TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 213/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 213/2022
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
C N P R
RESISTENTE
Oggi 22 gennaio 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi sono comparsi l'avv.
Carducci e l'avv. Ratti per parte ricorrente, presente di persona. È comparso tramite collegamento da remoto per l' l'avv. Vestini, anche in sostituzione dell'avv. Berretta per CP_1 CP_2
L'avv. Carducci osserva che sia che contestano la violazione di legge perché sarebbe stata CP_1 CP_2
una libera scelta di parte ricorrente formulare la richiesta in via ordinaria piuttosto che tramite richiesta di cumulo. L'avv. Carducci rileva che nessuna normativa imponeva alla ricorrente il comportamento ora preteso dalle parti resistenti. L'aver inoltrato la domanda in anticipo non comporta la decadenza dal beneficio. Osserva inoltre che un errore della contribuente non può comportare la revoca dei benefici a cui ella può avere diritto, come affermato da costante giurisprudenza.
L'avv. Ratti osserva che la giurisprudenza di merito si riferisce in materia al principio di buon andamento e funzionamento della pubblica amministrazione. Il dies a quo dovrebbe decorrere da marzo
2021.
pagina 1 di 9 L'avv. Vestini, per si riporta ai propri atti, con riferimento alla posizione di , ribadisce che CP_1 CP_2
ha agito in conformità alle proprie norme interne per cui è esente da responsabilità, poiché è la Pt_2
legge a stabilire che solo coloro che non sono già titolari di un trattamento pensionistico possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti per il riconoscimento un'unica pensione. Pertanto,
finché la parte ricorrente sarà titolare di altro trattamento pensionistico non potrà fare richiesta di cumulo.
L'avv. Carducci ribadisce che quanto evidenziato da sono solo prassi interne, che non possono CP_2
essere riferite a norma di legge.
I difensori delle parti chiedono la decisione della causa, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 213/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RATTI Parte_1 C.F._1
BARBARA e dell'avv. CARDUCCI MARCO ( ) VIA ORLANDO C.F._2
ZANCHINI N. 48 FORLI', elettivamente domiciliato in GALLERIA G. MAZZINI N. 2 47121
FORLI' presso il difensore avv. RATTI BARBARA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA'
48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
C N P R (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERSIANI MATTIA e dell'avv. P.IVA_2
BERETTA GIOVANNI ( ); elettivamente domiciliato in ROMA presso il C.F._3
difensore avv. PERSIANI MATTIA
RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
pagina 3 di 9 letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 [...]
(in sigla e per Controparte_3
brevità anche soltanto ), proponendo opposizione al provvedimento di rigetto (doc. CP_2 CP_1
1 – rigetto , delibera n. 204128 del 28.08.2020, con il quale era stato respinto il ricorso CP_1
amministrativo da lei proposto, nonché al provvedimento di rigetto (doc. 2 – rigetto CP_2
, delibera dell'11.11.2020, con il quale era stato respinto il ricorso amministrativo da lei CP_2
proposto, chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi riqualificato il trattamento pensionistico in godimento, da essa ricorrente espressamente richiesto, e riconoscere il suo CP_1
preteso diritto a pensione di vecchiaia in cumulo contributivo (nella misura di € 791,76 a carico di e nella misura di € 938,44 a carico di con annullamento del provvedimento di rigetto CP_1 CP_2
e CP_1 CP_2
Si sono costituiti in giudizio e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1 CP_2
La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione testimoniale del funzionario CP_1
. Testimone_1
All'esito della discussione delle parti, all'udienza del 22.01.2025, la causa è stata posta in decisione.
2.
2.1.
È documentato ed incontestato che in data 13.12.2019 la sig.ra ha presentato domanda Parte_1
di pensione di vecchiaia ad – senza alcun cenno alla Cassa dei Ragioneri, tanto che nella CP_1
dichiarazione della pensionanda "in merito a pensioni o domande di altra pensione all' o a carico dello CP_1
Stato o di altri Enti Italiani o Esteri” ha dichiarato “di non avere altre pensioni da parte dello Stato o di altri
Enti Italiani o Esteri” - che di conseguenza ha regolarmente liquidato la prestazione richiesta con comunicazione dell'11.03.2020. pagina 4 di 9 È parimenti documentato che in data 17.03.2020, dopo essersi avveduta del fatto che la domanda indirizzata ad era stata presentata soltanto per la liquidazione della pensione di vecchiaia, CP_1
prima di ricevere la prima mensilità di pensione, la ricorrente, sempre tramite patronato, ha inoltrato una domanda di pensione in cumulo contributivo all'attenzione di che tuttavia CP_2
aveva rigettato la domanda con provvedimento del 18.05.2020, in quanto la ricorrente risultava già titolare di pensione di vecchiaia CP_1
In data 4.08.2020, in costanza di riscossione dei ratei di pensione, la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale di Forlì, richiedendo la revoca della domanda di CP_1
pensione di vecchiaia del 13.12.2019 o subordinatamente la conversione della medesima CP_1
domanda di pensione di vecchiaia in domanda di pensione in cumulo contributivo, cui seguiva il rigetto del Comitato medesimo con Delibera nr. 204128 del 28/8/2020.
Entrambi i provvedimenti di rigetto degli enti previdenziali venivano impugnati in sede amministrativa, con esito negativo.
In tesi di parte ricorrente, la liquidazione della pensione di vecchiaia in luogo della pensione CP_1
di vecchiaia in cumulo e sarebbe una conseguenza dell'errato operato del Patronato CP_1 CP_2
, cui la ricorrente si sarebbe rivolta per ottenere la liquidazione della pensione, che avrebbe CP_4
erroneamente inviato la domanda di pensione di vecchiaia ad invece che di pensione in CP_1
cumulo contributivo, pur essendo a conoscenza della reale volontà della pensionanda per averla assistita nella procedura.
A comprova della dedotta volontà di accedere alla pensione in cumulo, la ricorrente ha dedotto che già negli anni antecedenti vi erano stati contatti con gli enti previdenziali per procedere in tal senso: dapprima con domanda di pensione in totalizzazione presentata a nell'anno 2016, CP_2
inizialmente sospesa e poi revocata per avere la ricorrente dedotto di volere optare per la domanda di pensione in cumulo, ancora non proposta perché in attesa di chiarimenti in ordine alla normativa applicabile in tema di cumulo contributivo (tanto che in coerenza con il progetto di beneficiare della procedura di cumulo contributivo, in accordo con entrambi gli istituti di previdenza di interesse, avrebbe versato a dal settembre 2019 al febbraio 2020, i contributi CP_2 pagina 5 di 9 pieni ad integrazione delle annualità 2017 e 2018, al fine di poter percepire il 100% del maturato in cumulo contributivo, ai fini pensionistici). In particolare, parte ricorrente ha dedotto che avrebbe dovuto essere presentata una domanda di pensione di vecchiaia in cumulo a entro il CP_2
29.02.2020, facendo menzione dell'iscrizione all'altra gestione cosicché ella avrebbe CP_1
percepito la quota della pensione di vecchiaia in cumulo dall'01.03.2020 di € 791, 76 mensili CP_1
(13 mensilità) e, dal 01.03.2021 la quota pensione vecchiaia in cumulo di € 938,44 mensili CP_2
ma, per errore materiale, era stata inviata dal Patronato una domanda di pensione di CP_4
vecchiaia ad con decorrenza dal 01.03.2020, con conseguente decadenza dal diritto a CP_1
richiedere e percepire anche quella di vecchiaia in cumulo da con decorrenza dal CP_2
01.03.2021, in quanto la normativa pone come presupposto per il riconoscimento del cumulo che il richiedente non sia beneficiario di pensione diretta.
2.2.
Occorre anzitutto evidenziare, sotto un primo profilo, che alla data di presentazione a C.N.P.R. della domanda di pensione in cumulo contributivo, la ricorrente era già titolare di pensione di vecchiaia e non poteva pertanto conseguire il trattamento pensionistico richiesto.
Infatti, secondo quanto disposto dall'art. 1 c. 239 L. 228/12 (come modificato dall'art. 1 c. 195 lett.
a) L. 232/16), la facoltà di cumulare i diversi periodi previdenziali non coincidenti maturati presso diversi enti previdenziali al fine di permettere il conseguimento di un'unica pensione è riconosciuta a coloro che non siano già titolari di trattamento pensionistico rispetto a una delle predette gestioni. E', quindi, corretto il provvedimento di C.N.P.R. di rigetto della domanda formulata dalla ricorrente di pensione di vecchiaia in cumulo, non ricorrendo le condizioni richieste per il suo accoglimento, in quanto la richiedente, al momento della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia in cumulo (marzo 2020) risultava beneficiaria di un trattamento pensionistico erogato da CP_1
Né la si sarebbe potuta attivare per rimuovere la circostanza impeditiva dell'erogazione della Pt_2
pensione di vecchiaia in cumulo in quanto a lei non imputabile, dipendendo la stessa da . CP_1
Parimenti la ricorrente non può pretendere la rettifica della domanda di pensione precedentemente pagina 6 di 9 presentata per anzianità ad dopo che la stessa era già stata accolta, quand'anche inviata per CP_1
errore imputabile a terzi.
Sul punto occorre richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale
“……pregiudiziale è il problema attinente al diverso problema della individuazione del momento nel quale insorge il diritto alla pensione e nel quale collocarsi la irrinunciabilità a essa da parte del suo beneficiano, per effetto del principio di indisponibilità del diritto pensionistico desumibile dall'articolo 69 della legge numero 153 del 1969. A questo proposito, deve farsi riferimento alla disposizione (di portata generale nell'ordinamento previdenziale) dettata dall'articolo 78 del regio decreto 28 agosto 1924 numero 1422 in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti. Il secondo coma di questa disposizione prescrive che "l'istituto di previdenza esamina la domanda di pensione, ..., accerta il diritto alla pensione, ne stabilisce la misura e provvede alla assegnazione provvisoria della pensione stessa, dandone avviso all'interessato…”. A termini poi del terzo comma dello stesso articolo, "nel caso in cui la domanda di pensione non possa essere accolta, l'istituto ne dà avviso all'interessato, specificandone i motivi, con notificazione del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno". Si rileva quindi immediatamente che, a seguito della presentazione della domanda di pensione,
l' è tenuto, in primo luogo, ad accertare la sussistenza del diritto alla pensione, e, una volta che tale Controparte_5
verifica si sia risolta positivamente, a stabilire l'entità economica del trattamento e a provvedere alla sua assegnazione in via provvisoria. Si tratta quindi di due accertamenti tra loro nettamente distinti, anche se necessariamente tra loro collegati, dovendo procedersi al secondo (determinazione del quantum) esclusivamente dopo che si sia riscontrata la corrispondenza tra la concreta fattispecie e i presupposti astrattamente richiesti per l'insorgere del diritto, ciò implicando una attività meramente ricognitiva di un diritto già attribuito dall'ordinamento in presenza dei prescritti requisiti. Ne deriva che in tanto potrà ritenersi consentita una rinuncia all'atto propulsivo del procedimento, e cioè alla domanda, con l'effetto di evitarne la conclusione, solo quando essa intervenga prima che si sia conclusa la sua prima fase dell'accertamento, in concreto, della sussistenza del diritto in ordine all'an, unico avente efficacia costitutiva, il che non è per quella successiva relativa alla determinazione del quantum, unica alla quale si riferisce, per la stessa letterale formulazione dell'ultima parte del secondo coma dell'articolo 78, l'avviso all'interessato, con riferimento al quale, diversamente dall'ipotesi di rigetto della domanda (terzo comma), non è previsto il rispetto di alcuna formalità, richiedendosi la necessità della relativa conoscenza esclusivamente per la decorrenza del termine per pagina 7 di 9 il ricorso, proponibile ai sensi dell'articolo 82 dello stesso regio decreto. Ulteriore conseguenza è che la rinuncia successivamente intervenuta non potrà giammai configurarsi come una revoca della domanda di pensione, e ciò in quanto si è ormai definitivamente acquisito il diritto a essa, come tale irrinunciabile, essendo intervenuto il riconoscimento, da parte della amministrazione, della presenza dei requisiti richiesti per l'insorgenza del diritto stesso. E in tale senso questa Corte ha già del resto sostanzialmente ritenuto con precedenti decisioni, e per ultimo con la sentenza numero 13155 del 25 novembre 1995, secondo la quale la domanda presentata dall'assicurato per ottenere la prestazione costituisce atto d'impulso di un procedimento amministrativo, il quale consta di una sequenza di atti meramente ricognitivi di un diritto già attribuito dall'ordinamento in presenza dei requisiti prescritti, con la funzione di rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa, e che si conclude, a norma dell'articolo 78 del regio decreto numero 1422 del 1924, con la comunicazione dell'atto, che ne stabilisce la misura e provvede alla assegnazione. Certamente condivisibile è una tale affermazione di principio, essendo la stessa pienamente coerente con la formulazione del testo normativo e con la ratio ispiratrice di questo. Ne deve allora conseguire che (…) una volta definitosi il procedimento con l'accertamento in positivo della sussistenza del diritto e con la liquidazione del dovuto e si sia formato il provvedimento finale di accoglimento della istanza, il relativo "avviso" all'interessato avrà l'unica funzione di porre in grado quest'ultimo di valutare la conformità del deciso alle sue aspettative e di proporre un eventuale ricorso ai sensi del citato articolo 82, conseguendone che giammai - in applicazione delle regole disciplinanti il procedimento amministrativo - potrà più ritenersi consentita una revoca della domanda, che, oltre tutto, intervenendo nei confronti di un provvedimento attributivo della pensione, non potrebbe non configurarsi se non come una rinuncia a questa....” (cfr. Cass. 3208/02).
In definitiva, conclusosi il procedimento amministrativo cui ha dato impulso l'assicurato con la comunicazione dell'atto terminale, non è più consentita all'assicurato medesimo la rinunzia o revoca, potendosi la situazione ritenere del tutto esaurita, qualora, come nel caso di specie, alla ricorrente era stata già liquidata la pensione a carico di con conseguente irrinunciabilità al CP_1
trattamento pensionistico di cui all'art. 69 l.153/1969 (salva e impregiudicata la facoltà di di revoca in autotutela del provvedimento di liquidazione da parte dell'ente che, tuttavia, nel caso di specie, non ha ritenuto di provvedere in tal senso).
Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. pagina 8 di 9 3.
Le spese di lite, in ragione della particolarità della questione, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 22/01/2025
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 213/2022
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
C N P R
RESISTENTE
Oggi 22 gennaio 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi sono comparsi l'avv.
Carducci e l'avv. Ratti per parte ricorrente, presente di persona. È comparso tramite collegamento da remoto per l' l'avv. Vestini, anche in sostituzione dell'avv. Berretta per CP_1 CP_2
L'avv. Carducci osserva che sia che contestano la violazione di legge perché sarebbe stata CP_1 CP_2
una libera scelta di parte ricorrente formulare la richiesta in via ordinaria piuttosto che tramite richiesta di cumulo. L'avv. Carducci rileva che nessuna normativa imponeva alla ricorrente il comportamento ora preteso dalle parti resistenti. L'aver inoltrato la domanda in anticipo non comporta la decadenza dal beneficio. Osserva inoltre che un errore della contribuente non può comportare la revoca dei benefici a cui ella può avere diritto, come affermato da costante giurisprudenza.
L'avv. Ratti osserva che la giurisprudenza di merito si riferisce in materia al principio di buon andamento e funzionamento della pubblica amministrazione. Il dies a quo dovrebbe decorrere da marzo
2021.
pagina 1 di 9 L'avv. Vestini, per si riporta ai propri atti, con riferimento alla posizione di , ribadisce che CP_1 CP_2
ha agito in conformità alle proprie norme interne per cui è esente da responsabilità, poiché è la Pt_2
legge a stabilire che solo coloro che non sono già titolari di un trattamento pensionistico possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti per il riconoscimento un'unica pensione. Pertanto,
finché la parte ricorrente sarà titolare di altro trattamento pensionistico non potrà fare richiesta di cumulo.
L'avv. Carducci ribadisce che quanto evidenziato da sono solo prassi interne, che non possono CP_2
essere riferite a norma di legge.
I difensori delle parti chiedono la decisione della causa, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 213/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RATTI Parte_1 C.F._1
BARBARA e dell'avv. CARDUCCI MARCO ( ) VIA ORLANDO C.F._2
ZANCHINI N. 48 FORLI', elettivamente domiciliato in GALLERIA G. MAZZINI N. 2 47121
FORLI' presso il difensore avv. RATTI BARBARA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA'
48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
C N P R (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERSIANI MATTIA e dell'avv. P.IVA_2
BERETTA GIOVANNI ( ); elettivamente domiciliato in ROMA presso il C.F._3
difensore avv. PERSIANI MATTIA
RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
pagina 3 di 9 letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 [...]
(in sigla e per Controparte_3
brevità anche soltanto ), proponendo opposizione al provvedimento di rigetto (doc. CP_2 CP_1
1 – rigetto , delibera n. 204128 del 28.08.2020, con il quale era stato respinto il ricorso CP_1
amministrativo da lei proposto, nonché al provvedimento di rigetto (doc. 2 – rigetto CP_2
, delibera dell'11.11.2020, con il quale era stato respinto il ricorso amministrativo da lei CP_2
proposto, chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi riqualificato il trattamento pensionistico in godimento, da essa ricorrente espressamente richiesto, e riconoscere il suo CP_1
preteso diritto a pensione di vecchiaia in cumulo contributivo (nella misura di € 791,76 a carico di e nella misura di € 938,44 a carico di con annullamento del provvedimento di rigetto CP_1 CP_2
e CP_1 CP_2
Si sono costituiti in giudizio e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1 CP_2
La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione testimoniale del funzionario CP_1
. Testimone_1
All'esito della discussione delle parti, all'udienza del 22.01.2025, la causa è stata posta in decisione.
2.
2.1.
È documentato ed incontestato che in data 13.12.2019 la sig.ra ha presentato domanda Parte_1
di pensione di vecchiaia ad – senza alcun cenno alla Cassa dei Ragioneri, tanto che nella CP_1
dichiarazione della pensionanda "in merito a pensioni o domande di altra pensione all' o a carico dello CP_1
Stato o di altri Enti Italiani o Esteri” ha dichiarato “di non avere altre pensioni da parte dello Stato o di altri
Enti Italiani o Esteri” - che di conseguenza ha regolarmente liquidato la prestazione richiesta con comunicazione dell'11.03.2020. pagina 4 di 9 È parimenti documentato che in data 17.03.2020, dopo essersi avveduta del fatto che la domanda indirizzata ad era stata presentata soltanto per la liquidazione della pensione di vecchiaia, CP_1
prima di ricevere la prima mensilità di pensione, la ricorrente, sempre tramite patronato, ha inoltrato una domanda di pensione in cumulo contributivo all'attenzione di che tuttavia CP_2
aveva rigettato la domanda con provvedimento del 18.05.2020, in quanto la ricorrente risultava già titolare di pensione di vecchiaia CP_1
In data 4.08.2020, in costanza di riscossione dei ratei di pensione, la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale di Forlì, richiedendo la revoca della domanda di CP_1
pensione di vecchiaia del 13.12.2019 o subordinatamente la conversione della medesima CP_1
domanda di pensione di vecchiaia in domanda di pensione in cumulo contributivo, cui seguiva il rigetto del Comitato medesimo con Delibera nr. 204128 del 28/8/2020.
Entrambi i provvedimenti di rigetto degli enti previdenziali venivano impugnati in sede amministrativa, con esito negativo.
In tesi di parte ricorrente, la liquidazione della pensione di vecchiaia in luogo della pensione CP_1
di vecchiaia in cumulo e sarebbe una conseguenza dell'errato operato del Patronato CP_1 CP_2
, cui la ricorrente si sarebbe rivolta per ottenere la liquidazione della pensione, che avrebbe CP_4
erroneamente inviato la domanda di pensione di vecchiaia ad invece che di pensione in CP_1
cumulo contributivo, pur essendo a conoscenza della reale volontà della pensionanda per averla assistita nella procedura.
A comprova della dedotta volontà di accedere alla pensione in cumulo, la ricorrente ha dedotto che già negli anni antecedenti vi erano stati contatti con gli enti previdenziali per procedere in tal senso: dapprima con domanda di pensione in totalizzazione presentata a nell'anno 2016, CP_2
inizialmente sospesa e poi revocata per avere la ricorrente dedotto di volere optare per la domanda di pensione in cumulo, ancora non proposta perché in attesa di chiarimenti in ordine alla normativa applicabile in tema di cumulo contributivo (tanto che in coerenza con il progetto di beneficiare della procedura di cumulo contributivo, in accordo con entrambi gli istituti di previdenza di interesse, avrebbe versato a dal settembre 2019 al febbraio 2020, i contributi CP_2 pagina 5 di 9 pieni ad integrazione delle annualità 2017 e 2018, al fine di poter percepire il 100% del maturato in cumulo contributivo, ai fini pensionistici). In particolare, parte ricorrente ha dedotto che avrebbe dovuto essere presentata una domanda di pensione di vecchiaia in cumulo a entro il CP_2
29.02.2020, facendo menzione dell'iscrizione all'altra gestione cosicché ella avrebbe CP_1
percepito la quota della pensione di vecchiaia in cumulo dall'01.03.2020 di € 791, 76 mensili CP_1
(13 mensilità) e, dal 01.03.2021 la quota pensione vecchiaia in cumulo di € 938,44 mensili CP_2
ma, per errore materiale, era stata inviata dal Patronato una domanda di pensione di CP_4
vecchiaia ad con decorrenza dal 01.03.2020, con conseguente decadenza dal diritto a CP_1
richiedere e percepire anche quella di vecchiaia in cumulo da con decorrenza dal CP_2
01.03.2021, in quanto la normativa pone come presupposto per il riconoscimento del cumulo che il richiedente non sia beneficiario di pensione diretta.
2.2.
Occorre anzitutto evidenziare, sotto un primo profilo, che alla data di presentazione a C.N.P.R. della domanda di pensione in cumulo contributivo, la ricorrente era già titolare di pensione di vecchiaia e non poteva pertanto conseguire il trattamento pensionistico richiesto.
Infatti, secondo quanto disposto dall'art. 1 c. 239 L. 228/12 (come modificato dall'art. 1 c. 195 lett.
a) L. 232/16), la facoltà di cumulare i diversi periodi previdenziali non coincidenti maturati presso diversi enti previdenziali al fine di permettere il conseguimento di un'unica pensione è riconosciuta a coloro che non siano già titolari di trattamento pensionistico rispetto a una delle predette gestioni. E', quindi, corretto il provvedimento di C.N.P.R. di rigetto della domanda formulata dalla ricorrente di pensione di vecchiaia in cumulo, non ricorrendo le condizioni richieste per il suo accoglimento, in quanto la richiedente, al momento della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia in cumulo (marzo 2020) risultava beneficiaria di un trattamento pensionistico erogato da CP_1
Né la si sarebbe potuta attivare per rimuovere la circostanza impeditiva dell'erogazione della Pt_2
pensione di vecchiaia in cumulo in quanto a lei non imputabile, dipendendo la stessa da . CP_1
Parimenti la ricorrente non può pretendere la rettifica della domanda di pensione precedentemente pagina 6 di 9 presentata per anzianità ad dopo che la stessa era già stata accolta, quand'anche inviata per CP_1
errore imputabile a terzi.
Sul punto occorre richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale
“……pregiudiziale è il problema attinente al diverso problema della individuazione del momento nel quale insorge il diritto alla pensione e nel quale collocarsi la irrinunciabilità a essa da parte del suo beneficiano, per effetto del principio di indisponibilità del diritto pensionistico desumibile dall'articolo 69 della legge numero 153 del 1969. A questo proposito, deve farsi riferimento alla disposizione (di portata generale nell'ordinamento previdenziale) dettata dall'articolo 78 del regio decreto 28 agosto 1924 numero 1422 in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti. Il secondo coma di questa disposizione prescrive che "l'istituto di previdenza esamina la domanda di pensione, ..., accerta il diritto alla pensione, ne stabilisce la misura e provvede alla assegnazione provvisoria della pensione stessa, dandone avviso all'interessato…”. A termini poi del terzo comma dello stesso articolo, "nel caso in cui la domanda di pensione non possa essere accolta, l'istituto ne dà avviso all'interessato, specificandone i motivi, con notificazione del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno". Si rileva quindi immediatamente che, a seguito della presentazione della domanda di pensione,
l' è tenuto, in primo luogo, ad accertare la sussistenza del diritto alla pensione, e, una volta che tale Controparte_5
verifica si sia risolta positivamente, a stabilire l'entità economica del trattamento e a provvedere alla sua assegnazione in via provvisoria. Si tratta quindi di due accertamenti tra loro nettamente distinti, anche se necessariamente tra loro collegati, dovendo procedersi al secondo (determinazione del quantum) esclusivamente dopo che si sia riscontrata la corrispondenza tra la concreta fattispecie e i presupposti astrattamente richiesti per l'insorgere del diritto, ciò implicando una attività meramente ricognitiva di un diritto già attribuito dall'ordinamento in presenza dei prescritti requisiti. Ne deriva che in tanto potrà ritenersi consentita una rinuncia all'atto propulsivo del procedimento, e cioè alla domanda, con l'effetto di evitarne la conclusione, solo quando essa intervenga prima che si sia conclusa la sua prima fase dell'accertamento, in concreto, della sussistenza del diritto in ordine all'an, unico avente efficacia costitutiva, il che non è per quella successiva relativa alla determinazione del quantum, unica alla quale si riferisce, per la stessa letterale formulazione dell'ultima parte del secondo coma dell'articolo 78, l'avviso all'interessato, con riferimento al quale, diversamente dall'ipotesi di rigetto della domanda (terzo comma), non è previsto il rispetto di alcuna formalità, richiedendosi la necessità della relativa conoscenza esclusivamente per la decorrenza del termine per pagina 7 di 9 il ricorso, proponibile ai sensi dell'articolo 82 dello stesso regio decreto. Ulteriore conseguenza è che la rinuncia successivamente intervenuta non potrà giammai configurarsi come una revoca della domanda di pensione, e ciò in quanto si è ormai definitivamente acquisito il diritto a essa, come tale irrinunciabile, essendo intervenuto il riconoscimento, da parte della amministrazione, della presenza dei requisiti richiesti per l'insorgenza del diritto stesso. E in tale senso questa Corte ha già del resto sostanzialmente ritenuto con precedenti decisioni, e per ultimo con la sentenza numero 13155 del 25 novembre 1995, secondo la quale la domanda presentata dall'assicurato per ottenere la prestazione costituisce atto d'impulso di un procedimento amministrativo, il quale consta di una sequenza di atti meramente ricognitivi di un diritto già attribuito dall'ordinamento in presenza dei requisiti prescritti, con la funzione di rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa, e che si conclude, a norma dell'articolo 78 del regio decreto numero 1422 del 1924, con la comunicazione dell'atto, che ne stabilisce la misura e provvede alla assegnazione. Certamente condivisibile è una tale affermazione di principio, essendo la stessa pienamente coerente con la formulazione del testo normativo e con la ratio ispiratrice di questo. Ne deve allora conseguire che (…) una volta definitosi il procedimento con l'accertamento in positivo della sussistenza del diritto e con la liquidazione del dovuto e si sia formato il provvedimento finale di accoglimento della istanza, il relativo "avviso" all'interessato avrà l'unica funzione di porre in grado quest'ultimo di valutare la conformità del deciso alle sue aspettative e di proporre un eventuale ricorso ai sensi del citato articolo 82, conseguendone che giammai - in applicazione delle regole disciplinanti il procedimento amministrativo - potrà più ritenersi consentita una revoca della domanda, che, oltre tutto, intervenendo nei confronti di un provvedimento attributivo della pensione, non potrebbe non configurarsi se non come una rinuncia a questa....” (cfr. Cass. 3208/02).
In definitiva, conclusosi il procedimento amministrativo cui ha dato impulso l'assicurato con la comunicazione dell'atto terminale, non è più consentita all'assicurato medesimo la rinunzia o revoca, potendosi la situazione ritenere del tutto esaurita, qualora, come nel caso di specie, alla ricorrente era stata già liquidata la pensione a carico di con conseguente irrinunciabilità al CP_1
trattamento pensionistico di cui all'art. 69 l.153/1969 (salva e impregiudicata la facoltà di di revoca in autotutela del provvedimento di liquidazione da parte dell'ente che, tuttavia, nel caso di specie, non ha ritenuto di provvedere in tal senso).
Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. pagina 8 di 9 3.
Le spese di lite, in ragione della particolarità della questione, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 22/01/2025
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 9 di 9