Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/04/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2186/2022 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
) rappresentata e difesa, dall'Avv. Rita Della Parte_1 C.F._1
Langella e dall'Avv. Antonio Luca Petrella ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Milano Via Burlamacchi, n. 11, giusta procura in atti ATTORE NEI CONFRONTI DI
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Domenico Valter Grasso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Seregno, via S.G.Bosco, 7 giusta procura in atti CONVENUTO OGGETTO del giudizio: opposizione a decreto ingiuntivo -querela di falso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attrice (come da memoria in data 04 novembre 2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, così giudicare: in via principale: dichiarare nullo, annullare ovvero comunque revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto 16/2022 (R.G. 8582/2021 – rep. n. 25/2022) del 4 gennaio 2022 notificato il 28 gennaio 2022 siccome illegittimo per i motivi tutti dedotti in ogni caso respingere la domanda monitoriamente svolta nei confronti dell'opponente da parte del IG. in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque Controparte_1 non provata. Mandando quindi assolta l'opponente da ogni pretesa dell'opposto. In via istruttoria, si insta per l'ammissione di prova per testi ed interrogatorio formale sulle seguentisi chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
pagina 1 di 8
2009-2010 ha avuto problemi economici che lo rendevano inidoneo a ricoprire la carica Part di amministratore della società ”; Parte_2
2. “vero che la IG.ra ra era negli anni 2009– 2010 amministratrice della Parte_1 società "D'Oria Latte" per aiutare il padre a seguito dei problemi di cui al capitolo precede”;
3. “vero che negli anni 2009/2010 il IG. chiedeva un prestito alla Persona_1 madre dell'importo di € 1.500,00”; Parte_3
4. “vero che a garanzia della restituzione della somma il IG. Persona_1 consegnava alla madre l'assegno della società sottoscritto di cui si discute dalla figlia lasciato in bianco per data, beneficiario ed importo”; PT
5. “vero che il IG. restituiva alla madre le somme che questa gli Persona_1 aveva imprestato nell'anno 2010”;
6. “vero che in occasione della restituzione delle somme il IG. Persona_1 ometteva di farsi riconsegnare dalla propria madre l'assegno consegnato a garanzia dalla figlia che, quindi, rimaneva nella disponibilità della IGnora ”; Parte_4
7. “vero che sin dal 2013 fra i IG.ri ed i suoi fratelli fra cui Persona_1 erano incorsi dissidi in ragione delle successioni ereditarie dei loro genitori”; CP_1
8. “vero che nel corso dell'anno 2018 per ministero dell'avv. Di Simine di Milano il IG.
cercava di trovare un bonario compimento con i fratelli ed Persona_1 addivenire alla collazione e divisione dell'eredità in mediazione”; 9. “vero che in occasione dell'incontro di mediazione tenutosi il 2 ottobre 2019 il IG.
aggrediva fisicamente il IG. ”; Controparte_1 Persona_1
10. “vero che ancora oggi permangono liti fra gli eredi per l'eredità dei IGnori Pt_4
e ”;
[...] Controparte_2
11. “vero che il IG. e la IG.ra hanno interrotto i loro Controparte_1 Parte_1 rapporti dal 2017 e che da allora hanno smesso di parlarsi”. Si indicano come testi:
, residente in [...]; Persona_1
Avv. , domiciliato a Milano in Via Del Verme;
Testimone_1
, residente in [...]; Testimone_2
residente in [...]. Testimone_3
Si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli ammessi di controparte con i medesimi testi indicati a prova diretta. Si chieda altresì che il Giudice Voglia richiedere con ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate- Riscossione di voler rilasciare la copia della esposizione debitoria del IGnor affinché sia chiaro anche il movente di questa annosa vicenda Controparte_1 connessa per l'appunto a questioni di natura economica. Si chiede altresì che il Giudice Voglia richiedere alla Banca Popolare di Sondrio la comunicazione relativa alla data di chiusura del c.c. intestato alla IGnora PT
.
[...]
pagina 2 di 8 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario ex art. 14 T.P.F. In via incidentale previa sospensione del giudizio principale proposta, con il presente, querela di falso dell'assegno in forza di assegno tratto sulla Banca Popolare di Sondrio filiale di NO (MB) n. 0538127024-06 datato 20 febbraio 2021;
- accertare e dichiarare la falsità dell'assegno relativamente all'inserimento di € 20.000,00 in numero e di in lettere oltre che della data 20 febbraio 2021 e Per_2 del beneficiario IGnor;
Controparte_1
- disporre il sequestro dell'assegno n. 0538127024-06 tratto sulla Banca Popolare di Sondrio filiale di NO (MB) datato 20 febbraio 2021. In via istruttoria disporsi CTU tecnica – calligrafica sugli elementi indicati.
In ogni caso col favore delle spese, diritti e compensi oltre ad IVA e CPA come per legge.” Per parte convenuta (come da memoria depositata in data 28.10.2024) Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: IN VIA PRELIMINARE:
− Revocare il provvedimento di sospensione del titolo esecutivo giacché l'opposizione è pacificamente pretestuosa, infondata, non provata ed oltremodo defatigatoria;
− Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse confermare il provvedimento di sospensione proposto dall'opponente, si chiede di disporre che la signora rilasci idonea cauzione (fideiussione bancaria) a tutela del Parte_1 credito per cui è causa, valido per tutta la durata del giudizio;
− Disporre ex art. 89 c.p.c. la cancellazione di frasi offensive e sconvenienti utilizzate da controparte nel descrivere il signor come un pluripregiudicato, Controparte_1 condannando la stessa a versare in favore di una somma da liquidarsi Controparte_1
d'ufficio in via equitativa, con la sentenza che deciderà la presente causa, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal convenuto opposto;
IN VIA PRINCIPALE:
− Confermare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 16/2022 emanato dal Tribunale di Monza (N.R.G. 8582/2021);
− Rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui all'atto di costituzione;
− Condannare la signora ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da Parte_1
“lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
Con vittoria di compensi, spese e anticipazioni Iva e C.p.a., come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente legale ex art. 93 c.p.c. IN VIA ISTRUTTORIA: Richiamando integralmente il contenuto della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., si chiede che vengano ammesse prove per interrogatorio formale della signora e per testi sui capitoli qui di seguito riportati: Parte_1
pagina 3 di 8 1) Vero che, in occasione del periodo natalizio dell'anno 2020, i fratelli , Per_1
, e il TE si riunivano presso P_ Per_3 CP_1 CP_2
l'appartamento del signor sito in Milano (MI), Via S. Gregorio, 4; Testimone_4
2) Vero che, durante l'incontro di cui al capitolo 1) scoppiò un'animata discussione tra e a causa degli importanti prestiti concessi da quest'ultimo al Per_1 P_ LO;
Per_1
3) Vero che durante l'incontro di cui al capitolo 1) emergeva la circostanza che anche la figlia di , , aveva chiesto un aiuto economico allo zio Per_1 Parte_1
CP_1
4) Vero che sempre in occasione dell'incontro di cui al capitolo 1) i fratelli CP_1
raggiungevano un accordo secondo il quale avrebbe P_ Per_1 Per_1 restituito a la somma omnia di € 22.000,00 entro i primi giorni di febbraio del P_
2021 e avrebbe restituito a la somma di € 20.000,00 entro la PT CP_1 medesima data;
5) Vero che, sempre in forza degli accordi di cui al capitolo 4), nei primi Per_1 giorni di febbraio 2021 consegnava a l'assegno di € 20.000,00 tratto sulla CP_1
Banca Popolare di Sondrio, già compilato in tutte le sue parti ed a firma della figlia
, a copertura dei debiti contratti da quest'ultima nei confronti dello zio Parte_1
CP_1
6) Vero che le somme corrisposte da a erano a copertura dei debiti CP_1 PT contratti da quest'ultima per l'azienda D'Oria Latticini, di cui era amministratrice, nonché per coprire le spese del matrimonio celebrato nel 2017;
7) Vero che contestualmente alla consegna dell'assegno, oggetto di causa, avvenuto in data 20.02.2021, chiedeva a per il tramite del padre , di PT CP_1 Per_1 incassare l'assegno solo alla fine del mese di febbraio 2021;
8) Vero che in data 01.03.2021, chiedeva allo zio di non Parte_1 CP_1 procedere con l'incasso per mancanza di provvista;
9) Vero che i rapporti tra i fratelli si sono inaspriti a far data dal 07.11.2017, giorno della morte della mamma, signora Parte_4
Si indicano a teste:
- , residente in [...]; Testimone_5
- , residente in [...]; --- - Testimone_6
, residente in [...]. Controparte_2
Si chiede, altresì, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di controparte che dovessero trovare eventuale accoglimento.
In ragione di ciò si insiste affinché il Giudice disponga, ex art. 210 c.p.c. l'esibizione da parte di controparte di:
- le ultime 3 dichiarazioni dei redditi;
- oltre alla situazione debitoria verso le pubbliche amministrazioni scaricabile tramite accesso SPID dal sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni.”
pagina 4 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n. 16/2022 con cui è stato ingiunto il pagamento a favore di dell'importo di Euro 20.000,00 in forza di Controparte_1 assegno bancario n. 0538127024-06 tratto sulla Banca Popolare di Sondrio in data 20/02/21.” L'opponente ha contestato l'avversa pretesa creditoria evidenziando l'assenza di alcun debito della medesima nei confronti dello zio derivante da somme Controparte_1 concesse in prestito e di è stata richiesta la restituzione ed affermando la contraffazione dell'assegno stesso, consegnato in bianco alla madre della stessa e poi riempito senza l'accordo di Parte_1
In particolare, ha asserito la falsità dell'assegno relativa all'inserimento di Euro 20.000,00 in numero e di in lettere, oltre che della data del febbraio Persona_2
2021 e del beneficiario in relazione al quale ha proposto querela di falso. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi nullo e inefficace il decreto ingiuntivo, con conseguente revoca dello stesso. Si è costituito l'opposto il quale ha rappresentato di avere ricevuto l'assegno in oggetto dato a garanzia da figlia del LO , per dei prestiti di denaro Parte_1 Per_1 effettuati nel tempo dal medesimo in favore della stessa. Ha contestato la circostanza dell'abusivo riempimento dell'assegno ed ha chiesto il rigetto delle domande formulate e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
All'udienza del 16 giugno 2022, il legale di parte attrice insisteva nella querela di falso ed il Giudice si riservava in merito all'ammissibilità della stessa. Con ordinanza in data 11 luglio 2022 ritenuta ammissibile la querela di falso, il G.I. sospendeva la provvisoria esecuzione del D.I. e disponeva procedersi a querela di falso, disponendo che il ricorrente consegnasse l'originale dell'assegno e nominando ctu nella persona della Dott.ssa Persona_4
All'udienza in data 21 febbraio 2023 veniva conferito incarico al CTU e la causa veniva rinviata alla data dell'11 luglio 2023. All'udienza suindicata, nelle more mutato il Giudice nella persona fisica, i legali evidenziavano la pendenza di altre controversie tra le parti e si impegnavano a riprendere le trattative già in essere e chiedevano i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., con decorrenza posticipata dal 1 ottobre. Il G.I. concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con decorrenza come richiesta dalle parti, rinviava all'udienza del 25 gennaio 2024 per gli incombenti di cui all'art. 184 c.p.c.. Con ordinanza in data 19 aprile 2024, il G.I., rigettate le istanze istruttorie orali e le richieste di ordine di esibizione, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza per la data del 7.11.2024, all'esito della quale sulle precisazioni delle parti nei termini di pagina 5 di 8 cui in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata. La domanda di ingiunzione è stata proposta dal ricorrente ai fini dell'accertamento dell'obbligo dell'opponente di restituzione della somma di Euro 20.000,00 che CP_1 avrebbe concesso in prestito a con allegazione a prova del diritto
[...] Parte_1 vantato l'assegno bancario a lui intestato, di importo pari ad 20.000,00. Parte opponente non ha contestato la sottoscrizione del titolo, ma ha assunto che tale assegno era stato rilasciato alla nonna da parte del padre in bianco a Persona_1 garanzia, da parte della propria figlia dell'importo di Euro 1500,00- in quanto PT all'epoca dei fatti, intorno al 2008, era amministratrice della società Parte_1
D'Oria Latte fondata dal proprio padre - su un conto corrente estinto Persona_1 intorno al 2009/2010. Ciò, a suo dire, in quanto il padre trovandosi in difficoltà economiche aveva ricevuto dalla propria madre la somma di Euro 1500,00 per sopperire ad esigenze personali di quest'ultimo, con la promessa della restituzione e tale assegno era stato dato alla madre per evitare conflitti con i propri fratelli, somma poi restituita alla stessa. Ha quindi affermato che nessuna somma è mai stata consegnata da alla Controparte_1 TE essendosi il medesimo appropriato del titolo rilasciato in bianco Parte_1 da alla nonna e di averlo riempito a proprio favore. Parte_1 Parte_3
Nella fattispecie, dunque, il titolo posto a fondamento della domanda è costituito da un assegno bancario di cui occorre precisare che l'opponente, non ha contestato l'autenticità della sottoscrizione, quanto piuttosto il successivo ed abusivo riempimento, assumendo che il predetto riempimento sia stato effettuato dal beneficiario in maniera non autorizzata, integrandosi così una vera e propria “falsità materiale.” Com'è noto, nei rapporti diretti tra le parti, la cambiale o l'assegno bancario oltre a poter esplicare l'ordinaria efficacia cartolare, hanno anche valore di promessa di pagamento con riferimento al rapporto sottostante all'emissione del titolo: come tali, essi comportano ex art. 1988 c.c. un' inversione processuale dell'onere della prova in ordine alla sussistenza del credito dedotto dal beneficiario del titolo. Costituisce, invero, principio pacifico in giurisprudenza quello per cui l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto e, in applicazione dell'art. 1988 c.c., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (cfr. Cass. civ.sez.III, 7 ottobre 2013, n.22811). La Suprema Corte ha infatti sancito che “Ai fini dell'inversione dell'onere della prova, di cui all'art.1988 cod.civ., al portatore della cambiale è sufficiente l'esibizione del titolo, spettando al debitore cambiario l'onere di provare le eccezioni fondate sul rapporto causale. La presunzione di esistenza della “causa debendi” che giustifica l'inversione dell'onere della prova, infatti, non sottrae il rapporto sostanziale alle pagina 6 di 8 norme e ai patti che lo disciplinano, in relazione ai quali la legge non pone alcuna limitazione alla prova di cui è onerato l'obbligato cambiario e che può riguardare sia l'inesistenza del rapporto sostanziale, sia lo specifico contenuto e causa di esso, sia le modalità e le ragioni dell'eventuale cessazione della vigenza del rapporto o della esigibilità del credito” (cfr. Cass. 15476/2007 e 2265/19). I medesimi principi trovano applicazione anche per gli assegni bancari “l'assegno bancario è da considerarsi- nei rapporti tra traente e prenditore- come una promessa di pagamento (ai sensi dell'art.1988 cod.civ.) con la conseguente configurabilità della presunzione “iuris tantum” dell'esistenza del rapporto sottostante. Pertanto, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l'effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione”(tra le altre, Cass. n.4804/2006). Pertanto, come rilevato, la parte opposta è dispensata dall'onere di provare il rapporto fondamentale alla base del credito vantato, gravando sul debitore l'onere di dimostrare che il debito sotteso al titolo sia inesistente ovvero sia stato estinto. Facendo applicazione di tali principi nel caso in esame, occorre rilevare che l'opponente non ha fornito la prova- su di sé gravante ex art. 2697 c.c. – della ricorrenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'avversa pretesa creditoria. Invero, l'opponente si è limitata a contestare la sussistenza di rapporti sottostanti tra le parti nonché ad eccepire l'abusivo riempimento dell'assegno con riferimento alla data, all'importo in lettere e nome del beneficiario del titolo, senza, tuttavia disconoscere la firma apposta a proprio nome all'assegno e svolgendo istanze istruttorie orali del tutto generiche ed in quanto tali inammissibili. Tali motivazioni rendono ultroneo l'apprezzamento delle risultanze della ctu grafologica espletata, la quale, tuttavia, appare irrilevante ai fini della decisione, non risultando utile l'accertamento del soggetto che ha materialmente compilato il titolo, risultando lo stesso sottoscritto dall'opponente, la quale non ha disconosciuto, sin dall'atto introduttivo, la sottoscrizione apposta a proprio nome. Ne consegue il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto che acquista, per l'effetto, definitiva efficacia esecutiva. Le superiori osservazioni rendono superfluo l'esame delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni e sono da ritenersi assorbenti di ogni ulteriore questione posta.
Non può trovare accoglimento la domanda proposta dalla convenuta opposta e volta ad ottenere la condanna di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Nel caso in esame non sembra potersi ravvisare l'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave, requisiti imprescindibili, perchè possa dirsi integrata la fattispecie di pagina 7 di 8 responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì di cui al comma 3, invero occorre precisare che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico e che il carattere temerario della lite non può evincersi dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata. Parimenti devono essere poste a carico dell'attore, soccombente, le spese di CTU, nella misura già liquidata dal G.I. con decreto in data 06 settembre 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzioni disattese, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto che acquista, per l'effetto, definitiva efficacia esecutiva;
2. condanna la parte attrice a rifondere al convenuto le spese di lite, liquidate in Euro 3.800,00 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
3. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'attore come già liquidate dal G.I. con decreto emesso in data 06.09.2023.
Monza, 23 aprile 2025
Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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