Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/06/2025, n. 2645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2645 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 13.6.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ed in persona del g.o.p. Marino Pelosi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 9516/19 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
tra
, C. F. , rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Maiello come da procura in atti;
Opponente
e
C.F. in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Marco Rossi come da procura in atti;
Opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.8.2017 la quale incorporante di Controparte_1 Controparte_2
giusto atto di fusione del 28.12.2011, chiedeva al Tribunale di Salerno di ingiungere alla
[...]
sig.ra il pagamento della somma di € 8.653,15 oltre interessi e spese Parte_1
di monitorio.
8.653,15 di cui € 8.296,44 in linea capitale ed € 356,71 a titolo di interessi di mora in relazione al contratto di leasing n. 4248 siglato in data 31.3.2005.
Con decreto 2737/17 l'adito Tribunale ingiungeva alla il pagamento Parte_1
della somma di € 8.653,15 oltre interessi e spese di monitorio.
Con atto di citazione notificato in data 5.10.2019 ed iscritto a ruolo 5.10.2019 la signora proponeva opposizione avverso detto decreto chiedendone la revoca. Parte_1
A sostegno della proposta opposizione, la signora eccepiva Parte_1
l'intervenuta prescrizione del credito azionato, l'inefficacia del titolo esecutivo, il disconoscimento di conformità del contratto e la nullità del Contratto Di Leasing, l'inesigibilità, infine, del credito in ragione della mancata notifica della cessione del credito;
Si costituiva l'opposta società chiedendo dichiararsi inammissibile e/o improcedibile l'opposizione ex art 650 c.p.c. ex adverso proposta dalla signora;
Pt_1
Chiedeva rigettarsi l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per capitale, interessi e spese legali liquidati in decreto, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non essendo sussistenti i gravi motivi e risultando l'opposizione non fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione;
nel merito in linea principale chiedeva dichiararsi l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione proposta rigettarla in toto e confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito in subordine chiedeva dichiarare previo accertamento la responsabilità dalla sig.ra per il pagamento nei confronti di (già Pt_1 Controparte_1 [...]
della somma di € 8.653,15, comunque, di quella maggiore o minor somma che CP_3
risulterà dovuta nel corso del presente giudizio, condannare l'odierno opponente al pagamento della somma di predetta, o della maggiore o minor somma che risulterà dovuta dall'istruttoria, oltre agli interessi dalla data di cessione del credito al saldo effettivo.
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino a pervenire alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente va ricordato che, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., l'ingiunto può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto ingiuntivo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o per forza maggiore. Tenuto conto che la notificazione del decreto ingiuntivo è stata eseguita, con le forme dell'articolo 140 c.p.c., in un luogo in cui l'opponente non aveva più la sua residenza Pt_1
anagrafica da oltre 5 mesi, può presumersi che la stessa opponente non ne abbia avuto tempestiva conoscenza, con conseguente ammissibilità dell'opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650 c.p.c.
Sul punto va evidenziato che “La notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicché quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione” (Tribunale Crotone, 15/08/2019, n.1005).
Peraltro, già il giudice della causa con ordinanza del 29.2-1.3.2020 rammentava che la notificazione del decreto ingiuntivo, effettuata presso il luogo in cui l'ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima, è nulla ma non inesistente, non potendosi dire che tale luogo sia privo di riferimenti col destinatario della notifica. Quest'ultimo resta quindi tutelato dalla possibilità, ricorrendone i presupposti, di reagire avverso il decreto ingiuntivo mediante l'opposizione tardiva prevista dall'articolo 650 c.p.c., che tuttavia non può basarsi sulla sola deduzione del vizio di notificazione, che risulta sanato dalla sola proposizione della stessa (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/02/2019, n.4529);
Nel merito l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Parte opponente ha eccepito la prescrizione del credito.
In caso di contratti di finanziamenti a rimborso prestabilito, come quello del leasing, il pagamento di ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
il pagamento delle singole rate costituisce l'adempimento parziale dell'unica obbligazione restitutoria derivante dal contratto e conseguentemente per i ratei già scaduti non opera il termine prescrizionale di cui all'art. 2948
c.c. relativo alla prescrizione delle prestazioni periodiche. La data di decorrenza dalla prescrizione – decennale - deve quindi essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo e non prendendo in considerazione la data di stipula dello stesso (Cass. n. 17798/2011; conf. Cass. n. 19291/2010; Cass. n. 2301/2004);
Nel caso di specie il termine decorre dall'ultimo rateo previsto da piano di ammortamento, ovvero dal 28.2.2010 (contratto stipulato il 31.3.2005 con 59 rate mensili).
Lo stesso è stato interrotto dalla notifica dell'atto di precetto in data 19.9.2019.
La sollevata eccezione di prescrizione del credito va, pertanto, rigettata.
Deve altresì rilevarsi che, dalla proposta opposizione, non emergono puntuali contestazioni in ordine alla sottoscrizione del contratto, alle condizioni economiche dello stesso, alla effettiva erogazione del finanziamento sul quale si basa l'azione di recupero del credito;
nulla contesta in ordine al mancato pagamento delle somme dovute.
La cessione del credito risulta, inoltre, notificata a mezzo raccomandata con A.R. n.
60709674434-9 del 6.7.2009.
Circa i vizi eccepiti e l'operato disconoscimento del contratto va ricordato che, in tema di efficacia probatoria della copia fotostatica di cui all'art. 2719 c.c., il “disconoscimento” che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova – e che va distinto dal “mancato riconoscimento”, diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite -, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (cfr. Cass. Ord. 311/20).
Nel caso di specie l'opponente limita le contestazioni (puntuali) alla mancata indicazione della data e del luogo di sottoscrizione invocando altresì la declaratoria di invalidità del contratto.
E' il caso di ricordare, sul punto, viste le censure mosse dall'opponente, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1325 cc., i requisiti essenziali del contratto, la cui mancanza determina la nullità dello stesso sono: l'accordo delle parti (di cui agli artt. 1326 e seguenti e 1427 c.c.), la causa (ex art. 1343 e seguenti c.c.), l'oggetto (cfr. art. 1346 e seguenti c.c.) e la forma, quando risulta che
è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (di cui agli artt. 1350 e seguenti c.c.). Contrariamente a quanto affermato da parte opponente la data ed il luogo non vengono considerati elementi essenziali del contratto il quale deve ritenersi valido, a tutti gli effetti, tra le parti.
Da quanto sopra deriva unicamente il rigetto della proposta opposizione e la conferma dell'opposto decreto.
Le spese del presente giudizio di opposizione, attesa la controvertibilità in fatto delle questioni agitate, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. Marino Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante n. R.G. 9516/19 così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma l'opposto decreto;
2) Compensa tra parti le spese del presente giudizio;
Così deciso in Salerno il 13.6.2025
Il g.o.p.
Dr. Marino Pelosi