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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/07/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 2799/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2799/2022 tra avv. VANUCCI GESSICA)Parte_1
ATTORE e
(avv. TRAVERSA GIANFILIPPO) CP_1
CONVENUTO
* Oggi 09/07/2025, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi, in video- collegamento su piattaforma Teams, l'Avv. Vanucci e, in presenza, l'Avv. Traversa. E' altresì presente il dott. ai fini della pratica professionale. Persona_1
I difensori delle parti richiamano le conclusioni rassegnate nelle rispettive memorie ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. e l'Avv. Vanucci anche quelle istruttorie. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2799/2022 R.G. promossa da
in persona del Parte_2 legale rappresentante con il patrocinio dell'Avv. Jessica Vanucci come Parte_2 da mandato in atti,
ATTRICE contro
, con il patrocinio degli Avv.ti Gianfilippo Traversa e Sara Bertocchi come CP_1 da mandato in atti, CONVENUTO
OGGETTO: “Altri contratti d'opera – Pagamento corrispettivo”.
Conclusioni per la società attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione: - accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ad ottenere dal convenuto il pagamento delle opere di riparazione effettuate a sua richiesta e favore sull'autocaravan tg. DF733KL oltre al pagamento dell'importo dovuto per il noleggio di mezzo sostitutivo per giorni 93; - conseguentemente condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 28.407,82 oltre IVA al tasso vigente, che si indica oggi pari al 22%, ovvero di quella diversa, maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia (cui andrà sempre sommata l'IVA prevista per Legge) a titolo di integrale pagamento delle opere di riparazione eseguite sull'autocaravan tg. DF733KL e del noleggio di mezzo sostitutivo usufruito dal Sig. Il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalla domanda al CP_1 saldo effettivo, ed alle spese legali stragiudiziali relative alla fase di avvio della negoziazione assistita, pari ad Euro 510,00 oltre accessori come per Legge, importo così calcolato in base al D.M. 5/2014 e successive modifiche. Con vittoria di spese e compensi di avvocato, incluso rimborso forfettario per spese generali 15% ex art. 14 T.F., C.P.A. ed IVA come per legge”.
Conclusioni per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, nel merito: respingere tutte le
2 domande avverse nel miglior modo, in quanto infondate, illegittime e comunque non provate. Vinte le spese, diritti, ed onorari di causa, oltre contributo forfettario 15%, IVA e CPA come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione in riassunzione della causa, a seguito di pronuncia di incompetenza territoriale adottata dal Tribunale di Rimini il 20.04.2022, Parte_2
(a seguire, per brevità, solo , ha convenuto in giudizio
[...] Parte_1 CP_1
per ottenerne la condanna al pagamento della global somma di 28.407,82 Euro, oltre
[...]
Iva, da riferire in misura prevalente a compenso delle opere di riparazione eseguite sull'autocaravan tg. DF733KL e per 8.069,67 Euro a corrispettivo del noleggio di mezzo sostitutivo per la durata di novantatré giorni. L'attrice dava conto di essersi determinata all'acquisto dell'autocaravan riparato per la somma di 20.000,00 Euro, operazione disgiunta da riparazioni e noleggio sopra menzionati. Il prezzo di compravendita del camper, incidentato e poi riparato, non veniva direttamente versato da ma posto in parziale Parte_1 compensazione con quanto ulteriormente dovuto da er l'acquisto di altro autocaravan, CP_1 di proprietà attorea, avvenuto contestualmente alla vendita del proprio usato. Sebbene trascorso più di un anno dalle riparazioni e dal noleggio, non aveva corrisposto CP_1 alcunché per tali prestazioni e anche l'invito alla procedura per addivenire alla stipula di convenzione di negoziazione assistita era rimasto privo di riscontro. Vi è stata tempestiva costituzione in giudizio di diretta a contestare CP_1 integralmente la versione dei fatti proposta da poiché difforme dall'assetto Parte_1 contrattuale dei rapporti emergente dalla proposta scritta di acquisto di Parte_3 dietro permuta del proprio autocaravan, con corresponsione in denaro della differenza di valore dei due mezzi In assenza di attività istruttoria, vi è stato rinvio della causa all'udienza odierna per gli incombenti previsti dall'art. 281 sexies c.p.c. La domanda di va respinta per i motivi a Parte_2 seguire. E' presente in fascicolo il contratto di compravendita concluso tra le parti il 14.12.2019, avente ad oggetto il Roller Team Kronos 290 di proprietà valutato 51.500 Euro, con Parte_1 contestuale acquisto in permuta del valutato 25.200 Parte_4
Euro, per un residuo dovuto a titolo di corrispettivo dall'acquirente, odierno convenuto, di 29.690,00 Euro, tenuto conto dei 990,00 Euro aggiuntivi espressamente riferiti ad equipaggiamento (seconda finestra, luce esterna e portabici tre posti). Il contratto è predisposto su carta intestata a e porta sia a fronte che a tergo, ed Parte_1 anche per specifica approvazione di alcune clausole, le firme di acquirente e venditore. La pattuizione, rientrante nell'alveo dei contratti consensuali, ha forza di legge tra le parti in conformità al principio espresso dall'art. 1372 cod. civ. ed essa risulta anche che abbia avuto esecuzione per quanto attiene alle obbligazioni che ne discendono: incontestate e documentate la consegna e passaggio di proprietà del mezzo a documentato altresì il pagamento del CP_1 corrispettivo residuo, detratto il valore del mezzo permutato, da parte dell'acquirente mediante bonifico bancario di 29.690,00 Euro (doc. n. 1 convenuto). Non vi è traccia di accordo modificativo, aggiuntivo intervenuto tra le parti rispetto al contratto di compravendita del 14.12.2019: non risulta che tra e ia stato Parte_1 CP_1
3 stipulato un contratto d'opera avente ad oggetto le riparazioni del mezzo per importo, peraltro non esiguo, superiore ai 20.000 Euro, né di noleggio che giustifichi un esborso di oltre 8.000,00 Euro da parte del resistente. Si condivide la scelta del precedente Magistrato titolare del fascicolo di non dare ingresso alla prova testimoniale capitolata da nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 Parte_1 sesto comma n. 2 c.p.c., poiché volta a fornire dimostrazione di patti aggiunti e contrari alla pattuizione scritta del 14.12.2019, coevi alla stessa: vi osta la previsione dell'art. 2722 cod. civ., pertanto la prova testimoniale è inammissibile. Il capitolo 8 della predetta memoria è invece inammissibile perché integralmente valutativo e la CTU perché esplorativa. Per completezza, si rileva inoltre che le produzioni di parte attrice, ad eccezione del contratto di compravendita più volte citato sottoscritto da entrambi, sono di formazione unilaterale (ad es. preventivo noleggio) e non vi è traccia che siano state accettate, neppure mediante comportamenti concludenti, da . CP_1
Non vi sono motivi per derogare al principio di soccombenza in punto di spese di lite, che sono poste a carico di liquidate per lo scaglione di riferimento (da 26.001 a Parte_1
52.000 Euro) sui valori medi per le fasi di studio e introduttiva, su quelli minimi per le restanti due fasi, non essendo stata espletata attività istruttoria, né dato termine alle parti per il deposito delle comparse e repliche finali scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di Parte_2 CP_1
, così decide:
[...]
- rigetta la domanda proposta da che Parte_2 condanna a rifondere a le spese del giudizio, liquidate in 5.261,00 Euro per CP_1 compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Parma il 9 luglio 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
Cristina Ferrari
4
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2799/2022 tra avv. VANUCCI GESSICA)Parte_1
ATTORE e
(avv. TRAVERSA GIANFILIPPO) CP_1
CONVENUTO
* Oggi 09/07/2025, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi, in video- collegamento su piattaforma Teams, l'Avv. Vanucci e, in presenza, l'Avv. Traversa. E' altresì presente il dott. ai fini della pratica professionale. Persona_1
I difensori delle parti richiamano le conclusioni rassegnate nelle rispettive memorie ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. e l'Avv. Vanucci anche quelle istruttorie. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2799/2022 R.G. promossa da
in persona del Parte_2 legale rappresentante con il patrocinio dell'Avv. Jessica Vanucci come Parte_2 da mandato in atti,
ATTRICE contro
, con il patrocinio degli Avv.ti Gianfilippo Traversa e Sara Bertocchi come CP_1 da mandato in atti, CONVENUTO
OGGETTO: “Altri contratti d'opera – Pagamento corrispettivo”.
Conclusioni per la società attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione: - accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ad ottenere dal convenuto il pagamento delle opere di riparazione effettuate a sua richiesta e favore sull'autocaravan tg. DF733KL oltre al pagamento dell'importo dovuto per il noleggio di mezzo sostitutivo per giorni 93; - conseguentemente condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 28.407,82 oltre IVA al tasso vigente, che si indica oggi pari al 22%, ovvero di quella diversa, maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia (cui andrà sempre sommata l'IVA prevista per Legge) a titolo di integrale pagamento delle opere di riparazione eseguite sull'autocaravan tg. DF733KL e del noleggio di mezzo sostitutivo usufruito dal Sig. Il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalla domanda al CP_1 saldo effettivo, ed alle spese legali stragiudiziali relative alla fase di avvio della negoziazione assistita, pari ad Euro 510,00 oltre accessori come per Legge, importo così calcolato in base al D.M. 5/2014 e successive modifiche. Con vittoria di spese e compensi di avvocato, incluso rimborso forfettario per spese generali 15% ex art. 14 T.F., C.P.A. ed IVA come per legge”.
Conclusioni per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, nel merito: respingere tutte le
2 domande avverse nel miglior modo, in quanto infondate, illegittime e comunque non provate. Vinte le spese, diritti, ed onorari di causa, oltre contributo forfettario 15%, IVA e CPA come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione in riassunzione della causa, a seguito di pronuncia di incompetenza territoriale adottata dal Tribunale di Rimini il 20.04.2022, Parte_2
(a seguire, per brevità, solo , ha convenuto in giudizio
[...] Parte_1 CP_1
per ottenerne la condanna al pagamento della global somma di 28.407,82 Euro, oltre
[...]
Iva, da riferire in misura prevalente a compenso delle opere di riparazione eseguite sull'autocaravan tg. DF733KL e per 8.069,67 Euro a corrispettivo del noleggio di mezzo sostitutivo per la durata di novantatré giorni. L'attrice dava conto di essersi determinata all'acquisto dell'autocaravan riparato per la somma di 20.000,00 Euro, operazione disgiunta da riparazioni e noleggio sopra menzionati. Il prezzo di compravendita del camper, incidentato e poi riparato, non veniva direttamente versato da ma posto in parziale Parte_1 compensazione con quanto ulteriormente dovuto da er l'acquisto di altro autocaravan, CP_1 di proprietà attorea, avvenuto contestualmente alla vendita del proprio usato. Sebbene trascorso più di un anno dalle riparazioni e dal noleggio, non aveva corrisposto CP_1 alcunché per tali prestazioni e anche l'invito alla procedura per addivenire alla stipula di convenzione di negoziazione assistita era rimasto privo di riscontro. Vi è stata tempestiva costituzione in giudizio di diretta a contestare CP_1 integralmente la versione dei fatti proposta da poiché difforme dall'assetto Parte_1 contrattuale dei rapporti emergente dalla proposta scritta di acquisto di Parte_3 dietro permuta del proprio autocaravan, con corresponsione in denaro della differenza di valore dei due mezzi In assenza di attività istruttoria, vi è stato rinvio della causa all'udienza odierna per gli incombenti previsti dall'art. 281 sexies c.p.c. La domanda di va respinta per i motivi a Parte_2 seguire. E' presente in fascicolo il contratto di compravendita concluso tra le parti il 14.12.2019, avente ad oggetto il Roller Team Kronos 290 di proprietà valutato 51.500 Euro, con Parte_1 contestuale acquisto in permuta del valutato 25.200 Parte_4
Euro, per un residuo dovuto a titolo di corrispettivo dall'acquirente, odierno convenuto, di 29.690,00 Euro, tenuto conto dei 990,00 Euro aggiuntivi espressamente riferiti ad equipaggiamento (seconda finestra, luce esterna e portabici tre posti). Il contratto è predisposto su carta intestata a e porta sia a fronte che a tergo, ed Parte_1 anche per specifica approvazione di alcune clausole, le firme di acquirente e venditore. La pattuizione, rientrante nell'alveo dei contratti consensuali, ha forza di legge tra le parti in conformità al principio espresso dall'art. 1372 cod. civ. ed essa risulta anche che abbia avuto esecuzione per quanto attiene alle obbligazioni che ne discendono: incontestate e documentate la consegna e passaggio di proprietà del mezzo a documentato altresì il pagamento del CP_1 corrispettivo residuo, detratto il valore del mezzo permutato, da parte dell'acquirente mediante bonifico bancario di 29.690,00 Euro (doc. n. 1 convenuto). Non vi è traccia di accordo modificativo, aggiuntivo intervenuto tra le parti rispetto al contratto di compravendita del 14.12.2019: non risulta che tra e ia stato Parte_1 CP_1
3 stipulato un contratto d'opera avente ad oggetto le riparazioni del mezzo per importo, peraltro non esiguo, superiore ai 20.000 Euro, né di noleggio che giustifichi un esborso di oltre 8.000,00 Euro da parte del resistente. Si condivide la scelta del precedente Magistrato titolare del fascicolo di non dare ingresso alla prova testimoniale capitolata da nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 Parte_1 sesto comma n. 2 c.p.c., poiché volta a fornire dimostrazione di patti aggiunti e contrari alla pattuizione scritta del 14.12.2019, coevi alla stessa: vi osta la previsione dell'art. 2722 cod. civ., pertanto la prova testimoniale è inammissibile. Il capitolo 8 della predetta memoria è invece inammissibile perché integralmente valutativo e la CTU perché esplorativa. Per completezza, si rileva inoltre che le produzioni di parte attrice, ad eccezione del contratto di compravendita più volte citato sottoscritto da entrambi, sono di formazione unilaterale (ad es. preventivo noleggio) e non vi è traccia che siano state accettate, neppure mediante comportamenti concludenti, da . CP_1
Non vi sono motivi per derogare al principio di soccombenza in punto di spese di lite, che sono poste a carico di liquidate per lo scaglione di riferimento (da 26.001 a Parte_1
52.000 Euro) sui valori medi per le fasi di studio e introduttiva, su quelli minimi per le restanti due fasi, non essendo stata espletata attività istruttoria, né dato termine alle parti per il deposito delle comparse e repliche finali scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di Parte_2 CP_1
, così decide:
[...]
- rigetta la domanda proposta da che Parte_2 condanna a rifondere a le spese del giudizio, liquidate in 5.261,00 Euro per CP_1 compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Parma il 9 luglio 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
Cristina Ferrari
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