomentativo immune da vizi logici. Dalla documentazione in atti risulta ed appare comprovato che in data 21/04/18
[...] riportava un traumatismo contusivo produttivo di subamputazione della falange Pt_1 distale del quinto dito della mano sinistra e di plurime escoriazioni alla regione del ginocchio sinistro. Il CTU ha così stimato il danno biologico riportato dall'attore: un periodo di inabilità temporanea di 21 giorni al 75% (con grado di sofferenza pari a 4), di 15 giorni al 50% (con grado di sofferenza pari a 3) e di ulteriori 20 giorni al 25% (con grado di sofferenza pari a 1). Il danno biologico permanente valutato dal CTU è quantificato nella misura del 4-5% di incidenza sull'integrità psico-fisica del soggetto. Ha precisato, infine, che il consequenziale grado di sofferenza psicofisica, tenuto conto di quanto emerso in sede di visita di consulenza tecnica, può essere qualificato come di grado 1 (in una scala da 1 a 5). In adesione alla prevalente giurisprudenza, ritiene questo giudice che per la liquidazione del danno biologico da invalidità permanente sia equo adottare il criterio del c.d. punto di invalidità delle cd. tabelle del Tribunale di Milano e, pertanto, applicando i criteri di liquidazione richiamati e tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca dei fatti (anni 29), il danno non patrimoniale patito va quantificato nella misura complessiva di € 9.742.47: per inabilità temporanea parziale (al 75% per 21 giorni), € 884,84; per inabilità temporanea parziale (al 50% per 15 giorni), € 421,35; per inabilità temporanea parziale (al 25% per 20 giorni), € 280,90; per invalidità permanente (pari all'4,5%) € 5.719,95; danno morale € 2.435,43. Come rilevato dal CTU non sono state presentate spese mediche o di altro genere sostenute dall'attore. Con riferimento ai danni patrimoniali subiti dall'attore preso atto del Controparte_3 preventivo di spese allegato in atti, e confermato dal teste sentito , e della Testimone_2 quantificazione dei danni alla motocicletta a seguito del sinistro, si ritiene di accogliere la richiesta di risarcimento quantificata in € 6.587,54.
* * * * In punto di regolamentazione delle spese, nel caso che ci occupa, in considerazione della soccombenza della convenuta e dell'attività processuale, le spese del presente giudizio sono liquidate, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 5/2014 e succ. mod., nel valore medio, aumentato del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2), in € 6.600,10, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge, poste a carico della convenuta, nonché le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1 in accoglimento delle domande degli attori, condanna la convenuta CP_1
, in persona del Presidente legale rappresentante, a corrispondere ad
[...] [...] la somma di € 9.742.47, a titolo di danno non patrimoniale, e a la Pt_1 Pt_1 somma di € 6.587,54, a titolo di danno patrimoniale, per le ragioni di parte motiva, oltre agli interessi dalla data della domanda al saldo;
2 condanna la convenuta , in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante, al pagamento a favore degli attori delle spese di lite del presente giudizio, liquidate complessivamente in € 6.600,10, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge, oltre alle spese di CTU. Brescia, 3 dicembre 2025
Il Giudice g.o.p. Michela Fugaro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela Fugaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2128/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione da:
(C.F. , nato a [...] il [...], residente a [...], rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Claudio Calabria, del foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in CO NC (BS), Via Seradina n.11/E
attore contro
(C.F. , in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 con sede in Brescia, P.zza Tebaldo Brusato n. 20, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Grazia Castelluccio del Foro di Brescia, con domicilio eletto presso lo studio in Brescia, Via Creta n.31,
convenuta e con l'intervento volontario di
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente Controparte_3 C.F._2
a TA (BS), in via Mons. Girolamo Rizzi, 112, rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di intervento volontario dall'avv. Claudio Calabria, del foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in CO NC (BS), Via Seradina n.11/E
terzo intervenuto
Oggetto: responsabilità extra contrattuale - risarcimento danni.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
***
Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 13.02.2019, e ritualmente notificato, il sig.
[...] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia la , in Pt_1 Controparte_1 persona del suo Presidente, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione, accertata e dichiarata la responsabilità della nella causazione dei danni sopraesposti, Controparte_1 condannare lo stesso all'integrale risarcimento dei danni pativi ivi quantificati: per lesioni 1) danno biologico da ITP (75%) 20 gg=€ 703,20; 2) danno biologico da ITP (50%) 16 gg= € 375,04; 3) danno biologico da ITP (25%) 16 gg= € 187,52; 4) danno biologico da IP (8%)=
€ 12.625,93; 5) personalizzazione del danno (33%)= € 4.630,10. Per danno patrimoniale: danneggiamento casco, tuta e scarpe del sig. € 1.000,00. Il tutto per un totale pari Pt_1 a € 19.521,79, o la diversa maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi dal fatto al saldo. Rifuse le spese di giustizia”. L'attore lamentava di avere patito danni patrimoniali e non patrimoniali a causa della caduta a terra mentre era alla guida del motociclo Ducati Monster, di proprietà di , Controparte_3 imboccata e superata una rotonda, all'intersezione con la SPXI, a seguito del forte degrado del manto stradale e della presenza sullo stesso di ghiaia, tale che gli faceva perdere il controllo della propria motocicletta. Si costituiva la eccependo preliminarmente, ai sensi e per gli effetti di Controparte_1 cui all'art.164 c.p.c., la nullità della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art.163.bis c.p.c., con conseguente richiesta di fissazione di nuova udienza, nel rispetto dei termini, al fine di consentire alla convenuta di predisporre una puntuale difesa;
sempre preliminarmente, eccepiva la nullità della citazione per la mancata esposizione dei fatti, costituenti le ragioni della domanda, in virtù del combinato disposto di cui agli artt.163 n.4 e 164 c.p.c.. Nel merito, contestava integralmente le pretese attoree, eccependo l'assenza di responsabilità in capo alla convenuta. La causa era assegnata al giudice dott.ssa Laura Frata, prima udienza fissata per il giorno 18.04.2019: a detta udienza, il giudice, rilevata l'inosservanza dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c., come eccepito dalla convenuta, fissava ex art.164 c.p.c. nuova udienza di prima comparizione nel rispetto dei termini per il giorno 19.09.2019. Interveniva volontariamente nella causa il signor proprietario del motociclo Controparte_3 condotto da il quale chiedeva il risarcimento dei danni materiali occorsi. Parte_1
All'udienza del 19.09.2019, il giudice assegnava termine alla convenuta per depositare memoria difensiva in replica all'intervento volontario e rinviava all'udienza del 23.01.2020. All'udienza del 23.01.2020, le parti chiedevano i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c. e alla successiva udienza del 25.06.2021, il giudice ammetteva le prove orali. A causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il procedimento era rinviato fino al 02.03.2021, per l'escussione dei testi, con delega per la prova orale al gop dott.ssa Fugaro. All'udienza del 02.03.2021 erano escussi i testi e veniva ammessa la consulenza tecnica medico legale per l'accertamento dei danni non patrimoniali patiti dall'attore Parte_1 Con decreto del 05.03.2021 la causa era coassegnata al gop Fugaro. Seguivano alcuni rinvii di udienza, per l'espletamento dell'elaborato peritale e, dopo il deposito della CTU, con ordinanza del 02.11.2022, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 07.03.2023 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 27.03.2023, celebrata a trattazione scritta, le parti depositavano note scritte nelle quali precisavano le rispettive conclusioni, come da fogli di p.c. depositati telematicamente;
la causa era trattenuta a decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, che i procuratori delle parti provvedevano a depositare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si accoglie la domanda attorea;
valgano i seguenti motivi. Le eccezioni preliminari di parte convenuta sono state risolte con la concessione dei termini a comparire e, all'esito dell'espletata istruttoria, con una più dettagliata individuazione dei fatti di causa. Nel merito, la prova orale ha consentito di stabilire con più certezza lo stato del luogo dove il 21.04.2018 è caduto l'attore con la sua motocicletta. La strada è stata correttamente individuata nella SP II, nel Comune di Iseo, subito dopo la rotonda che “costituisce intersezione tra la SP II e la SP XI, direzione VA-Iseo”. Parte attrice ha prodotto foto del luogo in cui si è verificato il sinistro e il testimone sentito ha confermato il punto della caduta. L'unico teste oculare sentito, ha dichiarato: “quel giorno, a quell'ora, stavo Testimone_1 guidando il mio furgoncino e ho visto chiaramente il motociclista davanti a me, iniziare a sbandare e poi cadere a terra. Mi sono subito fermato per soccorrerlo. Non posso precisare le varie strade che mi sono state indicate, comunque, il luogo è quello, io venivo da Sarnico con direzione Iseo. Mi sono preoccupato di verificare se si fosse fatto male e l'ho aiutato a rialzare la moto. Gli ho lasciato il mio nominativo, nel caso ci fosse stato bisogno”; ed ancora:
“ricordo la buca, perché me la fece notare il motociclista, per spiegarmi il motivo per cui era caduto, non ricordo la presenza di ghiaia sul manto stradale. La buca si trovava non al centro della strada, ma più verso il margine, dove solitamente transitano le moto”. Le dichiarazioni rese consentono di stabilire il luogo della caduta, strada di competenza della Provincia di Brescia, lo stato del manto stradale e il nesso causale tra la caduta del conducente del motociclo e il dissesto lungo la parte di strada dove solitamente viaggiano le moto. La presenza della buca è stata più volte confermata dal testimone il quale, anche se a distanza di anni non ricordava la presenza di ghiaia, aveva però reso una dichiarazione più immediata, in data 24.04.2018 (doc. 2bis di parte attrice), senz'altro genuina e disinteressata. Ebbene, il difetto di manutenzione della strada, consistente nella presenza di una buca o, comunque, di un tratto dissestato o deformato, è da ritenere causa strutturale, quindi fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando sia provato il nesso di causalità con il danno subito. L'art. 2051 c.c. costituisce una forma di responsabilità oggettiva in cui il danneggiato non deve fornire la dimostrazione dell'elemento soggettivo ma solo di danno e nesso causale, mentre grava sul custode, nel nostro caso, la , l'onere fornire la prova Controparte_1 liberatoria per andare esente da responsabilità. La sua responsabilità è esclusa solo nel caso in cui offra la prova liberatoria rappresentata dal caso fortuito, vale a dire la dimostrazione che il danno è avvenuto a causa di un evento non prevedibile e non superabile;
si tratta di un fatto idoneo ad interrompere il rapporto di causalità tra la cosa e il danno, in modo imprevedibile e non controllabile da parte del custode. Sulla natura della responsabilità per danni da cose in custodia si segnala l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite (Cass. SS. UU. 20943/2022) che hanno enunciato il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. Quindi, il custode risponde del danno a prescindere dalla dimostrazione della colpa poiché si tratta di una forma di responsabilità oggettiva. Pur non esistendo alcun automatismo tra la presenza di una buca sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa, è pur vero che grava sulla Pubblica Amministrazione l'obbligo di conservazione del bene demaniale: eventuali buche costituiscono insidie solo allorché non risultino visibili, evitabili e prevedibili. Nel caso di specie, si può ragionevolmente affermare che le condizioni del manto stradale non potessero essere immediatamente percepibili;
la buca non era prevedibile e, quindi, evitabile nell'immediato, in quanto si trovava sul manto stradale, lungo la traiettoria normalmente percorsa dalle moto, non segnalata. Pertanto, si ritiene di affermare la responsabilità della convenuta nella Controparte_1 causazione del sinistro e il conseguente obbligo della convenuta a corrispondere il risarcimento dei danni patiti dagli attori.
* * * * Accertate la storicità del sinistro e le responsabilità in ordine al suo verificarsi, l'attenzione va concentrata sull'accertamento dei danni, non patrimoniali, lamentati da Parte_1 A tal riguardo è stata disposta ed espletata CTU medico-legale e le conclusioni cui è giunto il CTU prof. devono ritenersi condivisibili ed idonee ad essere poste a fondamento Per_1 della decisione, atteso che risultano raggiunte all'esito di operazioni peritali svolte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, sulla scorta della visita medico-legale del danneggiato e dell'esame dei documenti tutti ritualmente versati in causa ed, inoltre, risultano supportate da regole scientifiche medico-legali condivise dalla comunità scientifica sviluppate ed applicate secondo un percorso argomentativo immune da vizi logici. Dalla documentazione in atti risulta ed appare comprovato che in data 21/04/18
[...] riportava un traumatismo contusivo produttivo di subamputazione della falange Pt_1 distale del quinto dito della mano sinistra e di plurime escoriazioni alla regione del ginocchio sinistro. Il CTU ha così stimato il danno biologico riportato dall'attore: un periodo di inabilità temporanea di 21 giorni al 75% (con grado di sofferenza pari a 4), di 15 giorni al 50% (con grado di sofferenza pari a 3) e di ulteriori 20 giorni al 25% (con grado di sofferenza pari a 1). Il danno biologico permanente valutato dal CTU è quantificato nella misura del 4-5% di incidenza sull'integrità psico-fisica del soggetto. Ha precisato, infine, che il consequenziale grado di sofferenza psicofisica, tenuto conto di quanto emerso in sede di visita di consulenza tecnica, può essere qualificato come di grado 1 (in una scala da 1 a 5). In adesione alla prevalente giurisprudenza, ritiene questo giudice che per la liquidazione del danno biologico da invalidità permanente sia equo adottare il criterio del c.d. punto di invalidità delle cd. tabelle del Tribunale di Milano e, pertanto, applicando i criteri di liquidazione richiamati e tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca dei fatti (anni 29), il danno non patrimoniale patito va quantificato nella misura complessiva di € 9.742.47: per inabilità temporanea parziale (al 75% per 21 giorni), € 884,84; per inabilità temporanea parziale (al 50% per 15 giorni), € 421,35; per inabilità temporanea parziale (al 25% per 20 giorni), € 280,90; per invalidità permanente (pari all'4,5%) € 5.719,95; danno morale € 2.435,43. Come rilevato dal CTU non sono state presentate spese mediche o di altro genere sostenute dall'attore. Con riferimento ai danni patrimoniali subiti dall'attore preso atto del Controparte_3 preventivo di spese allegato in atti, e confermato dal teste sentito , e della Testimone_2 quantificazione dei danni alla motocicletta a seguito del sinistro, si ritiene di accogliere la richiesta di risarcimento quantificata in € 6.587,54.
* * * * In punto di regolamentazione delle spese, nel caso che ci occupa, in considerazione della soccombenza della convenuta e dell'attività processuale, le spese del presente giudizio sono liquidate, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 5/2014 e succ. mod., nel valore medio, aumentato del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2), in € 6.600,10, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge, poste a carico della convenuta, nonché le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1 in accoglimento delle domande degli attori, condanna la convenuta CP_1
, in persona del Presidente legale rappresentante, a corrispondere ad
[...] [...] la somma di € 9.742.47, a titolo di danno non patrimoniale, e a la Pt_1 Pt_1 somma di € 6.587,54, a titolo di danno patrimoniale, per le ragioni di parte motiva, oltre agli interessi dalla data della domanda al saldo;
2 condanna la convenuta , in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante, al pagamento a favore degli attori delle spese di lite del presente giudizio, liquidate complessivamente in € 6.600,10, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge, oltre alle spese di CTU. Brescia, 3 dicembre 2025
Il Giudice g.o.p. Michela Fugaro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.