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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/08/2025, n. 4142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4142 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11041/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 11041/2021 R.G. promossa da:
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente, via R. Wagner n. 24 ed ivi pure elettivamente domiciliato in via Veneto n. 42, presso lo studio dell'avv. Salvatore R. Arcidiacono, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata a margine dell'atto di appello;
Appellante
Contro
in persona del suo procuratore ad negotia, con sede legale in Acireale (CT), via CP_1
Cristoforo Colombo n. 2, (P.IVA ) ed elettivamente domiciliata in Catania, via P.IVA_1
Giuseppe Verdi n. 127, presso studio dell'avv. Giuseppe Currao, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Appellata
e nei confronti
in persona del suo procuratore ad negotia, con sede Controparte_2 legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, ed elettivamente domiciliata in Paternò (CT), via E.
Bellia n. 3, presso studio dell'Avv. Salvatore Torrisi, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Appellato
------------
pagina 1 di 9 Conclusioni
All'udienza del 22 gennaio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnaZIne dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
----------
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 193/2021 RG, resa in data 18 maggio 2021, il Giudice di Pace di
Acireale ha rigettato la domanda con cui chiedeva il risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali e non, sì come subiti, per responsabilità di quale proprietaria dell'Hotel CP_1
Orizzonte, a seguito del sinistro autonomo occorso il 31 ottobre 2017, alle ore 15:15 circa, in territorio di Acireale.
L'attore aveva esposto che, nella data occasione, si trovava alla guida del proprio motociclo Yamaha 750, tg. CT 171 905, sulla via A. Vespucci, allorché, giunto all'interseZIne con la SP per Santa Maria Ammalati, era stato colpito al viso e agli occhi dalle foglie di alcune piante di canne vegetali che sporgevano sulla sede stradale dal canneto situato all'interno della struttura recettizia.
Nel corso del giudiZI, la società convenuta, declinando qualsiasi responsabilità in ordine all'occorso evento, aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzaZIne alla chiamata in garanzia della
, quale compagnia di assicuraZIni per la responsabilità civile derivante dai CP_2 danni provocati a terzi.
Il Giudice di primo grado, alla stregua delle risultanze istruttorie, ha denegato il riconoscimento dell'aZInato diritto, all'uopo assumendo il fatto colposo dello stesso danneggiato. Ha pure condannato l'attore alla refusione delle spese di lite.
Avverso la detta sentenza, con atto di citaZIne ritualmente notificato, ha formulato appello . Parte_1
Ha contestato, con plurimi motivi di gravame, l'assunta condotta colposa e, con essa,
l'affermata interruZIne del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno e la offerta ricostruZIne della dedotta vicenda nei termini del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. Ha
pagina 2 di 9 contestato, al riguardo, l'erronea applicaZIne delle norme in materia di onere della prova, all'uopo rilevando che, ben diversamente da quanto ritenuto, nella veste di CP_1 proprietaria/custode, aveva mancato di dimostrare la sussistenza di un evento tale che - per le sue caratteristiche di imprevedibilità ed ecceZInalità – avrebbe potuto assurgere ad esclusiva causa del danno. Si è doluto, in ultimo, della statuiZIne in ordine alle spese di giudiZI, giacché poste a suo carico.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano e , CP_1 Controparte_2 entrambe asserendo l'infondatezza degli articolati motivi di impugnaZIne. La prima opponeva anche l'inammissibilità, dell'interposto appello per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 bis cpc.
La causa è stata posta in decisione per la prima volta all'udienza del 3 luglio 2023.
Con l'ordinanza del 19 febbraio 2024 la causa veniva rimessa sul ruolo e la decisione era sospesa per l'espletamento di CTU medico-legale.
E' stata posta definitivamente in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
-----------
Motivi della decisione
L'ecceZIne di inammissibilità per manifesta infondatezza, sì come formulata da CP_1 ai sensi dell'art. 348 bis cpc, deve ritenersi superata per via della rimessione della causa alla formale decisione di merito.
Anche la seconda ecceZIne di inammissibilità, cioè quella fondata sulla violaZIne dell'art. 342 cpc è infondata, posto che, in punto di diritto “la specificità dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c. può sostanziarsi anche nella prospettaZIne delle stesse ragioni addotte nel giudiZI di primo grado, a patto che la censura mossa risulti specifica ed adeguata, idonea cioè a consentire al giudice di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alla statuiZIni adottate dal primo giudice” (Cass. SS.UU. n. 28057 del 25.11.2008).
Al riguardo, la Suprema Corte a SeZIni Unite, con la sentenza n. 27199 del 16.11.2017, nel solco dell'orientamento giurisprudenziale già delineatosi in sede di legittimità, ha espresso il seguente principio di diritto: "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno
pagina 3 di 9 2012, n. 83, convertito, con modificaZIni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnaZIne deve contenere una chiara individuaZIne delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in consideraZIne della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudiZI di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnaZIni
a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redaZIne di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (cfr. Cass. 2018 n. 13535).
Ebbene, quanto alla vicenda de quo, l'appello proposto da presenta una Parte_1 specifica articolaZIne dei motivi di gravame rispetto alle statuiZIni contenute nella sentenza impugnata, consentendone l'immediata comprensione e delibaZIne: l'appellante, invero, ha lamentato l'erronea valutaZIne delle risultanze istruttorie pervenute in primo grado, al contempo richiamando le norme applicabili al caso di specie, e, indi, riproponendo le ragioni addotte a fondamento dell'incoata pretesa.
Nel merito della devoluta controversia, si duole dell'assunta condotta Parte_1 colposa e, con essa, dell'affermata interruZIne del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, sostanzialmente contestando l'offerta ricostruZIne della dedotta vicenda nei termini del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c.
La doglianza è fondata.
La dedotta fattispecie si inquadra, come ben ha fatto il GdP, nell'ambito della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cc, la quale è considerata una forma di responsabilità oggettiva, per cui il custode risponde, a prescindere dalla colpa, dei danni cagionati dalla cosa, salvo che provi l'esimente del c.d. caso fortuito, cioè di un fattore esterno, autonomo, imprevedibile e inevitabile, che, intervenendo nella causaZIne dell'evento dannoso, recide, per l'appunto, il nesso eZIlogico tra la medesima cosa e il danno subito.
Ora, se è vero che, in linea di principio, il caso fortuito può ben essere rappresentato anche dalla condotta del danneggiato, ciò è, però, pur sempre condiZInato dalla sussistenza, in concreto, di tutti gli estremi che caratterizzano tale esimente.
pagina 4 di 9 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, dice, infatti, che: “In ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale, non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduZIne
o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per
l'integraZIne del caso fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed ecceZInalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass.
2024 n. 2376).
Ciò posto in diritto, rileva il Tribunale che nessun dubbio è lecito alimentare in ordine alla dinamica del sinistro, che, per vero, ha trovato pieno riscontro nelle risultanze istruttorie: il riferimento è, in particolare, alla dichiaraZIne testimoniale resa dal trasportato Testimone_1 che, in effetti, ha avvalorato la ricostruZIne della vicenda allegata da parte attrice in seno all'atto di citaZIne, per la quale, nella data occasione, , conducente il Parte_1 ciclomotore sulla via C. Colombo di Acireale, stava approssimandosi alla interseZIne con la
SP per Santa Maria Ammalati, marciando alla propria destra ed indossando il casco protettivo se pur con la visiera sollevata, allorquando veniva colpito al viso ed agli occhi dalle foglie di alcune piante di canne vegetali che sporgevano sulla sede stradale dall'interno del fondo di pertinenza della struttura recettiva. Egli, in parola, ha riferito che “….le canne sporgevano dal muretto verso la strada. Ricordo che quel giorno c'era vento (…) Subito dopo l'incidente ci siamo accostati ed ho notato che mio ZI aveva l'occhio arrossato e gonfio e non ci vedeva bene”.
La situaZIne di fatto ha trovato, a sua volta, conferma nella documentaZIne fotografica all'uopo tempestivamente depositata all'atto della costituZIne in giudiZI (cfr. l'indice degli atti debitamente sottoscritto dal cancelliere), siccome attestante la presenza di vegetaZIne (e, segnatamente, delle canne provenienti dalla siepe sovrastante il muro di recinZIne), in effetti, significativamente sporgente dal fondo di pertinenza dell'Hotel Orizzonte sulla sede stradale ivi sottostante e, peraltro, collocatasi ad un'altezza del tutto compatibile e congrua con il punto d'urto.
Di scarso rilievo, d'altra parte, si rivelano le circostanze valorizzate dal giudice in prime cure, ed ancor più ribadite dalle parti appellate in sede di gravame, dalle quali vorrebbesi pagina 5 di 9 inferire una condotta negligente tanto grave da assurgere a caso fortuito: viene valorizzato a tal fine l'omesso utilizzo, da parte dello , che pure indossava il casco, della visiera Pt_1 protettiva e la circolaZIne dello scooter in prossimità del muro, in uno alla pretesa possibilità, che avrebbe avuto il conducente lo scooter, di avvedersi dell'imminente ostacolo.
Quanto alla prima argomentaZIne, l'omesso utilizzo della visiera, si appalesa sufficiente rilevare che, non essendo in contestaZIne l'omologaZIne del casco protettivo indossato, la levata della visiera, evidentemente compatibile con il suo utilizzo, non può assurgere a rilievo colposo né, tanto meno, a fattore esclusivo di determinaZIne del danno.
Parimenti in ordine alla presunta, eccessiva, prossimità dello scooter al muro di recinZIne;
l'art. 143 CdS, comma 1°, impone, in effetti, ai conducenti di mantenersi il più possibile a destra della carreggiata, e, per tal aspetto, la condotta dell'appellante, pienamente conforme a tale precetto, non potrebbe, in alcun modo, fondare un rimprovero di negligenza.
Infine, quanto alla possibilità per il conducente di percepire la presenza dell'ostacolo in ragione della vicinanza allo stop, occorre osservare che la sporgenza irregolare e flessibile della vegetaZIne, sì come proveniente da una siepe alta e collocata lateralmente alla traiettoria di marcia, rendeva l'ostacolo, in realtà, di difficile individuaZIne: anzi, la dinamica riferita è del tutto compatibile con un'improvvisa proieZIne della canna vegetale verso la sede stradale - in questo caso, agevolata, peraltro, dalla presenza del vento, che, semmai, ha comportato, ancor di più, l'imprevedibilità dell'urto, aumentandone la pericolosità - laddove, in ogni caso, il fatto che lo fosse in fase di rallentamento giammai avrebbe potuto incidere Pt_1 sulla prevedibilità dell'evento, fosse solo a volere considerare che l'insidia non era segnalata e non era, in verità, neppure collocata entro il campo visivo diretto del conducente.
Restano le deposiZIni degli informatori addotti da la cui capacità a testimoniare CP_1 non può certo escludersi per il rapporto di dipendenza: la loro valenza è sostanzialmente irrilevante ai fini della decisione in ragione del fatto che la mera addotta circostanza della potatura delle potatura delle piante a cadenza periodica, senza alcuna specificaZIne della data dell'ultimo intervento, nulla dice in ordine allo stato dei luoghi al momento del fatto e, in particolare, sulla effettiva sporgenza delle piante ivi collocate.
D'altra parte, l'asserita potatura, quand'anche vera, avrebbe dovuto tradursi in un'effettiva vigilanza, permanente e continuativa, da parte del custode, tenuto altresì conto di quanto prescritto all'art. 29 CdS, comma 1°, secondo cui “I proprietari confinanti hanno l'obbligo di
pagina 6 di 9 mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolaZIne necessarie”.
Le conclusioni in diritto sono a tal punto inequivocabili.
In materia di responsabilità ex art. 2051 ccc, cioè da cose in custodia, il danneggiato è tenuto a dimostrare l'esistenza del danno e la sussistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, nonché la riferibilità della custodia al convenuto, mentre su quest'ultimo grava l'onere della prova del caso fortuito, quale unico esimente di responsabilità.
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, dichiara: “I presupposti della responsabilità per
i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono la derivaZIne del danno dalla cosa e la custodia, sicché essi, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode, si è del pari ribadito, la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivaZIne del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relaZIne custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
La caratterizzaZIne oggettiva della noZIne di "caso fortuito", diversa da quella tradiZInale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte, nonché suggellato dal suo massimo consesso, oltre che di recente ulteriormente ribadito,
(Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023), secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configuraZIne, la dimostraZIne da parte dell'attore della derivaZIne del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile" (Cass. 2024 n. 18518).
Ebbene, l'inquadramento della dedotta vicenda in siffatta regola di diritto implica, ben diversamente da quanto sostenuto da entrambe le appellate, che l'attore ha fornito prova sufficiente del nesso eZIlogico tra la cosa e il danno mentre lo stesso non può dirsi con pagina 7 di 9 riguardo all'onere gravante sul proprietario/custode di dimostrare il fatto colposo del danneggiato e, con esso, il caso fortuito escludente la dedotta responsabilità.
Resta da rigettare l'ultimo rilievo opposto da , secondo cui la Controparte_2 vegetaZIne responsabile del sinistro non sarebbe riconducibile al fondo alberghiero ma al vicino tratto verde di pertinenza comunale: basta, a tal fine, rilevare che tale prospettaZIne, oltreché risultare sfornita di qualsivoglia riscontro oggettivo, è contraddetta dalla documentaZIne fotografica in atti, la quale mostra con chiarezza che le piante di pertinenza pubblica si trovavano in posiZIne più arretrata rispetto alla carreggiata e ad un'altezza non compatibile, per localizzaZIne e inclinaZIne, con la traiettoria dell'urto oculare.
Affermata che debba essere, alla luce di siffatte consideraZIni, la fondatezza delle doglianze articolate in sede di gravame, dovendosi, al contempo, escludere che l'efficienza causale della condotta tenuta dallo sia stata tale da interrompere del tutto il nesso Pt_1 eZIlogico tra la cosa e il danno, si impone, con l'accoglimento del mezzo di impugnaZIne, il riconoscimento dell'aZInato diritto risarcitorio e, con esso, la liquidaZIne della relativa indennità, nella misura stimata dall'espletata CTU medico-legale, che ha acclarato, in uno alla abrasione corneale del tutto rientrata, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 20 e un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di altrettanti giorni 20.
La liquidaZIne va effettuata a misura dell'art. 139 D.Lvo 7 settembre 2005 n. 209 (DM 16 luglio 2024), di guisa che l'importo dovuto ammonta ad €. 1.527,40, in essi compresi gli interessi legali da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuiZIne.
Ad esso vanno aggiunti €. 313,42, sì come dovuti a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute.
L'esito del giudiZI giustifica, in riforma del relativo capo della sentenza di primo grado, il riconoscimento delle spese processuali in favore di ed a carico di Parte_1 CP_1 in solido con . Controparte_2
pagina 8 di 9 Altrettale statuiZIne va pronunciata quanto alle spese processuali del presente grado di giudiZI.
Entrambe sono liquidate a misura del DM 147/2022 secondo i seguenti parametri: valore della causa, sino ad € 5.200,00 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisione.
Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU sono a carico di entrambe le parti appellate.
Non essendo stata riproposta da a domanda di manleva, per vero formulata in CP_1 primo grado con l'atto di citaZIne per chiamata in garanzia, non è dato di statuire alcunchè al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11041/2021 RG, in riforma della sentenza n. 193/2021 RG, resa dal Giudice di Pace di Acireale in data 18 maggio 2021, così statuisce: condanna al pagamento, in favore di , di euro 1.527,61, oltre CP_1 Parte_1 interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al soddisfo. condanna in solido con , alla refusione, in favore di CP_1 Controparte_2
, delle spese processuali, che si liquidano, per il primo grado, in euro Parte_1
1.265,00 oltre CU, iva, cpa e spese generali, e, per il secondo grado, in euro 2.552,00, oltre spese vive documentate (euro 130,00), CU, iva, cpa e spese generali. Sono distratte in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Catania, il 4 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 11041/2021 R.G. promossa da:
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente, via R. Wagner n. 24 ed ivi pure elettivamente domiciliato in via Veneto n. 42, presso lo studio dell'avv. Salvatore R. Arcidiacono, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata a margine dell'atto di appello;
Appellante
Contro
in persona del suo procuratore ad negotia, con sede legale in Acireale (CT), via CP_1
Cristoforo Colombo n. 2, (P.IVA ) ed elettivamente domiciliata in Catania, via P.IVA_1
Giuseppe Verdi n. 127, presso studio dell'avv. Giuseppe Currao, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Appellata
e nei confronti
in persona del suo procuratore ad negotia, con sede Controparte_2 legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, ed elettivamente domiciliata in Paternò (CT), via E.
Bellia n. 3, presso studio dell'Avv. Salvatore Torrisi, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Appellato
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pagina 1 di 9 Conclusioni
All'udienza del 22 gennaio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnaZIne dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 193/2021 RG, resa in data 18 maggio 2021, il Giudice di Pace di
Acireale ha rigettato la domanda con cui chiedeva il risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali e non, sì come subiti, per responsabilità di quale proprietaria dell'Hotel CP_1
Orizzonte, a seguito del sinistro autonomo occorso il 31 ottobre 2017, alle ore 15:15 circa, in territorio di Acireale.
L'attore aveva esposto che, nella data occasione, si trovava alla guida del proprio motociclo Yamaha 750, tg. CT 171 905, sulla via A. Vespucci, allorché, giunto all'interseZIne con la SP per Santa Maria Ammalati, era stato colpito al viso e agli occhi dalle foglie di alcune piante di canne vegetali che sporgevano sulla sede stradale dal canneto situato all'interno della struttura recettizia.
Nel corso del giudiZI, la società convenuta, declinando qualsiasi responsabilità in ordine all'occorso evento, aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzaZIne alla chiamata in garanzia della
, quale compagnia di assicuraZIni per la responsabilità civile derivante dai CP_2 danni provocati a terzi.
Il Giudice di primo grado, alla stregua delle risultanze istruttorie, ha denegato il riconoscimento dell'aZInato diritto, all'uopo assumendo il fatto colposo dello stesso danneggiato. Ha pure condannato l'attore alla refusione delle spese di lite.
Avverso la detta sentenza, con atto di citaZIne ritualmente notificato, ha formulato appello . Parte_1
Ha contestato, con plurimi motivi di gravame, l'assunta condotta colposa e, con essa,
l'affermata interruZIne del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno e la offerta ricostruZIne della dedotta vicenda nei termini del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. Ha
pagina 2 di 9 contestato, al riguardo, l'erronea applicaZIne delle norme in materia di onere della prova, all'uopo rilevando che, ben diversamente da quanto ritenuto, nella veste di CP_1 proprietaria/custode, aveva mancato di dimostrare la sussistenza di un evento tale che - per le sue caratteristiche di imprevedibilità ed ecceZInalità – avrebbe potuto assurgere ad esclusiva causa del danno. Si è doluto, in ultimo, della statuiZIne in ordine alle spese di giudiZI, giacché poste a suo carico.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano e , CP_1 Controparte_2 entrambe asserendo l'infondatezza degli articolati motivi di impugnaZIne. La prima opponeva anche l'inammissibilità, dell'interposto appello per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 bis cpc.
La causa è stata posta in decisione per la prima volta all'udienza del 3 luglio 2023.
Con l'ordinanza del 19 febbraio 2024 la causa veniva rimessa sul ruolo e la decisione era sospesa per l'espletamento di CTU medico-legale.
E' stata posta definitivamente in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Motivi della decisione
L'ecceZIne di inammissibilità per manifesta infondatezza, sì come formulata da CP_1 ai sensi dell'art. 348 bis cpc, deve ritenersi superata per via della rimessione della causa alla formale decisione di merito.
Anche la seconda ecceZIne di inammissibilità, cioè quella fondata sulla violaZIne dell'art. 342 cpc è infondata, posto che, in punto di diritto “la specificità dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c. può sostanziarsi anche nella prospettaZIne delle stesse ragioni addotte nel giudiZI di primo grado, a patto che la censura mossa risulti specifica ed adeguata, idonea cioè a consentire al giudice di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alla statuiZIni adottate dal primo giudice” (Cass. SS.UU. n. 28057 del 25.11.2008).
Al riguardo, la Suprema Corte a SeZIni Unite, con la sentenza n. 27199 del 16.11.2017, nel solco dell'orientamento giurisprudenziale già delineatosi in sede di legittimità, ha espresso il seguente principio di diritto: "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno
pagina 3 di 9 2012, n. 83, convertito, con modificaZIni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnaZIne deve contenere una chiara individuaZIne delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in consideraZIne della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudiZI di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnaZIni
a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redaZIne di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (cfr. Cass. 2018 n. 13535).
Ebbene, quanto alla vicenda de quo, l'appello proposto da presenta una Parte_1 specifica articolaZIne dei motivi di gravame rispetto alle statuiZIni contenute nella sentenza impugnata, consentendone l'immediata comprensione e delibaZIne: l'appellante, invero, ha lamentato l'erronea valutaZIne delle risultanze istruttorie pervenute in primo grado, al contempo richiamando le norme applicabili al caso di specie, e, indi, riproponendo le ragioni addotte a fondamento dell'incoata pretesa.
Nel merito della devoluta controversia, si duole dell'assunta condotta Parte_1 colposa e, con essa, dell'affermata interruZIne del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, sostanzialmente contestando l'offerta ricostruZIne della dedotta vicenda nei termini del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c.
La doglianza è fondata.
La dedotta fattispecie si inquadra, come ben ha fatto il GdP, nell'ambito della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cc, la quale è considerata una forma di responsabilità oggettiva, per cui il custode risponde, a prescindere dalla colpa, dei danni cagionati dalla cosa, salvo che provi l'esimente del c.d. caso fortuito, cioè di un fattore esterno, autonomo, imprevedibile e inevitabile, che, intervenendo nella causaZIne dell'evento dannoso, recide, per l'appunto, il nesso eZIlogico tra la medesima cosa e il danno subito.
Ora, se è vero che, in linea di principio, il caso fortuito può ben essere rappresentato anche dalla condotta del danneggiato, ciò è, però, pur sempre condiZInato dalla sussistenza, in concreto, di tutti gli estremi che caratterizzano tale esimente.
pagina 4 di 9 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, dice, infatti, che: “In ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale, non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduZIne
o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per
l'integraZIne del caso fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed ecceZInalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass.
2024 n. 2376).
Ciò posto in diritto, rileva il Tribunale che nessun dubbio è lecito alimentare in ordine alla dinamica del sinistro, che, per vero, ha trovato pieno riscontro nelle risultanze istruttorie: il riferimento è, in particolare, alla dichiaraZIne testimoniale resa dal trasportato Testimone_1 che, in effetti, ha avvalorato la ricostruZIne della vicenda allegata da parte attrice in seno all'atto di citaZIne, per la quale, nella data occasione, , conducente il Parte_1 ciclomotore sulla via C. Colombo di Acireale, stava approssimandosi alla interseZIne con la
SP per Santa Maria Ammalati, marciando alla propria destra ed indossando il casco protettivo se pur con la visiera sollevata, allorquando veniva colpito al viso ed agli occhi dalle foglie di alcune piante di canne vegetali che sporgevano sulla sede stradale dall'interno del fondo di pertinenza della struttura recettiva. Egli, in parola, ha riferito che “….le canne sporgevano dal muretto verso la strada. Ricordo che quel giorno c'era vento (…) Subito dopo l'incidente ci siamo accostati ed ho notato che mio ZI aveva l'occhio arrossato e gonfio e non ci vedeva bene”.
La situaZIne di fatto ha trovato, a sua volta, conferma nella documentaZIne fotografica all'uopo tempestivamente depositata all'atto della costituZIne in giudiZI (cfr. l'indice degli atti debitamente sottoscritto dal cancelliere), siccome attestante la presenza di vegetaZIne (e, segnatamente, delle canne provenienti dalla siepe sovrastante il muro di recinZIne), in effetti, significativamente sporgente dal fondo di pertinenza dell'Hotel Orizzonte sulla sede stradale ivi sottostante e, peraltro, collocatasi ad un'altezza del tutto compatibile e congrua con il punto d'urto.
Di scarso rilievo, d'altra parte, si rivelano le circostanze valorizzate dal giudice in prime cure, ed ancor più ribadite dalle parti appellate in sede di gravame, dalle quali vorrebbesi pagina 5 di 9 inferire una condotta negligente tanto grave da assurgere a caso fortuito: viene valorizzato a tal fine l'omesso utilizzo, da parte dello , che pure indossava il casco, della visiera Pt_1 protettiva e la circolaZIne dello scooter in prossimità del muro, in uno alla pretesa possibilità, che avrebbe avuto il conducente lo scooter, di avvedersi dell'imminente ostacolo.
Quanto alla prima argomentaZIne, l'omesso utilizzo della visiera, si appalesa sufficiente rilevare che, non essendo in contestaZIne l'omologaZIne del casco protettivo indossato, la levata della visiera, evidentemente compatibile con il suo utilizzo, non può assurgere a rilievo colposo né, tanto meno, a fattore esclusivo di determinaZIne del danno.
Parimenti in ordine alla presunta, eccessiva, prossimità dello scooter al muro di recinZIne;
l'art. 143 CdS, comma 1°, impone, in effetti, ai conducenti di mantenersi il più possibile a destra della carreggiata, e, per tal aspetto, la condotta dell'appellante, pienamente conforme a tale precetto, non potrebbe, in alcun modo, fondare un rimprovero di negligenza.
Infine, quanto alla possibilità per il conducente di percepire la presenza dell'ostacolo in ragione della vicinanza allo stop, occorre osservare che la sporgenza irregolare e flessibile della vegetaZIne, sì come proveniente da una siepe alta e collocata lateralmente alla traiettoria di marcia, rendeva l'ostacolo, in realtà, di difficile individuaZIne: anzi, la dinamica riferita è del tutto compatibile con un'improvvisa proieZIne della canna vegetale verso la sede stradale - in questo caso, agevolata, peraltro, dalla presenza del vento, che, semmai, ha comportato, ancor di più, l'imprevedibilità dell'urto, aumentandone la pericolosità - laddove, in ogni caso, il fatto che lo fosse in fase di rallentamento giammai avrebbe potuto incidere Pt_1 sulla prevedibilità dell'evento, fosse solo a volere considerare che l'insidia non era segnalata e non era, in verità, neppure collocata entro il campo visivo diretto del conducente.
Restano le deposiZIni degli informatori addotti da la cui capacità a testimoniare CP_1 non può certo escludersi per il rapporto di dipendenza: la loro valenza è sostanzialmente irrilevante ai fini della decisione in ragione del fatto che la mera addotta circostanza della potatura delle potatura delle piante a cadenza periodica, senza alcuna specificaZIne della data dell'ultimo intervento, nulla dice in ordine allo stato dei luoghi al momento del fatto e, in particolare, sulla effettiva sporgenza delle piante ivi collocate.
D'altra parte, l'asserita potatura, quand'anche vera, avrebbe dovuto tradursi in un'effettiva vigilanza, permanente e continuativa, da parte del custode, tenuto altresì conto di quanto prescritto all'art. 29 CdS, comma 1°, secondo cui “I proprietari confinanti hanno l'obbligo di
pagina 6 di 9 mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolaZIne necessarie”.
Le conclusioni in diritto sono a tal punto inequivocabili.
In materia di responsabilità ex art. 2051 ccc, cioè da cose in custodia, il danneggiato è tenuto a dimostrare l'esistenza del danno e la sussistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, nonché la riferibilità della custodia al convenuto, mentre su quest'ultimo grava l'onere della prova del caso fortuito, quale unico esimente di responsabilità.
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, dichiara: “I presupposti della responsabilità per
i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono la derivaZIne del danno dalla cosa e la custodia, sicché essi, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode, si è del pari ribadito, la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivaZIne del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relaZIne custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
La caratterizzaZIne oggettiva della noZIne di "caso fortuito", diversa da quella tradiZInale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte, nonché suggellato dal suo massimo consesso, oltre che di recente ulteriormente ribadito,
(Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023), secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configuraZIne, la dimostraZIne da parte dell'attore della derivaZIne del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile" (Cass. 2024 n. 18518).
Ebbene, l'inquadramento della dedotta vicenda in siffatta regola di diritto implica, ben diversamente da quanto sostenuto da entrambe le appellate, che l'attore ha fornito prova sufficiente del nesso eZIlogico tra la cosa e il danno mentre lo stesso non può dirsi con pagina 7 di 9 riguardo all'onere gravante sul proprietario/custode di dimostrare il fatto colposo del danneggiato e, con esso, il caso fortuito escludente la dedotta responsabilità.
Resta da rigettare l'ultimo rilievo opposto da , secondo cui la Controparte_2 vegetaZIne responsabile del sinistro non sarebbe riconducibile al fondo alberghiero ma al vicino tratto verde di pertinenza comunale: basta, a tal fine, rilevare che tale prospettaZIne, oltreché risultare sfornita di qualsivoglia riscontro oggettivo, è contraddetta dalla documentaZIne fotografica in atti, la quale mostra con chiarezza che le piante di pertinenza pubblica si trovavano in posiZIne più arretrata rispetto alla carreggiata e ad un'altezza non compatibile, per localizzaZIne e inclinaZIne, con la traiettoria dell'urto oculare.
Affermata che debba essere, alla luce di siffatte consideraZIni, la fondatezza delle doglianze articolate in sede di gravame, dovendosi, al contempo, escludere che l'efficienza causale della condotta tenuta dallo sia stata tale da interrompere del tutto il nesso Pt_1 eZIlogico tra la cosa e il danno, si impone, con l'accoglimento del mezzo di impugnaZIne, il riconoscimento dell'aZInato diritto risarcitorio e, con esso, la liquidaZIne della relativa indennità, nella misura stimata dall'espletata CTU medico-legale, che ha acclarato, in uno alla abrasione corneale del tutto rientrata, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 20 e un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di altrettanti giorni 20.
La liquidaZIne va effettuata a misura dell'art. 139 D.Lvo 7 settembre 2005 n. 209 (DM 16 luglio 2024), di guisa che l'importo dovuto ammonta ad €. 1.527,40, in essi compresi gli interessi legali da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuiZIne.
Ad esso vanno aggiunti €. 313,42, sì come dovuti a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute.
L'esito del giudiZI giustifica, in riforma del relativo capo della sentenza di primo grado, il riconoscimento delle spese processuali in favore di ed a carico di Parte_1 CP_1 in solido con . Controparte_2
pagina 8 di 9 Altrettale statuiZIne va pronunciata quanto alle spese processuali del presente grado di giudiZI.
Entrambe sono liquidate a misura del DM 147/2022 secondo i seguenti parametri: valore della causa, sino ad € 5.200,00 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisione.
Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU sono a carico di entrambe le parti appellate.
Non essendo stata riproposta da a domanda di manleva, per vero formulata in CP_1 primo grado con l'atto di citaZIne per chiamata in garanzia, non è dato di statuire alcunchè al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11041/2021 RG, in riforma della sentenza n. 193/2021 RG, resa dal Giudice di Pace di Acireale in data 18 maggio 2021, così statuisce: condanna al pagamento, in favore di , di euro 1.527,61, oltre CP_1 Parte_1 interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al soddisfo. condanna in solido con , alla refusione, in favore di CP_1 Controparte_2
, delle spese processuali, che si liquidano, per il primo grado, in euro Parte_1
1.265,00 oltre CU, iva, cpa e spese generali, e, per il secondo grado, in euro 2.552,00, oltre spese vive documentate (euro 130,00), CU, iva, cpa e spese generali. Sono distratte in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Catania, il 4 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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