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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/11/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa UD IO
SI ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 957/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PO BI ORAZIO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417 bis cpc, dal funzionario dott.ssa Ioculano Giuseppa Antonietta resistente,
Oggetto: RICOSTRUZIONE CARRIERA
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 12/05/2023 , dipendente del Parte_1 [...]
con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre Controparte_1
2016 nel profilo di collaboratore scolastico, ha esposto di aver prestato servizio per oltre tredici anni con contratti a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo. Dopo la stabilizzazione, ha chiesto la ricostruzione della carriera, ma il decreto emesso dall'amministrazione ha riconosciuto solo dieci anni e un mese di anzianità, applicando l'art. 569 del D.Lgs. 297/1994, che limita il computo del servizio preruolo.
La ricorrente ha dedotto la violazione del principio di non discriminazione sancito dalla
Direttiva 1999/70/CE e dall'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, richiamando giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione (tra cui
Cass. n. 31150/2019), secondo cui il servizio preruolo deve essere integralmente valutato ai fini giuridici ed economici. La ricorrente ha chiesto la disapplicazione della norma interna in contrasto con il diritto europeo, domandando il riconoscimento integrale del servizio pregresso, la rettifica del decreto di ricostruzione della carriera, il collocamento nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata e il pagamento delle differenze retributive con interessi e rivalutazione, oltre alle spese di lite.
L'Amministrazione resistente, costituendosi, ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto. In via preliminare, ha eccepito la prescrizione quinquennale delle differenze retributive anteriori alla notifica del ricorso, richiamando l'art. 2948 c.c..
Ha dedotto inoltre il difetto di prova, rilevando che la ricorrente non ha quantificato le somme richieste né fornito elementi idonei alla loro determinazione.
Nel merito, ha sostenuto la legittimità del decreto di ricostruzione della carriera, redatto in conformità all'art. 569 del D.Lgs. 297/1994, che prevede il riconoscimento integrale dei primi tre anni di servizio preruolo e, per la parte residua, nella misura di due terzi ai soli fini economici, con successivo riallineamento al compimento di vent'anni di anzianità. Ha sostenuto che tale disciplina realizza un giusto equilibrio e non viola la clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, la quale consente differenze di trattamento giustificate da ragioni oggettive. In subordine, qualora fosse riconosciuto il diritto alle differenze retributive, chiede che il calcolo avvenga in proporzione all'orario effettivamente svolto, escludendo il cumulo di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994. Ha concluso per il rigetto del ricorso, l'esclusione del servizio 2013 ai fini stipendiali e la condanna alle spese.
2- Il ricorso è fondato entro i limiti di seguito esposti.
3- La ricorrente ha chiesto la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato.
L'art. 569 d.lgs. n. 597/1994, intitolato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”, testualmente prevede: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici” (comma 1).
L'art. 570 d.lgs. n. 597/1994 intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento” dispone: “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento” (comma 1).
Secondo orientamento oramai consolidato della Suprema Corte (a partire dalla pronuncia n. 31150 del 2019) deve ritenersi che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di
Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 RO punto 43; Corte di Giustizia Per_1
18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti ( Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17,
[...]
5.6.2018, causa C-677/16, ON Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Persona_2
Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali la Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635,
26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale
ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del
2019).
Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_3
8.9.2011, causa C-177/10 RO Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi
153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( Del Cerro Alonso, cit., punto
42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-
177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini
Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, ON Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, ZZ);
e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» ( Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 ZZ).
Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, occorre pertanto disapplicare la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo.
La S.C. (Cass. n. 31150/2019) ha quindi affermato il seguente principio di diritto: “
L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
4- Orbene, nel caso di specie, risulta dal decreto di ricostruzione carriera allegato in atti, che l'anzianità di servizio pre-ruolo della ricorrente è stata calcolata sulla scorta del dettato degli artt. 569 e 570 del citato t.u. dell'istruzione, nonché l'art. 4, comma 13, del decreto del presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, concernenti il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, riconoscendo alla ricorrente una anzianità di servizio a fini giuridici ed economici di anni 10, mesi 1, giorni 0 ed una anzianità ai soli fini economici di anni 3, mesi 0, giorni 17.
Ciò posto, il servizio effettivo prestato – ovvero, anni 13, mesi 10, giorni 7- è stato computato per intero per i primi tre anni ai fini giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
In linea con l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente al computo per intero, ai fini giuridici ed economici, - con l'eccezione dell'anno 2013 che dovrà essere valutato ai soli fini giuridici, in virtù di quanto esposto al successivo punto- dell'effettivo periodo di servizio pre-ruolo prestato senza, quindi, l'abbattimento previsto dall'art. 569 cit, abbattimento che, in quanto non giustificato da ragioni oggettive, non appare conforme al diritto dell'Unione.
5-In ordine alla valutazione ai fini giuridici ed economici del servizio non di ruolo svolto nell'anno 2013, annualità rientrante nel blocco delle progressioni stipendiali, si osserva quanto segue.
L'art. 9, comma 23, D.L. 78/2010 ha previsto che per il personale docente e ATA della
Scuola, “gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti” e l'art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 122/2013 ha prorogato tale disposizione fino al 31.12.2013; per gli anni 2010, 2011 e 2012 è stato successivamente disposto il recupero dell'utilità ai fini delle progressioni stipendiali (ex art. 8, comma
14, D.L. 78/2010), ma nulla è stato mai disposto per l'anno 2013 che resta, pertanto, non computabile ai fini della progressione stipendiale prevista dal CCNL.
Ritiene il Tribunale, che la domanda della ricorrente non possa trovare accoglimento nella parte in cui è volta al riconoscimento degli effetti economici dell'anno scolastico
2013.
Come chiarito dalla sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 373/2025, l'anno
2013, pur costituendo servizio effettivamente prestato, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, in forza dell'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. n.
122/2013.
La Corte d'Appello ha chiarito che, in forza dell'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010
e dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 122/2013, l'anno 2013 non può essere considerato utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e degli incrementi economici.
Tuttavia, ha precisato che tale esclusione riguarda esclusivamente gli effetti economici, mentre l'anzianità di servizio maturata nel 2013 conserva efficacia ai fini giuridici.
In particolare, la Corte d'Appello ha evidenziato che il legislatore ha inteso sterilizzare, ai soli fini economici, un periodo temporale determinato, senza incidere sul complessivo meccanismo di progressione giuridica.
Tale interpretazione è coerente con la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. nn.
304/2013, 310/2013,154/2014), che ha ritenuto legittimo il blocco economico purché temporaneo, proporzionato e giustificato da esigenze di contenimento della spesa pubblica, ma ha escluso che esso possa estendersi agli effetti giuridici della carriera.
La Corte d'Appello di Messina ha inoltre ribadito che l'anzianità di servizio costituisce un fatto giuridico insuscettibile di autonoma prescrizione e che, anche per l'anno 2013, essa deve essere valutata ai fini della ricostruzione di carriera, della mobilità, della partecipazione a concorsi e del superamento del periodo di prova
Tale interpretazione è stata recentemente confermata dalle sentenze n. 13618/2025 e n.
13619/2025 della Corte di cassazione, la quale ha ribadito che la “non utilità” dell'anno
2013 deve intendersi limitata ai soli effetti economici, senza estendersi agli effetti giuridici. La Corte ha escluso che, in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva e del reperimento delle relative risorse, l'annualità del 2013 possa essere computata ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali, nanche per il periodo successivo alla cessazione del blocco.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che il meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, proprio del comparto scuola, non può essere assimilato alle progressioni professionali soggette a selezione o concorso, e che la sterilizzazione economica dell'anno 2013, pur proiettandosi nel tempo, non altera il carattere temporaneo ed eccezionale della misura, né incide sulla legittimità costituzionale della disciplina adottata dal legislatore.
Pertanto, l'unica interpretazione conforme al dettato normativo e costituzionalmente orientata è quella che riconosce l'anno 2013 ai soli fini giuridici, escludendone gli effetti economici, in quanto il blocco stipendiale disposto per quell'anno è stato ritenuto legittimo solo nella sua dimensione economica e per il periodo strettamente previsto dalla legge.
La S.C. nei recenti pronunciamenti ha quindi affermato che “In tema di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al
"blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma
23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R.
n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché
1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione"
- ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero”.
In conclusione, non sussistendo argomenti per disattendere la motivazione dal giudice di legittimità, va dichiarato che il riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno
2013 vada riconosciuto ai soli fini giuridici, senza alcun effetto di tipo economico.
6- Alla valutazione per intero dell'effettivo servizio pre-ruolo svolto, con il limite della valutazione del servizio svolto nell'anno 2013 ai soli fini giuridici, consegue, la condanna del al collocamento della ricorrente nella posizione stipendiale CP_2 corrispondente alla effettiva anzianità di servizio maturata e alla corresponsione delle differenze stipendiali riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base all'anzianità di servizio così maturata, nei limiti della prescrizione quinquennale dalla notifica della messa in mora del 18.04.2023 ( cfr all. 4a-4b-4c-4d del ricorso).
7- Si osserva, infatti, che il , con tempestiva memoria di costituzione depositata CP_1 il 21.03.2024 (udienza 08.04.2024), ha eccepito la prescrizione quinquennale delle rivendicate differenze retributive.
La Corte di cassazione ha da tempo chiarito - in riferimento alla ricostruzione di carriera dei docenti, ma dettando un principio indubbiamente valido anche per il personale ATA, perché coerente con la consolidata giurisprudenza in materia di anzianità di servizio nel rapporto di lavoro privato (orientamento costante a partire da Cass. S.U. 4812/1986)- che “l'anzianità di servizio …configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (Cass.
2232/2020; in senso conforme, v. Cass. 25574, 27021 e 37538/2021).
Avuto riguardo al caso di specie, si osserva che le somme dovute in virtù della ricostruzione della carriera spettano per effetto di diritto divenuto esercitabile dal ricorrente con il decreto di ricostruzione del 13.05.2017 e il primo atto interruttivo documentato in atti è la notifica della lettera di diffida e messa in mora del 18.04.2023.
Devono, pertanto, ritenersi prescritti i crediti derivanti da differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente alla lettera di diffida e messa in mora del 18.04.2023.
8- Conclusivamente, deve ritenersi accertato il diritto del ricorrente alla valutazione, come servizio di ruolo, dell'intero servizio pre-ruolo prestato prima della immissione in ruolo, ivi compreso, ai soli fini giuridici, del servizio prestato nell'anno 2013, con conseguente diritto al collocamento nella relativa posizione stipendiale corrispondente alla anzianità di servizio maturata.
Consegue, altresì, la condanna in via generica del al pagamento delle CP_1 differenze retributive derivanti dalla ricostruzione di carriera, relative al quinquennio antecedente alla diffida del 18.04.2023, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
9- Le spese di lite, in ragione della decisione adottata e della considerazione di numerosi precedenti giurisprudenziali che hanno deciso diversamente (anche di questo Ufficio) rispetto a quanto affermato da ultimo dalla Suprema Corte in merito alla valutazione dell'anno 2013, vanno compensate per metà, ponendo la restante parte a carico del
, con distrazione in favore del procuratore antistatario. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 957/2023 RG, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente, , al riconoscimento, Parte_1
e quindi del computo a fini giuridici ed economici, dell'integrale servizio pre-ruolo prestato prima della immissione in ruolo, con la precisazione che il servizio prestato Cont nell'anno 2013 dovrà riconosciuto ai soli fini giuridici e, per l'effetto, condanna il ad emettere nuovo decreto di ricostruzione della carriera secondo quanto indicato con conseguente diritto della ricorrente al collocamento nella relativa posizione stipendiale corrispondente alla conseguente fascia di anzianità;
2) per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento delle differenze retributive CP_1 derivanti dalla ricostruzione di carriera nei termini sopra indicati relative al quinquennio antecedente al 18.04.2023, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
3) Compensa le spese di lite per metà e condanna il convenuto in persona del CP_1
pro-tempore, al pagamento delle spese processuali liquidate in € 129,50 per CP_4 spese ed € 1.347,50 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Fabio Orazio
Coppolino, ex art. 93 c.p.c.;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 30.10.2025 Il Giudice
UD IO SI