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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6288 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati
dott. Giuseppe DE TULLIO Presidente dott. Massimo SENSALE Consigliere dott. Luigi MANCINI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 1973 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 c.f. C.F. 1 (), rappresentato e difeso dagli avv.ti Oscar
LL e VA NT, giusta procura in atti
Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., I Controparte_1
(d'ora innanzi, per brevità, CP_1) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di
[...] Parte_1 in qualità di titolare della ditta "La Casa di Pinocchio”, nonché [...] Napoli,
'affinché fosse accertata e dichiarata l'occupazione sine titulo, Controparte_2
da parte dei medesimi, di alcuni locali di proprietà dell'Ente, siti in CP_1 alla via Amerigo Vespucci nn. 145, 146 e 147, riportate nel NCEU sezione Mer/8 particella 552 sub 2,3,4 facenti parte del complesso edilizio denominato “Rione Stella Polare", acquisito formalmente dall' CP_1 con atto di acquisto dal Demanio dello Stato (rep. n. 7923 del
21.11.1958), e la cui occupazione abusiva sarebbe iniziata, secondo quanto dedotto, in data
11 settembre 2014.
Sulla base di tali premesse, I CP_1 concludeva, chiedendo di:
1) accertare e dichiarare che Parte_1 titolare della ditta "La Casa di Pinocchio"
occupava senza titolo le unità immobiliari di proprietà dello CP_1 site in CP_1 alla via
Vespucci, contraddistinti dai civici 145-146;
2)accertare e dichiarare che Controparte_2 e Controparte_2 occupavano senza titolo l'unità immobiliare di proprietà dello CP_1 sito in CP_1 lla via Vespucci, contraddistinto dal civico 147 e, per l'effetto;
3) condannare Parte_1 titolare della ditta "La Casa di Pinocchio", Controparte_2
Controparte_2 a rilasciare liberi e sgomberi da persone e cose gli immobili siti in CP_1 e alla via Vespucci nn. 145-146-147, rimettendo nel pineo e legittimo possesso lo CP_1 della
Provincia di CP_1 fissando la data di rilascio;
4) condannare al pagamento della indennità di occupazione Parte_1
nell'ammontare di euro 50.400,00 per i civici nn. 145 e 146 e condannare Controparte_2 e
Controparte_2 per la stessa causale al pagamento della indennità di occupazione nell'ammontare di euro 12.970,86 per il civico 145, oltre risarcimento del danno secondo prudente apprezzamento del giudice;
5) con vittoria di spese, da attribuire al difensore antistatario.
2. Si costituiva in giudizio Parte_1 con memoria depositata il 31.01.2020.
Contestava integralmente la domanda attorea, ritenendola infondata e non provata, tanto in ordine all'an quanto al quantum.
In particolare, il convenuto deduceva che Controparte_2 fosse affittuario delle unità immobiliari oggetto di causa in forza di regolare contratto di locazione stipulato con lo CP_1
Successivamente, veniva comunicata all'Istituto la cessione dell'azienda in favore di [...]
CP_2 , cui seguiva ulteriore cessione a favore dello stesso Parte_1
Sosteneva, inoltre, che la cessione di ramo d'azienda comportasse il subentro del cessionario in tutti i rapporti obbligatori attivi e passivi facenti capo al cedente, ivi incluso il contratto di locazione originariamente intercorso tra Controparte_2 e l' CP_1 . Deduceva che la parte ricorrente non aveva fornito prova dei tempi in cui era cominciata la pretesa occupazione abusiva dell'immobile, fatta risalire, presuntivamente, all'anno 2014.
Lamentava che la richiesta era basata su presunzione di inizio occupazione e su un calcolo del canone-indennità di occupazione basato su presunzioni non condivisibili. In ogni caso,
l'istituito poneva a carico del Pt 1 l'occupazione di tre locali di sua proprietà, mentre poi assumeva che la prova presuntiva dell'occupazione era relativa solo ad uno dei tre terranei;
per cui al Pt 1 poteva essere chiesto solo il pagamento dell'indennità relativa al locale contraddistinto dal civico n. 147.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda attorea e, in ogni caso, il rigetto della stessa per infondatezza in fatto e in diritto;
con condanna dell'IACP alla rifusione delle spese processuali.
3. Rimanevano contumaci Controparte_2 e Controparte 2 .
4. Con ordinanza del 3.2.2020, il tribunale dichiarava la nullità del ricorso per insufficienza del petitum ed onerava lo CP_1 a chiarire se Pt 1 fosse destinatario della azione di condanna al rilascio e al pagamento di indennità per tutte e tre le unità immobiliari e quali domande, invece, fossero state proposte nei confronti dei convenuti contumaci;
nonché quali immobili fossero già stati rilasciati e in che data.
5. Con memoria del 29.10.2020 lo CP_1 deduceva:
che i numeri civici 145 e 146 erano stati rilasciati in data 18-24 maggio 2018 - cioè dopo la notifica del ricorso - dal Pt_1 il quale aveva confermato l'occupazione sine titulo degli stessi fino a quella data;
che pertanto rinunciava alla domanda di rilascio degli immobili dei civici 145 e 146, poiché era cessata la materia del contendere;
che in relazione ai civici nn. 145 e 146 si chiedeva la indennità da occupazione calcolata a far data dal 11 settembre 2014 fino al 24 maggio 2018; che, quanto all'immobile contraddistinto dal civico 147, Pt_1 aveva rilasciato l'immobile in data 29 novembre 2019 e solo all'esito dell'intervento della Polizia Locale di Napoli;
che, pertanto, rinunciava anche alla domanda di rilascio del civico n. 147, per intervenuta cessazione della materia del contendere;
che, quanto al civico n. 147, l'indennità da occupazione illecita veniva richiesta per il periodo dal 11 settembre 2014 fino al 29 novembre 2019; che la Polizia Locale, in data 29 novembre 2019, aveva sottoposto a sequestro amministrativo il locale al civico n. 147 e che, pertanto, lo CP_1 non era stato immesso nel possesso materiale del bene sequestrato;
che si chiedeva al tribunale di emette ogni provvedimento volto alla rimessione dello CP_1 nel possesso dell'immobile al civico n. 147;
che, quanto alla indennità, lo CP_1 rinunciava alla domanda di condanna di Controparte_2 '
il quale aveva occupato l'immobile prima dell'11 settembre 2014; che il Pt 1 doveva essere condannato al pagamento di indennità per l'occupazione abusiva del civico n. 147, pari ad euro 19.147,46 e per l'occupazione abusiva dei civici n.
145 e 146 di una indennità di euro 52.800,00;
che le somme dovevano essere poste a carico anche di Controparte_2 in solido con il '
Pt_1
Formulava le seguenti conclusioni:
I.- Accertare e dichiarare la rinuncia alla domanda e all'azione del presente procedimento promosso dallo I.A.C.P. di Napoli nei confronti del sig. TA
Vincenzo.
II.- Accertare e dichiarare che la sig.ra RO MA prima, e il sig.
LI GI poi, in proprio e quale titolare della ditta "La Casa di
Pinocchio", hanno occupato senza titolo nel tempo tutte e tre le unità
immobiliari di proprietà dello I.A.C.P. della Provincia di Napoli site in
Napoli alla Via Vespucci contraddistinti dai civici 145 - 146 e 147 e riportate nel NCEU sezione Mer/8 particella 552 sub 2,3, 4 e più precisamente: лынаронизаннан.la Sig.ra RO MA dal 11 Settembre 2014 al 28 Maggio 2018 le unità immobiliari nr. 145 e 146;
Il sig. GI LI dal 11 Settembre 2014 al 28 maggio 2018 le unità immobiliari nr. 145 e 146;
- Il sig. GI LI dal 11 Settembre 2014 al 29 Novembre 2019 la unità immobiliare nr. 147.
III. Dichiarare che le unità immobiliari contraddistinte dai civici 145 e 146
sono state rilasciate dal sig. GI LI in data 28 maggio 2018 mentre il civico 147 sempre occupato sine titulo dal sig. GI LI è stato liberato in data 29 novembre 2019 ed in pari data sottoposto a sequestro amministrativo.
IV:- Dichiarare la cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dei tre immobili illegittimamente occupati.
V.- Emettere ogni più ampio ed opportuno provvedimento affinchè lo
I.A.C.P. della Provincia di Napoli venga rimesso nel possesso materiale degli immobili siti in Napoli alla Via Amerigo Vespucci e contraddistinti dai civici n. 145, 146 e 147.
VI.- Condannare i convenuti, al pagamento della indennità di occupazione e più precisamente : co.antonocuomo@avvocatinapoli.legalmail.it La sig.ra RO MA in solido con il sig. GI LI nel descritta qualità, al pagamento dela somma complessiva di Euro 52.900,0
così distinta :
€. 52.900,00# per l'occupazione del civico 145 e 146 protrattasi dal 1
Settembre 2014 al Euro 28 Maggio 2018 (Euro 575,00 x 2) (civico 145
civico 146 = 1.150,00 X 46 mesi) oltre interessi legali sino all'integral soddisfo con sentenza esecutiva ex lege oltre il risarcimento del danno secondo i prudente apprezzamento del Giudice adito;
Il sig. LI GI nella descritta qualità al pagamento della somma complessiva di Euro 19.147,76 cosi distinta:
€ 19.147,76# per l'occupazione del civico 147 protrattasi dal 11 Settembre
2014 al 29 Novembre 2019 (Euro 308,83 X 62 Mesi e 18 Giorni) oltre interessi legali sino all'integrale soddisfo con sentenza esecutiva ex lege oltre i risarcimento del danno secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
VII. Condannare i convenuti signori RO MA e LI GI
in solido al pagamento del cd. danno "figurativo" cioè del valore locativo del cespite usurpato prudentemente in una somma complessiva di € 10.000,00
(diecimila,00) ovvero una somma maggiore o minore di Giustizia, tale somma va ripartita per tutti e due i resistenti, in solido tra loro.
6. Con ordinanza del 26.4.2021 il tribunale disponeva il mutamento da rito locatizio a rito ordinario, ai sensi dell'art. 427 cpc.
7. Con la sentenza n. 3251/2022 il Tribunale di Napoli così disponeva:
1) Dichiara estinto il rapporto processuale tra lo
[...]
e Controparte_2 per rinuncia alle Controparte_3
domande ed alle azioni contro lo stesso proposte ex art 306 cpc;
Controparte_2 nulla statuendo per le spese del 2) Rigetta le domande avanzate contro '
relativo rapporto processuale;
Parte_1 di rilasciare materialmente liberi e vuoti da cose e persone in 3) Ordina a favore dello CP_1 i tre locali ed i sottostanti cantinati di cui è causa, meglio identificati ella
CTU in atti e precisamente:
A) Locale in CP_1 ia Amerigo Vespucci, 145, piano terra, int.6 (dati catastali S.U. MER
- foglio 8, part. 552, sub. 4, cat. C/1, classe 8)
B) Locale in CP_1 via Amerigo Vespucci, 146 piano terra, int.5 (dati catastali S.U. MER
– foglio 8, part. 552, sub. 3, cat. C/1, classe 8)
C) Locale in CP_1 via Amerigo Vespucci, 147, piano terra, int.4 (dati catastali S.U.
MER-foglio 8, part. 552, sub. 2, cat. C/1, classe 8);
4) Condanna Parte_1 al pagamento in favore dell'attore di € 25.352,67 per l'occupazione della unità derivante dall'accorpamento degli ambienti a livello strada dei civici
145 e 146, da 11/09/2014 al 28/05/2018 nonché di € 23.289,89 per l'occupazione di unità derivante dall'accorpamento dell'ambiente a livello strada del civico 147 e quelli sottoposti dei civici 145, 146 e 147, da 11/09/2014 a 29/11/2019;
5) Condanna Parte_1 al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive € 8.000/00 (ottomila /00) di cui € 600/00 per esborsi ed € 7.400/00 per compenso oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Antonio Cuomo anticipatario.
6) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Parte_1
In motivazione, il Tribunale riteneva, preliminarmente, pacifica la titolarità attiva dell' CP_1 sugli immobili siti ai civici 145, 146 e 147, non risultando oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti. Tale titolarità si fondava documentalmente sull'atto di acquisizione al Demanio n. 7923, datato 21 novembre 1958, dell'area su ci era stato costruito il fabbricato dall'Ente. Con riferimento alla posizione del convenuto Controparte 2 , dichiarava il giudizio estinto ai sensi dell'art. 306 c.p.c., a seguito della rinuncia espressa da parte dell'attore alle domande e all'azione originariamente promosse nei suoi confronti.
Controparte_2Quanto alla posizione della convenuta le domande formulate dallo CP_1
venivano rigettate per difetto di prova in ordine all'asserita occupazione abusiva degli immobili oggetto di causa. Il Tribunale evidenziava l'insufficienza degli elementi probatori offerti dall'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., non emergendo con certezza la condotta materiale di occupazione da parte della convenuta. Considerata, inoltre, la contumacia della stessa, non si adottava alcuna statuizione in merito alle spese del relativo rapporto processuale. Parte_1Per quanto concerneva, infine, la posizione del convenuto il Tribunale riteneva che, posto che l'IACP avesse dato atto di un rilascio "solo formale" degli immobili
(civici 145 e 146 nel maggio 2018; civico 147 nel novembre 2019), la materia del contendere non poteva considerarsi cessata. Del resto, in sede di CTU e dagli atti emergeva che il data
24.5.2018 Pt_1 aveva restituito solo formalmente i locali 146 e 147, mantenendo le chiavi del civico 147 e dei cantinati dei tre locali accorpati abusivamente. Inoltre, non era stato rinvenuto il verbale di rilascio del 29/11/2019 per il civico 147 (all'atto della decisione), ma era provato che Pt_1 aveva mantenuto le chiavi, tanto è vero che in sede di ctu il Pt_1
unitosi alle operazioni il 27/5/2021, si era dichiarato ancora in possesso delle chiavi dell'immobile di cui al civico 147, e, pertanto, aveva manifestato la potenziale disponibilità a garantire in prima persona l'accesso ai locali, qualora fosse stato avvisato per tempo della riunione in atto. aveva dichiarato, altresì, la disponibilità a consegnare tali chiavi "quando il giudice lo chiederà", come testualmente riportato nell'allegato verbale di operazioni del CTU.
Andava, pertanto, ordinato a di rilasciare materialmente liberi e vuoti daParte_1 cose e persone in favore dello CP_1 i tre locali ed i sottostanti cantinati di cui è causa meglio identificati ella CTU in atti e precisamente:
A) Locale in CP_1 ia Amerigo Vespucci, 145, piano terra, int.6 (dati catastali S.U. MER - foglio 8, part. 552, sub. 4, cat. C/1, classe 8)
B) Locale in CP_1 via Amerigo Vespucci, 146 piano terra, int.5 (dati catastali S.U. MER - foglio 8, part. 552, sub. 3, cat. C/1, classe 8)
C) Locale in CP_1 via Amerigo Vespucci, 147, piano terra, int.4 (dati catastali S.U. MER - foglio 8, part. 552, sub. 2, cat. C/1, classe 8).
Andava accolta la domanda di condanna di Pt_1 al pagamento delle indennità di occupazione dall' 11 Settembre 2014 al 28 maggio 2018 per le unità immobiliari nr. 145 e 146 e dall' 11 Settembre 2014 al 29 Novembre 2019 per la unità immobiliare nr. 147 (come richiesto dallo CP_1).
La prova dell'inizio dell'occupazione era da rinvenire dal verbale della Polizia municipale nel fascicolo del procedimento penale cartaceo depositato, verbale più volte richiamato negli scritti difensivi delle parti e mai specificamente contestato. Era certo che il Pt 1 ccupasse i tre immobili dalla data del 11/9/2014. Tra l'altro, sebbene l'efficacia vincolante del decreto penale di condanna nel giudizio civile fosse esclusa dall'articolo 460, quinto comma, c.p.p. tuttavia, l'esistenza di decreto penale di condanna valeva in sede civile come un indizio, anche da solo sufficiente a dimostrare l'occupazione, laddove il convenuto non ne contesti ragionevolmente, anche mediante contrapposte allegazioni, l'attendibilità.
Pt 1 poi, non aveva contestato specificamente la sua occupazione dei locali dall'11/9/2014, ma deduceva che detta occupazione era legittima, avendo fatto richiesta, anche per il tramite di terzi, ovvero di Testimone_1 di subentrare nella locazione dei tre '
immobili per uso commerciale. Parte_1 non aveva, però, dimostrato il presupposto a monte dell'art 36 | 392/78, ovvero l'esistenza di un contratto di locazione commerciale vigente alla data dell'11/9/2014, tenuto conto che in materia di contratti della Pubblica
Amministrazione ogni eventuale contratto di locazione riveste forma scritta ad substantiam, con divieto di taciti rinnovi. Parte_1 andava condannato al pagamento di euro 25.352,67 per l'occupazione della unità derivante dall'accorpamento degli ambienti a livello strada dei civici 145 e 146, da 11/09/2014 a 28/05/2018, nonché di euro 23.289,89 per l'occupazione di unità derivante dall'accorpamento dell'ambiente a livello strada del civico 147 e quelli sottoposti dei civici
145, 146 e 147, da 11/09/2014 a 29/11/2019, come richiesto da parte attrice, importi stimati dal CTU nella consulenza.
Andava precisato che il convenuto non aveva presentato osservazioni alla bozza del CTU.
Il danno da occupazione sine titulo, nel caso di specie, era particolarmente evidente, ed era agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, in quanto lo CP_1 è Ente
Pubblico tenuto per legge a porre nel mercato locatizio immobili di edilizia residenziale pubblica;
lo CP_1 soggetto, al Sindacato della Corte dei Conti nel caso specifico sin dal
2014, con querele (sfociate nel decreto penale di condanna), richieste di sopralluoghi ad opera della Polizia Municipale, denunce e con la presente causa aveva cercato di recuperare i tre immobili per cui era causa per metterli a reddito, come dallo stesso dedotto.
Vi era, pertanto, nel caso di specie, un alleggerimento dell'onere probatorio che faceva ritenere comprovato nel caso specifico, tramite presunzioni, l'intenzione concreta del proprietario pubblico di mettere l'immobile a frutto. 8. Parte_1 ha proposto appello.
Ha censurato la sentenza impugnata assumendo che il Tribunale è incorso in errores in procedendo et in judicando.
Sotto il profilo processuale, l'appellante ha lamentato un'irregolare gestione del rito processuale da parte del Tribunale. In particolare, ha rilevato come: la causa sia stata inizialmente incardinata secondo il rito del lavoro;
il tribunale abbia rilevato la nullità dell'atto introduttivo per incertezze nel petitum;
il giudizio sia poi proseguito con le forme del rito locatizio, nella fase istruttoria;
il tribunale, poi, all'udienza del 26.4.2021 abbia mutato il rito in ordinario, ai sensi dell'art. 427 cpc.
Il tribunale, però, non aveva rimesso in termini le parti per integrare le difese e formulare le richieste istruttorie.
Vi era dunque stata una violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
|| Pt 1 deduce anche che la parte attrice aveva tentato di provare la propria legittimazione attiva esibendo autocertificazioni provenienti dalla stessa, in cui veniva affermata la proprietà degli immobili oggetto di causa. Tali documenti non sono sufficienti a provare quanto dedotto dall'odierna appellata in merito al diritto di proprietà dei cespiti.
Nel merito, Pt_1 contesta l'accertamento dell'occupazione sine titulo e la conseguente condanna al pagamento dell'indennità di occupazione.
Sostiene che il locale sito in via Vespucci n. 147 era stato regolarmente locato a [...]
CP_2 , in forza di contratto di locazione stipulato con lo CP_1 e che la disponibilità dell'immobile sarebbe transitata prima alla CP_2 e poi allo stesso Pt_1 mediante
cessioni di ramo d'azienda. Sulla base di tali premesse ha dedotto che, in virtù della cessione di ramo d'azienda, sarebbe subentrato ope legis in tutti i rapporti obbligazionari, ivi compreso il contratto di locazione originario.
Ha inoltre eccepito che lo IACP non avrebbe fornito prova puntuale dell'inizio dell'asserita occupazione abusiva e ha infine contestato la quantificazione dell'indennità, ritenendo eccessive le valutazioni del CTU, in quanto non proporzionate allo stato dei luoghi e al degrado della zona, e ritenendo che l'eventuale presunzione di occupazione illegittima riguardasse esclusivamente il locale contraddistinto al civico 147.
Ha così concluso: "1. In via preliminare, riformare la sentenza di primo grado viziata dall'errore procedurale con la remissione nei termini a difesa di parte convenuta.
2. Nel merito, accogliere il gravame proposto per i motivi suesposti.
3. In via subordinata, ridurre alla reale portata i crediti eventualmente vantati dalla ricorrente.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario."
9. Non si è costituito l' Controparte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente confermata la contumacia dell' Controparte_1
già dichiarata con l'ordinanza del 25.10.2022.
[...]
2. Pt 1 lamenta la violazione del suo diritto di difesa, in quanto, quando il tribunale ha mutato il rito da locatizio ad ordinario, non ha consentito alle parti di integrare e difese e formulare richieste istruttorie.
La doglianza è infondata.
2.1. La mutazione del rito o l'omessa mutazione del rito - non provoca "ipso iure"
l'inesistenza o la nullità della sentenza, ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. 14374/2023; 1448/2015),
In altri termini, il soggetto impugnante deve dimostrare il pregiudizio subito in conseguenza della errata applicazione del rito (v. Cass. 22325/2014).
2.2. Nella specie, il tribunale, a seguito dell'introduzione del giudizio, da parte dello CP_1 con il rito locatizio, ha condotto il processo con le forme di tale rito.
Ha concesso un termine entro il quale lo IACP doveva precisare il petitum ed ha concesso un termine al Pt 1 per depositare una ulteriore memoria difensiva. || Pt_1 con la memoria depositata il 26.11.2020, chiedeva, quale unico mezzo di istruttorio, la prova testimoniale contraria a quella articolata dallo CP_1 e con i testi indicati dallo CP_1
Nel corso del giudizio veniva svolta una CTU;
alla relazione del consulente il Pt_1 non opponeva alcuna osservazione.
Inoltre, ai sensi dell'art. 213 cpc, veniva acquisita la documentazione relativa al fascicolo del procedimento penale n. 356615/2014.
Nel giudizio, dunque, è stata svolta l'istruttoria; il Pt_1 inoltre, ha avuto piena possibilità di spiegare le sue richieste istruttorie, e si è limitato, in concreto, alla mera richiesta di prova testimoniale contraria.
Al fine di comprovare che il mutamento del rito abbia comportato una lesione del diritto di difesa non è sufficiente allegare la mera circostanza del mutamento del rito: il Pt_1 avrebbe dovuto specificare in che modo il mutamento del rito abbia compromesso il suo diritto di difesa. A tale scopo non è sufficiente una allegazione generica, consistente nella doglianza di non avere potuto integrare le difese e avanzare istanze istruttorie: piuttosto, il
Pt_1 avrebbe dovuto precisare quali difese non ha potuto spiegare e quali istanze istruttorie non ha potuto avanzare, diverse ed ulteriori rispetto a quelle dedotte nel giudizio attraverso gli atti processuali prodotti.
2.3. In assenza di prova della lesione del diritto di difesa lamentata, la censura va rigettata.
3. Con altra censura, il Pt 1 lamenta che lo CP_1 non abbia comprovato la sua legittimazione attiva, in quanto si è limitato ad esibire un'autocertificazione in relazione alla proprietà degli immobili.
La censura è inammissibile.
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico." (Cass.
12280/2016) e che "la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicché non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata” (v. Cass.
21566/2017; v. anche Cass. 18932/2016).
3.2. Nella specie, la censura in esame non si confronta con la motivazione sul punto della sentenza di primo grado.
Il tribunale, infatti, ha ritenuto provata la legittimazione attiva dello CP_1 alla luce della documentazione prodotta, da cui emerge che nel 1958 lo CP_1 aveva acquistato il terreno sul quale sono sorti gli immobili per cui è causa e che lo CP_1 poi, aveva edificato sopra il detto terreno.
Pertanto, il tribunale non ha affermato che la legittimazione dello CP_1 sia derivata da una autocertificazione.
3.3. Non avendo il Pt 1 attinto, con la sua critica, la ratio della decisione, la relativa censura va dichiarata inammissibile.
4. Con altra doglianza il Pt 1 sostiene di essere subentrato, quale cessionario, al contratto di affitto dei locali, intercorrente tra il CP_2 elo CP_1 e poi tra quest'ultimo e la
CP_2 - che, alla fine, aveva ceduto il contratto al Pt_1 al momento della cessione di azienda.
Il motivo è inammissibile.
4.1. Anche in questo caso, il Pt_1 i limita a riproporre, in maniera identica, le contestazioni già allegate in primo grado, senza confrontarsi con la decisone sul punto della sentenza di primo grado.
Il tribunale, infatti, ha evidenziato che non vi era, agli atti, alcuna prova della esistenza di un contratto di locazione commerciale nel quale il Pt_1 otesse subentrare (v. ogg. 5 e 6 della sentenza).
4.2. Non contenendo alcuna critica alla ratio della decisione di primo grado, la censura va dichiarata inammissibile.
5. II Pt_1 poi, contesta che lo CP_1 abbia fornito la prova del momento in cui sarebbe cominciata l'occupazione abusiva degli immobili, non essendo sufficienti le presunzioni.
La censura è inammissibile.
5.1. Il tribunale ha spiegato, in sentenza, su quali elementi fattuali ha individuato l'inizio dell'occupazione abusiva da parte del Pt_1
A fronte di tale statuizione, il Pt_1 non ha sollevato alcuna critica specifica, limitandosi a riproporre, con le stesse parole, le doglianze contenute nelle memorie del primo grado.
Pt 1 contesta "nuovamente ed integralmente" 6. In ordine al quantum risarcitorio, il le risultanze della CTU.
La doglianza è inammissibile.
6.1. Premesso che in primo grado il Pt_1 non ha sollevato alcuna censura alla CTU, si osserva che la doglianza è del tutto generica, atteso che il Pt 1 non critica specificamente alcuna affermazione contenuta nella CTU, limitandosi ad affermare di non essere d'accordo con gli esiti della consulenza, in quanto le cifre indicate dal CTU “non appartengono assolutamente alla realtà dei fatti ed alla considerazione della zona degradata in cui si trovano gli immobili oggetto di causa".
7. Con un'ultima censura, il Pt_1 rileva che “/ CP_1 pone a carico del comparente l'occupazione di tre locali di sua proprietà, mentre poi fa presente che la prova presuntiva dell'occupazione è relativa solo ad uno dei tre terranei per cui è causa. Pertanto poteva essere imputato al sig. Pt 1 solo il pagamento dell'indennità relativa al solo locale contraddistinto dal n. 147".
La doglianza è inammissibile.
7.1. Nella motivazione della sentenza il tribunale ha evidenziato su quali elementi si fondasse la prova che il Pt 1 abbia occupato i tre civici (v. pg 4).
A fronte della detta motivazione, il Pt_1 non ha sollevato alcuna critica.
Pertanto, anche la censura in esame è inammissibile.
8. Al rigetto dell'appello non deve fare seguito la regolazione delle spese, atteso che lo CP 1 è rimasto contumace.
9. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) rigetta l'appello proposto da Parte_1 e, per l'effetto, conferma la sentenza del tribunale di Napoli n. 3251, pubblicata il 31.3.2022;
B) nulla sulle spese;
C) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, I. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati
dott. Giuseppe DE TULLIO Presidente dott. Massimo SENSALE Consigliere dott. Luigi MANCINI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 1973 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 c.f. C.F. 1 (), rappresentato e difeso dagli avv.ti Oscar
LL e VA NT, giusta procura in atti
Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., I Controparte_1
(d'ora innanzi, per brevità, CP_1) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di
[...] Parte_1 in qualità di titolare della ditta "La Casa di Pinocchio”, nonché [...] Napoli,
'affinché fosse accertata e dichiarata l'occupazione sine titulo, Controparte_2
da parte dei medesimi, di alcuni locali di proprietà dell'Ente, siti in CP_1 alla via Amerigo Vespucci nn. 145, 146 e 147, riportate nel NCEU sezione Mer/8 particella 552 sub 2,3,4 facenti parte del complesso edilizio denominato “Rione Stella Polare", acquisito formalmente dall' CP_1 con atto di acquisto dal Demanio dello Stato (rep. n. 7923 del
21.11.1958), e la cui occupazione abusiva sarebbe iniziata, secondo quanto dedotto, in data
11 settembre 2014.
Sulla base di tali premesse, I CP_1 concludeva, chiedendo di:
1) accertare e dichiarare che Parte_1 titolare della ditta "La Casa di Pinocchio"
occupava senza titolo le unità immobiliari di proprietà dello CP_1 site in CP_1 alla via
Vespucci, contraddistinti dai civici 145-146;
2)accertare e dichiarare che Controparte_2 e Controparte_2 occupavano senza titolo l'unità immobiliare di proprietà dello CP_1 sito in CP_1 lla via Vespucci, contraddistinto dal civico 147 e, per l'effetto;
3) condannare Parte_1 titolare della ditta "La Casa di Pinocchio", Controparte_2
Controparte_2 a rilasciare liberi e sgomberi da persone e cose gli immobili siti in CP_1 e alla via Vespucci nn. 145-146-147, rimettendo nel pineo e legittimo possesso lo CP_1 della
Provincia di CP_1 fissando la data di rilascio;
4) condannare al pagamento della indennità di occupazione Parte_1
nell'ammontare di euro 50.400,00 per i civici nn. 145 e 146 e condannare Controparte_2 e
Controparte_2 per la stessa causale al pagamento della indennità di occupazione nell'ammontare di euro 12.970,86 per il civico 145, oltre risarcimento del danno secondo prudente apprezzamento del giudice;
5) con vittoria di spese, da attribuire al difensore antistatario.
2. Si costituiva in giudizio Parte_1 con memoria depositata il 31.01.2020.
Contestava integralmente la domanda attorea, ritenendola infondata e non provata, tanto in ordine all'an quanto al quantum.
In particolare, il convenuto deduceva che Controparte_2 fosse affittuario delle unità immobiliari oggetto di causa in forza di regolare contratto di locazione stipulato con lo CP_1
Successivamente, veniva comunicata all'Istituto la cessione dell'azienda in favore di [...]
CP_2 , cui seguiva ulteriore cessione a favore dello stesso Parte_1
Sosteneva, inoltre, che la cessione di ramo d'azienda comportasse il subentro del cessionario in tutti i rapporti obbligatori attivi e passivi facenti capo al cedente, ivi incluso il contratto di locazione originariamente intercorso tra Controparte_2 e l' CP_1 . Deduceva che la parte ricorrente non aveva fornito prova dei tempi in cui era cominciata la pretesa occupazione abusiva dell'immobile, fatta risalire, presuntivamente, all'anno 2014.
Lamentava che la richiesta era basata su presunzione di inizio occupazione e su un calcolo del canone-indennità di occupazione basato su presunzioni non condivisibili. In ogni caso,
l'istituito poneva a carico del Pt 1 l'occupazione di tre locali di sua proprietà, mentre poi assumeva che la prova presuntiva dell'occupazione era relativa solo ad uno dei tre terranei;
per cui al Pt 1 poteva essere chiesto solo il pagamento dell'indennità relativa al locale contraddistinto dal civico n. 147.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda attorea e, in ogni caso, il rigetto della stessa per infondatezza in fatto e in diritto;
con condanna dell'IACP alla rifusione delle spese processuali.
3. Rimanevano contumaci Controparte_2 e Controparte 2 .
4. Con ordinanza del 3.2.2020, il tribunale dichiarava la nullità del ricorso per insufficienza del petitum ed onerava lo CP_1 a chiarire se Pt 1 fosse destinatario della azione di condanna al rilascio e al pagamento di indennità per tutte e tre le unità immobiliari e quali domande, invece, fossero state proposte nei confronti dei convenuti contumaci;
nonché quali immobili fossero già stati rilasciati e in che data.
5. Con memoria del 29.10.2020 lo CP_1 deduceva:
che i numeri civici 145 e 146 erano stati rilasciati in data 18-24 maggio 2018 - cioè dopo la notifica del ricorso - dal Pt_1 il quale aveva confermato l'occupazione sine titulo degli stessi fino a quella data;
che pertanto rinunciava alla domanda di rilascio degli immobili dei civici 145 e 146, poiché era cessata la materia del contendere;
che in relazione ai civici nn. 145 e 146 si chiedeva la indennità da occupazione calcolata a far data dal 11 settembre 2014 fino al 24 maggio 2018; che, quanto all'immobile contraddistinto dal civico 147, Pt_1 aveva rilasciato l'immobile in data 29 novembre 2019 e solo all'esito dell'intervento della Polizia Locale di Napoli;
che, pertanto, rinunciava anche alla domanda di rilascio del civico n. 147, per intervenuta cessazione della materia del contendere;
che, quanto al civico n. 147, l'indennità da occupazione illecita veniva richiesta per il periodo dal 11 settembre 2014 fino al 29 novembre 2019; che la Polizia Locale, in data 29 novembre 2019, aveva sottoposto a sequestro amministrativo il locale al civico n. 147 e che, pertanto, lo CP_1 non era stato immesso nel possesso materiale del bene sequestrato;
che si chiedeva al tribunale di emette ogni provvedimento volto alla rimessione dello CP_1 nel possesso dell'immobile al civico n. 147;
che, quanto alla indennità, lo CP_1 rinunciava alla domanda di condanna di Controparte_2 '
il quale aveva occupato l'immobile prima dell'11 settembre 2014; che il Pt 1 doveva essere condannato al pagamento di indennità per l'occupazione abusiva del civico n. 147, pari ad euro 19.147,46 e per l'occupazione abusiva dei civici n.
145 e 146 di una indennità di euro 52.800,00;
che le somme dovevano essere poste a carico anche di Controparte_2 in solido con il '
Pt_1
Formulava le seguenti conclusioni:
I.- Accertare e dichiarare la rinuncia alla domanda e all'azione del presente procedimento promosso dallo I.A.C.P. di Napoli nei confronti del sig. TA
Vincenzo.
II.- Accertare e dichiarare che la sig.ra RO MA prima, e il sig.
LI GI poi, in proprio e quale titolare della ditta "La Casa di
Pinocchio", hanno occupato senza titolo nel tempo tutte e tre le unità
immobiliari di proprietà dello I.A.C.P. della Provincia di Napoli site in
Napoli alla Via Vespucci contraddistinti dai civici 145 - 146 e 147 e riportate nel NCEU sezione Mer/8 particella 552 sub 2,3, 4 e più precisamente: лынаронизаннан.la Sig.ra RO MA dal 11 Settembre 2014 al 28 Maggio 2018 le unità immobiliari nr. 145 e 146;
Il sig. GI LI dal 11 Settembre 2014 al 28 maggio 2018 le unità immobiliari nr. 145 e 146;
- Il sig. GI LI dal 11 Settembre 2014 al 29 Novembre 2019 la unità immobiliare nr. 147.
III. Dichiarare che le unità immobiliari contraddistinte dai civici 145 e 146
sono state rilasciate dal sig. GI LI in data 28 maggio 2018 mentre il civico 147 sempre occupato sine titulo dal sig. GI LI è stato liberato in data 29 novembre 2019 ed in pari data sottoposto a sequestro amministrativo.
IV:- Dichiarare la cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dei tre immobili illegittimamente occupati.
V.- Emettere ogni più ampio ed opportuno provvedimento affinchè lo
I.A.C.P. della Provincia di Napoli venga rimesso nel possesso materiale degli immobili siti in Napoli alla Via Amerigo Vespucci e contraddistinti dai civici n. 145, 146 e 147.
VI.- Condannare i convenuti, al pagamento della indennità di occupazione e più precisamente : co.antonocuomo@avvocatinapoli.legalmail.it La sig.ra RO MA in solido con il sig. GI LI nel descritta qualità, al pagamento dela somma complessiva di Euro 52.900,0
così distinta :
€. 52.900,00# per l'occupazione del civico 145 e 146 protrattasi dal 1
Settembre 2014 al Euro 28 Maggio 2018 (Euro 575,00 x 2) (civico 145
civico 146 = 1.150,00 X 46 mesi) oltre interessi legali sino all'integral soddisfo con sentenza esecutiva ex lege oltre il risarcimento del danno secondo i prudente apprezzamento del Giudice adito;
Il sig. LI GI nella descritta qualità al pagamento della somma complessiva di Euro 19.147,76 cosi distinta:
€ 19.147,76# per l'occupazione del civico 147 protrattasi dal 11 Settembre
2014 al 29 Novembre 2019 (Euro 308,83 X 62 Mesi e 18 Giorni) oltre interessi legali sino all'integrale soddisfo con sentenza esecutiva ex lege oltre i risarcimento del danno secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
VII. Condannare i convenuti signori RO MA e LI GI
in solido al pagamento del cd. danno "figurativo" cioè del valore locativo del cespite usurpato prudentemente in una somma complessiva di € 10.000,00
(diecimila,00) ovvero una somma maggiore o minore di Giustizia, tale somma va ripartita per tutti e due i resistenti, in solido tra loro.
6. Con ordinanza del 26.4.2021 il tribunale disponeva il mutamento da rito locatizio a rito ordinario, ai sensi dell'art. 427 cpc.
7. Con la sentenza n. 3251/2022 il Tribunale di Napoli così disponeva:
1) Dichiara estinto il rapporto processuale tra lo
[...]
e Controparte_2 per rinuncia alle Controparte_3
domande ed alle azioni contro lo stesso proposte ex art 306 cpc;
Controparte_2 nulla statuendo per le spese del 2) Rigetta le domande avanzate contro '
relativo rapporto processuale;
Parte_1 di rilasciare materialmente liberi e vuoti da cose e persone in 3) Ordina a favore dello CP_1 i tre locali ed i sottostanti cantinati di cui è causa, meglio identificati ella
CTU in atti e precisamente:
A) Locale in CP_1 ia Amerigo Vespucci, 145, piano terra, int.6 (dati catastali S.U. MER
- foglio 8, part. 552, sub. 4, cat. C/1, classe 8)
B) Locale in CP_1 via Amerigo Vespucci, 146 piano terra, int.5 (dati catastali S.U. MER
– foglio 8, part. 552, sub. 3, cat. C/1, classe 8)
C) Locale in CP_1 via Amerigo Vespucci, 147, piano terra, int.4 (dati catastali S.U.
MER-foglio 8, part. 552, sub. 2, cat. C/1, classe 8);
4) Condanna Parte_1 al pagamento in favore dell'attore di € 25.352,67 per l'occupazione della unità derivante dall'accorpamento degli ambienti a livello strada dei civici
145 e 146, da 11/09/2014 al 28/05/2018 nonché di € 23.289,89 per l'occupazione di unità derivante dall'accorpamento dell'ambiente a livello strada del civico 147 e quelli sottoposti dei civici 145, 146 e 147, da 11/09/2014 a 29/11/2019;
5) Condanna Parte_1 al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive € 8.000/00 (ottomila /00) di cui € 600/00 per esborsi ed € 7.400/00 per compenso oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Antonio Cuomo anticipatario.
6) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Parte_1
In motivazione, il Tribunale riteneva, preliminarmente, pacifica la titolarità attiva dell' CP_1 sugli immobili siti ai civici 145, 146 e 147, non risultando oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti. Tale titolarità si fondava documentalmente sull'atto di acquisizione al Demanio n. 7923, datato 21 novembre 1958, dell'area su ci era stato costruito il fabbricato dall'Ente. Con riferimento alla posizione del convenuto Controparte 2 , dichiarava il giudizio estinto ai sensi dell'art. 306 c.p.c., a seguito della rinuncia espressa da parte dell'attore alle domande e all'azione originariamente promosse nei suoi confronti.
Controparte_2Quanto alla posizione della convenuta le domande formulate dallo CP_1
venivano rigettate per difetto di prova in ordine all'asserita occupazione abusiva degli immobili oggetto di causa. Il Tribunale evidenziava l'insufficienza degli elementi probatori offerti dall'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., non emergendo con certezza la condotta materiale di occupazione da parte della convenuta. Considerata, inoltre, la contumacia della stessa, non si adottava alcuna statuizione in merito alle spese del relativo rapporto processuale. Parte_1Per quanto concerneva, infine, la posizione del convenuto il Tribunale riteneva che, posto che l'IACP avesse dato atto di un rilascio "solo formale" degli immobili
(civici 145 e 146 nel maggio 2018; civico 147 nel novembre 2019), la materia del contendere non poteva considerarsi cessata. Del resto, in sede di CTU e dagli atti emergeva che il data
24.5.2018 Pt_1 aveva restituito solo formalmente i locali 146 e 147, mantenendo le chiavi del civico 147 e dei cantinati dei tre locali accorpati abusivamente. Inoltre, non era stato rinvenuto il verbale di rilascio del 29/11/2019 per il civico 147 (all'atto della decisione), ma era provato che Pt_1 aveva mantenuto le chiavi, tanto è vero che in sede di ctu il Pt_1
unitosi alle operazioni il 27/5/2021, si era dichiarato ancora in possesso delle chiavi dell'immobile di cui al civico 147, e, pertanto, aveva manifestato la potenziale disponibilità a garantire in prima persona l'accesso ai locali, qualora fosse stato avvisato per tempo della riunione in atto. aveva dichiarato, altresì, la disponibilità a consegnare tali chiavi "quando il giudice lo chiederà", come testualmente riportato nell'allegato verbale di operazioni del CTU.
Andava, pertanto, ordinato a di rilasciare materialmente liberi e vuoti daParte_1 cose e persone in favore dello CP_1 i tre locali ed i sottostanti cantinati di cui è causa meglio identificati ella CTU in atti e precisamente:
A) Locale in CP_1 ia Amerigo Vespucci, 145, piano terra, int.6 (dati catastali S.U. MER - foglio 8, part. 552, sub. 4, cat. C/1, classe 8)
B) Locale in CP_1 via Amerigo Vespucci, 146 piano terra, int.5 (dati catastali S.U. MER - foglio 8, part. 552, sub. 3, cat. C/1, classe 8)
C) Locale in CP_1 via Amerigo Vespucci, 147, piano terra, int.4 (dati catastali S.U. MER - foglio 8, part. 552, sub. 2, cat. C/1, classe 8).
Andava accolta la domanda di condanna di Pt_1 al pagamento delle indennità di occupazione dall' 11 Settembre 2014 al 28 maggio 2018 per le unità immobiliari nr. 145 e 146 e dall' 11 Settembre 2014 al 29 Novembre 2019 per la unità immobiliare nr. 147 (come richiesto dallo CP_1).
La prova dell'inizio dell'occupazione era da rinvenire dal verbale della Polizia municipale nel fascicolo del procedimento penale cartaceo depositato, verbale più volte richiamato negli scritti difensivi delle parti e mai specificamente contestato. Era certo che il Pt 1 ccupasse i tre immobili dalla data del 11/9/2014. Tra l'altro, sebbene l'efficacia vincolante del decreto penale di condanna nel giudizio civile fosse esclusa dall'articolo 460, quinto comma, c.p.p. tuttavia, l'esistenza di decreto penale di condanna valeva in sede civile come un indizio, anche da solo sufficiente a dimostrare l'occupazione, laddove il convenuto non ne contesti ragionevolmente, anche mediante contrapposte allegazioni, l'attendibilità.
Pt 1 poi, non aveva contestato specificamente la sua occupazione dei locali dall'11/9/2014, ma deduceva che detta occupazione era legittima, avendo fatto richiesta, anche per il tramite di terzi, ovvero di Testimone_1 di subentrare nella locazione dei tre '
immobili per uso commerciale. Parte_1 non aveva, però, dimostrato il presupposto a monte dell'art 36 | 392/78, ovvero l'esistenza di un contratto di locazione commerciale vigente alla data dell'11/9/2014, tenuto conto che in materia di contratti della Pubblica
Amministrazione ogni eventuale contratto di locazione riveste forma scritta ad substantiam, con divieto di taciti rinnovi. Parte_1 andava condannato al pagamento di euro 25.352,67 per l'occupazione della unità derivante dall'accorpamento degli ambienti a livello strada dei civici 145 e 146, da 11/09/2014 a 28/05/2018, nonché di euro 23.289,89 per l'occupazione di unità derivante dall'accorpamento dell'ambiente a livello strada del civico 147 e quelli sottoposti dei civici
145, 146 e 147, da 11/09/2014 a 29/11/2019, come richiesto da parte attrice, importi stimati dal CTU nella consulenza.
Andava precisato che il convenuto non aveva presentato osservazioni alla bozza del CTU.
Il danno da occupazione sine titulo, nel caso di specie, era particolarmente evidente, ed era agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, in quanto lo CP_1 è Ente
Pubblico tenuto per legge a porre nel mercato locatizio immobili di edilizia residenziale pubblica;
lo CP_1 soggetto, al Sindacato della Corte dei Conti nel caso specifico sin dal
2014, con querele (sfociate nel decreto penale di condanna), richieste di sopralluoghi ad opera della Polizia Municipale, denunce e con la presente causa aveva cercato di recuperare i tre immobili per cui era causa per metterli a reddito, come dallo stesso dedotto.
Vi era, pertanto, nel caso di specie, un alleggerimento dell'onere probatorio che faceva ritenere comprovato nel caso specifico, tramite presunzioni, l'intenzione concreta del proprietario pubblico di mettere l'immobile a frutto. 8. Parte_1 ha proposto appello.
Ha censurato la sentenza impugnata assumendo che il Tribunale è incorso in errores in procedendo et in judicando.
Sotto il profilo processuale, l'appellante ha lamentato un'irregolare gestione del rito processuale da parte del Tribunale. In particolare, ha rilevato come: la causa sia stata inizialmente incardinata secondo il rito del lavoro;
il tribunale abbia rilevato la nullità dell'atto introduttivo per incertezze nel petitum;
il giudizio sia poi proseguito con le forme del rito locatizio, nella fase istruttoria;
il tribunale, poi, all'udienza del 26.4.2021 abbia mutato il rito in ordinario, ai sensi dell'art. 427 cpc.
Il tribunale, però, non aveva rimesso in termini le parti per integrare le difese e formulare le richieste istruttorie.
Vi era dunque stata una violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
|| Pt 1 deduce anche che la parte attrice aveva tentato di provare la propria legittimazione attiva esibendo autocertificazioni provenienti dalla stessa, in cui veniva affermata la proprietà degli immobili oggetto di causa. Tali documenti non sono sufficienti a provare quanto dedotto dall'odierna appellata in merito al diritto di proprietà dei cespiti.
Nel merito, Pt_1 contesta l'accertamento dell'occupazione sine titulo e la conseguente condanna al pagamento dell'indennità di occupazione.
Sostiene che il locale sito in via Vespucci n. 147 era stato regolarmente locato a [...]
CP_2 , in forza di contratto di locazione stipulato con lo CP_1 e che la disponibilità dell'immobile sarebbe transitata prima alla CP_2 e poi allo stesso Pt_1 mediante
cessioni di ramo d'azienda. Sulla base di tali premesse ha dedotto che, in virtù della cessione di ramo d'azienda, sarebbe subentrato ope legis in tutti i rapporti obbligazionari, ivi compreso il contratto di locazione originario.
Ha inoltre eccepito che lo IACP non avrebbe fornito prova puntuale dell'inizio dell'asserita occupazione abusiva e ha infine contestato la quantificazione dell'indennità, ritenendo eccessive le valutazioni del CTU, in quanto non proporzionate allo stato dei luoghi e al degrado della zona, e ritenendo che l'eventuale presunzione di occupazione illegittima riguardasse esclusivamente il locale contraddistinto al civico 147.
Ha così concluso: "1. In via preliminare, riformare la sentenza di primo grado viziata dall'errore procedurale con la remissione nei termini a difesa di parte convenuta.
2. Nel merito, accogliere il gravame proposto per i motivi suesposti.
3. In via subordinata, ridurre alla reale portata i crediti eventualmente vantati dalla ricorrente.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario."
9. Non si è costituito l' Controparte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente confermata la contumacia dell' Controparte_1
già dichiarata con l'ordinanza del 25.10.2022.
[...]
2. Pt 1 lamenta la violazione del suo diritto di difesa, in quanto, quando il tribunale ha mutato il rito da locatizio ad ordinario, non ha consentito alle parti di integrare e difese e formulare richieste istruttorie.
La doglianza è infondata.
2.1. La mutazione del rito o l'omessa mutazione del rito - non provoca "ipso iure"
l'inesistenza o la nullità della sentenza, ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. 14374/2023; 1448/2015),
In altri termini, il soggetto impugnante deve dimostrare il pregiudizio subito in conseguenza della errata applicazione del rito (v. Cass. 22325/2014).
2.2. Nella specie, il tribunale, a seguito dell'introduzione del giudizio, da parte dello CP_1 con il rito locatizio, ha condotto il processo con le forme di tale rito.
Ha concesso un termine entro il quale lo IACP doveva precisare il petitum ed ha concesso un termine al Pt 1 per depositare una ulteriore memoria difensiva. || Pt_1 con la memoria depositata il 26.11.2020, chiedeva, quale unico mezzo di istruttorio, la prova testimoniale contraria a quella articolata dallo CP_1 e con i testi indicati dallo CP_1
Nel corso del giudizio veniva svolta una CTU;
alla relazione del consulente il Pt_1 non opponeva alcuna osservazione.
Inoltre, ai sensi dell'art. 213 cpc, veniva acquisita la documentazione relativa al fascicolo del procedimento penale n. 356615/2014.
Nel giudizio, dunque, è stata svolta l'istruttoria; il Pt_1 inoltre, ha avuto piena possibilità di spiegare le sue richieste istruttorie, e si è limitato, in concreto, alla mera richiesta di prova testimoniale contraria.
Al fine di comprovare che il mutamento del rito abbia comportato una lesione del diritto di difesa non è sufficiente allegare la mera circostanza del mutamento del rito: il Pt_1 avrebbe dovuto specificare in che modo il mutamento del rito abbia compromesso il suo diritto di difesa. A tale scopo non è sufficiente una allegazione generica, consistente nella doglianza di non avere potuto integrare le difese e avanzare istanze istruttorie: piuttosto, il
Pt_1 avrebbe dovuto precisare quali difese non ha potuto spiegare e quali istanze istruttorie non ha potuto avanzare, diverse ed ulteriori rispetto a quelle dedotte nel giudizio attraverso gli atti processuali prodotti.
2.3. In assenza di prova della lesione del diritto di difesa lamentata, la censura va rigettata.
3. Con altra censura, il Pt 1 lamenta che lo CP_1 non abbia comprovato la sua legittimazione attiva, in quanto si è limitato ad esibire un'autocertificazione in relazione alla proprietà degli immobili.
La censura è inammissibile.
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico." (Cass.
12280/2016) e che "la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicché non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata” (v. Cass.
21566/2017; v. anche Cass. 18932/2016).
3.2. Nella specie, la censura in esame non si confronta con la motivazione sul punto della sentenza di primo grado.
Il tribunale, infatti, ha ritenuto provata la legittimazione attiva dello CP_1 alla luce della documentazione prodotta, da cui emerge che nel 1958 lo CP_1 aveva acquistato il terreno sul quale sono sorti gli immobili per cui è causa e che lo CP_1 poi, aveva edificato sopra il detto terreno.
Pertanto, il tribunale non ha affermato che la legittimazione dello CP_1 sia derivata da una autocertificazione.
3.3. Non avendo il Pt 1 attinto, con la sua critica, la ratio della decisione, la relativa censura va dichiarata inammissibile.
4. Con altra doglianza il Pt 1 sostiene di essere subentrato, quale cessionario, al contratto di affitto dei locali, intercorrente tra il CP_2 elo CP_1 e poi tra quest'ultimo e la
CP_2 - che, alla fine, aveva ceduto il contratto al Pt_1 al momento della cessione di azienda.
Il motivo è inammissibile.
4.1. Anche in questo caso, il Pt_1 i limita a riproporre, in maniera identica, le contestazioni già allegate in primo grado, senza confrontarsi con la decisone sul punto della sentenza di primo grado.
Il tribunale, infatti, ha evidenziato che non vi era, agli atti, alcuna prova della esistenza di un contratto di locazione commerciale nel quale il Pt_1 otesse subentrare (v. ogg. 5 e 6 della sentenza).
4.2. Non contenendo alcuna critica alla ratio della decisione di primo grado, la censura va dichiarata inammissibile.
5. II Pt_1 poi, contesta che lo CP_1 abbia fornito la prova del momento in cui sarebbe cominciata l'occupazione abusiva degli immobili, non essendo sufficienti le presunzioni.
La censura è inammissibile.
5.1. Il tribunale ha spiegato, in sentenza, su quali elementi fattuali ha individuato l'inizio dell'occupazione abusiva da parte del Pt_1
A fronte di tale statuizione, il Pt_1 non ha sollevato alcuna critica specifica, limitandosi a riproporre, con le stesse parole, le doglianze contenute nelle memorie del primo grado.
Pt 1 contesta "nuovamente ed integralmente" 6. In ordine al quantum risarcitorio, il le risultanze della CTU.
La doglianza è inammissibile.
6.1. Premesso che in primo grado il Pt_1 non ha sollevato alcuna censura alla CTU, si osserva che la doglianza è del tutto generica, atteso che il Pt 1 non critica specificamente alcuna affermazione contenuta nella CTU, limitandosi ad affermare di non essere d'accordo con gli esiti della consulenza, in quanto le cifre indicate dal CTU “non appartengono assolutamente alla realtà dei fatti ed alla considerazione della zona degradata in cui si trovano gli immobili oggetto di causa".
7. Con un'ultima censura, il Pt_1 rileva che “/ CP_1 pone a carico del comparente l'occupazione di tre locali di sua proprietà, mentre poi fa presente che la prova presuntiva dell'occupazione è relativa solo ad uno dei tre terranei per cui è causa. Pertanto poteva essere imputato al sig. Pt 1 solo il pagamento dell'indennità relativa al solo locale contraddistinto dal n. 147".
La doglianza è inammissibile.
7.1. Nella motivazione della sentenza il tribunale ha evidenziato su quali elementi si fondasse la prova che il Pt 1 abbia occupato i tre civici (v. pg 4).
A fronte della detta motivazione, il Pt_1 non ha sollevato alcuna critica.
Pertanto, anche la censura in esame è inammissibile.
8. Al rigetto dell'appello non deve fare seguito la regolazione delle spese, atteso che lo CP 1 è rimasto contumace.
9. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) rigetta l'appello proposto da Parte_1 e, per l'effetto, conferma la sentenza del tribunale di Napoli n. 3251, pubblicata il 31.3.2022;
B) nulla sulle spese;
C) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, I. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini