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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 25/09/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
n° 274/24 R.G.L
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 23 settembre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 274/24 R.G.L. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente Via Parte_1
Nazionale 163, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore C.F._1
Spataro del Foro di Catania (pec . Email_1 Email_2 Email_3
fax 095/383876 c.f. ), elettivamente domiciliata presso il
[...] C.F._2 di lui studio secondario in Messina, Via T. Cannizzaro is. 276 n. 16bis -Appellante
CONTRO
in persona del Ministro, contumace –Appellati Controparte_1
OGGETTO: differenze retributive- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 715 pubblicata in data 6 dicembre 2023
CONCLUSIONI
Di : riformare parzialmente la sentenza appellata, confermandola per il Pt_1 resto e, per l'effetto: A) accertato il diritto della appellante a fruire del bonus “carta docente” anche per l'a.s. 2020/2021 B) condannare il a corrispondere il CP_1 suddetto beneficio, con le stesse modalità con le quali è erogato al personale docente in ruolo, ossia mediante accreditamento sulla carta elettronica del docente;
C) condannare il al pagamento delle spese del primo grado di giudizio CP_1 secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014; D) condanna dell'appellato alle spese del presente grado secondo i medesimi parametri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Barcellona P.G., narrava Parte_1 di avere lavorato a tempo determinato (TD) quale docente alle dipendenze del
[...]
con contratti annuali o fino alla conclusione delle lezioni con- Controparte_2 secutivamente, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2021/22. Lamentava di non n° 274/24 R.G.L
avere mai beneficiato della "carta docente" prevista dall'art. 1 comma 121 legge
107/2025, per l'importo nominale di 500,00 euro annui (di seguito CD). Chiedeva la condanna del a riconoscerle il beneficio "nella complessiva somma di CP_1 euro 2.500,00".
Resisteva il , costituitosi il 24 novembre 2023 per la prima udienza CP_1 fissata al 5 dicembre, eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale e contestando il merito.
Con sentenza n° 715 depositata in data 6 dicembre 2023 il giudice di primo grado ha accolto la domanda nei limiti di 1.500,00 euro condannando il a rim- CP_1 borsare alla un quarto delle spese di lite, liquidate secondo i minimi Parte_1 tariffari, e compensando la restante frazione.
ha proposto appello con ricorso depositato in data 6 giugno Parte_1
2024. Nella contumacia del , depositate note di trattazione Controparte_1 scritta entro il 23 settembre 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del di- spositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il non è costituito. L'appello è stato notificato presso l'Avvocatura dello CP_1
Stato, difensore ex lege, con messaggio consegnato alla corretta casella pec in data 18 novembre 2024 e dunque tempesti- Email_4 vamente rispetto alla data fissata per la prima udienza (28 gennaio 2025). Va dun- que dichiarata la contumacia del in questo grado. CP_1
1- Il tribunale ha innanzitutto preso atto del contenuto di Cass. sez. lav.
29961/2023, basato sull'applicazione del principio di non discriminazione clausola
4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (di seguito AQ), secondo il quale la CD spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali o fino al termine delle attività di didattiche, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . In mancanza, il docente CP_1 che sia perlomeno ancora iscritto nelle graduatorie ha diritto all'adempimento in forma specifica, per il valore perso, oltre accessori nei limiti dell'art. 22 comma 36 legge 724/1994, mentre quello che sia uscito dal sistema scolastico ha diritto al risarcimento danni in via equitativa. Mentre l'azione per l'adempimento specifico è contrattuale e ha dunque prescrizione quinquennale, quella risarcitoria è extracon- trattuale con prescrizione decennale.
Il tribunale, preso atto che la è attualmente dipendente del ministero, Parte_1 ha qualificato l'azione come contrattuale. Ha poi rilevato che la aveva Parte_1 ricevuto incarichi annuali negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2021/22, ma non nel 2020/21, in cui ebbe solo supplenze temporanee. Ha preso anche atto della ri- nuncia alla pretesa per l'anno 2017/18. Conclusivamente, ha ritenuto dovuto un va- lore di 1.500,00 euro, pari a tre annualità, oltre accessori. n° 274/24 R.G.L
Il tribunale ha ritenuto giustificata la parziale compensazione delle spese perché
l'accoglimento è stato parziale e la pronuncia della Suprema Corte è recente.
2.1- Con il primo motivo la contesta il mancato riconoscimento per Parte_1
l'anno 2020/21. Evidenzia che, sebbene in quell'anno scolastico ella non abbia avuto un incarico continuativo fino al 30 giugno, i periodi in cui ella è stata impiegata sono stati complessivamente superiori ai 180 giorni previsti dalla legge quale durata minima della prestazione nell'anno scolastico, avendo ella prestato servizio dal 2 ottobre 2020 al 9 giugno 2021, cioè per 250 giorni, con una differenza di appena 14 giorni rispetto a quanto avrebbe lavorato se l'incarico fosse durato fino al 30 giugno.
La appellante sostiene che, in casi siffatti, si ricadrebbe comunque in una discri- minazione irragionevole, basata su dati meramente formali. Evidenzia, citando trib.
Milano 3781/2023, che Cass. 29961/23 non si è specificamente occupata del caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo previsto per i contratti fino al termine delle attività didattiche, cioè per l'appunto 180 giorni.
La appellante, citando trib. 4 dicembre 2023, sottolinea inoltre che la Parte_2 ratio della CD va individuata nel favorire la formazione continua del docente valo- rizzandone la professionalità, e tale esigenza è riscontrabile anche per il personale non di ruolo.
2.2- La Suprema Corte, nella citata 29961/2023, aveva evidenziato al punto 7.5 della motivazione, che non è in sé idoneo a fornire una soluzione univoca il dato normativo dei 180 giorni "valorizzato da alcune norme del sistema scolastico" ri- spetto a "specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo… la retribuzione nei mesi estivi… l'idoneità del servizio a essere valutato per il supe- ramento dell'anno di prova) che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui neces- sarie per definire il senso dell'annualità di una didattica". La Suprema Corte non si pronuncia riguardo alla possibilità che "un termine analogo non possa essere re- cuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che… giustifica il pieno riconoscimento della carta docente in caso di sup- plenze" annuali o fino alla fine delle lezioni, anche se evidenzia che solo queste ultime sono palesemente "supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'at- tività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici" in cui dunque "il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità ri- spetto ai discenti è certo".
2.3- La CGUE è stata investita della questione della violazione del principio di parità di trattamento fra personale a tempo indeterminato e quello a TD in relazione al mancato riconoscimento alla prima categoria della CD. Una prima pronuncia (or- dinanza 450/2022), anteriore alla citata Cass. 29961/23, riguardava il caso di un n° 274/24 R.G.L
docente TD con incarico di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Al punto 43 della predetta ordinanza, la CGUE evidenziava la piena comparabilità fra la situazione in esame e quella del docente a tempo indeterminato "dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste", e ha per- tanto verificato, a partire dal punto 44, se esistesse una "ragione oggettiva", ai sensi della clausola 4 punto 1 AQ, che giustifichi la diversità di trattamento. Già in quella sede la CGUE ha affermato che le ragioni oggettive devono trovare riscontro in
"elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e tra- sparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine", ad esempio per la particolare natura delle funzioni affidate al lavoratore o per la presenza di legittime finalità di politica sociale perseguite dallo Stato membro, escludendo re- cisamente che basti pertanto il mero riferimento alla natura temporanea del lavoro, pena la convalida di un'interpretazione sostanzialmente abrogatrice. La CGUE ha dunque concluso che la clausola 4 osta ad una normativa che riservi la CD ai soli docenti a tempo indeterminato.
2.4- L'interpretazione restrittiva caldeggiata dalla Suprema Corte in 29961/2023, peraltro in forma di obiter dictum e manifestamente aperta a ulteriori approfondi- menti, formalmente non contrastava con CGUE 450/2022 atteso che il caso ivi trat- tato era parzialmente diverso, e che nel frattempo lo Stato italiano aveva ritenuto di adeguarsi al dictum sovranazionale con l'art. 15 D.L. 69/2023 con il quale la CD è stata estesa "ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e dispo- nibile".
È tuttavia sopravvenuta la sentenza CGUE 268/2025, riguardante il caso del do- cente TD non destinatario di supplenza annuale (in particolare, un docente che aveva svolto "supplenze in tre istituti scolastici diversi, in tre periodi distinti dell'anno, vale a dire dall'8 ottobre al 22 dicembre 2021, dal 24 gennaio al 10 feb- braio 2022 e dall'11 febbraio al 27 maggio 2022"). La CGUE, con la nuova pronun- cia, richiamando la già affermata incompatibilità fra l'esclusione in via di principio del diritto alla CD per i docenti TD e la clausola 4 AQ, ha innanzitutto chiarito che, se la discriminazione viene meno per alcune categorie di lavoratori TD (in questo caso i destinatari di supplenze annuali), ciò non esclude che essa persista per gli altri lavoratori TD non contemplati dalla normativa riparatoria.
La CGUE, ai punti 56 e ss., ribadendo e ampliando quanto già divisato nella pre- cedente pronuncia, ha affermato che il docente non di ruolo, in linea di principio, svolge funzioni comparabili a quelle dei docenti di ruolo, e tale comparabilità non viene messa in discussione a priori dalla durata della supplenza per l'intero anno scolastico o per un periodo inferiore. n° 274/24 R.G.L
In particolare, occupandosi dei rilievi specifici formulati dall'amministrazione in quel giudizio, la CGUE ha negato la rilevanza della circostanza che i docenti non di ruolo non svolgano le "attività di carattere collegiale", non emergendo dagli atti che si tratti di prestazioni di "importanza preponderante" che modificano sostan- zialmente la funzione del docente e la natura del suo lavoro.
La CGUE ha poi negato essere emerso che la differenza di trattamento trovi giu- stificazione nella natura particolare dei compiti svolti dal supplente in quanto po- tenzialmente destinatario di incarichi a tempo parziale o in più istituti per materie diverse, al di fuori della programmazione annuale. Ciò perché, oltre a non essere nemmeno evincibile ictu oculi che la normativa nazionale "abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica an- nua", in ogni caso tale previsione sarebbe illegittimamente sostenuta da un "criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'im- piego", il che equivale ad aggirare la normativa comunitaria (cfr. in particolare punti
67 e 68 della motivazione). La CD è del resto destinata all'acquisto "di un'ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale, all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti par- ticolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo" (punto 72), beni e servizi dei quali (punto 73) i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero per- sino avere maggior bisogno "quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole".
La corte sovranazionale ha anche escluso la decisività delle considerazioni di bi- lancio che lo Stato italiano ha indicato come ulteriore ragione giustificativa della negazione della CD, richiamando la propria consolidata giurisprudenza secondo la quale "sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di tratta- mento a danno dei lavoratori a tempo determinato".
La CGUE ha addirittura escluso, seppure in termini dubitativi, che la CD possa essere oggetto di una concessione pro rata temporis (questione che tuttavia nel caso di specie, attesa la concreta durata della prestazione della , non ha alcun Parte_1 rilievo).
2.5- La corte sovranazionale non ha tuttavia negato il sindacato del giudice nazio- nale riguardo alla possibilità che altre circostanze possano costituire "ragione og- gettiva". Diventa a questo punto decisivo verificare come il ministero abbia concre- tamente giustificato la mancata erogazione nei confronti della . Non es- Parte_1 n° 274/24 R.G.L
sendosi l'amministrazione costituita in appello, si può fare riferimento alla sola me- moria art. 416 c.p.c., nella quale si nega l'equiparabilità del servizio prestato dalla a quello dei docenti assunti a tempo indeterminato perché la soglia di Parte_1 impegno del docente precario deve essere "comparabile con quella del docente di ruolo anche sul piano quantitativo", richiamando l'ordinanza di rimessione alla se- zione lavoro Cass. 10072/23. Irrilevante il passaggio motivazionale in cui si fa ri- ferimento all'ipotesi del docente impiegato a tempo parziale, situazione affatto di- versa da quella qui in esame, il ministero ha posto l'accento sul punto in cui si evi- denzia che l'art. 6 dell'AQ impone al datore di lavoro di agevolare la formazione del personale TD "nella misura del possibile" senza individuare specificamente quali esse debbano essere e lasciando pertanto un a discrezionalità allo Stato mem- bro. In tale ambito, la Suprema Corte ha ritenuto rilevante il richiamo contenuto nell'art. 4 legge 124/1999 all'annualità della supplenza, invocando pertanto la solu- zione poi adottata nella sentenza qui impugnata, non escludendo comunque che il giudice del merito possa anche verificare la praticabilità, per le supplenze brevi e brevissime, di una regola pro rata temporis come individuata dall'art. 4 punto 2 dell'AQ.
Su tali basi il ha chiesto di considerare conforme al diritto comunitario CP_1
(e applicabile anche retroattivamente in via interpretativa) il criterio adottato dall'art. 15 D.L. 69/2023 con il quale la CD è stata estesa "ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile".
L'amministrazione non ha tuttavia affatto esaminato il caso concreto della Pt_3
, negando in termini di mero principio il parallelismo "quanto a natura del la-
[...] voro, condizioni di formazione e condizioni di impiego" fra i contratti precari e quelli a tempo indeterminato, anche qualora i primi abbiano concretamente com- portato un servizio per almeno 180 giorni.
In definitiva, il non ha fornito un solo argomento dal quale evincere CP_1
l'esistenza delle ragioni oggettive giustificatrici della deroga al principio comunita- rio di parità di trattamento.
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la durata della prestazione nell'anno scolastico 2020/21 è tale da superare ampiamente il limite dei 180 giorni e quasi pareggiare quello proprio dei docenti a tempo indeterminato.
Questa Corte deve pertanto accogliere il primo motivo di appello, beninteso in relazione al presente giudizio e senza potere escludere in linea di principio che, in situazioni fattuali diverse o in esito ad allegazioni più puntuali, la soluzione di altri casi possa divergere.
3- Con il secondo motivo la appellante censura la decisione in tema di liquida- zione delle spese in relazione al quantum, denunciando violazione immotivata dei minimi tariffari. Sostiene che, per il secondo scaglione, la liquidazione per l'intero n° 274/24 R.G.L
non potrebbe essere inferiore a 2.626,00 euro, ma il D.M. 55/2014 giunge a tale importo in relazione ai medi tariffari, mentre il minimo risultante dalla somma pre- vista per le quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) è pari a 1.314,00.
Il tribunale ha compensato per tre quarti e il rimanente quarto è per l'appunto pari ai 328,50 euro indicati in sentenza.
Sostiene ancora la appellante che la liquidazione di un importo inferiore al medio tariffario debba essere puntualmente motivata e ciò mancherebbe nella sentenza impugnata, così come manca l'indicazione delle somme individuate fase per fase.
La sentenza contiene tuttavia una specifica e condivisibile motivazione dell'appli- cazione dei minimi, costituita dall'indubbia serialità del contenzioso, mentre la mancata indicazione fase per fase non si risolve in alcun danno concreto per la ap- pellante, cui è stato liquidato proprio quanto le sarebbe spettato, sicché la doglianza non è sostenuta da interesse a impugnare. Nemmeno può sostenersi che sia stato leso il decoro professionale, perché l'irrisorietà della somma liquidata è conse- guenza della forte compensazione e non della violazione dei minimi o dell'elisione di una o più fasi.
La compensazione è poi correttamente motivata dal tribunale non solo con la dif- ferenza sensibile fra il chiesto e il pronunciato ma anche con l'esistenza di una pro- nuncia di legittimità in materia, sopravvenuta in corso di lite.
Resta tuttavia il fatto che, con la riforma parziale conseguente al primo motivo di appello, l'equilibrio complessivo degli interessi sia diverso rispetto a quello risul- tante in esito al primo grado e pertanto la compensazione per tre quarti sia oggetti- vamente esagerata.
Considerato che
su cinque anni richiesti, l'accoglimento ri- guarda quattro di essi, per la rinuncia alla pretesa anno 2017/18, e valutata la rile- vanza dell'ulteriore pronuncia CGUE sopravvenuta in corso di causa, la compensa- zione può essere limitata ad un terzo. Anche per il secondo grado di giudizio è cor- retto applicare i minimi tariffari data la serialità della controversia, relativamente a tutte e quattro le fasi del giudizio. Lo scaglione da applicare è il primo in base al decisum, atteso che l'accoglimento dell'appello riguarda 500,00 euro per CD
2020/21.
Nel secondo grado la è difesa dal solo avv. Salvatore Spataro il quale Parte_1 non formula domanda di distrazione.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 6 giugno 2024 da Parte_1
contro il , di cui dichiara la contumacia, avverso
[...] Controparte_1 la sentenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 715 pubblicata in data 6 dicembre 2023, in parziali accoglimento dell'appello e riforma della sentenza im- pugnata, che nel resto conferma, condanna l'appellato all'attribuzione della carta n° 274/24 R.G.L
docente anche per l'anno scolastico 2020/21 e a rimborsare alla due terzi Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate nell'intero in 1.314,00 euro per il primo grado e in 337,00 euro quanto all'appello, compensando le restanti frazioni.
Messina 24 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 23 settembre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 274/24 R.G.L. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente Via Parte_1
Nazionale 163, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore C.F._1
Spataro del Foro di Catania (pec . Email_1 Email_2 Email_3
fax 095/383876 c.f. ), elettivamente domiciliata presso il
[...] C.F._2 di lui studio secondario in Messina, Via T. Cannizzaro is. 276 n. 16bis -Appellante
CONTRO
in persona del Ministro, contumace –Appellati Controparte_1
OGGETTO: differenze retributive- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 715 pubblicata in data 6 dicembre 2023
CONCLUSIONI
Di : riformare parzialmente la sentenza appellata, confermandola per il Pt_1 resto e, per l'effetto: A) accertato il diritto della appellante a fruire del bonus “carta docente” anche per l'a.s. 2020/2021 B) condannare il a corrispondere il CP_1 suddetto beneficio, con le stesse modalità con le quali è erogato al personale docente in ruolo, ossia mediante accreditamento sulla carta elettronica del docente;
C) condannare il al pagamento delle spese del primo grado di giudizio CP_1 secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014; D) condanna dell'appellato alle spese del presente grado secondo i medesimi parametri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Barcellona P.G., narrava Parte_1 di avere lavorato a tempo determinato (TD) quale docente alle dipendenze del
[...]
con contratti annuali o fino alla conclusione delle lezioni con- Controparte_2 secutivamente, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2021/22. Lamentava di non n° 274/24 R.G.L
avere mai beneficiato della "carta docente" prevista dall'art. 1 comma 121 legge
107/2025, per l'importo nominale di 500,00 euro annui (di seguito CD). Chiedeva la condanna del a riconoscerle il beneficio "nella complessiva somma di CP_1 euro 2.500,00".
Resisteva il , costituitosi il 24 novembre 2023 per la prima udienza CP_1 fissata al 5 dicembre, eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale e contestando il merito.
Con sentenza n° 715 depositata in data 6 dicembre 2023 il giudice di primo grado ha accolto la domanda nei limiti di 1.500,00 euro condannando il a rim- CP_1 borsare alla un quarto delle spese di lite, liquidate secondo i minimi Parte_1 tariffari, e compensando la restante frazione.
ha proposto appello con ricorso depositato in data 6 giugno Parte_1
2024. Nella contumacia del , depositate note di trattazione Controparte_1 scritta entro il 23 settembre 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del di- spositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il non è costituito. L'appello è stato notificato presso l'Avvocatura dello CP_1
Stato, difensore ex lege, con messaggio consegnato alla corretta casella pec in data 18 novembre 2024 e dunque tempesti- Email_4 vamente rispetto alla data fissata per la prima udienza (28 gennaio 2025). Va dun- que dichiarata la contumacia del in questo grado. CP_1
1- Il tribunale ha innanzitutto preso atto del contenuto di Cass. sez. lav.
29961/2023, basato sull'applicazione del principio di non discriminazione clausola
4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (di seguito AQ), secondo il quale la CD spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali o fino al termine delle attività di didattiche, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . In mancanza, il docente CP_1 che sia perlomeno ancora iscritto nelle graduatorie ha diritto all'adempimento in forma specifica, per il valore perso, oltre accessori nei limiti dell'art. 22 comma 36 legge 724/1994, mentre quello che sia uscito dal sistema scolastico ha diritto al risarcimento danni in via equitativa. Mentre l'azione per l'adempimento specifico è contrattuale e ha dunque prescrizione quinquennale, quella risarcitoria è extracon- trattuale con prescrizione decennale.
Il tribunale, preso atto che la è attualmente dipendente del ministero, Parte_1 ha qualificato l'azione come contrattuale. Ha poi rilevato che la aveva Parte_1 ricevuto incarichi annuali negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2021/22, ma non nel 2020/21, in cui ebbe solo supplenze temporanee. Ha preso anche atto della ri- nuncia alla pretesa per l'anno 2017/18. Conclusivamente, ha ritenuto dovuto un va- lore di 1.500,00 euro, pari a tre annualità, oltre accessori. n° 274/24 R.G.L
Il tribunale ha ritenuto giustificata la parziale compensazione delle spese perché
l'accoglimento è stato parziale e la pronuncia della Suprema Corte è recente.
2.1- Con il primo motivo la contesta il mancato riconoscimento per Parte_1
l'anno 2020/21. Evidenzia che, sebbene in quell'anno scolastico ella non abbia avuto un incarico continuativo fino al 30 giugno, i periodi in cui ella è stata impiegata sono stati complessivamente superiori ai 180 giorni previsti dalla legge quale durata minima della prestazione nell'anno scolastico, avendo ella prestato servizio dal 2 ottobre 2020 al 9 giugno 2021, cioè per 250 giorni, con una differenza di appena 14 giorni rispetto a quanto avrebbe lavorato se l'incarico fosse durato fino al 30 giugno.
La appellante sostiene che, in casi siffatti, si ricadrebbe comunque in una discri- minazione irragionevole, basata su dati meramente formali. Evidenzia, citando trib.
Milano 3781/2023, che Cass. 29961/23 non si è specificamente occupata del caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo previsto per i contratti fino al termine delle attività didattiche, cioè per l'appunto 180 giorni.
La appellante, citando trib. 4 dicembre 2023, sottolinea inoltre che la Parte_2 ratio della CD va individuata nel favorire la formazione continua del docente valo- rizzandone la professionalità, e tale esigenza è riscontrabile anche per il personale non di ruolo.
2.2- La Suprema Corte, nella citata 29961/2023, aveva evidenziato al punto 7.5 della motivazione, che non è in sé idoneo a fornire una soluzione univoca il dato normativo dei 180 giorni "valorizzato da alcune norme del sistema scolastico" ri- spetto a "specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo… la retribuzione nei mesi estivi… l'idoneità del servizio a essere valutato per il supe- ramento dell'anno di prova) che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui neces- sarie per definire il senso dell'annualità di una didattica". La Suprema Corte non si pronuncia riguardo alla possibilità che "un termine analogo non possa essere re- cuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che… giustifica il pieno riconoscimento della carta docente in caso di sup- plenze" annuali o fino alla fine delle lezioni, anche se evidenzia che solo queste ultime sono palesemente "supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'at- tività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici" in cui dunque "il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità ri- spetto ai discenti è certo".
2.3- La CGUE è stata investita della questione della violazione del principio di parità di trattamento fra personale a tempo indeterminato e quello a TD in relazione al mancato riconoscimento alla prima categoria della CD. Una prima pronuncia (or- dinanza 450/2022), anteriore alla citata Cass. 29961/23, riguardava il caso di un n° 274/24 R.G.L
docente TD con incarico di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Al punto 43 della predetta ordinanza, la CGUE evidenziava la piena comparabilità fra la situazione in esame e quella del docente a tempo indeterminato "dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste", e ha per- tanto verificato, a partire dal punto 44, se esistesse una "ragione oggettiva", ai sensi della clausola 4 punto 1 AQ, che giustifichi la diversità di trattamento. Già in quella sede la CGUE ha affermato che le ragioni oggettive devono trovare riscontro in
"elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e tra- sparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine", ad esempio per la particolare natura delle funzioni affidate al lavoratore o per la presenza di legittime finalità di politica sociale perseguite dallo Stato membro, escludendo re- cisamente che basti pertanto il mero riferimento alla natura temporanea del lavoro, pena la convalida di un'interpretazione sostanzialmente abrogatrice. La CGUE ha dunque concluso che la clausola 4 osta ad una normativa che riservi la CD ai soli docenti a tempo indeterminato.
2.4- L'interpretazione restrittiva caldeggiata dalla Suprema Corte in 29961/2023, peraltro in forma di obiter dictum e manifestamente aperta a ulteriori approfondi- menti, formalmente non contrastava con CGUE 450/2022 atteso che il caso ivi trat- tato era parzialmente diverso, e che nel frattempo lo Stato italiano aveva ritenuto di adeguarsi al dictum sovranazionale con l'art. 15 D.L. 69/2023 con il quale la CD è stata estesa "ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e dispo- nibile".
È tuttavia sopravvenuta la sentenza CGUE 268/2025, riguardante il caso del do- cente TD non destinatario di supplenza annuale (in particolare, un docente che aveva svolto "supplenze in tre istituti scolastici diversi, in tre periodi distinti dell'anno, vale a dire dall'8 ottobre al 22 dicembre 2021, dal 24 gennaio al 10 feb- braio 2022 e dall'11 febbraio al 27 maggio 2022"). La CGUE, con la nuova pronun- cia, richiamando la già affermata incompatibilità fra l'esclusione in via di principio del diritto alla CD per i docenti TD e la clausola 4 AQ, ha innanzitutto chiarito che, se la discriminazione viene meno per alcune categorie di lavoratori TD (in questo caso i destinatari di supplenze annuali), ciò non esclude che essa persista per gli altri lavoratori TD non contemplati dalla normativa riparatoria.
La CGUE, ai punti 56 e ss., ribadendo e ampliando quanto già divisato nella pre- cedente pronuncia, ha affermato che il docente non di ruolo, in linea di principio, svolge funzioni comparabili a quelle dei docenti di ruolo, e tale comparabilità non viene messa in discussione a priori dalla durata della supplenza per l'intero anno scolastico o per un periodo inferiore. n° 274/24 R.G.L
In particolare, occupandosi dei rilievi specifici formulati dall'amministrazione in quel giudizio, la CGUE ha negato la rilevanza della circostanza che i docenti non di ruolo non svolgano le "attività di carattere collegiale", non emergendo dagli atti che si tratti di prestazioni di "importanza preponderante" che modificano sostan- zialmente la funzione del docente e la natura del suo lavoro.
La CGUE ha poi negato essere emerso che la differenza di trattamento trovi giu- stificazione nella natura particolare dei compiti svolti dal supplente in quanto po- tenzialmente destinatario di incarichi a tempo parziale o in più istituti per materie diverse, al di fuori della programmazione annuale. Ciò perché, oltre a non essere nemmeno evincibile ictu oculi che la normativa nazionale "abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica an- nua", in ogni caso tale previsione sarebbe illegittimamente sostenuta da un "criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'im- piego", il che equivale ad aggirare la normativa comunitaria (cfr. in particolare punti
67 e 68 della motivazione). La CD è del resto destinata all'acquisto "di un'ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale, all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti par- ticolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo" (punto 72), beni e servizi dei quali (punto 73) i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero per- sino avere maggior bisogno "quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole".
La corte sovranazionale ha anche escluso la decisività delle considerazioni di bi- lancio che lo Stato italiano ha indicato come ulteriore ragione giustificativa della negazione della CD, richiamando la propria consolidata giurisprudenza secondo la quale "sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di tratta- mento a danno dei lavoratori a tempo determinato".
La CGUE ha addirittura escluso, seppure in termini dubitativi, che la CD possa essere oggetto di una concessione pro rata temporis (questione che tuttavia nel caso di specie, attesa la concreta durata della prestazione della , non ha alcun Parte_1 rilievo).
2.5- La corte sovranazionale non ha tuttavia negato il sindacato del giudice nazio- nale riguardo alla possibilità che altre circostanze possano costituire "ragione og- gettiva". Diventa a questo punto decisivo verificare come il ministero abbia concre- tamente giustificato la mancata erogazione nei confronti della . Non es- Parte_1 n° 274/24 R.G.L
sendosi l'amministrazione costituita in appello, si può fare riferimento alla sola me- moria art. 416 c.p.c., nella quale si nega l'equiparabilità del servizio prestato dalla a quello dei docenti assunti a tempo indeterminato perché la soglia di Parte_1 impegno del docente precario deve essere "comparabile con quella del docente di ruolo anche sul piano quantitativo", richiamando l'ordinanza di rimessione alla se- zione lavoro Cass. 10072/23. Irrilevante il passaggio motivazionale in cui si fa ri- ferimento all'ipotesi del docente impiegato a tempo parziale, situazione affatto di- versa da quella qui in esame, il ministero ha posto l'accento sul punto in cui si evi- denzia che l'art. 6 dell'AQ impone al datore di lavoro di agevolare la formazione del personale TD "nella misura del possibile" senza individuare specificamente quali esse debbano essere e lasciando pertanto un a discrezionalità allo Stato mem- bro. In tale ambito, la Suprema Corte ha ritenuto rilevante il richiamo contenuto nell'art. 4 legge 124/1999 all'annualità della supplenza, invocando pertanto la solu- zione poi adottata nella sentenza qui impugnata, non escludendo comunque che il giudice del merito possa anche verificare la praticabilità, per le supplenze brevi e brevissime, di una regola pro rata temporis come individuata dall'art. 4 punto 2 dell'AQ.
Su tali basi il ha chiesto di considerare conforme al diritto comunitario CP_1
(e applicabile anche retroattivamente in via interpretativa) il criterio adottato dall'art. 15 D.L. 69/2023 con il quale la CD è stata estesa "ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile".
L'amministrazione non ha tuttavia affatto esaminato il caso concreto della Pt_3
, negando in termini di mero principio il parallelismo "quanto a natura del la-
[...] voro, condizioni di formazione e condizioni di impiego" fra i contratti precari e quelli a tempo indeterminato, anche qualora i primi abbiano concretamente com- portato un servizio per almeno 180 giorni.
In definitiva, il non ha fornito un solo argomento dal quale evincere CP_1
l'esistenza delle ragioni oggettive giustificatrici della deroga al principio comunita- rio di parità di trattamento.
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la durata della prestazione nell'anno scolastico 2020/21 è tale da superare ampiamente il limite dei 180 giorni e quasi pareggiare quello proprio dei docenti a tempo indeterminato.
Questa Corte deve pertanto accogliere il primo motivo di appello, beninteso in relazione al presente giudizio e senza potere escludere in linea di principio che, in situazioni fattuali diverse o in esito ad allegazioni più puntuali, la soluzione di altri casi possa divergere.
3- Con il secondo motivo la appellante censura la decisione in tema di liquida- zione delle spese in relazione al quantum, denunciando violazione immotivata dei minimi tariffari. Sostiene che, per il secondo scaglione, la liquidazione per l'intero n° 274/24 R.G.L
non potrebbe essere inferiore a 2.626,00 euro, ma il D.M. 55/2014 giunge a tale importo in relazione ai medi tariffari, mentre il minimo risultante dalla somma pre- vista per le quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) è pari a 1.314,00.
Il tribunale ha compensato per tre quarti e il rimanente quarto è per l'appunto pari ai 328,50 euro indicati in sentenza.
Sostiene ancora la appellante che la liquidazione di un importo inferiore al medio tariffario debba essere puntualmente motivata e ciò mancherebbe nella sentenza impugnata, così come manca l'indicazione delle somme individuate fase per fase.
La sentenza contiene tuttavia una specifica e condivisibile motivazione dell'appli- cazione dei minimi, costituita dall'indubbia serialità del contenzioso, mentre la mancata indicazione fase per fase non si risolve in alcun danno concreto per la ap- pellante, cui è stato liquidato proprio quanto le sarebbe spettato, sicché la doglianza non è sostenuta da interesse a impugnare. Nemmeno può sostenersi che sia stato leso il decoro professionale, perché l'irrisorietà della somma liquidata è conse- guenza della forte compensazione e non della violazione dei minimi o dell'elisione di una o più fasi.
La compensazione è poi correttamente motivata dal tribunale non solo con la dif- ferenza sensibile fra il chiesto e il pronunciato ma anche con l'esistenza di una pro- nuncia di legittimità in materia, sopravvenuta in corso di lite.
Resta tuttavia il fatto che, con la riforma parziale conseguente al primo motivo di appello, l'equilibrio complessivo degli interessi sia diverso rispetto a quello risul- tante in esito al primo grado e pertanto la compensazione per tre quarti sia oggetti- vamente esagerata.
Considerato che
su cinque anni richiesti, l'accoglimento ri- guarda quattro di essi, per la rinuncia alla pretesa anno 2017/18, e valutata la rile- vanza dell'ulteriore pronuncia CGUE sopravvenuta in corso di causa, la compensa- zione può essere limitata ad un terzo. Anche per il secondo grado di giudizio è cor- retto applicare i minimi tariffari data la serialità della controversia, relativamente a tutte e quattro le fasi del giudizio. Lo scaglione da applicare è il primo in base al decisum, atteso che l'accoglimento dell'appello riguarda 500,00 euro per CD
2020/21.
Nel secondo grado la è difesa dal solo avv. Salvatore Spataro il quale Parte_1 non formula domanda di distrazione.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 6 giugno 2024 da Parte_1
contro il , di cui dichiara la contumacia, avverso
[...] Controparte_1 la sentenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 715 pubblicata in data 6 dicembre 2023, in parziali accoglimento dell'appello e riforma della sentenza im- pugnata, che nel resto conferma, condanna l'appellato all'attribuzione della carta n° 274/24 R.G.L
docente anche per l'anno scolastico 2020/21 e a rimborsare alla due terzi Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate nell'intero in 1.314,00 euro per il primo grado e in 337,00 euro quanto all'appello, compensando le restanti frazioni.
Messina 24 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)