Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/04/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1462/2024 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 1462/2024 del ruolo volontaria giurisdizione, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
, C.F. , parte nata a ROSSANO (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
07.01.1984, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. IMMACOLATA FEDERICO, tutti elettivamente domiciliati come in atti
E
C.F. , parte nata a ROSSANO (CS) in [...] CP_1 C.F._2
17.10.1978, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SALVATORE CARUSO, tutti elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 5/08/2024, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in
Longobucco in data 2.09.2006, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. L'udienza di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione della stessa, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare. Pertanto, alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle predette note, il giudice relatore ha riservato al
Collegio la decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi - computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio - dalla data del 4.10.2022 dell'avvenuta
comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione, n. 1320/2022 R.G., definito con decreto di omologa di separazione di questo Tribunale n. 11682/2022 del 9.10.2022, pubblicato in data 10.10.2022 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che, dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi
Presidente del Tribunale, è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. I ricorrenti, dalla cui unione è nato il [...], minore affetto Persona_1 da patologia invalidante, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso, di seguito riportate:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Longobucco (CS), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, atto di matrimonio N. 4, Parte 2, Serie A, Uff. 2, anno 2006, il 2.9.2006;
2)disporre che il figlio minore verrà affidato in regime di affido Persona_1 condiviso ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
3)il IG. si impegnerà a coadiuvare fattivamente con la IG.ra nella CP_1 Pt_1 gestione del minore, nello specifico in riferimento alla grave patologia di cui è affetto Per_1 facendosi carico, unitamente alla IG.ra , degli adempimenti che quotidianamente Parte_1 devono essere svolti per la gestione della malattia di cui è affetto il Minore, soprattutto se dovesse sopraggiungere impossibilità da parte della madre;
4)si conviene che il genitore non collocatario, in virtù del piano genitoriale in allegato e qui integralmente richiamato, possa vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
- il genitore non collocatario terrà con sé il minore tutti i fine settimana con pernottamento dalle ore 17.00 del sabato fino alle ore 21.30 della domenica per poi riaccompagnarlo presso l'abitazione o dimora della madre;
- le vacanze natalizie, pasquali e i ponti per le eventuali festività civili, saranno previste a giorni alterni, invertendo annualmente i giorni di festa, da ciascun genitore
- le vacanze estive, da programmare entro il 15 giugno di ogni anno, saranno suddivise come segue: il minore trascorrerà 15 giorni nel mese di agosto con il padre
5)in ordine al mantenimento del figlio, le parti così statuiscono, il IG. CP_1 provvederà al pagamento mensile di Euro 300,00 a titolo di contributo di mantenimento in favore del figlio, da versare alla IG.ra , entro i primi 10 giorni di ogni mese. Importo che Parte_1 verrà rivalutato in base agli indici ISTAT;
6)il IG. si impegna a sostenere, nella misura del 50% tutte le spese mediche ed in Per_1 particolare le spese di viaggio, di soggiorno per gli spostamenti nella città di Genova dove il minore è sottoposto a continui controlli medici a causa della patologia di cui affetto;
7)le parti si impegnano a sostenere le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno nell'interesse del figlio, preventivamente concordate e documentate. Tali spese comprendono tutte le spese mediche, escluse quelle del punto che precede, libri di testi scolastici, materiale didattico, retta e buoni pasto, cure mediche, tasse di iscrizione a scuola, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione, iscrizione e frequentazione ai corsi sportivi, attrezzatura sportiva occorrenda, ecc.;
8)le parti si concedono scambievolmente l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed all'iscrizione sullo stesso del loro figlio. Qualora ciò non fosse sufficiente le parti prestano sin d'ora il consenso e autorizzano l'Autorità Amministrativa competente al rilascio di un valido documento di riconoscimento di valido per l'espatrio.
9)In ogni caso i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio.
10)I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
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11)I ricorrenti chiedono, altresì, di darsi atto che essi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere.
12)I coniugi dichiarano, sotto la propria personale responsabilità, di aver adempiuto ai sensi di legge, a rendere ogni informazione utile alla esatta, veritiera e completa, ricostruzione delle proprie condizioni economiche.”
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge e all'interesse del figlio minore Persona_1
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Longobucco (CS) in data 02.09.2006 tra e come sopra generalizzati, Parte_1 CP_1 alle condizioni di cui al ricorso, sopra riportate;
B. NULLA sulle spese del procedimento;
C. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Longobucco (CS), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'articolo 10 della L.
1.12.70 n. 898, come modificata, dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 4, parte 2, serie A, anno 2006);
D. DISPONE, in caso di diffusione del presente provvedimento, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Castrovillari nella camera di conIGlio tenutasi in data 15/4/2025.
Il Presidente
dott. Gaetano Laviola
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, dott. Umile Terranova