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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/03/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del giudice Dionisio Pantano ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 151/2020 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 20.3.2025 vertente
tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Sasa PRIMOSIG, avv. Enrico PARATORE e avv. Sebastiano BELLINO attore
contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(c.f. nella qualità di eredi di , rappresentate e C.F._3 Persona_1
difese dall'avv. Raffaella Romeo convenute
e
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._4
dall'avv. Raffaella Romeo convenuto
nonché
(c.f. e Controparte_4 C.F._5
c.f. nella qualità di Controparte_5 C.F._6
eredi della sig.ra rappresentate e difese dall'avv. Raffaelle ROMEO Persona_2
convenute oggetto: divisione ordinaria conclusioni: come da verbale di udienza del 20.3.2025
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1 ha citato in giudizio , , Parte_1 Persona_1 Controparte_3 [...]
e formulando le seguenti CP_6 Controparte_4 Persona_2
conclusioni:
'ordinare lo scioglimento della comunione dell'immobile sopra descritto con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante, in particolare disponendo l'assegnazione in favore del dott. della porzione da egli indicata Pt_1
nella propria perizia di parte;
— porre le spese a carico dei condividenti stessi e in caso di opposizione condannare l'opponente alle spese, diritti ed onorari del giudizio'.
Ha esposto di essere, unitamente ai convenuti, comproprietario di parte dell'immobile sito nel comune di Scilla, località Oliveto, catastalmente censito alla particella n. 47, foglio 9 ente urbano, costruito inizialmente dallo Stato Italiano con la specifica intenzione di adibirlo a Caserma di Finanza e, poco tempo, tuttavia,
sdemanializzato ed alienato, in parti uguali, ai cugini e CP_7 CP_8
fu
[...] Per_3
Ha poi precisato che la comproprietà interessa esclusivamente alcune parti comuni dell'immobile, evidenziate in giallo nella planimetria allegata nella perizia prodotta in atti, e che erano risultati vani i tentativi di divisione bonaria in ragione dei continui abusi commessi dagli altri comproprietari.
2.Costituendosi in giudizio, i convenuti hanno dichiarato di non opporsi alla divisione dell'immobile per cui è causa, osservando tuttavia che l'ipotesi divisionale ex adverso prospettata nella perizia di parte non è condivisibile in quanto il Pt_1
dispone solo di 1/3 del gabinetto, 1/3 di parte del corridoio e di 1/3 della vecchia porta di ingresso (chiusa dall'interno), per un totale di mq 6,86 e non di tutte le parti comuni invece indicate nella perizia attorea.
Hanno così ricostruito i passaggi proprietari dell'immobile oggetto di divisione.
Parte della casa (ex Caserma della Guardia di finanza) era pervenuta per 2 successione a fu in , dante causa degli odierni Persona_4 Per_5 Per_6
convenuti, giusto atto del notaio del 3 agosto 1955; precisamente, la Persona_7
madre di , fu vedova aveva assegnato Persona_4 CP_8 Per_3 Per_4
alle figlie e in comune tra loro, la casa in Persona_4 Pt_2 Pt_3
muratura di vecchia costruzione a pieno terreno con adiacente cortile, composta da due vani, con corridoio e accessori in contrada Oliveto, limitante con la spiaggia del mare, il torrente stradella comunale e . Quindi aveva CP_7 Persona_4
acquisito in prima battuta un vano lato mare, corridoio, wc e cortile confinante con il torrente da un lato e la spiaggia dall'altro. Successivamente, con atto Persona_4
di permuta aveva ceduto altro suo immobile ai germani e Pt_4 Controparte_9
in cambio della loro porzione di fabbricato per cui è causa, giusto atto notarile del
5.9.1964 a ministero del notaio reg. al n. 103. In precedenza, Per_8 CP_7
fu , padre di , e con testamento,
[...] Per_9 Pt_4 Per_7 Controparte_10
a ministero del notaio fu , registrato a Villa San Giovanni il Persona_10 Pt_4
10.12.1956 n. 576 e rogato il 17.6.1956, aveva lasciato in eredità ai tre figli i seguenti cespiti (facenti parte del fabbricato per cui è causa).
'A AB AN:
“due vani dal lato mare del fabbricato in località Oliveto detto caserma di finanza”
A Controparte_9
“un vano immediatamente adiacente all'entrata del fabbricato in località
Oliveto lato monte”
e alla sorella Controparte_10
“un vano grande e un vano piccolo, lato montagna del fabbricato in località
Oliveto”.
“Resta in comune ai figli , e il corridoio, il Pt_4 Per_7 Pt_3
gabinetto e la parte di ingresso del fabbricato”'.
Dopo circa 10 anni dal detto testamento (1956) e precisamente nel 1964 i germani e avevano ceduto con la permuta di cui sopra la loro Pt_4 Per_7
porzione di fabbricato a (dante causa degli odierni convenuti); Persona_4
3 pertanto era rimasta in capo a dante causa dell'odierno attore Controparte_10
solo “il vano grande e il vano piccolo lato montagna e 1/3 dei diritti comuni relativi al corridoio, al gabinetto e alla porta di ingresso del fabbricato,” che tradotti in metri quadri, 1/3 delle parti comuni di cui si è detto, misurano in totale 6,86 mq.
Pertanto gli odierni convenuti hanno proposto di dividere le parti comuni in ragione di 1/3 (per quanto detto sopra) ancora di proprietà del sig. , cedendo Pt_1
allo stesso una porzione di stanza pari a mq 6,86 per come meglio illustrata nella piantina allegata (doc. 2), adiacente ai vani di sua proprietà ricevuti per donazione dalla di lui madre nel 1991.
Hanno precisato che l'atto anteriore al 1.1.63 cui si fa riferimento nell'atto di donazione de quo è il testamento del 1956 in forza del quale la sig.ra CP_10
aveva avuto dal padre il lascito del vano grande e del vano piccolo lato
[...]
montagna e, in comune con i di lei germani, 1/3 del corridoio, del gabinetto e della porta di ingresso;
hanno aggiunto che alcun riferimento ad altri beni è contenuto nel testamento del 1956 e che, quindi, la donazione successiva del 1991 non può attribuire al sig. beni ulteriori rispetto a quelli pervenuti per successione al suo Pt_1
dante causa.
Hanno osservato che:
-nell'atto di donazione del 1991 (il titolo in forza del quale l'odierno attore vanta diritti sulle parti comuni che chiede qui di dividere) non vi è traccia alcuna delle parti comuni pari a 1/3 del gabinetto, del corridoio e della porta di ingresso riportati nel testamento del 1956;
-nell'atto di permuta del 5.9.1964, reg.to al num. 103 (n.4531) si legge: “…in favore di in , nata a [...] il [...], dom.ta in Roma, Persona_4 Per_1
viale Mazzini 55
CONTRO
I germani nato il [...] e Controparte_11
nato il [...], nati e domiciliati in Scilla. I sig.ri cedono a Per_7 CP_7
titolo di permuta alla sig.ra - loro quota pari a due terzi della casa Persona_4
di Scilla, località Oliveto e Annunziata di cui alla partita 1147, fol. 9, particella 47/1 di vani 5” (Cat. a/3 classe 1°) e cioè 3 stanze, (due lato mare e 1 lato monte) 2/3 del gabinetto, 2/3 della parte del corridoio e2/3 della porta d'ingresso e tutto il cortile
4 che circonda la stanza d'angolo lato monte, rilevata da ”. Controparte_9
Hanno quindi evidenziato che in capo a era rimasta la Controparte_10
comproprietà di solo 1/3 di gabinetto, 1/3 di corridoio e 1/3 della porta di ingresso del fabbricato (lato Scilla) sicché oggetto della divisione sono solo tali beni.
Hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
'Voglia l'adito On.le Tribunale contraris reiectiis ordinare lo scioglimento della comunione dell'immobile per cui è causa nei termini descritti in narrativa secondo il prospetto della piantina allegata. Con vittoria di spese e competenze di lite, in caso di opposizione ex adverso'.
3.Alla prima udienza, su richiesta delle parti, sono stati concessi i termini per depositare le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'attore ha modificato le conclusioni nei termini che seguono: 'alla luce di tutto quanto esposto in parte
narrativa, ordinare lo scioglimento della comunione dell'immobile sopra descritto con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante, in particolare disponendo l'assegnazione in favore del dott. della porzione da Pt_1
egli indicata nella propria perizia di parte;
per tutti i motivi esposti in parte
narrativa, condannare i convenuti al risarcimento dei danni conseguenti alle condotte lesive del diritto di comproprietà vantato dall'attore e, per l'effetto, disporre il pagamento in favore di quest'ultimo della somma di euro 20.000,00 o
della diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, porre le spese
a carico dei condividenti stessi e in caso di opposizione condannare gli opponenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio'.
In sede di memoria di replica ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., i convenuti hanno esposto quanto segue: 'il modus operandi del è il modus operandi dei Pt_1
sig.ri , i quali per disposizione dei loro danti causa hanno in comune solo 1/3 Per_1
del gabinetto, 1/3 del corridoio e 1/3 della porta di ingresso, considerando i cortili
antistanti ai vani di rispettiva pertinenza, non menzionati in alcun atto, quali estensione del loro diritto di proprietà in considerazione della particolare struttura dell'immobile di che trattasi. Così è stato per il signor così è per i sig.ri Pt_1
5 – Ciò che deve essere diviso, per il quale negli anni si è manifestata Per_1 Per_2
una forma di comunione sono solo le porzioni interne di fabbricato, per come disposto con il testamento del 1956. La mancata menzione nell'atto dispositivo di
altre porzioni dell'immobile è certamente indicativa del fatto che il testatore ha escluso che oltre le parti menzionate nel testamento, vi fossero altre parti comuni.
Ciò è tanto vero che la medesima interpretazione esegetica è lo stesso dante causa
del a fornirla con il suo comportamento, chiudendo a suo uso esclusivo la Pt_1
porzione di cortile antistante i suoi due vani (cortile non menzionato in alcun atto)'.
4.La domanda deve essere rigettata per plurimi motivi di seguito sinteticamente esposti.
4.1.Come noto, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697 c.c.).
Con riferimento ad una domanda avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione ordinaria o ereditaria, simile onere si declina come onere di documentare l'esistenza del fatto-diritto prospettato, ossia la comproprietà sui beni oggetto della domanda, ossia, in concreto, depositare i titoli di proprietà.
Nel caso in esame, fatta eccezione per la nota di trascrizione del testamento registrato il 10.12.1956 di (a favore dei figli e CP_7 Per_7 Pt_3
) e dell'atto di permuta del 5.9.1964, prodotto unitamente alla memoria ex Pt_4
art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. da parte dei convenuti, le parti hanno omesso di soddisfare pienamente l'onere probatorio sulle stesse gravanti nei termini previsti dal codice di rito, ossia, al più tardi, con il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c.
Non risultano tempestivamente prodotti, quindi, l'atto del 3.8.1955 con il quale ha disposto dei suoi diritti sui beni per cui è causa a favore delle CP_8
figlie e e l'atto di donazione del 1991 (depositato Per_4 Pt_2 CP_12
solo con le note scritte del 7.10.2023, ossia tardivamente) con il quale CP_10
ha donato i suoi diritti sull'immobile per cui è causa all'odierno attore.
[...]
Detta omissione, peraltro, si rivela tanto più grave se solo si consideri che nel caso di specie tra le parti vi è contestazione in ordine a quali siano i beni oggetto di
6 comproprietà.
L'attore, infatti, ritiene di essere comproprietario, oltre che di 1/3 del gabinetto, di 1/3 del corridoio e di 1/3 della porta di ingresso del fabbricato (lato Scilla), anche delle verande lato mare. I convenuti, di converso, ritengono di essere gli unici che dispongono di un titolo di proprietà relativamente alle verande lato mare.
4.2.Ribadito che le parti non hanno prodotto il titolo originario con il quale e (vedova hanno acquisito dallo Stato CP_7 CP_8 Per_4
Italiano l'immobile per cui è causa e che non è stato prodotto il titolo del 3.8.1955 con il quale ha disposto dei suoi diritti sul predetto immobile in CP_8
favore delle figlie (quest'ultima dante causa degli odierni convenuti), Per_4
e le parti sembrano convenire sulla circostanza che nei titoli Pt_2 Pt_3
successivi a quello con il quale e hanno acquistato dallo Stato CP_7 CP_8
Italiano non è stata fatta menzione dei cortili/verande esterne.
In altre parole, anche nell'atto del 3.8.1955 (non prodotto in atti) non dovrebbe rinvenirsi, al pari di quanto verificabile leggendo il testamento di , CP_7
registrato il 10.12.1956, alcun riferimento ai cortili/verande esterne.
I primi (e unici) atti nei quali viene fatta menzione dei predetti cortili/verande esterne sono le donazioni del 1989 con le quali ha disposto dei diritti Persona_4
sull'immobile per cui è causa nei confronti di e . CP_7 CP_3 Controparte_13
A questo punto, in assenza di acquisti a titolo originario sui cortili/verande vantati dalle parti del presente processo, dovrebbe ritenersi applicabile il principio per il quale 'nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet', ossia il principio per il quale nessuno può trasferire a terzi un diritto maggiore di quello di cui abbia un titolo.
Pur non risultando prodotta tempestivamente la donazione con la quale nel
1991 il ha acquistato dalla madre i diritti sull'immobile per cui è processo, Pt_1
deve ritenersi in ogni caso che simile principio sia applicabile anche per la parte di cortile/veranda che il utilizza (di fatto) in via esclusiva: anche in relazione a Pt_1
detti beni (cortile/veranda), infatti, non vi è menzione nel titolo registrato il
10.12.1956 con il quale (dante causa dell'odierno attore) ha Controparte_10
7 acquistato diritti sul bene immobile per cui è causa ricevendolo, a titolo di erede testamentaria del padre, e che costituisce il presupposto giuridico della donazione del
1991.
Quanto sin qui detto, oltre ad essere auspicabilmente di ausilio per una conciliazione stragiudiziale della controversia, è utile per giungere alla conclusione che le corti/verande esterne ai beni (identificati con separati sub) di proprietà
esclusive delle odierne parti del giudizio sono comuni a tutte le parti (nello stesso senso, a pag. 33 della c.t.u., l'ing. ha rilevato: 'in conclusione, fatte salve Pt_5
superiori determinazioni del Magistrato, dalla lettura degli atti dovrebbe intendersi che la corte circostante i subalterni 1,3 e 4 , il corridoio, il gabinetto e il disimpegno siano di proprietà comune in ragione di 1/3 di e 2/3 dei convenuti') e, Parte_1
del pari, comuni devono ritenersi i locali sottostanti (ex art. 840 c.c.), abusivamente
(da un punto di vista edilizio) e separatamente realizzati dalle parti del presente processo.
Tali sono infatti i locali visibili alle figure 3, 8, 18 e 19.
Per_1 L'ing. , c.t.p. di parte attrice, ha prodotto - ad esempio - una fotografia, risalente al 1967, dalla visione della quale emerge che, a tale data, non era presente il locale seminterrato sottostante alle verande lato mare.
Peraltro, come attestato dal c.t.u. (pag. 38), trattasi, con particolare riferimento agli abusi edilizi commessi sulle parti comuni, di abusi non sanati, per i quali non risulta pendente domanda di sanatoria e difficilmente sanabili trattandosi di opere realizzate su bene collocato in zona sottoposta a plurimi vincoli.
Ancora, il c.t.u. ha evidenziato che gli aggetti della terrazza lato mare ricadono su area soprastante la superficie demaniale (le aree soprastanti la superficie demaniale sono senz'altro di proprietà demaniale: Cass. n. 2555/2002), necessitando, in assenza di relativa concessione, di demolizione.
4.3.Anche relativamente ai locali interni, il c.t.u. ha evidenziato che risultano mancanti le planimetrie catastali (pag. 24 della c.t.u.).
Come noto, l'art. 29, comma 1 bis della l. 52/1985 richiede le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero l'identificazione catastale del bene, il
8 riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare per gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali, requisiti che devono sussistere anche per la divisione giudiziale (cfr. Cass. SS.UU. 21761/2021 che, nell'estendere le previsioni agli atti di trasferimento immobiliare oggetto di accordi di separazione e divorzio, ha escluso che le norme si applichino solo ai negozi e non agli atti giudiziali, come già affermato, in altri precedenti, con riguardo alle pronunce ex art. 2932 c.c.: Cass.
7521/2022; Cass. 20526/2020; per l'analoga soluzione riguardo alla divisione giudiziale di immobili abusivi v. Cass. SS.UU. 8230/2019).
Alla luce di quanto detto, per le plurime ragioni esposte, ci si trova dinanzi ad un'impossibilità giuridica di procedere alla richiesta divisione giudiziale dei beni per cui è processo.
4.4.Occorre infine rilevare che la domanda di risarcimento dei danni per lesione del diritto di godimento derivante dai diritti di comproprietà avanzata dall'attore nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. è inammissibile, trattandosi di domanda nuova e non di una mera precisazione o modifica della domanda originaria, limitata allo scioglimento della comunione.
5.La reciproca soccombenza delle parti in causa induce a compensare integralmente tra le stesse le spese di lite.
Del pari, le spese della espletata c.t.u. devono essere poste a carico dell'attore, nella misura del 50%, e dei convenuti, nel rimanente 50%, con vincolo di solidarietà per l'intero.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , , Parte_1 Controparte_14 CP_15 CP_3
, e , ogni diversa domanda o
[...] Controparte_16 Controparte_17
eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta la domanda;
9 -compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
-pone le spese della espletata c.t.u. a carico di , nella misura del Parte_1
50%, e di , , , e Controparte_14 CP_15 Controparte_3 CP_8 Controparte_16
, nella misura del rimanente 50%, con vincolo di solidarietà Controparte_17
per l'intero.
Così deciso in Reggio Calabria, 20.3.2025
Il Giudice
Dott. Dionisio Pantano
10
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del giudice Dionisio Pantano ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 151/2020 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 20.3.2025 vertente
tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Sasa PRIMOSIG, avv. Enrico PARATORE e avv. Sebastiano BELLINO attore
contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(c.f. nella qualità di eredi di , rappresentate e C.F._3 Persona_1
difese dall'avv. Raffaella Romeo convenute
e
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._4
dall'avv. Raffaella Romeo convenuto
nonché
(c.f. e Controparte_4 C.F._5
c.f. nella qualità di Controparte_5 C.F._6
eredi della sig.ra rappresentate e difese dall'avv. Raffaelle ROMEO Persona_2
convenute oggetto: divisione ordinaria conclusioni: come da verbale di udienza del 20.3.2025
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1 ha citato in giudizio , , Parte_1 Persona_1 Controparte_3 [...]
e formulando le seguenti CP_6 Controparte_4 Persona_2
conclusioni:
'ordinare lo scioglimento della comunione dell'immobile sopra descritto con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante, in particolare disponendo l'assegnazione in favore del dott. della porzione da egli indicata Pt_1
nella propria perizia di parte;
— porre le spese a carico dei condividenti stessi e in caso di opposizione condannare l'opponente alle spese, diritti ed onorari del giudizio'.
Ha esposto di essere, unitamente ai convenuti, comproprietario di parte dell'immobile sito nel comune di Scilla, località Oliveto, catastalmente censito alla particella n. 47, foglio 9 ente urbano, costruito inizialmente dallo Stato Italiano con la specifica intenzione di adibirlo a Caserma di Finanza e, poco tempo, tuttavia,
sdemanializzato ed alienato, in parti uguali, ai cugini e CP_7 CP_8
fu
[...] Per_3
Ha poi precisato che la comproprietà interessa esclusivamente alcune parti comuni dell'immobile, evidenziate in giallo nella planimetria allegata nella perizia prodotta in atti, e che erano risultati vani i tentativi di divisione bonaria in ragione dei continui abusi commessi dagli altri comproprietari.
2.Costituendosi in giudizio, i convenuti hanno dichiarato di non opporsi alla divisione dell'immobile per cui è causa, osservando tuttavia che l'ipotesi divisionale ex adverso prospettata nella perizia di parte non è condivisibile in quanto il Pt_1
dispone solo di 1/3 del gabinetto, 1/3 di parte del corridoio e di 1/3 della vecchia porta di ingresso (chiusa dall'interno), per un totale di mq 6,86 e non di tutte le parti comuni invece indicate nella perizia attorea.
Hanno così ricostruito i passaggi proprietari dell'immobile oggetto di divisione.
Parte della casa (ex Caserma della Guardia di finanza) era pervenuta per 2 successione a fu in , dante causa degli odierni Persona_4 Per_5 Per_6
convenuti, giusto atto del notaio del 3 agosto 1955; precisamente, la Persona_7
madre di , fu vedova aveva assegnato Persona_4 CP_8 Per_3 Per_4
alle figlie e in comune tra loro, la casa in Persona_4 Pt_2 Pt_3
muratura di vecchia costruzione a pieno terreno con adiacente cortile, composta da due vani, con corridoio e accessori in contrada Oliveto, limitante con la spiaggia del mare, il torrente stradella comunale e . Quindi aveva CP_7 Persona_4
acquisito in prima battuta un vano lato mare, corridoio, wc e cortile confinante con il torrente da un lato e la spiaggia dall'altro. Successivamente, con atto Persona_4
di permuta aveva ceduto altro suo immobile ai germani e Pt_4 Controparte_9
in cambio della loro porzione di fabbricato per cui è causa, giusto atto notarile del
5.9.1964 a ministero del notaio reg. al n. 103. In precedenza, Per_8 CP_7
fu , padre di , e con testamento,
[...] Per_9 Pt_4 Per_7 Controparte_10
a ministero del notaio fu , registrato a Villa San Giovanni il Persona_10 Pt_4
10.12.1956 n. 576 e rogato il 17.6.1956, aveva lasciato in eredità ai tre figli i seguenti cespiti (facenti parte del fabbricato per cui è causa).
'A AB AN:
“due vani dal lato mare del fabbricato in località Oliveto detto caserma di finanza”
A Controparte_9
“un vano immediatamente adiacente all'entrata del fabbricato in località
Oliveto lato monte”
e alla sorella Controparte_10
“un vano grande e un vano piccolo, lato montagna del fabbricato in località
Oliveto”.
“Resta in comune ai figli , e il corridoio, il Pt_4 Per_7 Pt_3
gabinetto e la parte di ingresso del fabbricato”'.
Dopo circa 10 anni dal detto testamento (1956) e precisamente nel 1964 i germani e avevano ceduto con la permuta di cui sopra la loro Pt_4 Per_7
porzione di fabbricato a (dante causa degli odierni convenuti); Persona_4
3 pertanto era rimasta in capo a dante causa dell'odierno attore Controparte_10
solo “il vano grande e il vano piccolo lato montagna e 1/3 dei diritti comuni relativi al corridoio, al gabinetto e alla porta di ingresso del fabbricato,” che tradotti in metri quadri, 1/3 delle parti comuni di cui si è detto, misurano in totale 6,86 mq.
Pertanto gli odierni convenuti hanno proposto di dividere le parti comuni in ragione di 1/3 (per quanto detto sopra) ancora di proprietà del sig. , cedendo Pt_1
allo stesso una porzione di stanza pari a mq 6,86 per come meglio illustrata nella piantina allegata (doc. 2), adiacente ai vani di sua proprietà ricevuti per donazione dalla di lui madre nel 1991.
Hanno precisato che l'atto anteriore al 1.1.63 cui si fa riferimento nell'atto di donazione de quo è il testamento del 1956 in forza del quale la sig.ra CP_10
aveva avuto dal padre il lascito del vano grande e del vano piccolo lato
[...]
montagna e, in comune con i di lei germani, 1/3 del corridoio, del gabinetto e della porta di ingresso;
hanno aggiunto che alcun riferimento ad altri beni è contenuto nel testamento del 1956 e che, quindi, la donazione successiva del 1991 non può attribuire al sig. beni ulteriori rispetto a quelli pervenuti per successione al suo Pt_1
dante causa.
Hanno osservato che:
-nell'atto di donazione del 1991 (il titolo in forza del quale l'odierno attore vanta diritti sulle parti comuni che chiede qui di dividere) non vi è traccia alcuna delle parti comuni pari a 1/3 del gabinetto, del corridoio e della porta di ingresso riportati nel testamento del 1956;
-nell'atto di permuta del 5.9.1964, reg.to al num. 103 (n.4531) si legge: “…in favore di in , nata a [...] il [...], dom.ta in Roma, Persona_4 Per_1
viale Mazzini 55
CONTRO
I germani nato il [...] e Controparte_11
nato il [...], nati e domiciliati in Scilla. I sig.ri cedono a Per_7 CP_7
titolo di permuta alla sig.ra - loro quota pari a due terzi della casa Persona_4
di Scilla, località Oliveto e Annunziata di cui alla partita 1147, fol. 9, particella 47/1 di vani 5” (Cat. a/3 classe 1°) e cioè 3 stanze, (due lato mare e 1 lato monte) 2/3 del gabinetto, 2/3 della parte del corridoio e2/3 della porta d'ingresso e tutto il cortile
4 che circonda la stanza d'angolo lato monte, rilevata da ”. Controparte_9
Hanno quindi evidenziato che in capo a era rimasta la Controparte_10
comproprietà di solo 1/3 di gabinetto, 1/3 di corridoio e 1/3 della porta di ingresso del fabbricato (lato Scilla) sicché oggetto della divisione sono solo tali beni.
Hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
'Voglia l'adito On.le Tribunale contraris reiectiis ordinare lo scioglimento della comunione dell'immobile per cui è causa nei termini descritti in narrativa secondo il prospetto della piantina allegata. Con vittoria di spese e competenze di lite, in caso di opposizione ex adverso'.
3.Alla prima udienza, su richiesta delle parti, sono stati concessi i termini per depositare le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'attore ha modificato le conclusioni nei termini che seguono: 'alla luce di tutto quanto esposto in parte
narrativa, ordinare lo scioglimento della comunione dell'immobile sopra descritto con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante, in particolare disponendo l'assegnazione in favore del dott. della porzione da Pt_1
egli indicata nella propria perizia di parte;
per tutti i motivi esposti in parte
narrativa, condannare i convenuti al risarcimento dei danni conseguenti alle condotte lesive del diritto di comproprietà vantato dall'attore e, per l'effetto, disporre il pagamento in favore di quest'ultimo della somma di euro 20.000,00 o
della diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, porre le spese
a carico dei condividenti stessi e in caso di opposizione condannare gli opponenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio'.
In sede di memoria di replica ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., i convenuti hanno esposto quanto segue: 'il modus operandi del è il modus operandi dei Pt_1
sig.ri , i quali per disposizione dei loro danti causa hanno in comune solo 1/3 Per_1
del gabinetto, 1/3 del corridoio e 1/3 della porta di ingresso, considerando i cortili
antistanti ai vani di rispettiva pertinenza, non menzionati in alcun atto, quali estensione del loro diritto di proprietà in considerazione della particolare struttura dell'immobile di che trattasi. Così è stato per il signor così è per i sig.ri Pt_1
5 – Ciò che deve essere diviso, per il quale negli anni si è manifestata Per_1 Per_2
una forma di comunione sono solo le porzioni interne di fabbricato, per come disposto con il testamento del 1956. La mancata menzione nell'atto dispositivo di
altre porzioni dell'immobile è certamente indicativa del fatto che il testatore ha escluso che oltre le parti menzionate nel testamento, vi fossero altre parti comuni.
Ciò è tanto vero che la medesima interpretazione esegetica è lo stesso dante causa
del a fornirla con il suo comportamento, chiudendo a suo uso esclusivo la Pt_1
porzione di cortile antistante i suoi due vani (cortile non menzionato in alcun atto)'.
4.La domanda deve essere rigettata per plurimi motivi di seguito sinteticamente esposti.
4.1.Come noto, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697 c.c.).
Con riferimento ad una domanda avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione ordinaria o ereditaria, simile onere si declina come onere di documentare l'esistenza del fatto-diritto prospettato, ossia la comproprietà sui beni oggetto della domanda, ossia, in concreto, depositare i titoli di proprietà.
Nel caso in esame, fatta eccezione per la nota di trascrizione del testamento registrato il 10.12.1956 di (a favore dei figli e CP_7 Per_7 Pt_3
) e dell'atto di permuta del 5.9.1964, prodotto unitamente alla memoria ex Pt_4
art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. da parte dei convenuti, le parti hanno omesso di soddisfare pienamente l'onere probatorio sulle stesse gravanti nei termini previsti dal codice di rito, ossia, al più tardi, con il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c.
Non risultano tempestivamente prodotti, quindi, l'atto del 3.8.1955 con il quale ha disposto dei suoi diritti sui beni per cui è causa a favore delle CP_8
figlie e e l'atto di donazione del 1991 (depositato Per_4 Pt_2 CP_12
solo con le note scritte del 7.10.2023, ossia tardivamente) con il quale CP_10
ha donato i suoi diritti sull'immobile per cui è causa all'odierno attore.
[...]
Detta omissione, peraltro, si rivela tanto più grave se solo si consideri che nel caso di specie tra le parti vi è contestazione in ordine a quali siano i beni oggetto di
6 comproprietà.
L'attore, infatti, ritiene di essere comproprietario, oltre che di 1/3 del gabinetto, di 1/3 del corridoio e di 1/3 della porta di ingresso del fabbricato (lato Scilla), anche delle verande lato mare. I convenuti, di converso, ritengono di essere gli unici che dispongono di un titolo di proprietà relativamente alle verande lato mare.
4.2.Ribadito che le parti non hanno prodotto il titolo originario con il quale e (vedova hanno acquisito dallo Stato CP_7 CP_8 Per_4
Italiano l'immobile per cui è causa e che non è stato prodotto il titolo del 3.8.1955 con il quale ha disposto dei suoi diritti sul predetto immobile in CP_8
favore delle figlie (quest'ultima dante causa degli odierni convenuti), Per_4
e le parti sembrano convenire sulla circostanza che nei titoli Pt_2 Pt_3
successivi a quello con il quale e hanno acquistato dallo Stato CP_7 CP_8
Italiano non è stata fatta menzione dei cortili/verande esterne.
In altre parole, anche nell'atto del 3.8.1955 (non prodotto in atti) non dovrebbe rinvenirsi, al pari di quanto verificabile leggendo il testamento di , CP_7
registrato il 10.12.1956, alcun riferimento ai cortili/verande esterne.
I primi (e unici) atti nei quali viene fatta menzione dei predetti cortili/verande esterne sono le donazioni del 1989 con le quali ha disposto dei diritti Persona_4
sull'immobile per cui è causa nei confronti di e . CP_7 CP_3 Controparte_13
A questo punto, in assenza di acquisti a titolo originario sui cortili/verande vantati dalle parti del presente processo, dovrebbe ritenersi applicabile il principio per il quale 'nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet', ossia il principio per il quale nessuno può trasferire a terzi un diritto maggiore di quello di cui abbia un titolo.
Pur non risultando prodotta tempestivamente la donazione con la quale nel
1991 il ha acquistato dalla madre i diritti sull'immobile per cui è processo, Pt_1
deve ritenersi in ogni caso che simile principio sia applicabile anche per la parte di cortile/veranda che il utilizza (di fatto) in via esclusiva: anche in relazione a Pt_1
detti beni (cortile/veranda), infatti, non vi è menzione nel titolo registrato il
10.12.1956 con il quale (dante causa dell'odierno attore) ha Controparte_10
7 acquistato diritti sul bene immobile per cui è causa ricevendolo, a titolo di erede testamentaria del padre, e che costituisce il presupposto giuridico della donazione del
1991.
Quanto sin qui detto, oltre ad essere auspicabilmente di ausilio per una conciliazione stragiudiziale della controversia, è utile per giungere alla conclusione che le corti/verande esterne ai beni (identificati con separati sub) di proprietà
esclusive delle odierne parti del giudizio sono comuni a tutte le parti (nello stesso senso, a pag. 33 della c.t.u., l'ing. ha rilevato: 'in conclusione, fatte salve Pt_5
superiori determinazioni del Magistrato, dalla lettura degli atti dovrebbe intendersi che la corte circostante i subalterni 1,3 e 4 , il corridoio, il gabinetto e il disimpegno siano di proprietà comune in ragione di 1/3 di e 2/3 dei convenuti') e, Parte_1
del pari, comuni devono ritenersi i locali sottostanti (ex art. 840 c.c.), abusivamente
(da un punto di vista edilizio) e separatamente realizzati dalle parti del presente processo.
Tali sono infatti i locali visibili alle figure 3, 8, 18 e 19.
Per_1 L'ing. , c.t.p. di parte attrice, ha prodotto - ad esempio - una fotografia, risalente al 1967, dalla visione della quale emerge che, a tale data, non era presente il locale seminterrato sottostante alle verande lato mare.
Peraltro, come attestato dal c.t.u. (pag. 38), trattasi, con particolare riferimento agli abusi edilizi commessi sulle parti comuni, di abusi non sanati, per i quali non risulta pendente domanda di sanatoria e difficilmente sanabili trattandosi di opere realizzate su bene collocato in zona sottoposta a plurimi vincoli.
Ancora, il c.t.u. ha evidenziato che gli aggetti della terrazza lato mare ricadono su area soprastante la superficie demaniale (le aree soprastanti la superficie demaniale sono senz'altro di proprietà demaniale: Cass. n. 2555/2002), necessitando, in assenza di relativa concessione, di demolizione.
4.3.Anche relativamente ai locali interni, il c.t.u. ha evidenziato che risultano mancanti le planimetrie catastali (pag. 24 della c.t.u.).
Come noto, l'art. 29, comma 1 bis della l. 52/1985 richiede le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero l'identificazione catastale del bene, il
8 riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare per gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali, requisiti che devono sussistere anche per la divisione giudiziale (cfr. Cass. SS.UU. 21761/2021 che, nell'estendere le previsioni agli atti di trasferimento immobiliare oggetto di accordi di separazione e divorzio, ha escluso che le norme si applichino solo ai negozi e non agli atti giudiziali, come già affermato, in altri precedenti, con riguardo alle pronunce ex art. 2932 c.c.: Cass.
7521/2022; Cass. 20526/2020; per l'analoga soluzione riguardo alla divisione giudiziale di immobili abusivi v. Cass. SS.UU. 8230/2019).
Alla luce di quanto detto, per le plurime ragioni esposte, ci si trova dinanzi ad un'impossibilità giuridica di procedere alla richiesta divisione giudiziale dei beni per cui è processo.
4.4.Occorre infine rilevare che la domanda di risarcimento dei danni per lesione del diritto di godimento derivante dai diritti di comproprietà avanzata dall'attore nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. è inammissibile, trattandosi di domanda nuova e non di una mera precisazione o modifica della domanda originaria, limitata allo scioglimento della comunione.
5.La reciproca soccombenza delle parti in causa induce a compensare integralmente tra le stesse le spese di lite.
Del pari, le spese della espletata c.t.u. devono essere poste a carico dell'attore, nella misura del 50%, e dei convenuti, nel rimanente 50%, con vincolo di solidarietà per l'intero.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , , Parte_1 Controparte_14 CP_15 CP_3
, e , ogni diversa domanda o
[...] Controparte_16 Controparte_17
eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta la domanda;
9 -compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
-pone le spese della espletata c.t.u. a carico di , nella misura del Parte_1
50%, e di , , , e Controparte_14 CP_15 Controparte_3 CP_8 Controparte_16
, nella misura del rimanente 50%, con vincolo di solidarietà Controparte_17
per l'intero.
Così deciso in Reggio Calabria, 20.3.2025
Il Giudice
Dott. Dionisio Pantano
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