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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione all'esito della trattazione scritta, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127-ter cpc e
281-sexies comma 3 cpc, considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale dalle parti costituite, preso atto del contenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 104 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
in persona del procuratore speciale rappresentata e Parte_1 difesa dall' Avv.to Serenella Galeano
-Parte Attrice –
E
, in persona del Sindaco Avv. Alberto Controparte_1
Morano, legale rappresentante pro tempore, con sede in , Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Iamundo ed elettivamente domiciliato in Polistena, alla Via On.le Luigi Longo n. 35
-Parte Convenuta–
Oggetto: Cessione crediti. Somministrazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la sul Parte_1 presupposto delle cessioni di credito intervenute con le società Pt_2 mediante contratto redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e
1 notificatA al convenuto ha agito in giudizio al fine di ottenere il CP_1 pagamento della somma di € 9.301,98, a titolo di corrispettivo per la somministrazione dell'energia elettrica erogata in favore del convenuto CP_1 oltre interessi secondo il conteggio di seguito indicato.
1.1. In particolare ha allegato di essere creditrice dell'importo di:
- € 9.301,98 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da;
Pt_2
- € 2.832,31 a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n.
231/2002, come novellato dal D.Lgs n. 192/12 in virtù delle predette fatture cedute;
- € 1.840,00, a titolo di risarcimento ex art. 6 del D.Lgs n. 231/2002;
1.2. A sostegno della proposta domanda, ha documentato la titolarità del credito vantato allegando l'atto di cessione stipulato nella forma della scrittura privata autenticata, notificata al convenuto Ente.
Ed invero, è stata prodotta (come allegato n. 1 all'atto di citazione in giudizio) la sopradetta scrittura che risulta esser stata autenticata dal notaio Per_1
Rep. 60.335 registrato il 27/06/2017.
[...]
Il documento alla pagina 57 contiene l'allegato A26, descrittivo dei crediti vantati nei confronti del comune di ed oggetto di cessione: “crediti Controparte_1 documentati da fatture emesse dal 10/06/2017 e crediti futuri”.
Inoltre, lo stesso allegato n. 1 nell'ultima pagina, contiene la scansione della ricevuta della pec del 27/06/2017, a mezzo della quale la cessione è stata notificata al . Controparte_1
La società attrice ha prodotto inoltre tre contratti, stipulati tra la cedente ed il di in data 17/10/2014, 24/09/2015; Pt_2 Controparte_1 CP_1
2/7/2015) muniti di timbro del Comune.
Ai fini della quantificazione degli importi, la cessionaria ha altresì depositato 46 fatture emesse nel periodo successivo alla cessione ed un conteggio analitico contenente: l'elenco dettagliato delle fatture di cui è richiesto l'adempimento con relativo numero, la data di emissione e la data di scadenza, “l'importo originario”, “l'importo corrisposto”, “l'importo residuo da recuperare”, “gli interessi calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/02 maturati al 25.10.2021” ed il risarcimento ex art. 6 D. Lgs 231/02.
2 1.3. Ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento delle richieste rassegnate nell'atto di citazione in giudizio, con condanna del convenuto ente al pagamento delle spese e delle competenze.
2. Nel costituirsi in giudizio il ha resistito alla Controparte_1 pretesa creditoria eccependo la carenza di prova del preteso credito, non risultando sufficiente a tal fine l'allegazione del contratto di cessione dei crediti stipulato fra la parte attrice e la società cedente, in difetto di un regolare contratto di fornitura.
In particolare, sul presupposto del difetto della fornitura asseritamente mai erogata, ha eccepito l'inesistenza dell'obbligazione in capo al che non CP_1 può quindi essere tenuto a pagare né la controprestazione né le maggiorazioni richieste.
Ha comunque contestato l'ammontare della pretesa creditoria in ragione della carenza di idonea documentazione a supporto, stante il difetto di produzione della prova della ricezione delle fatture di cui è richiesto il pagamento da parte dell'ente. Non di meno, ha rilevato incongruenze fra l'ammontare del credito e le tariffe vigenti all'epoca dell'emissione delle fatture, in relazione ai consumi effettivi.
Ha contestato l'applicabilità della disciplina prevista dagli artt. 2 e 5 del d.lgs.
231/2002, eccependo l'illegittimità delle maggiorazioni richieste a titolo di:
- interessi di mora da calcolarsi dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 2 e 5 D.lgs. n. 231 del 09.10.2002;
- risarcimento ex art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02;
- interessi anatocistici sugli interessi di mora maturati da almeno sei mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art. 1283 c.c..
2.1. Parte convenuta ha concluso chiedendo il rigetto della domanda con condanna di controparte alle spese di giudizio.
3. Deve premettersi che la controversia relativa al giudizio in epigrafe ha natura documentale, atteso che ai fini della prova del credito per il quale la società agisce in giudizio, è necessario che essa dimostri, come anche eccepito dal convenuto, l'esistenza di tutti i titoli, non solo, dunque, di un valido atto CP_1 di cessione del credito, ma, soprattutto della stipula dei contratti di
3 somministrazione conclusi a monte tra la società fornitrice ed il
[...]
e del regolare impegno spesa. Controparte_1
3.1. Orbene, è opportuno evidenziare che i contratti conclusi da un ente locale, come nel caso che occupa, sono soggetti ad un particolare regime giuridico, che deve essere necessariamente rispettato ai fini della validità del negozio stesso.
Difatti, per giurisprudenza consolidata, nei contratti conclusi dalla pubblica amministrazione (anche iure privatorum) la volontà di obbligarsi della p.a. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad substantiam1.
In altri termini, l'ordinamento impone dei requisiti di validità, che attengono alla manifestazione della volontà dell'ente e alla forma dei contratti stessi: nella specie, la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli contabili cui l'azione amministrativa è sempre soggetta.
Nel caso di specie come evidenziato vi è un atti copia di tre contratti stipulati con la società cedente, che non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte dell'ente.
La forma scritta non è tuttavia requisito sufficiente, in particolare, la necessità della stessa è costantemente ribadita dalla giurisprudenza quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria2.
4. Dunque, ulteriore requisito richiesto dalla legge ai fini della validità del vincolo negoziale concerne il profilo contabile, atteso che ai sensi dell'art. 191, comma 1, del d.lgs. 267/2000, gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile o l'attestazione della copertura finanziaria.
Nel caso che occupa la società attrice non ha fornito la prova né dell'esistenza dell'impegno contabile, né dell'attestazione della copertura finanziaria, il requisito appare pertanto carente, con la conseguenza che il vincolo negoziale sorge ai sensi dell'art. 191 comma 4 del d.lgs. 267/2000, direttamente in capo al funzionario che ha stipulato il contratto ceduto allegato dalla parte attrice, atteso che difetta la prova della corrispondente copertura finanziaria individuata tramite l'impegno di spesa.
Ai sensi dell'art. 191, comma 1, infatti, gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile o l'attestazione della copertura finanziaria, in difetto della quale il rapporto obbligatorio sorge con l'amministratore.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa” (cfr. Cass. Civ. n. 6919/2019).
4.1. Vi è poi da precisare, con specifico riferimento ai debiti dell'Ente locale che siano sorti «per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative», qual è quello di cui si controverte, l'art. 181 TUEL prevede:
“a. nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente, che con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute;
b. nei casi in cui l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, che con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile”.
4.2. Sennonché riguardo le fatture contestate, emesse dalla cedente, la parte attrice non ha né prodotto in atti né tantomeno allegato l'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio per i relativi anni, per cui, trattandosi di spese
5 per contratti di somministrazione riguardati prestazioni continuative, la costituzione dell'impegno di spesa sarebbe avvenuta con l'approvazione dei bilanci, senza necessità di ulteriori atti, ai sensi dell'art. 183, comma 2, TUEL.
5. Ove i sopradetti requisiti di validità, che attengono alla manifestazione della volontà dell'ente ed alla forma, non siano rispettati, non può parlarsi di
"contratto" ancorché invalidamente concluso, ma di un comportamento di fatto privo di rilievo sul piano giuridico (v, ex multis, Cass. Civ. n. 5179/1995).
Ne consegue che la pretese azionata non può trovare accoglimento, non avendo parte attrice dimostrato che l'effettuazione di forniture di energia elettrica sia avvenuta a seguito del regolare impegno di spesa.
6. Risultano pertanto inammissibili perché tardive le richieste formulate dalla parte attrice a seguito dell'assegnazione del termine ex art. 101 comma 2 cpc, sul tema dei requisiti di validità dei contratti stipulati con la PA.
L'assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 101 comma 2 cpc non consente di supplire alle lacune probatorie attraverso una surrettizia rimessione nei termini per la formulazione delle richieste non avanzate per tempo. D'altro canto sin dalla prima difesa la parte convenuta ha contestato i requisiti di validità dei contratti ceduti che come motivato nel caso che occupa attengono al difetto di prova della regolarità del contratto sul piano contabile.
Dunque non è accoglibile l'istanza formulata con le note assegnate ex art. 101 comma 2 cpc, di emissione nei confronti del Controparte_1 dell'ordine di esibizione, ex art 210 c.p.c., della previsione dell'impegno di spesa afferente i crediti azionati, nonché di copia dei Bilanci per gli anni 2017/2018, in cui sono state eseguite le forniture oggetto di causa, difettando in atti anche la semplice istanza tempestivamente avanzata dalla parte attrice di accesso alla documentazione di cui è richiesta l'esibizione ex art. 210 cpc che avrebbe potuto legittimare il potere officioso.
Altresì inammissibile risulta essere la domanda tardivamente avanzata, ancorché in via meramente subordinata, di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041
c.c. in quanto essa difetta del requisito della residualità atteso che, in difetto di regolare procedimento contabile, il vincolo negoziale ai sensi dell'art. 191 comma
6 4 TUEL sorge ope legis nei confronti del funzionario che ha stipulato il contratto privo di impegno di spesa, inidoneo a vincolare l'Ente.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del
[...]
come da dispositivo, applicando i parametri relativi allo Controparte_1 scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, valori minimi, tenuto dell'attività in concreto svolta (studio, introduzione, trattazione e decisione) della natura documentale della causa
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nei confronti del , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
- rigetta la domanda principale;
- dichiara inammissibile la domanda subordinata;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.540,00 oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 24/03/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cass. Civ. n. 6966/1998; Cass. Civ. n. 15488/2001; Cass. Civ. n. 15293/2005; Cass. Civ. SS. UU. n. 6827/2010; Cass. Civ. n. 13656/2013; Cass. Civ. n. 20690/2016; Cass. Civ. n. 22778/2019. 2 Cass. Civ. SS. UU. n. 20684/2018. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione all'esito della trattazione scritta, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127-ter cpc e
281-sexies comma 3 cpc, considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale dalle parti costituite, preso atto del contenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 104 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
in persona del procuratore speciale rappresentata e Parte_1 difesa dall' Avv.to Serenella Galeano
-Parte Attrice –
E
, in persona del Sindaco Avv. Alberto Controparte_1
Morano, legale rappresentante pro tempore, con sede in , Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Iamundo ed elettivamente domiciliato in Polistena, alla Via On.le Luigi Longo n. 35
-Parte Convenuta–
Oggetto: Cessione crediti. Somministrazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la sul Parte_1 presupposto delle cessioni di credito intervenute con le società Pt_2 mediante contratto redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e
1 notificatA al convenuto ha agito in giudizio al fine di ottenere il CP_1 pagamento della somma di € 9.301,98, a titolo di corrispettivo per la somministrazione dell'energia elettrica erogata in favore del convenuto CP_1 oltre interessi secondo il conteggio di seguito indicato.
1.1. In particolare ha allegato di essere creditrice dell'importo di:
- € 9.301,98 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da;
Pt_2
- € 2.832,31 a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n.
231/2002, come novellato dal D.Lgs n. 192/12 in virtù delle predette fatture cedute;
- € 1.840,00, a titolo di risarcimento ex art. 6 del D.Lgs n. 231/2002;
1.2. A sostegno della proposta domanda, ha documentato la titolarità del credito vantato allegando l'atto di cessione stipulato nella forma della scrittura privata autenticata, notificata al convenuto Ente.
Ed invero, è stata prodotta (come allegato n. 1 all'atto di citazione in giudizio) la sopradetta scrittura che risulta esser stata autenticata dal notaio Per_1
Rep. 60.335 registrato il 27/06/2017.
[...]
Il documento alla pagina 57 contiene l'allegato A26, descrittivo dei crediti vantati nei confronti del comune di ed oggetto di cessione: “crediti Controparte_1 documentati da fatture emesse dal 10/06/2017 e crediti futuri”.
Inoltre, lo stesso allegato n. 1 nell'ultima pagina, contiene la scansione della ricevuta della pec del 27/06/2017, a mezzo della quale la cessione è stata notificata al . Controparte_1
La società attrice ha prodotto inoltre tre contratti, stipulati tra la cedente ed il di in data 17/10/2014, 24/09/2015; Pt_2 Controparte_1 CP_1
2/7/2015) muniti di timbro del Comune.
Ai fini della quantificazione degli importi, la cessionaria ha altresì depositato 46 fatture emesse nel periodo successivo alla cessione ed un conteggio analitico contenente: l'elenco dettagliato delle fatture di cui è richiesto l'adempimento con relativo numero, la data di emissione e la data di scadenza, “l'importo originario”, “l'importo corrisposto”, “l'importo residuo da recuperare”, “gli interessi calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/02 maturati al 25.10.2021” ed il risarcimento ex art. 6 D. Lgs 231/02.
2 1.3. Ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento delle richieste rassegnate nell'atto di citazione in giudizio, con condanna del convenuto ente al pagamento delle spese e delle competenze.
2. Nel costituirsi in giudizio il ha resistito alla Controparte_1 pretesa creditoria eccependo la carenza di prova del preteso credito, non risultando sufficiente a tal fine l'allegazione del contratto di cessione dei crediti stipulato fra la parte attrice e la società cedente, in difetto di un regolare contratto di fornitura.
In particolare, sul presupposto del difetto della fornitura asseritamente mai erogata, ha eccepito l'inesistenza dell'obbligazione in capo al che non CP_1 può quindi essere tenuto a pagare né la controprestazione né le maggiorazioni richieste.
Ha comunque contestato l'ammontare della pretesa creditoria in ragione della carenza di idonea documentazione a supporto, stante il difetto di produzione della prova della ricezione delle fatture di cui è richiesto il pagamento da parte dell'ente. Non di meno, ha rilevato incongruenze fra l'ammontare del credito e le tariffe vigenti all'epoca dell'emissione delle fatture, in relazione ai consumi effettivi.
Ha contestato l'applicabilità della disciplina prevista dagli artt. 2 e 5 del d.lgs.
231/2002, eccependo l'illegittimità delle maggiorazioni richieste a titolo di:
- interessi di mora da calcolarsi dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 2 e 5 D.lgs. n. 231 del 09.10.2002;
- risarcimento ex art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02;
- interessi anatocistici sugli interessi di mora maturati da almeno sei mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art. 1283 c.c..
2.1. Parte convenuta ha concluso chiedendo il rigetto della domanda con condanna di controparte alle spese di giudizio.
3. Deve premettersi che la controversia relativa al giudizio in epigrafe ha natura documentale, atteso che ai fini della prova del credito per il quale la società agisce in giudizio, è necessario che essa dimostri, come anche eccepito dal convenuto, l'esistenza di tutti i titoli, non solo, dunque, di un valido atto CP_1 di cessione del credito, ma, soprattutto della stipula dei contratti di
3 somministrazione conclusi a monte tra la società fornitrice ed il
[...]
e del regolare impegno spesa. Controparte_1
3.1. Orbene, è opportuno evidenziare che i contratti conclusi da un ente locale, come nel caso che occupa, sono soggetti ad un particolare regime giuridico, che deve essere necessariamente rispettato ai fini della validità del negozio stesso.
Difatti, per giurisprudenza consolidata, nei contratti conclusi dalla pubblica amministrazione (anche iure privatorum) la volontà di obbligarsi della p.a. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad substantiam1.
In altri termini, l'ordinamento impone dei requisiti di validità, che attengono alla manifestazione della volontà dell'ente e alla forma dei contratti stessi: nella specie, la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli contabili cui l'azione amministrativa è sempre soggetta.
Nel caso di specie come evidenziato vi è un atti copia di tre contratti stipulati con la società cedente, che non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte dell'ente.
La forma scritta non è tuttavia requisito sufficiente, in particolare, la necessità della stessa è costantemente ribadita dalla giurisprudenza quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria2.
4. Dunque, ulteriore requisito richiesto dalla legge ai fini della validità del vincolo negoziale concerne il profilo contabile, atteso che ai sensi dell'art. 191, comma 1, del d.lgs. 267/2000, gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile o l'attestazione della copertura finanziaria.
Nel caso che occupa la società attrice non ha fornito la prova né dell'esistenza dell'impegno contabile, né dell'attestazione della copertura finanziaria, il requisito appare pertanto carente, con la conseguenza che il vincolo negoziale sorge ai sensi dell'art. 191 comma 4 del d.lgs. 267/2000, direttamente in capo al funzionario che ha stipulato il contratto ceduto allegato dalla parte attrice, atteso che difetta la prova della corrispondente copertura finanziaria individuata tramite l'impegno di spesa.
Ai sensi dell'art. 191, comma 1, infatti, gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile o l'attestazione della copertura finanziaria, in difetto della quale il rapporto obbligatorio sorge con l'amministratore.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa” (cfr. Cass. Civ. n. 6919/2019).
4.1. Vi è poi da precisare, con specifico riferimento ai debiti dell'Ente locale che siano sorti «per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative», qual è quello di cui si controverte, l'art. 181 TUEL prevede:
“a. nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente, che con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute;
b. nei casi in cui l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, che con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile”.
4.2. Sennonché riguardo le fatture contestate, emesse dalla cedente, la parte attrice non ha né prodotto in atti né tantomeno allegato l'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio per i relativi anni, per cui, trattandosi di spese
5 per contratti di somministrazione riguardati prestazioni continuative, la costituzione dell'impegno di spesa sarebbe avvenuta con l'approvazione dei bilanci, senza necessità di ulteriori atti, ai sensi dell'art. 183, comma 2, TUEL.
5. Ove i sopradetti requisiti di validità, che attengono alla manifestazione della volontà dell'ente ed alla forma, non siano rispettati, non può parlarsi di
"contratto" ancorché invalidamente concluso, ma di un comportamento di fatto privo di rilievo sul piano giuridico (v, ex multis, Cass. Civ. n. 5179/1995).
Ne consegue che la pretese azionata non può trovare accoglimento, non avendo parte attrice dimostrato che l'effettuazione di forniture di energia elettrica sia avvenuta a seguito del regolare impegno di spesa.
6. Risultano pertanto inammissibili perché tardive le richieste formulate dalla parte attrice a seguito dell'assegnazione del termine ex art. 101 comma 2 cpc, sul tema dei requisiti di validità dei contratti stipulati con la PA.
L'assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 101 comma 2 cpc non consente di supplire alle lacune probatorie attraverso una surrettizia rimessione nei termini per la formulazione delle richieste non avanzate per tempo. D'altro canto sin dalla prima difesa la parte convenuta ha contestato i requisiti di validità dei contratti ceduti che come motivato nel caso che occupa attengono al difetto di prova della regolarità del contratto sul piano contabile.
Dunque non è accoglibile l'istanza formulata con le note assegnate ex art. 101 comma 2 cpc, di emissione nei confronti del Controparte_1 dell'ordine di esibizione, ex art 210 c.p.c., della previsione dell'impegno di spesa afferente i crediti azionati, nonché di copia dei Bilanci per gli anni 2017/2018, in cui sono state eseguite le forniture oggetto di causa, difettando in atti anche la semplice istanza tempestivamente avanzata dalla parte attrice di accesso alla documentazione di cui è richiesta l'esibizione ex art. 210 cpc che avrebbe potuto legittimare il potere officioso.
Altresì inammissibile risulta essere la domanda tardivamente avanzata, ancorché in via meramente subordinata, di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041
c.c. in quanto essa difetta del requisito della residualità atteso che, in difetto di regolare procedimento contabile, il vincolo negoziale ai sensi dell'art. 191 comma
6 4 TUEL sorge ope legis nei confronti del funzionario che ha stipulato il contratto privo di impegno di spesa, inidoneo a vincolare l'Ente.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del
[...]
come da dispositivo, applicando i parametri relativi allo Controparte_1 scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, valori minimi, tenuto dell'attività in concreto svolta (studio, introduzione, trattazione e decisione) della natura documentale della causa
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nei confronti del , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
- rigetta la domanda principale;
- dichiara inammissibile la domanda subordinata;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.540,00 oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 24/03/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cass. Civ. n. 6966/1998; Cass. Civ. n. 15488/2001; Cass. Civ. n. 15293/2005; Cass. Civ. SS. UU. n. 6827/2010; Cass. Civ. n. 13656/2013; Cass. Civ. n. 20690/2016; Cass. Civ. n. 22778/2019. 2 Cass. Civ. SS. UU. n. 20684/2018. 4