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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 4629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4629 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 727/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 727/2025, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Francesco PACCHIARINI;
RICORRENTE contro
(Questura di Brescia); Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 2.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso depositato il 24.1.2025, cittadino pachistano, ha impugnato il Parte_1 provvedimento n. CAT.A.12/2024/immig/IISez/24BS053026 del 13.11.2024 (a lui notificato il 27.12.2024), con cui la Questura di Brescia ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. , a lui rilasciato per motivi familiari il 6.12.2016, e ha contestualmente Numero_1 rigetto la sua istanza di aggiornamento del medesimo, invitandolo ai sensi dell'art. 9, comma 9, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 a presentare istanza di permesso di soggiorno “ordinario” (di cui ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti) presso la competente entro otto giorni dalla notifica. CP_2
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il contestuale rifiuto di aggiornamento di tale titolo sono stati motivati dall'amministrazione sulla scorta dell'accertata assenza del ricorrente dal territorio italiano per un periodo superiore a dodici mesi (dal 1.7.2021 al 21.6.2023), circostanza che – ai sensi dell'art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. 286/1998 e in mancanza di gravi e comprovati motivi – determina la revoca del titolo di lungosoggiornante.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, il procuratore del ricorrente ha lamentato, sul piano procedurale, l'omessa notificazione al suo assistito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché la generica violazione dei canoni di correttezza e di buona fede da parte dell'amministrazione. Nel merito, ha
Pag. 1 di 4 contestato il contenuto della decisione impugnata, deducendo la sussistenza dei requisiti per la
“conferma” e l'aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, alla luce della documentata impossibilità del suo assistito di fare ritorno in Italia nel lasso di tempo considerato a causa della sua iscrizione a un corso di laurea in medicina a Bishkek in Kirghizistan.
Sulla base di tali argomentazioni, il difensore di ha chiesto di accertare che il suo Parte_1 assistito è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per mantenere il permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi familiari n. e ottenere il suo aggiornamento;
il tutto con vittoria di spese. Numero_1
2. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, in data 28.3.2025, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
Unitamente alla comparsa di risposta, parte resistente ha depositato in atti una relazione stilata il 3.3.2025 da personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia in ordine alla posizione personale del ricorrente e corredata, tra l'altro, del verbale delle vane ricerche effettuate dalla Polizia Locale di Mazzano (BS) – luogo di asserita residenza dello straniero – in sede di notifica del c.d. preavviso di rigetto dell'istanza (attestante l'irreperibilità dell'intero nucleo familiare)
3. All'udienza del 14.4.2025, la GOP delegata alla trattazione della causa ha accordato a parte ricorrente, su sua richiesta, termine ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. per l'integrazione delle difese.
4. Con nota del 5.5.2025, il procuratore del ricorrente ha depositato alcuni documenti (nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato in favore del ricorrente il 7.2.2003; permesso di soggiorno rilasciato in favore della madre del ricorrente e dei familiari a carico il 27.7.2004; certificato di stato di famiglia rilasciato dalle autorità pachistane prodotto esclusivamente in lingua inglese;
documentazione relativa all'immatricolazione del ricorrente in un'università kirghiza, prodotta esclusivamente in lingua russa e inglese, priva di legalizzazione o postilla).
5. All'udienza del 30.6.2025, la GOP ha proceduto all'esame dei testimoni (nato in [...] Tes_1 il 15.4.1963 e padre del ricorrente) e (nato in [...] il [...] e fratello Testimone_2 del ricorrente), indicati da parte ricorrente.
6. In data 23.7.2025, il difensore del ricorrente, autorizzato dalla GOP, ha prodotto documentazione sopravvenuta (diploma di laurea in lingua inglese e russa, privo di traduzione, privo di legalizzazione o postilla, nonché dotato di un QR-code per la verifica dell'autenticità non funzionante;
certificazione delle percentuali annuali delle votazioni conseguite negli esami universitari, redatto in lingua inglese, privo di traduzione, nonché privo di legalizzazione o postilla;
certificato di condotta, redatto in lingua inglese, privo di traduzione, nonché privo di legalizzazione o postilla).
7. Terminata l'istruttoria, questo Giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa in data 2.10.2025, disponendo la sua sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
In data 1.10.2025, il procuratore di parte ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in riserva per la decisione.
Ritenuto in diritto
1. Occorre premettere che i vizi procedurali lamentati dalla difesa del ricorrente sono del tutto irrilevanti al fine del decidere: in tema di immigrazione, la nullità del provvedimento amministrativo non ha, infatti, pacificamente rilevanza autonoma nel giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento, poiché tale giudizio ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente al
Pag. 2 di 4 permesso di soggiorno richiesto e rifiutato o revocato.
Conseguentemente ogni questione che attiene alla mera invalidità dell'atto presupposto, se non ha diretta ripercussione sulla prova della sussistenza del diritto oggetto della domanda (circostanza non allegata dal ricorrente) non ha rilievo in questa sede.
Ad ogni modo, in relazione all'omessa notificazione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, si osserva che essa è dipesa dall'irreperibilità del ricorrente presso l'indirizzo indicato come luogo di residenza, attestata con verbale di vane ricerche stilato il 2.11.2024 dalla Polizia Locale del Comune di Mazzano (BS), atto facente fede, fino a querela di falso, dei fatti direttamente percepiti dalla pubblica ufficiale che lo ha redatto (assenza di nominativi sul citofono e sulla cassetta postale;
stato di apparente abbandono dell'immobile).
In ogni caso, l'omessa notifica del preavviso di rigetto non ha concreto rilievo nella presente fattispecie, in cui il ricorrente ha tempestivamente instaurato il presente giudizio con un atto introduttivo in cui ha allegato le ragioni della sua accertata assenza dal territorio nazionale dal 1.7.2021 al 21.6.2023: ciò che non è stato sottoposto al vaglio della pubblica amministrazione è stato comunque offerto in comunicazione al Giudice in un procedimento a cognizione piena sul diritto soggettivo invocato.
2. Tanto premesso e volgendo la disamina al merito, il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
È innanzitutto pacifica tra le parti (e confermata dai testimoni sentiti) l'assenza di Parte_1 dal territorio italiano per un periodo superiore a dodici mesi, ossia dal 1.7.2021 al 21.6.2023.
Tale circostanza – in mancanza di gravi e comprovati motivi in grado di giustificare l'assenza dal territorio italiano – determina la revoca obbligatoria del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, a qualsiasi titolo rilasciato (cfr. il chiaro disposto dell'art. 9, comma 7, lett. d, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
A giustificazione di tale protratto periodo di assenza dal territorio nazionale, ha Parte_1 dedotto il suo avvenuto trasferimento all'estero per frequentare un corso di laurea quinquennale in medicina in lingua inglese a Bishkek in Kirghizistan, senza tuttavia dimostrare né l'iscrizione allo stesso né la sua frequenza né, infine, il conseguimento del titolo: i documenti prodotti al riguardo sono, infatti, del tutto inutilizzabili ai fini di prova, in quanto, pur rilasciati da un'autorità estera e redatti in lingua russa e/o inglese, non risultano né legalizzati né muniti di postilla né, infine, muniti di una traduzione asseverata in lingua italiana.
Ad ogni modo, quand'anche provata, la frequenza di un lungo e impegnativo corso di studi residenziale all'estero – lungi dal valere come giustificazione della prolungata assenza del ricorrente dal territorio nazionale – testimonia semmai la deliberata recisione di ogni forma di collegamento con il nostro Paese, ove si è limitato a fare saltuariamente ritorno per brevi periodi di tempo tra il 2020 e il 2025 in Pt_1 visita ai familiari qui residenti. Come confermato dal padre, peraltro, ancóra alla data del 30.6.2025, il ricorrente, nonostante il conseguimento del diploma di laurea, non aveva fatto ritorno in Italia, limitandosi a manifestare ai parenti la propria volontà di fare presto rientro nel nostro Paese per ottenere il riconoscimento del titolo di studio ed esercitare la professione.
A fronte dell'appurata assenza di dal territorio italiano per quasi due anni tra il Parte_1
1.7.2021 e il 21.6.2023, senza che ricorresse un grave e giustificato motivo, deve dunque ritenersi corretta (ed anzi vincolata) la decisione dell'amministrazione di revocare il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in precedenza rilasciato al ricorrente (contestualmente rifiutando il suo aggiornamento).
3. L'avvenuto riconoscimento, da parte della Questura di Brescia (sia nel corpo del provvedimento impugnato sia nella relazione del 3.3.2025 depositata in atti), della sussistenza dei presupposti per il
Pag. 3 di 4 rilascio di un permesso di soggiorno “ordinario” per motivi familiari esime dall'effettuazione in questa sede del giudizio comparativo previsto dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, dal momento che la decisione della pubblica amministrazione qui oggetto di opposizione non è suscettibile di comportare alcun concreto vulnus alla tutela dell'unità familiare dello straniero, la quale può ben essere assicurata attraverso altro titolo di soggiorno, che la stessa si è mostrata disponibile a rilasciare ai sensi CP_2 dell'art. 9, comma 9, d.lgs. cit.
Il ricorso è, pertanto, rigettato in toto.
4. In assenza di ragioni per disporre una compensazione integrale o parziale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., il ricorrente – soccombente formale e totale – deve essere condannato alla refusione delle spese processuali sostenute dalla controparte (art. 91, comma 1, c.p.c.), che si liquidano secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, che non ha comportato l'esame di complesse questioni in fatto o in diritto, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale.
Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 3.809,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
RIGETTA il ricorso presentato da nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
); C.F._1 visto l'art. 91, comma 1, c.p.c.,
CONDANNA il ricorrente al pagamento, in favore del , delle spese processuali, Controparte_1 che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Si comunichi.
Così deciso il 1° novembre 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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