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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/12/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice UC Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 1942 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. Stefano Mariano
-attrice-
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio CP_1 P.IVA_2 con gli avv.ti Luigi Cesaro e Carmine Cesaro
-convenuta-
***
OGGETTO: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: CP_
- PER PARTE ATTRICE: “
1. accertare e dichiarare che la società Net. è debitrice della parte CP_1 attrice per somma non inferiore ad €8.713,58; 2. per l'effetto condannare la parte convenuta al pagamento di €8.713,58, oltre interessi commerciali maturati e maturandi;
3. con vittoria sempre e comunque di spese, competenze di lite, oneri ed accessori come per legge”;
- PER PARTE CONVENUTA: “
1. accertare e dichiarare che nulla deve a per le CP_1 Parte_1 fatture oggetto di causa;
2. in ogni caso, accertare e dichiarare che non deve versare ad CP_1 Pt_1
l'importo delle fatture n. 224 del 31 agosto 2019 per € 341,60 e n. 250 del 30 settembre 2019 per
[...]
€ 1.434,42, poiché già pagate con il bonifico citato in narrativa;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
***
1 CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito “ ) ha convenuto in Parte_1 Pt_1 giudizio (di seguito “ ), al fine dell'accoglimento delle conclusioni sopra CP_1 CP_1 riportate, a sostegno delle quali ha allegato e dedotto di aver prestato attività di smaltimento di rifiuti in favore della convenuta, essendo dovuto per tale attività l'importo di euro 8.713,58, portato da n. 9 fatture.
I-2. Con comparsa di risposta del 25/11/2020 si è tardivamente costituita concludendo CP_1 nei termini esposti in epigrafe. La convenuta ha, a sua volta, allegato e dedotto che l'attrice non avrebbe provato la pretesa avanzata. Inoltre, ha eccepito l'intervenuto pagamento delle fatture nn.
224 e 250 del 2019, con bonifico del 13/01/2020.
I-3. All'esito della prima udienza del 26/11/2020 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Con la prima memoria l'attrice ha dato atto dell'intervenuto pagamento dell'importo di euro 7.251,56, residuando l'importo di euro 1.776,02.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 11/09/2025 al cui esito, con ordinanza del 12/09/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 01/12/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. La domanda della parte attrice va accolta, in quanto non risulta provata la corresponsione dell'intera somma dovuta per lo svolgimento delle attività di smaltimento di rifiuti prestate in favore della parte convenuta.
II-4.1. Com'è noto, il creditore che agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della pretesa del creditore, essendo chiamato a dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento non è a lui imputabile (così Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
Ebbene, risulta incontestato il titolo negoziale, tenuto conto da un lato della genericità delle contestazioni mosse dalla convenuta e, dall'altro, che la stessa ha dato atto di pregressi pagamenti effettuati in favore dell'attrice, da cui desumere la sussistenza di una relazione contrattuale di durata.
La creditrice ha poi allegato l'altrui inadempimento, fornendo a tale allegazione idoneo supporto
2 documentale (cfr. doc. allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. – attrice).
A fronte di ciò, la debitrice ha allegato di aver adempiuto mediante il bonifico del 13/01/2020 per euro 32.370,26. Essa ha riferito che, oltre alle fatture indicate nella causale di pagamento, il versamento comprenderebbe anche le n. 224/2019 e 250/2019, non inserite a causa di un mero errore materiale.
La tesi della debitrice non convince.
Sommando gli importi portati dalle fatture (cfr. doc. allegati dalla convenuta al secondo termine ex art. 183 c.p.c.) indicate nella causale del bonifico del 13/01/2020 si raggiunge l'importo di euro
30.935,84. Se ad esso si somma quello delle fatture nn. 224/2019 (euro 341,60) e 250/2019 (euro
1.434,42) si raggiunge un importo superiore a quello oggetto del bonifico.
Se ne deduce il mancato raggiungimento della prova circa l'avvenuto pagamento anche dei crediti di cui alle fatture nn. 224 e 250 del 2019.
II-4.2. Con riguardo al quantum ancora dovuto, risulta pacifico che in corso di causa, con CP_1 pagamento del 12/02/2021, abbia effettuato un bonifico in favore di per euro 7.251,56, Pt_1 coprendo parzialmente l'ammontare del debito azionato, oltre a corrispondere la sorte di fatture in questa sede non azionate. Di tale importo, dunque, solo la cifra di euro 6.937,56 risulta imputabile alle prestazioni dedotte in giudizio.
II-5. La convenuta va dunque condannata al pagamento del residuo importo di euro 1.776,02 a titolo di sorte capitale residua, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 computati sui singoli importi portati dalle fatture nn. 252/2019, 274/2019, 298/2019, 28/2020, 57/2020, 86/2020 e 125/2020 dalle rispettive scadenze e sino al 12/02/2021, sull'importo di euro 341,60 (fattura n. 224/2019) dalla scadenza del relativo pagamento e sino al soddisfo e sull'importo di euro 1.434,42 (fattura n.
250/2019) dalla scadenza del relativo pagamento e sino al soddisfo.
II-6. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-7. Per le esposte ragioni la domanda va accolta nei limiti meglio precisati al §. II-5.
III-8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, della semplicità dell'affare e del ridotto numero di questioni fattuali e giuridiche rilevanti ai fini della decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel
3 giudizio R.G. n. 1942/2020 promosso da nei confronti di ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- CONDANNA al pagamento, in favore di del residuo importo di CP_1 Parte_1 euro 1.776,02 a titolo di sorte capitale, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 secondo le indicazioni di cui al §. II-5., per le ragioni di cui in parte motiva;
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese di lite, che CP_1 Parte_1 si liquidano in euro 2.538,50 per compensi ed euro 297,83 per esborsi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 16 dicembre 2025.
IL GIUDICE
UC Bordin
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice UC Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 1942 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. Stefano Mariano
-attrice-
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio CP_1 P.IVA_2 con gli avv.ti Luigi Cesaro e Carmine Cesaro
-convenuta-
***
OGGETTO: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: CP_
- PER PARTE ATTRICE: “
1. accertare e dichiarare che la società Net. è debitrice della parte CP_1 attrice per somma non inferiore ad €8.713,58; 2. per l'effetto condannare la parte convenuta al pagamento di €8.713,58, oltre interessi commerciali maturati e maturandi;
3. con vittoria sempre e comunque di spese, competenze di lite, oneri ed accessori come per legge”;
- PER PARTE CONVENUTA: “
1. accertare e dichiarare che nulla deve a per le CP_1 Parte_1 fatture oggetto di causa;
2. in ogni caso, accertare e dichiarare che non deve versare ad CP_1 Pt_1
l'importo delle fatture n. 224 del 31 agosto 2019 per € 341,60 e n. 250 del 30 settembre 2019 per
[...]
€ 1.434,42, poiché già pagate con il bonifico citato in narrativa;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
***
1 CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito “ ) ha convenuto in Parte_1 Pt_1 giudizio (di seguito “ ), al fine dell'accoglimento delle conclusioni sopra CP_1 CP_1 riportate, a sostegno delle quali ha allegato e dedotto di aver prestato attività di smaltimento di rifiuti in favore della convenuta, essendo dovuto per tale attività l'importo di euro 8.713,58, portato da n. 9 fatture.
I-2. Con comparsa di risposta del 25/11/2020 si è tardivamente costituita concludendo CP_1 nei termini esposti in epigrafe. La convenuta ha, a sua volta, allegato e dedotto che l'attrice non avrebbe provato la pretesa avanzata. Inoltre, ha eccepito l'intervenuto pagamento delle fatture nn.
224 e 250 del 2019, con bonifico del 13/01/2020.
I-3. All'esito della prima udienza del 26/11/2020 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Con la prima memoria l'attrice ha dato atto dell'intervenuto pagamento dell'importo di euro 7.251,56, residuando l'importo di euro 1.776,02.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 11/09/2025 al cui esito, con ordinanza del 12/09/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 01/12/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. La domanda della parte attrice va accolta, in quanto non risulta provata la corresponsione dell'intera somma dovuta per lo svolgimento delle attività di smaltimento di rifiuti prestate in favore della parte convenuta.
II-4.1. Com'è noto, il creditore che agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della pretesa del creditore, essendo chiamato a dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento non è a lui imputabile (così Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
Ebbene, risulta incontestato il titolo negoziale, tenuto conto da un lato della genericità delle contestazioni mosse dalla convenuta e, dall'altro, che la stessa ha dato atto di pregressi pagamenti effettuati in favore dell'attrice, da cui desumere la sussistenza di una relazione contrattuale di durata.
La creditrice ha poi allegato l'altrui inadempimento, fornendo a tale allegazione idoneo supporto
2 documentale (cfr. doc. allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. – attrice).
A fronte di ciò, la debitrice ha allegato di aver adempiuto mediante il bonifico del 13/01/2020 per euro 32.370,26. Essa ha riferito che, oltre alle fatture indicate nella causale di pagamento, il versamento comprenderebbe anche le n. 224/2019 e 250/2019, non inserite a causa di un mero errore materiale.
La tesi della debitrice non convince.
Sommando gli importi portati dalle fatture (cfr. doc. allegati dalla convenuta al secondo termine ex art. 183 c.p.c.) indicate nella causale del bonifico del 13/01/2020 si raggiunge l'importo di euro
30.935,84. Se ad esso si somma quello delle fatture nn. 224/2019 (euro 341,60) e 250/2019 (euro
1.434,42) si raggiunge un importo superiore a quello oggetto del bonifico.
Se ne deduce il mancato raggiungimento della prova circa l'avvenuto pagamento anche dei crediti di cui alle fatture nn. 224 e 250 del 2019.
II-4.2. Con riguardo al quantum ancora dovuto, risulta pacifico che in corso di causa, con CP_1 pagamento del 12/02/2021, abbia effettuato un bonifico in favore di per euro 7.251,56, Pt_1 coprendo parzialmente l'ammontare del debito azionato, oltre a corrispondere la sorte di fatture in questa sede non azionate. Di tale importo, dunque, solo la cifra di euro 6.937,56 risulta imputabile alle prestazioni dedotte in giudizio.
II-5. La convenuta va dunque condannata al pagamento del residuo importo di euro 1.776,02 a titolo di sorte capitale residua, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 computati sui singoli importi portati dalle fatture nn. 252/2019, 274/2019, 298/2019, 28/2020, 57/2020, 86/2020 e 125/2020 dalle rispettive scadenze e sino al 12/02/2021, sull'importo di euro 341,60 (fattura n. 224/2019) dalla scadenza del relativo pagamento e sino al soddisfo e sull'importo di euro 1.434,42 (fattura n.
250/2019) dalla scadenza del relativo pagamento e sino al soddisfo.
II-6. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-7. Per le esposte ragioni la domanda va accolta nei limiti meglio precisati al §. II-5.
III-8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, della semplicità dell'affare e del ridotto numero di questioni fattuali e giuridiche rilevanti ai fini della decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel
3 giudizio R.G. n. 1942/2020 promosso da nei confronti di ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- CONDANNA al pagamento, in favore di del residuo importo di CP_1 Parte_1 euro 1.776,02 a titolo di sorte capitale, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 secondo le indicazioni di cui al §. II-5., per le ragioni di cui in parte motiva;
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese di lite, che CP_1 Parte_1 si liquidano in euro 2.538,50 per compensi ed euro 297,83 per esborsi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 16 dicembre 2025.
IL GIUDICE
UC Bordin
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