TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. RT IE Presidente
Dr. ME AN Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15940/2024, vertente
TRA
(OM (RM), 02/10/1982), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
FORMICHELLA VIVIANA;
E
(OM (RM), 09/10/1981), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1
IESO SANDRA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 Controparte_1 scioglimento del loro matrimonio celebrato in data 28/05/2011 nel Comune di AR
(RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di AR al N. 19 P.
2 S. C anno 2011).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 503/2025 pubbl. il 03/03/2025
(n. cronol. 631/2025 del 03/03/2025) del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma (RM) Via Andretta, 44 di proprietà dei genitori della sig.ra rimane a costei assegnata, unitamente ai mobili, Controparte_1 arredi e pertinenze. Il sig. se ne è già allontanato asportando i propri effetti Pt_1 personali ed impegnandosi a prelevare gli ultimi effetti e oggetti di sua proprietà in un'unica soluzione entro e non oltre il 20 dicembre 2024. previo appuntamento da concordarsi tra le parti;
2) Dato atto delle attuali condizioni economico-reddituali dei coniugi, il sig. Pt_1
, previa formale rinuncia da parte della sig.ra ad ogni e qualsiasi
[...] Controparte_1 richiesta passata, presente e futura, ora per allora, comunque nascente e derivante dal matrimonio, corrisponderà alla signora , che accetta, la somma totale di Controparte_1
€ 5.000,00 (euro cinquemila/00) a titolo di assegno divorzile una tantum;
3) Tale importo verrà versato dal Sig. entro e non oltre 10 giorni dalla Pt_1 pubblicazione della sentenza di divorzio, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c intestato alla sig.ra presso il Banco BPM alle seguenti coordinate IBAN CP_1
[...]; 4) La sig.ra riconosce espressamente di ricevere la predetta somma di Controparte_1
Euro 5.000,00 a titolo di liquidazione divorzile una tantum;
pertanto, con la firma del presente accordo e con il corretto adempimento da parte del marito all'obbligazione assunta, la sig.ra non avrà più alcun titolo o ragione a percepire alcunché in CP_1 futuro, né a titolo di mantenimento né a titolo di assegno divorzile o assistenziale, rinunciando sin dora allo stesso;
5) Le parti a seguito di tale accordo e con il corretto adempimento di quanto sopra pattuito dichiarano di non avere più nulla a pretendere le une dalle altre dichiarando altresì di aver, con il presente atto, regolato tutte le questioni economiche tra le stesse pendenti;
6) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 28/05/2011, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15940/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28/05/2011 nel Comune di
AR (RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di AR al N. 19 P. 2 S. C anno 2011) tra OM (RM), 02/10/1982) e Parte_1
(OM (RM), 09/10/1981), alle condizioni concordate dalle Controparte_1 parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att.
c.p.c.
Roma, 05.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ME AN RT IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. RT IE Presidente
Dr. ME AN Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15940/2024, vertente
TRA
(OM (RM), 02/10/1982), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
FORMICHELLA VIVIANA;
E
(OM (RM), 09/10/1981), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1
IESO SANDRA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 Controparte_1 scioglimento del loro matrimonio celebrato in data 28/05/2011 nel Comune di AR
(RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di AR al N. 19 P.
2 S. C anno 2011).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 503/2025 pubbl. il 03/03/2025
(n. cronol. 631/2025 del 03/03/2025) del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma (RM) Via Andretta, 44 di proprietà dei genitori della sig.ra rimane a costei assegnata, unitamente ai mobili, Controparte_1 arredi e pertinenze. Il sig. se ne è già allontanato asportando i propri effetti Pt_1 personali ed impegnandosi a prelevare gli ultimi effetti e oggetti di sua proprietà in un'unica soluzione entro e non oltre il 20 dicembre 2024. previo appuntamento da concordarsi tra le parti;
2) Dato atto delle attuali condizioni economico-reddituali dei coniugi, il sig. Pt_1
, previa formale rinuncia da parte della sig.ra ad ogni e qualsiasi
[...] Controparte_1 richiesta passata, presente e futura, ora per allora, comunque nascente e derivante dal matrimonio, corrisponderà alla signora , che accetta, la somma totale di Controparte_1
€ 5.000,00 (euro cinquemila/00) a titolo di assegno divorzile una tantum;
3) Tale importo verrà versato dal Sig. entro e non oltre 10 giorni dalla Pt_1 pubblicazione della sentenza di divorzio, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c intestato alla sig.ra presso il Banco BPM alle seguenti coordinate IBAN CP_1
[...]; 4) La sig.ra riconosce espressamente di ricevere la predetta somma di Controparte_1
Euro 5.000,00 a titolo di liquidazione divorzile una tantum;
pertanto, con la firma del presente accordo e con il corretto adempimento da parte del marito all'obbligazione assunta, la sig.ra non avrà più alcun titolo o ragione a percepire alcunché in CP_1 futuro, né a titolo di mantenimento né a titolo di assegno divorzile o assistenziale, rinunciando sin dora allo stesso;
5) Le parti a seguito di tale accordo e con il corretto adempimento di quanto sopra pattuito dichiarano di non avere più nulla a pretendere le une dalle altre dichiarando altresì di aver, con il presente atto, regolato tutte le questioni economiche tra le stesse pendenti;
6) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 28/05/2011, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15940/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28/05/2011 nel Comune di
AR (RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di AR al N. 19 P. 2 S. C anno 2011) tra OM (RM), 02/10/1982) e Parte_1
(OM (RM), 09/10/1981), alle condizioni concordate dalle Controparte_1 parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att.
c.p.c.
Roma, 05.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ME AN RT IE