Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 582 /2024 R.G. promossa da
C.F. ),rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. TRUGLIO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in Via
Nausica n. 53, Trapani
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: sgravi nuove assunzioni giovani legge di bilancio 2021
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 13/03/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente con ricorso Parte_1
depositato in data 29/03/2024, ha evocato in giudizio l' ,proponendo azione di CP_1
accertamento negativo rispetto alla diffida-richiesta di rimborso intimata dall' in CP_1
data 18/10/2023, chiedendo il riconoscimento del diritto agli sgravi contributivi relativamente ai dipendenti e assunti con il Controparte_2 Controparte_3
beneficio contributivo di cui all'art. 1, co. 10-15 l. 178/2020 (legge di bilancio 2021).
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha dedotto che le schede dei dipendenti rilasciate dal Centro per l'impiego non contenevano alcun pregresso rapporto di lavoro subordinato – elemento ostativo allo sgravio - e che risultava irrilevante un pregresso periodo di apprendistato.
1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, deducendo che già in sede di ricorso amministrativo era stato precisato che risultavano ostativi agli sgravi non i rapporti di apprendistato bensì la loro trasformazione.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
L'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, anche legge di Bilancio 2021), aveva previsto che,per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022,l'esonero di cui all'articolo 1, commi da
100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito, anche legge di
Bilancio 2018), era riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non avessero compiuto il trentaseiesimo anno di età.
La durata dell'esonero contributivo suindicato, ferme restando le condizioni ivi previste, era riconosciuta per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati con sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo,
Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Tra i requisiti per la fruizioni degli sgravi, incontestati tutti gli altri previsti dalla legge citata, l'art 1 comma 13 della medesima prevedeva espressamente che non potesse applicarsi lo sgravio alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
In particolare, trattasi delle trasformazioni a tempo indeterminato dei periodi di apprendistato (...”prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato”).
Nel caso in esame, l' ha documentato, e comunque non c'è contestazione, che la CP_1
lavoratrice è stata assunta con contratto di apprendistato a tempo Controparte_2
indeterminato presso la società Calise s.r.l. (c.f.: ) in data 18/11/2015 e P.IVA_3
tale rapporto di lavoro in apprendistato è stato trasformato in lavoro a tempo indeterminato allo scadere del terzo anno dalla data di assunzione, e che la lavoratrice
2 è stata assunta con contratto di apprendistato a tempo indeterminato Controparte_3
presso la società Silver fox s.r.l. (c.f.: 01188080319) in data 09/06/2014 e tale rapporto di lavoro in apprendistato è stato trasformato in lavoro a tempo indeterminato allo scadere del terzo anno dalla data di assunzione.
Pertanto, le diverse risultanze della scheda del lavoratore rilasciata dal CPI costituiscono elemento insufficiente ai fini della prova del diritto agli sgravi, cui è onerato il datore di lavoro, ossia, nel caso di specie, tra gli altri, dell'insussistenza in capo ai nuovi assunti under 36 di rapporti di lavoro subordinato ostativi alle agevolazioni medesime.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2600,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte resistente.
Trapani, 22/03/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
3