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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 4176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4176 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 172 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. SCAFFIA MASSIMO)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere anche quale mandatario di CP_1 Controparte_2
(Avv. DOA ALESSANDRO)
Resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 9/09/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e la ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso,
Tribunale di Palermo sez. Lavoro annulla l'avviso di addebito n. 59620220001368617, notificato in data 28.11.2022,
limitatamente al periodo luglio-dicembre 2020;
CP_ condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che compensa per la metà e liquida nella restante parte in € 656,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso del 13.02.2019, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso verso l'avviso di addebito n. 59620220001368617, notificato il
28.11.2022, relativo a contributi previdenziali per l'anno 2020 (Gestione Artigiani),
per un importo complessivo di € 4.242,31., chiedendo l'annullamento, in tutto o in pare dell'atto opposto. La ricorrente contestava nel merito la fondatezza della pretesa contributiva dell'Istituto deducendo di essere stata titolare della ditta individuale denominata “Pizza e Chicken Take Away” e di avere cessato l'attività il
06.07.2020 ( cfr ricevuta n. 1716414 del 06.08.2020 in atti.) ;
CP_
- premesso che l regolarmente citato, si costituiva eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione di e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso CP_3
ritenendo ancora attiva l'azienda artigiana riconducibile alla Sig.ra sulla Parte_1
base delle verifiche effettuate al Registro Imprese;
- premesso che, istruita documentalmente, la causa veniva rinviata al fine di
CP_ consentire all di valutare la possibilità di procedere ad uno sgravio, indi all'udienza cartolare del 9.10.2025, sulle conclusioni delle parti, veniva decisa.
CP_
- va preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione passiva della alla quale non risultano essere stati ceduti i contributi per cui è causa. La società è competente per la gestione dei crediti ceduti solo fino al 2005, quindi, non può essere parte legittimata per il credito oggetto del presente giudizio;
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - ritenuto che la Corte di legittimità ha ritenuto “In materia di previdenza a favore
degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella
artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data
della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai
fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma”.
Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 613/1966 e dell'art. 12 della L. n. 155/1981, l'obbligo contributivo per la Gestione Artigiani sussiste, infatti, solo per il periodo in cui l'attività è effettivamente esercitata. La giurisprudenza di legittimità ha dunque chiarito che la mancata cancellazione formale dagli elenchi non incide sull'estinzione dell'obbligo contributivo, che si verifica con la cessazione dell'attività (Cass. civ. n.
8651/2010; Cass. n. 21540/2011).
- rilevato che, nel merito, deve osservarsi che, come emerge dalla documentazione in atti, la ricorrente ha cessato ogni attività (artigiana) a far data dal 06.07.2020 come è
dato evincersi dalla comunicazione inviata al Comune di Palermo (cfr. doc 3
produzione ricorrente) e dalla successiva raccomandata di avvenuta cancellazione
CP_ dell'impresa inviata dall in data 02.03.2024 e acquisita agli atti;
- rilevato, altresì, che l'AVA opposto è relativo ai contributi previdenziali a tutto l'anno 2020 mentre dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha cessato l'attività definitivamente nel luglio 2020. Pertanto, l'obbligo contributivo sussiste solo per il primo semestre dell'anno, e l'avviso deve essere annullato per il periodo eccedente, ovvero luglio–dicembre 2020, non avendo l'Istituto previdenziale, su cui incombeva l'onere probatorio, fornito elementi idonei a superare la prova documentale della cessazione dell'attività offerta dalla ricorrente.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, che vanno compensate per la metà in ragione dell'esito complessivo
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ della lite e poste a carico dell soccombente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 08/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 172 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. SCAFFIA MASSIMO)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere anche quale mandatario di CP_1 Controparte_2
(Avv. DOA ALESSANDRO)
Resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 9/09/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e la ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso,
Tribunale di Palermo sez. Lavoro annulla l'avviso di addebito n. 59620220001368617, notificato in data 28.11.2022,
limitatamente al periodo luglio-dicembre 2020;
CP_ condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che compensa per la metà e liquida nella restante parte in € 656,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso del 13.02.2019, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso verso l'avviso di addebito n. 59620220001368617, notificato il
28.11.2022, relativo a contributi previdenziali per l'anno 2020 (Gestione Artigiani),
per un importo complessivo di € 4.242,31., chiedendo l'annullamento, in tutto o in pare dell'atto opposto. La ricorrente contestava nel merito la fondatezza della pretesa contributiva dell'Istituto deducendo di essere stata titolare della ditta individuale denominata “Pizza e Chicken Take Away” e di avere cessato l'attività il
06.07.2020 ( cfr ricevuta n. 1716414 del 06.08.2020 in atti.) ;
CP_
- premesso che l regolarmente citato, si costituiva eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione di e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso CP_3
ritenendo ancora attiva l'azienda artigiana riconducibile alla Sig.ra sulla Parte_1
base delle verifiche effettuate al Registro Imprese;
- premesso che, istruita documentalmente, la causa veniva rinviata al fine di
CP_ consentire all di valutare la possibilità di procedere ad uno sgravio, indi all'udienza cartolare del 9.10.2025, sulle conclusioni delle parti, veniva decisa.
CP_
- va preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione passiva della alla quale non risultano essere stati ceduti i contributi per cui è causa. La società è competente per la gestione dei crediti ceduti solo fino al 2005, quindi, non può essere parte legittimata per il credito oggetto del presente giudizio;
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - ritenuto che la Corte di legittimità ha ritenuto “In materia di previdenza a favore
degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella
artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data
della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai
fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma”.
Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 613/1966 e dell'art. 12 della L. n. 155/1981, l'obbligo contributivo per la Gestione Artigiani sussiste, infatti, solo per il periodo in cui l'attività è effettivamente esercitata. La giurisprudenza di legittimità ha dunque chiarito che la mancata cancellazione formale dagli elenchi non incide sull'estinzione dell'obbligo contributivo, che si verifica con la cessazione dell'attività (Cass. civ. n.
8651/2010; Cass. n. 21540/2011).
- rilevato che, nel merito, deve osservarsi che, come emerge dalla documentazione in atti, la ricorrente ha cessato ogni attività (artigiana) a far data dal 06.07.2020 come è
dato evincersi dalla comunicazione inviata al Comune di Palermo (cfr. doc 3
produzione ricorrente) e dalla successiva raccomandata di avvenuta cancellazione
CP_ dell'impresa inviata dall in data 02.03.2024 e acquisita agli atti;
- rilevato, altresì, che l'AVA opposto è relativo ai contributi previdenziali a tutto l'anno 2020 mentre dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha cessato l'attività definitivamente nel luglio 2020. Pertanto, l'obbligo contributivo sussiste solo per il primo semestre dell'anno, e l'avviso deve essere annullato per il periodo eccedente, ovvero luglio–dicembre 2020, non avendo l'Istituto previdenziale, su cui incombeva l'onere probatorio, fornito elementi idonei a superare la prova documentale della cessazione dell'attività offerta dalla ricorrente.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, che vanno compensate per la metà in ragione dell'esito complessivo
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ della lite e poste a carico dell soccombente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 08/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro