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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 2530/2023, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Patrizia Tognarini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla via dei Fabbri n. 37;
Ricorrente
E
, nato in [...] (ex Jugoslavia) il 1.10.1991 e Controparte_1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Dalila Vanzella, presso lo studio della quale elegge domicilio in Uggiate con Ronago (CO) alla via Mons. n. 8; CP_2
Resistente
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 8.11.2023, premetteva Parte_1
di avere intrattenuto una relazione con , dalla quale nasceva il Controparte_3
figlio (nato il [...]). Per_1
La ricorrente deduceva che la relazione iniziava nel 2012, ma si era, nel tempo deteriorata, tanto che, quando nasceva il figlio, nel 2016, il padre si rifiutava di riconoscerlo;
il resistente manifestava, quindi, disinteresse verso il figlio, e faceva, peraltro, abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, tanto che la ricorrente, nel maggio/giugno 2018, decideva definitivamente di interrompere la relazione.
La ricorrente, nel periodo 2018/2021, si trasferiva più volte, tra il nord Italia e la Sicilia, continuando a provvedere da sola a tutte le necessità del figlio, sino a che, nel novembre 2021, si trasferiva nuovamente a Rodero presso la famiglia del resistente;
la situazione presto diveniva intollerabile a causa dell'abuso di sostanze alcoliche da parte del resistente, e a causa delle aggressioni verbali che lo stesso e sua madre perpetravano ai suoi danni;
così, nel giugno 2022, decideva di trasferirsi unitamente al figlio a Pistoia, prima ospite di un'amica e poi in una casa in locazione;
a Pistoia la ricorrente reperiva anche attività lavorativa presso la Coop con contratto di lavoro part time, stipulato il
26.6.2023 e rinnovato fino al 28.1.2024.
Nel febbraio 2023, le veniva notificato ricorso ex art. 250 e 337 bis, con il quale il sig. adiva il Tribunale di Como al fine di essere autorizzato al CP_1
riconoscimento del figlio e affinché fosse disposto l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso il padre. La resistente si costituiva in giudizio eccependo la incompetenza per territorio del Tribunale di Como, e, dopo essersi impegnate le parti a procedere al riconoscimento di da parte del padre, Per_1
il Tribunale di Como, con decreto del 12.5.2023, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Pistoia. il resistente, però, non riassumeva il giudizio, né assumeva iniziative per incontrare il figlio.
La ricorrente, stante l'indifferenza dimostrata dal padre verso il figlio, richiedeva l'affidamento esclusivo del figlio minore, con collocamento dello stesso presso di sé; richiedeva, poi, che i rapporti padre/figlio fossero
2 disciplinati previo svolgimento di percorsi di supporto in collaborazione con il servizio sociale, visto che il padre non era mai stato solo col figlio.
La ricorrente deduceva di avere stipendio mensile di € 1.200 circa e di corrispondere € 250 a titolo di locazione;
richiedeva disporsi a carico del padre contributo di mantenimento pari ad € 400 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Pertanto, la ricorrente concludeva così :
1. Affidare il minore in via esclusiva alla madre sig.ra Persona_2 [...]
, con residenza prevalente ed anagrafica presso la madre;
Parte_1
2. Disporre che i tempi di permanenza del minore con il sig. Persona_2
siano assunti previo svolgimento di un percorso di supporto e di CP_4
valutazione della figura paterna, da effettuarsi in collaborazione con il servizio sociale territorialmente competente;
3. Disporre a carico del sig. , a titolo di contributo perequativo CP_4 per il mantenimento del figlio, l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la Pt_1 somma di € 400,00 mensili, o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta adeguata dal Tribunale, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre;
4. Disporre altresì a carico del sig. l'obbligo di rimborsare dalla CP_4
sig.ra il 50% delle spese straordinarie dalla stessa Parte_1 sostenute nell'interesse del figlio, come individuate dal Protocollo di Intesa per
i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche in essere presso il
Tribunale di Pistoia, con obbligo di rimborso da effettuarsi entro 15 giorni dalla richiesta corredata da idonea documentazione;
5. Disporre che gli assegni unici ed universali (AUU) siano percepiti nella intera misura del 100% dalla sig.ra , quale genitore affidatario in via Pt_1
esclusiva del minore.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 2.2.2024, si costituiva in giudizio , il quale contestava la ricostruzione dei Controparte_1
fatti fornita da controparte, evidenziando che era stata la famiglia della ricorrente a comunicargli che il bimbo sarebbe stato riconosciuto solo dalla madre, e che egli, in buona fede, confidava che ciò non avrebbe pregiudicato il
3 proprio ruolo paterno. Contestava di non essersi mai interessato al figlio, avendo, anzi, contribuito al suo sostentamento nel corso del tempo.
La ricorrente, nel 2021, si trasferiva a Rodero, e iscriveva il bimbo alla scuola materna, con retta pagata dalla nonna paterna, e, poi, alla scuola primaria;
improvvisamente, il 7.6.2022, partiva insieme al figlio, e da allora il resistente non riusciva più a vedere quest'ultimo, né a sentirlo senza le interferenze materne.
Il resistente si rivolgeva, poi, ad un legale, e comprendeva le implicazioni del mancato riconoscimento;
procedeva, così, al giudizio dinanzi al Tribunale di
Como, cui conseguiva il riconoscimento da parte sua del figlio il 14.5.2023.
Il resistente richiedeva che, provvisoriamente, il minore fosse affidato ai Servizi
Sociali. Deduceva di essere in attesa di iniziare nuovo lavoro presso supermercato ALDI di Como, con stipendio mensile di € 1.500, e deduceva di vivere in appartamento in locazione con madre e zio.
Pertanto, il resistente concludeva così :
AFFIDARE il minore all'Ente territorialmente competente, Persona_2
con collocazione presso la Madre, incaricando i servizi sociali di proseguire gli approfondimenti sulle capacità genitoriali, e, nel mentre, individuare tempi
e modalità idonei alla ripresa dei rapporti Padre/Figlio;
DISPORRE a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra CP_1
la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento di , fino a che il Minore resterà collocato presso la stessa, Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal protocollo in essere presso il Tribunale di Pistoia, con rinuncia del Sig. alla propria quota CP_1
del 50% di assegno unico e universale;
NEL MERITO
ADOTTARE, all'esito delle indagini circa la capacità genitoriale delle Parti, ogni opportuna decisione in merito all'affidamento e al collocamento del
Minore, nonché al conseguente diritto di visita del genitore non affidatario/collocatario, mantenendo il monitoraggio dei servizi sociali.
Le parti, in data 19.3.2024, comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale, con ordinanza resa in pari data, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti.
4 Disposto monitoraggio dei Servizi Sociali ed eseguite indagini di Polizia
Tributaria, la causa giungeva all'udienza del 28.1.2025, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. La ricorrente richiede l'affidamento esclusivo del figlio minore, mentre il resistente richiede che lo stesso sia affidato al Servizio Sociale.
Va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Nel caso di specie, il Tribunale, vista l'assenza di rapporti tra il padre e il figlio dal giugno 2022, disponeva, con provvedimento del 19.3.2024, un percorso di incontri protetti finalizzato al riavvicinamento del minore al padre, e invitava quest'ultimo a svolgere una valutazione presso il Sert competente, viste le allegazioni in atti di una sua possibile dipendenza da alcol e sostanze.
All'esito di tale provvedimento, il Servizio Sociale di Pistoia, con relazione del
12.9.2024, informava il Tribunale che il padre non aveva mai preso contatti con Tes_ il Servizio Sociale per avviare gli incontri protetti;
il competente relazionava che il sig. risultava, all'esame del capello, positivo alla CP_1 cocaina, e che questi saltava gli ulteriori esami, senza risultare ulteriormente reperibile, concludendo per un disturbo da uso da cocaina.
5 Ebbene, il disinteresse mostrato dal padre alla ripresa dei rapporti con il figlio,
(che, ad oggi, non vede da circa due anni e mezzo), l'indifferenza manifestata rispetto ai percorsi necessari per recuperare la propria capacità genitoriale, oltre Tes_ che il disturbo da uso di sostanze stupefacenti certificato dal rendono manifesta l'inidoneità genitoriale del resistente.
Viceversa, la ricorrente risulta essere l'unico genitore che si è, nel corso degli anni, attivamente occupato del figlio minore, stabilendosi, da ultimo, a Pistoia, ove il nucleo sta vivendo una complessiva situazione di stabilità.
Ne consegue che deve essere disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso di lei. La madre avrà facoltà di assumere da sola, senza il consenso del padre, tutte le decisioni nell'interesse del minore, anche quelle di maggiore rilevanza, quali quelle riguardanti la salute,
l'istruzione, l'educazione, lo sport, la residenza abituale.
Gli incontri padre/figlio devono essere sospesi e gli stessi potranno riprendere esclusivamente in modalità protetta ed esclusivamente all'esito di espletamento positivo da parte del resistente di un percorso di recupero della genitorialità e di un percorso di valutazione al Serd. Inoltre, prima di avviare gli incontri protetti dovrà essere eseguita una valutazione psicologica del minore, finalizzata a supportarlo e a verificare la sua effettiva disponibilità allo svolgimento degli incontri.
Il Servizio Sociale manterrà un monitoraggio sul nucleo familiare, con relazioni semestrali da inoltrare al Giudice Tutelare, sino a quando ciò sarà ritenuto necessario dal Servizio operante.
3. La ricorrente domanda contributo di mantenimento in proprio favore pari ad
€ 400 mensili, mentre il resistente richiede di corrispondere l'importo di € 250 mensili.
La ricorrente svolge attività lavorativa presso un supermercato (cfr. doc. 6 allegato al ricorso) ed ha dichiarato di percepire stipendio di circa € 1.000/€
1.100 mensili, somma che trova corrispondenza nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2023, dalla quale risulta un reddito imponibile di € 15.033 annui che, al netto delle imposte, corrispondono a circa € 1.000 mensili.
La ricorrente è, poi, onerata del pagamento del canone di locazione, per € 250 mensili (cfr. doc. 4 allegato al ricorso).
6 Il resistente, come risultato dalle indagini di Polizia Tributaria in atti, è dipendente di un supermercato, con contratto del 15.4.2024 in scadenza al
15.4.2025, dietro retribuzione annua di € 19.403.
Il resistente è onerato del pagamento di canone di locazione per € 450 mensili
(cfr. doc. 14 allegato alla comparsa), peso che, però, ripartisce con la propria famiglia convivente.
Tenuto conto della circostanza che il minore è ad integrale carico della madre,
e visti i redditi del resistente, si ritiene di porre a carico di quest'ultimo contributo di mantenimento pari ad € 300 mensili.
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolate come da Protocollo del Tribunale di Pistoia, con la precisazione che, visto il disinteresse paterno e l'affidamento super esclusivo alla madre, la madre non ha necessità del previo consenso del padre per sostenere le spese straordinarie.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre, visto il collocamento esclusivo del figlio presso di lei.
4. La ricorrente veniva ammessa provvisoriamente al gratuito patrocinio, giusta delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Pistoia assunta nella riunione del 30.10.2023. La ricorrente, nel corso del 2023, percepiva un reddito imponibile di € 15.033, superiore al limite di legge per l'ammissione al beneficio. Ne consegue che, essendosi la causa integralmente svolta negli anni
2023/2025, deve provvedersi alla revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.
5. Le spese di lite sono poste a carico del resistente, secondo soccombenza, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale, stante l'esigua attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) dispone l'affidamento esclusivo di alla madre, con Persona_2
collocamento presso di lei, e facoltà della madre di assumere da sola, senza il consenso del padre, tutte le decisioni nell'interesse del minore, anche quelle di maggiore rilevanza, quali quelle riguardanti la salute, l'istruzione, l'educazione,
7 lo sport, la residenza abituale;
2) dispone che gli incontri padre/figlio avverranno esclusivamente in modalità protetta, previa richiesta del padre, e solo all'esito di espletamento positivo da parte del resistente di un percorso di recupero della genitorialità e di un percorso di valutazione al Serd;
3) dispone l'obbligo di di versare a , a Controparte_1 Parte_1
titolo di mantenimento del figlio minore, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 300, oltre rivalutazione Istat, con decorrenza dalla data della domanda;
4) dispone che le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore;
5) dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente da
[...]
; Parte_1
6) revoca l'ammissione al gratuito patrocinio di;
Parte_1
7) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
, liquidate in € 5.261,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso Parte_1
spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Pistoia.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 28.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 2530/2023, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Patrizia Tognarini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla via dei Fabbri n. 37;
Ricorrente
E
, nato in [...] (ex Jugoslavia) il 1.10.1991 e Controparte_1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Dalila Vanzella, presso lo studio della quale elegge domicilio in Uggiate con Ronago (CO) alla via Mons. n. 8; CP_2
Resistente
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 8.11.2023, premetteva Parte_1
di avere intrattenuto una relazione con , dalla quale nasceva il Controparte_3
figlio (nato il [...]). Per_1
La ricorrente deduceva che la relazione iniziava nel 2012, ma si era, nel tempo deteriorata, tanto che, quando nasceva il figlio, nel 2016, il padre si rifiutava di riconoscerlo;
il resistente manifestava, quindi, disinteresse verso il figlio, e faceva, peraltro, abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, tanto che la ricorrente, nel maggio/giugno 2018, decideva definitivamente di interrompere la relazione.
La ricorrente, nel periodo 2018/2021, si trasferiva più volte, tra il nord Italia e la Sicilia, continuando a provvedere da sola a tutte le necessità del figlio, sino a che, nel novembre 2021, si trasferiva nuovamente a Rodero presso la famiglia del resistente;
la situazione presto diveniva intollerabile a causa dell'abuso di sostanze alcoliche da parte del resistente, e a causa delle aggressioni verbali che lo stesso e sua madre perpetravano ai suoi danni;
così, nel giugno 2022, decideva di trasferirsi unitamente al figlio a Pistoia, prima ospite di un'amica e poi in una casa in locazione;
a Pistoia la ricorrente reperiva anche attività lavorativa presso la Coop con contratto di lavoro part time, stipulato il
26.6.2023 e rinnovato fino al 28.1.2024.
Nel febbraio 2023, le veniva notificato ricorso ex art. 250 e 337 bis, con il quale il sig. adiva il Tribunale di Como al fine di essere autorizzato al CP_1
riconoscimento del figlio e affinché fosse disposto l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso il padre. La resistente si costituiva in giudizio eccependo la incompetenza per territorio del Tribunale di Como, e, dopo essersi impegnate le parti a procedere al riconoscimento di da parte del padre, Per_1
il Tribunale di Como, con decreto del 12.5.2023, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Pistoia. il resistente, però, non riassumeva il giudizio, né assumeva iniziative per incontrare il figlio.
La ricorrente, stante l'indifferenza dimostrata dal padre verso il figlio, richiedeva l'affidamento esclusivo del figlio minore, con collocamento dello stesso presso di sé; richiedeva, poi, che i rapporti padre/figlio fossero
2 disciplinati previo svolgimento di percorsi di supporto in collaborazione con il servizio sociale, visto che il padre non era mai stato solo col figlio.
La ricorrente deduceva di avere stipendio mensile di € 1.200 circa e di corrispondere € 250 a titolo di locazione;
richiedeva disporsi a carico del padre contributo di mantenimento pari ad € 400 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Pertanto, la ricorrente concludeva così :
1. Affidare il minore in via esclusiva alla madre sig.ra Persona_2 [...]
, con residenza prevalente ed anagrafica presso la madre;
Parte_1
2. Disporre che i tempi di permanenza del minore con il sig. Persona_2
siano assunti previo svolgimento di un percorso di supporto e di CP_4
valutazione della figura paterna, da effettuarsi in collaborazione con il servizio sociale territorialmente competente;
3. Disporre a carico del sig. , a titolo di contributo perequativo CP_4 per il mantenimento del figlio, l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la Pt_1 somma di € 400,00 mensili, o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta adeguata dal Tribunale, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre;
4. Disporre altresì a carico del sig. l'obbligo di rimborsare dalla CP_4
sig.ra il 50% delle spese straordinarie dalla stessa Parte_1 sostenute nell'interesse del figlio, come individuate dal Protocollo di Intesa per
i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche in essere presso il
Tribunale di Pistoia, con obbligo di rimborso da effettuarsi entro 15 giorni dalla richiesta corredata da idonea documentazione;
5. Disporre che gli assegni unici ed universali (AUU) siano percepiti nella intera misura del 100% dalla sig.ra , quale genitore affidatario in via Pt_1
esclusiva del minore.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 2.2.2024, si costituiva in giudizio , il quale contestava la ricostruzione dei Controparte_1
fatti fornita da controparte, evidenziando che era stata la famiglia della ricorrente a comunicargli che il bimbo sarebbe stato riconosciuto solo dalla madre, e che egli, in buona fede, confidava che ciò non avrebbe pregiudicato il
3 proprio ruolo paterno. Contestava di non essersi mai interessato al figlio, avendo, anzi, contribuito al suo sostentamento nel corso del tempo.
La ricorrente, nel 2021, si trasferiva a Rodero, e iscriveva il bimbo alla scuola materna, con retta pagata dalla nonna paterna, e, poi, alla scuola primaria;
improvvisamente, il 7.6.2022, partiva insieme al figlio, e da allora il resistente non riusciva più a vedere quest'ultimo, né a sentirlo senza le interferenze materne.
Il resistente si rivolgeva, poi, ad un legale, e comprendeva le implicazioni del mancato riconoscimento;
procedeva, così, al giudizio dinanzi al Tribunale di
Como, cui conseguiva il riconoscimento da parte sua del figlio il 14.5.2023.
Il resistente richiedeva che, provvisoriamente, il minore fosse affidato ai Servizi
Sociali. Deduceva di essere in attesa di iniziare nuovo lavoro presso supermercato ALDI di Como, con stipendio mensile di € 1.500, e deduceva di vivere in appartamento in locazione con madre e zio.
Pertanto, il resistente concludeva così :
AFFIDARE il minore all'Ente territorialmente competente, Persona_2
con collocazione presso la Madre, incaricando i servizi sociali di proseguire gli approfondimenti sulle capacità genitoriali, e, nel mentre, individuare tempi
e modalità idonei alla ripresa dei rapporti Padre/Figlio;
DISPORRE a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra CP_1
la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento di , fino a che il Minore resterà collocato presso la stessa, Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal protocollo in essere presso il Tribunale di Pistoia, con rinuncia del Sig. alla propria quota CP_1
del 50% di assegno unico e universale;
NEL MERITO
ADOTTARE, all'esito delle indagini circa la capacità genitoriale delle Parti, ogni opportuna decisione in merito all'affidamento e al collocamento del
Minore, nonché al conseguente diritto di visita del genitore non affidatario/collocatario, mantenendo il monitoraggio dei servizi sociali.
Le parti, in data 19.3.2024, comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale, con ordinanza resa in pari data, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti.
4 Disposto monitoraggio dei Servizi Sociali ed eseguite indagini di Polizia
Tributaria, la causa giungeva all'udienza del 28.1.2025, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. La ricorrente richiede l'affidamento esclusivo del figlio minore, mentre il resistente richiede che lo stesso sia affidato al Servizio Sociale.
Va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Nel caso di specie, il Tribunale, vista l'assenza di rapporti tra il padre e il figlio dal giugno 2022, disponeva, con provvedimento del 19.3.2024, un percorso di incontri protetti finalizzato al riavvicinamento del minore al padre, e invitava quest'ultimo a svolgere una valutazione presso il Sert competente, viste le allegazioni in atti di una sua possibile dipendenza da alcol e sostanze.
All'esito di tale provvedimento, il Servizio Sociale di Pistoia, con relazione del
12.9.2024, informava il Tribunale che il padre non aveva mai preso contatti con Tes_ il Servizio Sociale per avviare gli incontri protetti;
il competente relazionava che il sig. risultava, all'esame del capello, positivo alla CP_1 cocaina, e che questi saltava gli ulteriori esami, senza risultare ulteriormente reperibile, concludendo per un disturbo da uso da cocaina.
5 Ebbene, il disinteresse mostrato dal padre alla ripresa dei rapporti con il figlio,
(che, ad oggi, non vede da circa due anni e mezzo), l'indifferenza manifestata rispetto ai percorsi necessari per recuperare la propria capacità genitoriale, oltre Tes_ che il disturbo da uso di sostanze stupefacenti certificato dal rendono manifesta l'inidoneità genitoriale del resistente.
Viceversa, la ricorrente risulta essere l'unico genitore che si è, nel corso degli anni, attivamente occupato del figlio minore, stabilendosi, da ultimo, a Pistoia, ove il nucleo sta vivendo una complessiva situazione di stabilità.
Ne consegue che deve essere disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso di lei. La madre avrà facoltà di assumere da sola, senza il consenso del padre, tutte le decisioni nell'interesse del minore, anche quelle di maggiore rilevanza, quali quelle riguardanti la salute,
l'istruzione, l'educazione, lo sport, la residenza abituale.
Gli incontri padre/figlio devono essere sospesi e gli stessi potranno riprendere esclusivamente in modalità protetta ed esclusivamente all'esito di espletamento positivo da parte del resistente di un percorso di recupero della genitorialità e di un percorso di valutazione al Serd. Inoltre, prima di avviare gli incontri protetti dovrà essere eseguita una valutazione psicologica del minore, finalizzata a supportarlo e a verificare la sua effettiva disponibilità allo svolgimento degli incontri.
Il Servizio Sociale manterrà un monitoraggio sul nucleo familiare, con relazioni semestrali da inoltrare al Giudice Tutelare, sino a quando ciò sarà ritenuto necessario dal Servizio operante.
3. La ricorrente domanda contributo di mantenimento in proprio favore pari ad
€ 400 mensili, mentre il resistente richiede di corrispondere l'importo di € 250 mensili.
La ricorrente svolge attività lavorativa presso un supermercato (cfr. doc. 6 allegato al ricorso) ed ha dichiarato di percepire stipendio di circa € 1.000/€
1.100 mensili, somma che trova corrispondenza nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2023, dalla quale risulta un reddito imponibile di € 15.033 annui che, al netto delle imposte, corrispondono a circa € 1.000 mensili.
La ricorrente è, poi, onerata del pagamento del canone di locazione, per € 250 mensili (cfr. doc. 4 allegato al ricorso).
6 Il resistente, come risultato dalle indagini di Polizia Tributaria in atti, è dipendente di un supermercato, con contratto del 15.4.2024 in scadenza al
15.4.2025, dietro retribuzione annua di € 19.403.
Il resistente è onerato del pagamento di canone di locazione per € 450 mensili
(cfr. doc. 14 allegato alla comparsa), peso che, però, ripartisce con la propria famiglia convivente.
Tenuto conto della circostanza che il minore è ad integrale carico della madre,
e visti i redditi del resistente, si ritiene di porre a carico di quest'ultimo contributo di mantenimento pari ad € 300 mensili.
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolate come da Protocollo del Tribunale di Pistoia, con la precisazione che, visto il disinteresse paterno e l'affidamento super esclusivo alla madre, la madre non ha necessità del previo consenso del padre per sostenere le spese straordinarie.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre, visto il collocamento esclusivo del figlio presso di lei.
4. La ricorrente veniva ammessa provvisoriamente al gratuito patrocinio, giusta delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Pistoia assunta nella riunione del 30.10.2023. La ricorrente, nel corso del 2023, percepiva un reddito imponibile di € 15.033, superiore al limite di legge per l'ammissione al beneficio. Ne consegue che, essendosi la causa integralmente svolta negli anni
2023/2025, deve provvedersi alla revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.
5. Le spese di lite sono poste a carico del resistente, secondo soccombenza, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale, stante l'esigua attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) dispone l'affidamento esclusivo di alla madre, con Persona_2
collocamento presso di lei, e facoltà della madre di assumere da sola, senza il consenso del padre, tutte le decisioni nell'interesse del minore, anche quelle di maggiore rilevanza, quali quelle riguardanti la salute, l'istruzione, l'educazione,
7 lo sport, la residenza abituale;
2) dispone che gli incontri padre/figlio avverranno esclusivamente in modalità protetta, previa richiesta del padre, e solo all'esito di espletamento positivo da parte del resistente di un percorso di recupero della genitorialità e di un percorso di valutazione al Serd;
3) dispone l'obbligo di di versare a , a Controparte_1 Parte_1
titolo di mantenimento del figlio minore, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 300, oltre rivalutazione Istat, con decorrenza dalla data della domanda;
4) dispone che le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore;
5) dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente da
[...]
; Parte_1
6) revoca l'ammissione al gratuito patrocinio di;
Parte_1
7) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
, liquidate in € 5.261,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso Parte_1
spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Pistoia.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 28.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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