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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE ON GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1474/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - C.F._1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Via Torino 10b 12084 Mondovi' CN
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5234/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 8 e pubblicata il 16/10/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11772556 NO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal ricorso proposto dalla contribuente Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 11772556 notificato dal Ricorrente_1 per il recupero dei contributi consortili afferenti alle annualità 2016 e 2017. La ricorrente, in primo grado, eccepiva l'intervenuta prescrizione per l'anno 2016, il difetto di motivazione e, nel merito, l'insussistenza di un beneficio diretto e specifico a favore dei propri immobili derivante dalle opere di bonifica.
Si costituiva in giudizio l'Ente impositore, sostenendo la legittimità della pretesa sulla base dell'avvenuta approvazione del Piano di Classifica da parte della Regione Calabria e la conseguente inversione dell'onere probatorio a carico del consorziato, nonché la tempestività dell'atto interruttivo della prescrizione in virtù delle sospensioni normative legate all'emergenza pandemica.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con la sentenza n. 5234/2023, accoglieva parzialmente il ricorso. I giudici di prime cure, pur rigettando l'eccezione di prescrizione per l'anno 2016 in applicazione dell'art. 67 del D.L. 18/20 che ne aveva prorogato i termini, operavano una distinzione fondamentale tra le due annualità in contestazione basata sull'onere della prova. Per l'anno 2017, la Corte confermava la pretesa consortile rilevando che l'approvazione del Piano di Classifica esonerava l'Ente dalla prova del beneficio, prova contraria che la contribuente non aveva fornito. Diversamente, per l'anno 2016, la Corte annullava la pretesa, statuendo che, non essendo tale annualità coperta dall'approvazione del Piano di Classifica, gravava sul Consorzio l'onere di provare la sussistenza di un beneficio concreto e specifico, prova che non era stata ritenuta assolta.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Ricorrente_1, giusta delibera commissariale n. Numero_1 del Data_1, insistendo per la riforma della sentenza nella parte in cui ha annullato il tributo per il 2016, sostenendo la legittimità dell'emissione dei ruoli anche per tale annualità sulla scorta delle direttive regionali e della natura del beneficio idraulico. La contribuente si è costituita chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata posta in decisione all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal Ricorrente_1 è infondato e non merita accoglimento, dovendosi confermare integralmente l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di primo grado.
La questione dirimente attiene alla ripartizione dell'onere della prova circa l'effettivo beneficio tratto dagli immobili della contribuente, presupposto indefettibile per l'imposizione dei contributi di bonifica ai sensi dell'art. 860 c.c. e del R.D. n. 215/1933. È principio consolidato, correttamente richiamato nella sentenza impugnata, che in presenza di un Piano di Classifica regolarmente approvato, il beneficio si presume, con onere della prova contraria a carico del contribuente;
in assenza di tale Piano, l'onere di provare il beneficio diretto e specifico grava sull'Ente impositore.
Dagli atti di causa emerge documentalmente che il Piano di Classifica del Consorzio è stato approvato dal
Consiglio Regionale della Calabria con Deliberazione n. 194 del 4 maggio 2017. Tale atto amministrativo, essenziale per la determinazione del quantum e per la creazione della presunzione di vantaggio, ha acquisito efficacia ed è divenuto definitivo solo a seguito di tale approvazione nel corso del 2017.
Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha ritenuto che per l'annualità 2017 operasse la presunzione di beneficio a favore dell'Ente, stante la vigenza del Piano di Classifica approvato. Altrettanto correttamente, per l'annualità 2016, la sentenza impugnata ha rilevato che, trattandosi di periodo d'imposta antecedente all'approvazione regionale del Piano, non poteva operare la medesima presunzione. Ne consegue che, per il 2016, il Consorzio era tenuto a fornire la prova rigorosa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che gli immobili della appellata avessero conseguito un incremento di valore o un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica.
Le argomentazioni dell'Ente appellante, tese a sostenere l'applicabilità retroattiva dei criteri del Piano o a desumere il beneficio dalla mera inclusione nel bacino idrografico, non possono essere condivise. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il beneficio non può costituire un mero riflesso dell'inclusione del bene nel comprensorio, ma deve concretizzarsi in un vantaggio fondiario specifico. In assenza del Piano di Classifica approvato per l'anno 2016, il Consorzio non ha prodotto in giudizio elementi probatori sufficienti a dimostrare quali specifiche opere di manutenzione abbiano interessato direttamente i beni della contribuente e in che misura tali interventi abbiano preservato o incrementato il valore degli stessi.
La mera approvazione successiva del Piano o le delibere interne dell'Ente di approvazione dei ruoli non sono idonee a sanare il difetto probatorio per le annualità pregresse, né a ribaltare retroattivamente l'onere della prova in danno del contribuente. La sentenza di primo grado, dunque, ha fatto buon governo dei principi in materia, distinguendo correttamente il regime probatorio applicabile alle due annualità.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la Corte ritiene che sussistano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti. Tale decisione si fonda sulla complessità della vicenda, che ha visto un esito parzialmente favorevole ad entrambe le parti nel giudizio di primo grado, e sull'evoluzione della giurisprudenza in materia di applicazione temporale dei Piani di Classifica e delle proroghe dei termini prescrizionali durante il periodo pandemico.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE ON GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1474/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - C.F._1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Via Torino 10b 12084 Mondovi' CN
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5234/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 8 e pubblicata il 16/10/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11772556 NO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal ricorso proposto dalla contribuente Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 11772556 notificato dal Ricorrente_1 per il recupero dei contributi consortili afferenti alle annualità 2016 e 2017. La ricorrente, in primo grado, eccepiva l'intervenuta prescrizione per l'anno 2016, il difetto di motivazione e, nel merito, l'insussistenza di un beneficio diretto e specifico a favore dei propri immobili derivante dalle opere di bonifica.
Si costituiva in giudizio l'Ente impositore, sostenendo la legittimità della pretesa sulla base dell'avvenuta approvazione del Piano di Classifica da parte della Regione Calabria e la conseguente inversione dell'onere probatorio a carico del consorziato, nonché la tempestività dell'atto interruttivo della prescrizione in virtù delle sospensioni normative legate all'emergenza pandemica.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con la sentenza n. 5234/2023, accoglieva parzialmente il ricorso. I giudici di prime cure, pur rigettando l'eccezione di prescrizione per l'anno 2016 in applicazione dell'art. 67 del D.L. 18/20 che ne aveva prorogato i termini, operavano una distinzione fondamentale tra le due annualità in contestazione basata sull'onere della prova. Per l'anno 2017, la Corte confermava la pretesa consortile rilevando che l'approvazione del Piano di Classifica esonerava l'Ente dalla prova del beneficio, prova contraria che la contribuente non aveva fornito. Diversamente, per l'anno 2016, la Corte annullava la pretesa, statuendo che, non essendo tale annualità coperta dall'approvazione del Piano di Classifica, gravava sul Consorzio l'onere di provare la sussistenza di un beneficio concreto e specifico, prova che non era stata ritenuta assolta.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Ricorrente_1, giusta delibera commissariale n. Numero_1 del Data_1, insistendo per la riforma della sentenza nella parte in cui ha annullato il tributo per il 2016, sostenendo la legittimità dell'emissione dei ruoli anche per tale annualità sulla scorta delle direttive regionali e della natura del beneficio idraulico. La contribuente si è costituita chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata posta in decisione all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal Ricorrente_1 è infondato e non merita accoglimento, dovendosi confermare integralmente l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di primo grado.
La questione dirimente attiene alla ripartizione dell'onere della prova circa l'effettivo beneficio tratto dagli immobili della contribuente, presupposto indefettibile per l'imposizione dei contributi di bonifica ai sensi dell'art. 860 c.c. e del R.D. n. 215/1933. È principio consolidato, correttamente richiamato nella sentenza impugnata, che in presenza di un Piano di Classifica regolarmente approvato, il beneficio si presume, con onere della prova contraria a carico del contribuente;
in assenza di tale Piano, l'onere di provare il beneficio diretto e specifico grava sull'Ente impositore.
Dagli atti di causa emerge documentalmente che il Piano di Classifica del Consorzio è stato approvato dal
Consiglio Regionale della Calabria con Deliberazione n. 194 del 4 maggio 2017. Tale atto amministrativo, essenziale per la determinazione del quantum e per la creazione della presunzione di vantaggio, ha acquisito efficacia ed è divenuto definitivo solo a seguito di tale approvazione nel corso del 2017.
Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha ritenuto che per l'annualità 2017 operasse la presunzione di beneficio a favore dell'Ente, stante la vigenza del Piano di Classifica approvato. Altrettanto correttamente, per l'annualità 2016, la sentenza impugnata ha rilevato che, trattandosi di periodo d'imposta antecedente all'approvazione regionale del Piano, non poteva operare la medesima presunzione. Ne consegue che, per il 2016, il Consorzio era tenuto a fornire la prova rigorosa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che gli immobili della appellata avessero conseguito un incremento di valore o un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica.
Le argomentazioni dell'Ente appellante, tese a sostenere l'applicabilità retroattiva dei criteri del Piano o a desumere il beneficio dalla mera inclusione nel bacino idrografico, non possono essere condivise. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il beneficio non può costituire un mero riflesso dell'inclusione del bene nel comprensorio, ma deve concretizzarsi in un vantaggio fondiario specifico. In assenza del Piano di Classifica approvato per l'anno 2016, il Consorzio non ha prodotto in giudizio elementi probatori sufficienti a dimostrare quali specifiche opere di manutenzione abbiano interessato direttamente i beni della contribuente e in che misura tali interventi abbiano preservato o incrementato il valore degli stessi.
La mera approvazione successiva del Piano o le delibere interne dell'Ente di approvazione dei ruoli non sono idonee a sanare il difetto probatorio per le annualità pregresse, né a ribaltare retroattivamente l'onere della prova in danno del contribuente. La sentenza di primo grado, dunque, ha fatto buon governo dei principi in materia, distinguendo correttamente il regime probatorio applicabile alle due annualità.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la Corte ritiene che sussistano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti. Tale decisione si fonda sulla complessità della vicenda, che ha visto un esito parzialmente favorevole ad entrambe le parti nel giudizio di primo grado, e sull'evoluzione della giurisprudenza in materia di applicazione temporale dei Piani di Classifica e delle proroghe dei termini prescrizionali durante il periodo pandemico.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.