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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 7723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7723 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2669/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NA IT ha pronunciato, all'esito della scadenza dei termini per il deposito di note in sostituzione dell'udienza, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 2669/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Parte_1
Pierluigi da Palestrina 19, presso lo studio dell'avv. MANNI MARIA
CRISTINA, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia 79, presso lo studio dell'avv. MIELE PIERFRANCESCO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente depositato conveniva l' Parte_1 [...]
dinanzi l'intestato Tribunale per ivi Controparte_2
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertata e dichiarata
l'illegittimità degli atti e dei comportamenti datoriali indicati in narrativa in ordine al diniego della richiesta di permanenza in servizio fino al 70° anno di età ex art.
5-bis comma 2 l. 8/2020 di cui all'istanza presentata dal ricorrente il 5.4.2022 e, ove occorrer possa, il diritto del ricorrente alla permanenza in servizio fino al 70° anno di età per tutti i motivi indicati in ricorso, condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno che il comportamento datoriale ha provocato e provocherà al ricorrente, pari a: a) alla differenza tra l'ammontare dell'ultimo stipendio percepito dal ricorrente nel corso dell'attività lavorativa e l'entità della sua pensione per n. 3 anni fino al raggiungimento del 70° anno di età massimo previsto per il trattenimento in servizio nella misura di € 53.729,52 o a quella che, salvo gravame, sarà ritenuta di giustizia;
b) alla perdita delle retribuzioni di risultato che il ricorrente avrebbe ottenuto e percepito per n. 3 anni fino al raggiungimento del 70° anno di età commisurata alla metà di quelle godute nell'ultimo anno di lavoro pari ad €
66.600,00 o a quella che, salvo gravame, sarà ritenuta di giustizia;
c) alle differenze sulla liquidazione di fine rapporto nonché a quelle sulla pensione quale trattamento definitivo, con sentenza di condanna generica al relativo pagamento, non essendo stata ancora versata la
2 liquidazione e determinato il trattamento pensionistico definitivo;
d) al danno non patrimoniale, come indicato in narrativa, da liquidarsi secondo equità e qui indicato in € 5.000,00 ad anno per 3 anni fino al raggiungimento del 70° anno di età o alla diversa misura che, salvo gravame, sarà ritenuta di giustizia;
il tutto con condanna al pagamento dei relativi accessori di legge (interessi di legge ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria se dovuta) dalle singole spettanze al saldo;
B)
Con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato, procuratore antistatario.”
In fatto il ricorrente deduceva: di essere stato dirigente medico presso l' dal 26.6.1990 al Controparte_1
31.8.2022, specializzato in Tisiologia e Malattie dell'Apparato
Respiratorio, in Cardiologia ed in Radiologia;
di essere stato inquadrato nei ruoli a tempo indeterminato nella specialità di Radiodiagnostica e aver svolto funzioni di dirigente Radiologo all'interno della Struttura
Complessa denominata U.O.C. Radiologia interventistica con incarico di “radiologia interventistica in ambito urologico e nefrologico” fino al collocamento in pensione.
Lamentava di aver presentato in data 5 aprile 2022 istanza ai fini dell'autorizzazione al trattenimento in servizio fino al compimento del
70° anno di età (avendo maturato 32 anni di servizio e compiendo 67 anni nel mese di agosto), come consentito dall'art.
5-bis comma 2 D.L.
162/2019 convertito in Legge n. 8/2020, rimasta tuttavia senza
3 riscontro. Esponeva che, di contro, veniva collocato obbligatoriamente in pensione dal datore di lavoro alla data del 31.8.2022, con determinazione n. 207 del direttore UOC Risorse che si Pt_2
traduceva in un diniego tacito dell'istanza presentata ad aprile 2022; inoltre allegava che la Direzione delle Risorse Umane con nota prot.
25292 rispondeva all'istanza di permanenza a suo tempo inoltrata con nota prot. 9138 del 26.3.2018, ritenendo che “acquisite le motivazioni rese dalla Struttura di appartenenza, ad integrazione del parere negativo già espresso a suo tempo dalla Direzione Sanitaria, la decisione dell'Amministrazione resta invariata”. Quindi rappresentava di aver proposto in data 25.7.2022 dinanzi all'intestato Tribunale ricorso cautelare avverso la determinazione n. 207 del 12.7.2022 e/o ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, rigettato con ordinanza del
30.8.2022 nel procedimento R.G. 23289/22, Giudice dott.ssa Bajardi.
A supporto delle proprie doglienze il ricorrente sosteneva la carenza di organico dei medici radiologi come da Piano Triennale del Fabbisogno del Personale del 16.04.2022, la circostanza per cui l'art. 5 bis comma
2 della legge 8/2020 consentirebbe il trattenimento in servizio fino al
70 anno di età anche ove ciò implichi un aumento del numero dei dirigenti, la violazione dei principi di correttezza e buona fede e il mancato assolvimento dell'obbligo di motivazione da parte della P.A,
l'impossibilità di reinventarsi nell'ambito della diversa attività diagnostica tipica del radiologo distinta dal radiologo interventista
4 (attività svolta per 32 anni), con disamina dei danni (quantificati come in atti) che sarebbero derivati dagli atti e dalla condotta datoriale ritenuta illegittima.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva ritualmente in giudizio l' contestando Controparte_2
l'avversa pretesa e sostenendo la legittimità del provvedimento adottato. In particolare l'azienda convenuta sosteneva che il limite di età di permanenza in servizio per il personale medico del SSN è regolato dall'art. 15-novies d.lgs. n. 502/1992 (compimento del 65° anno di età ed in ogni caso non oltre il settantesimo anno di età e purchè la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti), che ulteriore limite è stato rinvenuto nella assenza di ragioni organizzative tali da richiedere la permanenza del che nel caso del ricorrente non vi era alcuna necessità Pt_1
organizzativa di trattenerlo in servizio in quanto la continuità dell'attività della UOC era garantita dalla assegnazione di altro medico pienamente fungibile con il ricorrente. Osservava che per effetto dell'assunzione a tempo indeterminato del Dott. assegnato alla Per_1
UOC, la permanenza in servizio del ricorrente avrebbe comportato un aumento dei dirigenti medici in organico, in violazione del divieto espressamente posto dall'art. 15-novies; sosteneva che nel caso di specie non vi è un diritto di opzione del dipendente e che occorre un atto discrezionale di assenso dell'amministrazione, che può essere dato
5 solo al ricorrere di esigenze di organizzazione e funzionamento del servizio che altrimenti non possono essere soddisfatte e che il provvedimento era stato adottato dall'azienda allegando le motivazioni, riconducibili ad oggettivi e non opinabili ragioni di carattere eccezionale. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23.10.2024 parte ricorrente chiedeva di essere autorizzata a depositare documentazione atta a dimostrare che il Dott. era già in servizio al momento della richiesta di trattenimento Per_1
in servizio del ricorrente e all'esito, questo Giudice autorizzata detta produzione documentale, rinviava al 02.04.2025 per discussione.
All'udienza del 02.04.2025 la causa veniva rinviata al 19 maggio 2025 per la discussione in punto di diritto soggettivo alla permanenza in servizio, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Depositate note per la decisione nel termine ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti la causa viene decisa con la presente sentenza.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Ai fini dell'accertamento richiesto, non nuoce richiamare la normativa di riferimento sulla base della quale l'azienda ospedaliera convenuta ha adottato i provvedimenti della cui legittimità si discute.
L'art. 15-novies d.lgs. n. 502/1992 stabilisce che “Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo
6 sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”.
La disciplina introdotta dal D.L. n. 162 del 2019, modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, consentiva ai sensi dell'articolo 5-bis e in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, di chiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i 40 anni di servizio effettivo, prevedendo contestualmente che l'amministrazione, nel rispetto di criteri organizzativi predeterminati con appositi atti aziendali, potesse autorizzare tale prosecuzione fino all'assunzione di nuovi medici specialisti, indicendo le relative procedure di reclutamento non oltre
180 giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione alla permanenza in servizio.
La norma quindi prevedeva la fissazione del limite temporale per la prosecuzione non oltre il settantesimo anno d'età del richiedente,
l'esistenza di criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, l'obbligo di indire le procedure di reclutamento senza ritardo
7 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.
Tale assetto normativo è stato poi modificato dall'articolo 30-bis della
L. 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del D.L. 14 agosto 2020, n.
104, che ha riformulato il comma 2 dell'articolo 5-bis.
Tale intervento normativo ha esteso la platea dei possibili destinatari della deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 ricomprendendovi, oltre ai medici specialisti, anche biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, ha eleminato l'obbligo di avvio delle procedure di reclutamento, ha mantenuto il divieto di incrementare il numero dei dirigenti, ha eliminato l'obbligo formale di dotarsi di criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale.
Tanto esposto in linea generale, nel caso che ci occupa, il ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda in data 5 aprile 2022 ai fini dell'autorizzazione al trattenimento in servizio fino al compimento del
70° anno di età, come consentito dall'art.
5-bis comma 2 D.L.
162/2019 convertito in Legge n. 8/2020 e che tuttavia in data 12.7.2022 con determinazione n. 207 del direttore UOC Risorse Umane,
l'Azienda comunicava che il 31.8.2022 il rapporto di lavoro sarebbe cessato.
Con successiva nota prot. 9138 del 26.03.2018 la Direzione delle
Risorse Umane rispondeva ad una precedente istanza di permanenza
8 informando il ricorrente che “acquisite le motivazioni rese dalla
Struttura di appartenenza, ad integrazione del parere negativo già espresso a suo tempo dalla Direzione Sanitaria, la decisione dell'Amministrazione resta invariata”.
L'azienda da un lato ha adottato il provvedimento di collocamento a riposo e dall'altro non ha provveduto sull'istanza del 05.04.2022, limitandosi a comunicare il rigetto relativo all'istanza di permanenza prot. n. 9138 del 26.03.2018 presentata precedentemente dal ricorrente.
Entrambi i provvedimenti sono privi di motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero portato l'azienda a non accogliere la richiesta del ricorrente di rimanere in servizio sino al compimento del 70° anni di età.
Tanto è vero che con una motivazione “postuma” l' ha CP_2
sostenuto in giudizio che “Nel caso del Dott. non vi era alcuna Pt_1
necessità organizzativa di trattenerlo in servizio in quanto la continuità dell'attività della UOC era garantita dalla assegnazione di altro medico pienamente fungibile con il ricorrente. Per tale fatto è ostativo alla conservazione del posto al il fatto che il suo trattenimento in Pt_1
servizio, per effetto dell'assunzione a tempo indeterminato del Dott. assegnato alla UOC, avrebbe comportato un aumento dei Per_1
dirigenti medici in organico, in violazione del divieto espressamente posto dall'art. 15-novies sopra richiamato”.
9 Quindi il diniego dell'istanza si fonderebbe sull'aumento dei dirigenti medici in organico che avrebbe comportato la permanenza in servizio del dott. ove si fosse autorizzato il trattenimento in Parte_1
servizio.
Orbene tenuto conto che i presupposti per l'accoglimento dell'istanza sono l'istanza dell'interessato, il mancato raggiungimento del limite del
70° anno di età e la non incisione sul numero di dirigenti che non deve aumentare, nel caso di specie innanzitutto il ricorrente ha allegato e provato di aver presentato domanda per la permanenza in servizio (all.
5) nonché di aver maturato 32 anni di contribuzione.
Quanto all'aumento del numero dei dirigenti incombeva sulla parte datoriale l'obbligo di provare in base ai principi di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. l'esistenza di tale condizione ostativa all'accoglimento del diritto azionato in giudizio dal lavoratore.
A ben vedere non solo tale circostanza non è stata provata ma le allegazioni di parte resistente per cui la permanenza in servizio del dott. avrebbe comportato un aumento dei dirigenti medici a causa Pt_1
dell'assunzione in servizio del dott. risultano contraddette e Per_1
smentite dagli stessi documenti prodotti dal datore di lavoro.
Dal documento n. 5 allegato alla memoria difensiva è emerso infatti che il dott. era stato assunto definitivamente il 16.12.2020, per Per_1
cui già da tempo era in servizio in contemporanea presenza con il dott.
Pt_1
10 Tale circostanza è confermata anche dalla documentazione prodotta a prova contraria all'udienza del 23.10.2024 (nonchè depositata telematicamente) dal ricorrente e rimasta incontestata da parte resistente ossia: a) Deliberazione del Direttore Generale n. 786/2020
Azienda convenuta;
b) Turni a campione anno 2021-2022 UOC
Radiologia Interventistica Azienda convenuta.
La deliberazione n. 786 del 27 maggio 2020 attesta che con il Dott. veniva stipulato contratto individuale di lavoro essendo Per_1
vincitore di procedura concorsuale e quindi conferma che il medesimo veniva assunto nel 2020.
Il documento b) dimostra la contemporanea presenza di e Per_1 Pt_1
nel periodo 2021-2022 trattandosi di prospetti a campione dei turni di reperibilità in cui risulta inserito oltre al ricorrente anche il dottor
Per_1
Tra l'altro se nella memoria difensiva l'azienda allegava che il Dott. entrava in servizio presso la UOC il 16.12.2022 con Per_1
assegnazione definitiva, negli scritti difensivi successivi l'azienda ha precisato che il Dott. era in servizio a tempo determinato sin Per_1
dal 2020 con assegnazione definitiva a far data dal 16.12.2020.
Pertanto il trattenimento in servizio del dott. non avrebbe potuto Pt_1
comportare alcun “aumento” dei dirigenti in organico né alcuna violazione del divieto espressamente posto dall'art. 15-novies
11 richiamato da parte resistente, essendo e entrambi già Pt_1 Per_1
presenti in pianta organica.
Né risulta contestato da parte della convenuta il possesso in capo al ricorrente dei requisiti legittimanti la sua permanenza in servizio.
Ne consegue l'illegittimità del provvedimento con il quale per il ricorrente è stata disposta la cessazione del rapporto di lavoro, che si è tradotto in un diniego tacito dell'istanza con la quale il predetto chiedeva di essere autorizzato al trattenimento in servizio;
non avendo l' neppure dimostrato in questo giudizio, come era invece suo CP_2
onere provare, le motivazioni del diniego e l'eventuale insussistenza dei presupposti previsti dalle norme sopra richiamate per la quale l'istanza non sarebbe stata accolta.
Tanto è più inspiegabile – traducendosi la decisione adottata nei confronti del ricorrente in mera arbitrarietà dell convenuta – CP_2
ove si consideri che la determinazione n. 207 del 12.7.2022 (e/o ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale) appaiono illegittimi oltre per il non dimostrato aumento del numero dei dirigenti:
- anche alla luce del Piano Triennale del Fabbisogno del personale del 16.04.2022 prodotto dal ricorrente dal quale emerge una carenza di organico dei medici radiologi (all. 9);
- nonchè alla luce del provvedimento del marzo 2021 (all. 11 prodotto dal ricorrente) con il quale l'azienda concedeva autorizzazione alla permanenza in servizio fino al 18.08.2026 ad
12 altro collega del ricorrente, con maggiore anzianità di attività lavorativa, anche egli dirigente medico radiologo, provvedendo oltretutto su istanza presentata in data 09.12.2020, laddove risulta dagli atti che prima ancora dell'istanza del luglio 2022 il ricorrente aveva presentato analoga istanza nel 2019 e anche
2020, con una disparità di trattamento tra dipendenti della quale non sono state chiarite le ragioni.
Pertanto anche volendo accedere alla ricostruzione (tra l'altro richiamata anche dalla resistente nelle note conclusive) del trattenimento in servizio quale diritto condizionato, la cui soddisfazione dipende dalle valutazioni che l'amministrazione compie in ordine all'organizzazione, al fabbisogno professionale e alla disponibilità finanziaria (cfr. anche Cass., Sez. Un., n. 17589/2015) tali valutazioni non possono tradursi in mero arbitrio, dovendo anche la discrezionalità amministrativa essere improntata ai principi di logica, imparzialità e ragionevolezza.
E' jus receptum che nell'impiego pubblico privatizzato le norme obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (tra le tante: Cass. SU 23 settembre 2013 n. 21671;
Cass. 23 settembre 2013, n. 21700; Cass. 12 ottobre 2010, n. 21088;
Cass. 14 aprile 2008, n. 9814);
13 Il rispetto dei criteri generali di correttezza e buona fede si traduce nell'obbligo delle Amministrazioni di adottare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e di esternare le ragioni giustificatrici delle proprie scelte anche nel rapporto con i propri dipendenti.
Nel caso di specie gli atti della P.A nei confronti del ricorrente appaiono adottati in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, del giusto procedimento e dei criteri generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), configurando altresì un inadempimento contrattuale della PA, suscettibile di produrre un danno risarcibile.
Sulla base delle considerazioni appena esposte, deve essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento per cui è causa (e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente) e la illegittimità dell'atto risolutivo del rapporto di lavoro.
Conseguentemente deve essere condannata l' convenuta a CP_2
corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno dal medesimo patito in conseguenza dell'illegittima condotta datoriale.
La somma dovuta a parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla mancata autorizzazione alla permanenza in servizio viene determinata tenendo conto dei seguenti parametri:
- del tempo intercorrente tra il giorno della cessazione del rapporto di lavoro e il raggiungimento del 70 anno di età (3 anni);
14 - delle mensilità comprese in tale arco temporale, ossia 13 mensilità annue e quindi 39 mensilità complessive (13 per 3);
- dell'ultimo stipendio quale risulta dal cedolino del mese di agosto
2022, comprensivo della retribuzione di risultato, considerato al netto e
(euro 5.079,48) e non al lordo, trattandosi di somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno;
- dell'importo della pensione quale risulta dal cedolino di maggio 2023
(euro 3823,70) da considerarsi sempre al netto.
Essendo la differenza tra lo stipendio e la pensione (considerati al netto) pari ad euro 1255,78 (mensili) moltiplicando tale somma per 39 mensilità ne consegue che la somma dovuta al ricorrente a titolo di risarcimento del danno patrimoniale è pari ad euro 48.975,42, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Non può essere riconosciuto il danno non patrimoniale non essendo stato allegato e provato, essendo le asserzioni al riguardo generiche e prive di supporto probatorio;
quanto alla richiesta di condanna seppur generica per le differenze sulla liquidazione di fine rapporto e sulla pensione, la stessa non può essere accolta tenuto conto che il riconoscimento della somma come sopra quantificata non incide sulle voci in questione, trattandosi di compensazione di un danno e non di ristoro della retribuzione che il ricorrente avrebbe potuto percepire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste in capo all'azienda convenuta, liquidate in euro 2.900,00, tenuto conto della
15 somma riconosciuta a titolo di risarcimento e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della determinazione n. 207 del 12.7.2022 e/o ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, in ordine al diniego della richiesta di permanenza in servizio fino al 70° anno di età ex art.
5-bis comma 2 l.
8/2020 presentata dal ricorrente;
- condanna l a Controparte_2
corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva pari ad € 48.975,42, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo,
- condanna l alla Controparte_2
rifusione in favore del ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.900,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma, 1 luglio 2025
Il Giudice
NA IT
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NA IT ha pronunciato, all'esito della scadenza dei termini per il deposito di note in sostituzione dell'udienza, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 2669/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Parte_1
Pierluigi da Palestrina 19, presso lo studio dell'avv. MANNI MARIA
CRISTINA, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia 79, presso lo studio dell'avv. MIELE PIERFRANCESCO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente depositato conveniva l' Parte_1 [...]
dinanzi l'intestato Tribunale per ivi Controparte_2
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertata e dichiarata
l'illegittimità degli atti e dei comportamenti datoriali indicati in narrativa in ordine al diniego della richiesta di permanenza in servizio fino al 70° anno di età ex art.
5-bis comma 2 l. 8/2020 di cui all'istanza presentata dal ricorrente il 5.4.2022 e, ove occorrer possa, il diritto del ricorrente alla permanenza in servizio fino al 70° anno di età per tutti i motivi indicati in ricorso, condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno che il comportamento datoriale ha provocato e provocherà al ricorrente, pari a: a) alla differenza tra l'ammontare dell'ultimo stipendio percepito dal ricorrente nel corso dell'attività lavorativa e l'entità della sua pensione per n. 3 anni fino al raggiungimento del 70° anno di età massimo previsto per il trattenimento in servizio nella misura di € 53.729,52 o a quella che, salvo gravame, sarà ritenuta di giustizia;
b) alla perdita delle retribuzioni di risultato che il ricorrente avrebbe ottenuto e percepito per n. 3 anni fino al raggiungimento del 70° anno di età commisurata alla metà di quelle godute nell'ultimo anno di lavoro pari ad €
66.600,00 o a quella che, salvo gravame, sarà ritenuta di giustizia;
c) alle differenze sulla liquidazione di fine rapporto nonché a quelle sulla pensione quale trattamento definitivo, con sentenza di condanna generica al relativo pagamento, non essendo stata ancora versata la
2 liquidazione e determinato il trattamento pensionistico definitivo;
d) al danno non patrimoniale, come indicato in narrativa, da liquidarsi secondo equità e qui indicato in € 5.000,00 ad anno per 3 anni fino al raggiungimento del 70° anno di età o alla diversa misura che, salvo gravame, sarà ritenuta di giustizia;
il tutto con condanna al pagamento dei relativi accessori di legge (interessi di legge ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria se dovuta) dalle singole spettanze al saldo;
B)
Con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato, procuratore antistatario.”
In fatto il ricorrente deduceva: di essere stato dirigente medico presso l' dal 26.6.1990 al Controparte_1
31.8.2022, specializzato in Tisiologia e Malattie dell'Apparato
Respiratorio, in Cardiologia ed in Radiologia;
di essere stato inquadrato nei ruoli a tempo indeterminato nella specialità di Radiodiagnostica e aver svolto funzioni di dirigente Radiologo all'interno della Struttura
Complessa denominata U.O.C. Radiologia interventistica con incarico di “radiologia interventistica in ambito urologico e nefrologico” fino al collocamento in pensione.
Lamentava di aver presentato in data 5 aprile 2022 istanza ai fini dell'autorizzazione al trattenimento in servizio fino al compimento del
70° anno di età (avendo maturato 32 anni di servizio e compiendo 67 anni nel mese di agosto), come consentito dall'art.
5-bis comma 2 D.L.
162/2019 convertito in Legge n. 8/2020, rimasta tuttavia senza
3 riscontro. Esponeva che, di contro, veniva collocato obbligatoriamente in pensione dal datore di lavoro alla data del 31.8.2022, con determinazione n. 207 del direttore UOC Risorse che si Pt_2
traduceva in un diniego tacito dell'istanza presentata ad aprile 2022; inoltre allegava che la Direzione delle Risorse Umane con nota prot.
25292 rispondeva all'istanza di permanenza a suo tempo inoltrata con nota prot. 9138 del 26.3.2018, ritenendo che “acquisite le motivazioni rese dalla Struttura di appartenenza, ad integrazione del parere negativo già espresso a suo tempo dalla Direzione Sanitaria, la decisione dell'Amministrazione resta invariata”. Quindi rappresentava di aver proposto in data 25.7.2022 dinanzi all'intestato Tribunale ricorso cautelare avverso la determinazione n. 207 del 12.7.2022 e/o ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, rigettato con ordinanza del
30.8.2022 nel procedimento R.G. 23289/22, Giudice dott.ssa Bajardi.
A supporto delle proprie doglienze il ricorrente sosteneva la carenza di organico dei medici radiologi come da Piano Triennale del Fabbisogno del Personale del 16.04.2022, la circostanza per cui l'art. 5 bis comma
2 della legge 8/2020 consentirebbe il trattenimento in servizio fino al
70 anno di età anche ove ciò implichi un aumento del numero dei dirigenti, la violazione dei principi di correttezza e buona fede e il mancato assolvimento dell'obbligo di motivazione da parte della P.A,
l'impossibilità di reinventarsi nell'ambito della diversa attività diagnostica tipica del radiologo distinta dal radiologo interventista
4 (attività svolta per 32 anni), con disamina dei danni (quantificati come in atti) che sarebbero derivati dagli atti e dalla condotta datoriale ritenuta illegittima.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva ritualmente in giudizio l' contestando Controparte_2
l'avversa pretesa e sostenendo la legittimità del provvedimento adottato. In particolare l'azienda convenuta sosteneva che il limite di età di permanenza in servizio per il personale medico del SSN è regolato dall'art. 15-novies d.lgs. n. 502/1992 (compimento del 65° anno di età ed in ogni caso non oltre il settantesimo anno di età e purchè la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti), che ulteriore limite è stato rinvenuto nella assenza di ragioni organizzative tali da richiedere la permanenza del che nel caso del ricorrente non vi era alcuna necessità Pt_1
organizzativa di trattenerlo in servizio in quanto la continuità dell'attività della UOC era garantita dalla assegnazione di altro medico pienamente fungibile con il ricorrente. Osservava che per effetto dell'assunzione a tempo indeterminato del Dott. assegnato alla Per_1
UOC, la permanenza in servizio del ricorrente avrebbe comportato un aumento dei dirigenti medici in organico, in violazione del divieto espressamente posto dall'art. 15-novies; sosteneva che nel caso di specie non vi è un diritto di opzione del dipendente e che occorre un atto discrezionale di assenso dell'amministrazione, che può essere dato
5 solo al ricorrere di esigenze di organizzazione e funzionamento del servizio che altrimenti non possono essere soddisfatte e che il provvedimento era stato adottato dall'azienda allegando le motivazioni, riconducibili ad oggettivi e non opinabili ragioni di carattere eccezionale. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23.10.2024 parte ricorrente chiedeva di essere autorizzata a depositare documentazione atta a dimostrare che il Dott. era già in servizio al momento della richiesta di trattenimento Per_1
in servizio del ricorrente e all'esito, questo Giudice autorizzata detta produzione documentale, rinviava al 02.04.2025 per discussione.
All'udienza del 02.04.2025 la causa veniva rinviata al 19 maggio 2025 per la discussione in punto di diritto soggettivo alla permanenza in servizio, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Depositate note per la decisione nel termine ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti la causa viene decisa con la presente sentenza.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Ai fini dell'accertamento richiesto, non nuoce richiamare la normativa di riferimento sulla base della quale l'azienda ospedaliera convenuta ha adottato i provvedimenti della cui legittimità si discute.
L'art. 15-novies d.lgs. n. 502/1992 stabilisce che “Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo
6 sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”.
La disciplina introdotta dal D.L. n. 162 del 2019, modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, consentiva ai sensi dell'articolo 5-bis e in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, di chiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i 40 anni di servizio effettivo, prevedendo contestualmente che l'amministrazione, nel rispetto di criteri organizzativi predeterminati con appositi atti aziendali, potesse autorizzare tale prosecuzione fino all'assunzione di nuovi medici specialisti, indicendo le relative procedure di reclutamento non oltre
180 giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione alla permanenza in servizio.
La norma quindi prevedeva la fissazione del limite temporale per la prosecuzione non oltre il settantesimo anno d'età del richiedente,
l'esistenza di criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, l'obbligo di indire le procedure di reclutamento senza ritardo
7 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.
Tale assetto normativo è stato poi modificato dall'articolo 30-bis della
L. 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del D.L. 14 agosto 2020, n.
104, che ha riformulato il comma 2 dell'articolo 5-bis.
Tale intervento normativo ha esteso la platea dei possibili destinatari della deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 ricomprendendovi, oltre ai medici specialisti, anche biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, ha eleminato l'obbligo di avvio delle procedure di reclutamento, ha mantenuto il divieto di incrementare il numero dei dirigenti, ha eliminato l'obbligo formale di dotarsi di criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale.
Tanto esposto in linea generale, nel caso che ci occupa, il ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda in data 5 aprile 2022 ai fini dell'autorizzazione al trattenimento in servizio fino al compimento del
70° anno di età, come consentito dall'art.
5-bis comma 2 D.L.
162/2019 convertito in Legge n. 8/2020 e che tuttavia in data 12.7.2022 con determinazione n. 207 del direttore UOC Risorse Umane,
l'Azienda comunicava che il 31.8.2022 il rapporto di lavoro sarebbe cessato.
Con successiva nota prot. 9138 del 26.03.2018 la Direzione delle
Risorse Umane rispondeva ad una precedente istanza di permanenza
8 informando il ricorrente che “acquisite le motivazioni rese dalla
Struttura di appartenenza, ad integrazione del parere negativo già espresso a suo tempo dalla Direzione Sanitaria, la decisione dell'Amministrazione resta invariata”.
L'azienda da un lato ha adottato il provvedimento di collocamento a riposo e dall'altro non ha provveduto sull'istanza del 05.04.2022, limitandosi a comunicare il rigetto relativo all'istanza di permanenza prot. n. 9138 del 26.03.2018 presentata precedentemente dal ricorrente.
Entrambi i provvedimenti sono privi di motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero portato l'azienda a non accogliere la richiesta del ricorrente di rimanere in servizio sino al compimento del 70° anni di età.
Tanto è vero che con una motivazione “postuma” l' ha CP_2
sostenuto in giudizio che “Nel caso del Dott. non vi era alcuna Pt_1
necessità organizzativa di trattenerlo in servizio in quanto la continuità dell'attività della UOC era garantita dalla assegnazione di altro medico pienamente fungibile con il ricorrente. Per tale fatto è ostativo alla conservazione del posto al il fatto che il suo trattenimento in Pt_1
servizio, per effetto dell'assunzione a tempo indeterminato del Dott. assegnato alla UOC, avrebbe comportato un aumento dei Per_1
dirigenti medici in organico, in violazione del divieto espressamente posto dall'art. 15-novies sopra richiamato”.
9 Quindi il diniego dell'istanza si fonderebbe sull'aumento dei dirigenti medici in organico che avrebbe comportato la permanenza in servizio del dott. ove si fosse autorizzato il trattenimento in Parte_1
servizio.
Orbene tenuto conto che i presupposti per l'accoglimento dell'istanza sono l'istanza dell'interessato, il mancato raggiungimento del limite del
70° anno di età e la non incisione sul numero di dirigenti che non deve aumentare, nel caso di specie innanzitutto il ricorrente ha allegato e provato di aver presentato domanda per la permanenza in servizio (all.
5) nonché di aver maturato 32 anni di contribuzione.
Quanto all'aumento del numero dei dirigenti incombeva sulla parte datoriale l'obbligo di provare in base ai principi di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. l'esistenza di tale condizione ostativa all'accoglimento del diritto azionato in giudizio dal lavoratore.
A ben vedere non solo tale circostanza non è stata provata ma le allegazioni di parte resistente per cui la permanenza in servizio del dott. avrebbe comportato un aumento dei dirigenti medici a causa Pt_1
dell'assunzione in servizio del dott. risultano contraddette e Per_1
smentite dagli stessi documenti prodotti dal datore di lavoro.
Dal documento n. 5 allegato alla memoria difensiva è emerso infatti che il dott. era stato assunto definitivamente il 16.12.2020, per Per_1
cui già da tempo era in servizio in contemporanea presenza con il dott.
Pt_1
10 Tale circostanza è confermata anche dalla documentazione prodotta a prova contraria all'udienza del 23.10.2024 (nonchè depositata telematicamente) dal ricorrente e rimasta incontestata da parte resistente ossia: a) Deliberazione del Direttore Generale n. 786/2020
Azienda convenuta;
b) Turni a campione anno 2021-2022 UOC
Radiologia Interventistica Azienda convenuta.
La deliberazione n. 786 del 27 maggio 2020 attesta che con il Dott. veniva stipulato contratto individuale di lavoro essendo Per_1
vincitore di procedura concorsuale e quindi conferma che il medesimo veniva assunto nel 2020.
Il documento b) dimostra la contemporanea presenza di e Per_1 Pt_1
nel periodo 2021-2022 trattandosi di prospetti a campione dei turni di reperibilità in cui risulta inserito oltre al ricorrente anche il dottor
Per_1
Tra l'altro se nella memoria difensiva l'azienda allegava che il Dott. entrava in servizio presso la UOC il 16.12.2022 con Per_1
assegnazione definitiva, negli scritti difensivi successivi l'azienda ha precisato che il Dott. era in servizio a tempo determinato sin Per_1
dal 2020 con assegnazione definitiva a far data dal 16.12.2020.
Pertanto il trattenimento in servizio del dott. non avrebbe potuto Pt_1
comportare alcun “aumento” dei dirigenti in organico né alcuna violazione del divieto espressamente posto dall'art. 15-novies
11 richiamato da parte resistente, essendo e entrambi già Pt_1 Per_1
presenti in pianta organica.
Né risulta contestato da parte della convenuta il possesso in capo al ricorrente dei requisiti legittimanti la sua permanenza in servizio.
Ne consegue l'illegittimità del provvedimento con il quale per il ricorrente è stata disposta la cessazione del rapporto di lavoro, che si è tradotto in un diniego tacito dell'istanza con la quale il predetto chiedeva di essere autorizzato al trattenimento in servizio;
non avendo l' neppure dimostrato in questo giudizio, come era invece suo CP_2
onere provare, le motivazioni del diniego e l'eventuale insussistenza dei presupposti previsti dalle norme sopra richiamate per la quale l'istanza non sarebbe stata accolta.
Tanto è più inspiegabile – traducendosi la decisione adottata nei confronti del ricorrente in mera arbitrarietà dell convenuta – CP_2
ove si consideri che la determinazione n. 207 del 12.7.2022 (e/o ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale) appaiono illegittimi oltre per il non dimostrato aumento del numero dei dirigenti:
- anche alla luce del Piano Triennale del Fabbisogno del personale del 16.04.2022 prodotto dal ricorrente dal quale emerge una carenza di organico dei medici radiologi (all. 9);
- nonchè alla luce del provvedimento del marzo 2021 (all. 11 prodotto dal ricorrente) con il quale l'azienda concedeva autorizzazione alla permanenza in servizio fino al 18.08.2026 ad
12 altro collega del ricorrente, con maggiore anzianità di attività lavorativa, anche egli dirigente medico radiologo, provvedendo oltretutto su istanza presentata in data 09.12.2020, laddove risulta dagli atti che prima ancora dell'istanza del luglio 2022 il ricorrente aveva presentato analoga istanza nel 2019 e anche
2020, con una disparità di trattamento tra dipendenti della quale non sono state chiarite le ragioni.
Pertanto anche volendo accedere alla ricostruzione (tra l'altro richiamata anche dalla resistente nelle note conclusive) del trattenimento in servizio quale diritto condizionato, la cui soddisfazione dipende dalle valutazioni che l'amministrazione compie in ordine all'organizzazione, al fabbisogno professionale e alla disponibilità finanziaria (cfr. anche Cass., Sez. Un., n. 17589/2015) tali valutazioni non possono tradursi in mero arbitrio, dovendo anche la discrezionalità amministrativa essere improntata ai principi di logica, imparzialità e ragionevolezza.
E' jus receptum che nell'impiego pubblico privatizzato le norme obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (tra le tante: Cass. SU 23 settembre 2013 n. 21671;
Cass. 23 settembre 2013, n. 21700; Cass. 12 ottobre 2010, n. 21088;
Cass. 14 aprile 2008, n. 9814);
13 Il rispetto dei criteri generali di correttezza e buona fede si traduce nell'obbligo delle Amministrazioni di adottare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e di esternare le ragioni giustificatrici delle proprie scelte anche nel rapporto con i propri dipendenti.
Nel caso di specie gli atti della P.A nei confronti del ricorrente appaiono adottati in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, del giusto procedimento e dei criteri generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), configurando altresì un inadempimento contrattuale della PA, suscettibile di produrre un danno risarcibile.
Sulla base delle considerazioni appena esposte, deve essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento per cui è causa (e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente) e la illegittimità dell'atto risolutivo del rapporto di lavoro.
Conseguentemente deve essere condannata l' convenuta a CP_2
corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno dal medesimo patito in conseguenza dell'illegittima condotta datoriale.
La somma dovuta a parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla mancata autorizzazione alla permanenza in servizio viene determinata tenendo conto dei seguenti parametri:
- del tempo intercorrente tra il giorno della cessazione del rapporto di lavoro e il raggiungimento del 70 anno di età (3 anni);
14 - delle mensilità comprese in tale arco temporale, ossia 13 mensilità annue e quindi 39 mensilità complessive (13 per 3);
- dell'ultimo stipendio quale risulta dal cedolino del mese di agosto
2022, comprensivo della retribuzione di risultato, considerato al netto e
(euro 5.079,48) e non al lordo, trattandosi di somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno;
- dell'importo della pensione quale risulta dal cedolino di maggio 2023
(euro 3823,70) da considerarsi sempre al netto.
Essendo la differenza tra lo stipendio e la pensione (considerati al netto) pari ad euro 1255,78 (mensili) moltiplicando tale somma per 39 mensilità ne consegue che la somma dovuta al ricorrente a titolo di risarcimento del danno patrimoniale è pari ad euro 48.975,42, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Non può essere riconosciuto il danno non patrimoniale non essendo stato allegato e provato, essendo le asserzioni al riguardo generiche e prive di supporto probatorio;
quanto alla richiesta di condanna seppur generica per le differenze sulla liquidazione di fine rapporto e sulla pensione, la stessa non può essere accolta tenuto conto che il riconoscimento della somma come sopra quantificata non incide sulle voci in questione, trattandosi di compensazione di un danno e non di ristoro della retribuzione che il ricorrente avrebbe potuto percepire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste in capo all'azienda convenuta, liquidate in euro 2.900,00, tenuto conto della
15 somma riconosciuta a titolo di risarcimento e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della determinazione n. 207 del 12.7.2022 e/o ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, in ordine al diniego della richiesta di permanenza in servizio fino al 70° anno di età ex art.
5-bis comma 2 l.
8/2020 presentata dal ricorrente;
- condanna l a Controparte_2
corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva pari ad € 48.975,42, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo,
- condanna l alla Controparte_2
rifusione in favore del ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.900,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma, 1 luglio 2025
Il Giudice
NA IT
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