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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/11/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 591/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza del 10
febbraio 2025, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6
febbraio 2025, e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
P. I.V.A. – C.F. , autorizzato alla proposizione P.IVA_1 P.IVA_2
dell'impugnazione giusta Delibera della Giunta Comunale n. 92 del 22.07.2022,
rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Protopapa del Foro di Patti (C.F.
), per procura alle liti rilasciata in atto separato allegato C.F._1
all'atto di appello,
appellante contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, Geom. con sede in , Via Controparte_2 Parte_1
Circonvallazione Monaci n. 9, P. IVA , rappresentato e difeso, P.IVA_3
dall'Avv. Calogero Cicero, C.F. del Foro di Patti, per C.F._2
procura in calce alla comparsa,
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti 9 marzo 2022, n.
165 – “altre ipotesi di responsabilità extracontratuale non ricomprese nelle altre
materie (Art. 2043 c.c. e norme speciali)”.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 18 agosto 2016 la ha Controparte_1
convenuto innanzi al Tribunale di Patti il , Parte_1
esponendo che a) a seguito di delibera del Consiglio comunale del 17 luglio 2010, n. 76 di
“Approvazione del piano di alienazioni e variazioni immobiliari, da allegare al
Bilancio di previsione 2010”, si era aggiudicata l'acquisto dell'immobile sito in via
Cosenz, con terreno annesso, ivi descritto, già sede di una scuola materna, per il prezzo di attuali € 160.107,26;
b) che a seguito di una interrogazione consiliare, della revoca dell'aggiudicazione e del conseguente ricorso al TAR da parte della deducente,
con esito positivo per la stessa in via cautelare, tra le parti era intervenuta in data
27 settembre 2012 una transazione, per il trasferimento dell'immobile;
c) che, conseguentemente, in data 12 marzo 2013 veniva stipulato l'atto di compravendita, con il quale il Comune cedeva alla summenzionata società
l'immobile sito in via Cosenz “ex Scuola materna 2° circolo” Parte_1 al prezzo di € 173.323,80, con la clausola n. 3 in virtù della quale l'Ente si impegnava a predisporre ogni atto necessario a variare l'attuale destinazione urbanistica dell'immobile de quo in zona BP del vigente P.R.G.
Ciò presso, non avendo il Comune ottemperato all'obbligo contrattuale, a fronte dell'integrale pagamento del prezzo concordato da parte della
[...]
quest'ultima ha agito chiedendo il risarcimento degli ingenti Controparte_1
danni subìti, da determinarsi in corso di causa, cagionati dalla mancata possibilità
di utilizzare l'immobile secondo la concordata trasformazione inerente l'insediamento di attività recettiva per mq 2.266,00.
2. Nella resistenza del espletata c.t.u. contabile, con sentenza del 9 Pt_1
marzo 2022, n. 165, il Tribunale di Patti, rigettate le eccezioni preliminari solevate dall'Ente, ha accolto la domanda risarcitoria, condannando il primo a pagare all'attrice la somma di € 633.494,81 oltre interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo, per il mancato guadagno subito da quest'ultima a causa dell'inadempimento dell'Ente convenuto e per le spese e costi di gestione sopportati dall'attrice per le esposizioni bancarie riferite al periodo ricompreso tra l'1/1/2013 ed il 30/06/2016.
3. Contro tale decisione il soccombente ha proposto appello, Pt_1
chiedendo:
a) la riforma della sentenza impugnata ritenendo e dichiarando infondata e rigettando l'azione giudiziaria proposta dalla società Controparte_1
[...] b) in via subordinata e/o riconvenzionale, l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di compravendita del 12 marzo
2013 per l'invalidità e/o l'illegittimità degli atti presupposti (Delibera di G.M. n.
112 del 12.09.2012 e atto di transazione del 27.09.2012);
c) in via ulteriormente subordinata, la riduzione del danno asseritamente subito dalla società liquidandolo in via equitativa, ai Controparte_1
sensi dell'art. 1226 c.c.
4. Instauratori rituale contraddittorio, con ordinanza dell'1 giugno 2023 questa
Corte ha parzialmente accolto l'istanza di inibitoria proposta dal Pt_1
sospendendo l'esecutività dell'impugnata sentenza per le somme eccedenti €
300.000,00.
Dopo alcuni rinvii per trattative, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 6 febbraio 2025.
5. In primo luogo va esaminata l'eccezione di tardività dell'appello, sollevata dall'appellata, con riguardo alla notifica del gravame il 31 agosto 2022 a fronte della notifica della sentenza ad opera della stessa in data 30 giugno 2022.
L'eccezione è priva di pregio, posto che, scadendo il termine di trenta giorni sabato 30 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 155, co. 5, c.p.c., la scadenza del termine per impugnare è stata prorogata di diritto al giorno successivo non festivo e, quindi, l'1 agosto, rientrante nel periodo feriale: con la conseguenza che l'appello si sarebbe potuto notificare entro l'1 settembre 2022. 6. Con il primo motivo di appello, il censura Parte_2
la sentenza gravata, deducendo “l'erroneità e/o insufficienza e/o carenza e/o
inadeguatezza e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione e del
dispositivo” nella parte in cui ha accolto la domanda dell'originaria attrice, volta a ritenere e dichiarare l'inadempimento del , Parte_1
“esclusivamente prendendo in considerazione il solo contratto di compravendita
del 12.03.2013 e segnatamente la clausola di cui all'art. 3, secondo la quale
l'odierno appellante avrebbe dovuto predisporre “ogni atto necessario a variare
l'attuale destinazione urbanistica dell'immobile in zona BP del vigente P.R.G.”. In
particolare, si duole che il Tribunale abbia dichiarato l'inadempimento del sulla base di atti amministrativi (deliberazione della Giunta Comunale di Pt_1
Sant'Agata n. 112 del 12.09.2021) e negoziali (consequenziali atti di Parte_1
transazione del 27.09.2012 e di compravendita del 12.03.2013) illegittimi e che,
pertanto, il giudice avrebbe dovuto disapplicare. Ciò in quanto l'art. 42, comma
2, lett. l) T.U. enti locali, stabilisce che rientrano nelle competenze consiliari gli
“acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non
siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta…”.
6.1 – A giudizio della Corte, la doglianza non coglie nel segno, pur se sul punto la motivazione resa dal Tribunale (con argomentazione che l'appellante assume essere carente) appare non pienamente convincente, laddove in sentenza si legge: Né possono ritenersi condivisibili le asserzioni di segno contrario spiegate
dal convenuto a sostegno delle formulate domande di nullità e/o Pt_1
risoluzione del contratto di compravendita summenzionato per l'invalidità degli atti presupposti, domande che non possono trovare accoglimento in assenza dei
presupposti fattuali e giuridici essendo piuttosto incontrovertibile che la stipula
dell'atto di vendita intercorso tra le parti, seguita peraltro dall'immissione nel
possesso del bene da parte dalla il 28.11.2013, ha Controparte_1
superato definitivamente ogni eventuale e pregressa questione controversa sul
punto.
6.2 – In verità, l'infondatezza del motivo di gravame si coglie considerando che la vendita dell'immobile in questione è stata disposta dal Consiglio comunale quindi dall'organo competente, in via generale e programmatica, con la citata deliberazione 17 luglio 2010, n. 76, che comprendeva anche quel bene. Ne
consegue che da un lato gli atti amministrativi conseguenti (bando di gara e aggiudicazione) sono meramente esecutivi di quella delibera;
dall'altro, gli atti negoziali successivi alla sospensiva del TAR della revoca (illegittima)
dell'aggiudicazione (transazione e contratto) sono conformi a quegli atti amministrativi presupposti (delibera consiliare compresa), anzi prevedendo un corrispettivo maggiore. Peraltro, nelle premesse contrattuali sono richiamate le previe delibere, determine e l'excursus delle vicende preliminari alla stipula,
come puntualmente osservato dal Tribunale.
7. Alla luce di quanto ora detto, va rigettato anche il secondo motivo di
appello, nella parte in cui si insiste nella richiesta subordinata di accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di risoluzione del contratto di compravendita del
12 marzo 2013 per l'invalidità e/o l'illegittimità degli atti presupposti (Delibera di
G.M. n. 112 del 12.09.2012 e atto di transazione del 27.09.2012); 8. Per quanto riguarda il residuo secondo motivo, che, comunque, si articola in vari profili, il si duole della quantificazione – ritenuta abnorme – del Pt_1
danno come quantificata dal Tribunale, sulla scorta della disposta C.T.U.,
deducendo che, con tale accertamento tecnico, “ha “sgravato” la società
attrice in primo grado, dell'onere di provare il danno Controparte_1
subito”. E a monte, assume che l'appellata non ha in alcun modo provato né il danno che avrebbe subito a titolo di lucro cessante, né quello a titolo di mancato guadagno.
In sostanza, l non contesta se non genericamente l'an della Controparte_3
propria responsabilità (e, quindi, l'inottemperanza agli obblighi contrattuali assunti, consistenti nella “predisposizione di ogni atto necessario a variare
l'attuale destinazione urbanistica dell'immobile compravenduto in zona BP del
vigente PRG”), ma si duole che il Tribunale abbia ritenuto provato, contro le evidenze istruttorie, l'invocato pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, “che deve non sia meramente potenziale o possibile, ma che
appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque
accidit – connesso all'illecito in termini di certezza;
anche il relazione al lucro
cessante ricade sul danneggiato l'onere di dimostrare che il danno in esame ha
comportato un'effettiva incidenza sulle proprie possibilità di guadagno futuro,
ovvero dimostrare l'entità del pregiudizio e la effettiva deminutio patrimoniale,
così come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità”.
8.1 – Pur tenendo conto delle difese dell'appellata, la censura è fondata.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 1453 c.c., nei contratti con prestazioni corrispettive, come quello in esame, il contraente non inadempiente, a fronte dell'inottemperanza dell'altro alle obbligazioni assunte, può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.
Nella presente causa, la nella citazione introduttiva Controparte_1
in primo grado ha espressamente dichiarato di non chiedere la risoluzione del contratto (avendo, evidentemente interesse a rimanere proprietaria dell'immobile in questione), ma solo il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, conseguenti al dedotto inadempimento. Ha specificato nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
che la responsabilità dedotta è anche quella extracontrattuale, con violazione del principio generale del neminem laedere (in verità, senza alcun supporto in fatto e in diritto). Ne consegue che la sua azione risarcitoria non si sottrae agli ordinari principi in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c., posto che, se è vero che una volta che il creditore di una prestazione di facere non professionale abbia fornito in giudizio la prova della fonte del rapporto obbligatorio (contrattuale ovvero legale) e abbia allegato l'inadempimento, opera il principio della c.d.
“presunzione della persistenza del diritto insoddisfatto”, ma resta ferma la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica
(Cass. 13 febbraio 2025, n. 3689, secondo cui altro è, infatti, l'inadempimento -
che corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque, al
danno evento (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019) - dal danno
conseguenza risarcibile, che lo stesso attore deve provare, in uno al nesso di
causalità giuridica). Ciò in quanto in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale “il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico
nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano
sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza,
giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile
dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione
dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno”.
8.2 – Ciò premesso in diritto, a giudizio della Corte erra l'appellata quando ancora in conclusionale afferma che “il fatto che la mancata variazione
urbanistica abbia comportato un mancato guadagno dell'appellata non
necessitava di ulteriori prove o considerazioni”: con ciò prospettando una sorta di responsabilità obiettiva o una conseguenzialità necessitata di qualcosa che va invece provata. Rimane fermo, infatti, l'onere per il creditore che si assuma danneggiato dall'inadempimento della controparte contrattuale allegare specificamente, e non in maniera generica, il pregiudizio che assume essere derivato da quella condotta, pur nel contesto di una prova evidenziale del nesso di causalità. Tanto più che la ha chiesto il risarcimento dei Controparte_1
danni anche e soprattutto a titolo di lucro cessante, cioè il mancato guadagno. In
altre parole, non basta allegare l'(incontestato) inadempimento del agli Pt_1
obblighi contrattuali assunti e far leva sul fatto che in tema di responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento di obbligazioni di dare o di fare non professionale, per il danno da lesione dell'interesse tutelato dal contratto, la cui soddisfazione è affidata alla prestazione dedotta ad oggetto dell'obbligazione, gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera allegazione dell'inadempimento, in ragione della cd. "prova evidenziale" della sussistenza della causalità materiale (Cass. 3 febbraio 2025, n. 2520). Tale
principio, infatti, vale con riferimento al danno emergente, direttamente collegato all'inadempimento, ma non può mai estendersi al lucro cessante, quale pregiudizio per lesione di interessi diversi da quello direttamente tutelato dal contratto, per i quali ricade sull'attore l'onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento e danno (si rinvia ancora una volta a Cass. n. 2520/2025,
citata).
8.3 – Osserva la Corte che l'originaria attrice, al riguardo, si è limitata in citazione ad allegare genericamente la circostanza che “la trasformazione
urbanistica (oggetto di obbligo contrattuale del avrebbe comportato la Pt_1
possibilità di insediare (non meglio precisata) attività recettizia per mq. 2.266,00”
sulla base di alcuni parametri ivi indicati;
tuttavia, non ha in alcun modo specificato la concreta operazione edilizia (o la sua tipologia) che avrebbe voluto e potuto realizzare e, quindi, gli elementi oggettivi sui quali un eventuale accertamento tecnico avrebbe potuto basarsi, per quantificare il pregiudizio in termini di lucro cessante. Invece, la genericità dell'allegazione (come detto, del tutto astratta) ha comportato che la c.t.u. espletata in primo grado non poteva che avere – come dedotto dall'appellante – una mera finalità esplorativa, pertanto inammissibile, non potendosi legittimamente quantificare alcuna ricaduta pregiudizievole in termini monetari, in assenza di una prova, anche presuntiva, di cosa la aveva intenzione di progettare e realizzare. Controparte_1
Troppo esigue, al riguardo, sono le circostanze fattuali allegate.
In tal senso, la censura del coglie nel segno, avendo il Tribunale Pt_1
erroneamente ritenuto provato un danno da lucro cessante, per il quale l'attrice non aveva provato alcunché, anche in termini di causalità.
8.4 – Quanto detto va, peraltro, confrontato con l'ulteriore censura dell'appellante, in ordine alla dedotta nullità della c.t.u., con riferimento al primo quesito: infatti, il c.t.u., il dottore commercialista dott. , ha di Persona_1 fatto delegato per intero la risposta a quel quesito (“(a) determinare il mancato
guadagno derivato a parte attrice causa la mancata variazione della destinazione
dell'immobile in zona BP del P.R.G. del Comune di rispetto Parte_1
alla destinazione urbanistica trasferita”) ad un ausiliario, l'architetto Persona_2
, pur autorizzato dal Tribunale, recependo in toto l'elaborato da
[...]
quest'ultima redatto in via del tutto autonoma e senza alcuna revisione o recepimento consapevole. Si ricordi i diritto che è nulla la consulenza ove l'ausiliario del giudice (il c.t.u.) non abbia specificamente assunto la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal suo collaboratore, il cui operato di fatto sostituisca integralmente quello del consulente, che ha mancato – come nel caso in esame – di elaborare quel documento, in modo da farvi contenere anche autonome considerazioni (Cass.
21 febbraio 2018, n. 4257; Cass. 30 luglio 2025, n. 21898).
9. Quanto all'ulteriore profilo risarcitorio vantato dall'originaria attrice, la stessa ha evidenziato di aver sborsato il corrispettivo della compravendita e i connessi oneri (voci per le quali nulla può pretendere, avendo comunque scelto di non chiedere la risoluzione del contratto) e di aver “mantenuto una esposizione
bancaria - con costi che dovranno gravare sul Parte_1
- sul conto corrente n. 12906.39 tratto sul M.P.S. di e sul Parte_1
conto corrente n. 991171 tratto su Banca Popolare del Mezzogiorno agenzia di
capo d'Orlando che hanno comportato un danno pari ad € 42.933,52 per interessi
passivi corrisposti tra il 1.1.2013 ed il 30.6.2016”.
Il c.t.u. ha affermato che “se la società non avesse investito per Controparte_1
l'acquisto del superiore immobile senza poterlo mettere a reddito come lamentato negli atti di causa, i conti esaminati non sarebbero stati in passivo bensì in attivo
e non avrebbe sostenuto interessi e costi direttamente imputabili alle passività
bancarie accertate”, quantificando gli oneri direttamente imputabili all'esposizione bancaria involontariamente mantenuta in € 43.192,21.
9.1 – Ora, anche tale profilo si espone alle censure del non soltanto Pt_1
per la mancata chiarezza sui criteri determinativi del preteso danno, ma a monte per la mancanza di prova dello stesso e della sua riconducibilità causale alla condotta inadempiente del Infatti, il mantenimento di quella situazione Pt_1
debitoria è stato ricollegato dal c.t.u. all'investimento nell'acquisto (cioè ad una operazione commerciale che non è stata messa in discussione, mancando una domanda di risoluzione) e non al mancato guadagno che, comunque, difetta anch0'esso di prova.
A tacere, peraltro, di quanto ulteriormente contestato dal e cioè la Pt_1
circostanza che il Tribunale abbia duplicato di fatto il risarcimento del danno, a fronte del mantenimento della proprietà del bene.
9.2 – Anche sotto tale aspetto, pertanto, l'appello va accolto.
10. Da quanto detto deriva che la sentenza è erronea, avendo liquidato un danno che non risulta provato nella sua consistenza e, a monte, nella sua riconducibilità causale all'incontestato inadempimento del dovendosi Pt_1
rigettare la domanda risarcitoria originariamente proposta dall'appellata.
Ne consegue l'assorbimento del terzo motivo di appello, con cui l
[...]
si duole, in via subordinata, che il Tribunale abbia rigettato le sue CP_3
eccezioni inerenti la richiesta di liquidazione del danno ex art. 1226 c.c.
11. L'esito complessivo del giudizio comporta, quanto alle spese di lite,
l'accoglimento del quarto motivo di gravame (inerente la contestata condanna del alle spese del primo grado), dovendosi applicare il principio di Pt_1
soccombenza.
Pertanto, quelle spese vanno così liquidate, tenuto conto del valore della causa:
a) primo grado: € 27.804,00 per compensi (fase di studio € 4.388,00, fase introduttiva € 2.895,00, fase di trattazione € 12.890,00, fase decisoria €
7.631,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva;
b) Secondo grado: € 21.511,00 per compensi (fase di studio € 5.706,00, fase introduttiva € 3.318,00, fase di trattazione € 3.000,00, stante l'attività
processuale effettivamente svolta, fase decisoria € 9.487,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva.
11.1 - Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della appellata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 591/2022 R.G., sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Patti 9 marzo 2022, n. 165:
[...]
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande originariamente proposte dall'appellata;
2. Condanna la a pagare al appellante le Controparte_1 Pt_1
spese di lite, liquidate per il primo grado in € 27.804,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, e per il secondo grado in € 2.529,00
per esborsi ed € 21.511,00 per compensi, oltre accessori;
3. Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della società appellata.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, l'11 novembre 2025.
Il Presidente rel.
(dott. Giuseppe Minutoli)