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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/07/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 74/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Silvia Lucchesi, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Castelnuovo di Garfagnana (LU), via Garibaldi 28n, giusta procura in calce all'atto introduttivo RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Eleonora Giuliani, P_ C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in in Viareggio, via Vittor Pisani n. 50, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate (note scritte ex art. 127 ter c.p.c.): “l'Ecc.mo Tribunale di Lucca, Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI 1. Le parti continueranno a vivere separate, restando libere di stabilire la propria residenza dove riterranno opportuno, con l'obbligo di comunicare all'altro ogni eventuale variazione, nell'esclusivo interesse dei figli minori.
2. Le figlie minori ed Per_1 Per_2
1 resteranno affidate ex art. 155 comma 2 e CC ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, , nel cui stato di famiglia i minori verranno iscritti.
3. L'abitazione sita in P_
Pieve Fosciana loc. Canalecchia 21/C di proprietà del IG. e della IG.ra Parte_1 P_
resterà assegnata a quest'ultima la quale vi abiterà unitamente ai figli minori. Il mutuo
[...] acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale continuerà ad essere pagato dai coniugi nella misura del . La polizza R.C.D. relativa all'immobile in comproprietà continuerà ad essere Parte_2 corrisposta per intero dalla IG.ra la quale dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia P_ anche ai premi già versati. Eventuali risarcimenti da parte dell'assicurazione, in caso di sinistri, resteranno di esclusiva spettanza della SI.ra .
4. Il padre potrà vedere i figli quando P_ vorrà previo avviso all'altro genitore e li tratterrà presso di sé secondo il seguente calendario: due weekend alternati al mese, dall'uscita della scuola del sabato ( o comunque, se non sono a scuola, dalla mattina del sabato) fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola ( o, in caso di chiusura delle scuole presso la madre), oltre due pomeriggi durante la settimana e precisamente nei giorni del martedì e venerdì in cui i figli trascorreranno il fine settimana con la madre ed il lunedì e giovedì nella settimana in cui lo trascorreranno con il padre.
5. Nel periodo estivo i figli potranno rimanere con il padre per due settimane anche non consecutive. I genitori concorderanno il periodo delle vacanze estive entro il 30 aprile di ogni anno. I figli trascorreranno la festività del Natale e della Pasqua in modo alternato con ciascun genitore. I periodi di festività legati al Natale e alla Pasqua saranno suddivisi in parte uguali tra i genitori.
6. I genitori stabiliscono che la potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità naturali e delle aspirazioni dei minori stessi;
7. I genitori si riconoscono reciprocamente il diritto all'esercizio della potestà esclusiva, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione che ciascun genitore prenderà nell'interesse dei minori, in assenza dell'altro genitore. Nell'esercizio delle suddette facoltà i genitori terranno presenti le eSIenze di studio, culturali e sportive dei figli.
8. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli
e corrispondendo alla moglie la somma mensile di € 650,00(euro 325,00 in favore Per_1 Per_2 di ciascun figlio). La citata somma di €.650,00 (seicentocinquanta) sarà accreditata sul conto corrente (codice Iban [...]) entro il giorno 10 di ogni mese rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei beni di consumo. L'Assegno unico universale sarà percepito e trattenuto interamente dalla IG.ra .
9. I genitori contribuiranno nella misura del P_
50% ciascuno, a tutte le spese di carattere straordinario, secondo la previsione del Protocollo del Tribunale di Lucca. 10. Il SI. continuerà a sostenere integralmente il costo della Parte_1 rata annuale della polizza sanitaria (fondo Sanitario Integrativo - Gruppo Intesa San Paolo), accesa nell'interesse dei figli minori, a copertura delle spese mediche e/o sanitarie. Il SI. si Pt_1 impegna a corrispondere alla SI.ra il rimborso ottenuto secondo le condizioni di polizza P_
(nella misura del 100%), delle spese mediche e/o sanitarie sostenute direttamente dalla SI.ra P_ nell'interesse dei figli: l'eventuale franchigia graverà sui coniugi, nella misura del 50% ciascuno. Resta inteso tra le parti che la necessità di sostenere tutte le spese straordinarie, dovrà essere preventivamente concordata e la relativa spesa dovrà essere documentata dal genitore che l'abbia anticipata anche per la parte spettante all'altro genitore. 11. I coniugi sono economicamente indipendenti, quindi nessun mantenimento deve essere previsto in favore dell'uno o dell'altro
2 coniuge. 12. non ci sono ulteriori beni da dividere. 13. Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 15.1.2025 e regolarmente notificato, a dedotto Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in Pieve Fosciana (LU) il 4.10.2003 con P_
e precisato che dall'unione coniugale sono nati tre figli, (24.10.2004),
[...] Per_3 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, (17.12.2007) e (25.12.2010). Per_1 Per_2
Ha aggiunto che il Tribunale di Lucca, con decreto n. 2458/2016 del 27.7.2016 (R.G. 2904/2016) aveva omologato la separazione dei coniugi e che era decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Ha chiesto, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, domandando, altresì, l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare, la frequentazione padre/figlie come da ricorso, un contributo mensile a proprio carico per il mantenimento dei figli minori di €600 (€300 per ciascun figlio) e la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie e dell'assegno unico.
In ipotesi, si è dichiarato disponibile alla cessione alla resistente della quota del 50% dell'immobile adibito a casa familiare con accollo in capo alla stessa dell'importo residuo del mutuo e con percezione dell'assegno unico integralmente da parte della resistente.
Si è costituita che, pur dichiarandosi remissiva alla pronuncia di divorzio, P_ all'affido condiviso, all'assegnazione della casa coniugale ed alla frequentazione padre-figlie, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto con il ricorso introduttivo ed ha chiesto: la restituzione degli arretrati, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne arbitrariamente interrotto dal ricorrente in mancanza di accordo tra le parti o di provvedimento giudiziale;
di porre a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie minorenni di € 800 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie con attribuzione del
100% dell'assegno unico in proprio favore.
L'udienza del 25.6.2025 già fissata per la comparizione delle parti davanti al giudice delegato e poi differita al 27.6.2025 su richiesta delle stesse per impedimento del difensore del ricorrente è stata sostituita con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. a seguito di istanza depositata congiuntamente dalle parti che, nelle more, hanno trovato raggiunto un accordo complessivo.
3 Le parti hanno depositato note congiunte con le quali hanno dato atto di aver raggiunto un accordo nei termini sopra trascritti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini per memorie conclusive.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto n. 2458/2016 in data
27.7.2016 il Tribunale di Lucca ha omologato la separazione personale dei coniugi, sicché alla data del deposito del ricorso (15.1.2025) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni concordate, sopra trascritte, conformi agli interessi dei coniugi e della prole.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pieve Fosciana (LU) il
4.10.2003 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 P_
, nata a [...] il [...],
[...]
4 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003 al n. 5 parte II
Serie A;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter-partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di conSIlio del 14.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Silvia Lucchesi, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Castelnuovo di Garfagnana (LU), via Garibaldi 28n, giusta procura in calce all'atto introduttivo RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Eleonora Giuliani, P_ C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in in Viareggio, via Vittor Pisani n. 50, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate (note scritte ex art. 127 ter c.p.c.): “l'Ecc.mo Tribunale di Lucca, Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI 1. Le parti continueranno a vivere separate, restando libere di stabilire la propria residenza dove riterranno opportuno, con l'obbligo di comunicare all'altro ogni eventuale variazione, nell'esclusivo interesse dei figli minori.
2. Le figlie minori ed Per_1 Per_2
1 resteranno affidate ex art. 155 comma 2 e CC ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, , nel cui stato di famiglia i minori verranno iscritti.
3. L'abitazione sita in P_
Pieve Fosciana loc. Canalecchia 21/C di proprietà del IG. e della IG.ra Parte_1 P_
resterà assegnata a quest'ultima la quale vi abiterà unitamente ai figli minori. Il mutuo
[...] acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale continuerà ad essere pagato dai coniugi nella misura del . La polizza R.C.D. relativa all'immobile in comproprietà continuerà ad essere Parte_2 corrisposta per intero dalla IG.ra la quale dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia P_ anche ai premi già versati. Eventuali risarcimenti da parte dell'assicurazione, in caso di sinistri, resteranno di esclusiva spettanza della SI.ra .
4. Il padre potrà vedere i figli quando P_ vorrà previo avviso all'altro genitore e li tratterrà presso di sé secondo il seguente calendario: due weekend alternati al mese, dall'uscita della scuola del sabato ( o comunque, se non sono a scuola, dalla mattina del sabato) fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola ( o, in caso di chiusura delle scuole presso la madre), oltre due pomeriggi durante la settimana e precisamente nei giorni del martedì e venerdì in cui i figli trascorreranno il fine settimana con la madre ed il lunedì e giovedì nella settimana in cui lo trascorreranno con il padre.
5. Nel periodo estivo i figli potranno rimanere con il padre per due settimane anche non consecutive. I genitori concorderanno il periodo delle vacanze estive entro il 30 aprile di ogni anno. I figli trascorreranno la festività del Natale e della Pasqua in modo alternato con ciascun genitore. I periodi di festività legati al Natale e alla Pasqua saranno suddivisi in parte uguali tra i genitori.
6. I genitori stabiliscono che la potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità naturali e delle aspirazioni dei minori stessi;
7. I genitori si riconoscono reciprocamente il diritto all'esercizio della potestà esclusiva, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione che ciascun genitore prenderà nell'interesse dei minori, in assenza dell'altro genitore. Nell'esercizio delle suddette facoltà i genitori terranno presenti le eSIenze di studio, culturali e sportive dei figli.
8. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli
e corrispondendo alla moglie la somma mensile di € 650,00(euro 325,00 in favore Per_1 Per_2 di ciascun figlio). La citata somma di €.650,00 (seicentocinquanta) sarà accreditata sul conto corrente (codice Iban [...]) entro il giorno 10 di ogni mese rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei beni di consumo. L'Assegno unico universale sarà percepito e trattenuto interamente dalla IG.ra .
9. I genitori contribuiranno nella misura del P_
50% ciascuno, a tutte le spese di carattere straordinario, secondo la previsione del Protocollo del Tribunale di Lucca. 10. Il SI. continuerà a sostenere integralmente il costo della Parte_1 rata annuale della polizza sanitaria (fondo Sanitario Integrativo - Gruppo Intesa San Paolo), accesa nell'interesse dei figli minori, a copertura delle spese mediche e/o sanitarie. Il SI. si Pt_1 impegna a corrispondere alla SI.ra il rimborso ottenuto secondo le condizioni di polizza P_
(nella misura del 100%), delle spese mediche e/o sanitarie sostenute direttamente dalla SI.ra P_ nell'interesse dei figli: l'eventuale franchigia graverà sui coniugi, nella misura del 50% ciascuno. Resta inteso tra le parti che la necessità di sostenere tutte le spese straordinarie, dovrà essere preventivamente concordata e la relativa spesa dovrà essere documentata dal genitore che l'abbia anticipata anche per la parte spettante all'altro genitore. 11. I coniugi sono economicamente indipendenti, quindi nessun mantenimento deve essere previsto in favore dell'uno o dell'altro
2 coniuge. 12. non ci sono ulteriori beni da dividere. 13. Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 15.1.2025 e regolarmente notificato, a dedotto Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in Pieve Fosciana (LU) il 4.10.2003 con P_
e precisato che dall'unione coniugale sono nati tre figli, (24.10.2004),
[...] Per_3 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, (17.12.2007) e (25.12.2010). Per_1 Per_2
Ha aggiunto che il Tribunale di Lucca, con decreto n. 2458/2016 del 27.7.2016 (R.G. 2904/2016) aveva omologato la separazione dei coniugi e che era decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Ha chiesto, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, domandando, altresì, l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare, la frequentazione padre/figlie come da ricorso, un contributo mensile a proprio carico per il mantenimento dei figli minori di €600 (€300 per ciascun figlio) e la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie e dell'assegno unico.
In ipotesi, si è dichiarato disponibile alla cessione alla resistente della quota del 50% dell'immobile adibito a casa familiare con accollo in capo alla stessa dell'importo residuo del mutuo e con percezione dell'assegno unico integralmente da parte della resistente.
Si è costituita che, pur dichiarandosi remissiva alla pronuncia di divorzio, P_ all'affido condiviso, all'assegnazione della casa coniugale ed alla frequentazione padre-figlie, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto con il ricorso introduttivo ed ha chiesto: la restituzione degli arretrati, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne arbitrariamente interrotto dal ricorrente in mancanza di accordo tra le parti o di provvedimento giudiziale;
di porre a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie minorenni di € 800 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie con attribuzione del
100% dell'assegno unico in proprio favore.
L'udienza del 25.6.2025 già fissata per la comparizione delle parti davanti al giudice delegato e poi differita al 27.6.2025 su richiesta delle stesse per impedimento del difensore del ricorrente è stata sostituita con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. a seguito di istanza depositata congiuntamente dalle parti che, nelle more, hanno trovato raggiunto un accordo complessivo.
3 Le parti hanno depositato note congiunte con le quali hanno dato atto di aver raggiunto un accordo nei termini sopra trascritti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini per memorie conclusive.
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Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto n. 2458/2016 in data
27.7.2016 il Tribunale di Lucca ha omologato la separazione personale dei coniugi, sicché alla data del deposito del ricorso (15.1.2025) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni concordate, sopra trascritte, conformi agli interessi dei coniugi e della prole.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pieve Fosciana (LU) il
4.10.2003 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 P_
, nata a [...] il [...],
[...]
4 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003 al n. 5 parte II
Serie A;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter-partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di conSIlio del 14.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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