CASS
Sentenza 5 novembre 2021
Sentenza 5 novembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2021, n. 39822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39822 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IS SS nato a [...] il [...] IS ES nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
sentite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA, per l'inammissibilita'. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza decisa nella camera di consiglio del 25/05/2021 -dep. il 31/05/2021 il TRIBUNALE di TORINO in sede di riesame, sui ricorsi proposti nell'interesse di IS RO e IS ER contro l'ordinanza con la quale il GIP del TRIBUNALE di NOVARA in data 12/05/2021 aveva applicato a loro carico la misura cautelare della custodia in carcere, dichiarava l'incompetenza per territorio del GIP di NOVARA in favore del GIP di VERCELLI e confermava per il resto il provvedimento impugnato, ordinando la restituzione degli atti al PROCURATORE della REPUBBLICA di NOVARA per quanto di sua competenza. L'ordinanza del GIP aveva ritenuto sussistenti per i IS gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di concorso in ricettazione, così riqualificando le originarie imputazioni riguardanti i furti commessi in danno di FR ZI (capo a-, contestato a entrambi gli indagati), RI CO (capo c-, contestato a IS RO), AR AN (capo d-, Penale Sent. Sez. 2 Num. 39822 Anno 2021 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: MANTOVANO ALFREDO Data Udienza: 30/09/2021 contestato a IS ER), e del Comune di BOLZANO NOVARESE (capo e-, contestato a IS ER). 2. IS RO e IS ER propongono ricorso per cassazione, tramite un unico difensore, e deducono come motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. quanto alla sussistenza del quadro gravemente indiziario. Rilevano che, pur essendo stati rinvenuti nelle abitazioni di ciascuno degli indagati taluni oggetti in ipotesi provenienti dai furti inizialmente loro contestati - oggetti riconosciuti come propri dalle vittime degli stessi -, questo non vuol dire che tutto ciò che ha costituito la refurtiva del reati in questione, e quindi anche i beni rubati ma non trovati nella loro disponibilità, vadano posti a loro carico come compendio della ricettazione. Nel dettaglio, mentre FR ZI aveva riconosciuto come propri 16 astucci contenenti monete collezionate e un cofanetto in legno trovato nell'abitazione di IS ER, e un braccialetto di zirconi trovato nell'abitazione di IS RO, di fatto a entrambi gli indagati era stata contestata la ricettazione di tutto ciò che gli era stato sottratto, da assegni a orologi, da denaro ad armi e munizioni. Analogo ragionamento viene fatto per il furto in danno di RI CO, in ordine al quale in casa di IS RO era stato rinvenuto un solo oggetto, un anello con la lettera M incisa, che peraltro l'indagato in sede di interrogatorio di garanzia aveva riferito di aver acquistato in occasione di un pellegrinaggio. I ricorrenti contestano altresì che gli oggetti dei quali i IS erano stati sorpresi in possesso siano dotati, come scritto dal TRIBUNALE, di caratteristiche individualizzanti, trattandosi invece di beni rinvenibili agevolmente in commercio, e di scarso valore. Identica contestazione attiene a un album contenente 338 monete, riconosciute come proprie da AR AN, rispetto alle quali IS ER in sede di interrogatorio di garanzia aveva riferito di aver acquistato da un antiquario. 3. I ricorsi sono inammissibili, essendo manifestamente infondata la censura sulla sussistenza del grave quadro indiziario: essa sostiene in parte che non tutti i beni compendio dei furti originariamente contestati fossero stati trovati nella disponibilità degli indagati, e in parte che è incerto se quelli rinvenuti - per lo meno alcuni - fossero quelli effettivamente sottratti, poiché non si tratta di beni rari, o di difficile acquisto. Si tratta di una valutazione in fatto rispetto alla quale il TRIBUNALE del riesame ha fornito congrua e coerente replica allorché ha elencato, nei termini prima riassunti dal ricorso, le vittime dei furti e, per 2 ciascuno di questi ultimi, i beni che ciascuna persona offesa ha riconosciuto come a sé sottratti, e rintracciati durante la perquisizione nelle abitazioni dell'uno e dell'altro indagato. Premesso che già questo integra un quadro gravemente indiziario, il Collegio ha dato conto anche dell'obiezione difensiva secondo cui i riconoscimenti effettuati non sarebbero attendibili, in quanto i beni non avrebbero caratteristiche individualizzanti, rispondendo che - al contrario - ciò vale certamente per le raccolte di monete e per il cofanetto in legno con fodera blu (con assoluta coincidenza del numero delle monete e delle fattezze dei contenitori), oltre che per la sicurezza mostrata nel riconoscimento da parte dei proprietari. Gli indagati peraltro non hanno in alcun modo documentato la vantata liceità degli acquisti, e si sono limitati a contestare che i beni rinvenuti fossero quelli oggetto dei furti, senza evocare il difetto del dolo. 4. Dopo la riqualificazione della condotta illecita contestata e l'identificazione della competenza per territorio, spetterà al P.M., nel formulare l'imputazione di ricettazione, delineare il perimetro di quest'ultima, dando seguito in tal modo al rilievo difensivo secondo cui non tutto ciò che è stato sottratto in vari furti in origine ipotizzati è stato poi rintracciato nelle abitazioni degli indagati. Il dato obiettivo è la provenienza illecita degli oggetti poi riconosciuti come propri dalle vittime dei furti. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/09/2021 Il consigliere estensore FR VA Il Presidente AT MI (M12-- 1
sentite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA, per l'inammissibilita'. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza decisa nella camera di consiglio del 25/05/2021 -dep. il 31/05/2021 il TRIBUNALE di TORINO in sede di riesame, sui ricorsi proposti nell'interesse di IS RO e IS ER contro l'ordinanza con la quale il GIP del TRIBUNALE di NOVARA in data 12/05/2021 aveva applicato a loro carico la misura cautelare della custodia in carcere, dichiarava l'incompetenza per territorio del GIP di NOVARA in favore del GIP di VERCELLI e confermava per il resto il provvedimento impugnato, ordinando la restituzione degli atti al PROCURATORE della REPUBBLICA di NOVARA per quanto di sua competenza. L'ordinanza del GIP aveva ritenuto sussistenti per i IS gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di concorso in ricettazione, così riqualificando le originarie imputazioni riguardanti i furti commessi in danno di FR ZI (capo a-, contestato a entrambi gli indagati), RI CO (capo c-, contestato a IS RO), AR AN (capo d-, Penale Sent. Sez. 2 Num. 39822 Anno 2021 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: MANTOVANO ALFREDO Data Udienza: 30/09/2021 contestato a IS ER), e del Comune di BOLZANO NOVARESE (capo e-, contestato a IS ER). 2. IS RO e IS ER propongono ricorso per cassazione, tramite un unico difensore, e deducono come motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. quanto alla sussistenza del quadro gravemente indiziario. Rilevano che, pur essendo stati rinvenuti nelle abitazioni di ciascuno degli indagati taluni oggetti in ipotesi provenienti dai furti inizialmente loro contestati - oggetti riconosciuti come propri dalle vittime degli stessi -, questo non vuol dire che tutto ciò che ha costituito la refurtiva del reati in questione, e quindi anche i beni rubati ma non trovati nella loro disponibilità, vadano posti a loro carico come compendio della ricettazione. Nel dettaglio, mentre FR ZI aveva riconosciuto come propri 16 astucci contenenti monete collezionate e un cofanetto in legno trovato nell'abitazione di IS ER, e un braccialetto di zirconi trovato nell'abitazione di IS RO, di fatto a entrambi gli indagati era stata contestata la ricettazione di tutto ciò che gli era stato sottratto, da assegni a orologi, da denaro ad armi e munizioni. Analogo ragionamento viene fatto per il furto in danno di RI CO, in ordine al quale in casa di IS RO era stato rinvenuto un solo oggetto, un anello con la lettera M incisa, che peraltro l'indagato in sede di interrogatorio di garanzia aveva riferito di aver acquistato in occasione di un pellegrinaggio. I ricorrenti contestano altresì che gli oggetti dei quali i IS erano stati sorpresi in possesso siano dotati, come scritto dal TRIBUNALE, di caratteristiche individualizzanti, trattandosi invece di beni rinvenibili agevolmente in commercio, e di scarso valore. Identica contestazione attiene a un album contenente 338 monete, riconosciute come proprie da AR AN, rispetto alle quali IS ER in sede di interrogatorio di garanzia aveva riferito di aver acquistato da un antiquario. 3. I ricorsi sono inammissibili, essendo manifestamente infondata la censura sulla sussistenza del grave quadro indiziario: essa sostiene in parte che non tutti i beni compendio dei furti originariamente contestati fossero stati trovati nella disponibilità degli indagati, e in parte che è incerto se quelli rinvenuti - per lo meno alcuni - fossero quelli effettivamente sottratti, poiché non si tratta di beni rari, o di difficile acquisto. Si tratta di una valutazione in fatto rispetto alla quale il TRIBUNALE del riesame ha fornito congrua e coerente replica allorché ha elencato, nei termini prima riassunti dal ricorso, le vittime dei furti e, per 2 ciascuno di questi ultimi, i beni che ciascuna persona offesa ha riconosciuto come a sé sottratti, e rintracciati durante la perquisizione nelle abitazioni dell'uno e dell'altro indagato. Premesso che già questo integra un quadro gravemente indiziario, il Collegio ha dato conto anche dell'obiezione difensiva secondo cui i riconoscimenti effettuati non sarebbero attendibili, in quanto i beni non avrebbero caratteristiche individualizzanti, rispondendo che - al contrario - ciò vale certamente per le raccolte di monete e per il cofanetto in legno con fodera blu (con assoluta coincidenza del numero delle monete e delle fattezze dei contenitori), oltre che per la sicurezza mostrata nel riconoscimento da parte dei proprietari. Gli indagati peraltro non hanno in alcun modo documentato la vantata liceità degli acquisti, e si sono limitati a contestare che i beni rinvenuti fossero quelli oggetto dei furti, senza evocare il difetto del dolo. 4. Dopo la riqualificazione della condotta illecita contestata e l'identificazione della competenza per territorio, spetterà al P.M., nel formulare l'imputazione di ricettazione, delineare il perimetro di quest'ultima, dando seguito in tal modo al rilievo difensivo secondo cui non tutto ciò che è stato sottratto in vari furti in origine ipotizzati è stato poi rintracciato nelle abitazioni degli indagati. Il dato obiettivo è la provenienza illecita degli oggetti poi riconosciuti come propri dalle vittime dei furti. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/09/2021 Il consigliere estensore FR VA Il Presidente AT MI (M12-- 1