Art. 1.
Gli appartenenti alla gente di mare non possono essere arruolati come cuochi per la preparazione dei pasti all'equipaggio a bordo di una nave mercantile addetta alla navigazione marittima, che ne abbia l'obbligo a norma delle tabelle di armamento stabilite dall'Autorita' marittima o dai contratti collettivi di lavoro, se non siano titolari di un diploma, da rilasciarsi in base ad esame dalla Autorita' marittima competente, attestante l'attitudine ad esercitare la professione di cuoco di bordo.
L'Autorita' marittima competente puo' dispensare dalla osservanza della disposizione suddetta nel caso in cui vi sia scarsita' di cuochi di bordo.
Gli appartenenti alla gente di mare non possono essere arruolati come cuochi per la preparazione dei pasti all'equipaggio a bordo di una nave mercantile addetta alla navigazione marittima, che ne abbia l'obbligo a norma delle tabelle di armamento stabilite dall'Autorita' marittima o dai contratti collettivi di lavoro, se non siano titolari di un diploma, da rilasciarsi in base ad esame dalla Autorita' marittima competente, attestante l'attitudine ad esercitare la professione di cuoco di bordo.
L'Autorita' marittima competente puo' dispensare dalla osservanza della disposizione suddetta nel caso in cui vi sia scarsita' di cuochi di bordo.