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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3950 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31757 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(NOICATTARO (BA), 20/05/1965), Parte_1
con il patrocinio dell'avv. SANTINI MATTEO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(TRIGGIANO (BA), 06/02/1973), Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. ZAGARIA MIRELLA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/12/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in Parte_1
data 09/02/2002 ha contratto in Noicattaro (BA) matrimonio concordatario con e che dall'unione sono nati i figli Controparte_1
Per_
(22/01/2003), (16/07/2004) e (04/08/2007), ha Per_2 Per_3
dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile a causa del contegno infedele della e ha chiesto, quindi, di pronunciare la CP_1
separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie ed ogni conseguente statuizione.
Si è costituita in giudizio che ha Controparte_1
aderito alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, contestando le avverse allegazioni e istanze e chiedendo a sua volta l'addebito della separazione al marito per il contegno vessatorio, umiliante e mobizzante dallo stesso tenuto nei suoi riguardi.
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il presidente delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione e sentiti i figli delle parti, ha adottato i provvedimenti provvisori 3
autorizzando i coniugi a vivere separatamente, con affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con residenza presso il padre, assegnatario Per_3
della casa familiare di sua esclusiva proprietà, obbligo del medesimo di provvedere al mantenimento integrale dei tre figli nonché di corrispondere alla moglie, per il di lei mantenimento, la somma mensile di euro 450,00 da gennaio 2023; quindi ha rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletate le prove orali, all'udienza del 03/12/2024 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il 09/02/2002.
Merita, altresì, di essere accolta la domanda di addebito spiegata dal ricorrente.
A norma dell'art. 151 comma 2 c.c. “Il giudice, pronunziando la
separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a
quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo
comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”
Alla stregua dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo
reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i
coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla 4
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.”
In ordine alla domanda di addebito formulata a seguito di infedeltà
coniugale, deve preliminarmente osservarsi che è consolidato l'orientamento secondo cui “grava sulla parte che richieda, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro
coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di
chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e
quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della
convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. n.
11130/2022; cfr. Cass. ord. n. 16735/2020; Cass. ord. n. 27777/2019; Cass.
n. 3923/2018; Cass. n. 2059/2012).
Con riferimento al tipo di condotta che integra causa di addebito, la
Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “la reiterata violazione, in
assenza di una consolidata separazione di fatto, dell'obbligo della fedeltà
coniugale, soprattutto se attuata attraverso una stabile relazione
extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave
dell'obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola
causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza
sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è
responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra
infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una
valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui 5
risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un
contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. n.
5090/2004; cfr. Cass. n. 16859/2015; Cass. n. 21576/2018; Cass. ord. n.
16822/2022).
Inoltre, “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la
separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. (anche) quando, in considerazione
degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi
vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si
sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro
coniuge (Cass. ord. n. 16822/2022; cfr. Cass. n. 21657/2017; Cass. n.
8929/2013; Cass. n. 15557/2008).
Nondimeno, la violazione dei doveri di fedeltà deve inserirsi in una fase temporalmente antecedente alla crisi coniugale (nesso cronologico)
costituendo così la causa della crisi stessa (nesso causale).
Dunque, “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola
violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo,
invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia
causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia
intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della
convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il
comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno
dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della
convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass.
n. 11448/2017; cfr. Cass. ord. n. 4540/2011, Cass. n. 12373/2005 che richiama Cass. n. 12130/2001 e n. 13747/2003, 17056/2007, 1202/2006,
12373/2005). 6
Nel caso di specie il teste investigatore privato Testimone_1
incaricato dal di seguire e raccogliere informazioni sulla Parte_1
ha confermato la relazione in atti da cui risulta che la stessa ad CP_1
aprile 2021, ovvero oltre un anno prima il deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, si incontrava con altro uomo, tale
[...]
, con cui scambiava effusioni amorose in auto e in luogo Per_4
appartato.
La dal canto suo, non ha fornito prova certa e univoca della CP_1
sussistenza dei dedotti comportamenti mobizzanti posti in essere dal marito ai suoi danni, limitandosi a deduzioni generiche e non circostanziate, al pari dei capitoli di prova articolati e ammessi, privi di specifici riferimenti spazio-temporali.
Ne consegue che merita di essere accolta la domanda di addebito proposta dal mentre deve essere rigettata l'analoga domanda Parte_1
spiegata dalla resistente.
Dall'accoglimento della domanda di addebito del ricorrente discende,
altresì, il rigetto della domanda di mantenimento formulata dalla CP_1
fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori resi dal Presidente
delegato.
Relativamente alle ulteriori domande accessorie, meritano di essere integralmente confermati i vigenti provvedimenti provvisori, meglio trascritti in dispositivo, in ordine all'affidamento del figlio minore Per_3
(04/08/2007) e all'assegnazione della casa familiare al ricorrente, al pari delle statuizioni economiche in forza delle quali il provvederà Parte_1
in via esclusiva al mantenimento ordinario e al pagamento delle spese extra 7
dei tre figli, considerato il divario reddituale esistente tra le parti.
Premesso che la resistente non ha depositato la documentazione economico-patrimoniale aggiornata neanche in vista della decisione della causa, come richiesto dal giudice istruttore, mette conto evidenziare che il
è titolare di un trattamento pensionistico pari a circa euro Parte_1
2.500,00 su dodici mensilità ed è pieno proprietario della casa di abitazione,
mentre la resistente, diplomata, non ha proprietà immobiliari e, secondo quanto dedotto in sede di costituzione, svolge lavori occasionali da cui consegue esigui redditi, di cui, ripetesi, non è dato conoscere l'ammontare all'attualità, non avendo ella depositato neppure la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del 50%; il restante 50%, liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico della resistente in ossequio al principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31757/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(NOICATTARO (BA), 20/05/1965) e Parte_1 [...]
(TRIGGIANO (BA) 06/02/1973) relativamente al CP_1
matrimonio dagli stessi contratto il 09/02/2002, trascritto nel registro degli 8
atti di matrimonio del Comune di Noicattaro (BA), al n. 1, parte II, serie A,
anno 2002, con addebito alla moglie e alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
il figlio minore (04/08/2007) è affidato in modo condiviso Per_3
ad entrambi i genitori con residenza presso il padre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza relative all'educazione,
all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, con facoltà
della madre di vedere e tenere con sé previo accordo diretto con il Per_3
ragazzo e avviso al padre;
dispone che il padre provveda integralmente al mantenimento
Per_ ordinario diretto e al pagamento delle spese extra afferenti i tre figli
(2003), (2004) e (2007); Per_2 Per_3
assegna la casa familiare sita in Roma Via Gracceva n. 54 al ricorrente;
rigetta la domanda di addebito proposta dalla resistente;
fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, rigetta la domanda di mantenimento proposta dalla resistente;
dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
del restante 50% delle spese di lite liquidate in Parte_1
complessivi euro 1.900,00 (pari al 50% del totale di euro 3.800,00) a titolo di compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie,
come per legge. 9
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31757 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(NOICATTARO (BA), 20/05/1965), Parte_1
con il patrocinio dell'avv. SANTINI MATTEO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(TRIGGIANO (BA), 06/02/1973), Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. ZAGARIA MIRELLA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/12/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in Parte_1
data 09/02/2002 ha contratto in Noicattaro (BA) matrimonio concordatario con e che dall'unione sono nati i figli Controparte_1
Per_
(22/01/2003), (16/07/2004) e (04/08/2007), ha Per_2 Per_3
dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile a causa del contegno infedele della e ha chiesto, quindi, di pronunciare la CP_1
separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie ed ogni conseguente statuizione.
Si è costituita in giudizio che ha Controparte_1
aderito alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, contestando le avverse allegazioni e istanze e chiedendo a sua volta l'addebito della separazione al marito per il contegno vessatorio, umiliante e mobizzante dallo stesso tenuto nei suoi riguardi.
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il presidente delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione e sentiti i figli delle parti, ha adottato i provvedimenti provvisori 3
autorizzando i coniugi a vivere separatamente, con affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con residenza presso il padre, assegnatario Per_3
della casa familiare di sua esclusiva proprietà, obbligo del medesimo di provvedere al mantenimento integrale dei tre figli nonché di corrispondere alla moglie, per il di lei mantenimento, la somma mensile di euro 450,00 da gennaio 2023; quindi ha rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletate le prove orali, all'udienza del 03/12/2024 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il 09/02/2002.
Merita, altresì, di essere accolta la domanda di addebito spiegata dal ricorrente.
A norma dell'art. 151 comma 2 c.c. “Il giudice, pronunziando la
separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a
quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo
comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”
Alla stregua dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo
reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i
coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla 4
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.”
In ordine alla domanda di addebito formulata a seguito di infedeltà
coniugale, deve preliminarmente osservarsi che è consolidato l'orientamento secondo cui “grava sulla parte che richieda, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro
coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di
chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e
quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della
convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. n.
11130/2022; cfr. Cass. ord. n. 16735/2020; Cass. ord. n. 27777/2019; Cass.
n. 3923/2018; Cass. n. 2059/2012).
Con riferimento al tipo di condotta che integra causa di addebito, la
Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “la reiterata violazione, in
assenza di una consolidata separazione di fatto, dell'obbligo della fedeltà
coniugale, soprattutto se attuata attraverso una stabile relazione
extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave
dell'obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola
causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza
sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è
responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra
infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una
valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui 5
risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un
contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. n.
5090/2004; cfr. Cass. n. 16859/2015; Cass. n. 21576/2018; Cass. ord. n.
16822/2022).
Inoltre, “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la
separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. (anche) quando, in considerazione
degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi
vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si
sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro
coniuge (Cass. ord. n. 16822/2022; cfr. Cass. n. 21657/2017; Cass. n.
8929/2013; Cass. n. 15557/2008).
Nondimeno, la violazione dei doveri di fedeltà deve inserirsi in una fase temporalmente antecedente alla crisi coniugale (nesso cronologico)
costituendo così la causa della crisi stessa (nesso causale).
Dunque, “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola
violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo,
invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia
causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia
intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della
convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il
comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno
dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della
convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass.
n. 11448/2017; cfr. Cass. ord. n. 4540/2011, Cass. n. 12373/2005 che richiama Cass. n. 12130/2001 e n. 13747/2003, 17056/2007, 1202/2006,
12373/2005). 6
Nel caso di specie il teste investigatore privato Testimone_1
incaricato dal di seguire e raccogliere informazioni sulla Parte_1
ha confermato la relazione in atti da cui risulta che la stessa ad CP_1
aprile 2021, ovvero oltre un anno prima il deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, si incontrava con altro uomo, tale
[...]
, con cui scambiava effusioni amorose in auto e in luogo Per_4
appartato.
La dal canto suo, non ha fornito prova certa e univoca della CP_1
sussistenza dei dedotti comportamenti mobizzanti posti in essere dal marito ai suoi danni, limitandosi a deduzioni generiche e non circostanziate, al pari dei capitoli di prova articolati e ammessi, privi di specifici riferimenti spazio-temporali.
Ne consegue che merita di essere accolta la domanda di addebito proposta dal mentre deve essere rigettata l'analoga domanda Parte_1
spiegata dalla resistente.
Dall'accoglimento della domanda di addebito del ricorrente discende,
altresì, il rigetto della domanda di mantenimento formulata dalla CP_1
fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori resi dal Presidente
delegato.
Relativamente alle ulteriori domande accessorie, meritano di essere integralmente confermati i vigenti provvedimenti provvisori, meglio trascritti in dispositivo, in ordine all'affidamento del figlio minore Per_3
(04/08/2007) e all'assegnazione della casa familiare al ricorrente, al pari delle statuizioni economiche in forza delle quali il provvederà Parte_1
in via esclusiva al mantenimento ordinario e al pagamento delle spese extra 7
dei tre figli, considerato il divario reddituale esistente tra le parti.
Premesso che la resistente non ha depositato la documentazione economico-patrimoniale aggiornata neanche in vista della decisione della causa, come richiesto dal giudice istruttore, mette conto evidenziare che il
è titolare di un trattamento pensionistico pari a circa euro Parte_1
2.500,00 su dodici mensilità ed è pieno proprietario della casa di abitazione,
mentre la resistente, diplomata, non ha proprietà immobiliari e, secondo quanto dedotto in sede di costituzione, svolge lavori occasionali da cui consegue esigui redditi, di cui, ripetesi, non è dato conoscere l'ammontare all'attualità, non avendo ella depositato neppure la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del 50%; il restante 50%, liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico della resistente in ossequio al principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31757/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(NOICATTARO (BA), 20/05/1965) e Parte_1 [...]
(TRIGGIANO (BA) 06/02/1973) relativamente al CP_1
matrimonio dagli stessi contratto il 09/02/2002, trascritto nel registro degli 8
atti di matrimonio del Comune di Noicattaro (BA), al n. 1, parte II, serie A,
anno 2002, con addebito alla moglie e alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
il figlio minore (04/08/2007) è affidato in modo condiviso Per_3
ad entrambi i genitori con residenza presso il padre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza relative all'educazione,
all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, con facoltà
della madre di vedere e tenere con sé previo accordo diretto con il Per_3
ragazzo e avviso al padre;
dispone che il padre provveda integralmente al mantenimento
Per_ ordinario diretto e al pagamento delle spese extra afferenti i tre figli
(2003), (2004) e (2007); Per_2 Per_3
assegna la casa familiare sita in Roma Via Gracceva n. 54 al ricorrente;
rigetta la domanda di addebito proposta dalla resistente;
fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, rigetta la domanda di mantenimento proposta dalla resistente;
dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
del restante 50% delle spese di lite liquidate in Parte_1
complessivi euro 1.900,00 (pari al 50% del totale di euro 3.800,00) a titolo di compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie,
come per legge. 9
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi