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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11198 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 23552 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 5528/23 del 19.09.23
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(Na) al Corso Italia n. 457, in proprio e quale legale rappresentante della società
[...]
, c.f. e p.iva n. con sede legale in Napoli alla Via Controparte_1 P.IVA_1
LO HI n. 44, e , c.f. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
08.05.1962 e residente in [...](Na) al Corso Italia n. 457, rappresentati, assistiti e difesi, giuste procure alle liti stese in calce all'atto di citazione dall'avv. Fernando Ludione, codice fiscale
[...]
, PEC con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli C.F._3 Email_1 alla via Posillipo n. 406
OPPONENTI
E
, con sede in Piazza Salimbeni n. 3, Cap. Controparte_2 CP_2 soc. € 7.453.450.788,41 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di al n. CP_2
, Partita IVA banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del P.IVA_2 P.IVA_3
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, codice banca Controparte_3
1030.6, codice Gruppo 1030.6 in persona della Dott.ssa nata a [...] il Controparte_4
22.05.1971, nella qualità di Deliberante con funzioni “Credito Problematico” della suddetta
[...]
giusta attestato di ruolo con livello E5, rappresentante della Controparte_2 medesima, come da procura del 17.04.2023 ai rogiti Dott. Notaio in (Rep. n. Persona_1 CP_2
42423 Racc. n.21712), ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via M. Cervantes n.55/5, presso
1 lo studio dell'avvocato Antonio Ferrara (C.F. ) dal quale è rappresentato e CodiceFiscale_4 difeso per mandato in calce
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rese dalle parti nelle note autorizzate e tenuto conto degli scritti difensivi finali già depositati su concessione del Tribunale, il GU tratteneva la causa con ordinanza comunicata in data 26.11.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n.5528/23 emesso dall'intestato Tribunale di Napoli in data 19.09.23, veniva ingiunto alla , quale debitrice principale, nonché ai sig.ri Controparte_1 [...]
e , quali fideiussori, di pagare in favore della ricorrente Parte_2 Parte_1 [...]
la complessiva somma di euro 31.053,84 oltre interessi al tasso legale Controparte_2 dalla domanda sino al soddisfo, nonché le spese della procedura liquidate in € 286,00 per spese ed €
1370,00 per compenso, oltre spese generali, c.p.a. ed I.V.A. e rimborso forfettario al 15%.
L'ingiunzione di pagamento veniva emessa sulla scorta del contratto di finanziamento erogato dalla società ricorrente con n. 994125251 in data 25.01.21 presso la filiale di Marcianise per l'ammontare complessivo di euro 35.000,00 ed assistito dalla garanzia statale del Fondo Pubblico ex L. 662/96 per la copertura dell'eventuale insoluto fino alla percentuale dell'80% con diritto di rivalsa sui debitori ex art. 1203 c.c. e art. 2 co. 4 del DM 20.05.05.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, i resistenti proponevano formale opposizione concentrando le loro doglianze nell'improcedibilità dell'azione per difetto di mediazione obbligatoria, nella nullità della garanzia prestata da e , in quanto Pt_1 Pt_2 vietata dalla normativa speciale in materia di “finanziamenti covid” e della legge istitutiva delle garanzie statali ( L.662/96), nella malafede della banca che avrebbe rilasciato il finanziamento alla debitrice principale, unicamente per la copertura di precedenti posizioni debitorie ed, infine, per il difetto di legittimazione passiva dell'azione di pagamento, non essendo ancora stato escusso
[...]
, che aveva rilasciato la garanzia all'80%. Controparte_5
Chiedevano, pertanto, sulla scorta delle difese revocarsi il decreto opposto.
Si costituiva la in primis, sostenendo l'inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione della società che aveva notificato l'atto di citazione ( 06.11.23) oltre il termine di 40 giorni (cadente in data 04.11.23) dalla notifica di ricorso e decreto ( 25.09.23).
Nel merito, invece contestava punto per punto le difese delle controparti ed evidenziando la non fondatezza delle difese di controparte, sia in ordine alla quantificazione del credito che alla presunta
2 nullità delle fideiussioni prestate, in considerazione dell'inesistenza di un divieto di legge per il cumulo delle garanzie come dell'assenza di pattuizione di un cd. beneficium excussionis.
Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto opposto con rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 20.09.24, aggiornata al 18.02.25 per il deposito della prova della notifica dell'opposizione, il GU concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava termine all'opposta per avviare la mediazione, che aveva esito negativo ed, all'esito, rilevato che nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. non erano state formulate istanze istruttorie e che la mediazione aveva avuto esito negativo, rinviava la causa ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 25.11.25 per la decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. concedendo i termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti difensivi finali diretti e contrari.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il GU all'udienza del 25.11.25, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rese dalla sola parte opposta nelle note autorizzate, veniva assunta in decisione.
In via del tutto preliminare, va dato atto della inammissibilità dell'opposizione spiegata dalla
[...]
per la sua intempestività, visto che essa è stata notificata in data 06.11.23 Controparte_1
(cfr. allegati alla nota autorizzata del 12.02.25 di parte opposta) ovvero oltre il termine di 40 giorni
(cadente in data 04.11.23, giorno non festivo) dalla notifica alla società del decreto opposto avvenuto in data 25.09.23.
Ne consegue che essendo stata proposta opposizione inammissibile, il decreto opposta va sicuramente confermato nei confronti della società debitrice principale.
Viceversa va dato atto della tempestività dell'opposizione spiegata essendo stata notificata entro il termine di giorni 40 (06.11.23) dalla notifica del ricorso e del decreto recapitata in data 09.10.23 a e perfezionata in data 10.11.23 nei confronti di – per Parte_2 Parte_1 quest'ultimo notifica avviata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 03.10.23- nonché della sua procedibilità essendo stata la causa iscritta a ruolo nel successivo termine di giorni 10 (10.11.23).
Ciò premesso in punto di rito, valga evidenziare, prima di affrontare le singole contestazioni degli opponenti, che alcuno dei due è da qualificarsi consumatore ai fini della possibile e doverosa verifica della potenziale vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento concesso alla società debitrice principale, che correttamente è mancata in sede monitoria.
Invero, come è noto, secondo la giurisprudenza comunitaria, “il consumatore è colui che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, ma ciò non significa che se tale attività sia svolta da altri l'assunzione del debito, in sé, sia coerente con lo statuto del consumatore. La prestazione di garanzia se rafforza l'attività d'impresa
3 altrui ed intercetta un interesse diverso da un mero sostegno esterno rientra nella nozione unionale di 'collegamento funzionale' (così, Corte Giustizia, C-534/15, cit. supra).
A questo proposito la Cassazione anche di recente ha rammentato che “pur non potendo sostenersi che la qualifica del garante discenda in modo automatico da quella del soggetto garantito, la detenzione di quote sociali non trascurabili deve indurre a escludere che la garanzia sia stata prestata per motivi estranei all'attività professionale, ciò ancor di più laddove il garante abbia anche rivestito cariche sociali” (cfr. sentenza n. 29746 dell'11.11.2025).
Ebbene, nel caso di specie come chiarito anche in corso di procedimento, mentre Parte_1 era al momento della conclusione del contratto il legale rappresentante della società opponente, la era detentrice di quote pari al 20% del capitale sociale, una partecipazione da ritenersi non Pt_2 trascurabile così che entrambi per le ragioni spiegate non potevano giovarsi della disciplina consumeristica di protezione.
Affrontando il merito delle difese dell'opponente, poi, valga qualificare la posizione della stessa sulla scorta dell'analisi delle obbligazioni assunte con la scrittura in atti della produzione di parte opposta
(doc. n. 4 produzione monitoria della parte opposta).
Invero, sul punto la scrivente, in difformità ad un consolidato orientamento personale, sulla scorta delle motivazioni di cui infra ed in adesione all'orientamento della sezione nonché della locale sezione specializzata delle Imprese (cfr. ex multis sentenza del 17.02.23) ne esclude la natura di contratto autonomo, pure in presenza di clausole derogatorie da quelle proprie del contratto di fideiussione.
Invero, va ritenuto maggiormente significativo ai fini di tale qualificazione, piuttosto che il criterio letterale, il profilo della causa che, nel caso del rapporto controverso, esaminando il testo del contratto, non può coincidere con la funzione indennitaria propriamente caratterizzante il
Garantievertrag, quanto invece con quella satisfattiva, propriamente fideiussoria, di adempimento della medesima obbligazione pecuniaria dovuta dal debitore principale, rispetto la quale risulta infatti del tutto sovrapponibile e qualitativamente omogenea quella dovuta dal fideiussore.
Come parimenti ritenuto da altre decisioni di merito condivise dal Tribunale, gli ulteriori elementi rinvenibili nella controversia de qua che inducono a far rientrare il contratto intercorso tra le parti nell'ambito delle fideiussioni omnibus sono rappresentanti dal fatto che a) la fideiussione è stata ricevuta da una banca (fid.attiva), mentre quella autonoma vede la stessa banca nel ruolo di garante
(fid.passiva), b) la fideiussione concerne obbligazioni future, mentre la garanzia autonoma dovrebbe accedere ad obbligazioni contestuali all'assunzione della garanzia, c) la garanzia autonoma nei rapporti garante-debitore principale ha un carattere necessariamente oneroso, a differenza del
4 carattere gratuito della fideiussione acclusa agli atti, non potendosi evincere per essa alcuna onerosità
(su tutte, sent. Corte d'Appello di Napoli, 3378/2022).
Ciò chiarito, il contratto de qua è una fideiussione omnibus ossia quella garanzia di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della cd clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti presenti e futuri che il debitore ha assunto o abbia da assumere, entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1398 c.c. Tanto si evince senza dubbio dalla previsione in forza della quale la garanzia è stata prestata dagli opponenti a favore della società garantita per “l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca (ossia la convenuta) dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite” (allegato n. 3 produzione monitoria).
D'altronde, la presenza di una clausola a prima richiesta come nel caso di specie, ( art. 7 “Il fideiussore
è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio.”) non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito
(e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita. Per poter configurare un negozio fideiussorio come contratto autonomo di garanzia, è necessario che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente, ma anche di non sollevare in modo assoluto - anche in un secondo momento - eccezioni (cfr. Cass. n. 16825 del 9.8.2016).
Sebbene l'inserimento dell'inciso “a semplice richiesta” possa, in astratto, essere un indice della volontà delle parti di elidere il nesso di accessorietà tipico della fideiussione, al fine di operare una più corretta qualificazione giuridica dell'impegno assunto dal garante è necessario esaminare l'intero contesto delle pattuizioni (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3947/2010; Trib. Firenze, n. 1722/2020; Corte
Appello Venezia, 2.7.2020). In tal senso, quindi assumono rilevanza le ulteriori clausole previste nella fideiussione;
infatti, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.
D'altro canto, sarebbe incompatibile con un contratto autonomo una garanzia che, come la fideiussione omnibus, non predetermini in maniera precisa l'oggetto della prestazione del garante, ma lo individui in relazione al debito del debitore principale (limitatamente all'importo massimo
5 garantito), che può variare nel tempo: l'autonomia dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione del garantito, che vale ad escludere la sua accessorietà e la possibilità di proporre le eccezioni del debitore principale, richiede la sussistenza di un contratto (anziché un atto unilaterale di prestazione di garanzia) e la predeterminazione della somma di denaro che il garante in via autonoma si obbliga a corrispondere, in via sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Tale contenuto, che risponde al requisito di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.), richiesto a pena di nullità (art. 1418 comma II c.c.), è incompatibile con una fideiussione omnibus che indica solo l'importo massimo garantito e che comporta, da parte del garante, l'impossibilità di conoscere preventivamente la prestazione che si obbliga ad effettuare a semplice richiesta.
In altri termini, una garanzia personale che, come quelle di cui si discute, indica un importo massimo garantito - e la prestazione alla quale sarà tenuto il garante non ha alcun carattere di autonomia rispetto all'obbligazione principale, dalla quale dipende il quantum garantito - può qualificarsi solo come fideiussione per obbligazioni future.
Alla luce di quanto esposto, il contratto oggetto di giudizio (cfr. doc. n. 19 allegato alla produzione di parte opposta in sede di costituzione) posto all'esame del Tribunale concreta indubbiamente la fattispecie giuridica della fideiussione omnibus.
Premesso, dunque, che il regime di contestazione dei fideiussori per la ragione indicata non era dissimile da quello dell'obbligator principale, deve escludersi qualsiasi ragione di nullità della garanzia prestata.
Intanto, con riguardo alle prima delle contestazioni degli opponenti, valga ribadire – anche in assenza di convincenti argomenti contrari rispetto al tenore dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. – che dalla lettura dell'art. art.
4.4 del D.M. 23 settembre 2005 secondo cui “sulla quota di finanziamento garantita dal
Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”, la compatibilità della garanzia prestata dall'opponente con quella rilasciata da . Controparte_5
Come di recente osservato dal Tribunale di Pavia nella decisione del 11 luglio 2024 n. 1124, la garanzia oggetto del contendere (assimilabile a quella esaminata dalla corte lombarda) è da ritenersi valida e operante anche in presenza di una garanzia pubblica non essendo essa assimilabile a nessuna delle categorie specificamente delineate nel disposto normativo (reali, assicurative e bancarie).
D'altronde, osserva correttamente il Giudicante, è il dato letterale ad essere rilevante visto che, se il legislatore avesse voluto estendere tale limite ad ogni forma di garanzia, avrebbe adottato una terminologia generica e onnicomprensiva, con riferimento alle garanzie tout court, senza ricorrere a qualificazioni dettagliate quali reali, assicurative, bancarie, tanto che qualsiasi interpretazione
6 estensiva o analogica del divieto normativo risulterebbe infondata, alla luce della chiarezza con cui il legislatore ha delineato le categorie di garanzie soggette a limitazione.
Dunque, la natura della garanzia personale, non configurabile come reale, assicurativa o bancaria, esclude l'applicazione del divieto normativo contemplato dal D.M. 23 settembre 2005.
È, infatti, noto che la fideiussione personale emerge con connotazioni nettamente distintive rispetto alle fideiussioni bancarie e assicurative. Mentre queste ultime sono fornite, rispettivamente, da istituti bancari e compagnie assicurative, la fideiussione personale è prestata da un soggetto privato, il quale si impegna con il proprio patrimonio a garantire l'adempimento delle obbligazioni di un terzo : la distinzione è di fondamentale rilevanza: le fideiussioni bancarie e assicurative comportano l'intervento di intermediari finanziari sottoposti a specifici obblighi regolamentari, mentre la fideiussione personale, configurandosi come un accordo tra privati, non implica tali oneri.
Ne consegue l'infondatezza di tale motivo di opposizione.
Anche il presunto difetto di legittimazione passiva paventato dagli opponenti per non essere stato citato il Fondo pubblico ex l. 662/96 è eccezione non meritevole di accoglimento, visto che né il contratto concluso dagli istanti, né la normativa pubblicistica prevede alcun beneficium excussionis in favore del fideiussore.
Quanto, poi, alla presunta nullità della garanzia per avere la banca non effettuato una verifica sulla solvibilità della società contraente nonché per non avere l'erogazione delle somme una causa concreta
(finalità di ripianamento di precedenti posizioni debitorie), valga osservare quanto segue.
Invero, sul difettoso esercizio del cd. merito creditizio, anche ai fini della possibile azione risarcitoria, non è chi non veda come le allegazioni delle parti opponenti eseguite in citazione non abbiano avuto alcun riscontro probatorio in atti (deposito dei contratti e delle posizioni debitorie asseritamente maturate prima della concessione del finanziamento oggetto di giudizio), tanto da non consentire al
Giudice l'eventuale verifica di possibili condotte omissive da parte della banca.
Resta inteso, che poi, come ormai noto a seguito del pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5841/24, ai fini della validità dell'erogazione “E' valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo “solutorio”, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
7 Passando, infine, alle contestazioni circa la certezza e liquidità del credito, premesso che la certezza e l'esistenza del rapporto contrattuale non sono oggetto di contestazione nel presente giudizio, per cui devono considerarsi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c., va rilevato che i documenti prodotti dalla creditrice, sin dal giudizio monitorio, attestano la conclusione del contratto e l'erogazione della somma mutuata (doc. 2 e 4 fascicolo monitorio di parte opposta) verso cui parte opponente non ha posto alcuna contestazione specifica ed attraverso i quali l'opposta ha provato il titolo della propria pretesa, incombendo, pertanto, sulla debitrice l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione restitutoria.
Anche con riguardo, poi, al quantum non risponde al vero che la somma non è individuata né specificata quanto a composizione ( rate scadute, capitale residuo, interessi di mora etc, etc. ) visto che il documento n. 3 allegato alla produzione monitoria alla pag. 2 chiarisce nel dettaglio la formazione del debito, consentendo alla parte opponente una contestazione dettagliata che, invece, è mancata.
Trattandosi, in ogni caso, di mutuo con ammortamento alla francese, come ormai pacifico sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità, “la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte” ( ex multis Corte d'Appello di L'Aquila, sentenza n. 1417 del 18.11.2024) e ciò in quanto “in quest'ultimo caso, infatti, la somma che il mutuatario deve restituire al soggetto erogatore del finanziamento è predeterminata ab origine nel suo esatto ammontare, comprensiva, sia, dell'importo capitale, sia, dell'importo a titolo di interessi contrattualmente pattuiti”.
Del resto, la stessa giurisprudenza di legittimità, sostiene che ai fini del rimborso di un mutuo “non
è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti
a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca… ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata” (Cass. n. 21/2023).
Alla luce di quanto detto ed in virtù anche delle carenti allegazioni istruttorie di parte opponente l'opposizione è infondata e va rigettata con conferma del decreto opposto.
Quanto alla domanda riconvenzionale di danni, essa è rimasta sia vaga sul piano delle allegazioni che sul piano della prova, con conseguente suo integrale rigetto.
Le spese di lite, liquidate secondo il DM 147/22 e calcolate sulla scorta del valore della lite e dell'impegno processuale che essa ha richiesto, seguono la soccombenza effettiva.
PQM
8 Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione formulata da Controparte_1
e per l'effetto conferma nei suoi confronti il d.i. n. 5528/23 del 19.09.23;
[...]
2. Rigetta l'opposizione avanzata da e e conferma il Parte_2 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 5528/2023 del 19.09.23;
3. Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti;
4. Condanna per l'effetto gli opponenti in favore della Controparte_2 delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 4.411,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%.
Napoli, 01.12.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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