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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/12/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1330/2022, avente ad oggetto: risarcimento danni da lesione a cose, decisa all'udienza del 18.12.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
, rapp.to e difeso in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1 citazione, dall'avv. Riccardo Izzi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Fondi alla via Damiano Chiesa n. 14
ATTORE
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di CP_1 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco
Minervini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via
Monzambano 10
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio l' affinché, accertata l'esclusiva responsabilità della Controparte_1 stessa nella causazione del sinistro, venisse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali.
A tal fine deduceva che il giorno 26.05.2021, alle ore 18:00 circa, nel
Comune di Latina, percorreva a bordo della propria vettura Volkswagen Golf
Tg. FD 153 VR la via Migliara 41, allorquando nel procinto di immettersi sulla
SS7 Via Appia, per la alta e fitta vegetazione che impediva la visuale dell'incrocio, avanzava nella marcia oltre la linea di arresto, impattando con la vettura proveniente dalla sua sinistra, Volkswagen Polo tg: EF 276 HF che percorreva la via Appia con direzione Terracina.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' contestando la Controparte_1 avversa ricostruzione, riconducendo il sinistro all'alveo della responsabilità ex art. 2054 c.c.. Deduceva, inoltre, la mancanza di prova dei danni occorsi al veicolo.
Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale, la causa, all'udienza del 18.12.2025, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda attorea è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
L'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto per la prospettata mancata manutenzione del verde pubblico, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
In ordine ai presupposti giuridici della domanda, va in primo luogo osservato che “la responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale
“alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno” (Cass. civile sent. n.11592/2010).
Pertanto, sia che si voglia considerare l'insidiosità della cosa quale vero e proprio requisito per l'affermazione della responsabilità del custode, sia che si voglia ritenere -forse più correttamente- che la mancanza di insidiosità della
- 2 - cosa si traduca in una prova logica della sussistenza di colpa esclusiva dello stesso danneggiato (ovvero di caso fortuito, attesa la pacifica inclusione nell'alveo del fortuito anche del fatto dello stesso danneggiato), si deve, comunque, senz'altro affermare che:
- per aversi responsabilità del custode deve sussistere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso;
- è onere dell'attore dimostrare siffatto nesso;
- siffatto rapporto di causalità deve ritenersi tanto più labile, fino alla completa elisione, quanto più le anomalie della cosa risultino pienamente visibili, prevedibili e quindi evitabili.
Dunque, anche in ipotesi di responsabilità del custode, si deve comunque ritenere che la visibilità e/o conoscenza delle anomalie della cosa da parte del danneggiato costituiscano elemento da cui desumere la mancanza e/o interruzione del nesso di causalità (ovvero di sussistenza del caso fortuito) dipendendo, in buona sostanza, il sinistro dal fatto dello stesso danneggiato il quale, con il proprio comportamento, ha assorbito ogni aspetto causale eventualmente presente anche nella cosa.
L'apprezzamento del fortuito (ovvero, in sostanza, l'apprezzamento dell'inesistenza del nesso di causalità) si risolve, con particolare riferimento al
“fatto dello stesso danneggiato”, nell'effettuare un ragionamento ipotetico in base al quale, inserendo fittiziamente un comportamento alternativo minimamente diligente dello stesso danneggiato (ove in concreto esigibile), si possa inferire che il danno non si sarebbe verificato. E, in ipotesi quindi di piena visibilità della situazione di pericolo, l'eventuale danno subito dal danneggiato può essere ritenuto (all'esito della valutazione di fatto riservata al giudice del merito) causato dalla stessa condotta disattenta del danneggiato e comunque non riconducibile alla cosa (e, quindi, alla responsabilità del custode).
La correttezza delle predette argomentazioni risulta espressamente confermata dalla stessa Corte di Cassazione che ha anche rilevato che “il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo (alla
- 3 - cosa in custodia) deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode” (Cass. civile sent. n. 4279/2008).
Recentemente, la Suprema Corte ha rilevato che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obbiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 11526 del
11/05/2017).
È, peraltro, assolutamente pacifico in giurisprudenza che nel comportamento colposo dello stesso danneggiato debba essere ricompreso anche l'uso del bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo (Cass. Sent. n. 15779/2006; Cass. Sent. n.23939/2009).
Dall'esame delle risultanze istruttorie non è risultata provata la prospettazione attorea per cui il sinistro sarebbe accaduto a causa della fitta vegetazione che impediva la visuale.
Non appare dirimente ai fini dell'affermazione di responsabilità del custode la testimonianza resa dal teste il quale non assisteva Testimone_1 al fatto ma sopraggiungeva subito dopo l'accadimento e confermava della posizione di quiete dei veicoli dopo l'impatto come ritratta dalla documentazione fotografica versata in atti dalla parte attrice.
- 4 - In particolare confermava che la foto prodotta sub doc. 3 ritraeva lo stato dei veicolo dopo l'impatto e la foto sub 2 lo stato della vegetazione al momento del sinistro. Orbene sul punto il teste ha riferito “c'era vegetazione folta in prossimità dei guard rail della banchina dell'Appia…. È un incrocio a T ma la visibilità è ostacolata da guard rail altro e vegetazione spontanea, è erba di banchina, non sono coltivazioni. Il problema riguarda chi si immette nell'appia provenendo dalla Migliara per immettersi sull'appia.” per poi precisare con riferimento alla foto sub 2 “Confermo lo stato della vegetazione oltre il margine del guard rail.”
Il teste che assisteva al sinistro, seguendo l'attore a Testimone_2 bordo della propria vettura, riferiva che “ La vegetazione è composta da alberi.
Nello specifico c'erano delle erbacce che sbordavano dal guard rail.
Sbordavano anche sul piano stradale. Erano erbacce alte un po' più di altezza
d'uomo non arrivavano ai due metri”.
Orbene detta ultima testimonianza appare contraddittoria rispetto alla documentazione fotografica prodotta dalla stessa parte attrice. Dalla foto sub 2
è, infatti, evidente che le erbacce non sbordavano dal guard rail sul piano stradale, ma rimanevano entro il margine delimitatorio della carreggiata ed erano di altezza decisamente inferiore ai 2 metri.
Del pari con riferimento al teste , la documentazione Tes_1 fotografica è stata dallo stesso riconosciuta e confermata come ritraente lo stato dei luoghi al momento del sinistro. La sua deposizione, nel riferire della presenza di folta vegetazione tale da ostacolare la visibilità, appare contrastante con le evidenze fotografiche da cui risulta chiaro che la vegetazione al margine non era folta, non era particolarmente alta né sbordante in modo invasivo sulla carreggiata, tale da creare ostacolo alla circolazione stradale.
A ciò si aggiunga che l'attore in sede di interrogatorio formale ha dichiarato di percorrere la strada tutti i giorni per andare al lavoro, confermando altresì le foto dei luoghi.
Orbene, la più recente giurisprudenza della Cassazione, ha
- 5 - recentemente ristretto l'ambito di applicazione dell'art. 2051c.c. escludendo la responsabilità del o dell'Ente custode della strada qualora la strada sia CP_2 nota al danneggiato. Il risarcimento del danno pertanto è escluso tutte le volte in cui l'infortunio si verifica vicino casa o lavoro sussistendo in tali casi una presunzione da parte della vittima della conoscenza dello stato della strada. In tali casi quindi non si può parlare di alcuna “insidia o trabocchetto” che in precedenza permetteva il riconoscimento automatico del risarcimento (Cass. sentenza emessa il 14 giugno, la n.12174 del 2016).
La domanda va pertanto rigettata non avendo provato l'attore né
l'effettiva ostruzione della visibilità (smentita dalla documentazione fotografica prodotta in atti) nè in ogni caso il nesso eziologico tra la stessa ed il verificarsi del sinistro che appare ascrivibile ad una violazione delle regole inerenti alla circolazione stradale.
Il principio del “più probabile che non” attiene alla valutazione del nesso causale, ma non del compendio probatorio, il quale deve giungere alla certezza dell'accadimento del fatto storico, attraverso la più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti (cfr. Cass.
Sentenza del 29 settembre 2021 n. 26304 “il criterio del “più probabile che non” è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio, deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità”).
Inoltre, trattandosi di immissione in un incrocio, secondo la più recente giurisprudenza, sarebbe stato onere del danneggiato tenere una condotta di
“ragionevole cautela” e di non manifesta “disattenzione”. (Cass. n.
24071/2025).
La domanda va pertanto rigettata non avendo provato l'attore che il fatto
- 6 - dannoso dedotto sia eziologicamente riconducibile alla condotta di omessa custodia del convenuto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, decidendo la domanda in epigrafe, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
VA e PA se dovute, come per legge.
Così deciso in Latina il 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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