Articolo 3 della Legge 17 dicembre 1990, n. 400
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30 dicembre 1990
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 500 milioni per l'anno 1990 e a lire 1 miliardo per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 1990 e 1991 degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1990