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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/09/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1540 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. FRAIA LUIGI c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, Via papa Urbano VIII, 9, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti AVENA GILDA e CP_1 P.IVA_1
FERRATO UMBERTO con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a, presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni l'istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU (che non ha accertato in capo alla stessa il presupposto di natura sanitaria concernente l'assegno ex L. 118/71) rilevando come fosse da considerare quale soggetto alla quale andava riconosciuta tale provvidenza;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del detto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Spiegava costituzione in giudizio l' , in p.l.r.p.t., che deduceva l'inammissibilità – sotto diversi CP_1 profili – del ricorso nonché l'infondatezza del medesimo.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti alla l'udienza odierna le Parti si riportavano ai rispettivi scritti.
La causa è matura per la decisione.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico del ricorrente con la conseguenza che ogni lagnanza dell al riguardo risulta destituita di fondamento. CP_1
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 31.01.2025 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 27.02.2025 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma.
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 24.03.2025.
Risulta, altresì, il rispetto del termine decadenziale di 6 mesi atteso che la visita presso la competente Commissione Medica è stata espletata in data 22.12.2023 laddove il ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo risulta essere stato iscritto il 06.05.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
Parte ricorrente, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il numero 1837/24 RG, chiedeva riconoscersi il beneficio dell'assegno ex L. 118/71 in suo favore rilevando come il ctu della pregressa fase processuale dott. avrebbe sottostimato le patologie affliggenti Persona_1 la stessa applicando codici tabellari non consoni per i problemi di natura uditiva ed asmatica ed aggiungendo come il ctu avrebbe, comunque, errato nel calcolo riduzionistico atteso che sulla base di quanto riscontrato assegnava una invalidità pari al 46% laddove, viceversa, la stessa raggiungeva la soglia del 48%.
A tal proposito va rilevato come l'art. 445 bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio ivi previsto dispone che: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Nel caso di specie risultano esplicitati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . Controparte_2
Parte ricorrente, però, ha contestato le conclusioni del CTU nominato nella pregressa fase processuale senza fornire valide argomentazioni scientifiche di segno contrario. In buona sostanza l'istante si duole dell'assegnazione di codici e/o di percentuali non adeguate relativamente alle patologie da cui è affetta, così come diagnosticate dal CTU lamentandone una valutazione del tutto riduttiva.
Ad avviso di questo Giudice le doglianze espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione da assumere nella presente sede processuale, ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e errate dal punto di vista scientifico, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Mette conto evidenziare al riguardo come nel ricorso non risulta segnalata l'omessa valutazione delle certificazioni mediche versate in atti e la parte si limita ad assegnare alle patologie accertate dei valori percentuali maggiori rispetto a quelli riconosciuti, ma senza evidenziare, con costrutto logico-scientifico, per quale motivo la valutazione del CTU sia da ritenersi errata.
Ed invero, deve rilevarsi che nella relazione svolta dal consulente tecnico in sede di ATP sono state adeguatamente e correttamente valutate tutte le patologie di cui è affetta la ricorrente, con argomentazione immune da qualsivoglia vizio, per ciascuna di esse, della scelta di inquadramento diagnostico e di percentualizzazione.
In particolare, quanto alla patologia di natura uditiva il ctu ha avuto cura di evidenziare e sottolineare come - diversamente da quanto sostenuto dalla Parte - “la grave ipoacusia bilaterale, pur non presente in Tabella . . può essere assimilata ad una Perdita uditiva mono o bilaterale pari o inferiore a 275 DB . . .specificata in Tabella al codice 4005 al quale corrisponde una riduzione della capacità di lavoro pari al 25%...” Analogamente a dirsi per l'asma bronchiale presente in Tabella con il Codice 6003 ed applicazione da parte dell'Ausiliare del Giudice, nella percentuale massima (30%) a fronte di un range compreso tra il 21% e, per l'appunto, il 30%.
In definitiva, le censure sollevate dalla parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per una rinnovazione delle operazioni.
Si verte, in buona sostanza, nell'ipotesi del cd. dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
Le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali, strumentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta nella pregressa fase processuale, nel corso della quale sono valutate adeguatamente ed in modo più che congruo le patologie di cui è affetta la periziata;
ciò anche sulla scorta della documentazione sanitaria esistente agli atti.
Conclusivamente gli stati patologici della sig.ra sono quelli accertati dal CTU ed indicati Parte_1 compiutamente nella relazione del dott. e qui da intendersi per integralmente trascritti. Per_1
Per completezza è d'uopo rilevare come il ctu abbia errato solo relativamente all'applicazione della formula riduzionistica atteso che in virtù dei Codici applicati e delle relative percentuali
(30%+25%) il risultato del calcolo riduzionistico, per come correttamente osservato da parte ricorrente, si attesta su di un grado complessivo di invalidità del 48% il che, evidentemente, non muta certo i termini della vicenda portata alla cognizione del Tribunale non raggiungendosi la soglia di invalidità minima (74%) prevista normativamente per darsi luogo alla declaratoria di sussistenza in positivo del requisito sanitario oggetto di ricorso.
L'opposizione, va, dunque, rigettata.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali sia quelle della presente fase si quelle della pregressa di
ATP), stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art.152 Disp. Att. CPC, sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
e sulla domanda da questa proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede:
[...] CP_1
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza in capo alla sig.ra Parte_1 del presupposto di natura sanitaria afferente all'assegno ex L. 118/71;
[...]
- Spese irripetibili.
Castrovillari, 22 Settembre 2025
Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1540 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. FRAIA LUIGI c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, Via papa Urbano VIII, 9, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti AVENA GILDA e CP_1 P.IVA_1
FERRATO UMBERTO con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a, presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni l'istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU (che non ha accertato in capo alla stessa il presupposto di natura sanitaria concernente l'assegno ex L. 118/71) rilevando come fosse da considerare quale soggetto alla quale andava riconosciuta tale provvidenza;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del detto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Spiegava costituzione in giudizio l' , in p.l.r.p.t., che deduceva l'inammissibilità – sotto diversi CP_1 profili – del ricorso nonché l'infondatezza del medesimo.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti alla l'udienza odierna le Parti si riportavano ai rispettivi scritti.
La causa è matura per la decisione.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico del ricorrente con la conseguenza che ogni lagnanza dell al riguardo risulta destituita di fondamento. CP_1
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 31.01.2025 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 27.02.2025 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma.
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 24.03.2025.
Risulta, altresì, il rispetto del termine decadenziale di 6 mesi atteso che la visita presso la competente Commissione Medica è stata espletata in data 22.12.2023 laddove il ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo risulta essere stato iscritto il 06.05.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
Parte ricorrente, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il numero 1837/24 RG, chiedeva riconoscersi il beneficio dell'assegno ex L. 118/71 in suo favore rilevando come il ctu della pregressa fase processuale dott. avrebbe sottostimato le patologie affliggenti Persona_1 la stessa applicando codici tabellari non consoni per i problemi di natura uditiva ed asmatica ed aggiungendo come il ctu avrebbe, comunque, errato nel calcolo riduzionistico atteso che sulla base di quanto riscontrato assegnava una invalidità pari al 46% laddove, viceversa, la stessa raggiungeva la soglia del 48%.
A tal proposito va rilevato come l'art. 445 bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio ivi previsto dispone che: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Nel caso di specie risultano esplicitati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . Controparte_2
Parte ricorrente, però, ha contestato le conclusioni del CTU nominato nella pregressa fase processuale senza fornire valide argomentazioni scientifiche di segno contrario. In buona sostanza l'istante si duole dell'assegnazione di codici e/o di percentuali non adeguate relativamente alle patologie da cui è affetta, così come diagnosticate dal CTU lamentandone una valutazione del tutto riduttiva.
Ad avviso di questo Giudice le doglianze espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione da assumere nella presente sede processuale, ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e errate dal punto di vista scientifico, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Mette conto evidenziare al riguardo come nel ricorso non risulta segnalata l'omessa valutazione delle certificazioni mediche versate in atti e la parte si limita ad assegnare alle patologie accertate dei valori percentuali maggiori rispetto a quelli riconosciuti, ma senza evidenziare, con costrutto logico-scientifico, per quale motivo la valutazione del CTU sia da ritenersi errata.
Ed invero, deve rilevarsi che nella relazione svolta dal consulente tecnico in sede di ATP sono state adeguatamente e correttamente valutate tutte le patologie di cui è affetta la ricorrente, con argomentazione immune da qualsivoglia vizio, per ciascuna di esse, della scelta di inquadramento diagnostico e di percentualizzazione.
In particolare, quanto alla patologia di natura uditiva il ctu ha avuto cura di evidenziare e sottolineare come - diversamente da quanto sostenuto dalla Parte - “la grave ipoacusia bilaterale, pur non presente in Tabella . . può essere assimilata ad una Perdita uditiva mono o bilaterale pari o inferiore a 275 DB . . .specificata in Tabella al codice 4005 al quale corrisponde una riduzione della capacità di lavoro pari al 25%...” Analogamente a dirsi per l'asma bronchiale presente in Tabella con il Codice 6003 ed applicazione da parte dell'Ausiliare del Giudice, nella percentuale massima (30%) a fronte di un range compreso tra il 21% e, per l'appunto, il 30%.
In definitiva, le censure sollevate dalla parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per una rinnovazione delle operazioni.
Si verte, in buona sostanza, nell'ipotesi del cd. dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
Le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali, strumentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta nella pregressa fase processuale, nel corso della quale sono valutate adeguatamente ed in modo più che congruo le patologie di cui è affetta la periziata;
ciò anche sulla scorta della documentazione sanitaria esistente agli atti.
Conclusivamente gli stati patologici della sig.ra sono quelli accertati dal CTU ed indicati Parte_1 compiutamente nella relazione del dott. e qui da intendersi per integralmente trascritti. Per_1
Per completezza è d'uopo rilevare come il ctu abbia errato solo relativamente all'applicazione della formula riduzionistica atteso che in virtù dei Codici applicati e delle relative percentuali
(30%+25%) il risultato del calcolo riduzionistico, per come correttamente osservato da parte ricorrente, si attesta su di un grado complessivo di invalidità del 48% il che, evidentemente, non muta certo i termini della vicenda portata alla cognizione del Tribunale non raggiungendosi la soglia di invalidità minima (74%) prevista normativamente per darsi luogo alla declaratoria di sussistenza in positivo del requisito sanitario oggetto di ricorso.
L'opposizione, va, dunque, rigettata.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali sia quelle della presente fase si quelle della pregressa di
ATP), stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art.152 Disp. Att. CPC, sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
e sulla domanda da questa proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede:
[...] CP_1
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza in capo alla sig.ra Parte_1 del presupposto di natura sanitaria afferente all'assegno ex L. 118/71;
[...]
- Spese irripetibili.
Castrovillari, 22 Settembre 2025
Il GOP
Dott. Corrado Stumpo