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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 18 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 568/2023 R.G. promossa da
(già ), Parte_1 Parte_2
cod. fisc. , in persona del Sindaco Metropolitano pro-tempore dott. P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in Strada Panoramica dello Stretto, Parte_3 Pt_1
n. 30/A, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe De Domenico, che la rappresenta e difende giusta procura in atti appellante
CONTRO
, nata il [...] a [...] P.G. (ME), ivi residente in Controparte_1
via San Paolo Cannistrà n. 44, c.f. , , C.F._1 Controparte_2
nata il [...] a [...] P.G. (ME), ivi residente in [...], c.f. , nato a [...] C.F._2 Controparte_3
il 03.05.1991, residente in [...], c.f.
e nata il [...] a [...] P.G. C.F._3 Controparte_4
(ME), ivi residente in [...], c.f. , n.q. di C.F._4
eredi di elettivamente domiciliati in Milazzo (ME), via Persona_1
Cap. Massimo Scala n. 21, presso lo studio dell'avv. Davide Formica che li rappresenta e difende giusta procura in atti appellati
Avente ad oggetto: causa servizio SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.2.2015 , premesso di aver prestato Persona_1
servizio con qualifica di “autista/operatore stradale” per conto della Parte_2 dal 1989 all'aprile 2012, deduceva di aver contratto, a causa delle mansioni
[...] espletate, patologie all'intero sistema rachide-lombare, alle vertebre e ai dischi intervertebrali che lo avevano costretto a subire anche due interventi chirurgici.
Chiedeva, dunque, di ritenere e dichiarare che le patologie sofferte fossero state contratte per causa di servizio e conseguentemente di riconoscere il proprio diritto all'equo indennizzo.
Nella resistenza di controparte ed istruita la causa a mezzo prova per testi e c.t.u. medico legale, con sentenza n. 1266/2023 il tribunale di Messina, in accoglimento delle domande, dichiarava la dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte da riconducibili alla tab. A categoria 6^ a decorrere dalla domanda Persona_1
amministrativa del 24.2.2011 e condannava la a Parte_1
corrispondere agli eredi dello stesso, intervenuti in corso di causa a seguito del decesso del loro dante causa, la somma dovuta a titolo di equo indennizzo.
Osservava il decidente che il aveva provato, attraverso l'audizione dei testi, Per_1
suoi colleghi di lavoro, di essere stato sottoposto alle vibrazioni, urti e scuotimenti causati dalla conduzione dei veicoli e che il ctu, con procedimento immune da vizi logici e/o giuridici, aveva accertato che l'attività lavorativa di autista/operatore stradale aveva assunto un ruolo di concausa efficiente e determinante nell'evoluzione della patologia riscontrata.
Avverso detta pronuncia, con atto del 28 luglio 2023, proponeva appello la
[...]
cui resisteva controparte;
indi, disposta la trattazione scritta, Parte_1 ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note di ambo le parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ente appellante censura la sentenza per aver riconosciuto il nesso causale tra le patologie da cui era affetto il Sig. , così come dallo stesso documentate, e le Per_1 effettive modalità svolgimento dell'attività lavorativa espletata.
Pag. 2 di 5 Evidenzia, in particolare, che il dipendente, come confermato dai testi escussi, non avrebbe condotto mai mezzi pesanti e, ad ulteriore conferma dell'insussistenza dell'asserita causa di servizio, deduce che la scheda tecnica del mezzo da egli guidato durante il servizio, e cioè del veicolo Fiat Iveco Daily 35.10 con massa inferiore a 35 q., redatta dalla casa costruttrice, in conformità alla Direttiva Comunitaria Macchine
2006/42/CE del 17.05.2006, di cui offre produzione documentale in questa sede, indica un valore di esposizione al rischio da vibrazioni trasmesse a tutto il corpo pari a 0,6
m/s2, cioè nettamente inferiore al valore limite di esposizione fissato dal D. Lgs.
81/2008 in 1 m/s2.
Né a conclusioni diverse, prosegue l'appellante, potrebbero condurre le considerazioni del perito nominato in primo grado non potendo la ctu medico legale assumere valore probatorio.
L'appello è infondato.
Occorre considerare che il T.U sulla pubblica sicurezza non si limita a stabilire un valore limite di esposizione a vibrazioni che non deve esse superato ma individua altresì un c.d. valore d'azione giornaliero al di sopra del quale sorge un obbligo di azione per i datori di lavoro, tenuti a adottare misure di tutela per prevenire e ridurre i rischi di danni all'integrità psico-fisica dei lavoratori. Tale valore d'azione giornaliero è nell'art. 201 del D.lgs. n. 81/2008 fissato a 0,5 m/s2; è chiaro, quindi, che il veicolo Daily 35.10, producendo un valore di esposizione al rischio di vibrazione pari a 0,6 m/s2 – come documentato dall'appellante mediante la relativa scheda tecnica – ha esposto il a valori d'azione giornalieri oltre soglia il che, lungi dallo sconfessare, Per_1
corrobora la dipendenza da causa di servizio della sua infermità stante la soggezione dello stesso a rischi di lesioni o traumi indotti da vibrazioni al corpo intero.
L'esposizione del lavoratore è peraltro avvenuta in presenza di importanti cofattori di rischio quali le condizioni di vetustà del mezzo, trattandosi di veicolo, come evidenziato dagli appellati con allegazione rimasta incontestata, prodotto dal 1978 al 1985, sicché, quantomeno negli ultimi anni di lavoro alle dipendenze della di il Parte_2 Pt_1
lavoratore conduceva un automezzo di oltre 20 anni, presumibilmente usurato dal servizio e certamente dotato di sistemi di sospensione e di sedili poco performanti.
Pag. 3 di 5 Va, altresì, considerata la circostanza che l'automezzo, adibito al trasporto di attrezzi per la manutenzione delle strade e dei relativi materiali di risulta, viaggiava certamente con una massa complessiva di peso maggiore di una massa a vuoto (corrispondente come desumibile dalla sopra citata scheda tecnica a 35 quintali) e, quindi, comportante la produzione di vibrazioni superiori a quelle dichiarate in scheda tecnica, pari a carico vuoto a 0,6 m/s2.
La doglianza, poi, circa l'irrilevanza probatoria della ctu non tiene conto del principio secondo cui la c.t.u., nelle cc.dd. scienze tecniche, operando quale strumento di accertamento di fatti non altrimenti acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni specialistiche (c.d. c.t.u. percipiente), e non già di valutazione di fatti già acclarati (c.d. c.t.u. deducente), assurge a vera e propria a fonte oggettiva di prova e non già a mero mezzo di valutazione.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata, infatti, nel riconoscere (cfr. Cass. n. 3717 dell'8 febbraio 2019) che “quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati (consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi
(consulenza percipiente); in tale ultimo caso la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova ed è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (tra le tante, Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-02-2013, n. 4792).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va, dunque, confermata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante alle spese del presente grado che si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia ed alla non complessità delle questioni trattate.
Si da atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Pone a cario dell'ente appellante le spese del presente grado che liquida in favore degli appellati in solido in complessivi euro 4996 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali
Pag. 4 di 5 nella misura del 15 % con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnativa dallo stesso proposta, ove dovuto.
Messina, 19.2.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 18 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 568/2023 R.G. promossa da
(già ), Parte_1 Parte_2
cod. fisc. , in persona del Sindaco Metropolitano pro-tempore dott. P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in Strada Panoramica dello Stretto, Parte_3 Pt_1
n. 30/A, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe De Domenico, che la rappresenta e difende giusta procura in atti appellante
CONTRO
, nata il [...] a [...] P.G. (ME), ivi residente in Controparte_1
via San Paolo Cannistrà n. 44, c.f. , , C.F._1 Controparte_2
nata il [...] a [...] P.G. (ME), ivi residente in [...], c.f. , nato a [...] C.F._2 Controparte_3
il 03.05.1991, residente in [...], c.f.
e nata il [...] a [...] P.G. C.F._3 Controparte_4
(ME), ivi residente in [...], c.f. , n.q. di C.F._4
eredi di elettivamente domiciliati in Milazzo (ME), via Persona_1
Cap. Massimo Scala n. 21, presso lo studio dell'avv. Davide Formica che li rappresenta e difende giusta procura in atti appellati
Avente ad oggetto: causa servizio SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.2.2015 , premesso di aver prestato Persona_1
servizio con qualifica di “autista/operatore stradale” per conto della Parte_2 dal 1989 all'aprile 2012, deduceva di aver contratto, a causa delle mansioni
[...] espletate, patologie all'intero sistema rachide-lombare, alle vertebre e ai dischi intervertebrali che lo avevano costretto a subire anche due interventi chirurgici.
Chiedeva, dunque, di ritenere e dichiarare che le patologie sofferte fossero state contratte per causa di servizio e conseguentemente di riconoscere il proprio diritto all'equo indennizzo.
Nella resistenza di controparte ed istruita la causa a mezzo prova per testi e c.t.u. medico legale, con sentenza n. 1266/2023 il tribunale di Messina, in accoglimento delle domande, dichiarava la dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte da riconducibili alla tab. A categoria 6^ a decorrere dalla domanda Persona_1
amministrativa del 24.2.2011 e condannava la a Parte_1
corrispondere agli eredi dello stesso, intervenuti in corso di causa a seguito del decesso del loro dante causa, la somma dovuta a titolo di equo indennizzo.
Osservava il decidente che il aveva provato, attraverso l'audizione dei testi, Per_1
suoi colleghi di lavoro, di essere stato sottoposto alle vibrazioni, urti e scuotimenti causati dalla conduzione dei veicoli e che il ctu, con procedimento immune da vizi logici e/o giuridici, aveva accertato che l'attività lavorativa di autista/operatore stradale aveva assunto un ruolo di concausa efficiente e determinante nell'evoluzione della patologia riscontrata.
Avverso detta pronuncia, con atto del 28 luglio 2023, proponeva appello la
[...]
cui resisteva controparte;
indi, disposta la trattazione scritta, Parte_1 ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note di ambo le parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ente appellante censura la sentenza per aver riconosciuto il nesso causale tra le patologie da cui era affetto il Sig. , così come dallo stesso documentate, e le Per_1 effettive modalità svolgimento dell'attività lavorativa espletata.
Pag. 2 di 5 Evidenzia, in particolare, che il dipendente, come confermato dai testi escussi, non avrebbe condotto mai mezzi pesanti e, ad ulteriore conferma dell'insussistenza dell'asserita causa di servizio, deduce che la scheda tecnica del mezzo da egli guidato durante il servizio, e cioè del veicolo Fiat Iveco Daily 35.10 con massa inferiore a 35 q., redatta dalla casa costruttrice, in conformità alla Direttiva Comunitaria Macchine
2006/42/CE del 17.05.2006, di cui offre produzione documentale in questa sede, indica un valore di esposizione al rischio da vibrazioni trasmesse a tutto il corpo pari a 0,6
m/s2, cioè nettamente inferiore al valore limite di esposizione fissato dal D. Lgs.
81/2008 in 1 m/s2.
Né a conclusioni diverse, prosegue l'appellante, potrebbero condurre le considerazioni del perito nominato in primo grado non potendo la ctu medico legale assumere valore probatorio.
L'appello è infondato.
Occorre considerare che il T.U sulla pubblica sicurezza non si limita a stabilire un valore limite di esposizione a vibrazioni che non deve esse superato ma individua altresì un c.d. valore d'azione giornaliero al di sopra del quale sorge un obbligo di azione per i datori di lavoro, tenuti a adottare misure di tutela per prevenire e ridurre i rischi di danni all'integrità psico-fisica dei lavoratori. Tale valore d'azione giornaliero è nell'art. 201 del D.lgs. n. 81/2008 fissato a 0,5 m/s2; è chiaro, quindi, che il veicolo Daily 35.10, producendo un valore di esposizione al rischio di vibrazione pari a 0,6 m/s2 – come documentato dall'appellante mediante la relativa scheda tecnica – ha esposto il a valori d'azione giornalieri oltre soglia il che, lungi dallo sconfessare, Per_1
corrobora la dipendenza da causa di servizio della sua infermità stante la soggezione dello stesso a rischi di lesioni o traumi indotti da vibrazioni al corpo intero.
L'esposizione del lavoratore è peraltro avvenuta in presenza di importanti cofattori di rischio quali le condizioni di vetustà del mezzo, trattandosi di veicolo, come evidenziato dagli appellati con allegazione rimasta incontestata, prodotto dal 1978 al 1985, sicché, quantomeno negli ultimi anni di lavoro alle dipendenze della di il Parte_2 Pt_1
lavoratore conduceva un automezzo di oltre 20 anni, presumibilmente usurato dal servizio e certamente dotato di sistemi di sospensione e di sedili poco performanti.
Pag. 3 di 5 Va, altresì, considerata la circostanza che l'automezzo, adibito al trasporto di attrezzi per la manutenzione delle strade e dei relativi materiali di risulta, viaggiava certamente con una massa complessiva di peso maggiore di una massa a vuoto (corrispondente come desumibile dalla sopra citata scheda tecnica a 35 quintali) e, quindi, comportante la produzione di vibrazioni superiori a quelle dichiarate in scheda tecnica, pari a carico vuoto a 0,6 m/s2.
La doglianza, poi, circa l'irrilevanza probatoria della ctu non tiene conto del principio secondo cui la c.t.u., nelle cc.dd. scienze tecniche, operando quale strumento di accertamento di fatti non altrimenti acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni specialistiche (c.d. c.t.u. percipiente), e non già di valutazione di fatti già acclarati (c.d. c.t.u. deducente), assurge a vera e propria a fonte oggettiva di prova e non già a mero mezzo di valutazione.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata, infatti, nel riconoscere (cfr. Cass. n. 3717 dell'8 febbraio 2019) che “quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati (consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi
(consulenza percipiente); in tale ultimo caso la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova ed è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (tra le tante, Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-02-2013, n. 4792).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va, dunque, confermata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante alle spese del presente grado che si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia ed alla non complessità delle questioni trattate.
Si da atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Pone a cario dell'ente appellante le spese del presente grado che liquida in favore degli appellati in solido in complessivi euro 4996 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali
Pag. 4 di 5 nella misura del 15 % con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnativa dallo stesso proposta, ove dovuto.
Messina, 19.2.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
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